Cassazione Penale, Sez. 4, 03 marzo 2016, n. 8877 - Operaio investito da una pala in retromarcia. Mancata idonea sorveglianza sul rispetto delle misure di sicurezza


 


"Il datore di lavoro è tenuto a vigilare sul modo con cui gli altri soggetti (con) titolari della posizione di garanzia assolvono il proprio ruolo, dovendolo desumere non solo dall'articolo 2087 del codice civile, ma anche dall'articolo 18, comma 3- bis, del decreto legislativo 9 aprile 2008 n. 81.
Si tratta di principio pacifico, già desumibile dall'articolo 2087 del codice civile, e, ora, riaffermato dall'articolo 18, comma 3 bis, del decreto legislativo 9 aprile 2008 n. 81, laddove si afferma che il datore di lavoro [e il dirigente], oltre ad assolvere agli obblighi propri dettagliati nei precedenti commi dello stesso articolo, in più ("altresì" ) sono tenuti a vigilare sull'adempimento degli obblighi propri dei preposti (articolo 19), dei lavoratori (articolo 20), dei progettisti (articolo 22), dei fabbricanti e dei fornitori (articolo 23), degli installatori (articolo 24) e del medico competente (articolo 25), restando peraltro ferma l'esclusiva responsabilità dei soggetti obbligati in proprio dalle norme citate, allorché la mancata attuazione dei relativi obblighi "sia addebitabile unicamente agli stessi", non essendo riscontrabile un difetto di vigilanza da parte del datore di lavoro e del dirigente. L'inosservanza dell'obbligo di vigilanza può portare alla responsabilità del soggetto obbligato in ossequio al disposto dell'articolo 40, comma 2, c.p.: il non impedire l'evento che si ha l'obbligo giuridico di impedire equivale a cagionarlo [cfr., tra le altre, Sezione IV, 13 luglio 2011, Proc. gen. App. Milano in proc. Calvino].


 

 

Presidente: CIAMPI FRANCESCO MARIA Relatore: PICCIALLI PATRIZIA

 

Fatto


B.R. ricorre avverso la sentenza di cui in epigrafe che, riformando in melius quella di primo grado quanto al trattamento sanzionatorio [la pena è stata ridotta], lo ha peraltro riconosciuto colpevole del reato di cui all'articolo 589 c.p., commesso in violazione della normativa antinfortunistica [in danno del lavoratore R.F.].
A supporto del giudizio di responsabilità, ed in linea con la decisione di primo grado, resa in esito a giudizio abbreviato, veniva, da un lato, quanto al profilo della posizione di garanzia, valorizzato il ruolo di datore di lavoro del B.R., quale presidente del Cda della ditta R. Multiservice soc. coop., da cui dipendeva il lavoratore deceduto, e, dall'altro, venivano confermati i profili di colpa: individuati nel non avere elaborato, nell'ambito del DUVRI, uno specifico programma per garantire che fossero concretamente adottate le misure precauzionali e di prevenzione, necessarie per far sì che le operazioni di movimentazione di carichi, da eseguire nel piazzale di altra azienda [il cui responsabile, separatamente giudicato, era stato parimenti ritenuto colpevole], si svolgessero in sicurezza.
Per l'effetto, con rilevanza efficiente, proprio le rilevate carenze colpose avevano determinato la verificazione dell'infortunio: durante l'attività svolta dall'infortunato, per la raccolta di materiale di scarto, altro operatore, impegnato nella movimentazione di pneumatici, lo aveva investito effettuando una manovra di retromarcia con una pala meccanica, in cattivo stato di manutenzione (gli specchietti retrovisori erano inservibili).
La Corte di merito, corrispondendo ai motivi di doglianza, confermava la carenza della predisposizione del necessario programma di sicurezza e, in ogni caso, escludeva un esonero di responsabilità connesso alla prospettata presenza di almeno due preposti di fatto, che avrebbero avuto il compito di controllare il corretto adempimento ed il rispetto delle misure prevenzionistiche adottate.
Ciò sulla base del rilievo che, comunque, l'imputato aveva omesso di vigilare sulla concreta adozione delle misure di sicurezza, in ragione degli obblighi prevenzionali imposti in via generale dell'articolo 2087 del codice civile.
Il giudice di appello, pur ritenendo di non poter modificare in melius il giudizio di comparazione tra le circostanze [sì da ritenere le già concesse generiche come prevalenti], rideterminava la pena in termini più favorevoli rispetto alle determinazioni del primo giudice. 
Con il ricorso si censura il giudizio di responsabilità sotto diversi profili, comunque connessi.
Con i primi due motivi si sostiene che, diversamente da quanto sostenuto dai giudici di merito, sarebbe stato predisposto un adeguato sistema di sicurezza, dove erano previsti, in modo rigoroso, i compiti attribuiti a ciascun lavoratore, con particolare attenzione al palista, che quel giorno aveva investito il lavoratore durante la manovra di retromarcia del mezzo.
Non era stato adeguato conto della presenza di preposti di fatto, delegati in materia di rispetto delle norme antinfortunistiche, non potendosi attribuire la responsabilità al datore di lavoro, quale responsabile legale della società, solo in ragione della carica ricoperta.
Con il terzo motivo si assume che non era stato adeguatamente motivato sul rilievo eziologico delle violazioni contestate (la mancata previsione nel documento unico di valutazione dei rischi del programma delle misure ritenute opportune per garantire il miglioramento nel tempo dei livelli di sicurezza e la verificazione dell'infortunio).
Infine, con il quarto motivo,si lamenta che in motivazione, a supporto della conferma del giudizio di responsabilità, erano state valorizzate contestazioni che, nel corpo della imputazione, sarebbero state ascritte al coimputato (il committente) separatamente giudicato. Ciò che avrebbe importato una nullità della sentenza per difetto di correlazione tra l'accusa e la condanna.

