Tipologia: Accordo sullo smartworking
Data firma: 14 aprile 2016
Validità: 01.05.2016 - 31.12.2016
Parti: Cedacri e RSA
Settori: Credito Assicurazioni, Cedacri
Fonte: fisac-cgil.it

Sommario:

Premessa
1.
2. Durata
3. Definizione
4. Sperimentazione
5. Attivazione e revoca
6. Svolgimento
7. Relazioni-sindacali
Dichiarazioni a verbale

Verbale di accordo sullo smartworking

In Collecchio, il 14 aprile 2016 tra Cedacri spa e la RSA Cedacri spa

Premesso che
A. l'azienda intende promuovere politiche che agevolino l'equilibrio tra i tempi vita e lavoro e le OOSS intendono affrontare tali esigenze di conciliazione in particolare per il personale disagiato per gli spostamenti casa-lavoro;
B. le parti del presente accordo si danno atto che, essendo in via di definizione una normativa di legge su tale specifico tema, all'entrata in vigore della stessa sarà necessario procedere ad una celere e condivisa analisi e valutazione del testo di legge, al fine di valutare la necessità di armonizzazione del presente accordo ai principi contenuti nella legge
si conviene quanto segue:

1. le premesse fanno parte integrante e sostanziale del presente accordo.

2. Durata
Il presente accordo decorrerà da maggio 2016 e scadrà il 31 dicembre 2016 (termine della sperimentazione) e sarà tacitamente rinnovato se non disdettato da una delle parti 30 gg prima della sua scadenza.

3. Definizione
Per smartworking si intende lo svolgimento della prestazione lavorativa con le modalità sotto descritte.
L'attività lavorativa, avvalendosi degli strumenti informatici messi a disposizione della società datrice di lavoro, idonei a consentire lo svolgimento della prestazione lavorativa, potrà essere prestata:
A. dalla residenza privata/domicilio/dimora del dipendente da intendersi, ai fini del presente accordo, anche come altro luogo privato di pertinenza del lavoratore, diverso dalla sua abituale abitazione.
B. D'intesa con il proprio responsabile, da altra sede aziendale, ovvero da ufficio o locale aziendale diverso dalla sede di lavoro, ove disponibile.
C. La prestazione lavorativa in smartworking non può mai essere prevalente rispetto all'attività complessivamente svolta. Il lavoro in smartworking nella fase sperimentale e fino a diversa pattuizione fra le parti può essere svolto da 1 fino ad un massimo di 4 giorni al mese (preferibilmente 1 giorno alla settimana).
Le parti si danno atto che lo smartworking come sopra definito e come disciplinato nel presente accordo non si configura come telelavoro ai sensi dell'art. 36 del CCNL Credito tempo per tempo vigente.
Lo svolgimento dello smartworking non varia nessuno dei diritti, né degli obblighi e doveri posti individualmente in capo al lavoratore dalle vigenti norme di legge e di contratto tempo per tempo vigente.
In particolare, l'autorizzazione allo svolgimento della prestazione in smartworking non costituisce variazione della sede di lavoro, né dell'orario di lavoro individuale, né modifica il potere direttivo e disciplinare del datore di lavoro.
Nel caso di svolgimento dello smartworking non sono di massima previste prestazioni aggiuntive di lavoro e/o lavoro straordinario. Qualora si evidenzi l'esigenza di svolgere prestazioni aggiuntive di lavoro e/o straordinario per motivate casistiche di urgenza ed indifferibilità la richiesta andrà preventivamente autorizzata dal responsabile secondo la normativa vigente.

4. Sperimentazione
Per lo smartworking è previsto un periodo di sperimentazione a partire indicativamente dal mese di maggio 2016 e fino al 31 dicembre 2016, come da punto 2.
Il lavoro in smartworking nella fase sperimentale e fino a diversa pattuizione fra le parti può essere svolto da 1 fino ad un massimo di 4 giorni al mese (preferibilmente 1 giorno alla settimana).
Al fine di garantire un efficace svolgimento della fase di sperimentazione, io smartworking nella fase iniziale riguarderà esclusivamente:
- Personale con rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato, anche part-time, con ruolo e/o mansioni compatibili con la modalità di lavoro di cui al punto 3 e che ha a disposizione una linea ADSL presso i luoghi in cui svolgerà lo smartworking;
- Personale delle seguenti UO:
TOOL + SERM (tranne SMAN)
SECO
FINA
ARED
FIES
RUOR
CON 2
Durante il periodo della sperimentazione l'Azienda verificherà la possibilità di adottare strumenti di connessione alternativi rispetto all'ADSL personale.

