Tipologia: Accordo di rinnovo*
Data firma: 1 aprile 1996
Validità: 01.01.1995 - 31.12.1998
Parti: Enel spa e Fnle, Flaei, Uilsp
Settori: Servizi, Enel
Fonte: CNEL
Note*: Rinnovo del CCL 26 luglio 1991

Sommario:

 Accordo sulla parte salariale
All.: C.S.
Tabella A - Minimi mensili di stipendio e paga
Tabella B - Livelli di funzione
Tabella C - Supplementi dei minimi
Tabella D - Una tantum rinnovo CCNL gen '95 - dic. '95
Tabella E - Una tantum rinnovo CCL - gen. '95 - mar. '96
Corresponsione "una tantum" anno 1995
Corresponsione "una tantum" 1° trimestre 1996
Una tantum rinnovo CCL gen. 95 - dic. 95
Una tantum rinnovo CCL - gen. 96 - mar. 96
Energia elettrica
Protocollo sul sistema di relazioni sindacali
• 1. Condizioni ed obiettivi del sistema
• 4.1 Materie che attengono alla gestione dell'azienda
a) Programma annuale di attività
b) Ristrutturazioni e/o modifiche di portata generale dell'organizzazione del lavoro
c) Politica occupazionale
d) Tutela dell'ambiente di lavoro
• 4.2 Materie che attengono alla regolamentazione del rapporto di lavoro
• 4.3 Materie che attengono alla gestione del rapporto di lavoro
• 5. Aspetti procedurali e tempistica
• 5.1 Contrattazione
• 5.2 Confronto
• 5.3 Consultazioni
• 5.4 Informativa e assistenza
• 6. Contenzioso individuale
Allegati
Art. 51 - Decorrenza e durata
Procedura per l'esame delle vertenze individuali
Art. 37 - Attività ricreative, culturali e sportive
• Attività
• Organismo di gestione
• Regolamenti di attuazione
• Permessi
• Personale
• Locali
• Comodati
• Finanziamento
• Controlli
Art. 37 - Norma transitoria
Art. 37 bis - Assistenza sanitaria integrativa
Regolamento per le elezioni degli organi dell'"Arca associazione nazionale ricreativa, culturale e sportiva dipendenti Enel"
• 1. Composizione degli Organi sociali dell'Arca
• 1.1 Consiglio Direttivo Nazionale
• 1.2 Commissione Amministratrice Nazionale
• 1.3 Collegio Nazionale
• 1.4 Collegio Nazionale dei Probiviri
• 1.5 Consigli Direttivi Distrettuali
• 2. Durata degli organi
• 3. Elezioni
• 3.1 Intendimento elettorale
• 3.2 Presentazione delle liste
• 3.3 Composizione liste candidati
• 3.4 Comitati Elettorali
• 3.5 Scrutatori
• 3.6 Elettori ed eleggibili
• 3.7 Elenchi elettori
• 3.8 Data elezioni e pubblicazione liste
• 3.9 Luogo e orario della votazione
• 3.10 Seggi elettorali
• 3.11 Sistema di votazione - Schede elettorali
• 3.12 Voti di preferenza
• 3.13 Riconoscimento identità degli elettori
• 3.14 Scrutinio
• 4. Ripartizione ed assegnazione dei posti dei rappresentanti dei soci ordinari nei Consigli Direttivi Distrettuali
• 5. Ripartizione ed assegnazione dei Posti dei rappresentanti dei soci straordinari nei Consigli Direttivi Distrettuali
• 6. Risultati elettorali
• 7. Reclami e contestazioni
• 8. Ripartizione ed assegnazione dei posti negli Organi nazionali
• 8.1 Consiglio Direttivo Nazionale
• 8.2 Commissione Amministratrice Nazionale
• 8.3 Collegio Nazionale del Sindaci e Collegio Nazionale del Probiviri
• 9. Proclamazione dei risultati
• 10. Insediamento dei Consigli Direttivi Distrettuali
• 11. Assegnazione dei posti nel Consiglio Direttivo Nazionale, nella Commissione Amministratrice Nazionale. nel Collegio Nazionale del Sindaci e nel Collegio Nazionale dei Probiviri
• 12. Sostituzione dei membri degli Organi Sociali
• 13. Incompatibilità delle cariche
Statuto Arca
• Art. 1 - Costituzione, denominazione e sede
• Art. 2 - Scopo e attività
• Art. 3 - Patrimonio
• Art. 4 - Entrate
• Art. 5 - Esercizio finanziario
• Art. 6 - Soci
• Art. 7 - Diritti e doveri dei soci
• Art. 8 - Frequentatori esterni
• Art. 9 - Struttura organizzativa
• Art. 10 - Organi dell'associazione
• Art. 11 - Cariche sociali
• Art. 12 - elezioni
 • Art. 12 bis - Sezioni di attività
• Art. 13 - Struttura tecnico-amministrativa
• Art. 14 - Tenuta delle scritture
• Art. 14 bis - Gestione commissariale dell'associazione
• Art. 15 - Scioglimento dell'associazione
