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Commissione per gli Interpelli
(ARTICOLO 12 DEL DECRETO LEGISLATIVO 9 APRILE 2008, N. 81)
INTERPELLO N. 4/2016





Roma, 21 marzo 2016


Alla Assobiomedica




Oggetto: art. 12, d.lgs. n. 81/2008 e successive modifiche ed integrazioni - risposta al quesito sulla formazione specifica dei lavoratori.

La Assobiomedica ha avanzato istanza di interpello in merito alla formazione specifica dei lavoratori. In particolare l’istante chiede di sapere se sia possibile per le aziende "erogare ai lavoratori la formazione specifica in modalità e-learning o comunque tramite strumenti tecnologici che consentano l'interazione — seppure a distanza - tra docenti e discenti".
Al riguardo va premesso che l’Accordo Stato-Regioni n. 221/CSR del 21 dicembre 2011, disciplina “ai sensi dell’articolo 37, comma 2, del D.Lgs.9 aprile 2008 n. 81, e successive modifiche e integrazioni, la durata, i contenuti minimi e le modalità della formazione, nonché dell’aggiornamento, dei lavoratori e delle lavoratrici come definiti all'articolo 2, comma 1, lettera a), dei preposti e dei dirigenti, nonché la formazione facoltativa dei soggetti di cui all’articolo 21, comma 1, del medesimo D.Lgs. n. 81/08”.
Il punto 3 dell’accordo in parola prevede la possibilità di erogare, nei casi ivi previsti, la formazione in modalità e-learning sulla base dei criteri e delle condizioni di cui all’Allegato 1.

Tutto ciò premesso la Commissione fornisce le seguenti indicazioni.


L’articolo 37, comma 1, del d.lgs. n. 81/2008, prevede che “il datore di lavoro assicura che ciascun lavoratore riceva una formazione sufficiente ed adeguata in materia di salute e sicurezza, anche rispetto alle conoscenze linguistiche, con particolare riferimento ai [...] rischi riferiti alle mansioni e ai possibili danni e alle conseguenti misure e procedure di prevenzione e protezione caratteristici del settore o comparto di appartenenza dell’azienda”.
L’Accordo Stato-Regioni del 21/12/2011, citato in premessa, stabilisce chiaramente al punto 3 che "sulla base dei criteri e delle condizioni di cui all’Allegato l l’utilizzo delle modalità di apprendimento e-Learning è consentito per la formazione generale per i lavoratori; [...]" Pertanto la formazione specifica dei lavoratori non può essere erogata in modalità e-learning salvo nel caso di "progetti formativi sperimentali, eventualmente individuati da Regioni e Province autonome nei loro atti di recepimento del presente accordo, che prevedano l'utilizzo delle modalità di apprendimento e-Learning anche per la formazione specifica dei lavoratori e dei preposti".

IL PRESIDENTE DELLA COMMISSIONE
(Ing. Giuseppe PIEGARI)

Fonte: Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali