Tipologia: CCNL
Data firma: 17 novembre 1995
Validità: 01.01.1995 - 31.12.1998
Parti: Federgasacqua e Fnle-Cgil, Flerica-Cisl, Uilsp-Uil
Settori: Servizi, Imp. Pubbliche Gas, Acqua e varie
Fonte: CNEL

Sommario:

  Parte I - Norme generali
Capitolo I - Premessa
Art. 1 - Livelli di contrattazione
• Contratto collettivo nazionale
• Contrattazione aziendale
Art. 2 - Procedure di relazioni sindacali
• 1. Livello nazionale
◦ A) Informazione e consultazione
◦ B) Contrattazione
▫ Procedura di Rinnovo del CCNL.
• 2. Livello aziendale
◦ a) Informazione
◦ b) Consultazione
◦ c) Contrattazione
1) Procedura per la contrattazione aziendale quadriennale di cui al Protocollo Governo-Parti Sociali 23.7.93.
2) Procedura per la contrattazione aziendale sulle altre materie espressamente rinviate dal CCNL.
◦ d) Verifica
Art. 3 - Diritti di informazione e consultazione
• Livello nazionale
◦ a) Incontri periodici di informazione e consultazione
◦ b) Osservatorio Nazionale
• Livello aziendale
Art. 4 - Appalti
Art. 5 - Pari opportunità
Capitolo II - Il contratto collettivo di lavoro
Art. 6 - Applicabilità del contratto
Art. 7 - Inscindibilità e incumulabilità del contratto successione dei contratti
Art. 8 - Decorrenza e durata del contratto
Capitolo III - Costituzione del rapporto di lavoro
Art. 9 - Assunzione del personale
Art. 10 - Assunzione a termine
Art. 11 - Apprendistato - Contratto di formazione e lavoro
• A) Apprendistato.
• B) Contratto di formazione e lavoro
• Dichiarazione congiunta
Art. 12 - Rapporto di lavoro a tempo parziale
• A) Trasformazione del rapporto di lavoro da tempo pieno a tempo parziale e viceversa
• B) Assunzione di personale con rapporto di lavoro a tempo parziale
• C) Trattamento economico e normativo
Art. 13 - Periodo di prova
Art. 14 - Anzianità
Capitolo IV - Classificazione, mobilità e sviluppo del personale
Art. 15 - Classificazione del personale
• 1. Definizione di area
• 2. Criteri di classificazione
◦ Attività
• 3. Declaratorie e profili
Art. 16 - Norme per area quadri
• 1. Orario di lavoro
• 2. Informazione e formazione
• 3. Innovazioni e invenzioni
• 4. Responsabilità civile
• 5. Aspetti retributivi
Art. 17 - Mobilità e sviluppo professionale
Art. 18 - Mobilità tra settori aziendali regolati da diversi contratti
Art. 19 - Norma particolare per le aziende multiservizio che applicano diversi contratti
Art. 20 - Formazione professionale
Capitolo V - Norme disciplinari
Art. 21 - Disciplina
Capitolo VI - Ambiente di lavoro, igiene e sicurezza
Art. 22 - Salute e sicurezza sul lavoro
• 1) Rappresentante per la sicurezza
• 1.1 Numero
• 1.2 Modalità di designazione o elezione
◦ a) Aziende fino a 15 dipendenti
◦ a1) Elezione diretta in azienda
◦ a2) Rappresentante per più aziende
◦ b) Aziende con più di 15 dipendenti
• 1.3 Permessi retribuiti
• 1.4 Formazione dei rappresentanti per la sicurezza
• 1.5 Attribuzioni del rappresentante per la sicurezza
◦ a) Accesso ai luoghi di lavoro
◦ b) Modalità di consultazione
◦ c) Informazioni e documentazione aziendale
◦ d) Strumenti per l'espletamento delle funzioni
• 2) Organismi paritetici
• 3) Uso di attrezzature munite di video terminali
Capitolo VII - Orario di lavoro, riposi e festività
Art. 23 - Orario di lavoro
• Norma particolare per lavoratori turnisti di tipo A
Art. 24 - Servizio di pronto intervento - Servizio di reperibilità
Art. 25 - Lavoro in turno - Lavoro notturno
• 1) Turni
◦ A) Giorni di riposo
◦ B) Utilizzazione in lavori non in turno
◦ C) Avvicendamenti
◦ D) Turni di lavoro nei CED o SED
◦ E) Copertura del turno per mancato cambio
• 2) Lavoro notturno
Art. 26 - Prestazioni oltre il normale orario di lavoro
Art. 27 - Lavoro festivo
• 1. Lavoratori non addetti a turni avvicendati
• 2. Lavoratori addetti a turni avvicendali
Art. 28 - Giorni festivi e riposi settimanali
Art. 29 - Ferie
Capitolo VIII - Interruzioni e sospensioni
Art. 30 - Assenze - Permessi - Lavoratori studenti
Art. 31 - Aspettativa
Art. 32 - Trattamento di malattia e convalescenza
Art. 33 - Assicurazione infortuni
Art. 34 - Tutela della maternità
Art. 35 - Servizio militare
Capitolo IX - Trattamento economico
Art. 36 - Retribuzione e sue definizioni
Art. 37 - Calcolo della retribuzione giornaliera e oraria
Art. 38 - Retribuzione base - Indennità di contingenza
Art. 39 - Aumenti biennali di anzianità
Art. 40 - Contrattazione di 2° livello: Premio di risultato
• 1. Premessa
• 2. Determinazione di obiettivi e programmi
• 3. Determinazione del valore del premio
• 4. Aziende fino a 60 dipendenti
• 5. Norme transitorie
• Allegato all'art. 40
Accordo nazionale interfederale 6 giugno 1996
Contrattazione quadriennale sul premio di risultato per le aziende che occupano fino a 60 dipendenti (art. 40, punto 4 CCNL 17.11.95)
Art. 41 - Indennità varie
• a) Indennità per maneggio di denaro
• b) Indennità mezzo di trasporto
• c) Indennità di trasferta
• d) Indennità zona malarica
• e) Indennità di guida
• f) Indennità agli addetti alla clorazione
• g) Indennità di galleria
• h) Indennità depurazione acque reflue
• i) Indennità per manipolazione e travaso odorizzante gas
• l) Assegno di studio e bilinguismo
Art. 42 - Mense aziendali
Art. 43 - Mensilità aggiuntive
Art. 44 - Trasferimenti
Capitolo X - Prestazioni per fini sociali
Art. 45 - Prestazioni per fini sociali - Provvidenze varie
• a) Istruzione ai figli dei dipendenti
• b) Alloggio
• c) Vestiario
• d) Rimborso spese per testimonianza
• e) Tempo libero
• f) Assistenza a malati irreversibili o di lunga durata
• g) Adozioni e affidamenti
Art. 46 - Tossicodipendenti
• Allegato - Lettera della Federgasacqua alle OO.SS. in materia di etilismo
Art. 47 - Handicappati
Art. 48 - Aids
Art. 49 - Volontariato
• 1. Volontariato di solidarietà sociale
• 2. Volontariato di protezione civile
• 3. Volontariato nell'ambito delle attività di cooperazione dell'Italia con i paesi in via di sviluppo
Art. 50 - Lavoratori stranieri
Capitolo XI - Estinzione e novazione del rapporto di lavoro
Art. 51 - Estinzione del rapporto di lavoro
Art. 52 - Cessione, trasformazione o fusione dell'azienda
Art. 53 - Esonero agevolato per inidoneità
Art. 54 - Preavviso
Art. 55 - Indennità sostitutiva del preavviso
Art. 56 - Certificato di lavoro
Art. 57 - Previdenza e assistenza
• 1. Nuovo fondo di previdenza complementare
• 2. Premungas
• 3. Assistenza sanitaria integrativa
Art. 58 - Trattamento di fine rapporto (TFR)
Capitolo XII - Istituti sindacali
Art. 59 - Prerogative e funzioni del sindacato
• 1) Rappresentanza sindacale unitaria
• 2) Permessi sindacali
◦ A) RSU
◦ B) Attività sindacale extra-aziendale
▫ 1) Monte ore aziendale
▫ 2) Monte ore nazionale
▫ 2.1. Attività sindacale a tempo pieno
▫ 2.2. Integrazione del monte ore aziendale
▫ 2.3. Trattamento lavoratori in permesso sindacale continuativo
  ◦ C) Modalità di determinazione e fruizione dei permessi sindacali
◦ D) Modalità di richiesta dei permessi sindacali
▫ 1. Partecipazione a riunione di organismo direttivo sindacale
▫ 2. Partecipazione a congressi in qualità di delegato
▫ 3. Trattative sindacali
▫ 4. Espletamento del mandato
▫ 5. Partecipazione a corsi di formazione
◦ E) Norma transitoria anno 1996
• Allegato n. 1 Lettera della Fnle-Cgil - Flerica-Cisl - Uilsp-Uil
• Allegato n. 2 Schema di richiesta di permesso sindacale
• 3) Affissione comunicati - Diffusione stampa sindacale
• 4) Trattenute dei contributi sindacali
• 5) Assemblee sindacali del personale
• 6) Locali per le RSU
Art. 60 - Vertenze individuali
'Una tantum' anno 1995
Tabella A - Tabella retribuzioni base dal 1 dicembre 1995
Tabella B - Tabella retribuzioni base dal 1 luglio 1996
Elemento distinto della retribuzione valido dal 1 gennaio 1987
Elemento distinto della retribuzione per gli assunti a partire dal 1 gennaio 1980 - valido dal 1 gennaio 1989
Allegati
Allegato 1 - Protocollo sul riassetto della retribuzione e delle indennità sulla revisione di istituti contrattuali
• Premessa
• Elenco istituti contrattuali di competenza della Commissione mista (gli articoli citati seguono l'ordine e la numerazione del presente CCNL)
Allegato 2 - Protocollo d'intesa sulle rappresentanze sindacali unitarie
Allegato 3 - Protocollo d'intesa sulla trasformazione dei consorzi
• Premessa
• Cessazione dell'iscrizione e contribuzione ex Inadel
• Classificazione del personale
• Scaglionamento dei benefici economici
• Trattamento di anzianità
• TFR
Allegato 4 - Lettera delle OO.SS. Alla Federgasacqua (contributi sindacali Federgasacqua)
Allegato 5 - Verbale di intesa
Allegato 6 - Accordo nazionale Federgasacqua Fnle-Cgil/Flerica-Cisl/Uilsp-Uil 27 marzo 1991 (prestazioni indispensabili e diritto di sciopero)
• Verbale di accordo
• Allegato 1 - Applicazione legge n. 146/90
• Prestazioni indispensabili per il funzionamento del servizio
• Preavviso, durata, comunicazioni e preclusioni
• Norme sanzionatorie
• Disposizioni finali
• Allegato 2 - Lettera delle OO.SS. Fnle, Flerica e Uilsp alla Federgasacqua
Allegato 7 - Accordo nazionale interfederale (anticipazioni TFR)
• Regolamento per la concessione delle anticipazioni sul trattamento di fine rapporto di lavoro di cui all'art. 1 della legge 29.5.82 n. 297
• Art. 1 - Beneficiari.
• Art. 2 - Limiti numerici.
• Art. 3 - Misura dell'anticipazione.
• Art. 4 - Motivi che giustificano l'anticipazione e criteri di priorità.
• Art. 5 - Spese sanitarie.
• Art. 6 - Acquisto o acquisizione della prima casa di abitazione.
• Art. 7 - Disposizioni imperative di legge e finali.
• Art. 8 - Causali aziendali di anticipazione.
Allegato 8 - Benemerenze nazionali
Allegato 9 - Accordo nazionale interfederale (per il rinnovo del CCNL) 17 novembre 1995
• Base nazionale premio di produttività (già art. 42 CCNL 2.8.91)
• Art. 45 - Indennità varie
• Municipalizzazione di aziende private, servizi comunali o consorzi (già art. 64 CCNL 2.8.91)
• Verbale d'intesa su materie di carattere sindacale
• Dichiarazione a verbale all'accordo nazionale interfederale 17.11.95
• Dichiarazione a verbale all'accordo nazionale interfederale 17.11.95
Allegato 10 - Lettera della Federgasacqua alle OO.SS.
Appendice
Appendice 1 - Accordo interconfederale 2 dicembre 1954, art. 7 Indennità di caropane - Quote supplementari
• Art. 7 - Quote supplementari di caropane.
Appendice 2 - Trattenute in caso di sciopero
• Art. 1.
• Art. 2.
Appendice 3 - Sistema di relazioni industriali e norme di comportamento delle parti e procedure per la gestione dei conflitti di lavoro
Sistema di relazioni industriali
• Premessa
• Il sistema di relazioni industriali
◦ 1) Livello confederale
◦ 2) A livello territoriale
◦ 3) Livello di federazione di settore
◦ 4) Livello di azienda
Norme di comportamento delle parti e procedure per la gestione dei conflitti di lavoro
• Premessa
• Codice di comportamento sindacale
• Codice di comportamento di parte datoriale
◦ Premessa
◦ Norme di garanzia
◦ Norme pattizie
Regolamentazione del negoziato contrattuale - Procedure di mediazione e raffreddamento dei conflitti collettivi
• 1) Rinnovi contrattuali nazionali
• 2) Vertenze aziendali per l'applicazione di accordi
• 3) Contrattazione aziendale su materie demandate dal CCNL
• Norme sanzionatorie
• Norme di attuazione
Verbale d'incontro
Precisazione
Lettera delle OO.SS. Alla Federgasacqua
Parte II Norme transitorie per i lavoratori già regolati dal CCNL dip. A.M. Gas 4 aprile 1974 rinnovato con accordo naz.le interfederale 12 novembre 1976 e norme particolari
1) Aumenti in cifra della retribuzione base - Norma transitoria (Riferimento: Parte I, art. 38).
2) Ex aumento percentuale della retribuzione base per gli impiegati tecnici delle A.M. Gas addetti a lavori sostanzialmente non d'ufficio - Norma particolare (Riferimento: parte I, art. 38).
3) Somministrazione di latte e bevande dissetanti - Norma particolare (Riferimento: Parte I, art. 41).
4) Mutamento di mansioni di alcune categorie di lavoratori già regolati dal CCNL dip. A.M. Gas - Norma particolare (Riferimento: Parte I, art. 17).
5) Pensione per i lavoratori già regolati dal CCNL dip. A.M. Gas, esclusi i nuovi assunti da o dopo il 1 marzo 1978 - Norma transitoria (Riferimento: Parte I, art. 57).
6) Somministrazioni in natura
• A) Norma transitoria per i lavoratori già regolati dal CCNL dip. A.M. Gas
◦ Dichiarazione e impegno comune delle parti stipulanti
• B) Accordo nazionale sulle somministrazioni in natura ai pensionati
◦ Art. 1.
◦ Art. 2.
◦ Art. 3.
◦ Art. 4.
7) Trattamento economico supplementare per la giornata di Pasqua ai lavoratori turnisti già regolati dal CCNL dip. A.M. Gas e in servizio al 31.12.79 - Norma transitoria (Riferimento: Parte I, art. 28).
• Allegato A
• Dichiarazione n. 1
• Dichiarazione n. 2
• Allegato B (Rif. Parte II, art. 5)
• Fondo di integrazione ai trattamenti di previdenza per i dipendenti delle Aziende Municipalizzate Gas (Premungas)
• Dichiarazione di volontà e impegno comune delle parti contraenti
◦ Art. 1 - Compiti.
◦ Art. 2 - Finanziamenti.
◦ Art. 3 - Sede.
◦ Art. 4 - Consiglio di amministrazione.
◦ Art. 5 - Consiglieri delegati.
◦ Art. 6 - Attribuzioni del Consiglio di Amministrazione.
◦ Art. 7 - Attribuzioni del Presidente e del Vice-Presidente.
◦ Art. 8 - Attribuzioni dei Consiglieri delegati.
◦ Art. 9 - Sedute del Consiglio di amministrazione.
◦ Art. 10 - Collegio dei sindaci.
◦ Art. 11 - Attribuzioni dei sindaci.
◦ Art. 12 - Gratuità delle cariche.
◦ Art. 13 - Iscrizione.
◦ Art. 14 - Municipalizzazione di azienda.
◦ Art. 15 - Erogazione della pensione integrativa.
◦ Art. 16 - Rapporti tra aziende e Premungas.
◦ Art. 17 - Determinazione e pagamento della pensione integrativa.
◦ Art. 18 - Controlli amministrativi.
◦ Art. 19 - Investimenti.
◦ Art. 20 - Acquisizione del diritto e misura della pensione integrativa.
◦ Art. 21 - Inabilità permanente al lavoro e morte.
◦ Art. 22 - Anzianità convenzionale.
◦ Art. 23 - Aspettativa.
◦ Art. 24 - Calcolo della retribuzione media globale.
◦ Art. 25 - Pensioni indirette e di reversibilità.
◦ Art. 26 - Variabilità delle pensioni.
◦ Art. 27 - Computo delle frazioni di anno di età e di iscrizione.
◦ Art. 28 - Pensione integrativa in caso di indennità 'una tantum' da parte della Cpdel.
◦ Art. 29 - Pensione integrativa in caso di particolari posizioni previdenziali.
◦ Art. 30 - Ricorsi.
◦ Art. 31 - Statuto del Premungas.
Parte III
Norme transitorie per i lavoratori già regolati dal CCNL dip. A.M. acquedotti 31 gennaio 1975 rinnovato con accordo naz.le interfederale 5 gennaio 1978
• 1) Retribuzione in particolari festività - Norma transitoria (Riferimento Parte 1, art. 28).
• 2) Classificazione dei lavoratori - Assegni 'ad personam' - Norma transitoria
• 3) Fornitura gratuita di acqua ai pensionati diretti al 31 dicembre 1977 - Norma transitoria
• 4) Indennità di anzianità - Norma transitoria (Riferimento Parte I, art. 58).
• 5) Trattamento economico supplementare per la giornata di Pasqua - Norma transitoria (Riferimento Parte I, art. 28).
Documentazione
Legge 12.6.90 n. 146 - Norme sull'esercizio del diritto di sciopero nei servizi pubblici essenziali e sulla salvaguardia dei diritti della persona costituzionalmente tutelati. Istituzione della commissione di garanzia dell'attuazione della legge.
Legge 20.5.70, n. 300 - Norme sulla tutela della libertà e dignità dei lavoratori, della libertà sindacale e dell'attività sindacale nei luoghi di lavoro e norme sul collocamento
Modulo (ricezione copia CCNL)

Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro per i dipendenti delle imprese di pubblici servizi del gas, dell'acqua e vari

Accordo nazionale interfederale
Addì, 17 novembre 1995 in Roma tra la Federazione italiana imprese pubbliche gas, acqua e varie (Federgasacqua) […] e la Fnle (Cgil) […], la Flerica (Cisl) […] con l'assistenza del Segretario Generale della Cisl […], la Uilsp (Uil) […] è stato stipulato il seguente accordo nazionale interfederale per il rinnovo del CCNL per i dipendenti delle imprese di pubblici servizi del gas, dell'acqua e vari, stipulato il 2.8.91 e scaduto - con i successivi accordi integrativi e/o modificativi - il 31.12.94.

Parte I - Norme generali
Capitolo I - Premessa
Art. 1 - Livelli di contrattazione

Richiamati i principi contenuti nel Protocollo Governo-Parti Sociali 23.7.93, le Parti stipulanti si danno atto della suddivisione degli assetti contrattuali tra contrattazione collettiva di livello nazionale e contrattazione di livello aziendale (contrattazione di 2° livello), quest'ultima riguardante materie e istituti diversi e non ripetitivi rispetto a quelli propri del CCNL.

Contratto collettivo nazionale
In quest'ambito, il CCNL disciplina tutti gli elementi del rapporto di lavoro, costituendo fonte di regolamentazione primaria degli aspetti normativi e retributivi.
Tra le materie fondamentali da disciplinarsi a livello nazionale rientrano in particolare:
• l'assetto del sistema dei diritti di informazione e degli strumenti di partecipazione e più in generale delle relazioni industriali e dei diritti sindacali;
• il sistema di classificazione dei lavoratori;
• la durata dell'orario di lavoro;
• la regolamentazione della parte sociale e della previdenza complementare;
• la definizione delle materie e ambiti della contrattazione aziendale;

Compete al CCNL l'individuazione per il livello aziendale dei soggetti abilitati alla conduzione della contrattazione di 2° livello nonché la predisposizione delle adeguate garanzie procedurali per il rispetto degli ambiti negoziali.

Contrattazione aziendale
[…] le Parti convengono di demandare ulteriormente alla contrattazione aziendale l'attuazione e/o la specificazione delle discipline previste dal CCNL - in conformità alle regole espressamente stabilite dal CCNL medesimo - nelle materie e istituti di seguito indicati:
1. orario di lavoro (art. 23, punto 2, comma 1; punto 3, commi 3, 6 e 7);
2. servizio di reperibilità (art. 24, comma 4);
3. turni di lavoro (art. 25, punto 1, comma 2 e lett. d):
4. prestazioni oltre il normale orario di lavoro (art. 26, comma 6);
5. indennità mezzo di trasporto (art. 41, lett. b);
6. indennità di trasferta (art. 41, lett. c);
7. indennità di guida (art. 41, lett. e) ed ultimi 3 commi);
8. indennità agli addetti alla clorazione (art. 41, lett. i) e ultimi commi);
9. indennità di galleria (art. 41, lett. g);
10. indennità depurazione acque reflue (art. 41, lett. h e ultimi 3 commi);
11. indennità per manipolazione e travaso gas (art. 41, lett. i) e ultimi 3 commi);
12. mense aziendali (art. 42, comma 1);
13. normative aggiuntive o difformi dal CCNL derivanti dalla contrattazione aziendale (Protocollo sul riassetto della retribuzione e delle indennità e sulla revisione di istituti contrattuali, punto 2).
Tale ulteriore contrattazione di livello aziendale non può avere ad oggetto materie già interamente definite nel presente CCNL e può articolarsi negli istituti e nelle materie previste dal presente CCNL ed espressamente demandate alla contrattazione di 2° livello.
Le parti individuano nella RSU il titolare unico della competenza negoziale di cui ai precedenti 2 commi e richiamano le procedure di cui al seguente art. 2, voce Livello aziendale, lett. c), n. 2,

Art. 2 - Procedure di relazioni sindacali
Le Parti, nel riaffermare l'autonomia dell'attività imprenditoriale e i diversi ruoli e responsabilità delle aziende e delle OO.SS. dei lavoratori, ritengono indispensabile che il complessivo sistema di relazioni sindacali, ispirato alle finalità e agli indirizzi del Protocollo Governo - Parti Sociali del 23.7.93, si articoli attraverso rapporti periodici a livello nazionale e aziendale regolati da specifiche procedure.
Tale sistema di relazioni costituisce il presupposto, da una parte, per dare maggiore efficacia al sistema contrattuale e, dall'altra, per favorire il raggiungimento di elevati standard dei servizi pubblici erogati e concorrere a sostenere lo sviluppo economico e occupazionale attraverso una maggiore efficienza e competitività del sistema delle imprese partecipate dagli enti locali.
Le Parti riconoscono pertanto l'opportunità di prevedere specifici momenti di incontro, a livello nazionale tra la Federgasacqua e le OO.SS. nazionali stipulanti il presente CCNL e a livello aziendale tra le Direzioni aziendali e loro rappresentanti e le RSU, costituite ai sensi dell'accordo nazionale interconfederale Cispel/Cgil-Cisl-Uil 29.9.94 e dell'accordo di categoria 23.2.95 (vedi allegato 2 al presente CCNL), assistite a loro richiesta dalle corrispondenti strutture sindacali territorialmente competenti firmatarie del presente CCNL.
Tali periodici incontri avvengono con le modalità di seguito definite e hanno l'obiettivo di realizzare tra le Parti, sui diversi temi successivamente specificati, momenti di:
a) informazione, intendendosi con questa voce la trasmissione ed esposizione di documenti, dati, programmi ed iniziative;
b) consultazione, intendendosi con questa voce la discussione preventiva su tematiche di rilievo finalizzata alla conoscenza e valutazione approfondita dei reciproci orientamenti e opinioni e all'evidenziazione delle possibili convergenze sui diversi aspetti;
c) contrattazione, intendendosi con questa voce l'attività di negoziazione delle parti su materie di competenza del rispettivo livello per la loro definizione congiunta.
Resta al di fuori delle modalità di rapporto sopra indicate e regolamentate la comunicazione prevista nell'ambito di alcuni articoli del presente CCNL, la quale consiste nell'invio da parte dell'azienda alla RSU e/o alle corrispondenti strutture territoriali firmatarie del presente CCNL di una nota scritta contenente dati e notizie su determinati argomenti.
Le Parti concordano infine sull'opportunità di inserire la procedura di verifica delle competenze e degli ambiti negoziali aziendali definiti dal CCNL.

