Categoria: 2016
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Tipologia: CCRL
Data firma: 7 marzo 2016
Validità: 01.03.2016 - 28.02.2019
Parti: Confartigianato Imprese, Cna, Casartigiani e Filctem-Cgil, Femca-Cisl, Uiltec-Uil
Settori: Chimici, Concia, Artigianato, Veneto
Fonte: newsfemcaveneto.it

Sommario:

Art. 1 - Campo di applicazione
Art. 2 - Decorrenza e durata
Sezione I - Relazioni Sindacali e Bilateralità
Art. 3 - Relazioni Sindacali ed Ente Bilaterale
Art. 4 - Gestioni di secondo livello Ebav
Art. 5 - Inscindibilità delle disposizioni del contratto. Trattamento di miglior favore
Art. 6 - Reclami e controversie
Art. 7 - Lavorazione conto terzi
Art. 8 - Ambiente di lavoro
Art. 9 - Assemblea
Art. 10 - Permessi retribuiti per cariche sindacali
Art. 11 - Contributi sindacali
Art. 12 - Aspettative per cariche pubbliche e sindacali
Art. 13 - Affissioni
Art. 14 - Assistenza sanitaria integrativa
Sezione II - Disciplina del rapporto di lavoro
Art. 15 - Assunzione
Art. 16 - Classificazione unica del personale
Art. 17 - Periodo di prova
Art. 18 - Orario di lavoro
Art. 19 - Lavoro straordinario, festivo, notturno
Art. 20 - Turnisti avvicendati a ciclo continuo e non
Art. 21 - Operai addetti ai lavori discontinui o di semplice attesa
Art. 22 - Compenso fluttuazioni/contrazione dell’attività produttiva (Banca Ore)
Art. 23 - Gestione dei regimi di orario attraverso la variabilità plurimensile dell’orario di lavoro
Art. 24 - Flessibilità individuale
Art. 25 - Riposo settimanale
Art. 26 - Lavoro a tempo parziale (part-time)
Art. 27 - Contratto a tempo determinato
Art. 28 - Apprendistato professionalizzante
Art. 29 - Criteri di calcolo dei ratei di maturazione
Art. 30 - Festività
Art. 31 - Ferie
Art. 32 - Sospensione ed interruzione del lavoro
Art. 33 - Assenze
Art. 34 - Permessi
Art. 35 - Congedo matrimoniale
Art. 36 - Maternità e paternità
Art. 37 - Lavoratori studenti
Art. 38 - Diritto allo studio
Art. 39 - Servizio militare e civile
Art. 40 - Trattamento in caso di malattia ed infortunio
Art. 41 - Aspettativa e congedi per eventi e cause particolari
Art. 42 - Rapporti in azienda
Art. 43 - Provvedimenti disciplinari
Art. 44 - Licenziamento senza preavviso
Art. 45 - Preavviso di licenziamento e di dimissioni
Art. 46 - Tutela dei licenziamenti individuali
Art. 47 - Cessione, trasformazione e trasferimento di azienda
Art. 48 - Trattamento di fine rapporto
Art. 49 - Definizione ed elementi della retribuzione. Divisore orario
Art. 50 - Corresponsione della retribuzione
Art. 51 - Aumenti periodici di anzianità
Art. 52 - Passaggio di qualifica, cumulo e mutamento di mansioni
Art. 53 - Tredicesima
Art. 54 - Indennità di maneggio denaro
Art. 55 - Minimi contrattuali. Retribuzione tabellare
Art. 56 - Previdenza Complementare
Art. 57 - Abiti di lavoro
Art. 58 - Utensili, materiali e loro conservazione
Art. 59 - Molestie sessuali e mobbing
Art. 60 - Pari opportunità
Art. 61 - Commissione Paritetica Concia
Allegati
Regolamento per la Commissione Paritetica del settore concia attuativo dell’art. 61 del CCRL Concia.
Allegato 1 - Comunicazione alla Commissione paritetica ai sensi dell’art. 23 del CCRL Concia
Allegato 2 - Accordo per la gestione della variabilità plurimensile dell’orario di lavoro ai sensi dell’art. 23 CCRL Concia
Allegato 3 - Comunicazione alla Commissione paritetica ai sensi dell’art. 27 del CCRL Concia
Allegato 4 - Richiesta di parere alla Commissione paritetica ai sensi dell’art. 27 del CCRL Concia

Contratto Collettivo Regionale di Lavoro per i dipendenti delle Imprese Artigiane del settore Concia del Veneto, Venezia Marghera, 7 Marzo 2016

Il giorno 7 marzo 2016, presso la sede di Ebav in Marghera - Venezia, tra la Confartigianato Imprese Veneto […], la Cna del Veneto […], la Casartigiani del Veneto […] e la Filctem - Cgil regionale del Veneto […], la Femca - Cisl regionale del Veneto […], la Uiltec - Uil regionale del Veneto […], è stato stipulato il seguente contratto collettivo regionale di lavoro
Le parti hanno convenuto quanto segue:

Art. 1 - Campo di applicazione
Il presente contratto collettivo regionale di lavoro si applica alle imprese artigiane della Regione Veneto, così come definite dalle normative vigenti esercenti attività principale e o accessorie del settore conciario, con esclusione di quelle attività che per loro natura rientrano nei diversi settori della pellicceria e della lavorazione delle pelli del cuoio e succedanei, regolati da specifici contratti collettivi artigiani.