• Art. 16 - Norma finale
Art. 38 - Rappresentanze sindacali unitarie
Norma transitoria
Dichiarazioni a verbale
Disposizioni finali
All. n. 1 - Regolamento per la elezione della RSU
• 1 - Modalità per indire le elezioni
• 2 - Quorum per la validità delle elezioni
• 3 - Elettorato attivo e passivo
• 4 - Presentazione delle liste
• 5 - Commissione elettorale
• 6 - Compiti della commissione
• 7 - Pubblicazione azione delle liste
• 8 - Scrutatori
• 9 - Segretezza del voto
• 10 - Schede elettorali
• 11 - Preferenze
• 12 - Modalità della votazione
• 13 - Composizione del seggio elettorale
• 14 - Attrezzatura del seggio elettorale
• 15 - Riconoscimento degli elettori
• 16 - Compiti del presidente
• 17 - Operazioni di scrutinio
• 18 - Attribuzione del seggi
• 19 - Ricorsi alla commissione elettorale
• 20 - Comitato del garante
• 21 - Comunicazione dei nominativi del componenti le RSU
• 22 - Adempimenti della direzione aziendale
All. n. 2 - Direzione produzione e trasmissione
Direzione studi e ricerche
All. n. 3 - Unità produttiva direzione generale numero dei componenti la rappresentanza sindacale unitaria
Unità produttive della distribuzione
Numero dei componenti le rappresentanze sindacali unitarie nelle sedi delle direzioni compartimentali, distrettuali e di zona
Unità produttive della direzione produzione e trasmissione
Numero dei componenti le rappresentanze sindacali unitarie nel centro nazionale di controllo
Unità produttive della direzione produzione e trasmissione
Numero dei componenti le rappresentanze sindacali unitarie nelle attività geotermiche
Unità produttive della direzione produzione e trasmissione
Numero dei componenti le rappresentanze sindacali unitarie nei RIT e nei RID
Unità produttive della direzione produzione e trasmissione
Numero dei componenti le rappresentanze sindacali unitarie nei COT
Unità produttive della direzione produzione e trasmissione
Numero dei componenti le rappresentanze sindacali unitarie nei servizi teletrasmissioni
Unità produttive della direzione produzione e trasmissione
Numero dei componenti le rappresentanze sindacali unitarie nei servizi misure e prove
Unità produttive della direzione produzione e trasmissione
Numero dei componenti le rappresentanze sindacali unitarie nelle unità USE
Unità produttive dell' area attività nucleari
Numero dei componenti le rappresentanze sindacali unitarie nelle centrali elettronucleari
Unità produttive della direzione delle costruzioni
Numero dei componenti le rappresentanze sindacali unitarie nell'area costruzioni
Unità produttive della direzione studi e ricerche
Numero dei componenti le rappresentanze sindacali unitarie nell'area ricerca
Assistenza sanitaria integrativa
Organi del fondo e loro composizione
Destinatari
Prestazioni
Finanziamento
Funzionamento
Operatività del fondo
Lettere Enel (Fondo integrativo sanitario)
Protocollo sulle azioni sociali
• Volontariato
o Volontariato di solidarietà sociale
o Volontariato protezione civile
o Volontariato nell'ambito delle attività di cooperazione dell'Italia con i paesi in via di sviluppo.
o Volontariato nel corpo nazionale del soccorso alpino speleologico
• Tossicodipendenti
• Alcoolismo
• Aids
• Portatori di handicap
• Malattie di particolare gravità
Verbale di accordo (tutela assistenziale)
Protocollo sulla classificazione
Protocollo su previdenza - Istituzione di un fondo pensione
Lettera Enel (Istituzione Fondo Pensione)
Lettera Enel (Azioni ai dipendenti)
Lettera Enel (Pari opportunità)
Lettera OOSS (Pari opportunità)
Lettera Enel (Part-time)
Orario di lavoro
Lettera Enel (dell'orario multi periodale)
Art. 24 - Carriera del personale
Dichiarazioni a verbale
Lettera Enel (carriera del personale)
Copertura di posizioni di quadro
Eliminazione Norme Transitorie in calce all'articolo medesimo.
Artt. 19 e 17 CCL ed Accordi Sindacali Nazionali vigenti Modifiche da apportare al loro contenuto

