Categoria: 2016
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Tipologia: Ipotesi di accordo
Data firma: 2 febbraio 2016
Parti: Finmeccanica/Unindustria e Fim-Cisl, Fiom-Cgil, Uilm-Uil, RSU
Settori: Metalmeccanici, Finmeccanica
Fonte: fim-cisl.it


Sommario:

Premessa
Siti/stabilimenti della One Company al 1 ° gennaio 2016
Appalti
Le relazioni industriali
Premessa
Art. 1 - Sistema di Relazioni Sindacali
Art. 2 - Informazione e consultazione
Art. 3 - Comitati paritetici di monitoraggio dei processi industriali
Art. 4 - Obbligo di riservatezza
Art. 5 - Negoziazione
Art. 6 - Coordinamento Sindacale delle RSU di Finmeccanica
Art. 7 - Coordinamenti Sindacali delle RSU di Divisione o Azienda
Art. 8 - Procedura di raffreddamento per regolare e risolvere i conflitti collettivi
Diritti sindacali
Art. 1 - Permessi sindacali
Addestramento, formazione e crescita professionale
Premessa
Pacchetti formativi
Pacchetti formativi per i Giovani
Formazione Finanziata
Certificazioni e qualificazioni professionali
Il Libretto Formativo
Compensazioni Orarie
Lavoro straordinario
Orario di lavoro
Orario di Lavoro e Sistemi di flessibilità
Lavoro a turni
Reperibilità
Armonizzazione cedolino paga e nuova struttura retributiva
Armonizzazione dei trattamenti
Struttura retributiva
Riconoscimento di professionalità specifiche
Caducazione accordi sindacali, normative, prassi, e consuetudini, limitatamente alle previsioni che regolamentavano le voci retributive oggetto dell'armonizzazione del presente capitolo
Premio di risultato
Premessa
Obiettivi generali del Premio di Risultato
Le dimensioni organizzative e gli obiettivi specifici
Principi di funzionamento dei Premio di Risultato
Indicatori di Sito
Valori e modalità di corresponsione del Premio di Risultato del 2016
Struttura del PdR
Modalità di calcolo
Importo del Premio e disposizioni transitorie
Caratteristiche ed incidenze del Premio di Risultato
Costituzione di una Commissione per la verifica, il monitoraggio e l'identificazione di azioni a sostegno del raggiungimento degli obiettivi del PdR a livello di Sito
Incontri con le OO.SS
Deposito presso la direzione territoriale del lavoro ed enti previdenziali competenti
Allegato "A" Descrizione degli indicatori economici finanziari
Permessi retribuiti
Trattamenti per i lavoratori inquadrati nelle categorie 7° e Quadri

Welfare aziendale e tutele
Trasferte Italia ed estero
Decorrenza ed orario di lavoro
Trattamento per il tempo di viaggio
Modalità di rimborso spese
Indennità di trasferta
Trasferte lunghe in Italia
Indennità speciali
Trasferte all'estero
Rimborsi vari
Trattamento fiscale
Allegato “A” Trattamenti economici "Trasferte Italia"
Allegato “B” Spese varie

Ipotesi di accordo

Addì 2 Febbraio 2016, in Roma, presso la sede di Unindustria Roma, tra la Soc. Finmeccanica spa anche in nome e per conto delle Società dalla stessa controllate, assistite da Unindustria Roma e Fim Cisl, Fiom Cgil, Uilm Uil Nazionali e territoriali, unitamente ad una Delegazione di RSU a conclusione del negoziato avviato, a partire dal 17 Settembre 2015, tra le Parti - unitamente alla Delegazione sindacale di n. 20 RSU per Organizzazione - per la definizione del Contratto integrativo di secondo livello Finmeccanica, è stato convenuto il presente Verbale concernente le tematiche, di seguito indicate, come da documentazione allegata che costituisce parte integrante del Verbale medesimo:
• Premesse;
• Appalti;
• Relazioni Industriali;
• Addestramento, formazione e crescita professionale;
• Orario di lavoro e sistemi di flessibilità;
• Compensazioni orarie;
• Lavoro straordinario;
• Armonizzazione Cedolino Paga e nuova struttura retributiva;
• Permessi retribuiti;
• Trattamenti per i lavoratori inquadrati nelle categorie 7° e quadri;
• Premio di risultato;
• Welfare aziendale e tutele;
• Trasferte Italia e Estero.
Le OO.SS Nazionali, a valle delle verifiche con i lavoratori, si impegnano a comunicarne l'esito, contestualmente a Finmeccanica spa ed a Unindustria, entro e non oltre il 15 marzo 2016, unitamente alla documentazione attestante l'approvazione delle RSU nei siti produttivi.
Quanto sopra anche ai fini della decorrenza della validità del Contratto integrativo Finmeccanica, nonché del deposito, presso gli Enti preposti, ai sensi dell'art. 14, del D.Lgs n. 151/2015 e della Legge n. 402/1996.
Le Parti convengono inoltre che gli istituti disciplinati con il presente accordo sostituiscono quelli preesistenti derivanti da accordi aziendali, normative, prassi e consuetudini già applicate nelle Aziende di provenienza, a partire dalla data di cui sopra, fatte salve diverse specifiche disposizioni contenute nei singoli istituti nonché quanto specificato al punto successivo.
Per taluni istituti/trattamenti la cui applicazione è subordinata alla implementazione dei sistemi di supporto, la data di effettiva operatività formerà oggetto di specifica e progressiva comunicazione ai lavoratori, presumibilmente entro e non oltre il 31 maggio 2016.