Sezione I - Relazioni sindacali e Bilateralità
Art. 3 - Relazioni sindacali ed ente bilaterale

3.1 In attuazione dell’Accordo Interconfederale regionale 21 dicembre 1989 le parti nel riconfermare la scelta del sistema delle Nuove Relazioni Sindacali, che privilegia il metodo del confronto per la soluzione dei problemi dell’artigianato e del lavoro dipendente nell’impresa artigiana, intendono con la presente intesa confermare detto sistema e contribuire al suo consolidamento. In questo quadro, le parti concordano che con la definizione della presente intesa regionale si esclude qualsiasi altro livello di trattativa territoriale.
Le parti convengono che la tematica relativa alle Nuove Relazioni Sindacali e all’Ente Bilaterale, nelle finalità individuate dall’Accordo Interconfederale nazionale 21 luglio 1988, ha trovato soluzione gestionale nell’Accordo Interconfederale regionale veneto 21 dicembre 1989, qui integralmente recepito.
Con la presente intesa si recepiscono altresì tutti gli accordi interconfederali siglati tra le associazioni artigiane e le organizzazioni sindacali a livello regionale.
3.2 Le parti, considerate le peculiari specificità del comparto della concia artigiana, al fine di ottenere una sempre maggior conoscenza delle diverse necessità dello stesso, convengono sull’opportunità di promuovere incontri semestrali - o su richiesta di una delle parti - tra rappresentanti delle Parti firmatarie del presente contratto collettivo per favorire l’individuazione delle diverse esigenze, proporre e calibrare le più opportune iniziative.
In particolare le parti dichiarano che lo sviluppo di iniziative mirate a promuovere la qualità del prodotto, del modo di produrre, del lavoro, degli ambienti di lavoro costituisce l’obiettivo primario dei confronti sopra ricordati e costituisce altresì criterio guida per le gestioni di secondo livello dell’Ebav.
Il confronto in materia di salubrità e sicurezza degli impianti e degli ambienti di lavoro sarà finalizzato alla costruzione di progetti che, ai sensi della normativa dell’Ente Bilaterale, le Associazioni Artigiane possono presentare per il finanziamento e la realizzazione al C.d.A. dell’Ente stesso.
3.3 Le parti convengono di approfondire, nel corso dei confronti di cui al punto che precede, le risultanze sull’andamento dei dati occupazionali di settore provenienti dall’Ente Bilaterale e ulteriori dati provenienti da altre fonti, con particolare riguardo all’occupazione femminile, ai lavoratori disabili e alle problematiche connesse alle tossicodipendenze e ciò al fine di attivare le opportune iniziative congiunte. Il confronto sui dati occupazionali sarà altresì finalizzato allo scopo di individuare progetti e iniziative per sostenere eventuali fasi di difficoltà nel settore tenuto conto della specialità dello stesso. A tal fine le parti potranno predisporre congiuntamente progetti di riqualificazione professionale da proporre per il finanziamento al primo livello dell’Ebav.
3.4 In applicazione dell’accordo Interconfederale regionale del 22 luglio 1988, le parti confermano le relazioni sindacali territoriali di categoria già attive a livello provinciale e intendono realizzare momenti di confronto e di consultazione sulle materie relative alla formazione professionale, all’ambiente di lavoro all’andamento delle iniziative Ebav in favore della qualità quale supporto conoscitivo del tavolo contrattuale regionale.
3.5 Viste le specificità del settore, le parti concordano di promuovere i servizi della bilateralità con momenti informativi tenuti congiuntamente a favore di aziende e lavoratori dalle OO.SS. e dalle Associazioni Artigiane con modalità che saranno definite a livello territoriale.

Art. 4 - Gestioni di secondo livello Ebav
[…]
4.3 Ambiente di lavoro
Le parti convengono che il comitato di categoria nell’ambito delle sue competenze destini prioritariamente le risorse del fondo categoriale per la gestione di interventi per ambiente e sicurezza a:
- abbattimento dei costi per gli accertamenti sanitari;
- formazione specializzata per l’ambiente e sicurezza specifici di categoria.
Nel caso le risorse annualmente disponibili non siano sufficienti a coprire le iniziative, il Comitato di categoria potrà utilizzare, in via subordinata, per le attività di formazione per la sicurezza, le risorse esistenti nel fondo per la formazione e l’aggiornamento professionali di categoria.
4.4 Formazione e aggiornamento professionale
Le parti convengono che il Comitato di categoria, nell’ambito delle sue competenze, destini prioritariamente le risorse del fondo categoriale per la formazione e l’aggiornamento professionale di cui all’art. 22 del regolamento Ebav, alla formazione in materia di sicurezza disciplinata dall’accordo interconfederale regionale del 15 marzo 2012.
[…]
4.8 Ricerca
Le parti ritengono opportuna una ricerca di settore per approfondire la conoscenza specialmente per quanto concerne le problematiche ambientali.
[…]

Art. 6 - Reclami e controversie
Le controversie individuali e plurime aventi per oggetto l’applicazione delle norme che disciplinano il rapporto di lavoro, dovranno essere sottoposte a tentativo di composizione pacifica escludendosi, fino al completo esaurimento di esse, il ricorso all’Autorità giudiziaria o a forme di azione sindacale.
Ferma restando la possibilità di accordo diretto tra le parti interessate, qualora nello svolgimento del rapporto di lavoro sorga controversia, questa dovrà essere sottoposta, per esperire il tentativo di conciliazione, alle competenti Associazioni sindacali territoriali degli artigiani e dei lavoratori.
In caso di mancato accordo per diversa interpretazione del presente contratto prima di adire l’Autorità giudiziaria, la vertenza sarà demandata all’esame delle parti stipulanti il presente contratto.

Art. 7 - Lavorazione conto terzi
Le aziende committenti lavorazioni conto terzi richiederanno alle imprese esecutrici del comparto economico artigianato l’impegno all’applicazione del presente contratto collettivo regionale del lavoro.
[…]

Art. 8 - Ambiente di lavoro
Le parti si impegnano ad operare per eliminare le cause che determinano condizioni ambientali nocive.
Le Organizzazioni Sindacali possono richiedere, nelle sedi previste dall’Accordo Interconfederale facente parte integrale del presente contratto, di partecipare alla ricerca delle cause che rendono presente la nocività nell’ambiente di lavoro.
Per effettuare delle indagini necessarie sarà richiesto in via prioritaria l’intervento delle strutture pubbliche e convenzionate (Patronati, medicina del lavoro, A.S.L. e centri di servizio).
Il lavoratore ed il medico curante da lui autorizzato possono prendere visione in ogni momento, della documentazione medica personale custodita in azienda, che sarà consegnata in copia al lavoratore all’atto della risoluzione del rapporto di lavoro.
Il datore di lavoro prende le misure necessarie per la protezione e la sicurezza dei lavoratori.
Tali misure comprendono:
- la prevenzione dei rischi;
- l’informazione dei lavoratori sui rischi e sulle misure di prevenzione e di protezione adottate per il loro reparto, posto di lavoro e/o funzione;
- l’adozione di un’appropriata organizzazione e dei mezzi di prevenzione e protezione individuale e collettiva necessari.
In riferimento ai rischi da rumore si rimanda alle leggi e normative vigenti.
Per tutto quanto sopra si rimanda al T.U. 81/2008 recante norme in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro.