Roma, 1-4-1996
Le segreterie nazionali Fnle - Flaei - Uilsp

Protocollo sul sistema di relazioni sindacali
1. Condizioni ed obiettivi del sistema
1.1 Tenuto conto del carattere strategico del servizio di pubblica utilità che l'Enel Spa è chiamata a svolgere, della complessità organizzativa dell'Azienda, nonché del grado di rappresentatività delle Organizzazioni sindacali e del ruolo positivo che esse possono avere, oltre che per la tutela armonica di tutti i lavoratori, anche per la realizzazione delle strategie aziendali, le Parti, ferma restando la distinzione di ruoli e responsabilità tra Azienda e Sindacato, confermano il reciproco interesse ad un sistema di relazioni sindacali di alto profilo.
1.2 A tal fine il «Protocollo d'intesa sulle relazioni industriali», allegato al Contratto collettivo di lavoro, prevede - in armonia con le indicazioni contenute nel Protocollo sulla politica dei redditi ed assetti contrattuali del 23 luglio 1993 - un sistema articolato di informazione preventiva e/o periodica, di confronto e di consultazione con le Confederazioni dei lavoratori e con le Federazioni di categoria per acquisire valutazioni e favorire ogni possibile convergenza sugli investimenti e sulle principali tematiche di reciproco interesse; ciò allo scopo di rendere compatibili gli obiettivi di produttività e di redditività dell'Enel con le esigenze sociali ed occupazionali.
1.3 Inoltre l'Enel e le Organizzazioni sindacali dei lavoratori elettrici, nel quadro del mutato assetto istituzionale nonché delle evoluzioni in corso nel settore elettrico a livello nazionale e internazionale che pongono l'Azienda in uno scenario nuovo più competitivo e flessibile, si danno atto che il sistema di relazioni sindacali è finalizzato al conseguimento di specifici risultati di sempre maggiore efficacia ed efficienza nei campi:
a) della definizione di normative, che dovranno essere tempestive e qualitativamente adeguate all'esigenza di realizzare il migliore equilibrio degli obiettivi aziendali e delle aspettative dei lavoratori, in termini di chiarezza, semplicità applicativa e funzionalità;
[…]
c) della ricerca di un adeguato livello di consenso da parte delle Organizzazioni sindacali in merito alle strategie aziendali, per la più proficua realizzazione delle stesse e secondo tempi e modalità tali da snellire i processi decisionali.
2.1 Le forme di interlocuzione sindacale previste nel sistema dell'Enel sono quelle di seguito elencate:
a) la contrattazione: consiste nella discussione dialettica tra le Parti finalizzata al raggiungimento di accordi che - in base ai principi dell'ordinamento - esprimono la volontà di entrambe le Parti, ne coinvolgono la piena responsabilità ed hanno forza vincolante per le stesse;
b) il confronto: consiste in scambi di informazioni e di valutazioni tra l'Enel e le Organizzazioni sindacali, su materie che attengono alla gestione dell'Azienda, finalizzati alla ricerca di ogni possibile convergenza, nel rispetto delle esigenze di produttività, di redditività e di qualità del servizio, fatta salva l'autonoma responsabilità di determinazione dell'Azienda stessa;
c) la consultazione: consiste nell'acquisizione di pareri o indicazioni delle Organizzazioni sindacali, ovvero nella verifica di fenomeni, su materie, specificamente individuate nelle singole disposizioni contrattuali, che attengono alla gestione del rapporto di lavoro dei dipendenti, ivi compresi i riflessi sul personale derivanti dall'attuazione di processi di riorganizzazione; anche nella consultazione la finalità è la ricerca di possibili convergenze tra le Parti e resta fermo il potere decisionale dell'Azienda in ordine alle questioni oggetto della consultazione medesima;
d) l'informativa: consiste nella comunicazione alle Organizzazioni sindacali di notizie ed indicazioni in ordine a materie o fenomeni sui quali si è inteso assicurare la conoscenza alle Organizzazioni medesime;
e) l'assistenza: consiste nell'attività di sostegno al lavoratore - quando questi lo richieda - in occasione di incontri con la Direzione su questioni di carattere strettamente individuale.
3.1 Avuto riguardo all'esigenza di distribuire facoltà di intervento e competenze in maniera efficace, in relazione all'articolazione territoriale e organizzativa dell'Azienda, sono previsti tre livelli di interlocuzione sindacale: con le Segreterie nazionali, con quelle regionali e, a seconda di quanto previsto nelle singole disposizioni contrattuali, con le RSU ovvero con le Segreterie territoriali.
3.2 Tenuto anche conto di quanto stabilito dal Protocollo sulla politica dei redditi e assetti contrattuali del 23 luglio 1993, nella salvaguardia del principio della non ripetitività della trattazione delle stesse materie a più livelli, la discussione dovrà avvenire esclusivamente al livello, sulle materie e secondo la specifica forma di interlocuzione appositamente previsti nelle singole disposizioni contrattuali.