Diritto

Il ricorso è manifestamente infondato.
I motivi, strettamente connessi, meritano trattazione congiunta.
Vale osservare che si è in presenza di una doppia conforme statuizione di responsabilità [la sentenza di appello ha riformato quella di primo grado solo in punto di trattamento sanzionatorio], onde non possono qui proporsi questioni in ordine all'apprezzamento fattuale della vicenda e dell'infortunio, oltreché in ordine al nesso eziologico tra i profili di colpa e l'infortunio stesso.
Questo anche perchè, in un giudizio svoltosi, in primo grado, con il rito abbreviato, neppure sono stati introdotti nuovi elementi di prova solo in grado di appello. 
In questa prospettiva, non può essere certamente questa Corte a rivalutare, in fatto, la pertinenza o no delle misure precauzionali, la cui omissione è stato il fondamento dell'addebito di colpa.
Mentre con riferimento alla tematica della presenza di due preposti di fatto [con l'effetto evocato in ricorso dell'esonero di responsabilità del datore di lavoro] è sufficiente osservare come la sentenza di condanna abbia focalizzato l'attenzione sul difetto del compito di vigilanza che comunque compete al datore di lavoro, pur in presenza di altri contitolari subordinati della posizione di garanzia [preposti di fatto o di diritto o altri].
Vale il principio secondo cui il datore di lavoro è tenuto a vigilare sul modo con cui gli altri soggetti (con) titolari della posizione di garanzia assolvono il proprio ruolo, dovendolo desumere non solo dall'articolo 2087 del codice civile, ma anche dall'articolo 18, comma 3- bis, del decreto legislativo 9 aprile 2008 n. 81.
Si tratta di principio pacifico, già desumibile dall'articolo 2087 del codice civile, e, ora, riaffermato dall'articolo 18, comma 3 bis, del decreto legislativo 9 aprile 2008 n. 81, laddove si afferma che il datore di lavoro [e il dirigente], oltre ad assolvere agli obblighi propri dettagliati nei precedenti commi dello stesso articolo, in più ("altresì" ) sono tenuti a vigilare sull'adempimento degli obblighi propri dei preposti (articolo 19), dei lavoratori (articolo 20), dei progettisti (articolo 22), dei fabbricanti e dei fornitori (articolo 23), degli installatori (articolo 24) e del medico competente (articolo 25), restando peraltro ferma l'esclusiva responsabilità dei soggetti obbligati in proprio dalle norme citate, allorché la mancata attuazione dei relativi obblighi "sia addebitabile unicamente agli stessi", non essendo riscontrabile un difetto di vigilanza da parte del datore di lavoro e del dirigente. L'inosservanza dell'obbligo di vigilanza può portare alla responsabilità del soggetto obbligato in ossequio al disposto dell'articolo 40, comma 2, c.p.: il non impedire l'evento che si ha l'obbligo giuridico di impedire equivale a cagionarlo [cfr., tra le altre, Sezione IV, 13 luglio 2011, Proc. gen. App. Milano in proc. Calvino].
Tale principio, come è ovvio, va declinato con l'ulteriore principio secondo cui per potere affermare comunque la responsabilità penale del datore di lavoro, per l'omessa vigilanza, non basta richiamare la posizione di garanzia, ma occorre la dimostrazione di una condotta omissiva concretamente colposa, dotata di un ruolo eziologico nella spiegazione dell'evento lesivo.
