Decreto ministeriale 5 marzo 1981
Recepimento della direttiva CEE n. 76/767 sugli apparecchi a pressione
G.U. 6 giugno 1981, n. 154

IL MINISTRO DELL'INDUSTRIA, DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO
e
IL MINISTRO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE
di concerto con
IL MINISTRO DEGLI AFFARI ESTERI
e
IL MINISTRO DEI TRASPORTI

Visto il regio decreto-legge 9 luglio 1926, n. 1331, convertito in legge con la legge 16 giugno 1927, n. 1132, sulla costituzione dell'Associazione nazionale per il controllo della combustione;
Visto il regio decreto 12 maggio 1927, n. 824, di approvazione del regolamento per l'esecuzione del regio decreto-legge 9 luglio 1926, n. 1331;
Visto l'art. 11, quarto comma, del suddetto regio decreto 12 maggio 1927, n. 824, concernente l'equipollenza delle certificazioni degli enti collaudatori esteri alla prova preventiva eseguita dagli agenti tecnici dell'Associazione nazionale per il controllo della combustione per quanto si riferisce ai materiali e ai generatori di vapore provenienti dall'estero;
Visto l'art. 34 dello stesso regio decreto 12 maggio 1927, n. 824, concernente l'applicazione ai recipienti di vapore delle disposizioni di cui al predetto art. 11;
Visto l'art. 43 dello stesso regio decreto 12 maggio 1927, n. 824, concernente l'assoggettabilità dei recipienti fissi per gas compressi, liquefatti o disciolti alla prova idraulica, alla prima visita interna ed alle altre disposizioni per la tutela della incolumità dei lavoratori;
Visto l'art. 44 dello stesso regio decreto 824, concernente i recipienti per il trasporto di gas compressi, liquefatti o disciolti ed i recipienti fissi ad essi assimilabili;
Visto il decreto ministeriale 21 novembre 1972 (Gazzetta Ufficiale n. 1 del 2 gennaio 1973) che detta norme per la costruzione degli apparecchi a pressione;
Visto il decreto ministeriale 21 maggio 1974 (Gazzetta Ufficiale n. 179 del 10 luglio 1974) che detta norme integrative al regolamento approvato con il regio decreto 12 maggio 1927, n. 824;
Visti gli articoli 1 e 50 del citato decreto 21 maggio 1974, riguardante l'assoggettabilità dei recipienti fissi di gas compressi, liquefatti e disciolti alle norme del citato regio decreto 12 maggio 1927, n. 824, e gli apparecchi pressione provenienti dai paesi membri della Comunità economica europea;
Visto il decreto ministeriale 1° dicembre 1975 (supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 35 del 6 febbraio 1976) concernente gli apparecchi contenenti liquidi caldi sotto pressione;
Visti gli articoli 1 e 16 del suddetto decreto ministeriale che estendono disposizioni del regio decreto 12 maggio 1927, n. 824, agli apparecchi contenenti liquidi caldi sotto pressione ed ai generatori di calore per impianti di riscaldamento;
Vista la legge 10 luglio 1970, n. 579, recante norme per il trasporto su strada di merci pericolose;
visto il decreto ministeriale 12 settembre 1925 (Gazzetta Ufficiale n. 232 del 6 ottobre 1925) concernente l'approvazione del regolamento per le prove e le verifiche dei recipienti destinati al trasporto per ferrovia dei gas compressi, liquefatti o disciolti;
Visto l'art. 28 dell'anzidetto decreto ministeriale relativo alla ammissione all'uso di recipienti provenienti dall'estero;
Visto il decreto ministeriale 22 luglio 1930 (Gazzetta Ufficiale n. 261 del 10 novembre 1930) concernente le prove e le verifiche dei recipienti per il trasporto di gas compressi, liquefatti o disciolti;
Visto l'art. 28 delle norme annesse al suddetto decreto ministeriale relativo all'ammissione all'uso di recipienti fabbricati all'estero;
Visto il decreto ministeriale 3 giugno 1971 recante prescrizioni relative al trasporto su strada di merci pericolose della classe i.d. e relativo alle prove e verifiche dei recipienti destinati al trasporto su strada di gas compressi, liquefatti o disciolti;
Sentito il consiglio tecnico della Associazione nazionale per il controllo della combustione;
Considerata l'opportunità, in conformità dell'art. 22 e dell'allegato IV della direttiva (CEE) n. 76/767, di semplificare e uniformare le procedure per l'importazione nel territorio italiano degli apparecchi a pressione provenienti da Belgio, Danimarca, Francia, Irlanda, Lussemburgo, Olanda, Repubblica Federale di Germania, Regno Unito;

Decretano:

1. Ai sensi e per gli effetti dell'art. 11, quarto comma, del regio decreto 12 maggio 1927, n. 824 , dell'art. 34 dello stesso regio decreto, dell'art. 1 del decreto ministeriale 21 maggio 1974 e degli articoli 1 e 16 del decreto ministeriale 1° dicembre 1975 sono equipollenti alla prova preventiva da eseguirsi alla presenza di un agente tecnico dell'Associazione nazionale per il controllo della combustione i certificati di prova, verifiche e controlli preliminari su: generatori di vapore di liquidi caldi e di calore, recipienti di vapori e di liquidi sotto pressione, recipienti fissi per gas compressi, liquefatti e disciolti su materiali o parti degli apparecchi suddetti, provenienti da Belgio, Danimarca, Francia, Irlanda, Lussemburgo, Olanda, Repubblica federale di Germania, Regno Unito, rilasciati dagli organismi di controllo di detti Stati, elencati con separato decreto dei Ministri dell'industria, del commercio e dell'artigianato, nonché del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con i Ministri degli affari esteri e dei trasporti.