4. Le materie che formano oggetto di interlocuzione sindacale sono quelle di seguito elencate:
4.1 Materie che attengono alla gestione dell'azienda, estranee, in quanto tali, alla regolamentazione del rapporto di lavoro e relative ai problemi di politica generale dell'impresa sotto indicati:
a) Programma annuale di attività- si terrà un confronto a livello nazionale distinto dall'esame delle 'attività dell'Enel e loro prevedibile evoluzione" effettuato in sede di Comitato consultivo ai sensi del «Protocollo d'intesa sulle relazioni industriali».
Mentre quest'ultimo ha prevalentemente per oggetto i riflessi esterni della politica industriale dell'Azienda, il confronto di cui trattasi avrà di mira prevalentemente il versante interno; riguarderà, cioè, il programma di attività dell'anno successivo a quello nel quale si svolge il confronto stesso nonché la situazione economico-finanziaria anche con riferimento a quegli elementi tecnici che hanno riflessi sulla struttura tariffaria.
Esso avrà quindi ad oggetto gli sviluppi previsti dell'attività dell'Enel nell'ambito degli orientamenti di gestione formulati dal Vertice aziendale; in tale sede saranno fornite informazioni sull'andamento delle prestazioni di terzi (anche al fine di valutare l'incidenza che la modernizzazione dei regimi di orario, che saranno introdotti, può avere sull'andamento del ricorso a tali prestazioni), nonché sui dati dell'ultimo consuntivo consolidato con l'indicazione degli eventuali scostamenti di maggior rilievo.
Più in particolare, il confronto avrà ad oggetto le ricadute del programmi annuale di attività nelle varie aree funzionali/territoriali dell'Azienda, avuto anche riguardo ai riflessi interni dei programmi di intervento ambientale nonché al tema dell'utilizzazione impianti; tale ultimo argomento potrà essere oggetto di separato confronto ove ritenuto opportuno da una delle Parti.
La documentazione da inviare preventivamente, ai sensi del successivo punto 5.2.1, oltre ai dati relativi al suddetto programma annuale, comprenderà anche i dati dell'ultimo consuntivo consolidato con indicazione degli eventuali scostamenti di maggior rilievo e sarà opportunamente articolata per Unità territoriali e per aree funzionari.
Espletata la fase nazionale, le competenti Direzioni dell'Enel forniranno alle Segreterie sindacali regionali un'informativa circa i più significativi aspetti del programma annuale di attività sul territorio.

b) Ristrutturazioni e/o modifiche di portata generale dell'organizzazione del lavoro: tali materie formeranno oggetto di confronto con le Segreterie nazionali delle Organizzazioni sindacali. Peraltro, relativamente alle ristrutturazioni, l'Azienda individuerà, di norma, specifiche articolazioni dell'organizzazione da definire previo confronto tra le competenti Direzioni aziendali e le Segreterie regionali delle Organizzazioni sindacali.
Inoltre, le Parti possono decidere - relativamente alle ristrutturazioni e/o modifiche di portata generale dell'organizzazione del lavoro - di demandare particolari aspetti della materia, incidenti unicamente in specifici ambiti territoriali, al confronto con le Segreterie sindacali regionali competenti per il territorio interessato.
L'Enel informerà le Segreterie nazionali delle Organizzazioni sindacali circa l'intendimento di procedere ad eventuali sperimentazioni (che avranno carattere di reversibilità), indicandone le finalità, il campo di intervento, nonché i tempi e le modalità di realizzazione.
Per la concreta attuazione di quanto definito in sede di confronto, le competenti Direzioni dell'Enel forniranno alle Segreterie sindacali regionali un'informativa sugli "aspetti organizzativi" connessi ali e suddette ristrutturazioni e/o modifiche. Il contestuale esame dei "riflessi sul personale" conseguenti all'attuazione di dette modifiche organizzative formerà oggetto di consultazione per la migliore utilizzazione delle capacità dei lavoratori tenendo conto della formazione e dell'aggiornamento professionale che gli stessi hanno avuto. Nell'ipotesi in cui si rendano necessari processi di mobilità, le relative consultazioni evidenzieranno la consistenza delle eccedenze di personale da mobilizzare e, ove possibile, li nominativi dei lavoratori interessati; tali consultazioni serviranno altresì ad esaminare situazioni di mobilità temporanea che interessino cospicui gruppi di lavoratori per periodi prolungati.
Sempre al fine di analizzasse i riflessi sul personale, parimenti oggetto di consultazione con le Segreterie sindacali regionali sarà l'attuazione di modifiche organizzativi e relative eventuali sperimentazioni non risultanti da confronti nazionali.
Sia in sede di confronto con le Segreterie nazionali delle Organizzazioni sindacali che in sede di confronto/consultazione con le Segreterie sindacali regionali potranno essere previsti incontri di verifica, ovviamente dopo un congruo periodo di tempo, per una comune valutazione sullo stato di attuazione di quanto ha formato oggetto di confronto o di consultazione.