Premessa
L'attuale contesto dei mercati nazionali ed internazionali in cui opera Finmeccanica spa denota un quadro di riferimento connotato da elevata instabilità e da una sempre maggiore competizione a livello globale.
In tale scenario si registra la necessità di un realizzare un significativo miglioramento in termini di posizionamento competitivo sui mercati internazionali.
Per rispondere a tali necessità ed incrementare l'efficacia della propria presenza sui mercati, Finmeccanica ha approvato il «Piano Industriale 2015 - 2019» che sintetizza in modo unitario gli obiettivi strategici e industriali, nonché quelli economico - finanziari e patrimoniali nel periodo di Piano, descrivendo in dettaglio le linee di ristrutturazione e sviluppo che garantiscano la sostenibilità strutturale dei risultati.
Per assicurare il rilancio e garantire una crescita progressiva e sostenibile nel tempo è stata effettuata una profonda analisi della situazione interna dei diversi business in termini economico-gestionali e di processi industriali e sono stati identificati obiettivi prioritari sia in termini di efficientamento, razionalizzazione e miglioramento dei processi industriali e della governance, sia in termini di modelli di business orientati ai mercati e ai clienti, anche in un'ottica di generazione del valore a sostegno dello sviluppo e degli investimenti.
Da tali premesse prende vita il nuovo Modello Organizzativo e Operativo di Gruppo, varato a decorrere dal 1° gennaio 2016, attraverso la cui implementazione Finmeccanica ha avviato un percorso di riorganizzazione mirato a concentrare in capo alla medesima il coordinamento e la gestione delle attività operative delle Società del Gruppo interamente partecipate rientranti nel core business Aerospazio, Difesa e Sicurezza (AgustaWestland, Alenia Aermacchi, OTO Melara, Selex ES e Whitehead Sistemi Subacquei).
Tale concentrazione rappresenta la coerente realizzazione del disegno strategico derivante dalla necessità di operare come società unica (One Company) dotata di un'organizzazione operativa decentrata, al fine di massimizzare la creazione di valore per ogni specifico segmento, consolidare la struttura economico-finanziaria ed accrescere la capacità di generazione e sviluppo di know- how innovativo, per rafforzare la competitività internazionale e migliorare i livelli di redditività, anche sulla base di un sempre maggiore investimento nello sviluppo delle risorse umane e del patrimonio di competenze strategiche per la realizzazione degli sfidanti obiettivi di crescita nel medio e lungo termine.
L'attenzione rivolta in tale contesto alla crescita delle competenze dei lavoratori ed al conseguente sviluppo in termini di professionalità e di know how costituisce una delle leve attraverso le quali consolidare la dimensione internazionale e tecnologica di Finmeccanica. Tale obiettivo è, altresì,
da perseguire attraverso il costante coinvolgimento dei lavoratori che saranno così chiamati ad una partecipazione ai risultati ed ai processi dell'impresa.
In ragione delle predette considerazioni, al fine di rendere operativo il suddetto piano di concentrazione e integrazione, Finmeccanica spa ha proceduto alla scissione parziale di Selex ES spa, Alenia Aermacchi spa e AgustaWestland spa in favore di Finmeccanica spa nonché alla fusione per incorporazione di OTO Melara spa e di Whitehead Sistemi Subacquei spa in Finmeccanica spa.
Per ciò che attiene al nuovo modello organizzativo della One Company, esso è articolato in 4 Settori che fanno parte del Corporate Center e 7 Divisioni di business.
Il Corporate Center comprende le strutture per il governo societario (c.d. Funzioni di Supporto) che assicurano l'indirizzo ed il controllo del Gruppo nonché l'erogazione di servizi comuni/condivisi.
Relativamente alle funzioni di supporto nel nuovo disegno organizzativo sono operativi diversi modelli di funzionamento:
• le funzioni “Relazioni Esterne, Comunicazione e Rapporti istituzionali", "Relazioni con gli Investitori & RSI", "Group Internal Audit" sono totalmente centralizzate;
• le funzioni "Legale, Affari Societari e Compliance", "Amministrazione, Finanza e Controllo", "ICT", "Security" hanno presidi operativi a livello di Divisione/Settore con riporto gerarchico alle competenti strutture centrali e funzionale al Capo Divisione/Direttore di Settore;
• le funzioni "Risorse Umane ed Organizzazione", "Analisi Competitiva e Strategie", "Risk Management", "Programmi di finanziamento nazionale e comunitario" sono totalmente decentrate a livello di Divisione/Settore con coordinamento funzionale delle corrispondenti strutture centrali.
I 4 Settori (Elicotteri, Aeronautica, "Elettronica, Difesa e Sistemi di Sicurezza" e Spazio) svolgono compiti e funzioni di coordinamento con particolare riferimento ad alcune specifiche aree di attività, nonché delle controllate e JV/partecipazioni di competenza.
Le 7 Divisioni (Elicotteri, Velivoli, Aerostrutture, Sistemi Avionici e Spaziali, Elettronica per la Difesa Terrestre e Navale, Sistemi di Difesa, Sistema per la Sicurezza e le Informazioni) sono dotate di capacità autonoma per sviluppare e gestire il rispettivo portafoglio di business a presidio di uno specifico mercato di riferimento, con tutte le leve/risorse necessarie. Alle Divisioni sono stati conferiti tutti i poteri per garantire la gestione integrale, "end-to-end”, del relativo perimetro di attività, con conseguente piena responsabilità sul rispettivo "conto economico". Alle Divisioni è, inoltre, affidato il coordinamento operativo delle controllate/partecipazioni correlate alla gestione del business.
Relativamente ai siti/stabilimenti presso i quali operano diverse Divisioni, essi sono associati ad una Divisione sulla base di un criterio di prevalenza che tiene conto dei seguenti fattori:
- presenza di attività di manufacturing, sulla base dei ricavi di produzione;
- numerosità relativa del personale divisionale.
Rimane, in ogni caso, confermata la precedente missione industriale dei siti/stabilimenti che, quindi, operano in continuità con il precedente assetto produttivo.
Viene allegato al presente accordo il prospetto riepilogativo relativo a tutti i siti produttivi ed alla loro attribuzione alle Divisioni.
Nell'ambito del sopradescritto processo di riorganizzazione, le Parti hanno condiviso la necessità di sottoscrivere un contratto integrativo unico per la One Company con l'obiettivo di definire un insieme di regole comuni in ordine ai trattamenti economici e normativi applicabili all'interno del Gruppo Finmeccanica che, in linea con le esigenze produttive e con le necessità dei diversi settori di business, possa costituire un presupposto essenziale per garantire anche il perseguimento degli obiettivi di riposizionamento industriale sopra richiamati.
Considerata l'assoluta eterogeneità dei trattamenti in atto nelle realtà aziendali che sono state oggetto delle operazioni societarie per la costituzione della One Company, le Parti si danno reciprocamente atto della necessità di prevedere, da un lato, ulteriori fasi negoziali per talune tematiche di particolare complessità di volta in volta individuate nell'ambito del presente accordo, dall'altro un sistema di relazioni partecipativo basato sull'implementazione puntuale di quanto convenuto e sul costante monitoraggio; il tutto perseguendo l'obiettivo della totale definizione e messa a regime di ogni istituto entro il corrente anno, nel pieno rispetto delle distinte responsabilità e dei rispettivi ruoli.