Art. 9 - Assemblea
Vengono riconosciute a titolo d’assemblea 10 ore annue di permessi retribuiti per ogni lavoratore dipendente da usufruirsi collettivamente.
Le ore di permesso sono da considerarsi nell’ambito dell’orario di lavoro, e le assemblee si terranno di norma preferibilmente all’inizio o alla fine dello stesso.
L’assemblea si svolge di norma fuori dai locali dell’impresa, ma in presenza di locali idonei può svolgersi anche all’interno.
[…]

Art. 13 - Affissioni
L’impresa consentirà alle Organizzazioni sindacali stipulanti di far affiggere in spazi appositi, messi a disposizione dall’azienda comunicazioni attinenti alla regolamentazione del rapporto di lavoro e a questioni di natura sindacale, comprese le convocazioni di assemblee territoriali indette dalle medesime OO.SS. Dette assemblee saranno retribuite ai sensi e nei limiti di cui all’art. 9 che precede se rientranti in orario di lavoro e non retribuite se convocate al di fuori dell’orario di lavoro.
Le copie delle comunicazioni di cui sopra dovranno essere tempestivamente inoltrate al titolare dell’impresa.

Sezione II - Disciplina del rapporto di lavoro
Art. 15 - Assunzione

L’assunzione del lavoratore è eseguita in conformità delle norme di legge.
L’ammissione ed il lavoro delle donne e dei giovani sono regolati dalle disposizioni di legge.
[…] Ferme restando le disposizioni di legge circa l’obbligo della visita medica preventiva e delle visite periodiche obbligatorie per i lavoratori per i quali ciò è prescritto, il lavoratore prima dell’assunzione, potrà essere sottoposto a visita medica preassuntiva.

Art. 18 - Orario di lavoro
La durata normale dell'orario di lavoro è disciplinata dalle norme di legge.
La durata settimanale dell'orario contrattuale è fissata in 40 ore di norma distribuite dal lunedì al venerdì.
La durata massima dell’orario di lavoro non potrà comunque superare le 48 ore medie settimanali, comprensive dello straordinario, da calcolarsi in un periodo non superiore a 12 mesi.
Le ore eccedente l’orario normale, e nei limiti della durata massima prevista nel precedente comma, saranno compensate con le maggiorazioni previste all’art. 19 (maggiorazioni lav. straord. ecc) e all’art. 26 (lavoro supplementare).

Art. 19 - Lavoro straordinario, festivo, notturno
Verranno contrattualmente considerate come ore di lavoro straordinario le ore lavorate oltre i limiti di orario settimanale di cui al precedente art. 18 e che non rientrino nell'applicazione degli articoli che seguono (regimi di orario).
Il ricorso al lavoro straordinario deve avere carattere eccezionale e temporaneo e trovare giustificazione in necessità aziendali.
Qualora si presenti l'esigenza di effettuare lavoro straordinario, le aziende ne daranno comunicazione preventiva direttamente ai lavoratori o, laddove esistano, alle rappresentanze sindacali aziendali (RSA). Nessun lavoratore può rifiutarsi, salvo giustificato motivo di impedimento, di effettuare lavoro straordinario. Verranno considerate come ore di lavoro notturno quelle lavorate tra le ore 22.00 e le ore 6.00.
[…]

Art. 20 - Turnisti avvicendati a ciclo continuo e non
Per i lavoratori turnisti, qualora la prestazione superi le 6 ore consecutive, si darà luogo a mezz’ora di intervallo retribuito.
I lavoratori non possono esimersi, tranne nei casi di forza maggiore, dall’effettuare turni avvicendati giornalieri e devono prestare la loro opera nel turno stabilito dall’azienda.
A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente contratto i turnisti a ciclo continuo in servizio continuativo nelle 24 ore su sette giorni alla settimana godranno nel corso dell’anno solare, di tante giornate di riposo compensativo per quante sono state le festività infrasettimanale lavorate. Il godimento di riposi compensativi comporterà per ciascuna ora lavorata nelle festività la corresponsione della sola maggiorazione prevista dall’art. 18.

Art. 21 - Operai addetti ai lavori discontinui o di semplice attesa o custodia
L’orario di lavoro per gli addetti ai lavori discontinui o di semplice attesa o custodia di cui alla tabella annessa al R.D. del 6 dicembre 1923, numero 2657 e s.m.i., non può superare le dieci ore giornaliere. Tale limitazione non riguarda i custodi e i portieri aventi alloggi nei locali dell’impresa o nelle immediate adiacenze per i quali valgono le disposizioni di legge. L’orario contrattuale di lavoro per singolo operaio viene ridotto a 50 ore settimanali. L’orario di lavoro eccedente le otto ore giornaliere sarà retribuito con una paga oraria ridotta al 65%.