d) Tutela dell'ambiente di lavoro: le attività di studio, di sviluppo e di ricerca, per la tutela degli ambienti di lavoro che le Direzioni Centrali dell'Enel intendessero intraprendere, formeranno oggetto di confronto a livello nazionale, anche al fine di recepire ogni utile indicazione che in materia abbia a provenire da parte delle Segreterie nazionali delle Organizzazioni sindacali. I risultati delle ricerche saranno sottoposti a verifica con le predette Segreterie allo scopo di individuare le eventuali conseguenti iniziative da intraprendere.
I criteri di impostazione del sistema informativo, le procedure e le modalità di attuazione degli interventi di sorveglianza sanitaria ed ambientale saranno definiti con le Segreterie nazionali delle Organizzazioni sindacali.
Le prescrizioni costruttive e le modalità di esercizio e manutenzione che siano oggetto di studio, sperimentazione ed adozione presso determinati impianti della produzione e della distribuzione al fine di una migliore tutela dell'ambiente di lavoro, saranno estese alla generalità degli impianti che presentino caratteristiche o situazioni consimili, previa verifica dell'utilità di tale estensione da parte delle competenti Direzioni.
Con cadenza annuale, quanto sopra, unitamente ai programmi e agli interventi individuati, costituirà oggetto di approfondimento tra le competenti Direzioni dell'Enel e le Organizzazioni sindacali regionali.

4.2 Materie che attengono alla regolamentazione del rapporto di lavoro, cioè relative alla definizione delle "regole" concernenti il trattamento economico e normativo dei dipendenti: tali regole formano oggetto di contrazione da svolgersi di norma a livello nazionale, stante l'unitarietà dell'Azienda, e si concretizzano nel rinnovo del Contratto collettivo di lavoro e nella stipula di accordi sindacali di carattere nazionale. Peraltro, per talune materie, la negoziazione avviene a livelli diversi da quello nazionale, secondo quanto specificatamente previsto nei singoli articoli contrattuali.
Laddove sorgano problemi interpretativi sulle norme concordate, gli stessi saranno risolti dalla Direzione centrale del personale d'intesa con le Segreterie nazionali delle Organizzazioni sindacali dei lavoratori elettrici.

4.3 Materie che attengono alla gestione del rapporto di lavoro, cioè relative alla concreta applicazione delle "regole" che disciplinano il rapporto di lavoro dei dipendenti: relativamente all'andamento delle prestazioni straordinarie ed alle altre componenti variabili della retribuzione, alla mobilità ed ai programmi di formazione professionale saranno svolte annualmente, con le Segreterie sindacali regionali, consultazioni di verifica delle decisioni adottate dalle Direzioni aziendali.

5.2 Confronto
5.2.1 Il confronto sarà attuato mediante incontri promossi dall'Enel o richiesti dalle Segreterie nazionali delle Organizzazioni sindacali, preceduti dall'invio di idonea documentazione informativa, in tempi e con modalità tali da consentire alle stesse Segreterie sindacali di poter esprimere, in sede di confronto, la loro autonoma capacità propositiva e di valutazione. Sempre a tal fine, le predette Segreterie potranno richiedere un apposito incontro, preliminare all'avvio del confronto, per l'approfondimento della documentazione loro fornita. Tenuto conto dell'esigenza di tempestività di decisione in materia, l'Enel potrà fissare i tempi nei quali dovrà concludersi il confronto; relativamente ai progetti di riassetto organizzativo, nel corso del primo incontro - che dovrà aver luogo entro 15 giorni dall'invio da parte dell'Enel della documentazione informativa - l'Azienda indicherà la durata massima entro la quale dovrà improrogabilmente concludersi il confronto stesso, che di norma avrà durata non superiore a tre mesi.
5.2.2. Al termine degli incontri verrà predisposta - a cura dell'Azienda - la nota conclusiva del confronto: tale documento, al quale verranno allegate le eventuali osservazioni delle Organizzazioni sindacali, riassumerà l'andamento del confronto stesso, puntualizzando le posizioni espresse dalle Parti ed individuando eventuali momenti di verifica.