Appalti
Finmeccanica, attraverso strutture dedicate, ha avviato un percorso volto ad assicurare alle Società/Divisioni del Gruppo, competitività sui costi e alti livelli di servizio migliorandone l'efficacia e l'efficienza, consentendo al tempo stesso alle Società/Divisioni una maggiore focalizzazione sul proprio "core business".
Tutto ciò premesso, nel perseguire ulteriori obiettivi di trasparenza e di affidabilità materia con specifico riferimento alla materia degli appalti, stante l'avviato processo di revisione legislativa (riferito in particolare all'iter parlamentare relativo al ddl per l'attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 febbraio 2014, sull'aggiudicazione dei contratti di concessione e sugli appalti pubblici), le Parti condividono l'opportunità di effettuare approfondimenti che saranno affidati ad un Gruppo di Lavoro. Le attività di tale Gruppo di Lavoro saranno attivate a valle dell'emanazione dei decreti attuativi, allo scopo di verificare possibili discipline applicabili in caso di cambio appalto, con specifico riferimento alle aree di attività riguardanti, oltre agli appalti di ristorazione e vigilanza, quelli riferiti a pulizie, facchinaggio, manutenzione ordinaria (interna ed esterna). Tale Gruppo di lavoro terrà conto altresì degli esiti del confronto in atto in ordine al rinnovo del CCNL Metalmeccanica e Industria. In particolare gli approfondimenti avranno ad oggetto la possibilità di prevedere - anche in considerazione delle tematiche di carattere sociale e compatibilmente con la tipologia di attività affidata al fornitore - nei bandi di gara e nei successivi contratti:
• specifiche clausole che impegnino, in caso di cambio appalto (appalto con avvicendamento del soggetto fornitore di attività/servizio appaltato), le imprese appaltatrici e subappaltatrici al rispetto delle normative vigenti in materia di sicurezza ed igiene del lavoro ed in materia di previdenza sociale, nonché all'applicazione di un contratto collettivo nazionale di lavoro tra quelli esistenti nel settore di attività sottoscritto da organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative nell'ambito del settore;
• sempre in caso di cambio appalto (con avvicendamento del soggetto fornitore di attività/servizio appaltato), per l'impresa appaltante, una clausola che impegni l'azienda subentrante a valutare prioritariamente il possibile inserimento dei
lavoratori addetti - precedentemente operanti da più di 12 mesi nelle attività oggetto dell'appalto stesso alle dipendenze dell'appaltatore o dell'eventuale subappaltatore uscenti - a condizione che tali profili possano essere mantenuti in termini di coerenza con l'organizzazione d'impresa dell'imprenditore subentrante, e tenuto conto, altresì, del perimetro e/o dei volumi delle attività oggetto di appalto.
Finmeccanica si rende comunque disponibile ad applicare - in via immediata - le clausole sopra riportate nell'ipotesi di cambi appalto (in ipotesi di avvicendamento tra soggetti fornitori di attività/servizio appaltato) che rientrino tra le tipologie sopra richiamate anche se intervenute prima della conclusione degli approfondimenti affidati al Gruppo di Lavoro di cui al presente capitolo.

Le relazioni industriali
Premessa

Finmeccanica e le Segreterie Nazionali Fim, Fiom e Uilm (per brevità, di seguito le Parti) si danno atto della necessità di assicurare un Sistema di Relazioni Industriali che consolidi e dia ulteriore sviluppo al metodo di confronto partecipativo.
Le Parti, quindi, convengono sull'opportunità di confermare modalità di interlocuzione che - nel rispetto dei ruoli ricoperti dai soggetti interessati e fermi restando i rispettivi ambiti di autonomia decisionale - rispondano adeguatamente alle necessità delle attività produttive, industriali e commerciali e dello sviluppo sostenibile dell'impresa e dell'occupazione; ciò anche coerentemente con l'avviato processo di riorganizzazione che porterà il Gruppo Finmeccanica ad articolarsi in Settori, Divisioni e Aziende.
Tale Sistema - promuovendo il dialogo trasparente e produttivo - si fonda su regole certe nei rapporti sindacali e con i lavoratori, applicabili nel contesto del Gruppo Finmeccanica in tutte le sue articolazioni (Settori, Divisioni, Aziende e singole Unità produttive), sull'efficacia ed esigibilità degli accordi sottoscritti ad ogni livello nei confronti di tutto il personale in forza, nella One Company Finmeccanica.

Art. 1 - Sistema di Relazioni Sindacali
1. Il Sistema di Relazioni Sindacali in ambito Finmeccanica si articola in due fasi distinte:
- fase dell'informazione e consultazione;
- fase della negoziazione.