1. Livello nazionale
A) Informazione e consultazione

Allo scopo di operare in coerenza con quanto convenuto in sede di concertazione annuale tra Governo e Parti sociali, nonché per sostenere i processi di sviluppo e trasformazione delle Aziende, la Federgasacqua e le OO.SS, stipulanti il CCNL convengono di sviluppare il sistema di relazioni industriali in atto, attivando un flusso informativo periodico che consenta al Sindacato nazionale di acquisire un adeguato livello conoscitivo e sviluppare un incisivo ruolo propulsivo e propositivo.
A tal fine, si prevede l'instaurazione di incontri periodici, normalmente annuali o comunque attivabili all'insorgere di rilevanti problemi, di informazione e consultazione, per la verifica dei rispettivi punti di vista e di possibili convergenze, su temi di rilevanza strategica per il settore, specificamente individuati nel seguente art. 3.
Al fine di garantire un'adeguata predisposizione degli incontri annuali, questi si svolgono, per quanto possibile, secondo un calendario di massima che viene definito tra le Parti, entro il mese di maggio di ciascun anno.
Gli incontri sono promossi dalla Federgasacqua o richiesti dalle Organizzazioni Sindacali e sono preceduti dall'invio della documentazione necessaria in tempi e modalità tali da consentire alle Parti di acquisire ulteriori elementi di giudizio e di riscontro al fine di poter esprimere, in sede di incontro, la loro autonoma capacità propositiva e di valutazione; i tempi nei quali deve concludersi la procedura sono oggetto di valutazione tra le Parti.

2. Livello aziendale
Richiamata la piena autonomia di potere decisionale e di responsabilità di gestione degli organi aziendali nell'ambito delle prerogative di legge e statutarie e la piena autonomia d'azione dei Sindacati, le Parti, al fine di migliorare il processo delle Relazioni Industriali, concordano le seguenti procedure per lo sviluppo dei momenti di rapporto in cui si articola il sistema:
a) Informazione
L'azienda trasmette alla RSU i documenti e i dati inerenti gli specifici argomenti oggetto di informazione; su esplicita richiesta della RSU può tenersi un apposito incontro di approfondimento da svolgersi non prima di 7 giorni ed entro 15 giorni dalla trasmissione su citata; l'incontro, ove espletato, costituisce completo adempimento della procedura.
b) Consultazione
L'azienda trasmette le documentazioni, i dati, le notizie inerenti gli argomenti oggetto di consultazione e fissa un incontro con la RSU da tenersi non prima di 7 giorni dalla data di trasmissione ed entro 10 giorni dalla stessa,
Alla fine dell'incontro la RSU può chiedere un ulteriore incontro di approfondimento con la presenza delle corrispondenti organizzazioni sindacali territorialmente competenti firmatarie del presente CCNL, da tenersi entro i 10 giorni successivi, a completamento dell'impegno alla consultazione.
Nota a verbale.
Con riferimento alla procedura di cui alla presente lettera, le parti a livello locale possono concordare lo svolgimento di un numero di incontri superiore a quello previsto, a condizione che vengano rispettati i limiti temporali complessivi indicati nella presente lett. B).

d) Verifica
Ove, nello svolgimento della contrattazione di 2° livello, sorgano dubbi sulla competenza e ambito negoziale del livello aziendale, a richiesta di una delle parti, viene attuata la verifica in sede nazionale del competente livello negoziale.
Tale procedura va comunque attuata e conclusa nei tempi previsti dalla rispettiva procedura di contrattazione per l'inizio della trattativa.

Art. 3 - Diritti di informazione e consultazione
Livello nazionale

a) Gli incontri periodici di informazione e consultazione di cui all'art. 2 del presente CCNL vertono in particolare sui seguenti argomenti:
• ordinamento dei servizi pubblici locali e trasformazioni delle Aziende previste dalla legislazione vigente;
• sviluppo del nuovo sistema di regolamentazione e controllo (Autorità di settore, struttura sistemi tariffari);
• politiche industriali ed assetti settoriali con particolare riferimento alle strategie e ai livelli di investimento;
• legislazione del lavoro;
• mercato del lavoro e politiche formative;
• dinamica del costo del lavoro e differenziali interni ed esterni al settore, con riguardo agli effetti distorcenti sulla concorrenza;
• norme nazionali ed europee che regolamentano i criteri di sicurezza degli impianti e delle reti, per la salvaguardia dell'integrità fisica dei cittadini utenti e dei lavoratori e normativa nazionale ed europea in materia di sicurezza e igiene del lavoro e tutela ambientale;
• pari opportunità;
• problematiche relative ai lavoratori portatori di handicap;
• risultanze delle ricerche di settore relative al grado di soddisfazione degli utenti.
I predetti argomenti possono essere esaminati anche all'interno di apposite Commissioni costituite tra le Parti allo scopo di favorire ulteriori approfondimenti sui temi trattati.

b) Osservatorio Nazionale
1. Al fine di migliorare la conoscenza delle rispettive posizioni sui temi previsti dal sistema di informazione nazionale, le Parti convengono sull'opportunità di attivare e sviluppare l'Osservatorio nazionale, costituito con accordo nazionale 14.1.94 con l'obiettivo di supportare le diverse fasi dei processi di trasformazione aziendale.
L'Osservatorio rappresenta la sede per promuovere analisi e ricerche su temi congiuntamente definiti i cui risultati costituiscano anche una base di riferimento per le valutazioni delle parti nell'elaborazione delle proprie linee di politica sindacale e contrattuale.
2. L'Osservatorio ha il compito di verificare la rispondenza della normativa contrattuale alle nuove esigenze connesse a nuove configurazioni societarie e allo sviluppo di innovazioni tecnologiche, e in generale le problematiche connesse ai processi di trasformazione delle aziende ai sensi della legge n. 142/90 e delle procedure previste dalla legge n. 428/90.
Riguardo alla formula della SpA debbono essere approfonditi gli aspetti relativi alle forme di partecipazione dei dipendenti delle Aziende al capitale sociale e alle problematiche dell'azionariato diffuso in genere.
Le Parti concordano sulla necessità di una legislazione di sostegno allo sviluppo di un azionariato diffuso tra gli utenti nei servizi a rete di pubblica utilità.
L'Osservatorio in aggiunta alle ricerche e alle analisi sui temi tra le Parti concordati può fornire formalmente pareri e proposte sui temi rientranti tra quelli previsti per l'informazione - consultazione annuale, di cui al precedente punto a).
3. In sede di Osservatorio possono essere promossi a cura delle Parti specifici incontri con le Associazioni nazionali dei consumatori, nel corso dei quali possono essere esaminate, tra l'altro, le questioni connesse alla Carta dei Servizi delle Aziende, allo scopo di formulare proposte per il miglioramento del servizio erogato.

Livello aziendale
Nel comune intento di accrescere la funzionalità dell'azienda e migliorare nella sicurezza il servizio a favore dell'utenza, con periodicità annuale e con tempificazione coerente con la preparazione degli strumenti di programmazione aziendale, le aziende promuovono l'informazione (l'informazione di cui al presente articolo va considerata preventiva o consuntiva a seconda dei temi) della RSU, assistita a sua richiesta dalle corrispondenti strutture sindacali territorialmente competenti firmatarie del presente CCNL, sui seguenti temi:
• andamento economico e produttivo dell'azienda, con riferimento alle prospettive di sviluppo dei servizi e relativa programmazione e ai risultati di gestione; in particolare per il servizio idrico, piani di sviluppo previsti dalla legge di riforma del settore;
• volume degli investimenti effettuati e programmi di investimento;
• programmi di significative ristrutturazioni dell'azienda connesse ad acquisizioni e/o scorpori di servizi;
• politiche di decentramento e programmi di appalti di lavori per tipologie, durata ed entità; cautele finalizzate al rispetto di quanto previsto dalle leggi vigenti a tutela dei lavoratori delle ditte appaltatrici; dati statistici sull'esistenza e sulle caratteristiche dei lavori appaltati;
• linee generali di evoluzione dell'organizzazione aziendale e della occupazione, anche con riferimento alle procedure di assunzione;
• dinamica del costo del lavoro, anche con riguardo alle quantità globali impegnate nelle politiche retributive aziendali e al numero dei lavoratori da queste interessati;
• indirizzi strategici in tema di formazione e addestramento, incluse le notizie sull'attività formativa realizzata nell'anno precedente;
• situazione del personale maschile e femminile ai sensi dell'art. 9 della legge 10.4.91 n. 125 in tema di pari opportunità;
• standard dei servizi da assicurare ai cittadini, con riferimento alla Carta dei Servizi.
Con riferimento alle strategie e ai programmi aziendali oggetto di informazione che hanno diretta incidenza sull'occupazione e sul contenuto delle prestazioni di lavoro del personale, le aziende proseguono l'informazione di cui al comma 1 in termini di consultazione preventiva della RSU, con riguardo alle relative motivazioni e alle conseguenze per i lavoratori, sui seguenti temi:
• programmi di sviluppo occupazionale;
• programmi di mobilità collettiva non temporanea correlati al complesso delle esigenze e degli obiettivi della gestione aziendale, in particolare programmi conseguenti a processi di ristrutturazione dell'azienda, anche relativi ad acquisizioni e/o scorpori di servizi o attuazione di politiche di decentramento;
• programmi aziendali di appalto di lavori di significativa rilevanza economica e/o che abbiano ricadute sull'organizzazione del lavoro e sui livelli occupazionali;
• criteri e metodologie di valutazione individuate dall'azienda per lo sviluppo professionale e la mobilità;
• programmi formativi collettivi di particolare interesse;
• criteri e metodologie generali delle politiche retributive aziendali, aree, interessate e previsioni di spesa.
Nell'ambito di tale consultazione si dà corso all'esame a consuntivo dello stato di attuazione dei suddetti programmi aziendali dell'anno trascorso; in particolare per quanto riguarda le politiche retributive e lo sviluppo professionale si dà luogo a un esame dell'attuazione dei criteri oggetto di consultazione preventiva.
In relazione alle caratteristiche dei temi indicati, alla RSU e alle strutture sindacali territoriali di cui sopra può essere richiesto un impegno alla riservatezza su talune delle notizie e dei dati comunicati dall'azienda.
Le procedure su esposte vanno rinnovate a fronte di significativi cambiamenti dei programmi aziendali o del verificarsi di fatti che incidano in maniera rilevante sull'occupazione o sulla mobilità.
I momenti di rapporto tra le Parti di cui ai commi che precedono debbono essere tra loro raccordati operativamente e tempificati attraverso l'unificazione delle diverse procedure, anche al fine di evitare la sommatoria dei relativi tempi.
Per dare caratteristiche di organicità e di efficacia alla discussione, nell'ambito delle procedure indicate dal presente articolo va dato corso, ove possibile, anche alle diverse procedure eventualmente previste in altri articoli contrattuali sulle stesse materie o su materie comunque connesse, fermo restando il raccordo dei tempi come sopra individuato.
Salva l'applicazione delle forme e procedure di interlocuzione sindacale previste dalle disposizioni di legge vigenti in relazione ai processi di trasformazione in società privata di cui all'art. 62 del D.lgs. n. 29/93, nelle aziende di maggiori dimensioni tali procedure possono integrarsi anche attraverso la costituzione di osservatori aziendali costituiti da rappresentanti dell'azienda, RSU e corrispondenti strutture sindacali confederali; in tale sede possono essere esaminati anche gli aspetti relativi alle forme di partecipazione dei dipendenti al capitale sociale e alle problematiche dell'azionariato diffuso degli utenti e cittadini in genere.

Art. 4 - Appalti
In materia di appalti le aziende sono impegnate ad operare nell'osservanza di tutte le disposizioni di legge vigenti, con particolare riferimento alla legge n. 1369 del 23.10.60, alle norme previste in materia di antimafia e ai diritti dei lavoratori delle imprese appaltatrici in materia di sicurezza sul lavoro di cui al D.lgs. n. 626/94.
Ferma restando l'attuazione delle procedure di cui al precedente art. 3 e tenendo presente il principio che di norma alle Aziende compete svolgere direttamente le attività che fanno parte del loro continuativo ciclo produttivo, il ricorso all'appalto va considerato come fattore integrativo rispetto al sistema delle risorse aziendali; fatto salvo quanto previsto dal comma 7 della Premessa Politica esso si qualifica quale strumento di flessibilità e snellezza operativa e gestionale, finalizzato al conseguimento di una più razionale ed economica organizzazione, nel pieno rispetto della qualità e sicurezza del servizio.
I lavori appaltati sono seguiti e controllati da personale tecnico dell'azienda di adeguato livello professionale, allo scopo di effettuare i controlli di cui all'art. 1662 C.C. e di accertare che lo svolgimento dei lavori stessi proceda secondo i capitolati, nelle condizioni di massima sicurezza stabilite dal CCNL e a regola d'arte.
Le imprese nel ricorrere all'appalto fanno particolare attenzione al mantenimento al proprio interno delle conoscenze ed esperienze professionali acquisite su metodi di lavoro e tecnologie nonché al rapporto tra servizio, qualità e costi economici.
L'affidamento di lavori a terzi deve comunque consentire ai dipendenti dell'azienda interessati la conoscenza delle tecnologie applicate, con particolare riguardo alle attività connesse con l'innovazione tecnologica e con l'utilizzo di procedure e strumenti innovativi avanzati.
Ai fini enunciati nei 3 commi che precedono assumono particolare importanza l'aggiornamento e la formazione professionale a tutti i livelli, come previsto dall'art. 20 del presente CCNL.