Art. 23 - Gestione dei regimi di orario attraverso la variabilità plurimensile dell’orario di lavoro
23.1 Tipologie di intervento
Per far fronte alle frequenti e non programmabili variazioni di intensità nell’attività aziendale, a decorrere dalla data di stipula del presente accordo, l’orario contrattuale di lavoro settimanale, pari a 40 ore nel caso di full time o sulla base dell’orario pattuito nel caso di part time, potrà essere realizzato come media nell’arco temporale dell’anno (o per un periodo inferiore all’anno) nel limite massimo di 48 ore settimanali da intendersi come media nei 12 mesi.
Tale gestione dell’orario di lavoro potrà essere adottata dall’impresa nel periodo compreso tra il 1° gennaio ed il 31 dicembre di ogni anno, prevedendo diverse modalità temporali applicative secondo le seguenti specifiche:
a) il regime di orario di “variabilità plurimensile” pari od inferiore ai 6 mesi può essere adottato dall’impresa previo invio di una comunicazione riguardante la relativa adozione (allegato 1) alla Commissione Paritetica Regionale di cui all’art. 61;
b) qualora il regime di orario prescelto sia superiore ai 6 mesi l’impresa dovrà stipulare accordo scritto con i lavoratori e/o RSA ove esistenti (allegato 2) ed inviare la comunicazione (allegato 1) alla Commissione Paritetica Regionale.
L’azienda che intende avvalersi della gestione di regime orario di cui al presente articolo è tenuta ad inviare gli allegati richiesti all’associazione artigiana provinciale, aderente all’associazione regionale firmataria del presente accordo, cui l’impresa aderisce o conferisce mandato. L’Associazione provvederà ad avviare la procedura mediante l’invio della documentazione alla segreteria della Commissione Paritetica presso Ebav, secondo le modalità che saranno definite dalla Commissione stessa.
L’invio delle comunicazioni alla Commissione di cui ai punti a) e b) sono vincolanti per poter adottare l’istituto della variabilità settimanale. Ebav, per conto della Commissione Paritetica, invierà all’impresa entro 30 giorni, specifica documentazione attestante il ricevimento.
La Commissione fornirà annualmente alle parti un elaborato contenente l’andamento delle richieste che diventerà oggetto di confronto congiunto tra le parti firmatarie il presente accordo.
23.2 Adempimenti operativi
Dal punto di vista operativo, nel caso in cui alla fine di ciascun mese le ore prestate siano eccedenti quelle normali retribuibili del mese, la parte eccedente sarà accantonata in un “conto individuale”.
[…]
Qualora risultasse nel mese una media settimanale inferiore all’orario contrattuale, la quantità necessaria di ore per raggiungere l’orario medio contrattuale sarà prelevata nell’ordine fino a concorrenza rispettivamente dal conto individuale, dall’accantonamento annuo di compensazione o, eccezionalmente, in carenza di capienza del citato monte ore, utilizzando altri istituti retributivi differiti nel rispetto delle norme contrattuali o di legge.
Le ore accantonate e non utilizzate del conto ore individuale saranno erogate con la busta paga del mese successivo alla scadenza del periodo di gestione della “variabilità plurimensile” con l’applicazione della retribuzione corrente al momento della liquidazione, incrementata della maggiorazione del 20% e per il lavoratore part time pari al 10%.
Tutti gli istituti retributivi diretti indiretti e differiti saranno calcolati su un orario medio settimanale contrattuale di 40 ore ovvero sull’orario pattuito nel caso di part time.
Il ricorso al lavoro straordinario non può superare il tetto massimo previsto dal D.Lgs. 66/2003. Per quanto riguarda i lavoratori part time l’orario di lavoro non può superare l’orario a tempo pieno.
[…]

Art. 24 - Flessibilità individuale
Il recupero delle ore di straordinario svolte, può avvenire per l’intero ammontare delle ore straordinarie prestate se risultante da atto scritto tra l’impresa ed il lavoratore.
In tal caso le sole maggiorazioni per lavoro straordinario saranno immediatamente liquidate al lavoratore, indicando in busta paga la quantità di ore di lavoro straordinario prestato. Le ore di cui sopra saranno recuperate e tale recupero di realizzerà prioritariamente nei periodi di minore attività produttiva o di caduta ciclica dell’attività stessa.
Detto recupero può avvenire anche sulla base delle esigenze del lavoratore interessato, compatibilmente con quelle tecnico-produttive dell’impresa, in particolare per i lavoratori extracomunitari al fine del rientro temporaneo al Paese d’origine.
In ogni caso le quantità orarie come sopra determinate andranno ad aggiungersi al monte-ore previsto all’art. 22 con la sola eccezione che il limite fissato ai fini della liquidazione del saldo al 31 dicembre di ogni anno sarà, per questi lavoratori, di 100 ore anziché 80.
Le Associazioni Artigiane si impegnano a verificare periodicamente l’utilizzo del presente istituto.

Art. 25 - Riposo settimanale
Il riposo settimanale dovrà cadere normalmente di domenica. Per il personale di custodia e per quello adibito a turni di tipo continuo il riposo settimanale può cadere in giornata non domenicale e si chiamerà "riposo compensativo". In caso di spostamento del giorno destinato al riposo compensativo l’impresa dovrà preavvisare il lavoratore possibilmente 48 ore prima. In mancanza di preavviso nel termine di almeno 24 ore il lavoratore che presterà la sua opera nella giornata di riposo compensativo, avrà diritto ad una maggiorazione pari a quella per il lavoro festivo.
Ai lavoratori impiegati, per il lavoro eventualmente prestato nel giorno destinato al riposo settimanale, sarà corrisposta, in aggiunta alla normale retribuzione, la maggiorazione prevista per il lavoro festivo e la concessione al lavoratore di un’altra giornata di riposo nel corso della settimana.