Art. 2 - Informazione e consultazione
1. La fase di informazione e consultazione è attivata ai seguenti livelli di interlocuzione, articolati per aree tematiche:
o Livello Centrale (Finmeccanica):
I. Osservatorio Strategico
In questa sede Finmeccanica fornirà un'informativa in ordine alle prospettive ed alle scelte strategiche del Gruppo, con particolare riferimento ai seguenti punti:
- linee strategiche di piano Finmeccanica;
- assetti societari e loro evoluzione;
- posizionamento competitivo;
- monitoraggio periodico dei principali modelli industriali declinati all'interno di Finmeccanica ed articolazioni (Settori/Aziende/Divisioni) e dell'evoluzione e/o implementazione di processi innovativi;
- processi di internazionalizzazione ed alleanze;
- progetti specifici che possano avere valenza anche intersettoriale;
- significative innovazioni tecnologiche;
- Informativa su appalti e indotto.
Le strutture aziendali e sindacali titolate per tale livello di interlocuzione sono rispettivamente:
- i rappresentanti di Finmeccanica spa;
- le Segreterie Nazionali Fim, Fiom e Uilm, nel numero massimo di due rappresentanti per ciascuna sigla sindacale.
Il suddetto livello di interlocuzione è attivato di norma due volte l'anno, indicativamente a luglio e a novembre e, comunque, in presenza di motivazioni obiettive su richiesta di una delle Parti.
Nel corso dell'anno 2016, le Parti proseguiranno il confronto relativo all'individuazione di ulteriori declinazioni del modello partecipativo.
II. Informativa annuale ai sensi dell'art. 8, Sez. Prima del CCNL Industria Metalmeccanica e della installazione di impianti, alle cui materie oggetto di trattazione si rimanda integralmente.
La suddetta informativa andrà, in particolare, riferita a:
- andamento economico, scenari tecnologici e di mercato; andamento occupazionale, anche riferito all'applicazione - a livello di Settore/Divisione/ Azienda - delle rappresentate linee strategiche;
- all'applicazione della Legge 10 aprile 1991, n. 125 in materia di azioni previste per la realizzazione delle pari opportunità uomo-donna nel lavoro.
Le strutture aziendali e sindacali titolate per tale livello di interlocuzione sono rispettivamente:
• i rappresentanti di Finmeccanica spa;
• le Segreterie Nazionali Fim, Fiom e Uilm, nel numero massimo di due rappresentanti per ciascuna sigla sindacale, ed il Coordinamento Sindacale delle RSU di Finmeccanica spa congiuntamente alle Segreterie Territoriali.
Il suddetto livello di interlocuzione è attivato con cadenza almeno annuale.
Per temi specifici riferiti a singole Divisioni o linee di business sarà prevista la partecipazione dei Responsabili di Divisione.
Restano fermi gli approfondimenti sulle specifiche linee di Divisione e di Azienda, come di seguito declinate nel presente articolo.
o Livello di Divisione o Azienda e/o di sito
In questa sede sarà fornita un'informativa con particolare riferimento ai
seguenti punti:
• linee strategiche di Divisione o di Azienda di carattere produttivo, commerciale ed organizzativo con particolare riferimento a: andamento economico, scenari tecnologici e di mercato, sviluppo commerciale e posizionamento competitivo, volumi di attività, carichi di lavoro e andamento degli organici;
• confronto sui più avanzati sistemi industriali per quanto attiene la ricerca, gli assetti produttivi ed organizzativi, con monitoraggio periodico in particolare su evoluzione della ricerca e nuove tecnologie;
• informativa ai sensi dell'art. 8, Sez. Prima del CCNL Industria Metalmeccanica e della installazione di impianti, alle cui materie oggetto di trattazione si rimanda integralmente, ad esclusione - per le Divisioni - di quanto già oggetto dell'informativa di cui al paragrafo II sopra riportato;
• informativa di sito attraverso riunioni di approfondimento tra la RSU e la Direzione aziendale da effettuarsi almeno 2 volte l'anno e, rispettivamente, la prima entro 30 giorni dall'incontro di informativa annuale e la seconda a metà anno, al fine di mettere a fattore comune i tratti e le considerazioni di carattere generale ed analizzare in maniera specifica le problematiche locali. In particolare gli argomenti trattati saranno:
- la previsione dei carichi di lavoro suddivisi per Business Unit/Direzioni;
- le iniziative di investimento locali;
- i prodotti e le tecnologie del sito;
- l'andamento occupazionale e le previsioni di turn - over, anche con riguardo alla distribuzione del personale nei diversi livelli inquadramentali
- relativamente al Premio di Risultato/Target Bonus, i dati aggregati in materia di posizionamento numerico di 7A e Quadri nelle singole fasce e di percentuali di raggiungimento degli obiettivi assegnati.
- le attività di formazione locale;
- il decentramento produttivo, gli appalti e le consulenze.
Le strutture aziendali e sindacali titolate per tale livello di interlocuzione sono rispettivamente:
- i rappresentanti di Divisione o Azienda;
- le Segreterie Nazionali Fim, Fiom e Uilm ed il Coordinamento sindacale delle RSU di Divisione/ Azienda congiuntamente alle Segreterie Territoriali.
Il suddetto livello di interlocuzione è attivato con cadenza almeno annuale e, comunque, in presenza di motivazioni obiettive, su richiesta di una delle parti. Restano confermati i livelli locali di interlocuzione (Unità produttive/ Siti) secondo criteri definiti dalle singole Divisioni/Aziende.

Art. 3 - Comitati paritetici di monitoraggio dei processi industriali
A livello di sito produttivo, di linee di business e linee di prodotto, sono istituiti Comitati paritetici, nel numero di 3 componenti di parte sindacale per i siti fino a 600 dipendenti e di 6 componenti per i siti oltre i 600 dipendenti, individuati tra le RSU volti ad analizzare congiuntamente - in termini di efficacia ed efficienza, di politiche di prodotto, di politiche di make or buy e di politiche di supply chain - i processi industriali afferenti le singole linee di business/prodotto che insistono sui singoli siti produttivi.
Tali Comitati si riuniranno, di regola, 2 volte l'anno e, comunque, in presenza di motivazioni obiettive su richiesta di una delle parti, per individuare soluzioni più rispondenti in termini di ottimizzazione dei suddetti processi (quali a titolo esemplificativo, recupero di inefficienze, catena dei fornitori, difetti di qualità e rilavorazioni, penali e disallineamenti rispetto alle milestones assegnate, etc.), privilegiando in particolare il contributo apportato dai lavoratori.
Le modalità operative di svolgimento delle attività di tali Comitati saranno definite mediante regolamentazioni uniformi.
Si rinvia al capitolo del presente accordo sul Premio di Risultato per quanto ivi previsto in merito alle finalità della Commissione Paritetica per la verifica e il monitoraggio del PDR.

Art. 5 - Negoziazione
Anche in linea con quanto previsto dal vigente CCNL Industria Metalmeccanica e della installazione di impianti, la negoziazione di 2° livello si articola in funzione delle seguenti materie:
o Livello Centrale (Finmeccanica)
a) Sistema di Relazioni sindacali e diritti sindacali;
b) Progetti specifici di valenza anche intersettoriale;
c) Trattamenti normativi ed economici;
d) Premio di Risultato (architettura del premio, parametri, valore teorico, scale parametrali);
e) Strumenti per la realizzazione di processi di ottimizzazione degli organici e di sviluppo, a livello nazionale con riflessi trasversali su vari Settori e/o Divisioni e/o Aziende, nell'ambito del quadro normativo di riferimento;
f) Sistemi di Assistenza Sanitaria Integrativa;
g) Politiche di Welfare.
Le strutture sindacali titolate per i suddetti livelli di negoziazione sono le Segreterie Nazionali Fim, Fiom e Uilm, ed il Coordinamento Sindacale delle RSU di Finmeccanica spa congiuntamente alle Segreterie Territoriali.
o Livello di Divisione o Azienda
Restano riferite a livello di Divisione /Azienda le modalità di attuazione delle materie definite a livello Centrale che dovessero richiedere un successivo livello negoziale, ed in particolare:
a) Premio di risultato (indicatori per la misurazione dei parametri, monitoraggio e consuntivazione);
b) Modelli di Orario di lavoro e di regimi di turnazione di riferimento per la Divisione/Azienda coerenti con l'organizzazione del lavoro, individuati nell'ambito delle tipologie di cui al relativo capitolo del presente contratto;
c) Processi di ottimizzazione degli organici e di sviluppo - a livello nazionale e di singolo sito - nell'ambito del quadro normativo di riferimento.
Le strutture sindacali titolate per tale livello di interlocuzione sono le Segreterie Nazionali Fim, Fiom e Uilm, il Coordinamento sindacale delle RSU di Divisione/ Azienda congiuntamente alle Segreterie Territoriali.
o Livello di sito
Fermo restando quanto previsto dalle vigenti disposizioni normative in ordine alle materie che richiedano il coinvolgimento delle RSU a livello di sito congiuntamente alle strutture territoriali di Fim, Fiom e Uilm, restano in ogni caso riferite a tale livello le materie relative:
a) alle articolazioni ed alle flessibilità in materia di orario di lavoro anche definite a livello di Divisione o Azienda;
b) all'articolazione dei servizi di sito;
c) alla sicurezza del lavoro riferita al sito;
d) alla formazione continua e alla formazione professionale.
Saranno riferiti, inoltre, a tale livello l'individuazione, il monitoraggio e la consuntivazione degli indicatori del Premio di Risultato di sito.

Art. 6 - Coordinamento Sindacale delle RSU di Finmeccanica
Le Parti, coerentemente con quanto previsto dall'art. 19, ult. co., Legge n. 300 del 1970, confermano l'importanza del ruolo dei Coordinamenti Sindacali.
Il Coordinamento Sindacale delle RSU di Finmeccanica spa è composto dalle Segreterie Nazionali Fim, Fiom e Uilm e dalle Segreterie Territoriali competenti nonché da un n. di rappresentanti delle RSU appartenenti ai Coordinamenti delle Divisioni o delle Aziende, determinato nella misura di un componente ogni 500 dipendenti calcolati sull'organico complessivo di Finmeccanica spa La ripartizione del numero complessivo dei componenti il suddetto Coordinamento viene demandata alla scelta condivisa dalle Segreterie Nazionali Fim, Fiom e Uilm, ognuna delle quali si impegna a comunicare alla Direzione Aziendale i nominativi dei propri componenti in seno all'organismo unitario di Coordinamento, nel rispetto del numero complessivo come sopra determinato.
[…]
Il Coordinamento Sindacale di cui al presente articolo è destinatario dei sistemi di informazione/consultazione/negoziazione previsti dal CCNL e dal presente contratto collettivo di 2° livello (secondo quanto previsto dagli artt. 2 e 5 del presente capitolo).
Le Parti convengono di avviare, nel corso dell'anno 2016, il CAE di Finmeccanica spa secondo le vigenti disposizioni normative in materia, mediante l'armonizzazione dei CAE già istituiti dalle ex aziende.

Art. 7 - Coordinamenti Sindacali delle RSU di Divisione o Azienda
[…]
I Coordinamenti Sindacali sono destinatari dei sistemi di informazione/ consultazione/negoziazione previsti dal CCNL e dal presente contratto collettivo di 2° livello (secondo quanto previsto dagli arti. 2 e 5 del presente capitolo).
Il Coordinamento Nazionale delle RSU di Finmeccanica ed i Coordinamenti delle RSU di Divìsione/Azienda potranno essere convocati unitariamente nonché disgiuntamente dalle Segreterie Nazionali Fim, Fiom e Uilm.

