Tipologia: Ipotesi di accordo
Data firma: 24 marzo 2009
Validità: 01.04.2009 - 31.03.2011
Parti: Fiis e Slc-Cgil, Fisascat-Cisl, Uilcom-Uil
Settori: Servizi, Impianti sportivi

Sommario:

 Costituzione delle parti
Titolo III - Apprendistato
Premessa
Articolo 25 Bis - Apprendistato professionalizzante
Articolo 26 - Limiti di età
Articolo 27 - Sfera di applicazione
Articolo 28 - Assunzione
Articolo 30 - Periodo di prova
Articolo 33 - Trattamento normativo
Malattia
Articolo 34 - Principi generali in materia di formazione dell'apprendistato professionalizzante
Articolo 35 - Formazione e durata
 Articolo 36 - Formazione e contenuti
Articolo 39 - Durata
Articolo 40 - Rinvio alla legge
Formazione aziendale o interna
Procedura di applicabilità
Profili formativi
Articolo 20 - Contratti a tempo determinato
Una Tantum
Articolo 10 - Ente Bilaterale Nazionale
Articolo 11 - Attività dell'Ente Bilaterale
Titolo XXVII - Decorrenza e Durata del Contratto
Articolo 157 - Decorrenza e Durata

Ipotesi di accordo per il rinnovo del contratto collettivo nazionale di lavoro per i dipendenti delle imprese ed enti di gestione di impianti sportivi

Costituzione delle parti
Il 24 marzo 2009, in Roma tra la Fiis […] con l'assistenza dell'Unione di Milano, dell'Unione di Roma e della Confcommercio; e la Slc-Cgil; la Fisascat-Cisl; la Uilcom-Uil si è stipulata la seguente ipotesi di Accordo per il rinnovo del CCNL 24 febbraio 2006.
Nota a verbale
Le Parti si danno atto in occasione della sottoscrizione definitiva sarà allegata l'apposita tabella relativa alle durate della formazione dell'apprendistato professionalizzante - formazione aziendale o interna.

Titolo III - Apprendistato
Premessa

Le parti, considerato che è in corso una revisione e razionalizzazione dei rapporti di lavoro con contenuto formativo in conformità con le direttivo dell'Unione Europea, alla luce del decreto legislativo n. 276/2003 , riconoscono nell'apprendistato in tale istituto uno strumento prioritario per l'acquisizione delle competenze utili allo svolgimento della prestazione lavorativa, finalizzato all'inserimento definitivo nell'organizzazione aziendale.
Esso rappresenta altresì un percorso orientato tra sistema scolastico e mondo del lavoro utile a favorire l'incremento dell'occupazione giovanile, in un quadro che consenta di promuovere lo sviluppo del settore e la sua capacità competitiva nei mercati internazionali, anche in considerazione dei processi di trasformazione e di informatizzazione che rendono necessario un costante aggiornamento rispetto alle mutevoli e diversificate esigenze della clientela.
A tal fine le parti, condividendo la necessità di armonizzare la disciplina legale e la disciplina contrattuale anche in relazione alla fase formativa, concordano di identificare l'attivazione di interventi congiunti per affrontare i problemi della formazione, come uno degli obiettivi prioritari da perseguire per fornire una risposta adeguata alle esigenze delle aziende rappresentate e finalizzata all'acquisizione di professionalità conformi da parte degli apprendisti.
In questo quadro lo parti concordano sulla necessità che il Ministero del lavoro e le Regioni si attivino per un'adeguata offerta formativa programmata e finanziata dalle pubbliche istituzioni.

Articolo 26 - Limiti di età
Il contratto di apprendistato professionalizzante può essere instaurato con i giovani di età compresa tra i diciotto e i ventinove anni, ed è finalizzato alla qualificazione dei lavoratori attraverso un percorso di formazione per l'acquisizione di competenze di base, trasversali e tecnico - professionali.
Dichiarazione a verbale
Per i lavoratori apprendisti di cui all'art. 48 D.Lgs. 276/03 di età inferiore ai 18 anni, troveranno applicazione le norme del presente contratto, in quanto compatibili.

Articolo 28 - Assunzione
Per instaurare un contratto di apprendistato professionalizzante è necessario un contratto scritto tra azienda e lavoratore, nel quale devono essere indicati: la qualificazione che potrà essere acquisita al termine del periodo di formazione, la durata del periodo di apprendistato, il piano formativo.

