Protocollo d’intesa per la promozione della salute e sicurezza negli ambienti di lavoro mediante lo sviluppo di interventi congiunti tra la Regione Toscana e la INAIL Direzione Regionale Toscana

La Regione Toscana
e
l’INAIL Direzione Regionale per la Toscana
convengono e stipulano quanto segue:

P R E M E S S O

• che la Regione Toscana considera la tutela della salute e della sicurezza dei lavoratori un dovere di civiltà, ritenendo che la dimensione umana e sociale del fenomeno infortunistico richieda necessariamente un impegno particolare da parte di tutte le istituzioni pubbliche;
• che il "sistema" della prevenzione e vigilanza sui luoghi di lavoro delineato dal Titolo I del D.Lgs. n. 81/08, fondato sulla compartecipazione di tutti i soggetti istituzionali e organismi sociali competenti, riconosce alle Regioni e alle Province autonome un ruolo primario in materia di programmazione degli obiettivi e degli interventi da realizzare in ambito regionale;
• che la Regione Toscana promuove politiche attive di prevenzione e di promozione della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro e di contrasto al lavoro irregolare, favorendo l'attuazione di piani integrati tra le istituzioni competenti e le parti sociali per l' assistenza e il sostegno ai lavoratori e al mondo produttivo, in particolare attraverso il Comitato regionale di coordinamento ex art. 7 D.Lgs. 81/08;
• che il Piano Nazionale della Prevenzione 2014-2018, in attuazione delle indicazioni comunitarie, attribuisce una accresciuta valenza economica e sociale alla tematica del contrasto agli infortuni e alle patologie lavoro correlate, attraverso sia gli strumenti del controllo, sia della promozione e sostegno a tutte le figure previste dal D.Lgs 81/ 08;
• che il Piano Regionale di Prevenzione 2014/2018, modificato con Delibera di G.R. n. 1314 del 29/12/15, prevede l'attuazione di progetti specifici che perseguono obiettivi strategici di prevenzione della sicurezza e salute nei luoghi di lavoro;
• che il D.lgs. n. 38/2000 ha rimodulato ed ampliato i compiti dell’INAIL, contribuendo alla sua evoluzione da soggetto erogatore di prestazioni assicurative a soggetto attivo di protezione sociale, orientato alla tutela globale dei lavoratori contro gli infortuni sul lavoro e le tecnopatie, tutela comprensiva di interventi prevenzionali, curativi, riabilitativi e di reinserimento dei lavoratori disabili;
• che l’INAIL in attuazione del D.Lgs. 38/2000 e del D.Lgs. 81/08 e s.m.i ha tra i suoi obiettivi strategici la tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro;
• che agli artt. 9 e 10 del D.Lgs. 81/08, e successive modificazioni, l’INAIL vede assegnati compiti di informazione, formazione, assistenza, consulenza e promozione della cultura della salute e sicurezza del lavoro;
• che le Linee Operative per la Prevenzione 2016 emanate dalla Direzione Centrale Prevenzione INAIL indicano tra gli obiettivi prioritari dell’attività in campo prevenzionale la pro- mozione della cultura della prevenzione attraverso azioni di sistema e di interazione a sostegno dell’orientamento professionale verso la cultura della salute e sicurezza sul lavoro;
• che all’INAIL il legislatore ha affidato compiti di formazione specialistica in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro ed è pertanto impegnato nello sviluppo di progetti prevenzionali nelle specifiche materie in sinergia con gli altri attori per la sicurezza;
• che la normativa vigente impegna altresì le Regioni e l'INAIL a coordinare le proprie competenze in funzione di una efficace e piena tutela dei lavoratori sviluppando iniziative condivise volte alla semplificazione dei procedimenti e all'omogeneità delle politiche e degli interventi di prevenzione evitando sovrapposizioni e duplicazioni e privilegiando i profili sostanziali della sicurezza e salute;