Compensazioni Orarie
Personale inquadrato fino al 6° livello

I dipendenti inquadrati fino al 6° livello, in casi particolari e previa autorizzazione dei propri responsabili, potranno utilizzare permessi a recupero fino ad un massimo di 2 ore giornaliere e di 16 ore su base mensile. La fruizione dei suddetti permessi verrà effettuata a frazioni di 30 minuti, con successivi intervalli di 15 minuti, all'inizio o alla fine della giornata lavorativa, salvi 2 eventi al mese che potranno essere fruiti in contiguità con la pausa mensa non retribuita. I permessi a recupero sono assorbenti della flessibilità in entrata, fatta eccezione per ulteriori 3 eventi al mese per i quali ne è consentito il cumulo.
Le minori prestazioni saranno compensate - su base mensile - fino a concorrenza delle eventuali prestazioni aggiuntive rispetto all'orario di lavoro ordinario effettuate, con modalità di collocazione temporale del recupero anche in funzione delle esigenze tecnico - organizzative e produttive.
In assenza di prestazioni aggiuntive, le minori prestazioni potranno essere giustificate, attingendo, ove capienti, agli istituti di ferie pregresse/conto ore/ferie/Par.
Sono esclusi dalla suddetta disciplina gli operai turnisti e gli impiegati turnisti di produzione e degli enti di supporto alla produzione a turni, per i quali potranno essere ammessi ritardi giornalieri fino ad un massimo di 5 minuti, per un massimo di 60 minuti mensili. Tali ritardi non potranno comportare in alcun caso interruzione dell'attività lavorativa e dovranno essere recuperati secondo le modalità giornaliere/mensili anche in funzione delle esigenze tecnico - organizzative e produttive.
Personale inquadrato ai livelli 7° e 8° Quadri
I dipendenti inquadrati ai livelli 7° e 8° Quadri potranno utilizzare - in casi particolari e previa comunicazione al proprio responsabile, compatibilmente con le esigenze produttive - permessi a recupero fino ad un massimo di 2 ore giornaliere e di 24 ore su base mensile. La fruizione dei suddetti permessi verrà effettuata a frazioni di 30 minuti, con successivi intervalli di 15 minuti, all'inizio o alla fine della giornata lavorativa, salvi 2 eventi al mese che potranno essere fruiti in contiguità con la pausa mensa non retribuita. I permessi a recupero sono assorbenti della flessibilità in entrata, fatta eccezione per ulteriori 3 eventi al mese per i quali ne è consentito il cumulo.
Le minori prestazioni saranno compensate - su base trimestrale - fino a concorrenza delle eventuali prestazioni aggiuntive rispetto all'orario di lavoro ordinario effettuate.
In assenza di prestazioni aggiuntive, le minori prestazioni potranno essere giustificate, attingendo, ove capienti, agli istituti di ferie pregresse/conto ore/ferie/Par.

Lavoro straordinario
È considerato lavoro straordinario quello prestato oltre le 8 ore giornaliere ordinarie, fermo restando che - ai fini della corresponsione delle relative maggiorazioni di seguito disciplinate - si procederà all'eventuale conguaglio su base mensile con eventuali minori prestazioni.
Il ricorso a prestazioni di lavoro straordinario deve essere contenuto ed in ogni caso deve essere preventivamente autorizzato, trovando obiettiva giustificazione in necessità temporanee, non programmabili ed indifferibili.
[…]
In materia di lavoro straordinario (diurno, notturno e festivo), per tutto quanto non espressamente disciplinato nel presente accordo, trovano applicazione le vigenti disposizioni di legge e di CCNL, ad eccezione del personale adibito a turni.

Orario di lavoro
Orario di Lavoro e Sistemi di flessibilità

L'orario di lavoro ordinario è confermato in 40 ore settimanali, ripartite di norma dal lunedì al venerdì, con pausa mensa giornaliera non retribuita della durata di 45 minuti effettivi. Le specificità legate alle diverse esigenze organizzative e produttive nonché a quelle legate al personale che lavora a turni, formeranno oggetto di confronto a livello di sito produttivo con le RSU, assistite dalle strutture territoriali delle Organizzazioni sindacali.
L'orario di ingresso andrà fissato tra le 7:30 e le 8:15. A livello di Azienda/Divisione/Sito produttivo sono adottate specifiche disposizioni volte a regolamentare l'orario di inizio e di fine del lavoro giornaliero nonché gli orari entro i quali fruire della pausa mensa, secondo i modelli riportati in allegato.
Per tutti i dipendenti, la presenza giornaliera è rilevata mediante lettura badge, da effettuarsi sia all'atto di ingresso che di uscita dal sito, ad inizio e fine della prestazione, sia ad ogni allontanamento dal luogo di lavoro per permessi a vario titolo e/o per servizio mensa.
Non è consentito al dipendente accedere alla sede di lavoro prima dell'inizio dell'orario di lavoro, a meno che lo stesso non sia stato espressamente autorizzato dal proprio Responsabile e fatta salva una tolleranza di 20 minuti, comunque non retribuiti. Per motivi organizzativi o di sicurezza non è consentita la presenza del personale nella sede di lavoro dopo le ore 21:00, fatte salve specifiche esigenze aziendali e previa autorizzazione.
Fatta eccezione per i dipendenti turnisti, per i dipendenti addetti a mansioni discontinue ovvero a mansioni non compatibili con regimi di flessibilità, in via
generale la flessibilità in entrata ed in uscita rispetto all'orario di lavoro ordinario è di 45 minuti. Potranno essere definite - mediante accordo a livello di sito produttivo con le RSU, assistite dalle strutture territoriali delle Organizzazioni sindacali - forme di flessibilità in entrata ed in uscita dell'orario di lavoro giornaliero e relative modalità di utilizzo, coerenti con le rispettive esigenze locali e tecnico - organizzative ed articolate per categoria contrattuale e professionale di appartenenza.