E' principio, anche quest'ultimo, osservato dal giudicante, secondo una ricostruzione della vicenda non rinnovabile in fatto, allorquando ha evidenziato da un lato l'inidoneità del programma di sicurezza predisposto [tema come detto non rivalutabile] e dall'altro la mancata idonea sorveglianza sul rispetto delle misure di sicurezza.
Con il che si è dato risposta adeguata anche al tema del nesso eziologico tra la colpa omissiva e l'infortunio letale, che costituisce il fondamento della responsabilità.
Nessuna violazione del principio di correlazione tra accusa e sentenza è rinvenibile.
Ciò non solo in ossequio al principio secondo cui,in tema di reati colposi, non sussiste la violazione del principio di correlazione tra l'accusa e la sentenza di condanna se la contestazione concerne globalmente la condotta addebitata come colposa (se si fa, in altri termini, riferimento alla colpa generica),essendo quindi consentito al giudice di aggiungere agli elementi di fatto contestati altri estremi di comportamento colposo o di specificazione della colpa, emergenti dagli atti processuali e quindi non sottratti al concreto esercizio del diritto di difesa. Analogamente, non sussiste la violazione dell'anzidetto principio anche qualora, nel capo di imputazione, siano stati contestati elementi generici e specifici di colpa ed il giudice abbia affermato la responsabilità dell'imputato per un'ipotesi di colpa diversa da quella specifica contestata, ma rientrante nella colpa generica, giacché il riferimento alla colpa generica, anche se seguito dall'indicazione di un determinato e specifico profilo di colpa, pone in risalto che la contestazione riguarda la condotta dell'imputato globalmente considerata, sicché questi è in grado di difendersi relativamente a tutti gli aspetti del comportamento tenuto in occasione del fatto di cui è chiamato a rispondere, indipendentemente dalla specifica norma che si assume violata [Sezione IV, 4 dicembre 2014, Paolini].
Ma ciò, assorbentemente, perché la lettura della imputazione non consente di ritenere che vi sia stato il trasferimento a carico dell'odierno ricorrente dei profili di colpa contestati al coimputato separatamente giudicato, valendo anzi osservare che il lavoratore infortunato era dipendente proprio dell'azienda rappresentata dall'imputato, cui quindi competeva la dotazione dei DPI, mentre non è parimenti dubitabile che anche la disciplina dell'area di manovra doveva essere valutata dall'imputato, proprio in ragione del fatto che ivi operavano propri dipendenti.
Alla inammissibilità del ricorso, riconducibile a colpa del ricorrente (Corte Cost., sent. 7, 13 giugno 2000, n. 186), consegue la condanna del ricorrente medesimo al pagamento delle spese processuali e di una somma, che congruamente si determina in mille euro, in favore della cassa delle ammende.

P.Q.M.


dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 1000,00 in favore della cassa delle ammende.
Così deciso in data 25 gennaio 2016.