Tipologia: CCNL
Data firma: 22 luglio 1998
Validità: 22.07.1998 - 31.12.2001
Parti: Unionchimica e Filcea-Cgil, Flerica-Cisl, Uilcer-Uil
Settori: Chimici, P.M.I.
Fonte: CNEL

Sommario:

  Capitolo I
• 1. Relazioni industriali nazionali
• 1.1. Osservatorio Nazionale di Settore
• 1.2. Commissione paritetica
◦ A) Compiti, funzioni e composizione
◦ B) Controversie
• 2. Relazioni industriali regionali/territoriali
• 3. Relazioni a livello di gruppo
• 4. Relazioni a livello aziendale
• 5. Appalti e decentramento produttivo
• 5.1 Appalti
• 5.2 Scorporo
• 5.3 Manutenzione
• 5.4 Lavoratori ditte appaltatrici
• 5.5 Scadenza contratti appalto
• 5.6 Tutela lavoratori ditte appaltatrici
• 5.7 Servizi sociali
• 5.8 Sfera di applicazione
• 6. Personale inviato a prestare lavoro all'estero
• 7. Occupazione giovanile
• 8. Portatori di handicap
• 9. Azioni positive per le pari opportunità
• 10. Volontariato
• 11. Formazione continua
• 12. Congedi parentali
• 13. Parità operai-impiegati
• 14. Assistenza sanitaria
Capitolo II - Costituzione del rapporto di lavoro
Art. 1 - Assunzione.
Art. 2 - Periodo di prova
Art. 3 - Disciplina dell'apprendistato
• 1) Assunti dal 14.5.94 al 21.7.98
• 2) Assunti dal 22 luglio 1998
• 2.1 Formazione
◦ A. Contenuti a carattere trasversale
◦ B. Contenuti a carattere professionalizzante
▫ Apprendisti
▫ Apprendisti in possesso di attestato di qualifica professionale, titolo di studio di scuola media superiore o laurea, non idonei rispetto all'attività da svolgere
▫ Apprendisti con attestato di qualifica professionale, idoneo rispetto all'attività da svolgere
▫ Apprendisti in possesso di titolo di studio di scuola media superiore o laurea, idonei rispetto all'attività da svolgere
• 2.2 Tirocini formativi e di orientamento
• 2.3 Tutore
Capitolo III - Organizzazione del lavoro - Classificazione del personale
Art. 4 - Organizzazione del lavoro
Art. 5 - Classificazione del personale
• Declaratorie e profili
Art. 6 - Qualifiche non rientranti nella percentuale d'obbligo (art. 25, legge n. 223/91)
Art. 7 - Contratti di formazione lavoro e di inserimento
• A) Contratti di formazione lavoro (CFL)
• B) Contratti di inserimento
Art. 8 - Tirocinio
Art. 9 - Contratto a termine - Lavoro temporaneo
• Procedure informative
◦ 1) Contratto a termine
◦ 2) Lavoro-temporaneo
• Studenti lavoratori
Art. 10 - Contratto a tempo parziale
Art. 11 - Cumulo di mansioni
Art. 12 - Passaggio di mansioni
Capitolo IV - Orario di lavoro, riposi e festività
Art. 13 - Orario di lavoro
Art. 14 -Lavoro eccedente, straordinario, notturno, festivo e a turni: maggiorazioni
Art. 15 - Computo della maggiorazione per lavoro a turni agli e degli istituti contrattuali
• Norma particolare per i turnisti
Art. 16 - Riposo settimanale - Giorni festivi
Art. 17 - Festività soppresse
Art. 18 - Ferie
Capitolo V - Trattamento economico
Art. 19 - Elementi della retribuzione
Art. 20 - Minimi contrattuali
Art. 21 - Scatti di anzianità
Art. 22 - Premio per obiettivi
Art. 23 - Lavoro a cottimo
Art. 24 - Retribuzione oraria e giornaliera.