Articolo 35 - Formazione e durata
L'impegno formativo dell'apprendista è determinato, per l'apprendistato professionalizzante in un monte ore di formazione interna o esterna all'azienda, di almeno 120 ore per anno.
Le attività formative svolte presso più datori di lavoro, così come quelle svolte presso gli Istituti di formazione, si cumulano ai fini dell'assolvimento degli obblighi formativi.
È in facoltà dell'azienda anticipare in tutto o in parte le ore di formazione previste per gli anni successivi.
Le ore di formazione di cui al presente articolo sono comprese nell'orario normale di lavoro.

Articolo 36 - Formazione e contenuti
Per la formazione degli apprendisti le aziende faranno riferimento:
- per le figure professionali compatibili, a quanto previsto nel modello sperimentale sottoscritto presso l'Isfol in data 10 gennaio 2002 per il settore del terziario e del turismo;
- per le figure professionali specifiche del settore, ai contenuti formativi elaborati a titolo sperimentale dalle parti stipulanti il presente CCNL (allegato ...).
Le attività formative sono articolate in contenuti a carattere trasversale di base e contenuti a carattere professionalizzante.
In particolare sia i contenuti a carattere trasversale di base, sia quelli a carattere tecnico professionale andranno predisposti per gruppi di profili omogenei della categoria in modo da consentire l'acquisizione delle conoscenze e competenze necessarie di base per adibire proficuamente l'apprendista nell'area di attività aziendale di riferimento.
Le attività formative carattere trasversale di base, dovranno perseguire gli obiettivi formativi articolati nelle seguenti cinque aree di contenuti:
- accoglienza, valutazione del livello di ingresso e definizione del patto formativo;
- competenze relazionali;
- organizzazione ed economia;
- disciplina del rapporto di lavoro;
- sicurezza sul lavoro.
I contenuti e le competenze tecnico professionali da conseguire mediante esperienza di lavoro dovranno essere definiti sulla base dei seguenti obiettivi formativi:
- conoscere i prodotti e servizi di settore e contesto aziendale;
- conoscere e saper applicare le basi tecniche scientifiche della professionalità;
- conoscere e saper utilizzare tecniche e metodi di lavoro;
- conoscere e saper utilizzare strumenti e tecnologie di lavoro (attrezzature, macchinari e strumenti di lavoro);
- conoscere ed utilizzare misure di sicurezza individuale e tutela ambientale;
- conoscere le innovazioni di prodotto, di processo e di contesto.
[…]
La formazione si realizza tramite la partecipazione a percorsi formativi interni o esterni all'azienda.
Dichiarazione delle parti
Lo parti convengono di costituire un'apposita commissione per l'aggiornamento dei contenuti dell'attività formativa degli apprendisti e per lo definizione di specifici piani formativi per profili professionali non presenti nel modello sperimentale sottoscritto presso l'Isfol in data 10 gennaio 2002 per il settore del terziario e del turismo.


Articolo 40 - Rinvio alla legge
Per quanto non disciplinato dal presente contratto in materia di apprendistato e di istruzione professionale, le parti fanno espresso riferimento alle disposizioni di legge e regolamentari vigenti in materia.

Dichiarazione a verbale
Le parti si danno atto che nella provincia di Bolzano l'istituto dell'apprendistato può essere disciplinato da leggi provinciali, regolamenti e contratti provinciali, anche in deroga a quanto previsto dal presente contratto.