Lavoro a turni
I regimi di orario di lavoro a turni formeranno oggetto di apposito confronto con le RSU, assistite dalle strutture territoriali delle organizzazioni sindacali e saranno definiti coerentemente con le esigenze organizzative e produttive, mediante accordo specifico a livello di Azienda/Divisione/Sito produttivo.
Gli orari di lavoro sono articolati su turni giornalieri distribuiti su 5, 6 o 7 giorni, secondo i modelli riportati in allegato.
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Welfare aziendale e tutele
Premessa
Anche alla luce dei suggerimenti contenuti nell'Intesa sulle "Azioni a sostegno delle politiche di conciliazione tra famiglia e lavoro", sottoscritta da Ministero del Lavoro e parti sociali in data 7 marzo 2011 nonché delle recenti previsioni introdotte in materia dai Decreti Legislativi n. 80 del 2015 e n. 208 del 2015 (Legge di Stabilità per l'anno 2016), le Parti intendono promuovere ed incentivare buone pratiche di responsabilità sociale.
Il Welfare aziendale - nelle sue diverse declinazioni - costituisce il contesto di riferimento all'interno del quale convogliare parte degli investimenti che l'azienda intende correlare al raggiungimento di specifici obiettivi di performance e di overperformance nonché di efficientamento aziendale. I cambiamenti economici, culturali, sociali e demografici rendono opportuna l'implementazione di sistemi di Welfare integrato, ed in particolare di servizi alla persona e alla famiglia, al fine di migliorare la qualità di vita dei dipendenti e conseguentemente la qualità della prestazione lavorativa in azienda.
La riprogettazione e la valorizzazione del sistema di Welfare in essere consente di ottenere un maggior ritorno dagli investimenti sulle risorse umane ed un sistema di governance evoluto e partecipato.
La salute rappresenta un diritto fondamentale di ciascun individuo garantito a livello costituzionale e la tutela del benessere psico-fisico dei dipendenti contribuisce ad ottimizzare il clima aziendale ed a fidelizzare i dipendenti stessi all'azienda.
Gli interventi sul Welfare sono, in linea di massima, destinatari di una disciplina fiscale e contributiva agevolata e, pertanto, ciò consente un investimento aziendale su tali interventi in grado di produrre un beneficio maggiore per il dipendente attraverso l'erogazione di beni e servizi sussidiari, che sono in grado comunque di soddisfare esigenze di ordine primario dei lavoratori e dei loro nuclei familiari.
Tutto ciò premesso, Le Parti intendono confermare e/o attivare azioni positive di welfare aziendale e di work life balance.
Tra le Parti resta, comunque, convenuto che le iniziative di welfare saranno valutate in prospettiva sia alla luce della sostenibilità delle medesime, anche tenuto conto delle opportunità derivanti dalla legislazione vigente ed in particolare dalle recenti previsioni introdotte in materia, sia alla luce degli esiti del confronto in atto in ordine al rinnovo del CCNL Metalmeccanica e Industria.
In tale contesto, entro il 1° trimestre 2016 sarà attivato un Gruppo di Lavoro dedicato a livello nazionale con l'obiettivo di formulare - entro il 3° trimestre 2016 - una proposta complessiva in materia, anche esplorando la possibilità di introdurre pacchetti modulari che tengano conto delle differenti esigenze legate ai cicli di vita, nell'ambito delle seguenti tipologie di intervento:
1. Assistenza Sanitaria Integrativa;
2. Sostegno del reddito e della riqualificazione professionale;
3. Asili Nido;
4. Trasporti e Mobilità;
5. CRAL;
6. Premi di anzianità;
7. Sostegno allo Studio
Sezione I -Tutele
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4. Tutela dei lavoratori disabili
L'Azienda conferma l'impegno a proseguire nelle iniziative volte a favorire l'integrazione lavorativa della persona con disabilità, da un lato ponendo attenzione all'adibizione di tali lavoratori ad attività compatibili con la disabilità che ne consentano un adeguato coinvolgimento professionale, dell'altro garantendone l'accessibilità ai luoghi di lavoro anche attraverso la rimozione di barriere architettoniche.
Annualmente l'Azienda renderà alle RSU, a livello di sito, una specifica informativa in merito alle iniziative intraprese a tutela dei lavoratori disabili.
Sezione II - Modalità evolute di prestazione lavorativa volte a promuovere un maggiore equilibrio tra impegni lavorativi e vita familiare
Le Parti condividono l'interesse verso modalità di svolgimento della prestazione lavorativa in grado di coniugare, da una parte, l'esigenza dell'azienda di modernizzare l'organizzazione del lavoro assicurando maggiore efficienza a determinati processi industriali, e, dall'altro, l'opportunità per i dipendenti di conciliare le responsabilità lavorative con quelle familiari e private.
In tale contesto, le Parti confermano la propria disponibilità a proseguire nell'applicazione di ipotesi di articolazioni del lavoro a tempo parziale, già sperimentate nelle ex aziende.
Altresì, le Parti convengono sull'opportunità di introdurre, compatibilmente con le esigenze tecnico, organizzative e produttive dell'azienda, forme flessibili di prestazione che fanno perno sulla remotizzazione dell'attività lavorativa.
A. Part-time
Le Parti, nell'ambito di quanto previsto dalla normativa di legge e dal vigente CCNL, confermano l'interesse a proseguire nell'applicazione di ipotesi di articolazione del lavoro a tempo parziale in forma verticale o mista, nonché in forma orizzontale con prestazione lavorativa giornaliera anche superiore alle 4 ore.
Fatte salve le esigenze tecnico-organizzative, il datore di lavoro valuterà l'accoglimento di richieste di trasformazione dei rapporti di lavoro da tempo pieno a tempo parziale; in tal caso la durata del contratto di part-time potrà essere, di norma, predeterminata in un periodo non inferiore a 3 mesi e fino a 24 mesi, eventualmente rinnovabili, entro i limiti di coerenza gestionale ed industriale.
I dipendenti con contratto di lavoro part-time, con prestazione fino a 6 ore giornaliere, potranno non effettuare la pausa mensa.
Le richieste di trasformazione del rapporto di lavoro da tempo pieno a tempo parziale saranno prese in considerazione, anche tenendo conto delle fungibilità del lavoratore interessato, fino alla soglia del 7 % del personale in forza a tempo pieno nella singola Divisione/Sito, secondo i criteri di priorità di cui alla disciplina del vigente CCNL. Saranno, altresì, prese in considerazioni eventuali assunzioni/ trasformazioni in part-time a tempo indeterminato.
Le Parti, infine, convengono che - su espressa richiesta del lavoratore - lo stesso potrà essere assistito da un componente della RSU in sede di stipula di un contratto di lavoro a tempo parziale o in caso di trasformazione del contratto da tempo pieno a tempo parziale.