Art. 27 - Contratti a tempo determinato
Le parti stipulanti, riconoscono che i contratti di lavoro a tempo indeterminato sono e continueranno ad essere la forma comune dei rapporti di lavoro e affermano altresì che i contratti a tempo determinato rappresentano una caratteristica dell’impiego atta a soddisfare le esigenze sia delle aziende che dei lavoratori.
[…]
d) Limiti quantitativi
Nelle imprese che occupano da 0 a 5 dipendenti, comprendendo tra questi sia i lavoratori a tempo indeterminato, che gli apprendisti, è consentita l’assunzione di 2 lavoratori a termine.
Per le imprese con più di 5 dipendenti, così come sopra calcolati, è consentita l’assunzione di un lavoratore con rapporto a tempo determinato ogni 2 dipendenti in forza.
Resta inteso che dal computo dei suddetti limiti quantitativi sono esclusi i lavoratori assunti con contratto a tempo determinato per sostituzione di lavoratori assenti con diritto alla conservazione del posto.
Ai sensi della legislazione vigente i predetti limiti si calcolano prendendo a riferimento il numero dei lavoratori a tempo indeterminato in forza al 1° gennaio dell’anno di assunzione.
Ai sensi del comma 2, dell’art. 23, D.Lgs. n. 81/2015, sono in ogni caso esenti da limitazioni quantitative
- i contratti a tempo determinato conclusi nei primi 12 mesi della fase di avvio di nuove attività d’impresa, ovvero dall’entrata in funzione di una nuova linea di produzione o di servizio, ovvero di una nuova unità produttiva aziendale;
- i contratti a termine stipulati per ragioni di carattere sostitutivo e per lo svolgimento di attività stagionali di cui all’art. 21, comma 2, D.Lgs. 81/2015;
- i contratti a termine stipulati con lavoratori con più di 50 anni.
[…]
i) Elevazione numero di contratti a termine
L’impresa associata ad una delle associazioni artigiane stipulanti il presente contratto, in regola con i versamenti ad Ebav e a Sani.In.Veneto, potrà stipulare un ulteriore contratto a termine, aggiuntivo rispetto ai limiti definiti nel precedente punto d). L’imprese deve darne comunicazione, per il tramite dell’associazione a cui aderisce, alla Commissione Paritetica Regionale di cui all’art. 61, utilizzando l’allegato 3 posto in calce al presente contratto.
La medesima impresa associata che abbia necessità di incrementare ulteriormente il numero dei contratti a tempo determinato rispetto a quanto previsto dal capoverso precedente, dovrà inviare apposita richiesta alla Commissione Paritetica utilizzando l’allegato 4 posto in calce al presente contratto. La Commissione esprimerà il proprio parere vincolante entro 5 giorni lavorativi. L’inoltro della predetta comunicazione avverrà per il tramite della sede provinciale dell’Associazione Artigiana firmataria il presente contratto a cui aderisce.

Art. 28 - Apprendistato professionalizzante
28.1 Premessa
Le Parti considerano il contratto di apprendistato lo strumento privilegiato per il rilancio dell’occupazione giovanile.
Il contratto di apprendistato, finalizzato alla formazione di figure professionali con competenze coerenti e utilizzabili nel contesto organizzativo, costituisce per le imprese del settore Concia un istituto di qualità per l’ingresso dei giovani nel mercato del lavoro, nonché uno strumento indispensabile di trasmissione delle competenze e dei mestieri essenzialmente finalizzato alla sua positiva conclusione e consolidamento della posizione a tempo indeterminato.
28.2 Norme generali
L’apprendistato professionalizzante è un contratto a tempo indeterminato finalizzato all’acquisizione di una qualificazione professionale ai fini contrattuali.
La disciplina dell’apprendistato professionalizzante è regolata dalle vigenti norme legislative, dalle disposizioni del presente CCRL e da eventuali disposizioni stabilite da accordi interconfederali regionali.
28.3 Età di assunzione
Il contratto di apprendistato può essere stipulato con soggetti di età compresa tra i 18 anni ed i 29 anni. Ai sensi dell’art. 44, c. 1, del D.Lgs 81/2015 per i soggetti in possesso di una qualifica professionale, conseguita ai sensi del D.Lgs. 17 ottobre 2005 n. 226, il contratto di apprendistato professionalizzante può essere stipulato a partire dal diciassettesimo anno di età.
28.4 Forma e contenuto del contratto
Per instaurare un contratto di apprendistato professionalizzante è necessario un contratto in forma scritta tra azienda e lavoratore. Ferme le informazioni di cui all’art. 15 del presente CCRL nel contratto devono essere indicati: la qualifica che potrà essere acquisita al termine del periodo di formazione, la durata del periodo di apprendistato, che coincide con il periodo di formazione, il periodo di prova, la retribuzione, il rinvio al Piano Formativo Individuale (PFI) al fine della definizione del percorso formativo ed ogni altra indicazione contrattuale utile. Al contratto dovrà essere allegato come parte integrante dello stesso il piano formativo individuale (PFI).
Il contratto di apprendistato può essere instaurato per tutti i livelli previsti nella Classificazione Unica, ad esclusione dei livelli G e Gbis.
[…]
28.6 Durata dell’apprendistato professionalizzante
La durata minima del contratto di apprendistato è fissata in 6 mesi.
Operai
La durata massima del contratto di apprendistato è fissata sulla base delle seguenti misure in relazione alla qualificazione da raggiungere.

 

Gruppo I

Gruppo II

Gruppo III

 

 

 

 

Durata apprendistato

54 mesi

42 mesi

26 mesi

Livelli

B, C, D ed E1*

E2*

F

*Ai fini della durata dell’apprendistato professionalizzante nel livello E, sono stati individuati due sottogruppi denominati E1 ed E2 sulla base dei diversi profili professionali indicati nella tabella sottostante:

Livello E1

Livello E2

Sceglitore del finito

Smerigliatore

Bottalista

Rifinitore polivalente

Analista

Stuccatore

Conciatore con più mansioni di processo

Rifilatore

Spruzzatore

Stampatore

Rasatore

 

Spaccatore

 