Formazione aziendale o interna
Fermo restando quanto disciplinato dall'art. 49 commi 5 e 5 bis del D.Lgs. 276/03, in applicazione di quanto previsto dal comma 5 ter, si conviene quanto segue:
a) i datori di lavoro dovranno seguire i profili formativi ed i piani formativi delle figure professionali previste dal presente CCNL e dal Protocollo Isfol del 10 gennaio 2002;
b) la formazione interna potrà essere erogata alle seguenti condizioni:
1. presenza di soggetto idoneo ad erogare formazione: datore di lavoro, un dipendente o un altro soggetto con esperienza acquisita in coerenza con il settore e le mansioni svolte dall'apprendista;
2. utilizzo di locali idonei ai fini formativi;
3. registrazione dell'attività formativa svolta a cura del datore di lavoro.
[…]
c) formazione di almeno 20 ore annue di natura trasversale, per il primo biennio di apprendistato;
d) la formazione a carattere professionalizzante dovrà essere articolata in formazione di settore, di area e di profilo. Il datore di lavoro dovrà compilare un apposito registro che preveda almeno:
- la data e l'orario di svolgimento dell'attività formativa;
- i contenuti della formazione con puntuale indicazione degli argomenti trattati;
- il soggetto (dipendente o non) erogatore della formazione;
- la firma del soggetto erogatore e dell'apprendista.
Il registro dovrà essere vidimato dagli Enti Bilaterali unitamente al rilascio del parere di conformità.
Le attività formative on the job potranno essere supportate da una attività esterna, anche per il tramite degli Enti Bilaterali, presso organismi accreditati, o anche attraverso l'utilizzo di piattaforme FAD.
All'apprendista sarà assicurato l'affiancamento ed il supporto all'inserimento lavorativo secondo le seguenti direttrici:
- facilitare l'inserimento dell'apprendista nel contesto aziendale;
- agevolare il processo di apprendimento dell'apprendista durante l'intero percorso formativo;
- contribuire alla valutazione degli apprendimenti e delle competenze acquisite dall'apprendista.

Procedura di applicabilità
I datori di lavoro che intendano assumere apprendisti, debbono presentare domanda, corredata dal piano formativo, predisposto anche sulla base di progetti standard, all'Ente Bilaterale nazionale, il quale esprimerà il proprio parere di conformità in rapporto alle norme previste dal CCNL in materia di apprendistato, ai programmi di formazione indicati dall'azienda ed ai contenuti del piano formativo, finalizzato al conseguimento delle specifiche qualifiche professionali.
Ai fini del rilascio del parere di conformità, sarà anche verificata la congruità del rapporto numerico fra apprendisti e lavoratori qualificati, l'ammissibilità del livello contrattuale di inquadramento nonché del rispetto della percentuale di conferma.
Ove l'Ente non si esprima nel termine di 15 giorni dal ricevimento della richiesta, questa si intenderà accolta.

Profili formativi
Addetto Intrattenimento, Fitness e Wellness
Qualifica professionale:
- capo assistente bagnanti;
- assistente bagnanti;
- inserviente di stabilimento;
- animatore;
- istruttore di nuoto;
- istruttore di ginnastica;
- sorvegliante d'infanzia;
- addetto alla sala centro fitness;
- addetto ai campi sportivi;
- altre qualifiche afferenti al profilo non espressamente comprese nell'elencazione.
Settore: CCNL Impianti Sportivi
Competenze di settore

- Saper operare nel rispetto delle norme in materia di prevenzione e protezione dai rischi per la sicurezza sul lavoro.
Competenze di area

Competenze di profilo

- Sapere operare nel rispetto delle disposizioni di tutela igienico sanitaria.

- Conoscere e sapere utilizzare la strumentazione.
….

Addetto al Ricevimento
Qualifica professionale:
- Centralinista;
- Addetto al ricevimento, cassa, cassa bar, cassa ristorante;
- Sorvegliante d'ingresso;
- altre qualifiche afferenti al profilo non espressamente comprese nell'elencazione.
Settore: CCNL Impianti Sportivi
Competenze di settore

- Saper operare nel rispetto delle norme in materia di prevenzione e protezione dai rischi per la sicurezza sul lavoro.
Competenze di area

Competenze di profilo

- Sapere operare nel rispetto delle disposizioni di tutela igienico sanitaria.

Operatore Centro Benessere
Qualifica professionale:
- Addetto fangoterapia;
- Addetto alle inalazioni;
- Massoterapista;
- Massaggiatore;
- Fisiocinesiterapista;
- Estetista;
- altre qualifiche afferenti al profilo non espressamente comprese nell'elencazione.
Settore: CCNL Impianti Sportivi
Competenze di settore

- Saper operare nel rispetto delle norme in materia di prevenzione e protezione dai rischi per la sicurezza sul lavoro ed igienico sanitari.
Competenze di area

Competenze di profilo

- Conoscere e sapere applicare le tecniche di primo soccorso.