R I C H I A M A T I

• la Comunicazione della Commissione Europea relativa ad un “Quadro strategico dell'UE in materia di salute e sicurezza sul lavoro 2014-2020”;
• l’articolo 15 della legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni e integrazioni, che prevede la possibilità per le Pubbliche Amministrazioni di concludere tra loro accordi per disciplinare lo svolgimento in collaborazione di attività di interesse comune;
• il D.lgs 9 aprile 2008, n. 81 che prevede all’art. 8 l’istituzione del Sistema informativo nazionale per la prevenzione (SINP) al fine di fornire dati utili per programmare e per valutare l'efficacia delle attività di prevenzione degli infortuni e delle malattie professionali
• l’articolo 9 del D.lgs 81/08, e s.m.i., dove INAIL è individuato quale soggetto che, in funzione delle attribuzioni previste dalla normativa vigente, opera in forma coordinata, per una maggiore sinergia e complementarietà, al fine di assicurare apporti conoscitivi al sistema di sostegno ai programmi di intervento in materia di sicurezza e salute sul lavoro per verificare l’adeguatezza dei sistemi di prevenzione e per studiare e proporre soluzioni normative e tecniche atte a ridurre il fenomeno degli infortuni e delle malattie professionali;
• la Legge 122/2010 che ha previsto la piena integrazione delle funzioni assicurative e di ricerca connesse alla materia della tutela della salute e della sicurezza dei lavoratori sui luoghi di lavoro di cui al D.lgs 81/08 ed ha istituito un polo unico per la salute e la sicurezza sul lavoro attraverso l’accorpamento in INAIL delle funzioni già attribuite all’IPSEMA ed all’ISPESL, divenendo ente pubblico nazionale del sistema istituzionale avente compiti in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro;
• il D.Lgs 14 settembre 2015 n. 149, istitutivo della Agenzia unica per le ispezioni del lavoro denominata “Ispettorato nazionale del lavoro”, che integra i servizi ispettivi del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, dell'INPS e dell'INAIL;
• il D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82, e s.m.i recante “Codice dell'amministrazione digitale”;
• il D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196, e s.m.i. , recante ”Codice in materia di protezione dei dati personali”;
• il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 17 dicembre 2007 “Esecuzione dell'accordo del 1 agosto 2007, recante il “Patto per la tutela della salute e la prevenzione nei luoghi di lavoro”;
• il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 21 dicembre 2007, rubricato "Coordinamento delle attività di prevenzione e vigilanza in materia di salute e sicurezza sul lavoro", emanato in attuazione dell'articolo 4, comma 1 della Legge 3 agosto 2007 n. 123;
• le Delibere di Giunta regionale n. 106 del 2011 e n. 872 del 2015 che disciplinano la composizione e le funzioni del Comitato regionale di coordinamento ex art. 7 del D. Lgs. 81/08;
• l'Intesa tra Governo, Regioni e Province autonome di Trento e Bolzano del 13 novembre 2014, concernente il Piano Nazionale di Prevenzione (PNP) per gli anni 2014-2018;
• la Delibera di Giunta Regionale del 25/05/2015, n. 693 che approva il Piano Regionale per la Prevenzione (PRP) 2014-2018 e la Delibera N. 1314 del 29-12-2015 che modifica il predetto Piano al fine di recepire l’esito della valutazione ex ante eseguita dal Ministero della Salute ai sensi dell’Accordo 56/CSR/2015 e nell’ambito del processo di monitoraggio dei LEA 2015;
• i Piani nazionali dedicati ai comparti e ai rischi specifici, predisposti sulla base delle priorità di salute indicate nel Piano Nazionale di Prevenzione 2014-2018, finalizzati a garantire il raggiungimento di obiettivi omogenei di prevenzione e di azione nei contesti regionali;
• la Legge regionale 08 maggio 2006, n. 17 “Disposizioni in materia di responsabilità sociale delle imprese;
Legge regionale Toscana 13 luglio 2007, n. 38 recante “Norme in materia di contratti pubblici e relative disposizioni sulla sicurezza e regolarità del lavoro”;
La legge regionale 19 settembre 2013, 51 “Norme per la protezione e bonifica dell’ambiente dai pericoli derivanti dall’amianto e promozione del risparmio energetico, della bioedilizia e delle energie alternative”;
• la Legge Regionale 25 marzo 2015, n. 35 “Disposizioni in materia di cave”
• il Protocollo d'intesa siglato in data 9 giugno 2009 tra Regione Toscana e Direzione Regionale INAIL Toscana per la promozione della salute e sicurezza negli ambienti di vita e di lavoro, mediante lo sviluppo di interventi congiunti”
• il Protocollo d'intesa tra la Regione Toscana e la Procura Generale presso la Corte di Appello di Firenze per il rafforzamento della tutela della salute e della sicurezza sui luoghi di lavoro con particolare riferimento agli infortuni sul lavoro ed alle malattie professionali dai quali siano derivate lesioni gravi o gravissime o mortali;
• il Protocollo regionale per la pianificazione degli interventi sulla sicurezza del lavoro nei porti di Carrara, Livorno e Piombino sottoscritto in data 22 dicembre 2015;
• l'Accordo di collaborazione tra Regione Toscana e Direzione Centrale Ricerca di INAIL per la realizzazione della ricerca “Rischio di esposizione da agenti fisici negli ambienti di lavoro: sviluppo e adeguamento del Portale Agenti Fisici per supportare la valutazione del rischio e gli interventi di prevenzione nelle PMI di tutti i comparti lavorativi”;
• il Piano straordinario di intervento Area Vasta Centro in attuazione della Decisione di Giunta Regionale n. 5 del 16 dicembre 2013, approvato con la Delibera di Giunta Regionale n. 56 del 28 gennaio 2014;
• il “Piano straordinario per il lavoro sicuro - stato di avanzamento e sviluppo” approvato con Delibera N 593 del 21-07-2014, modificata con DGRT n. 1100 del 01/12/2014 ;
• il Protocollo d'intesa, sottoscritto nel 2011, tra Regione Toscana, INAIL, - Direzione Regionale per la Toscana e Ufficio Scolastico Regionale per la Toscana, per la creazione del Sistema regionale in materia di sicurezza e salute nelle scuole, prossimo alla sottoscrizione per il rinnovo;
• il “Progetto "Sistema Informativo Sanitario della Prevenzione Collettiva - Linee Generali di Progetto", approvato con Delibera di Giunta Regionale n. 1003 del 01 dicembre 2008, che individua le linee generali per la realizzazione di un sistema informativo regionale unico e centralizzato per la raccolta delle informazioni gestionali e sanitarie trattate dai Dipartimenti della Prevenzione collettiva, comprese quelle di competenza della Medicina del Lavoro;
• l’''Accordo quadro di collaborazione 2015-2020 con il quale il Ministero della Salute, INAIL e Conferenza delle Regioni e delle Province Autonome si impegnano a definire e realizzare in forma coordinata un programma nazionale di collaborazione per il raggiungimento dei propri obiettivi istituzionali in materia di sicurezza nei luoghi di lavoro;
• il “Progetto strategico regionale 2016-2020 per la sicurezza del lavoro”, condiviso dalla Regione Toscana con le Az. USL toscane e oggetto di un confronto con gli altri Enti componenti del Comitato ex art. 7, in particolare con INAIL Direzione regionale e la Direzione interregionale del lavoro, e con le parti sociali ivi rappresentate,


