Tipologia: Accordo RLS
Data firma: 23 febbraio 2011
Parti: Intesa Sanpaolo e Dircredito-Fd, Fabi, Fiba-Cisl, Fisac-Cgil, Sinfub, Ugl Credito, Uilca
Settori: Credito Assicurazioni, Intesa Sanpaolo
Fonte: fabintesasanpaolo.eu


Verbale di accordo

In data 23 febbraio 2011, in Milano Intesa Sanpaolo spa (di seguito ISP), Intesa Sanpaolo Group Services scpa (di seguito ISGS) e le OO.SS. Dircredito - Fd, Fabi, Fiba/Cisl, Fisac/Cgil, Sinfub, Ugl Credito e Uilca di ISP e di ISGS
premesso che:
- con Accordo 20 dicembre 2007 Intesa Sanpaolo e le Organizzazioni Sindacali, in applicazione delle disposizioni di legge e degli accordi nazionali di riferimento, hanno definito gli ambiti territoriali di competenza dei Rappresentanti dei Lavoratori per la sicurezza (di seguito anche RLS), le modalità di accesso ai luoghi di lavoro e di registrazione degli spostamenti da parte dei medesimi, nonché i criteri per il concorso alle maggiori spese per l'espletamento del relativo mandato;
- nell'Accordo 23 marzo 2009 relativo alla costituzione di ISGS, le Parti hanno definito le regole relative al trasferimento del Personale di Intesa Sanpaolo appartenente ai rami di azienda interessati dall'operazione, con invarianza delle norme e dei trattamenti applicati nel tempo presso la Capogruppo;
- la coesistenza di molteplici piazze di operatività tra le due Società, i cui luoghi di lavoro sono spesso allestiti negli stessi palazzi, ha suggerito - nella prospettiva di individuare soluzioni che possano rispondere alle specificità organizzative del Gruppo - l'opportunità di poter utilizzare gli RLS non solo negli ambiti societari di competenza, ma anche in modo integrato tra ISP e ISGS;
si conviene quanto segue
La premessa costituisce parte integrante e sostanziale del presente accordo.
1. Al fine di garantire il corretto presidio territoriale delle strutture aziendali, gli ambiti di competenza degli RLS appartenenti a ISP e ISGS sono suddivisi come segue:

ISP

ISGS

Ambito territoriale

n. RLS

 

Ambito territoriale

n. RLS

Torino e provincia

6

 

Piemonte, Valle d'Aosta e Liguria

6

Piemonte (esclusa provincia di Torino) e Valle d'Aosta

3

 

Lombardia

6

Liguria

2

 

Veneto, Trentino Alto Adige e Friuli Venezia Giulia

1

Milano e provincia

6

 

Emilia Romagna, Toscana e Umbria

2

Lombardia (esclusa provincia di Milano, Brescia, Bergamo e Mantova)

6

 

Lazio, Marche, Abruzzo, Molise e Sardegna

1

Brescia, Bergamo, Mantova Veneto, Trentino Alto Adige e Friuli Venezia Giulia

2

 

Campania, Calabria, Basilicata, Puglia e Sicilia

2

Emilia Romagna, Toscana e Umbria

2

 

Totale

18

Lazio, Marche, Abruzzo Molise e Sardegna

4

 

 

Sicilia

2

 

Campania, Calabria, Basilicata e Puglia

1

 

Totale

34

 

2. Ferme le disposizioni di legge in materia e gli ambiti territoriali definiti nel presente accordo, in considerazione del principio di invarianza condiviso nell'Accordo 23 marzo 2009, l'accesso ai luoghi di lavoro sarà consentito scambievolmente agli RLS appartenenti a ISP e ad ISGS.
3. Restano confermate tutte le altre previsioni dell'accordo 20 dicembre 2007 richiamato in premessa, fermo restando che la formazione agli RLS sarà erogata secondo le previsioni del D.Lgs. n. 81/2008.