D.P.R. 21 luglio 1982, n. 741
Attuazione della direttiva (CEE) n. 324 del 1975 relativa ai generatori aerosol.
G.U. 14 ottobre 1982, n. 284

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione;
Vista la legge 9 febbraio 1982, n. 42, recante delega al Governo ad emanare norme per l'attuazione delle direttive della Comunità economica europea;
Vista la direttiva n. 75/324 del 20 maggio 1975, emanata dal Consiglio delle Comunità europee, per il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative ai generatori di aerosol;
Considerato che in data 14 maggio 1982, ai termini dell'art. 1 della legge 9 febbraio 1982, n. 42, è stato inviato lo schema del presente provvedimento ai Presidenti della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica per gli adempimenti ivi previsti;
Tenuto conto delle osservazioni formulate in sede parlamentare;
Considerato che risulta così completato il procedimento previsto dalla legge di delega;
Sulla proposta del Ministro per il coordinamento interno delle politiche comunitarie, di concerto con i Ministri degli affari esteri, del tesoro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, della sanità, di grazia e giustizia;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione dell'8 luglio 1982;

Emana
il seguente decreto:

Art. 1

Ai fini del presente decreto, per generatore aerosol si intende l'insieme costituito da un recipiente non riutilizzabile di metallo, vetro o materiale plastico, contenente un gas compresso, liquefatto o disciolto sotto pressione, insieme o non ad un liquido, una pasta o una polvere e munito di un dispositivo di prelievo che permetta la fuoriuscita del contenuto sotto forma di particelle solide o liquide in sospensione gassosa, sotto forma di schiuma, di pasta o di altra polvere o allo stato liquido.

Art. 2

Le disposizioni del presente decreto non si applicano ai generatori aerosol aventi il recipiente di capacità totale inferiore a 50 millilitri e a quelli aventi il recipiente di capacità totale superiore:
a) a mille millilitri, quando il recipiente è in metallo;
b) a 220 millilitri, quando il recipiente è in vetro ovvero, se in plastica, non è suscettibile di produrre schegge in caso di rottura;
c) a 150 millilitri, quando il recipiente è in vetro non protetto ovvero, se in plastica, produce schegge in caso di rottura.
Si intende come capacità totale il volume espresso in millilitri di un recipiente aperto definito all'orlo della sua apertura.

Art. 3

I generatori aerosol possono essere immessi sul mercato solo se conformi alle prescrizioni del presente decreto e del suo allegato.
Il responsabile della immissione sul mercato dei generatori aerosol deve apporre sui medesimi il simbolo «ε» (epsilon rovesciato), attestando così che essi sono conformi alle prescrizioni del presente decreto e del suo allegato che ne costituisce parte integrante.
È vietato apporre sui generatori aerosol marchi o iscrizioni che possano confondersi con il simbolo «ε» (epsilon rovesciato).

Art. 4

Fatte salve le disposizioni della legge 29 maggio 1974, n. 256, e relativi provvedimenti attuativi, successive modificazioni ed integrazioni, nonché le disposizioni emanate con provvedimenti normativi di attuazione di altre direttive della Comunità economica europea, segnatamente le direttive per le sostanze ed i preparati pericolosi, su ogni generatore aerosol o su una etichetta ad esso applicata nel caso che non sia possibile apporre indicazioni sul generatore aerosol a causa delle piccole dimensioni (capacità totale pari od inferiore a 150 ml) devono essere impresse in lingua italiana in modo ben visibile ed indelebile le seguenti indicazioni:
a) il nome, l'indirizzo o il marchio depositato del responsabile dell'immissione sul mercato del generatore aerosol;
b) il simbolo di conformità al presente decreto, ossia il simbolo «ε» (epsilon rovesciato);
c) le indicazioni in codice che identificano la partita di riempimento;
d) le dichiarazioni ed indicazioni di cui al punto 2.2. dell'allegato;
e) il contenuto netto in peso ed in volume.

Art. 5

Il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato ed il Ministero della sanità vigilano sull'applicazione del presente decreto; esercitano il controllo nei confronti dei produttori aerosol e dei consumatori aerosol; provvedono allo studio delle prescrizioni tecniche per la costruzione e la conservazione del generatore aerosol; possono disporre ispezioni e acquisire informazioni e documenti anche dalle altre amministrazioni pubbliche.
Il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato ed il Ministero della sanità possono avvalersi, per l'espletamento dei loro compiti, di enti e laboratori di notoria qualificazione tecnica e scientifica.
Le spese occorrenti per le attività ispettive, di controllo o per gli accertamenti tecnici sono a carico dei produttori aerosol, secondo le tariffe e le modalità stabilite con il decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato. Nella determinazione delle tariffe si dovrà tenere conto che gli oneri da porre a carico del produttore non possono superare il costo amministrativo necessario per l'espletamento delle rispettive attività e dei connessi accertamenti tecnici.

Art. 6

Constatato in base ad una motivazione dettagliata, che uno o più generatori aerosol, quantunque conformi alle prescrizioni del presente decreto, possono mettere in pericolo la sicurezza o la salute, il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, di concerto con i Ministri della sanità, del lavoro e della previdenza sociale e dell'interno, con proprio decreto, da pubblicarsi nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, ne vieta temporaneamente, o ne sottopone a condizioni particolari, l'immissione sul mercato.
Il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato informa immediatamente gli altri Stati membri e la commissione del decreto adottato e dei motivi che lo giustificano.

Art. 7

Con decreto da pubblicarsi nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, di concerto con il Ministro della sanità, dispone le modifiche delle norme tecniche di cui all'allegato al presente decreto necessarie per adeguarle alle misure adottate ai sensi degli articoli 6 e 7 e 10 della direttiva attuata con il presente decreto.

Art. 8

La violazione delle disposizioni di cui ai precedenti articoli 3, primo comma, e 6 è punita con l'ammenda da lire 200.000 a lire 5 milioni o con l'arresto fino ad un anno.
Salvo che il fatto costituisca reato, chiunque viola le disposizioni di cui agli articoli 3, commi secondo e terzo, e 4 del presente decreto è soggetto alla sanzione pecuniaria amministrativa del pagamento di una somma da lire 50.000 a lire un milione.
Per l'irrogazione della predetta sanzione pecuniaria amministrativa e per l'applicazione delle relative sanzioni amministrative accessorie si applicano le disposizioni di cui alla legge 24 novembre 1981, n. 689.

Art. 9

È consentita, per il periodo di un anno dalla data di entrata in vigore del presente decreto, la commercializzazione di generatori aerosol con contrassegno non conforme a quello previsto dal precedente art. 4.

Art. 10

Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

 

Allegato