2. Sono approvate le disposizioni di cui all'allegato A al presente decreto, che costituisce parte integrante dello stesso, concernenti la procedura per l'immissione in territorio italiano degli apparecchi a pressione, con esclusione di quelli di cui al successivo art. 5, provenienti da Belgio, Danimarca, Francia, Irlanda, Lussemburgo, Olanda, Repubblica federale di Germania, Regno Unito, che sono conformi alle vigenti disposizioni legislative regolamentari e amministrative concernenti la loro fabbricazione.

3. Il decreto ministeriale 26 aprile 1973, concernente il riconoscimento di enti collaudatori di apparecchi a pressione del Regno del Belgio, il decreto ministeriale 2 agosto 1975, concernente il riconoscimento di enti collaudatori di apparecchi a pressione della Repubblica francese, il decreto ministeriale 15 dicembre 1967, modificato con successivi decreti ministeriali 15 dicembre 1971 e 14 febbraio 1972, concernente il riconoscimento di enti collaudatori di apparecchi a pressione del Regno Unito, il decreto ministeriale 28 marzo 1972, modificato con successivi decreti ministeriali 17 agosto 1972 e 30 giugno 1973, concernente il riconoscimento di enti collaudatori di apparecchi a pressione della Repubblica federale di Germania, sono abrogati con effetto dalla data di pubblicazione del decreto ministeriale, di cui al primo comma dell'art. 1, con il quale sono indicati gli organismi di controllo autorizzati dagli Stati membri della Comunità economica europea.

4. Le prove e i controlli relativi agli apparecchi a pressione destinati ad essere esportati negli altri Stati membri delle Comunità europee sono effettuati secondo i metodi in vigore nello Stato membro di destinazione o riconosciuti equivalenti dalle autorità amministrative di quest'ultimo Stato.

5. Sono esclusi dal presente decreto gli apparecchi a pressione destinati ad equipaggiamento dei veicoli ferroviari o tranviari, di autoveicoli, di impianti fissi di trasporto, nonché i recipienti destinati al trasporto di gas compressi, liquefatti o disciolti.
Per tali apparecchi si provvederà con separato decreto del Ministro dei trasporti di concerto con i Ministri degli esteri, dell'industria, del commercio e dell'artigianato e del lavoro e della previdenza sociale.