Impiegati
Per gli impiegati tecnici la durata massima del periodo di apprendistato è quella prevista dai rispettivi gruppi.
Per gli impiegati direttivi (livello A) e i quadri (livello Q) la durata massima del periodo di apprendistato è quella prevista per il gruppo I (54 mesi).
Per gli impiegati amministrativi di tutti i livelli di inquadramento la durata massima dell’apprendistato è di 36 mesi a tutti gli effetti contrattuali, ivi compresi quelli retributivi.
Ai sensi dell’art. 43, comma 9, del D.Lgs. 81/2015, al conseguimento della qualifica o diploma professionale ai sensi del decreto legislativo 17 ottobre 2005, n. 226, è possibile trasformare il contratto di apprendistato per la qualifica e il diploma professionale in “apprendistato professionalizzante”. In tal caso la durata massima complessiva dei due periodi di apprendistato non può eccedere quella prevista dal presente articolo.
Resta inteso che qualora la durata dell’apprendistato per la qualifica o il diploma professionale sia pari alla durata del contratto di apprendistato professionalizzante, l’apprendista dovrà comunque svolgere un ulteriore periodo di apprendistato professionalizzante. In questo caso la durata massima è di 1 anno.
Il periodo di apprendistato per la qualifica o il diploma professionale è ritenuto utile ai fini della determinazione della progressione retributiva dell’apprendista.
28.7 Apprendistato presso altri datori di lavoro
Il periodo di apprendistato iniziato presso altri datori di lavoro, anche nella vigenza della vecchia normativa, deve essere cumulato per intero nella nuova azienda purché riguardi le stesse mansioni e l’interruzione tra i due periodi non sia superiore ai 12 mesi. Analogamente sarà computato per intero il periodo di apprendistato eventualmente svolto per la qualifica ed il diploma professionale, sempre che riguardi le stesse mansioni e l’interruzione tra i due periodi non sia superiore ai 12 mesi.
Per ottenere il riconoscimento del cumulo di detti periodi di apprendistato, l’apprendista deve documentare all’atto dell’assunzione i periodi già compiuti.
Le ore di formazione saranno proporzionate in relazione al restante periodo di apprendistato da svolgere.
Le imprese rilasceranno all’apprendista un documento che attesti i periodi di apprendistato già compiuti e le attività per le quali sono stati effettuati
La retribuzione iniziale dell’apprendista che abbia già prestato altri periodi di apprendistato presso altre imprese è quella relativa al semestre nel quale il precedente periodo è stato interrotto.
28.8 Computo dei periodi di sospensione nell’ambito del rapporto di apprendistato
In tutti i casi di sospensione del rapporto di lavoro per il verificarsi di eventi per i quali il lavoratore ha diritto alla conservazione del posto ai sensi della normativa vigente (es. malattia, infortunio, congedo di maternità/paternità, congedo parentale, richiamo alle armi ecc.) ovvero nei casi di sospensione involontaria del rapporto dovuti a crisi aziendale od occupazionale regolati da specifico accordo in sede sindacale, è possibile prolungare la durata del periodo di apprendistato per una durata pari al periodo dell’evento, a condizione che questo abbia avuto una durata pari ad almeno 60 giorni di calendario.
Ai fini del calcolo di tale periodo saranno presi in considerazione cumulativamente più periodi di sospensione, indipendentemente dalla causa, di durata superiore ai 15 giorni di calendario.
Prima della scadenza del rapporto contrattualmente stabilita, il datore di lavoro deve comunicare all’apprendista la nuova scadenza del contratto di apprendistato e le ragioni della proroga.
I periodi di sospensione sono ritenuti utili ai fini della determinazione della progressione contributiva dell’apprendista.
[…]
28.10 Formazione dell’apprendista
Il datore di lavoro deve impartire all’apprendista la formazione di tipo professionalizzante necessaria perché possa conseguire la qualificazione professionale ai fini contrattuali tenuto conto delle declaratorie o dei profili professionali stabiliti nel sistema di classificazione del presente CCRL.
Nei confronti di ciascun apprendista l’azienda è tenuta ad erogare un monte ore di formazione interna o esterna pari a non meno di 80 ore medie annue (comprensive della formazione sulla sicurezza prevista dall’Accordo Stato-Regioni del 21 dicembre 2011, così come disciplinata nel Veneto dall’accordo interconfederale regionale del 15 marzo 2012). Tale formazione è integrata dall’offerta formativa pubblica, interna o esterna all’azienda, secondo quanto definito dall’Accordo fra la Regione Veneto e le Parti Sociali del 23 aprile 2012 e successive modifiche ed integrazioni relativo alla formazione degli apprendisti con contratto di apprendistato professionalizzante.
Nel caso di modifica della quantità di ore di formazione derivante da innovazioni apportate alla normativa in essere, il suddetto monte ore si intenderà modificato sulla base della previsione legislativa e/o contrattuale. L’apprendista è tenuto a frequentare regolarmente e con diligenza le iniziative formative interne e/o esterne all’azienda.
La formazione effettuata sarà registrata nel libretto formativo del cittadino. In assenza del libretto formativo del cittadino la registrazione della formazione potrà essere effettuata attraverso apposita dichiarazione dal datore di lavoro.
28.11 Piano formativo individuale (PFI)
Il piano formativo individuale, redatto in forma sintetica, definisce il percorso formativo dell’apprendista in coerenza con il profilo formativo relativo alla qualifica da raggiungere e con le conoscenze ed abilità già possedute dallo stesso.
Esso inoltre indica i contenuti e le modalità di erogazione della formazione aziendale, nonché il nome del referente aziendale nell’ambito del contratto di apprendistato.
Il PFI potrà essere modificato a seguito di concordi valutazioni dell’apprendista e dell’impresa anche su istanza del referente aziendale.
28.12 Referente aziendale
Per l’attivazione del contratto di apprendistato è necessaria la presenza di un referente aziendale.
Il ruolo di referente aziendale potrà essere svolto dal titolare dell’impresa, un socio od un familiare coadiuvante ovvero da un lavoratore che inserito nell’impresa sia in possesso di adeguata professionalità.
28.13 Ferie
Per gli apprendisti si applica rispettivamente quanto previsto per gli operai e gli impiegati dal presente CCRL.
[…]
28.16 Apprendistato a tempo parziale
Il rapporto di apprendistato di cui alla presente regolamentazione può essere sottoscritto anche a tempo parziale; in questo caso le ore di formazione di tipo professionalizzante e di mestiere non dovranno essere riproporzionate sulla base dell’orario di lavoro ridotto.
Per quanto riguarda l’utilizzo di strumenti di flessibilità nell’ambito del rapporto di lavoro part-time si fa riferimento a quanto previsto dal presente CCRL e dal D.Lgs. 81/2015 e s.m.i.
[….]
28.18 Disposizioni finali
Per quanto non esplicitamente regolato dal presente articolo, si applicano le norme del CCRL Concia riservate agli impiegati e agli operai, ove compatibili con la specificità del rapporto di apprendistato.
Salvo diversa specifica, i lavoratori assunti con contratto di apprendistato professionalizzante non sono computabili ai fini degli istituti contrattuali del presente CCRL e di legge.