Art. 5 - Pari opportunità
[…]
Ferme restando le competenze istituzionali del Comitato nazionale per l'attuazione dei principi di parità di trattamento e dei Consiglieri di parità nonché la possibilità per le aziende di promuovere le iniziative previste dall'art. 2 della legge n. 125/91, in attuazione di quanto previsto dal precedente art. 3 lett. a), comma 2 del presente CCNL, viene istituita una Commissione Nazionale mista sul tema dell'occupazione femminile e della realizzazione delle pari opportunità nel settore, che ha il compito di promuovere, anche sulla base dei rapporti biennali di cui al comma precedente, la rilevazione statistica periodica, a fini conoscitivi, sulla situazione nelle aziende del personale femminile nelle diverse posizioni di lavoro nonché il monitoraggio sui relativi percorsi formativi e di carriera e sull'eventuale realizzazione nelle aziende di programmi di azioni positive.
La Commissione può provvedere anche ad individuare direttamente progetti di azioni positive da proporre alle aziende associate: a tal fine la Commissione può istituire in via sperimentale a livello territoriale (aziendale e/o pluri-aziendale) Commissioni miste decentrate di pari opportunità delegate alla pubblicizzazione delle iniziative della Commissione nazionale e alla promozione concreta di progetti di azioni positive da sottoporre alla Commissione Nazionale e/o da presentare alle competenti Autorità.
[…]
Nell'ambito delle finalità generali di cui alla legge n. 125/91, sono considerate mancanze disciplinarmente rilevanti, sanzionabili in relazione alla rispettiva gravità a norma dell'art. 21 del presente CCNL i comportamenti comunque finalizzati per i quali si accerti il contenuto di lesione della dignità e libertà personale e sessuale delle lavoratrici e dei lavoratori.

Capitolo II - Il contratto collettivo di lavoro
Art. 6 - Applicabilità del contratto

Il presente CCNL si applica ai rapporti di lavoro dei dipendenti di Aziende speciali Consorzi, altri Enti pubblici economici e Società di capitale che svolgono i servizi di cui al comma seguente.
Il settore merceologico in cui operano i soggetti di cui sopra è quello dei servizi di distribuzione del gas e in generale dei servizi energetici a rete, compresa cogenerazione e teleriscaldamento, di distribuzione dell'acqua e gestione integrale del ciclo delle acque (incluse fognature e depurazione), di gestione calore.
Sono inoltre compresi tra i soggetti stessi, in quanto iscritti alla Federgasacqua, le Aziende, i Consorzi, gli Enti e le Società che esercitano servizi vari, con riferimento a servizi diversi da quelli sopra indicati e non coincidenti in via esclusiva con i servizi di elettricità, trasporto, igiene urbana, centrali del latte, farmacie, servizi annonari, servizi funerari.
Il presente CCNL si applica ai lavoratori addetti ai servizi sopra elencati, ove dipendenti da soggetti che gestiscono anche servizi di trasporto, igiene urbana, centrali del latte, farmacie, servizi annonari, servizi funerari; presso i suddetti soggetti pluriservizio, il presente CCNL si applica inoltre ai lavoratori addetti a servizi e attività comuni ai diversi settori aziendali.
Ove siano intervenuti accordi collettivi in tal senso, il presente contratto trova applicazione anche nei confronti dei lavoratori dipendenti dai suddetti soggetti pluriservizio e addetti a settori merceologici diversi da quelli nei quali il contratto stesso sia già applicabile ai sensi dei commi precedenti.
Nel prosieguo del presente CCNL, il termine "azienda" indica tutti i soggetti di cui ai commi che precedono, mentre il termine "lavoratore" o "dipendente" indica i lavoratori di entrambi i sessi (lavoratori e/o lavoratrici).
Nota a verbale.
In relazione all'attuale fase di trasformazione ai sensi della legge n. 142/90 di molti soggetti pubblici che operano nel settore in cui trova applicazione il presente CCNL, le Parti si impegnano a promuovere ogni opportuna azione presso le istanze competenti affinché la disciplina dei rapporti di lavoro dei diversi soggetti imprenditoriali previsti dalla legge n. 142/90 sia il più possibile omogenea, pervenendo così anche alla piena armonizzazione delle norme vigenti per i gestori pubblici e privati in materia di rapporti di lavoro, di previdenza, di assicurazioni sociali, ecc.

Capitolo III - Costituzione del rapporto di lavoro
Art. 9 - Assunzione del personale

[…]
L'aspirante all'assunzione deve sottoporsi a visita medica presso un Ente pubblico o un Istituto specializzato di diritto pubblico, per l'accertamento della sua sana costituzione fisica e dell'idoneità specifica al lavoro cui deve essere adibito.
[…]

Art. 10 - Assunzione a termine
In materia di assunzione con contratto a tempo determinato si osservano le disposizioni della legge 18.4.62, n. 230 e del DPR 7.10.63, n. 1525 e delle altre disposizioni legislative vigenti in materia di lavoro a termine.
[…]

Art. 11 - Apprendistato - Contratto di formazione e lavoro
A) Apprendistato.
Per l'apprendistato si applicano le disposizioni delle leggi e del Regolamento vigenti in materia.

B) Contratto di formazione e lavoro.
Dichiarazione congiunta.
Le Parti firmatarie del presente CCNL, considerato che la materia in oggetto è attualmente all'esame del Parlamento per una sua nuova regolamentazione, si impegnano a riesaminare le questioni connesse non appena concluso l'iter parlamentare.

Capitolo IV - Classificazione, mobilità e sviluppo del personale
Art. 15 - Classificazione del personale
3. Declaratorie e profili
Area A
Livello A3

Vi appartiene il personale che svolge funzioni direttive di unità organizzative importanti in relazione alla struttura aziendale e/o il personale che svolge funzioni professionali, caratterizzate da contenuto specialistico.
Esempi di profili
[…]
Responsabile sicurezza e igiene del lavoro
Lavoratore che assicura le attività di studio e l'elaborazione di proposte in materia di sicurezza e igiene del lavoro; assistendo la Direzione nei rapporti con gli enti preposti, controlla il corretto svolgimento degli adempimenti previsti dalla normativa in materia di antincendio, collaudi, visite periodiche, etc.; promuove la formazione e l'informazione del personale nonché la scelta e l'uso dei mezzi e/o attrezzature di prevenzione necessarie, in collaborazione con le altre unità aziendali.

Area B
Livello B2
Vi appartiene il personale che svolge attività specialistiche e di sovraintendenza e/o di coordinamento di gruppi di lavoratori, che sono di particolare complessità e importanza in relazione all'unità organizzativa o all'impianto.
Esempi di profili
[…]
Tecnico addetto sicurezza e igiene del lavoro
Lavoratore che svolge attività di raccolta dati e informazioni per la sicurezza e igiene del lavoro, segnalando i problemi esistenti; cura la programmazione delle attività in materia di antincendio e collaudi e provvede al soddisfacimento delle incombenze previste dalla normativa vigente e all'adempimento degli obblighi aziendali.

Area C
Livello C2
Vi appartiene il personale che svolge lavori esecutivi, tipici della propria specialità di mestiere, con conoscenze e capacità acquisibili con significativa esperienza e addestramento professionale.
Esempi di profili
[…]
Operatore sicurezza
Lavoratore che, in base ai programmi stabiliti, effettua i controlli sullo stato di funzionamento dei dispositivi di sicurezza, delle attrezzature antincendio e di messa a terra, delle dotazioni antinfortunistiche.

Art. 16 - Norme per area quadri
1. Orario di lavoro
In relazione alla loro collocazione nel contesto organizzativo aziendale e al carattere delle funzioni direttive espletate, che non consentono una prefissione di parametri temporali per lo svolgimento delle prestazioni lavorative, visto anche il RDL 15.3.23 n. 692, convertito in legge 17.4.25 n. 473, i quadri non sono soggetti all'applicazione di rigide normative sull'orario di lavoro e alla conseguente disciplina sul lavoro straordinario prevista dal vigente CCNL.
[…]

Art. 17 - Mobilità e sviluppo professionale
[…]
I passaggi ad area e/o livello superiore vengono effettuati - presa visione delle eventuali richieste dei lavoratori - in relazione alle esigenze aziendali sulla base di un giudizio professionale complessivo, formulato secondo i seguenti criteri: valutazione delle esperienze professionali effettuate anche a seguito di mobilità; valutazione della prestazione professionale; valutazione delle capacità e attitudini professionali.
L'azienda provvede inoltre a fornire con periodicità di norma semestrale comunicazione alla RSU sulle variazioni di inquadramento e sui mutamenti non temporanei di mansione effettuati nell'ambito dello stesso livello di inquadramento, in applicazione dei programmi e delle linee di sviluppo oggetto della procedura richiamata nel comma precedente.
[…]

Art. 18 - Mobilità tra settori aziendali regolati da diversi contratti
La mobilità temporanea del personale a posizioni di lavoro appartenenti a un settore della medesima azienda regolato da un CCNL diverso dal CCNL gas/acqua è oggetto di comunicazione preventiva alla RSU; ove l'assegnazione alla posizione di lavoro nel settore regolato da altro contratto sia definitiva l'azienda attua la consultazione della RSU in ordine alle motivazioni di carattere tecnico/organizzativo.
[…]
Nota a verbale al comma 1.
Per i casi di mobilità temporanea collettiva - riguardante cioè interi reparti o un consistente numero di lavoratori - e per i periodi temporali significativi, le aziende attuano su richiesta della RSU la procedura dell'informazione.

Art. 20 - Formazione professionale
In considerazione della continua evoluzione tecnologica e della necessaria crescita delle relative conoscenze, le Aziende promuovono le necessarie attività di formazione per i lavoratori, al fine di favorire lo sviluppo e la riconversione delle singole professionalità aziendali.
Le iniziative di formazione, a seconda delle specifiche esigenze aziendali, possono privilegiare, in alcuni periodi, singole famiglie professionali o dare priorità a specifici contenuti tecnico/specialistici.
Deve, invece, essere garantita, con continuità, l'attività di formazione per favorire l'inserimento dei neo-assunti, la riconversione professionale in occasione di riorganizzazioni che richiedono sostanziali cambiamenti di ruolo, l'addestramento per l'acquisizione di capacità e conoscenze su nuove tecnologie
Le aziende, per realizzare le iniziative programmate, possono ricorrere a risorse interne specialistiche e/o risorse esterne qualificate e/o ad accordi di cooperazione con altre aziende del settore.
Per quanto si riferisce alle metodologie didattiche, in coerenza con gli specifici obiettivi di apprendimento, possono essere realizzati corsi e percorsi formativi per famiglie professionali omogenee, affiancamenti mirati a personale esperto o strumenti informatici e/o manuali per l'autoapprendimento.
La partecipazione a corsi specialistici non costituisce, di per sé, diritto al riconoscimento della relativa qualifica.
Le Parti possono attivare apposite Commissioni miste per la preparazione delle specifiche per la progettazione e il monitoraggio di particolari programmi formativi, ad esempio con riferimento ai temi della sicurezza.