5.3 Consultazioni
5.3.1 Le consultazioni saranno promosse dall'Enel, anche su richiesta delle Organizzazioni sindacali, e saranno precedute, ove la materia lo richieda, dall'invio alle competenti Organizzazioni sindacali di idonea documentazione informativa. Tenuto conto dell'esigenza di tempestività di decisione in materia, le competenti Direzioni dell'Enel potranno fissare i tempi nei quali dovranno concluder-si le consultazioni.
5.3.2 A conclusione verrà predisposto - a cura dell'Azienda - il documento conclusivo di consultazione nel quale saranno riportati i risultati degli incontri, puntualizzando le posizioni espresse dalle Parti ed individuando eventuali momenti di verifica.

Art. 38 - Rappresentanze sindacali unitarie
[…]
9. Le RSU sostituiscono le strutture di cui all'art. 38 del CCL 26.7.1991 e subentrano alle eventuali RSA nelle funzioni loro espressamente demandate dalla Legge 300/70. I componenti le RSU assorbono integralmente i diritti riconosciuti dalla suddetta legge ai dirigenti delle RSA. Le Parti si danno atto che, in caso di mancato rinnovo delle RSU, le competenze delle RSU stesse saranno assunte dalle competenti strutture delle Organizzazioni sindacali.
10. Le RSU subentrano alle rappresentanze di cui all'art. 38 CCL nella titolarità dei potei e nell'esercizio delle funzioni ad esse spettanti.
Le RSU possono stipulare accordi a livello di Unità produttiva nelle materie, con le procedure, modalità e nei limiti stabiliti dal Contratto collettivo nazionale.
[…]

Dichiarazioni a verbale
[…]
3. Per quanto non espressamente previsto dal presente accordo si intendono richiamate le disposizioni dell'Accordo interconfederale 20.12.1993.

Protocollo sulle azioni sociali
Tossicodipendenti
In reazione a quanto previsto dall'art. 124 del D.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309 ("Testo unico delle leggi in materia di disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope, prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza"), i lavoratori di cui viene accertato lo stato di tossicodipendenza, i quali intendono accedere ai programmi terapeutici e di riabilitazione presso i servizi sanitari delle unità sanitarie locali o di altre strutture terapeutico-riabilitative e socio-assistenziali, se assunti a tempo indeterminato hanno diritto alla conservazione del posto di lavoro per il tempo in cui la sospensione delle prestazioni lavorative è dovuta all'esecuzione del trattamento riabilitativo e, comunque, per un periodo non superiore a tre anni.
Nel prendere atto di tali disposizioni, le Parti, richiamandosi a quanto previsto dal 2° comma dello stesso art. 124, convengono di adottare, nei confronti dei lavoratori disponibili a sottoporsi ai programmi terapeutici e di riabilitazione presso le anzidette strutture, le misure di seguito indicate:
[…]
4) ricerca, a favore del dipendente che abbia positivamente concluso la terapia, di idonea sistemazione lavorativa che faciliti il reinserimento del medesimo nell'azienda e nel tessuto sociale.
[…]
Relativamente, poi, alle misure di cui ai precedenti punti 3) e 4), le Parti intendono riferirsi a provvedimenti - sempre dietro richiesta dell'interessato e senza peraltro trascurare le esigenze del servizio - quali:
adozione di orario individuale, attribuzione di mansioni diverse da quelle assegnate, spostamento in altra unità produttiva.
[…]

Alcoolismo
Le Parti, al fine di contribuire alla risoluzione del problema di riabilitazione dall'alcoolismo, convengono sull'opportunità di adottare le misure qui di seguito esposte, senza peraltro apportare sostanziali modifiche di carattere normativo all'attuale disciplina del rapporto di lavoro.
- Nei confronti dei dipendenti disponibili a sottoporsi a terapie di recupero presso gli appositi organismi terapeutici è prevista la:
[…]
4) ricerca, a favore del dipendente che abbia positivamente concluso la terapia, di idonea sistemazione lavorativa che faciliti il reinserimento del medesimo nell'azienda e nel tessuto sociale.
[…]