Addetto Manutentore/Assistenza
Qualifica professionale:
- operaio specializzato;
- operaio qualificato;
- operaio comune;
- capo squadra;
- capo operaio;
- giardiniere;
- addetto alla manutenzione aree verdi;
- addetto alla manutenzione impianti;
- addetto alla manutenzione piscine.
Settore: CCNL Impianti Sportivi
Competenze di settore

- Saper operare nel rispetto delle norme in materia di prevenzione e protezione dai rischi per la sicurezza sul lavoro.
Competenze di area
- Conoscere e saper utilizzare la strumentazione.
- Saper leggere ed interpretare la documentazione tecnica.
- Conoscere le caratteristiche tecnologiche dei materiali.
Competenze di profilo
- Sapere utilizzare in sicurezza gli strumenti di lavoro e le attrezzature riferite al profilo.
- Conoscere e saper utilizzare i dispositivi di protezione individuale.
- Saper applicare le norme e le disposizioni in materia di prevenzione e di protezione dagli incendi.

- Conoscere e saper utilizzare i materiali.


Articolo 20 - Contratti a tempo determinato
[…]
Il lavoratore assunto con contratto a tempo determinato dovrà ricevere una formazione sufficiente ed adeguata alle caratteristiche delle mansioni oggetto del contratto, al fine di prevenire rischi specifici connessi alla esecuzione del lavoro.
[…]

Articolo 10 - Ente Bilaterale Nazionale
Le Parti convengono di istituire l'Ente Bilaterale Nazionale, regolato da apposito statuto.
L'Ente Bilaterale Nazionale si avvale dell'Osservatorio Nazionale di cui all'articolo 5, Prima Parte.
Gli organi di gestione dell'Ente Bilaterale Nazionale saranno composti su base paritetica tra Organizzazioni Sindacali dei lavoratori e dei datori di lavoro.

Articolo 11 - Attività dell'Ente Bilaterale
L'Ente Bilaterale promuove e gestisce, a livello locale, iniziative in materia di formazione e qualificazione professionale anche in collaborazione con le Regioni e gli altri Enti competenti. In particolare, svolge le azioni più opportune affinché dagli organismi competenti siano predisposti corsi di studio che, garantendo la finalità di contribuire a miglioramento culturale e professionale dei lavoratori, favoriscano l'acquisizione di più elevati valori professionali e siano appropriati alle caratteristiche delle attività del settore.
L'Ente Bilaterale Nazionale ha i seguenti scopi:
1. ricevere e dare corso alle richieste di parere di conformità relativo al contratto di apprendistato;
2. promuovere, progettare e/o gestire anche attraverso convenzioni, iniziative in materia di formazione continua, formazione e riqualificazione professionale, anche in collaborazione con le istituzioni nazionali, europee, internazionali, nonché con altri organismi orientati ai medesimi scopi;
3. attivare, direttamente o in convenzione, le procedure per accedere ai programmi comunitari ispirati e finanziati dai fondi strutturali, con particolare riferimento al Fondo Sociale Europeo e gestirne, direttamente o in convenzione, la realizzazione;
4. promuovere ed attivare le iniziative necessarie al fine di favorire l'incontro tra la domanda e offerta di lavoro;
5. valutare l'opportunità di avviare forme di sostegno al reddito sulla base delle future disposizioni legislative in materia di ammortizzatori sociali. A tale scopo potranno anche essere considerate iniziative che favoriscano la predisposizione di progetti di formazione e/o riqualificazione, al fine di agevolare il reinserimento dei lavoratori al termine del periodo di sospensione dal lavoro, in sinergia con il fondo previsto per la formazione continua (Forte);
6. attuare gli altri compiti che le parti, a livello di contrattazione collettiva nazionale, decideranno congiuntamente di attribuire all'Ente Bilaterale Nazionale.
Dichiarazione a verbale
Le parti si impegnano a dare pratica attuazione agli organismi paritetici previsti dal presente CCNL anche provvedendo alla nomina dei rappresentanti.
In particolare, per quanto riguarda l'Ente Bilaterale, le parti ne predisporranno, entro 6 mesi dalla sottoscrizione del CCNL, lo Statuto, individuando forme di sostegno al funzionamento dell'Ente che non risultino in contrasto con l'obiettivo dell'incremento della rappresentatività del Settore