Capitolo VI - Ambiente di lavoro, igiene e sicurezza
Art. 22 - Salute e sicurezza sul lavoro

Le aziende dichiarano che la sicurezza e l'igiene del lavoro, la salute dei lavoratori e la cura e il miglioramento continuo dell'ambiente di lavoro devono essere principi informatori delle politiche aziendali e dei comportamenti organizzativi e operativi di tutti i soggetti interessati (datori di lavoro, dirigenti, preposti e lavoratori) e che la funzione "Sicurezza" si configura come qualificato mezzo dell'attività aziendale destinata a promuovere la sicurezza e l'igiene del lavoro.
Le parti riaffermano come diritto-dovere primario dei soggetti sopra indicati la tutela della salute e della sicurezza dei lavoratori e individuano lo strumento per realizzare tale tutela nella prevenzione, intesa come complesso delle disposizioni o misure adottate o previste in tutte le fasi dell'attività lavorativa, per evitare o diminuire i rischi e per migliorare l'ambiente e le condizioni di lavoro, nel rispetto della salute della popolazione e dell'integrità dell'ambiente esterno.
Visto il D.lgs. 19.9.94 n. 626, con il quale sono state recepite nel nostro ordinamento le Direttive Europee in materia, le Parti, in funzione del rinvio previsto dal suddetto decreto alla contrattazione collettiva per la disciplina di specifici argomenti, convengono quanto segue:

1) Rappresentante per la sicurezza
1.1 Numero

Il numero dei rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza viene come di seguito definito:
- aziende fino a 200 dipendenti: 1
- aziende da 201 a 1000 dipendenti: 3
- aziende oltre i 1000 dipendenti: 6
Nelle aziende che occupano oltre 15 dipendenti i rappresentanti per la sicurezza fanno parte della RSU e rientrano nel numero complessivo per essa stabilito dall'accordo nazionale interfederale Federgasacqua /Fnle- Cgil/Flerica-Cisl/Uilsp-Uil) 23.2.95 (vedi allegato n. 2 al presente CCNL).
In parziale deroga a quanto previsto nel comma precedente, si conviene che:
1. nelle aziende che occupano da 71 a 200 dipendenti il rappresentante per la sicurezza può essere individuato anche all'esterno dei componenti della RSU;
2. nelle aziende che occupano da 201 a 800 dipendenti 1 rappresentante per la sicurezza nell'ambito del numero complessivo previsto può essere individuato all'esterno della RSU;
3. nelle aziende che occupano oltre 800 dipendenti possono essere individuati all'esterno dei componenti della RSU fino a 2 rappresentanti per la sicurezza nell'ambito del numero complessivo sopra individuato.

1.2 Modalità di designazione o elezione
a) Aziende fino a 15 dipendenti
Il rappresentante per la sicurezza viene individuato tramite elezione diretta da parte dei lavoratori al loro interno oppure individuazione del Rappresentante per più aziende nell'ambito territoriale.
a1) Elezione diretta in azienda
L'elezione diretta avviene su iniziativa delle strutture sindacali territorialmente competenti delle OO.SS. firmatarie del presente CCNL e si svolge a suffragio universale diretto e a scrutinio segreto, anche per candidature concorrenti.
Hanno diritto al voto tutti i lavoratori non in prova in forza all'azienda alla data delle elezioni e possono essere eletti tutti i lavoratori non in prova con contratto a tempo indeterminato occupati nell'azienda; risulta eletto il lavoratore che ha ottenuto il maggior numero di voti espressi.
Il verbale dell'avvenuta elezione va trasmesso tempestivamente alla azienda.
a2) Rappresentante per più aziende
L'individuazione del Rappresentante per più aziende nell'ambito territoriale avviene su iniziativa delle strutture sindacali territorialmente competenti delle OO.SS. firmatarie del presente CCNL, attraverso la designazione ovvero l'elezione diretta, da svolgersi secondo le modalità sopra indicate nel punto a1).
In via di prima applicazione, tale individuazione, su richiesta delle parti a livello locale, è oggetto di definizione a livello nazionale; in tale sede viene altresì stabilito il numero dei permessi retribuiti a disposizione del rappresentante per la sicurezza per più aziende.
La durata dell'incarico del rappresentante per la sicurezza come sopra individuato nei punti a1) e a2) è di 3 anni.
b) Aziende con più di 15 dipendenti
Il rappresentante per la sicurezza si individua tra i componenti della RSU con le seguenti modalità:
• elezione diretta o designazione da parte dei lavoratori al loro interno, nell'ambito e contestualmente all'elezione della RSU, attraverso indicazione specifica tra i candidati proposti per la RSU medesima; gli eventuali rappresentanti esterni alla RSU individuati ai sensi del precedente punto 1.1) vanno eletti contestualmente alla RSU e con le medesime modalità;
• designazione, da parte della RSU già eletta, del/dei componenti della stessa incaricati della funzione di rappresentante della sicurezza; l'elezione degli eventuali rappresentanti esterni alla RSU ai sensi del precedente punto 1.1. avviene con apposite elezioni e con le modalità sopra individuate al punto a1).
Il rappresentante per la sicurezza resta in carica per tutta la durata del mandato della RSU di cui è componente.
Nel caso di dimissioni della RSU, il rappresentante per la sicurezza esercita le proprie funzioni fino a nuova elezione e comunque non oltre 60 giorni; in tale ipotesi allo stesso competono le sole ore di permesso retribuito di cui al successivo paragrafo relative al periodo di esercizio della sua funzione (*).

1.3 Permessi retribuiti
Ogni Rappresentante per la Sicurezza ha a disposizione, per l'espletamento dei compiti previsti dall'art. 19 del D.lgs. 19.9.94 n. 626, n. 40 ore di permesso retribuito annuo.
Per l'espletamento degli adempimenti previsti dall'art. 19 citato, lett. b), c), d), g), i) ed l) non viene utilizzato il predetto monte ore.

1.4 Formazione dei rappresentanti per la sicurezza
Il rappresentante per la sicurezza ha diritto alla formazione prevista all'art. 19, comma 1, lett. g) del D.lgs. n. 626/94.
La formazione dei rappresentanti per la sicurezza si svolge mediante permessi retribuiti aggiuntivi in ragione di 30 ore lavorative annue, riferite all'effettiva durata della formazione.
Il datore di lavoro, ogni qualvolta vengano introdotte innovazioni che abbiano rilevanza ai fini della tutela della salute e della sicurezza dei lavoratori, promuove un'integrazione della formazione.
Il rappresentante per la sicurezza è tenuto a fare un uso strettamente connesso alla sua funzione delle notizie e documentazioni ricevute, mantenendo sulle stesse la massima riservatezza.

1.5 Attribuzioni del rappresentante per la sicurezza
Con riferimento alle attribuzioni del rappresentante per la sicurezza, la cui disciplina legale è contenuta all'art. 19 del D.lgs. n. 626/94, le parti concordano sulle seguenti indicazioni:
a) Accesso ai luoghi di lavoro
Il diritto di accesso ai luoghi di lavoro viene esercitato nel rispetto delle esigenze produttive con le limitazioni previste dalla legge.
Il rappresentante per la sicurezza segnala preventivamente al datore di lavoro le visite che intende effettuare agli ambienti di lavoro.
Tali visite si svolgono di norma congiuntamente al responsabile del servizio di prevenzione e protezione o a un addetto da questi incaricato.
b) Modalità di consultazione
Laddove il D.lgs. n. 626/94 prevede a carico del datore di lavoro la consultazione del rappresentante per la sicurezza, questa si deve svolgere in modo da garantire la sua effettività e tempestività; il datore di lavoro pertanto consulta il rappresentante per la sicurezza su tutti gli eventi per i quali la disciplina legislativa prevede un intervento consultivo dello stesso.
Il rappresentante, in occasione della consultazione, ha facoltà di formulare proprie proposte e opinioni sulle tematiche oggetto di consultazione secondo le previsioni di legge.
Il verbale della consultazione deve riportare le osservazioni e le proposte formulate dal rappresentante per la sicurezza; il rappresentante per la sicurezza conferma l'avvenuta consultazione, apponendo la propria firma sul verbale della stessa.
c) Informazioni e documentazione aziendale
Il rappresentante per la sicurezza ha diritto di ricevere le informazioni e la documentazione aziendale di cui alle lett. e) ed f) del comma 1 dell'art. 19 del D.lgs. n. 626/94.
Lo stesso rappresentante ha diritto di consultare il rapporto di valutazione dei rischi di cui all'art. 4, comma 2 custodito presso l'azienda ai sensi dell'art. 4, comma 3 del decreto.
Il datore di lavoro fornisce, anche su istanza del rappresentante, le informazioni e la documentazione richiesta secondo quanto previsto dalla legge.
Per informazioni inerenti l'organizzazione e gli ambienti di lavoro si intendono quelle riguardanti gli aspetti relativi all'igiene e sicurezza del lavoro.
Il rappresentante, ricevute le notizie e la documentazione, è tenuto a farne un uso strettamente connesso alla sua funzione.
d) Strumenti per l'espletamento delle funzioni
Per l'esercizio delle sue funzioni il rappresentante per la sicurezza fruisce del locale già posto a disposizione delle RSU e degli eventuali supporti logistici connessi, secondo le prassi in atto.

2) Organismi paritetici
A livello territoriale, tra le Associazioni Regionali Cispel e le strutture sindacali territorialmente competenti delle OO.SS. firmatarie del presente CCNL o delle Confederazioni cui le OO.SS. stesse aderiscono, sono costituiti organismi paritetici con funzioni di orientamento e di promozione di iniziative formative nei confronti dei lavoratori. Tali organismi sono inoltre prima istanza di riferimento in merito a controversie sorte sull'applicazione dei diritti di rappresentanza, informazione e formazione previsti dal D.lgs. n. 626/94.
La formazione dei lavoratori e quella dei rappresentanti per la sicurezza avviene in collaborazione con i presenti organismi paritetici.

3) Uso di attrezzature munite di video terminali
Il destinatario della normativa prevista dal titolo VI (artt. 50-59) del D.lgs. n. 626/94 viene individuato nel lavoratore che utilizza una attrezzatura munita di videoterminale per almeno 4 ore consecutive giornaliere per tutta la settimana lavorativa.
Tale lavoratore, nell'ambito delle prime 4 ore dell'attività come sopra specificata, deve essere adibito per la durata di 30 minuti ad altra attività e per le rimanenti ore deve fruire di 15 minuti di pausa retribuita ogni 2 ore di applicazione continuativa al videoterminale.
Le pause possono essere cumulate ma non possono essere godute né all'inizio né al termine dell'orario di lavoro.

Capitolo VII - Orario di lavoro, riposi e festività
Art. 23 - Orario di lavoro

1. La durata dell'orario normale di lavoro è pari a 38 ore settimanali. L'orario di 38 ore settimanali può essere realizzato attraverso calendari giornalieri, settimanali, plurisettimanali, mensili, plurimensili, annuali e può essere differenziato per settori e unità.
2. L'orario settimanale suddetto è ripartito normalmente su 5 giorni, salvo diversi accordi o regolamentazioni locali esistenti. Diverse ripartizioni possono riguardare tanto la generalità dei dipendenti quanto singoli reparti o uffici aziendali e sono finalizzate ad esigenze di efficacia, sicurezza e qualità del servizio, quali il presidio del territorio, l'apertura degli sportelli al pubblico e altri servizi all'utenza, l'ottimale utilizzazione degli impianti, ecc.; tali ripartizioni possono essere attuate valutando e contemperando le esigenze suddette e quelle dei lavoratori, previa contrattazione con la RSU.
[…]
3. Le Parti si danno atto che il regime dell'orario di lavoro deve essere funzionale all'obiettivo di realizzare condizioni per il miglioramento dell'efficienza, dell'efficacia e della qualità del servizio reso all'utenza, attraverso l'adozione di articolazioni dell'orario che consentano il contenimento dello straordinario e il migliore utilizzo della forza lavoro, con il grado di elasticità e flessibilità adeguata alle esigenze del servizio, anche in situazioni particolari caratterizzate da ristrutturazioni, riorganizzazioni e/o realizzazione di importanti programmi di sviluppo.
In relazione alle finalità evidenziate nonché allo scopo di far fronte a necessità connesse ad esempio a situazioni di punta o eccezionali dell'attività lavorativa: a livello dell'intero complesso aziendale o di sue parti, ad esigenze stagionali o tecnico/aziendali, ad adempimenti amministrativi o di legge concentrati in particolari momenti dell'anno, l'orario normale di lavoro contrattuale può essere utilizzato anche come media su un arco di tempo superiore a quello settimanale, attraverso:
- articolazioni collettive di orario che prevedano periodi con prestazioni settimanali maggiori di quelle contrattuali e correlativi periodi di prestazioni ridotte;
- realizzazione di orari sfalsati settimanali o regimi di flessibilità collettiva;
- utilizzazione collettiva di permessi ex festività ex art. 28, ultimo comma CCNL in particolari periodi dell'anno per il personale non ritenuto necessario rispetto alle esigenze di servizio; etc.
L'azienda perviene all'adozione delle suddette articolazioni d'orario valutando e contemperando le esigenze del servizio e quelle dei lavoratori, previa contrattazione con la RSU.
Le Parti si danno atto che nei casi indicati la sola diversa distribuzione dell'orario normale non costituisce lavoro straordinario.
[...]
Per specifiche posizioni organizzative, comportanti svolgimento di mansioni e/o funzioni che non consentano una prefissione di parametri temporali per l'esecuzione della prestazione lavorativa, può essere stabilito, previa contrattazione con le RSU, che i lavoratori assegnati alle suddette mansioni/funzioni non siano soggetti all'applicazione di rigide normative sull'orario di lavoro e alla conseguente disciplina sul lavoro straordinario prevista dal vigente CCNL e che agli stessi sia riconosciuta, con le modalità ed effetti previsti dall'art. 16 del presente contratto, una somma che tenga conto dell'entità dell'eventuale maggiore impegno temporale richiesto dall'assolvimento della prestazione.
4. L'orario giornaliero di lavoro aziendale, anche con riferimento alle differenziazioni per settori e/o unità, è stabilito dall'azienda con ordine di servizio, consultata preventivamente la RSU (in considerazione delle esigenze operative connesse alla materia, le parti a livello locale sono impegnate ad esaurire la procedura di consultazione nel termine massimo di 10 giorni).
[…]
Nei turni avvicendati il personale non deve abbandonare il lavoro fino a quando non sia stato sostituito.