B. Telelavoro e Smart Working
Le Parti, consapevoli delle caratteristiche e potenzialità dell'istituto del telelavoro, tenuto conto che esso potrà essere utilizzato nel rispetto delle esigenze tecniche, organizzative e gestionali aziendali e valutata la tele lavorabilità delle attività svolte, ritengono che lo stesso possa essere un utile strumento atto a modernizzare l'organizzazione del lavoro ed a favorire la conciliazione dell'attività lavorativa con la vita familiare.
Le Parti, altresì, riconoscono che il suddetto istituto possa costituire uno strumento utile a favorire l'inserimento lavorativo delle persone disabili.
Conformemente a quanto previsto nell'Accordo Interconfederale 9 giugno 2004, si definisce telelavoro subordinato una modalità - anche parziale o riferita a parte delle mansioni a cui il lavoratore è addetto - di prestazione lavorativa effettuata per esigenze di servizio, mediante l'impiego non occasionale di strumenti telematici, da un luogo diverso dalla sede aziendale. Nei suddetti casi il telelavoro comporta una modificazione del luogo di adempimento dell'obbligazione lavorativa, realizzata secondo modalità logistico-operative riconducibili, a titolo esemplificativo, alle seguenti principali tipologie:
• telelavoro domiciliare, nei casi in cui l'attività lavorativa viene prestata dal dipendente di norma presso il proprio domicilio;
• telelavoro da centri o postazioni satellite, autonomamente organizzati al dì fuori delle strutture aziendali.
In ordine alla tele lavorabilità delle attività svolte, le Parti ne individueranno - congiuntamente - i criteri guida per l'elaborazione di griglie a livello di Azienda/Divisione/Sito. A titolo meramente esemplificativo e non esaustivo, si ritengono telelavorabili le seguenti attività che si concretano in:
• Analisi dati e Data Entry;
• Reportistica ed elaborazione documenti;
• Gestione anagrafiche fornitori, gestione fatture, etc.
Si riportano di seguito le Linee Guida per la definizione di accordi collettivi in materia di telelavoro:
• Volontarietà del telelavoro, sia all'atto dell'assunzione che in costanza di rapporto di lavoro, sia da parte del lavoratore che del datore di lavoro;
• Reversibilità della modalità di telelavoro;
• Ricorso al telelavoro per assicurare maggiore efficienza di determinati processi organizzativi;
Adozione da parte del datore di lavoro delle misure adeguate a garantire la protezione del software e dei dati utilizzati ed elaborati dal telelavoratore ed informativa al lavoratore su norme di legge e regole aziendali applicabili a tale proposito;
Assolvimento delle mansioni nel rispetto delle norme, in quanto non espressamente derogate da disposizioni di legge e come integrate dalle procedure aziendali, adottando comunque ogni prescritta e/o necessaria cautela al fine di assicurare l'assoluta segretezza delle informazioni aziendali disponibili per io svolgimento dei compiti attribuitigli.
Responsabilità del telelavoratore in caso di violazione delle norme e regole di cui al punto precedente;
Accessibilità da parte del datore di lavoro nel luogo ove verrà resa la prestazione in modalità di telelavoro, al fine di consentire la fornitura, l'installazione e la manutenzione degli strumenti di lavoro;
Compensazione o copertura - da parte del datore di lavoro - dei costi sostenuti dal telelavoratore per l'espletamento dell'attività (compresi quelli relativi alla comunicazione, ad es. telefonia);
Rispetto da parte del datore di lavoro e del telelavoratore delle norme in tema di salute e sicurezza sul lavoro;
Possibilità di adempiere alle obbligazioni connesse al rapporto di lavoro attraverso modalità diverse rispetto a quelle ordinarie, sia come collocazione della prestazione lavorativa nell'arco della giornata, sia come durata giornaliera della stessa, fermo restando l'orario di lavoro complessivamente previsto per i lavoratori adibiti in azienda alle stesse mansioni, senza che ciò incida sull'inserimento del lavoratore nell'organizzazione aziendale né sulla connotazione giuridica del rapporto di lavoro subordinato;
Conferma della sede di lavoro formalmente assegnata al lavoratore indipendentemente dal luogo di adempimento della prestazione di telelavoro;
Salvaguardia per il telelavoratore delle opportunità di accesso alla formazione ed allo sviluppo professionale;
Garanzia per il telelavoratore dei diritti e libertà sindacali, individuali e collettivi, propri dei lavoratori che operano all'interno dell'Azienda, sanciti dalla Legge e dal CCNL;
Garanzia dell'adozione- da parte del datore di lavoro - di misure dirette a prevenire l'isolamento del telelavoratore rispetto agli altri lavoratori dell'azienda, favorendo, oltre al normale utilizzo degli strumenti di comunicazione aziendale le occasioni di integrazione e comunicazione diretta all'interno della struttura di appartenenza attraverso rientri periodici nell’impresa per motivi connessi allo svolgimento della prestazione, con particolare riferimento a interventi di formazione e alla pianificazione del lavoro.
L'Azienda provvederà a verificare, entro il 1° semestre 2016 e attraverso un'apposita indagine conoscitiva, l'effettiva rispondenza di tale modalità di effettuazione della prestazione lavorativa rispetto alle esigenze organizzative e produttive e all'interesse dei singoli dipendenti.
A valle di tale verifica, nelle Aziende/ nelle Divisioni e nei singoli Siti produttivi potranno essere definite, nel rispetto delle Linee Guida sopra declinate, le modalità e le condizioni per la concreta applicazione di tale istituto normativo.
Da ultimo, le Parti si rendono disponibili ad approfondire il ricorso allo strumento dello smart - working alla luce della possibile evoluzione normativa in materia di forme flessibili e semplificate di telelavoro.
Sezione III - Welfare aziendale
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Indennità speciali
Le Parti concordano che continueranno a trovare applicazione i trattamenti economici e normativi attualmente in essere nelle singole aziende per i dipendenti che, in regime di trasferta e di uscita per servizio, svolgono attività e/o operano all'interno di contesti disagiati (ad esempio: indennità di volo, indennità di navigazione, indennità lavori in quota, ecc.), fino ad una revisione dei suddetti trattamenti - da realizzare entro il 30 aprile 2016 - che si ritiene necessario perseguire con l'obiettivo di definire una disciplina uniforme in materia.
Resta inteso tra le Parti che, in ogni caso, fino alla loro sostituzione continueranno a trovare applicazione i trattamenti economici e normativi attualmente in essere nelle singole aziende.