C O N S I D E R A T O

• che la Regione Toscana e l’INAIL Direzione Regionale per la Toscana riconoscono, anche alla luce dell'attuale quadro infortunistico regionale e delle dinamiche del sistema produttivo, la necessità di rafforzare il sistema regionale della prevenzione attraverso l'incremento e l'interscambio dei propri patrimoni conoscitivi, intensificando le azioni sinergiche dirette al contrasto degli infortuni e delle malattie professionali, con particolare attenzione alle esigenze di tutela delle fasce più deboli e superando le differenze di genere e di etnia;
• che la promozione, la diffusione ed il consolidamento della cultura della salute e delle sicurezza in ogni ambiente di vita, studio e lavoro costituiscono obiettivi primari per Regione Toscana e Inail Direzione Regionale Toscana, e che, pertanto, entrambi intendono proseguire la proficua collaborazione diretta all'adozione di misure condivise per migliorare la qualità e le condizioni di lavoro e per favorire la competitività e la sostenibilità dei sistemi di sicurezza sociale;


C O N V E N G O N O

Art. 1 - Oggetto

Il presente accordo è sottoscritto dalla Regione Toscana e dalla INAIL Direzione Regionale (di seguito “le Parti”) recependo e in attuazione di quanto previsto dall'Accordo di collaborazione 2015-2020 tra Ministero della Salute, INAIL e Conferenza delle Regioni e delle Province Autonome,
Le parti, in coerenza con quanto previsto dal sopra citato accordo e entro il limite delle rispettive prerogative e competenze, promuovono la realizzazione di un programma di azioni e interventi diretto a rafforzare il sistema regionale della prevenzione, con particolare riguardo alla prevenzione degli infortuni e delle malattie professionali e al contrasto delle irregolarità delle condizioni di lavoro.