Portatori di handicap
I principi dell'ordinamento In materia di diritti, Integrazione sociale e assistenza della persona handicappata sono contenuti nella legge-quadro 5 febbraio 1992, n. 104.
In conformità di tale legge, al lavoratori dipendenti sono riconosciute le seguenti provvidenze:
[…]
- riconoscimento a favore del dipendente handicappato del diritto a usufruire delle due ore di permesso giornaliero retribuito o dei tre giorni mensili di permesso;
- riconoscimento a favore del dipendente handicappato del diritto a scegliere, ove possibile, la sede di lavoro più vicina al proprio domicilio e a non essere trasferito ad altra sede senza il proprio consenso.
Le provvidenze di cui sopra sono applicabili nei casi di handicap In situazione di gravità accertata al sensi dell'art. 4 della legge n. 104/1992 e con riferimento al soggetti che non siano ricoverati a tempo pieno presso istituti specializzati.
I criteri di applicazione della legge n. 104/1992, formalizzati sulla base del chiarimenti forniti dagli Organi ministeriali e previdenziali, sono contenuti nel documento consegnato alle Organizzazioni sindacali In data 31.3.1996.
Al fine di migliorare la tutela a favore del portatori di handicap, In aggiunta alle predette provvidenze di legge, l'Enel si impegna a valutare, con criteri di ampia disponibilità, senza peraltro trascurare le esigenze organizzativi e tecnico-produttive, le richieste dei lavoratori che abbiano l'esigenza di assistere il coniuge o un parente di 1° grado o un parente di 2' grado purché convivente, portatore di handicap, dirette ad ottenere:
[…]
- l'adozione di misure finalizzate a consentire la più agevole circolazione dei portatori di handicap nelle sedi dell'Enel
[…]
Un Osservatorio nazionale, composto da tre membri designati dalle tre organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative a livello nazionale e da tre membri di nomina aziendale di cui uno con funzione di coordinatore, svolge compiti di acquisizione e di studio di elementi conoscitivi delle problematiche riguardanti i lavoratori portatori di handicap, ai fini della proposizione, nei confronti delle Parti, di iniziative finalizzate alla piena integrazione dei medesimi nell'attività produttiva dell'Enel

