Categoria: Normativa statale
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Ministero delle infrastrutture e dei trasporti
Decreto Ministeriale 6 aprile 1987
Istituzione dei corsi di sopravvivenza e salvataggio per il personale marittimo.
G.U. 18 maggio 1987, n. 113


Vista la legge 21 novembre 1985, n. 739, concernente l'adesione alla convenzione sulle norme relative alla formazione della gente di mare, al rilascio dei brevetti e alla guardia, adottata a Londra il 7 luglio 1978, e sua esecuzione;
Viste le regole II/2, II/3, II/4, II/6, III/2, III/3, III/6, IV/1, IV/3 e VI/1 della citata convenzione internazionale, nelle quali vengono stabiliti i requisiti obbligatori per le abilitazioni professionali del personale marittimo di coperta, macchina e radio;
Considerato che, in base alle regole soprarichiamate, è previsto per il predetto personale uno specifico addestramento alle tecniche di sopravvenienza e salvataggio;
Tenuto conto delle indicazioni contenute nella risoluzione 19 adottata dall'IMO nella Conferenza di Londra del 1978, relativa all'addestramento del personale marittimo alle tecniche di sopravvivenza individuale;
Ritenuta la necessità di determinare criteri univoci relativi a programmi, strutture ed attrezzature per lo svolgimento del corso di sopravvivenza e salvataggio, anche ai fini dell'annotazione sul libretto di navigazione degli interessati, in attesa che la frequenza dello stesso sia resa obbligatoria con successivi provvedimenti;
Sentita la commissione interministeriale sull'istruzione e l'addestramento professionale del personale marittimo istituita con decreto interministeriale 21 maggio 1981;

Decreta:

Art. 1.

È istituito il corso di sopravvivenza e salvataggio della durata non inferiore a 24 ore, di cui non meno di 12 impiegate in esercitazioni pratiche.
Il programma da svolgere deve essere conforme a quello indicato nell'allegato A al presente decreto.

Art. 2.

Il corso può essere svolto da istituti, enti o società dotati delle strutture e delle attrezzature di cui all'allegato B, riconosciuti idonei dal Ministero della marina mercantile.

Art. 3.

Ad ogni corso possono partecipare marittimi in numero non superiore a ventidue, suddivisi, nelle esercitazioni pratiche, in gruppi di undici guidati dall'istruttore.
Il corso è aperto a marittimi provenienti da Stati esteri.

Art. 4.

Il Ministero della marina mercantile, sulla base dei profili professionali di cui all'allegato C, stabilisce la consistenza e la idoneità del corpo istruttori del corso, perché ne siano salvaguardate la finalità e la completezza sotto il profilo teorico pratico.

Art. 5.

Al termine del corso gli allievi devono sostenere un esame teorico-pratico dinanzi ad una commissione presieduta da un rappresentante del Ministero della marina mercantile.

Art. 6.

A coloro che abbiano superato l'esame, con esito positivo, è rilasciato un attestato secondo il modello riportato nell'allegato D.
Restano validi gli attestati rilasciati anteriormente alla entrata in vigore del presente decreto.
Il presente decreto sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

ALLEGATO A. - PROGRAMMA DEL CORSO DI SOPRAVVIVENZA E SALVATAGGIO.

Parte teorica:
obbligo di cooperare alla sicurezza della propria nave e obbligo di soccorrere altre navi e naufraghi;
situazioni di emergenza che possono verificarsi in mare (collisione, incendio, affondamento, incaglio, uomo in mare, inquinamento);
ruolo d'appello, libretto e scheda delle destinazioni personali in caso di emergenza;
mezzi di salvataggio collettivi ed individuali normalmente disponibili sulle navi e loro normale ubicazione;
principi generali e tecniche di sopravvivenza: effetti dell'immersione in acqua e ipotermia;
esposizione al sole, al vento, alla pioggia e al mare; precauzioni da prendere in climi freddi e in climi tropicali;
importanza di indossare vestiario adatto; protezione contro il mal di mare;
uso opportuno dell'acqua potabile e del cibo;
effetti del bere acqua di mare; importanza di mantenere alto il morale;
conseguenza del panico;
sopravvivenza in circostanza di incendio e petrolio in acqua, o in acque infestate da squali;
necessità di essere pronti ad ogni emergenza e conseguente valore dell'addestramento e delle esercitazioni - conoscenza delle esercitazioni di emergenza che normalmente si effettuano a bordo - conoscenza dei segnali di salvataggio, di soccorso, di allarme e per la direzione della lancia in recupero di uomo in mare - conoscenza della ubicazione dei mezzi di salvataggio - dotazioni delle lance e delle zattere di salvataggio;
mezzi antincendio normalmente in dotazione alle navi - principi di funzionamento e pericoli connessi con l'impiego di alcuni di essi;
mezzi di sfuggita normalmente esistenti a bordo;
tecniche per il ritrovamento di naufraghi e di lance di salvataggio - trasbordo da lancia a unità soccorritrice - approdo della lancia in costa.
Parte pratica:
azioni da compiere quando si è chiamati al posto di riunione dei mezzi di salvataggio;
azioni da compiere quando si deve abbandonare la nave e si è a bordo del mezzo di salvataggio:
indossare la cintura di salvataggio, salire a bordo di un mezzo di salvataggio dalla nave e dall'acqua, indossando la cintura di salvataggio - tuffarsi da un'altezza non inferiore a tre metri, indossando la cintura di salvataggio - raddrizzare un mezzo di salvataggio capovolto - recuperare e assistere i superstiti - utilizzare i mezzi disponibili per facilitare il ritrovamento da parte di altri - gettare una ancora galleggiante;
addestramento alla voga su una lancia di salvataggio a remi.
Ogni ciclo di esercitazione pratica dovrà comprendere le operazioni di apertura di una zattera di salvataggio autogonfiabile.

ALLEGATO B. - STRUTTURE E ATTREZZATURE PER LO SVOLGIMENTO DEL CORSO DI SOPRAVVIVENZA E SALVATAGGIO.

Un'aula per lezioni teoriche possibilmente a gradinata, dotata di proiettore, schermo, lavagna luminosa, diaproiettore, lavagna di ardesia o simile.
Un ambiente o spazio acqueo di superficie non inferiore a mq 220, e comunque con un lato non inferiore a m 2, e di profondità non inferiore a m 3, con subarea adeguata per l'esecuzione di tuffi da una piattaforma di altezza non inferiore a m 3 sulla superficie dell'acqua.
Le attrezzature, di tipo approvato, di cui al seguente elenco:
almeno due zattere di salvataggio autogonfiabili di capacità di dodici persone ciascuna, complete di dotazioni;
una imbarcazione di salvataggio completa di attrezzature e dotazioni;
un elicottero o altro mezzo meccanico sostitutivo che possa simulare l'operazione di salvataggio dall'alto;
un apparecchio radioportabile di tipo approvato;
almeno una cintura di salvataggio per ogni allievo;
almeno due salvagenti anulari muniti di boetta luminosa e di relativa sagoma galleggiante.

ALLEGATO C. - REQUISITI DEL CORPO ISTRUTTORI DEL CORSO DI SOPRAVVIVENZA E SALVATAGGIO.

Medico.
Istruttore con brevetto CONI di "Maestro di salvamento".
Capitano di lungo corso con esperienza acquisita in periodo recente di almeno cinque anni di navigazione in qualità di ufficiale.
Capitano di macchina con esperienza acquisita in periodo recente di almeno cinque anni in qualità di ufficiale.

ALLEGATO D. - MODELLO DI ATTESTATO DEL CORSO DI SOPRAVVIVENZA E SALVATAGGIO.