5. Attivazione e revoca
Lo svolgimento della prestazione lavorativa in smartworking avverrà su base volontaria ed a seguito di espressa richiesta del dipendente.
L'Azienda procederà all'autorizzazione nel caso il dipendente possieda i requisiti evidenziati. Detta autorizzazione formerà oggetto di specifica comunicazione individuale, che costituirà a tutti gli effetti - per il periodo della sperimentazione - integrazione della lettera d'assunzione individuale e successive integrazioni e/o modificazioni.
Durante il periodo di sperimentazione di cui al presente accordo, sia il lavoratore che l'Azienda possono recedere dall'accordo di svolgimento della prestazione lavorativa in regime di smartworking con un preavviso di almeno 10 giorni lavorativi.
L'autorizzazione a svolgere lo smartworking verrà automaticamente meno:
in caso di trasferimento/assegnazione del dipendente ad altra unità organizzativa rispetto a quella di assegnazione al momento dell'avvio dello smartworking ovvero di variazione delle mansioni e/o del ruolo assegnato. Eventuale nuova autorizzazione potrà essere concessa se la nuova struttura rientra nel perimetro della sperimentazione.
In caso venisse a mancare anche solo uno dei requisiti di cui al punto 4.
Al momento della richiesta di adesione al progetto al dipendente verrà fornito il manuale del videoterminalista e la scheda con cui il dipendente potrà autovalutare la conformità del suo luogo di lavoro (o eventualmente anche più di uno) in smartworking alle previsioni di legge vigenti nel caso di cui alla lettera a) del punto 3.

6. Svolgimento
Nell'ambito del rapporto fiduciario tra Azienda e dipendente e tenuto conto della peculiarità dell'attività lavorativa svolta da ciascun dipendente, lo smartworking verrà programmato da parte del dipendente di massima settimanalmente dietro preventiva approvazione, fatte salve le esigenze di servizio.
Il dipendente nel corso dello svolgimento dello smartworking dovrà essere contattabile durante il proprio orario di lavoro individuale previsto, con gli strumenti messi a disposizione dell'Azienda. Il dipendente dovrà evidenziare il proprio status di "smartworking" sull'applicativo Lync/Skype for Business.
Per la sola giornata concordata di lavoro in smartworking, verrà messo a disposizione dei dipendenti che già non l'avessero assegnato, un "pool" predeterminato nel numero di cellulari aziendali da utilizzarsi esclusivamente per assicurare la propria rintracciabilità. Se questi ultimi cellulari non fossero disponibili, il dipendente dovrà assicurare in orario di lavoro la rintracciabilità attraverso un recapito telefonico.
Il dipendente è tenuto ad utilizzare le apparecchiature tecnologiche assegnate, conformemente alle istruzioni ricevute, con la necessaria diligenza e compatibilmente con le indicazioni contenuto nel Codice di Comportamento disponibile sul portale aziendale.
Eventuali impedimenti tecnici allo svolgimento dell'attività lavorativa nel corso dello smartworking (quali malfunzionamenti degli impianti, mancata ricezione dei dati necessari e mancanza di connessione, ecc.) dovranno essere tempestivamente comunicati al proprio responsabile e l'Azienda potrà valutare con il lavoratore, il rientro presso la sede di assegnazione anche per la residua parte della giornata lavorativa.
Il dipendente, a norma di legge e di contratto, è tenuto alla più assoluta riservatezza sui dati e sulle informazioni aziendali in Suo possesso e/o disponibili sul sistema informativo aziendale.
Fermo restando quanto previsto dalle normative nazionali ed aziendali, è escluso il riconoscimento per la giornata svolta in smartworking, di qualsiasi trattamento di missione.

7. Relazioni-sindacali
Decorsi 3 mesi dall'attivazione del progetto pilota, a richiesta di una delle parti, verrà svolto un incontro di verifica dell'andamento complessivo della stessa.
Al termine della sperimentazione verrà svolto uno specifico incontro con le RSA per verificare i risultati conseguiti e/o eventuali modifiche al presente accordo che dovessero essere ritenute opportune nel corso della sperimentazione stessa e/o il rinnovo dello stesso, anche alla luce di eventuali modifiche normative che dovessero intervenire nel frattempo.

Dichiarazioni a verbale
Le parti si danno fin da ora che le prestazioni di lavoro in smartworking di cui al presente accordo sono utili per l'accesso ad eventuali incentivi di carattere fiscale e contributivo che la normativa di legge dovesse prevedere in materia. Le parti si incontreranno successivamente all'emanazione delle relative normative per valutare le eventuali esigenze di adeguamento del presente accordo.