Categoria: Normativa statale
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Ministero delle infrastrutture e dei trasporti
Decreto 1 marzo 2016
Procedure di rinnovo delle certificazioni rilasciate ai sensi della Convenzione STCW.
G.U. 15 marzo 2016, n. 62

IL MINISTRO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI

Visto il decreto legislativo 12 maggio 2015, n. 71, recante attuazione della direttiva 2012/35/CE concernente i requisiti minimi di formazione per la gente di mare;
Visto, in particolare, l'art. 13, comma 5, del predetto decreto legislativo;
Visto il codice della navigazione, approvato con regio decreto 30 marzo 1942, n. 327;
Visto il regolamento per l'esecuzione del codice della navigazione (navigazione marittima), approvato con decreto del Presidente della Repubblica 15 febbraio 1952, n. 328;
Vista la legge 21 novembre 1985, n. 739, recante adesione alla Convenzione del 1978 sulle norme relative alla formazione della gente di mare, al rilascio dei brevetti ed alla guardia, adottata a Londra il 7 luglio 1978, e sua esecuzione;
Viste le Risoluzioni 1 e 2 adottate in Manila dalla Conferenza delle Parti alla Convenzione Internazionale sugli standards di addestramento e tenuta della guardia (Convenzione STCW) dal 21 al 25 giugno 2010;
Visto il codice di formazione della gente di mare, del rilascio dei brevetti e della guardia (Codice STCW), adottato dalla conferenza delle Parti della convenzione STCW con la risoluzione n. 2 del 1995;
Vista, in particolare, la tavola B-I/2 del Codice STCW ed i relativi emendamenti di cui alla circolare STCW.6/circ. 12 giugno 2015, n. 11;
Vista la nota della Direzione generale per la vigilanza sulle autorità portuali, le infrastrutture portuali ed il trasporto marittimo e per via d'acqua interne protocollo 0027371 del 30 dicembre 2015;
Viste le risultanze dell'audit dell'EMSA circa l'attuazione della direttiva europea 2008/106/CE;
Ritenuta la necessità di revisionare i requisiti per il rinnovo del certificato di competenza, rilasciati ai sensi della Convenzione STCW;

Decreta:

Art. 1
Campo di applicazione

Il decreto si applica ai lavoratori marittimi in possesso del certificato di competenza, del certificato di addestramento o della prova documentale, di cui al decreto legislativo 12 maggio 2015, n. 71.

Art. 2
Definizioni

Ai fini del presente decreto, si applicano le definizioni del decreto legislativo 12 maggio 2015, n. 71.

Art. 3
Validità dei certificati

1. Il certificato di competenza di cui al decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, attuativo dei capitoli II e III della Convenzione STCW ha validità di cinque anni dalla data di rilascio.
2. Il certificato di addestramento di cui ai decreti attuativi delle disposizioni delle regole V/1-1 e V/1-2 della Convenzione STCW ha validità di cinque anni dalla data di rilascio.
3. La validità del certificato di addestramento e della prova documentale è stabilita dai decreti attuativi delle disposizioni dei capitoli V e VI della convenzione STCW.
4. Il certificato di addestramento di comune di guardia di coperta, marittimo abilitato di coperta, comune di guardia in macchina, marittimo abilitato di macchina, comune elettrotecnico, di cui al decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, attuativo dei capitoli II e III della convenzione STCW non sono soggetti a scadenza.

Art. 4
Requisiti per il rinnovo del certificato di competenza

1. Il rinnovo del certificato di competenza è effettuato dall’autorità marittima di iscrizione che ha rilasciato il certificato. Il certificato è rinnovato ai lavoratori marittimi in possesso del certificato in corso di validità di cui all'art. 12, comma 1, del decreto legislativo 12 maggio 2015, n. 71, dei corsi di addestramento richiesti per il certificato di competenza da rinnovare e degli eventuali corsi di adeguamento dei livelli di competenza richiesti dalla normativa vigente al momento del rinnovo del certificato.
2. Il lavoratore marittimo in possesso dei requisiti di cui al comma 1 deve aver anche effettuato, alternativamente, i seguenti periodi di navigazione:
a) dodici mesi, nei cinque anni precedenti la scadenza del certificato, su unità soggette al campo di applicazione della Convenzione STCW, svolgendo le funzioni della certificazione posseduta;
b) almeno tre mesi, durante i sei mesi precedenti la scadenza del certificato di competenza, svolgendo le funzioni della certificazione posseduta;
c) tre mesi in soprannumero, nel periodo di validità del certificato, nelle funzioni della certificazione posseduta, immediatamente prima di assumere il grado per il quale il certificato di competenza è valido.

Art. 5
Requisiti per il rinnovo dei certificati di addestramento

1. Il rinnovo del certificato di addestramento di cui ai decreti attuativi delle regole V/1-1, V/1-2, è effettuato dall’autorità marittima che ha rilasciato il certificato, previa verifica dei seguenti requisiti:
a) permanenza dei requisiti di idoneità fisica di cui all'art. 12, comma 1, del decreto legislativo 12 maggio 2015, n. 71;
b) mantenimento della competenza professionale necessaria all'assolvimento delle funzioni relative al certificato di addestramento da rinnovare.
2. I requisiti per il mantenimento della competenza professionale di cui al comma 1, lettera b), sono stabiliti nei decreti direttoriali istitutivi dei singoli corsi di addestramento.
3. I requisiti e le modalità di rinnovo del certificato di addestramento e della prova documentale sono stabiliti nei decreti attuativi delle disposizioni dei capitoli V e VI della Convenzione STCW.