Art. 25 - Corresponsione della retribuzione.
Art. 26 - Tredicesima mensilità.
Art. 27 - Trattamento economico in caso di festività infrasettimanali e nazionali
Art. 28 - Indennità speciali per i lavoratori di cui al gruppo 2) dell'art. 5
• A) Indennità per disagiata sede
• B) Indennità di cassa
Art. 29 - Reclami sulla retribuzione.
Art. 30 - Trattenute per risarcimento danni
Art. 31 - Trasferta
• Trattamento per il tempo di viaggio
• Norma particolare per il settore coibenti
Art. 32 - Trasferimento
Art. 33 - Passaggi di qualifica
Capitolo VI - Disposizioni per i lavoratori addetti a mansioni discontinue o a mansioni di semplice attesa o custodia
Art. 34 -Disposizioni per i lavoratori addetti a mansioni discontinue o a mansioni di semplice attesa o custodia
Capitolo VII - Interruzione, sospensione e riduzione del lavoro
Art. 35 - Interruzione del lavoro e recupero delle ore di lavoro perdute
Art. 36 -Trattamento in caso di sospensione o di riduzione dell'orario di lavoro
Art. 37 - Permessi di entrata nell'azienda
Art. 38 - Permessi
Art. 39 - Aspettativa
Art. 40 - Assenze
Art. 41 - Congedo matrimoniale
Art. 42 - Servizio militare
Art. 43 - Malattia e infortunio
• A) Assenza dal lavoro
• B) Conservazione del posto durante l'assenza
• C) Trattamento economico durante l'assenza
Art. 44 - Trattamento in caso di gravidanza e puerperio
Art. 45 - Trattamenti previdenziali e assicurativi
Capitolo VIII - Ambiente di lavoro - Igiene e sicurezza del lavoro
Art. 46 - Ambiente di lavoro
• 1) Livello nazionale
• 2) Livello aziendale
• 3) Rappresentante per la sicurezza (RLS)
• Chiarimenti a verbale
  • Dichiarazione a verbale
Art. 47 - Prevenzione degli infortuni e delle malattie professionali
• 1) Prevenzione
• 2) Registrazioni
• 3) Valori limite
• Nota a verbale
Capitolo IX - Clausole particolari riguardanti lo svolgimento del rapporto di lavor
o
Art. 48 - Normative particolari per i Quadri
Art. 49 - Lavoratori esposti al rischio di responsabilità civile verso terzi (legge n. 190/85)
Art. 50 - Diritto allo studio
• A. Diritto allo studio per i lavoratori studenti
• B. Diritto allo studio per la scuola media dell'obbligo e per gli altri corsi di formazione
Art. 51 - Abiti da lavoro
• Chiarimento a verbale per il settore coibentazione
• Nota
Art. 52 - Lavoro delle donne e dei minori
• Lavoro notturno personale femminile
• Lavorazioni particolarmente pesanti
Capitolo X - Comportamenti in azienda
Art. 53 - Rapporti in azienda
Art. 54 - Inizio e fine lavoro.
Art. 55 - Consegna e conservazione utensili e materiali
Art. 56 - Visite di inventario e di controllo
Art. 57 - Provvedimenti disciplinari
Art. 58 - Multe e sospensioni
Art. 59 - Licenziamento per mancanze
Capitolo XI - Risoluzione del rapporto di lavoro
Art. 60 - Preavviso di licenziamento e di dimissioni
Art. 61 - Trattamento di Fine Rapporto (TFR)
Art. 62 - Restituzione documenti di lavoro - Certificato di lavoro
Art. 63 - Indennità in caso di morte
Art. 64 - Previdenza integrativa
Capitolo XII - Istituti di carattere sindacale