Norma particolare per lavoratori turnisti di tipo A
Considerato che l'orario di lavoro dei lavoratori che effettuano turni di tipo "A" è normalmente articolato su 40 ore settimanali (5 turni di 8 ore), agli stessi vanno attribuiti, in luogo della riduzione d'orario settimanale a 38 ore, n. 12 giornate di 8 ore di permesso retribuito, da fruirsi con le stesse modalità di cui all'art. 28, ultimo comma, punto 1.
In considerazione della particolarità della prestazione richiesta a questi lavoratori, gli stessi fruiscono altresì, con le modalità sopra specificate, di ulteriori 2 giornate di permesso retribuito, a titolo di ulteriore riduzione d'orario.

Art. 24 - Servizio di pronto intervento - Servizio di reperibilità
Tenuto conto delle particolari caratteristiche dei servizi idrico e gas, le aziende, avendo l'obbligo di garantire la sicurezza e la piena efficienza degli impianti in ogni momento e di salvaguardare la pubblica incolumità, nonché di garantire la regolarità dell'erogazione, sono impegnate a organizzare un servizio di pronto intervento 24 ore su 24 per tutti i giorni dell'anno.
Il servizio di pronto intervento può essere organizzato con squadre a turno 24 ore su 24 ovvero con l'attuazione del servizio di reperibilità in aggiunta o in sostituzione del pronto intervento a turni, in rapporto alle caratteristiche dell'azienda e tenuto conto della sicurezza e dell'efficienza degli impianti e della rete, del numero e distribuzione degli utenti e di altri parametri collegati.
Nell'organizzare il servizio di pronto intervento e/o della reperibilità le aziende sono impegnate a utilizzare ogni più moderna ed avanzata risorsa tecnica (attrezzature, strumentazioni, mezzi operativi, ecc.) per conseguire la massima sicurezza degli operatori, degli utenti e degli impianti.
Le modalità attuative della reperibilità vengono definite attraverso contrattazione tra l'azienda e la RSU, avendo riguardo al ruolo fondamentale della reperibilità rispetto all'obiettivo primario di garantire la sicurezza dell'utenza e degli impianti nonché la regolarità dell'esercizio.
Le Parti, fermo restando quanto stabilito dal CCNL in materia di orario di lavoro, convengono quanto segue:
a) tenendo presente il principio dell'avvicendamento del maggior numero di lavoratori, il personale impiegato nel servizio di reperibilità deve possedere la necessaria qualificazione professionale; la direzione aziendale consulta la RSU circa i criteri adottati per le eventuali esclusioni di lavoratori dal servizio di reperibilità;
b) l'impegno di reperibilità è limitato a un massimo di 12 giorni al mese pro-capite; comunque la reperibilità non deve mai superare i 6 giorni continuativi. Ove, in casi eccezionali, l'impegno di reperibilità superi i 12 giorni al mese i compensi di cui al successivo comma 7 vengono maggiorati del 15%;
c) il livello professionale del 1° addetto al servizio di reperibilità non è normalmente inferiore al livello C3.
Il servizio di reperibilità può essere di 2 tipi:
A) lavoratori che ricevono direttamente presso la propria abitazione le chiamate degli utenti o del centralino aziendale ed effettuano la prima valutazione;
B) lavoratori che vengono chiamati in servizio dal presidio tecnico- aziendale o dal reperibile di tipo A).
[…]

Art. 25 - Lavoro in turno - Lavoro notturno
1) Turni
I lavori in turno presi in considerazione ai fini della disciplina prevista nel presente articolo sono i seguenti:
a) turni continui avvicendati per tutte le ore del giorno e della notte e per tutti i giorni della settimana;
b) turni avvicendati per tutti i giorni della settimana, con esclusione del turno dalle ore 22 alle ore 6.
Resta ferma la possibilità per le parti di individuare e contrattare aziendalmente, in aggiunta ai tipi di turno sopra considerati, altri eventuali tipi di turno e/o articolazioni differenziate di orario e il relativo trattamento economico, comunque in misura non superiore a quella prevista dal presente articolo per i turni di tipo b).
Sulla retribuzione individuale mensile del lavoratore normalmente assegnato ai turni di tipo a) e b), si applicano le seguenti maggiorazioni:
- per i turni di tipo a), 11%, elevata a 11,5% dal 1.1.92;
- per i turni di tipo b), 8%, elevata a 8,5% dal 1.1.92.
Nei casi di sostituzione di lavoratori addetti ai turni avvicendati da parte di lavoratori non addetti a tali turni, l'aumento di cui sopra viene corrisposto sulla retribuzione individuale delle giornate lavorate.
In aggiunta alla maggiorazione di cui sopra, sempre in considerazione del disagio connesso alle prestazioni a turno, e in particolare in relazione al disagio relativo a problemi di trasporto pasto ecc. in occasione dei turni notturni e festivi (inclusa la domenica) agli addetti ai turni di tipo a) viene corrisposta, per ogni turno notturno o festivo di 8 ore, una indennità di £. 4.000, elevata a £. 5.000 dall'1.1.92.
Tale indennità assorbe fino a concorrenza altre indennità aventi finalità analoghe eventualmente in essere.
La stessa indennità è estesa ai lavoratori addetti ai turni di tipo b) per ogni turno di 8 ore prestato nelle giornate festive (inclusa la domenica) per compensare - unitamente alla maggiorazione di cui sopra - il particolare disagio relativo a problemi di trasporto, pasto ecc. connesso alle prestazioni in turno.
[…]

A) Giorni di riposo
I lavoratori addetti a turni continui debbono, nell'arco dell'anno, usufruire dello stesso numero di giorni di riposo goduti del lavoratore non turnista.

C) Avvicendamenti
I lavoratori che abbiano compiuto 55 anni di età e almeno 10 anni di lavoro in turno, oppure - a prescindere dall'età - abbiano compiuto 20 anni di lavoro in qualità di turnisti hanno diritto, a richiesta, di essere utilizzati in attività - equivalenti per quanto riguarda la qualifica - non richiedenti lavoro in turno, conservando le indennità previste dal par. 1) del presente articolo, nella misura del 100% dell'importo in cifra percepito al momento della cessazione del lavoro in turno.

D) Turni di lavoro nei CED o SED
Qualora l'azienda ravvisi la necessità di istituire dei turni di lavoro per una migliore utilizzazione dei CED o SED, detti turni e la relativa disciplina economica vengono individuati e contrattati localmente fra azienda e RSU come previsto dal presente articolo.

E) Copertura del turno per mancato cambio
Le Parti convengono che, compatibilmente con l'organizzazione aziendale e le esigenze del servizio, la copertura del turno per mancato cambio avvenga di norma con il prolungamento del turno non oltre le 4 ore e con corrispondente entrata in turno anticipata del turnista subentrante.

2) Lavoro notturno
[…]
Per quanto concerne il riposo fisiologico dei lavoratori chiamati a prestare lavoro straordinario tra le ore 0 e le 6 a.m., si applicano i seguenti criteri:
a) per interventi notturni inferiori a 4 ore, posticipazioni per una corrispondente durata dell'inizio del lavoro nel mattino dello stesso giorno;
b) per interventi notturni da 4 a 6 ore, ripresa del lavoro nel pomeriggio dello stesso giorno, dopo l'intervallo per il pasto. Sono fatti salvi gli eventuali trattamenti di miglior favore in atto.
Tali riposi si considerano a tutti gli effetti retribuiti.

Art. 26 - Prestazioni oltre il normale orario di lavoro
Le prestazioni oltre il normale orario di lavoro debbono avere carattere di eccezionalità e pertanto essere limitate ai casi di effettive esigenze di servizio; in particolare il ricorso al lavoro straordinario deve essere finalizzato ad assicurare la continuità del servizio in condizioni di sicurezza o connesso al verificarsi di circostanze impreviste o esigenze inderogabili.
Il lavoro straordinario deve essere richiesto e/o autorizzato preventivamente dal responsabile, fatte salve le esigenze di pronto intervento per la sicurezza del servizio e la pubblica incolumità; il lavoro straordinario non espressamente autorizzato non è riconosciuto né compensato.
Il personale non può rifiutarsi di eseguire il lavoro straordinario senza giustificali motivi di impedimento.
La Direzione aziendale comunica trimestralmente alla RSU i dati a consuntivo relativi alle eventuali prestazioni straordinarie per ufficio o reparto.
Nei casi in cui i suddetti dati consuntivi evidenzino - complessivamente o per cause ricorrenti - un ricorso significativo e sistematico alle prestazioni straordinarie, le parti a livello aziendale si incontreranno per le opportune congiunte valutazioni, al fine di adottare le misure atte a eliminare le cause che hanno determinato lo straordinario medesimo e in particolare per l'esame delle possibili incidenze di tali situazioni sui programmi di sviluppo occupazionale dell'azienda.
Ove sia programmata l'esecuzione di opere e/o attività non eseguibili nell'orario normale di lavoro ovvero ove si verifichino circostanze eccezionali che richiedono periodi prolungati di ricorso in via non occasionale al lavoro straordinario, le prestazioni di lavoro straordinario programmabili sono definite previa contrattazione con la RSU.
Le suddette ore di lavoro straordinario sono compensate con altrettanti periodi di riposo da godersi in aggiunta alle ferie annuali, fermo restando il diritto al riposo settimanale e il pagamento delle sole maggiorazioni della retribuzione oraria di cui al presente articolo.
[…]

Art. 27 - Lavoro festivo
2. Lavoratori addetti a turni avvicendali
Il lavoratore addetto a turni avvicendati che viene chiamato a prestare servizio nel giorno stabilito di riposo o in un giorno festivo infrasettimanale anche se coincide con una domenica, viene compensato come precisato al comma 2 del precedente paragrafo 1.
[…]

Art. 28 - Giorni festivi e riposi settimanali
[…]
Il riposo settimanale dei lavoratori, come stabilito dalla legge, cade normalmente di domenica.
Per i lavoratori per i quali è ammesso a norma di legge il lavoro nel giorno di domenica, il riposo può essere fissato in un altro giorno della settimana, senza mai oltrepassare i 6 giorni consecutivi di lavoro; in questo caso la domenica è considerata giorno lavorativo, mentre viene ad essere considerato giorno di riposo settimanale, a tutti gli effetti, il giorno fissato per il riposo stesso.
Per i lavoratori addetti ai turni avvicendati il giorno prestabilito di riposo può essere spostato, in caso di obiettiva necessità, con un preavviso di almeno 4 giorni. Nel preavviso deve essere indicato il nuovo giorno fissato per il riposo. Il giorno di riposo compensativo non deve cadere oltre la settimana successiva a quello prestabilito.
[…]

Capitolo VIII - Interruzioni e sospensioni
Art. 32 - Trattamento di malattia e convalescenza

[…]
È anche facoltà dell'azienda di far costatare l'idoneità fisica, da parte di Enti pubblici e Istituti specializzati di diritto pubblico, del dipendente all'atto in cui egli si presenta al lavoro dopo il periodo di infortunio o di malattia.
Qualsiasi divergenza sull'idoneità fisica del lavoratore va rimessa al giudizio di un collegio composto di un medico delegato da uno degli Enti o Istituti di cui al comma 3 dell'art. 5 della legge 20.5.70 n. 300, di un medico di fiducia del lavoratore e di un 3° medico, che presiede il collegio, designato d'accordo dai primi 2 medici.
Qualora detta designazione per un qualsiasi motivo non potesse aver luogo entro il termine di 5 giorni, essa è demandata al Presidente del consiglio dell'Ordine dei medici a cura della parte più diligente. Nelle more della decisione il lavoratore non può riprendere servizio e il tempo necessario per la decisione stessa è computato agli effetti del comma 1 del presente articolo.
La stessa procedura di cui ai precedenti commi può essere seguita in caso di divergenza interessante l'infermità del lavoratore che, per tale motivo, abbia richiesto di essere adibito, anche provvisoriamente, ad altre mansioni.
Nel caso in cui, a seguito di malattia contratta a causa del servizio o infortunio sul lavoro, sia residuata al lavoratore una capacità lavorativa non inferiore al 50%, l'azienda mantiene in servizio il lavoratore stesso assegnandolo ad altre mansioni.
[…]