Orario di lavoro
Le Parti si danno atto che il regime di orario di lavoro deve rispondere alle esigenze organizzativi dell'Azienda, nella consapevolezza della rilevanza e della incidenza sulle condizioni di vita che esso ha per i lavoratori. In tal senso esso deve soddisfare il raggiungimento dei seguenti obiettivi di carattere generale:
[…]
- flessibilità, pur contenuta entro limiti massimi prefissati e con riequilibro della distribuzione dell'orario di lavoro fra le prestazioni antimeridiane e pomeridiane nonché un'adeguata compresenza.
- contenimento del lavoro straordinario
Per il raggiungimento dei succitati obiettivi, le Parti concordano quanto segue:
1) L'orario normale di lavoro, salvo quanto previsto per il personale turnista e semiturnista, è confermato in 38 ore settimanali con ripartizione, di norma, in cinque giorni (dal Lunedì al Venerdì).
La distribuzione delle ore di lavoro, anche per eventuali casi particolari o individuali, viene stabilita dalla Direzione d'accordo con le RSU
Qualora entro 10 giorni lavorativi dalla data di convocazione per la discussione della proposta direzionale non venga raggiunto l'Accordo, la proposta verrà esaminata con le Organizzazioni sindacali regionali e tale fase deve esaurirsi entro i 5 giorni lavorativi successivi dalla data della relativa convocazione.
Esaurita infruttuosamente anche tale fase, le Parti, nella sfera delle rispettive prerogative e ruoli, potranno assumere le determinazioni ritenute opportune nell'ambito della propria libertà di iniziativa.
Per far fronte ad esigenze di servizio di motivata urgenza non prevedibili, con caratteristiche di straordinarietà e temporaneità, l'Azienda potrà attuare una diversa distribuzione dell'orario di lavoro con tempestiva e dettagliata informativa alle RSU
2) Per far fronte a necessità connesse alle variazioni di intensità dell'attività lavorativa, per motivi stagionali e/o contingenti, può essere prevista una "flessibilità multiperiodale" dell'orario di lavoro, che potrà riguardare, in forma Sperimentale, Unità dell'Azienda ovvero specifiche articolazioni delle stesse o gruppi di lavoratori.
3) La "flessibilità multiperiodale", è regolamentata dai criteri contenuti nel seguente "Accordo-quadro" nazionale a cui le singole sperimentazioni dovranno attenersi:
a) L'orario di lavoro contrattualmente previsto in 38 ore settimanali deve realizzarsi - come media - nell'arco temporale massimo di un anno decorrente dal momento dell'applicazione del regime dell'orario multiperiodale, secondo programmi prestabiliti.
b) Il periodo temporale massimo nel quale potranno effettuarsi prestazioni di durata superiore al normale orario di lavoro settimanale è fissato in 3 mesi, eventualmente frazionabili in due periodi.
L'eccedenza di orario non può superare complessivamente le 100 ore nei 3 mesi.
c) L'orario di lavoro, rispetto a quello normale, non può superare le 10 ore nella giornata e le 48 nella settimana, articolabili anche su 6 giornate lavorative.
d) La prestazione nella giornata del Sabato non potrà essere effettuata per più di due volte ogni 4 settimane, tenuto conto dei turni di reperibilità.
e) Il numero minimo di ore giornaliere di lavoro non può essere inferiore a 4 e la prestazione pomeridiana non può essere inferiore a 2 ore e trenta minuti.
f) Le ore eccedenti il normale orario di lavoro, computate individualmente per ogni giornata di effettiva prestazione, danno titolo, alternativamente o cumulativamente:
- a riduzione dell'orario di lavoro, da realizzarsi nei periodi prestabiliti;
- a riposi compensativi, da fruirsi individualmente, a giornate intere o ad ore, nei periodi dell'anno in cui si osserva il normale orario di lavoro.
g) Qualora venissero eccezionalmente effettuate prestazioni ulteriori rispetto all'orario previsto per le singole giornate, le ore eccedenti saranno considerate lavoro straordinario ai sensi del comma 1 dell'art. 6 CCL.
h) A fronte delle effettive prestazioni lavorative giornaliere, compreso il sabato, eccedenti il normale orario di lavoro, viene corrisposta un'indennità pari al 40% del valore orario del minimo tabellare e dell'indennità di contingenza (50% per le prestazioni nelle giornate di sabato); ovvero, in alternativa, riposi compensativi la cui entità è pari al 15% delle ore lavorate eccedenti il normale orario di lavoro.
i) Nel fissare i riposi compensativi di cui ai punti 9 e h), l'Azienda terrà conto, compatibilmente con i programmi da realizzare, delle eventuali esigenze del lavoratore.
l) La sperimentazione della "flessibilità multiperiodale" avrà durata dal 10.6.1996 al 31.12.1998.
Le Unità oggetto della sperimentazione saranno individuate dalle competenti Direzioni previa consultazione con le Organizzazioni sindacali Regionali, con la illustrazione delle motivazioni gestionali ed organizzativi che giustificano l'introduzione di tale forma di orario.
m) All'inizio di ciascun anno, e ove se ne presenti la necessità nel corso di esso, verrà data comunicazione alle Organizzazioni sindacali nazionali delle Unità che saranno oggetto della sperimentazione.
Al termine del periodo di sperimentazione le Parti procederanno ad una verifica a livello nazionale.
n) L'applicazione a livello locale avverrà attenendosi ai criteri contenuti nel presente Accordo quadro nazionale, previo accordo con le locali RSU, e tale fase deve esaurirsi entro 20 giorni lavorativi dalla data di convocazione per la discussione della proposta direzionale.
Esaurita infruttuosamente tale fase, le Parti, nella sfera delle rispettive prerogative e ruoli, potranno assumere le determinazioni ritenute opportune nell'ambito della propria libertà di iniziativa.
o) Il regime di orario multiperiodale è incompatibile con la flessibilità ultragiornaliera.
p) L'orario multiperiodale non è applicabile ai - lavoratori part-time, regolamentati da norme specifiche.
4) Al fine di contemperare le esigenze derivanti dalla applicazione di forme di flessibilità dell'orario di lavoro con quella di garantire una durata minima giornaliera di presenza continua e contemporanea di tutti i lavoratori in forza alle varie Unità, dovrà realizzarsi una compresenza non inferiore, di norma, a 6 ore e trenta minuti, fatte salve situazioni particolari per le quali potrà essere prevista una compresenza comunque non inferiore a 6 ore e 6 minuti.
Per consentire una opportuna gradualità a quanto sopra, entro 1 anno dalla sottoscrizione del nuovo CCL, tutti gli accordi sindacali in atto, ove necessario, dovranno essere rinegoziati per il loro adeguamento.
5) Nell'arco di vigenza del contratto l'Azienda potrà introdurre, in via sperimentale e limitata e previa consultazione con le Segreterie nazionali delle Organizzazioni sindacali, forme di telelavoro.

Lettera Enel (dell'orario multi periodale)
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Con riferimento all'istituto dell'orario multiperiodale, e segnatamente all'ipotesi che l'orario di lavoro giornaliero non debba superare le 10 ore, si precisa che nei casi in cui al lavoratore venga richiesto di fornire le prestazioni in altra sede di lavoro, comportante quindi ore di viaggio, la durata della prestazione giornaliera dovrà tenere conto di tale eventualità.
Resta fermo, ricorrendone i presupposti, quanto previsto dal 5' comma dell'art. 3 del CCL 21.7.1991.

Art. 24 - Carriera del personale
1. Allo scopo di assicurare il migliore soddisfacimento delle esigenze organizzativi aziendali ed al contempo di ottimizzare l'utilizzo del personale e favorirne lo sviluppo professionale, l'Enel seguirà le modalità riportate dal presente articolo, fermo restando quanto previsto dall'art. 18 del presente Contratto.
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11. Laddove le mansioni da svolgere lo richiedano, anche al fine di prevenire conseguenze dannose all'integrità fisica del lavoratore con specifico riferimento ai particolari contenuti delle mansioni da espletare, l'assegnazione dei posti sarà subordinata all'accertamento dell'idoneità fisica.
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