Art. 2 - Flussi e sistemi informativi

Per il raggiungimento delle finalità di cui all'art. 1, le Parti si impegnano a potenziare i rispettivi sistemi informativi e a favorire lo scambio reciproco, per via telematica, di informazioni utili alla definizione dei profili di rischio e alla programmazione delle attività di prevenzione e di vigilanza, secondo le modalità tecniche ed operative definite con successiva convenzione.
La convenzione di cui sopra prevederà, in particolare, l'istituzione di flussi periodici e la fruibilità delle rispettive banche dati, riferite ai flussi informativi per la prevenzione di cui all'Allegato 1 del sopra citato Accordo di collaborazione 2015-2020 tra Ministero della Salute, INAIL e Conferenza delle Regioni e delle Province Autonome, di seguito riportati:
Sistema Informativo per la comunicazione da parte del medico competente di dati aggregati sanitari e di rischio ai servizi competenti per territorio;
Sistema Informativo per la rilevazione delle attività di vigilanza e prevenzione della pubblica amministrazione;
Sistema informativo per la comunicazione dei nominativi dei Rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza;
Sistema informativo riferito alla banca dati delle prescrizioni, come risulta nell’Atto di Indirizzo per l’anno 2014 del Comitato ex art. 5 del D.Lgs. 81/08;
Sistema Informativo per il monitoraggio e la valutazione di efficacia delle attività dei Comitati regionali di Coordinamento;
Sistema Informativo Nazionale per il monitoraggio delle verifiche periodiche delle attrezzature di lavoro;
Sistema Informativo relativo alla registrazione degli esposti a cancerogeni; Sistema Informativo per la sorveglianza delle malattie professionali MAL.PROF.; Sistema Informativo per la sorveglianza degli infortuni mortali e gravi InforMO;
Sistema Informativo integrato per il monitoraggio della salute dei lavoratori WHIP, Work History Italian Panel – Salute;
Registro Nazionale dei casi di neoplasia di sospetta origine professionale (Registro Nazionale dei Mesoteliomi - ReNaM, Registro Nazionale Tumori Naso-Sinusali;
ReNaTuNS, Registro Nazionale dei casi di neoplasia a bassa frazione eziologica);
La predetta collaborazione, finalizzata ad implementare ed armonizzare i rispettivi sistemi informativi, si avvarrà, in particolare, del supporto tecnico scientifico del Centro regionale infortuni e malattie professionali (CERIMP).
Le parti si impegnano altresì a continuare la proficua collaborazione relativa ai flussi sugli infortuni mortali utili per la definizione dei profili di rischio e per l'attuazione della LR 57/2008 “Fondo di solidarietà per le famiglie delle vittime di infortuni mortali sul luogo di lavoro”.

Art. 3 - Formazione

Le Parti si impegnano a sviluppare progetti formativi e di aggiornamento specifici diretti a sostenere la diffusione della cultura della sicurezza nelle imprese, con particolare riguardo ai lavoratori e ai professionisti che operano in ambiti di rischio specifico e/o elevato e, in generale, ai soggetti del sistema di prevenzione aziendale ex D.Lgs. 81/08;
Le Parti si impegnano altresì a condividere con i soggetti pubblici e le parti sociali, in sede di Comitato ex art 7, la programmazione di attività formative congiunte dirette a favorire l'omogeneità delle attività di vigilanza e ad evitare la sovrapposizione e la duplicazione dei controlli in un'ottica di semplificazione dell'azione amministrativa;

Art. 4 - Comunicazione

Le Parti si impegnano, nell'ambito delle strategie, a stabilire forme di collaborazione per l'attuazione della campagna di comunicazione per la sicurezza nei luoghi di lavoro 2016-2020, sia per ciò che riguarda la definizione dei contenuti della campagna trasversale, che partirà nella seconda metà dell'anno in corso, sia per le successive iniziative rivolte a specifici comparti,

Art. 5 - Strategie specifiche per la sicurezza dei lavoratori

In coerenza con quanto previsto dall'allegato 5 “Ulteriori strumenti di sviluppo di strategie per la sicurezza dei lavoratori in specifici comparti”del “Progetto strategico regionale 2016-2020 per la sicurezza del lavoro”, le Parti si impegnano a partecipare alla definizione e alla diffusione di buone pratiche e di soluzioni tecnologiche e impiantistiche nonché relative all'organizzazione del lavoro che possano migliorare il livello di tutela del lavoratore. Le parti si impegnano, altresì, previa sottoscrizione di specifici accordi con le parti sociali o gli enti bilaterali, a finanziare progetti diretti alla diffusione di soluzioni organizzative o tecnologiche avanzate, ai sensi dell'art. 11, c. 3 del D.Lgs. 81/08.

Art. 6 - Modalità di attuazione

Per la realizzazione delle iniziative e dei programmi di cui al presente Protocollo le parti sottoscrittrici individueranno, con appositi atti da sottoporre all’approvazione dei rispettivi Organi Competenti e compatibilmente alle disponibilità di bilancio esistenti, le modalità di attuazione anche con il conferimento di risorse strumentali e professionali.

Art. 7 - Durata

Il presente Protocollo d’Intesa avrà durata triennale, con decorrenza dalla data di sottoscrizione, e sarà rinnovabile tacitamente, fatta salva la possibilità di modifica in qualsiasi momento, d’intesa tra i firmatari.