Art. 6
Rinnovo in mancanza del requisito della navigazione

Il certificato di competenza può essere rinnovato anche in mancanza del requisito della navigazione richiesto dall'art. 4 del presente decreto, nel caso in cui il lavoratore marittimo:
a) ha svolto le funzioni equivalenti di cui all'art. 7 del presente decreto;
b) ha sostenuto l'esame richiesto per l'abilitazione posseduta di cui all'art. 5, comma 3, lettera a), del decreto legislativo 12 maggio 2015, n. 71.

Art. 7
Funzioni equivalenti

1. Ai soli fini del rinnovo del certificato di competenza, sono considerate come equivalenti al servizio di navigazione richiesto, le seguenti occupazioni alternative, svolte per almeno trenta mesi nei cinque anni di validità del certificato da rinnovare:
a) personale militare in servizio permanente effettivo del Corpo delle Capitanerie di Porto;
b) piloti del porto;
c) comandanti di ormeggio;
d) ispettori di organismi di classifica;
e) tecnici e ingegneri navali o direttori di cantieri navali;
f) addetti agli uffici tecnici, di sicurezza o di armamento presso società di armamento;
g) personale marittimo imbarcato su navi da diporto adibite a diporto privato;
2. Il lavoratore marittimo può richiedere al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, ai soli fini del rinnovo del certificato di competenza, di valutare come equivalente al servizio di navigazione richiesto ulteriori occupazioni alternative, che dimostrano il mantenimento delle competenze indicate nel certificato da rinnovare.
3. Il personale di cui al comma 1 e 2 presenta una dichiarazione originale rilasciata dall'Ente competente, dalla quale risultano le seguenti condizioni:
a) trenta mesi continuativi di servizio;
b) dettaglio della funzione rivestita;
c) date del servizio.

Art. 8
Rinnovo del certificato di competenza scaduto

1. Nel caso in cui il certificato di competenza è scaduto, e non rinnovato, da meno di quattro anni, e il lavoratore marittimo alla data di scadenza era in possesso del requisito della navigazione di cui all'art. 4, lettera a), del presente decreto, il certificato è rinnovato con la presentazione:
a) del certificato in corso di validità di cui all'art. 12, comma 1, del decreto legislativo 12 maggio 2015, n. 71;
b) degli addestramenti previsti dall'abilitazione indicata nel certificato di competenza da rinnovare;
c) di eventuali corsi di aggiornamento e di adeguamento dei livelli di competenza richiesti dalla normativa vigente.
2. Il quinquennio di validità del rinnovo del certificato di cui al comma 1 decorre dalla data di scadenza del certificato da rinnovare.
3. Nel caso in cui il certificato di competenza è scaduto da più di quattro anni, e non è stato rinnovato per mancanza dei requisiti di cui all'art. 4 del presente decreto, il lavoratore marittimo sostiene l'esame e gli addestramenti previsti all'art. 5, comma 3, lettera a), del decreto legislativo 12 maggio 2015, n. 71, al fine di dimostrare le competenze richieste per l'abilitazione posseduta.

Art. 9
Attestato di addestramento conseguito

1. L'attestato di addestramento conseguito di cui all'allegato I del presente decreto è rilasciato ai lavoratori marittimi in possesso del certificato di competenza o del certificato di addestramento.
2. Nel caso in cui intervengono modifiche alla normativa in materia di addestramento obbligatorio sono aggiunti campi per l'inserimento dell'addestramento nel modello, a cura delle autorità marittime di cui all'art. 3, comma 3, del decreto legislativo 12 maggio 2015, n. 71, secondo le disposizioni impartite dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti.
3. L'attestato di addestramento conseguito relativo ai lavoratori marittimi in possesso del certificato di competenza riporta il numero, la data di emissione e la data di scadenza indicate sul certificato di competenza.
4. L'attestato di addestramento conseguito di cui all'allegato II del presente decreto è rilasciato ai lavoratori marittimi non in possesso del certificato di competenza o del certificato di addestramento.
5. L'attestato di addestramento conseguito relativo ai lavoratori marittimi di cui al comma 4 riporta le date di scadenza dei singoli attestati di addestramento.
6. In mancanza degli addestramenti specifici è inserita la dicitura «non abilitato» in lingua italiana, e la dicitura «not qualified» in lingua inglese.
7. L'attestato di addestramento conseguito riporta le eventuali limitazioni alle funzioni.
8. Se il certificato di competenza del personale marittimo non prevede addestramenti specifici, nella casella corrispondente è inserita la dicitura «non prescritto» in lingua italiana, e la dicitura «not required» in lingua inglese.

Art. 10
Rinnovo dell'attestato di addestramento conseguito

L'attestato di addestramento conseguito è rinnovato nel caso in cui il lavoratore marittimo è in possesso dei requisiti richiesti dai singoli decreti direttoriali istitutivi dei corsi di addestramento.

Art. 11
Disposizioni transitorie

1. Fino alla emanazione dei provvedimenti attuativi della Convenzione STCW e del Codice STCW, aggiornati dalle risoluzioni n. 1 e n. 2 in premessa, i certificati e la prova documentale di cui al decreto legislativo 12 maggio 2015, n. 71, hanno validità fino al 1° gennaio 2017.
2. Alla data di entrata in vigore del presente decreto e dei provvedimenti di cui all'art. 5, comma 3, e all'art. 13, comma 5, del decreto legislativo 12 maggio 2015, n. 71, la validità dei certificati di cui al comma 1 è adeguata alla naturale scadenza del certificato originario.
Il presente decreto sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

Roma, 1° marzo 2016

Il Ministro: Delrio

Allegato I
Allegato II