Categoria: 2011
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Tipologia: Accordo
Data firma: 17 febbraio 2011
Parti: Fabbrica Italia Pomigliano e Fim-Cisl, Uilm-Uil, Fismic, Ugl Metalmeccanici, Associazione Quadri e Capi Fiat
Settori: Metalmeccanici, Automotive, FCA Pomigliano
Fonte: fim-cisl.it

Sommario:

Assunzione del personale proveniente da Fiat Group Automobiles e PC&MA
Superminimo Individuale non assorbibile.
Aumenti periodici di anzianità
Preavviso di licenziamento e dimissioni
Indennità speciale premio di fedeltà.
Premio aziendale di anzianità
Ferie e festività
Premio di competitività
Norma transitoria
Assenteismo
Pause
Rapporto diretti-indirett
Monte ore permessi sindacali retribuiti
Prezzo pasto mensa
Reperibilità
Inscindibilità delle disposizioni contrattuali e clausola di responsabilità

Addì 17 Febbraio 2011, a Napoli, tra Fabbrica Italia Pomigliano spa e le Organizzazioni sindacali territoriali di Napoli di Fim-Cisl, Uilm-Uil, Fismic, Ugl Metalmeccanici e l’Associazione Quadri e Capi Fiat, firmatarie del contratto collettivo specifico di lavoro di primo livello del 29 Dicembre 2010 che sarà applicato ai lavoratori di Fabbrica Italia Pomigliano spa, è stato sottoscritto il presente contratto collettivo aziendale di secondo livello.
L’adesione al presente contratto di terze parti è condizionata al consenso di tutte le parti firmatarie.

Assenteismo
Per contrastare forme anomale di assenteismo che si verifichino in occasione di particolari eventi non riconducibili a forme epidemiologiche, quali in via esemplificativa ma non esaustiva, astensioni collettive dai lavoro, manifestazioni esterne, messa in libertà per cause di forza maggiore o per mancanza di forniture, le Parti, nel caso in cui la percentuale di assenteismo sia significativamente superiore alla media, individuano quale modalità efficace la non copertura retributiva a carico dell’azienda dei periodi di malattia correlati al periodo dell’evento. A tale proposito la Commissione verifica assenteismo di cui al contratto collettivo specifico di lavoro di primo livello del 29 Dicembre 2010, esaminerà i casi di particolare criticità a cui non applicare quanto sopra previsto.
Considerato l’elevato livello di assenteismo che potrebbe verificarsi nello stabilimento in concomitanza con le tornate elettorali politiche, amministrative e referendum tale da compromettere la normale effettuazione dell’attività produttiva, le Parti convengono che in tali occasioni lo stabilimento potrà essere chiuso per il tempo necessario e la copertura retributiva sarà effettuata con il ricorso a istituti retributivi collettivi (PAR residui e/o ferie) e che l’eventuale recupero della produzione sarà effettuato senza oneri aggiuntivi a carico dell’azienda e secondo le modalità definite dal contratto collettivo di lavoro specifico di primo livello per i recuperi produttivi.
Il riconoscimento dei riposi/pagamenti, di cui alla normativa vigente in materia elettorale, sarà effettuato, in tale fattispecie, esclusivamente nei confronti dei presidenti, dei segretari e degli scrutatori di seggio regolarmente nominati e dietro presentazione di regolare certificazione.
Saranno altresì individuate, a livello di stabilimento, le modalità per un’equilibrata gestione dei permessi retribuiti di legge e/o contratto nell’arco della settimana lavorativa.

Pause
Le soluzioni ergonomiche derivanti dall’applicazione del sistema Ergo-UAS permettono, sulle linee a trazione meccanizzata con scocche in movimento continuo, un regime di tre pause di 10 minuti ciascuna, fruite in modo collettivo, nell’arco del turno di lavoro.
Sui tratti di linea meccanizzata denominati “passo - passo”, in cui l’avanzamento è determinato dai ^ lavoratori mediante il cosiddetto “pulsante di consenso”, le soluzioni ergonomiche permettono un regime di tre pause di 10 minuti ciascuna, fruite in modo collettivo o individuale a scorrimento sulla base delle condizioni tecnico-organizzative.
Per tutti i restanti lavoratori diretti e collegati al ciclo produttivo le soluzioni ergonomiche permettono una pausa di 20 minuti, da fruire anche in due pause di 10 minuti ciascuna in modo collettivo o individuale a scorrimento.
Per gli addetti alle linee a trazione meccanizzata con scocche in movimento continuo e per gli addetti alle linee “passo-passo” a trazione meccanizzata con “pulsante di consenso”, sarà erogata una voce retributiva specifica denominata “indennità di prestazione collegata alla presenza" disciplinata nel capitolo retribuzione ed altri istituti economici del contratto collettivo specifico di lavoro di primo livello.

Rapporto diretti-indiretti
[…]
Inoltre, a fronte di particolari fabbisogni organizzativi, potrà essere richiesto ai lavoratori, compatibilmente con le loro competenze professionali, la successiva assegnazione ad altre postazioni di lavoro.

Reperibilità
In seguito all’avviamento degli impianti, le Parti si incontreranno per definire criteri e modalità per l’eventuale corresponsione di un premio di reperibilità.

Inscindibilità delle disposizioni contrattuali e clausola di responsabilità
Il presente contratto collettivo aziendale di secondo livello costituisce un insieme integrato con il contratto collettivo specifico di lavoro di primo livello del 29 dicembre 2010 e le sue disposizioni integrano, anch’esse, la regolamentazione dei contratti individuali di lavoro. Sicché, anche con riferimento alle disposizioni del presente contratto, si conferma quanto convenuto in materia di inscindibilità delle disposizioni contrattuali e dì clausola di responsabilità agli articoli 8 e 11 del Titolo I - Sistema di regole contrattuali del sopra richiamato contratto collettivo del 29 dicembre 2010.