Art. 33 - Assicurazione infortuni
Ferma l'osservanza delle norme legislative sull'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro, ai lavoratori non soggetti a tali norme che subiscano infortuni risarcibili ai sensi e in conformità delle stesse, l'azienda corrisponde un trattamento equivalente a quello previsto dalla legge suddetta.
[…]
Fino all'emanazione del decreto previsto dall'art. 15, comma 3 del D.lgs. n. 626/94, nelle aziende che abbiano almeno 300 dipendenti debbono, a loro cura e spese essere istituiti posti di pronto soccorso; le altre aziende adottano sistemi equivalenti.
[…]

Art. 34 - Tutela della maternità
Alla lavoratrice che venga a trovarsi in stato di gravidanza e puerperio sono applicate le disposizioni di legge in materia.
[…]

Capitolo IX - Trattamento economico
Art. 41 - Indennità varie

d) Indennità zona malarica - Viene corrisposta un'indennità da concordarsi con il lavoratore che presta la sua opera in località malarica.
Nella determinazione di tale indennità si tiene conto del numero dei familiari conviventi e a carico del lavoratore; l'indennità non è più corrisposta quando il lavoratore sia trasferito in zona non malarica.
Ove però il lavoratore medesimo o i suoi familiari colpiti dalla malaria continuino ad essere affetti, l'indennità continua ad essere corrisposta fino alla guarigione clinica.

e) Indennità di guida - Ai lavoratori non autisti i quali, nell'espletamento del proprio lavoro, siano normalmente tenuti a guidare veicoli motorizzati di proprietà dell'azienda, viene corrisposta ad effettiva prestazione un'indennità giornaliera di £. 1.300, assorbendo fino a concorrenza i trattamenti locali eventualmente già in atto.
In caso di incidenti stradali che si verifichino durante il lavoro e nei quali siano implicati dipendenti impegnati nella guida di mezzi aziendali o di mezzi propri, autorizzati però espressamente (e cioè per iscritto) dall'azienda all'uso per servizio, l'azienda stessa assicura - tranne il caso in cui l'incidente sia da collegarsi a comprovato dolo o stato di ebbrezza da parte del dipendente - la copertura di ogni onere per l'assistenza legale per giudizi sia civili che penali, nonché per ogni altro atto legato al riottenimento della patente di guida. Inoltre al dipendente in stato di detenzione in attesa di giudizio per i motivi anzidetti viene conservato il posto e corrisposta la retribuzione finché permanga tale stato.

Norma transitoria
Per i lavoratori già regolati dal CCNL dip. A.M Acquedotti 5.1.78, rimangono in vigore le norme contenute nella lett. g) dell'art. 30 dello stesso contratto (Indennità di guida).

f) Indennità agli addetti alla clorazione - Ai lavoratori addetti con continuità alla clorazione dell'acqua viene corrisposta un'indennità di £. 2.500 mensili, elevata a £. 3.500 mensili dall'1.1.83.

g) Indennità di galleria - Quando l'esercizio del servizio idrico richieda prestazioni particolarmente onerose da parte dei lavoratori a seguito di prolungata permanenza in galleria, l'azienda contratta un'indennità con la RSU.

h) Indennità depurazione acque reflue (vedi anche verbale d'intesa 18.3.92, allegato n. 5 al presente CCNL) - A seguito delle possibilità di ampliamento di servizi gestionali, previsti anche dalla premessa politica, viene riconosciuta ai soli lavoratori che operano con continuità negli impianti di depurazione delle acque reflue una specifica indennità di £. 2.500 giornaliere lorde a decorrere dall'1.1.83.
Tale indennità, la quale assorbe fino a concorrenza le analoghe eventualmente già in atto, viene corrisposta per gli effettivi giorni di servizio prestati nella specifica attività.

i) Indennità per manipolazione e travaso odorizzante gas - Ai lavoratori che manipolano e travasano l'odorizzante del gas viene corrisposta un'indennità di £. 1.000 lorde per ogni giornata in cui svolgono le suddescritte operazioni. Le Parti confermano l'impegno di ricercare, laddove necessario, le idonee soluzioni per tutelare la salute dei lavoratori addetti.

Le indennità di cui alle lett. e), f), h) ed i) del presente articolo sono definite a livello aziendale con stretto riferimento all'effettivo svolgimento delle relative attività e alla dimensione dell'impegno prestato.
[…]

Capitolo X - Prestazioni per fini sociali
Art. 45 - Prestazioni per fini sociali - Provvidenze varie

c) Vestiario
Gli indumenti (impermeabili, soprascarpe, stivaloni di gomma, tute, vestiti da lavoro, ecc.) vengono fomiti ai lavoratori secondo le normative aziendali in atto o che vengano definite dalle aziende, sentito il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza.
In ogni caso sono assicurate le seguenti forniture:
• impermeabili per tutti i lavoratori che svolgono la loro normale attività all'aperto e sono costretti a lavorare anche sotto la pioggia (dotazione di azienda): la dotazione è personale per gli impiegati che svolgono il lavoro in analoghe condizioni;
• soprascarpe o stivaloni di gomma per i lavoratori che debbono svolgere la loro attività in zone paludose o in presenza di acqua;
• tute o vestiti da lavoro a quei lavoratori le cui mansioni lo richiedano.
A coloro i quali sono permanentemente adibiti alla guida di mezzi motorizzati di proprietà dell'azienda viene distribuita gratuitamente ogni 5 anni una giubba di materiale idoneo.
Inoltre, qualora ne prescriva l'uso, l'azienda fornisce l'uniforme ai portieri, uscieri, fattorini e autisti di vettura, il grembiule al personale femminile e il berretto agli operai.
Le concessioni di cui sopra non possono essere computate ad alcun effetto.

Art. 47 - Handicappati
Le aziende, nell'ambito delle normative di legge vigenti, pongono in essere gli interventi organizzativi e logistici ritenuti necessari per favorire l'inserimento nell'attività lavorativa di soggetti portatori di handicap, laddove questi lavoratori siano presenti, ivi inclusa, nella misura consentita dalle condizioni oggettive, la rimozione delle eventuali barriere architettoniche che fossero di ostacolo all'attività lavorativa di tali soggetti.
Nei confronti dei lavoratori che si trovino nelle condizioni descritte dalla legge 5.2.92 n. 104 trovano applicazione le agevolazioni previste dall'art. 33 della legge medesima, fatti salvi gli accertamenti ivi prescritti.

Art. 50 - Lavoratori stranieri
Le aziende, in caso di assunzione di lavoratori stranieri, anche ai sensi della legge n. 39/90, si impegnano ad attivarsi, nell'ambito del programma di formazione aziendale e in collegamento con le Regioni e/o con gli altri Enti Pubblici istituzionalmente preposti, perché gli organi competenti promuovano iniziative finalizzate all'apprendimento della lingua italiana da parte dei lavoratori occupati nell'azienda per i quali ciò risulti necessario.

Capitolo XI - Estinzione e novazione del rapporto di lavoro
Art. 53 - Esonero agevolato per inidoneità

Nell'obiettivo di realizzare un'utilizzazione ottimale delle risorse umane, evitando in particolare l'inserimento di personale inidoneo in posizioni non adeguate alle residue capacità lavorative - sia per motivi di prevenzione infortuni che per agevolare l'organizzazione operativa del lavoro - le Parti ritengono opportuno favorire l'esodo del personale divenuto inidoneo nel corso, del rapporto di lavoro, fermo restando l'impegno al mantenimento dei livelli occupazionali, con specifico riferimento alla copertura dei posti resisi disponibili attraverso assunzione di giovani.
A tal fine convengono che il lavoratore divenuto inidoneo in costanza del rapporto di lavoro - sempreché abbia maturato l'anzianità minima utile (compreso l'eventuale riscatto) alla concessione del trattamento di pensione - possa accedere consensualmente alla risoluzione del rapporto di lavoro agevolata con riconoscimento di una somma 'una tantum' fino a 18 mesi della retribuzione globale mensile in godimento nell'ultimo giorno di servizio.

Capitolo XII - Istituti sindacali
Art. 59 - Prerogative e funzioni del sindacato

Per quanto concerne le prerogative e le funzioni del Sindacato, le aziende riconoscono la rappresentanza dei lavoratori esercitata dalle organizzazioni sindacali ai vari livelli nell'espletamento dei propri compiti.

1) Rappresentanza sindacale unitaria
Vedi Protocollo d'intesa Federgasacqua -Fnle/Flerica/Uilsp 23.2.95 sulle RSU (allegato n. 2 al presente CCNL).

3) Affissione comunicati - Diffusione stampa sindacale
Fermo restando quanto previsto dall'art. 25 della legge n. 300/70 l'azienda predispone nei luoghi che saranno localmente concordati appositi albi per l'affissione di comunicati. In detti albi, le RSU e le OO.SS. firmatarie del CCNL possono affiggere comunicati, afferenti le proprie attività, da trasmettere per conoscenza alla Direzione.
[…]

5) Assemblee sindacali del personale
I lavoratori hanno diritto di riunirsi, in azienda, fuori dell'orario di lavoro, nonché durante l'orario di lavoro, nei limiti di 12 ore annue, per le quali viene corrisposta la normale retribuzione; in caso di assemblea in luogo diverso dalla sede ordinaria di lavoro, la durata dell'assenza dal lavoro comincia comunque a decorrere dal momento in cui il dipendente si allontana dal posto di lavoro per partecipare all'assemblea fino al suo rientro in servizio.
Fermo restando quanto previsto dall'art. 20 della legge n. 300/70, le riunioni possono essere indette dalla RSU ovvero dalle strutture sindacali delle OO.SS. stipulanti il presente CCNL con ordine del giorno su materie di interesse sindacale e del lavoro; la convocazione dell'assemblea va comunicata alla Direzione aziendale secondo l'ordine di precedenza delle convocazioni e comunque con un preavviso di almeno 48 ore. Secondo quanto previsto dall'accordo interconfederale Cispel/Cgil-Cisl-Uil 29.9.94, punto 4, ultimo comma, le OO.SS. stipulanti il presente CCNL hanno diritto a indire singolarmente o congiuntamente assemblee dei lavoratori durante l'orario di lavoro per 3 delle 12 ore annue retribuite.
Le riunioni possono riguardare la generalità dei lavoratori o gruppi di essi; in ogni caso lo svolgimento delle riunioni durante l'orario di lavoro dovrà possibilmente aver luogo fuori degli orari di apertura degli uffici al pubblico e comunque con modalità che tengano conto dell'esigenza di informare la cittadinanza, di assicurare l'erogazione dei servizi indispensabili da garantirsi anche in caso di sciopero e comunque della necessità di garantire la sicurezza delle persone e la salvaguardia degli impianti, secondo le norme in atto in applicazione della legge n. 146/90.
[…]

Allegato 1 - Protocollo sul riassetto della retribuzione e delle indennità sulla revisione di istituti contrattuali
Premessa
1. Le Parti […] concordano di istituire una Commissione mista nazionale Federgasacqua - Fnle, Flerica, Uilsp che deve iniziare i suoi lavori entro 3 mesi dalla data di stipulazione del presente contratto e concluderli entro il settembre 1996, in modo che le modifiche da apportare ai diversi istituti contrattuali possano essere concordate dalle Parti per renderle operative con decorrenza 1.1.97.
[…]

Elenco istituti contrattuali di competenza della Commissione mista (gli articoli citati seguono l'ordine e la numerazione del presente CCNL).
• Art. 10 - Assunzioni a termine.
• Art. 11 - Lett. b) - Contratti di formazione e lavoro.
• Art. 21 - Disciplina.
• Art. 24 -Servizio di pronto intervento - Servizio di reperibilità (parte economia).
• Art. 25 - Lavoro in turno - Lavoro notturno (parte economica).
• Art. 26 - Prestazioni oltre il normale orario di lavoro (parte economica).
• Art. 27 - Lavoro festivo (parte economica).
• Art. 29 - Ferie.
• Art. 32 - Trattamento di malattia e convalescenza.
• Art. 41 - Indennità varie.
• Art. 58 - Trattamento di fine rapporto.
• Allegati e appendici.
1. Benemerenze nazionali.
2. SIN pensionati.
3. Norme transitorie varie.