Allegato A

Definizioni
Stato di origine: lo Stato membro in cui è costruito l'apparecchio a pressione.
Stato di destinazione: Italia.
Amministrazione d'origine: le autorità amministrative competenti dello Stato di origine.
Amministrazioni di destinazione:
Ministero dei trasporti - Direzione generale della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione - Roma, relativamente agli apparecchi a pressione destinati ad equipaggiamento di veicoli ferroviari e tranviari, di autoveicoli, di impianti funiviari o scioviari e per apparecchi destinati al trasporto di gas compressi, liquefatti o disciolti;
Associazione nazionale controllo combustione - Via Urbana n. 167 - Roma, relativamente a tutti gli altri apparecchi.
Procedura:
1. Il costruttore o il suo mandatario che desideri importare in Italia uno o più apparecchi a pressione dello stesso modello, invia all'amministrazione di destinazione, direttamente o tramite l'importatore dello Stato di destinazione, una domanda per ottenere che le verifiche vengano effettuate secondo i metodi in vigore da un organismo di controllo diverso da quelli dello Stato di destinazione.
2. Nella sua domanda il costruttore o il suo mandatario indica l'organismo di controllo da lui prescelto. Tale scelta deve essere operata tra gli organismi di controllo indicati dallo Stato di origine e di cui all'elenco approvato con il decreto ministeriale previsto dall'art. 1. Tuttavia, facendo eccezione a questa procedura, nel caso di un apparecchio costruito appositamente in seguito ad una unica ordinazione in un numero molto ridotto di esemplari o nel caso di apparecchi destinati ad un impianto complesso, eseguiti conformemente ai dati e alle specificazioni fornite dal cliente o da un ufficio studi designato da quest'ultimo, l'organismo di controllo è scelto dal cliente nello Stato di origine conformemente o meno all'elenco suddetto, purché l'amministrazione di destinazione dia il suo accordo su tale scelta.
L'amministrazione di destinazione informa l'amministrazione d'origine delle proprie decisioni in merito.
Nella domanda si deve indicare, quando lo si conosca, il nome del cliente o dell'importatore.
Detta domanda è corredata di un fascicolo contenente i disegni e i calcoli relativi all'apparecchio o al modello, le specificazioni dei materiali utilizzati, le informazioni relative ai procedimenti di fabbricazione impiegati, la specificazione dei metodi di verifica utilizzati nel corso della fabbricazione nonché ogni altra informazione che il costruttore o il suo mandatario ritenga utile per consentire all'amministrazione di destinazione di giudicare se l'apparecchio o gli apparecchi a pressione di uno stesso modello, eseguiti conformemente al progetto, corrispondono alle vigenti prescrizioni relative agli apparecchi a pressione.
Tali documenti sono forniti in quattro esemplari in lingua italiana o in un'altra lingua accettata dall'amministrazione di destinazione.
2.1. L'amministrazione di destinazione accusa ricevuta del fascicolo non appena questo le sia pervenuto.
2.2.1. Se l'amministrazione di destinazione ritiene che il fascicolo ricevuto contenga tutti gli elementi di valutazione necessari ai sensi delle disposizioni del punto 1, essa dispone di un termine di tre mesi dalla data in cui ha ricevuto il fascicolo per esaminare quanto al merito i documenti in esso contenuti.
2.2.2. Se l'amministrazione di destinazione ritiene che il fascicolo ricevuto non contenga tutti gli elementi di valutazione necessari ai sensi delle disposizioni del punto 1, essa dispone di un mese a decorrere dalla data in cui ha ricevuto il fascicolo per indicare al richiedente i miglioramenti da apportare al fascicolo da tale punto di vista. Non appena ricevuto il fascicolo completato conformemente a dette indicazioni, si segue la procedura di cui al punto 2.2.1.
2.3.1. Se dall'esame quanto al merito del fascicolo risulta che l'apparecchio o gli apparecchi di uno stesso modello, e seguiti o da eseguire conformemente ai documenti trasmessi, corrispondono alle vigenti prescrizioni relative agli apparecchi a pressione o possono essere accettati con una deroga a dette prescrizioni, l'amministrazione di destinazione lo notifica al richiedente entro il termine di cui al punto 2.2.1.
Se l'apparecchio o gli apparecchi di uno stesso modello, che formano oggetto della richiesta, non sono sottoposti alla vigente regolamentazione, l'amministrazione di destinazione può esigere che essi siano conformi alla regolamentazione relativa agli apparecchi a pressione in vigore per tali apparecchi nello Stato di origine.
2.3.2. Se dall'esame quanto al merito del fascicolo risulta che l'apparecchio o gli apparecchi di uno stesso modello, eseguiti o da eseguire conformemente ai documenti trasmessi, non corrispondono alle vigenti prescrizioni relative agli apparecchi a pressione e non possono beneficiare di una deroga a dette prescrizioni, l'amministrazione di destinazione lo notifica al richiedente entro il termine di cui al punto 2.2.1. e indica le disposizioni che non sono state osservate e quelle che si devono osservare affinché l'apparecchio o gli apparecchi di uno stesso modello possano essere accettati. In proposito, essa indica le norme di costruzione, i controlli, le prove e le verifiche richiesti dalla vigente regolamentazione.
Se il richiedente è disposto ad apportare alla progettazione, alla fabbricazione e/o ai metodi di verifica dell'apparecchio o degli apparecchi di uno stesso modello tutte le modifiche necessarie per soddisfare, alle condizioni indicate, egli modifica il suo fascicolo in conformità. Non appena ricevuto il fascicolo modificato, si segue la procedura di cui al punto 2.2.1., però con un termine ridotto a due mesi.
2.3.3. I criteri utilizzati dall'amministrazione di destinazione per concedere o negare le deroghe di cui ai punti 2.3.1. e 2.3.2. sono gli stessi che vengono utilizzati per i costruttori stabiliti in Italia.
2.4. I canoni, le tasse o altri oneri dovuti per l'esame del fascicolo sono quelli fissati dalle norme vigenti.
3. Il richiedente provvede a che l'organismo di controllo, scelto conformemente al punto 1., effettui le operazioni che gli sono richieste dall'amministrazione di destinazione.
4. Dopo aver eseguito i controlli, le prove e le verifiche richiesti dall'amministrazione di destinazione e dopo aver verificato che i risultati sono soddisfacenti, l'organismo di controllo rilascia al costruttore o al suo mandatario e alla amministrazione di destinazione i verbali relativi a detti controlli, prove e verifiche nonché i certificati attestanti che i metodi di controllo, di prova e di verifica, come pure i risultati ottenuti corrispondono alle esigenze formulate dall'amministrazione di destinazione.
Se i risultati dei controlli non sono soddisfacenti, l'organismo di controllo ne informa il richiedente e l'amministrazione di destinazione.
Tali documenti devono essere redatti in lingua italiana o in un'altra lingua accettata dall'amministrazione di destinazione.
5. L'amministrazione di destinazione deve assicurare il carattere confidenziale di ogni progetto e documentazione ad essa presentati.