Art. 36 - Maternità e paternità
Per la tutela fisica ed economica della lavoratrice e del lavoratore durante il congedo di maternità e paternità si far riferimento alle vigenti norme di legge.
[…]

Art. 40 - Trattamento in caso di malattia ed infortunio
[…]
Trattamento in caso di infortunio sul lavoro e malattia professionale.
Per quanto non previsto dal presente articolo, si richiamano le disposizioni di legge che regolano la materia. Affinché possano essere prestate le previste cure di pronto soccorso ed effettuare le denunce di legge, l’infortunio sul lavoro, anche se consente la continuazione dell'attività lavorativa, deve essere denunciato immediatamente dal lavoratore proprio superiore.
Quando l'infortunio accadde al lavoratore in lavori fuori stabilimento, la denuncia verrà estesa ai più vicino posto di soccorso.
[…]

Art. 42 - Rapporti in azienda
I rapporti tra lavoratori ai diversi livelli di responsabilità nell’organizzazione aziendale saranno improntati a reciproca correttezza.
In particolare il lavoratore deve:
1. rispettare l’orario di lavoro ed adempiere alle formalità prescritte dall’azienda per il controllo delle presenze;
2. dedicare attività assidua e diligente al disbrigo delle mansioni assegnategli osservando le disposizioni del presente contratto;
[…]
4. avere cura dei locali, dei mobili, macchinari e strumenti, merci e prodotti a lui affidati e non apportare ad essi modifiche. I danni per i quali l’impresa intende richiede il risarcimento devono essere contestati al lavoratore non appena l’azienda ne sia venuta a conoscenza, secondo le modalità definite dal successivo art. 43.

Art. 43 - Provvedimenti disciplinari
Le mancanze e infrazioni disciplinari del lavoratore potranno essere oggetto, a seconda della loro gravità, dei seguenti provvedimenti disciplinari:
a) rimprovero verbale;
b) rimprovero scritto;
c) multa fino ad un massimo di 3 ore di retribuzione;
d) sospensione dal lavoro e della retribuzione per un periodo non superiore ai tre giorni;
e) licenziamento senza preavviso ai sensi dell’art. 44 del presente CCRL.
[…]
Ricade sotto il provvedimento del rimprovero scritto, della multa o sospensione il lavoratore che:
- non si presenti al lavoro o si presenti in ritardo o abbandoni il proprio posto di lavoro senza giustificato motivo;
- ritardi l’inizio del lavoro o lo sospenda o ne anticipi la cessazione senza regolare permesso;
- non esegua il lavoro secondo le istruzioni avute o lo esegua con negligenza;
- contravvenga al divieto di fumare ed alle altre prescrizioni in materia di ambiente e sicurezza;
- rifiuti di sottoporsi ai controlli sanitari preventivi e periodici previsti da norme di legge;
- sia indisponibile a frequentare attività formativa in materia di sicurezza o comunque attività formativa obbligatoria ai sensi di legge;
- costruisca entro i locali dell’azienda oggetti per proprio uso, con lieve danno all’azienda stessa;
- arrechi danno per disattenzione al materiale dell’impresa o al materiale di lavorazione od occulti scarti di lavorazione;
- non avverta subito i superiori diretti di eventuali guasti ai macchinari o di eventuali irregolarità nell’andamento del lavoro;
- sia trovato addormentato;
- introduca nei locali dell’impresa bevande alcoliche senza regolare permesso;
- si presenti o si trovi al lavoro in stato di ubriachezza o sotto l’effetto di sostanze stupefacenti. In tal caso, inoltre, il lavoratore verrà allontanato dal posto di lavoro;
[…]
- utilizzi impropriamente mezzi di lavoro aziendali […]
[…]
- insubordinazione verso i superiori;
- in qualsiasi altro modo trasgredisca alle disposizioni del presente contratto di lavoro ed alle direttive scritte dell’impresa o rechi pregiudizio alla disciplina, alla morale, all’igiene ed alla sicurezza del lavoro;
- Fumare dove ciò può provocare pregiudizio all’incolumità o alla sicurezza degli impianti.
Nei casi di maggiore gravità o recidiva, sarà inflitta la sospensione.

Art. 44 - Licenziamento senza preavviso
Il licenziamento, fermo restando la procedura di cui all'art. 7, legge n. 300/1970, con immediata rescissione del rapporto di lavoro può essere inflitto, con la perdita dell’indennità di preavviso, al lavoratore che commetta gravi infrazioni alla disciplina o alla diligenza nel lavoro o che provochi all’azienda grave nocumento morale o materiale o che compia azioni delittuose in connessione con lo svolgimento del rapporto di lavoro tali da non consentire la prosecuzione, anche provvisoria, del rapporto di lavoro.
In via esemplificativa ricadono sotto questo provvedimento le seguenti infrazioni:
- assenze ingiustificate prolungate oltre i tre giorni consecutivi o assenze ripetute per tre volte in un anno nel giorno seguente ai festivi o le ferie; assenza per simulata malattia;
- abbandono del posto di lavoro da parte del personale a cui siano specificatamente affidate mansioni di sorveglianza, custodia e controllo o comunque abbandono del posto di lavoro da cui possa
derivare pregiudizio alla incolumità delle persone o alla sicurezza degli impianti o compimento di azioni che implichino gli stessi pregiudizi;
- gravi guasti provocati per negligenza al materiale della impresa di lavorazione o danneggiamento volontario;
- inosservanza del divieto di fumo, quando tale infrazione sia gravemente colposa perché suscettibile di provocare pregiudizio alla incolumità delle persone, alla sicurezza degli impianti e danni ai materiali;
- furto o danneggiamento volontario al materiale dell’azienda;
[…]
- costruzione entro i locali dell’azienda di oggetti per uso proprio o per conto terzi, con grave danno dell’azienda stessa;
- introduzione di persone estranee nella azienda stessa senza regolare permesso;
- diverbio litigioso, seguito da vie di fatto, avvenuto nel recinto dello stabilimento e che rechi grave perturbamento alla vita aziendale; rissa all’interno dei locali aziendali;
- recidiva in qualunque delle mancanze contemplate nell’art. 43 (provvedimenti disciplinari) quando siano stati comminati due provvedimenti di sospensione di cui allo stesso articolo nell’arco di un anno.