Allegato 2 - Protocollo d'intesa sulle rappresentanze sindacali unitarie
[…]
4. La RSU, in quanto organismo rappresentativo dei lavoratori e del sindacato nei luoghi di lavoro, assolve a tutti i compiti già di competenza del Consiglio Unitario d'Azienda di cui all'art. 63, punto 1 del CCNL 2.8.91, con riferimento all'esercizio di diritti, permessi, agibilità sindacali e compiti di tutela dei lavoratori previsti dal CCNL; i suoi componenti eletti o designati nell'ambito dei numeri complessivi di cui al precedente punto 2) subentrano alle RSA e ai dirigenti delle stesse nell'esercizio dei diritti e prerogative sindacali previste dalla legge n. 300/70; nei confronti di ciascun componente della RSU eletto o designato nell'ambito del numero complessivo suddetto si applicano le tutele previste dagli artt. 18 e 22 della legge n. 300/70.
Restano salvi in favore delle OO.SS. firmatarie del CCNL gas-acqua i diritti previsti dall'accordo interconfederale Cispel/Cgil-Cisl-Uil 29.9.94, punto 4, ultimo comma.
La RSU gestisce i rapporti sindacali con la Direzione aziendale e assolve funzione di agente contrattuale unico nelle materie che il presente CCNL attribuisce alla contrattazione a livello aziendale, salvo sia espressamente prevista la competenza congiunta delle strutture sindacali territoriali delle OO.SS. firmatarie del CCNL; nelle aziende con meno di 15 dipendenti la competenza, inclusa quella negoziale, per le materie che il CCNL attribuisce al livello aziendale è esercitata dalle strutture sindacali territoriali delle OO.SS. firmatarie del CCNL.
[…]
Per quanto non espressamente previsto nel presente articolo si intendono richiamate le disposizioni di cui all'accordo interconfederale Cispel/Cgil-Cisl-Uil 29.9.94.

Allegato 5 - Verbale di intesa
Le parti convengono che l'indennità depurazione acque reflue (art. 41 lett. h CCNL) venga corrisposta anche ai lavoratori addetti ad operazioni di spurgo dei pozzi neri.
Roma, 18 marzo 1992

Allegato 9 - Accordo nazionale interfederale (per il rinnovo del CCNL) 17 novembre 1995
Verbale d'intesa su materie di carattere sindacale
In relazione ad alcune materie contrattuali che non hanno avuto definizione nell'ambito dell'accordo di rinnovo del CCNL 2.8.91, la Federgasacqua e le Segreterie Nazionali Fnle, Flerica e Uilsp sono impegnate a definire, entro 30 giorni dalla data odierna, le seguenti materie:
a) trattenute dei contributi sindacali;
b) aspetti relativi alla gestione dei permessi sindacali non definiti nell'accordo di rinnovo del CCNL 2.8.91 avendo a riferimento, in linea generale e in quanto compatibili, le previsioni contenute nell'accordo nazionale interfederale 9.6.92;
c) assemblee del personale e altri istituti sindacali;
d) regolamento di cui alla dichiarazione a verbale all'art. 1.2, lett. b) dell'Accordo nazionale interfederale 12.10.95 in materia di sicurezza e igiene del lavoro.
Le intese sulle materie sopra indicate saranno incluse nella stesura definitiva del testo contrattuale, fermo restando - per le materie di cui ai punti a) e c) - il mantenimento in vigore fino alla data sopra indicata delle relative previsioni dell'art. 63 del CCNL 2.8.91.
(omissis)

Appendice 3 - Sistema di relazioni industriali e norme di comportamento delle parti e procedure per la gestione dei conflitti di lavoro
Sistema di relazioni industriali
Premessa
[…] le parti convengono sull'opportunità di attivare un sistema di relazioni stabili sulle strategie di sviluppo dei servizi pubblici locali, sui loro effetti in ordine alla qualità della vita delle collettività, sui piani generali volti a introdurre innovazioni tecnologiche o organizzative con particolare riguardo ai riflessi qualitativi e quantitativi sulla occupazione.
Tale sistema di relazioni costituisce il presupposto, da una parte, per rendere più efficace il sistema contrattuale e, dall'altra, per favorire il raggiungimento di un livello di prestazioni di servizi pubblici che elevi la qualità del tessuto socio-economico delle comunità locali, in particolare nelle aree più deficitarie di servizi, individuabili prevalentemente nel Mezzogiorno.
Riaffermata l'utilità, la centralità e la essenzialità dei servizi pubblici erogati dalle imprese pubbliche locali dell'energia, del gas, dell'acqua, dei trasporti, dei mercati, delle farmacie, del latte e dell'igiene ambientale, Cispel, Cgil, Cisl e Uil concordano e si impegnano sui seguenti obiettivi:
[…]
4) proseguire nel processo di miglioramento organizzativo, gestionale e produttivo dell'impresa pubblica locale anche attraverso l'ottimale utilizzazione e valorizzazione del personale;
[…]
Per questi motivi, le prospettive strategiche di risanamento, di ristrutturazione e di sviluppo delle imprese pubbliche locali, le iniziative generali in ordine agli investimenti e al finanziamento delle imprese stesse, le politiche del lavoro, comprese quelle formative e gestionali del personale, costituiranno oggetto di consultazione e di valutazione tra le parti firmatarie il presente protocollo all'inizio di ogni anno.
[…]
La Cispel si impegna per i settori in cui opera, avvalendosi delle conoscenze tecnologiche e delle esperienze acquisite dal sistema delle imprese aderenti, a promuovere in particolare nelle aziende del Sud più avanzati modelli organizzativi di gestione dei servizi e in particolare si impegna ad affrontare con vigore, in specie attraverso le aziende di igiene urbana, i problemi della difesa e salvaguardia dell'ambiente.
La Cgil, la Cisl e la Uil si impegnano a loro volta a favorire l'ingresso di nuove tecnologie e processi organizzativi del lavoro attraverso le rispettive strutture a livello territoriale e d'azienda, concorrendo nel contempo a individuare e realizzare forme dirette al miglioramento della produttività aziendale e del lavoro; a tale fine le parti si incontreranno nel mese di giugno di ogni anno.
[…]

Il sistema di relazioni industriali
Costituisce parte integrante del sistema di relazioni industriali tra le parti la contestuale intesa riguardante la disciplina delle vertenze ai vari livelli e la regolamentazione dei poteri autonomi di comportamento.
Il sistema di relazioni industriali è volto a realizzare la partecipazione del sindacato, senza interferire sull'autonomia delle parti che resta confermata a ogni livello, alle scelte strategiche relative alle politiche di sviluppo e organizzazione dei servizi, nonché alle politiche occupazionali e formative del personale nel comparto delle aziende aderenti alla Cispel.
Esso si articola su 4 livelli:

1) Livello confederale
È costituita una struttura paritetica nazionale, composta da rappresentanti della Cispel e delle Confederazioni Cgil, Cisl e Uil. La struttura si riunirà almeno all'inizio e a metà di ciascun anno con compiti di informazione e di consultazione sulle linee di politica dei servizi pubblici locali. In particolare la struttura curerà:
a) l'acquisizione di elementi circa gli indirizzi generali delle parti nei diversi settori dei pubblici servizi;
b) la conoscenza e l'approfondimento di eventuali interventi sull'assetto istituzionale degli enti locali: decentramento, poteri, compiti, attribuzioni, autonomia finanziaria ed effetti sul rapporto ente locale-aziende pubbliche locali;
c) l'esame di programmi di sviluppo, ricerca, innovazione tecnologica e coordinamento tra le aziende di rilevanza strategica;
d) la valutazione dei temi della sicurezza dell'esercizio dei servizi e della continuità della loro erogazione;
e) la verifica del livello di applicazione dei contratti collettivi di lavoro nei vari settori e lo stato delle relazioni sindacali anche allo scopo di prevenire o risolvere situazioni conflittuali;
f) la valutazione del quadro socio-economico in cui operano le imprese pubbliche locali e quella delle relative prospettive generali e settoriali per i riflessi conseguenti sulle politiche del lavoro e per gli effetti che anche sul piano del costo del lavoro possono derivare alla capacità concorrenziale delle imprese suddette;
g) l'esame di proposte generali in materia di sicurezza del lavoro, di organizzazione del lavoro, di produttività, di mercato del lavoro.
In considerazione della rilevanza di problematiche settoriali, la struttura paritetica può costituire comitati specifici di settore con la partecipazione dei rappresentanti delle Federazioni interessate e con il compito di esaminare i programmi e le iniziative delle parti al riguardo.
L'informazione e la consultazione dovranno di norma precedere l'attuazione dei progetti e dei piani di intervento sui punti predetti.
La struttura in parola esprime pareri sulle questioni esaminate e può anche indicare orientamenti alternativi. Nel caso in cui non sia raggiunta un'identità di vedute i diversi pareri potranno essere registrati a richiesta delle parti.
L'attività della struttura nazionale non altera l'autonomia delle parti e le competenze delle stesse, così come risultano articolate ai diversi livelli.
Alle Federazioni nazionali di categoria e alle loro diverse articolazioni territoriali spetta la gestione di quanto previsto dai CCNL di settore.

2) A livello territoriale
Per i territori regionali e interregionali, e specificatamente per le aree metropolitane, sarà promossa dalla struttura di cui al punto 1) che precede la costituzione di Comitati territoriali paritetici per l'approfondimento delle ricadute, in tema di dotazione di servizi, delle scelte strategiche delle imprese pubbliche locali,

3) Livello di federazione di settore
Nel quadro di principi e indirizzi enunciati nel presente protocollo le relazioni industriali, a livello di Federazione, sono regolate dalle norme dei protocolli previsti nei CCNL.

4) Livello di azienda
Le relazioni industriali sono regolate dalle norme contenute nei protocolli confederali, in quelli di settore e nei CCNL.
Le aziende, ferme restando le procedure sulle Relazioni Industriali contemplate dalla disciplina collettiva di settore, attueranno annualmente un'informativa alle OO.SS. territoriali sugli indirizzi e sugli obiettivi del piano programma, sui relativi aggiornamenti, sullo stato di attuazione del medesimo in ordine, in particolare, allo sviluppo dei servizi, ai programmi di investimento, alle ricadute conseguenti sull'organizzazione del lavoro e sulla dimensione del personale, alle politiche formative del personale.

Parte II (la presente parte II è costituita oltre che dei seguenti 7 articoli dagli allegati A e B).
Norme transitorie per i lavoratori già regolati dal CCNL dip. A.M. Gas 4 aprile 1974 rinnovato con accordo naz.le interfederale 12 novembre 1976 e norme particolari
3) Somministrazione di latte e bevande dissetanti
Norma particolare (Riferimento: Parte I, art. 41).
A ogni lavoratore addetto a lavori nocivi alla salute va somministrato mezzo litro di latte al giorno.
Al personale addetto ai forni va somministrata, durante la stagione estiva, una bevanda dissetante.

4) Mutamento di mansioni di alcune categorie di lavoratori già regolati dal CCNL dip. A.M. Gas

Norma particolare (Riferimento: Parte I, art. 17).
I fuochisti, i loro aiutanti e il personale addetto in via continuativa al fuoco, al benzolo, alla depurazione, al solfato, possono, dopo 20 anni di ininterrotto servizio e previo accertamento medico della minorata capacità lavorativa, chiedere di essere adibiti a lavori meno gravosi, conservando la retribuzione del gruppo cui appartenevano. L'accoglimento della richiesta è comunque subordinato alla possibilità di utilizzazione del lavoratore stesso in altro posto che sia disponibile.
Lo stesso trattamento, viene accordato al personale di qualunque servizio che abbia un'anzianità anche inferiore ai 20 anni e abbia subìto, per cause di servizio, gravi menomazioni fisiche. In questi casi gli aumenti periodici di anzianità vengono calcolati sulla retribuzione base del gruppo di provenienza.
Nelle aziende in cui, per particolari ragioni, alcuni lavori possano ritenersi nocivi, ai lavoratori ad essi adibiti sono concessi, compatibilmente con le esigenze di servizio e di organizzazione aziendale, brevi avvicendamenti. Questi avvicendamenti non interrompono il servizio agli effetti previsti dal 5° punto 3 dell'art. 17 della parte I del presente contratto.
Nel periodo di avvicendamento il lavoratore conserva la retribuzione globale ad eccezione delle indennità speciali che gli spettavano, in base al presente contratto, in quanto addetto a determinati lavori.

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(*) Dichiarazione a verbale delle OO.SS.
In riferimento ai commi 2 e 3 del presente paragrafo 1.2 sub b) le Segreterie Nazionali Fnle, Flerica e Uilsp si riservano di predisporre un apposito regolamento che sarà oggetto di esame congiunto.
In assenza della RSU e fino a quando la stessa non sia stata costituita, il rappresentante per la sicurezza viene individuato tramite elezione diretta da parte dei lavoratori al loro interno, su iniziativa delle strutture sindacali territorialmente competenti delle OO.SS. firmatarie del presente CCNL con le modalità sopra individuate nel punto a1).