Art. 57 - Abiti da lavoro
[…]
Ai lavoratori addetti a lavorazioni che arrechino facile deterioramento al vestiario e che ne richiedano uno speciale devono essere forniti dalle aziende gratuitamente in uso, gli abiti da lavoro nella misura di uno o più all’anno a seconda del grado di usura che, per la loro natura, possono produrre le lavorazioni stesse, tenendo presente anche la necessità di assicurare l’efficienza degli abiti agli effetti della sicurezza e dell’igiene sul lavoro. A titolo indicativo rientrano nel trattamento di cui al comma precedente i seguenti operai:
• addetti ai bottali di concia al cromo ed al vegetale;
• addetti ai bottali di tintura il cromo;
• addetti all’estrazione delle pelli dai calcinai;
• addetti all’allattamento a mano delle pelli al solfuro,
• addetti alla salatura delle pelli grezze;
• addetti alla tintura a spazzola delle pelli da pellicceria con cloridrato di anilina;
• addetti alle lavorazioni che comunque comportino un equivalente deterioramento del vestiario.
Ai lavoratori addetti ai servizi ausiliari che per le mansioni loro attribuite si trovino saltuariamente nelle condizioni su accennate, dovrà pure essere fornito gratuitamente l’abito da lavoro, tenendo conto, agli effetti del numero dei ricambi, del grado di esposizione agli agenti deterioranti. Ai lavoratori che esplicano continuamente la loro attività in condizioni del tutto particolari o in esposizione alle intemperie, dovranno essere singolarmente forniti quegli indumenti speciali che saranno più appropriati alle specifiche condizioni di lavoro.
Quando invece le suddette condizioni si verificassero saltuariamente, anche se non ripetutamente, l’assegnazione di tali indumenti potrà essere fatta a mezzo di dotazione di reparto. Ai lavoratori addetti a lavori particolarmente imbrattanti l’azienda deve assicurare la possibilità di ricambio dell’abito durante il lavoro.
[…]

Art. 58 - Utensili e materiali e loro conservazione
Il lavoratore riceverà tutti gli utensili ed il materiale occorrente al disimpegno delle sue mansioni ed è responsabile della manutenzione degli stessi.
Egli rilascerà ricevuta degli attrezzi avuti in dotazione. Il lavoratore è tenuto a conservare in buono stato le macchine, gli attrezzi, gli utensili, gli armadietti, i disegni ed in genere quanto è affidato alla sua custodia. Esso risponderà conseguenza, mediante trattenuta sul salario delle perdite e dei danni eventualmente che non derivino da uso o logorio, sempre che siano, dopo regolare accertamento a lui imputabili.
Il lavoratore non potrà apportare modifiche agli oggetti affidategli senza l'autorizzazione del responsabile. Qualunque variazione da lui fatta arbitrariamente darà diritto all'impresa di valersi sulle sue competenze per i danni arrecati al materiale.

Art. 59 - Molestie sessuali e mobbing
Le parti convengono che le molestie sessuali nei luoghi di lavoro sono offesa alla dignità della persona e insieme una forma di discriminazione e di ricatto nel lavoro.
Per molestie sessuali si intende ogni comportamento verbale o fisico di natura sessuale non gradito ed offensivo per la vittima.
I datori di lavoro hanno il dovere di adottare tutte le misure utili a preservare le lavoratrici ed i lavoratori dal rischio di molestie e ricatti sessuali, e a garantire un contesto lavorativo improntato al rispetto della dignità di donne e uomini. Spetta ai comitati paritetici territoriali - nella loro funzione di promozione di pari opportunità - organizzare iniziative di sensibilizzazione su tale fenomeno nelle aziende del settore, di gestire i singoli casi ed individuare comportamenti e percorsi.
Le parti inoltre, riconoscendo l’importanza di un ambiente di lavoro improntato alla tutela della dignità della persona, ritengono che debba essere evitata ogni forma di violenza psicologica e morale. Il datore di lavoro si impegna a prevenire, scoraggiare e neutralizzare qualsiasi comportamento rientrante nel concetto di mobbing, posto in essere dai superiori o da lavoratori/trici nel confronto di altri, sul luogo di lavoro.

Art. 60 - Pari opportunità
Le aziende condividono l’opportunità di ricerca di soluzioni tendenti a superare divisioni professionali tra lavori tradizionali maschili e lavori tradizionalmente femminili promuovendo, ove necessario, iniziative di formazione e riqualificazione professionale. In questo quadro sarà oggetto di confronto tra le parti nelle sedi previste dal presente contratto l’attivazione di azioni positive finalizzate a rimuovere discriminazioni di genere e favorire pari opportunità nell’accesso al lavoro e nei percorsi lavorativi ai sensi del Decreto Legislativo 11 aprile 2006, n. 198 (Codice delle pari opportunità tra uomo e donna).

Art. 61 - Commissione paritetica
È istituita la Commissione Paritetica Regionale Concia la quale è costituita da un rappresentante per ognuna delle parti firmatarie il presente accordo.
La Commissione ha sede presso Ebav che ne curerà anche la segreteria.
La Commissione cura le attribuzioni previste dal presente contratto.
Il funzionamento e l’attività della Commissione Paritetica sono disciplinati da un regolamento posto in allegato al presente contratto.