Art. 65 - Rappresentanza sindacale unitaria (RSU)
Art. 66 - Assemblee
Art. 67 - Permessi per cariche sindacali
Art. 68 - Aspettative per cariche pubbliche e sindacali
Art. 69 - Affissioni
Art. 70 - Versamento dei contributi sindacali
Art. 71 - Fondo di solidarietà
Art. 72 - Distribuzione del contratto ed esclusiva di stampa
Capitolo XIII - Clausole riguardanti il contratto collettivo
Art. 73 - Abrogazione dei precedenti contratti: opzione
Art. 74 - Condizioni di miglior favore
Art. 75 - Decorrenza e durata
Allegati
Allegato 1
Art. 20 - Minimi contrattuali
Allegato 2
Art. 22 - Premio per obiettivi - Linee guida congiunte sul premio per obiettivi
• Parametri individuati a titolo esemplificativo
Allegato 3
Art. 28 - Indennità speciali
Allegato 4
Art. 31 - Trasferta
Allegato 5
Art. 64 - Previdenza integrativa - Accordo 28 luglio 1997
• Natura e scopi del fondo
• Soci del Fondo
• Contribuzione
• Quota d'iscrizione e quota associativa
• Spese di costituzione e di avvio
• Accordo 10 marzo 1998
Allegato 6
Art. 5 - Classificazione del personale profili particolari per il settore oli e margarina, V area parametro G
• Profili
Allegato 7
Art. 5 - Classificazione del personale profili particolari per il settore detergenza, V area parametro F
Allegato 8
Art. 5 - Classificazione del personale profilo particolare per il settore cosmetico, V area parametro G
Allegato 9
Art. 5 - Classificazione del personale per il settore coibenti
• Declaratorie e profili
Allegato 10
Art. 5 - Classificazione del personale per il settore concia
Allegato 11
Art. 18 - Ferie per il settore concia
Allegato 12
Art. 33 - Passaggi di qualifica per il settore concia
• A. Passaggio dalla qualifica operaia a quella speciale
• B. Passaggio dalla qualifica operaia a quella impiegatizia
• C. Passaggio dalla qualifica speciale a quella impiegatizia
• D. Nel caso di passaggio di qualifica di Quadro
Allegato 13
Art. 34 - Disposizioni per i lavoratori addetti a mansioni discontinue o a mansioni di semplice attesa o custodia per il settore concia
Allegato 14
Art. 50 - Diritto allo studio per il settore concia
Allegato 15
Art. 61 - Trattamento di fine rapporto per il settore concia
Allegato 16. Settore Oli e Margarine
Allegato 17. Trasferimenti di azienda - (legge 29.12.90 n. 428, art. 47)
Allegato 18. Disciplina della elezione della rappresentanza sindacale unitaria
• 1. Modalità per indire le elezioni
• 2. Quorum per la validità delle elezioni
• 3. Presentazione delle liste
• 4. Commissione elettorale
• 5. Compiti della Commissione
• 6. Affissioni
• 7. Scrutatori
• 8. Modalità del voto
• 9. Schede elettorali
• 10. Modalità della votazione
• 11. Composizione del seggio elettorale
• 12. Attrezzatura del seggio elettorale
• 13. Riconoscimento degli elettori
• 14. Compiti del Presidente
• 15. Operazioni di scrutinio
• 16. Ricorsi alla Commissione elettorale
• 17. Comitato dei garanti
• 18. Comunicazione della nomina dei componenti della rappresentanza sindacale unitaria
• 19. Adempimenti della Direzione aziendale
• 20. Norma generale

Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro per i lavoratori della piccola e media industria chimica e settori accorpati 22 luglio 1998

Addì 22 luglio 1998, in Roma fra l'Unione nazionale piccola e media industria chimica, materie plastiche, gomma e prodotti affini […] , assistiti […] e dalla Delegazione imprenditoriale [….] e dalla Commissione tecnica […], con l'assistenza della Confederazione italiana della piccola e media industria "Confapi" […] e la Fulc composta da: la Filcea-Cgil rappresentata […] con l'assistenza della Segreteria confederale, nelle persone del Segretario generale […] e del Segretario generale aggiunto [...], la Flerica-Cisl […] e assistiti dal Segretario generale della Cisl […] e dal Segretario confederale […], la Uilcer-Uil […] e assistiti dal Segretario generale della Uil […] alla presenza della Delegazione trattante eletta a Milano, si è stipulato il presente CCNL da valere per i lavoratori dipendenti dalle aziende associate a Unionchimica nei seguenti settori: chimica, farmaceutica, articoli dattilografici, materiali dielettrici e isolanti, candele e lumini, oli e margarina, detergenza, coibenti, concia.

Capitolo I
1. Relazioni industriali nazionali
1.1. Osservatorio Nazionale di Settore.

Unionchimica e Fulc, consapevoli dell'ampiezza delle problematiche che incidono sull'industria chimica italiana e del ruolo fondamentale che il comparto della PMI può giocare per la salvaguardia di un settore fondamentale per tutta l'industria e di rilevanza in termini occupazionali, concordano di rafforzare al massimo livello tutte le opportunità di intervento comune a favore del settore rappresentato con proposte di interventi legislativi 'ex novo' o di modifica dei provvedimenti già esistenti, sia a livello di C.E. che di Stato nazionale come di Enti regionali in vista dell'assegnazione di più ampie attribuzioni in campo industriale a tali strutture del decentramento.
In considerazione del fatto che tale importantissimo compito può essere svolto esclusivamente a condizione che le parti possano in via sistematica avere occasioni di scambi informativi, di consultazioni e confronti sulle tematiche di centrale interesse convengono di ampliare in questo senso il ruolo dell'Osservatorio nazionale di settore, che pertanto avrà lo specifico compito, sulla base delle analisi e degli studi compiuti sui dati informativi in suo possesso, di proporre alle parti documenti anche atti alla predisposizione di proposte di intervento congiunto a tutti i livelli legislativi ed esecutivi.
Inoltre sarà compito dell'Osservatorio di procedere all'analisi di tutti i provvedimenti legislativi che prevedano rinvii alla contrattazione collettiva nazionale e di settore evidenziando alle parti abilitate alla stipula contrattuale tutti gli spazi e le opportunità offerte affinché procedano, nella loro autonomia, alle necessarie integrazioni contrattuali, anche al di là delle cadenze contrattuali previste dal protocollo 23.7.93. Le parti si danno reciprocamente atto che quanto precedentemente definito, lungi dal porsi in contrasto con il protocollo 23.7.93 dà concreta realizzazione al concetto di concertazione e rivaluta, vivificandolo, il ruolo del CCNL come elemento centrale dei rapporti tra le parti.
Pertanto viene confermato l'Osservatorio nazionale della piccola e media industria chimica, costituito tra Unionchimica e Fulc, che potrà essere integrato da rappresentanti delle rispettive strutture regionali per tematiche di specifico interesse delle regioni rappresentate.
L'Osservatorio inoltre potrà valutare l'opportunità di articolarsi in sezioni regionali o interregionali anche permanenti a cui potranno essere di volta in volta delegati compiti o funzioni specifici, quali la formazione professionale e la formazione continua. Qualora tali sezioni verifichino la necessità di interventi congiunti porteranno a conoscenza delle parti stipulanti, tramite l'Osservatorio nazionale, tale loro necessità.
L'Osservatorio nazionale potrà essere articolato per settori concordemente individuati tra le parti costituenti l'Osservatorio stesso. In tale caso i dati sotto elencati verranno forniti per gli specifici settori.
L'Osservatorio nazionale potrà altresì essere articolato in sezioni per:

- l'analisi del tipo e del grado di utilizzo delle forme di rapporto di lavoro, che rendono flessibile il rapporto di lavoro, quali: apprendistato, CFL, rapporti a tempo determinato e a tempo parziale, telelavoro, lavoro interinale e altre forme di lavoro anche non subordinato;
- verificare l'opportunità di modificare l'attuale struttura classificatoria, anche in relazione alle innovazioni tecnologiche e organizzative intervenute e alle problematiche dell'interconnessione tra aree professionali e livelli di inquadramento;
- monitorare la contrattazione decentrata, l'utilizzo delle forme contrattuali di flessibilizzazione della prestazione lavorativa, le gestioni dell'orario di lavoro contrattuale, le intese raggiunte per la definizione dei premi per obiettivi;
- le azioni positive;
- realizzando le disposizioni legislative;
- promuovendo azioni positive a favore del personale femminile, predisponendo schemi di progetti, con l'obiettivo di valorizzarne l'impiego;
- promuovendo la conoscenza dei progetti concordati verso le proprie strutture associative;
- l'esame delle problematiche inerenti la sicurezza e l'igiene ambientale dell'industria chimica nonché i riflessi ecologici dell'insediamento industriale chimico.
Nell'Osservatorio confluiranno i dati reciprocamente in possesso, che consentiranno a Unionchimica e Fulc di procedere a verifiche, per i livelli nazionali, settoriali e territoriali concordati, relativamente a:
- prospettive produttive e di mercato nazionale e internazionale;
- previsioni degli investimenti in relazione agli indirizzi di sviluppo tecnologico del settore e relativi effetti occupazionali (Mezzogiorno);
- previsioni rispetto alle tendenze occupazionali del settore con particolare riferimento, per il lavoro femminile a quanto previsto dalla legge n. 903/77 e dalla legge n. 125/91 e, per il lavoro giovanile, all'accordo interconfederale Confapi - Cgil, Cisl, Uil del 13.5.93 sui CFL, tempo determinato e part-time, sulla base dei dati di settore forniti dall'Ente bilaterale nazionale nonché alla legge n. 44/86;
- individuazione di fabbisogni formativi del settore al fine di verificare la necessità e i contenuti di programmi di formazione professionale o di eventuale riqualificazione, mirati anche al miglioramento dell'incontro tra domanda e offerta di lavoro. Sulla base dei dati acquisiti l'Osservatorio nazionale elaborerà proposte da sottoporre alle parti stipulanti per la definizione di interventi di formazione continua nelle imprese del settore che potranno essere realizzati dall'Ente bilaterale nazionale e dagli Enti bilaterali regionali ricercando in tal senso i possibili supporti finanziari previsti anche dalle leggi comunitarie, nazionali e territoriali;
- previsioni e informazione di utilizzo dei finanziamenti a fondo perduto o dei finanziamenti a tasso agevolato erogati dallo Stato e dalle Regioni nel quadro di apposite leggi con particolare riferimento alla quota degli stessi destinati alla ricerca scientifica;
- eventuali finanziamenti pubblici a fondo perduto, riconosciuti ad aziende o consorzi di aziende associate, finalizzati alla ricerca scientifica, e utilizzo di tali investimenti per: sintesi e andamento dei programmi di ricerca; tematiche di individuazione di nuovi prodotti o processi di miglioramento per quelli esistenti; collaborazione con enti di ricerca pubblica; nel quale caso se ne indicheranno i tempi prevedibili di attuazione. Inoltre al fine di una comune conoscenza sulla disponibilità ad attuare ricerca scientifica con finanziamenti a fondo perduto previsti dalla normativa vigente, nei dati informativi si darà luogo a una precisa identificazione di titoli di ricerca scientifica che sia specifica a ciascun singolo settore rappresentato.

1.2. Commissione paritetica.
Le parti, valutato il comune interesse e la reciproca volontà di attribuire al CCNL una funzione di gestione omogenea del rapporto di lavoro nell'ambito del territorio nazionale, nella consapevolezza che relazioni industriali più adeguate devono basarsi anche sull'uniforme lettura e gestione delle intese contrattuali e di corrispondenza dei comportamenti reali con gli intendimenti e le volontà contrattuali, convengono di dotarsi, anche utilizzando i dati provenienti dall'Osservatorio, di uno strumento di concreta gestione del CCNL nel corso della sua vigenza.

A) Compiti, funzioni e composizione.
A tale fine viene costituita una Commissione paritetica avente i seguenti obiettivi e funzioni:
a) elaborare un commento del CCNL anche sulla base delle risultanze di una ricognizione della produzione giurisprudenziale sui contenuti del CCNL di categoria, eventualmente proponendo integrazioni o modifiche al testo contrattuale;
b) emanare interpretazioni congiunte delle normative contrattuali definendo in tale caso le modalità di sostituzione e d'integrazione dei testi precedenti, anche in base ai ricorsi e con le modalità di cui alla successiva lett. B.
La Commissione paritetica nazionale è composta da 6 componenti di cui 3 di parte imprenditoriale e 3 di parte sindacale, che potranno richiedere l'assistenza di esperti di propria fiducia.

B) Controversie.
È impegno delle parti, al fine di migliorare sempre più le relazioni sindacali in azienda e di ridurre la conflittualità, e tenuto conto anche di quanto previsto dall'accordo interconfederale 22.1.83 e successivi, di esperire, in caso di controversie, tentativi idonei per una possibile soluzione conciliativa delle stesse attraverso verifiche tra Direzione aziendale e RSU, assistiti dalle rispettive organizzazioni territoriali, qualora richiesto da una delle 2 parti.
Le parti convengono inoltre che, qualora sorgessero controversie aventi ad oggetto l'interpretazione di una delle norme di cui al presente CCNL, le stesse dovranno essere obbligatoriamente sottoposte alla Commissione paritetica di cui al presente punto.
[…]

2. Relazioni industriali regionali/territoriali
A livello regionale, di norma almeno una volta l'anno, le organizzazioni territoriali della Unionchimica-Confapi, in appositi incontri con le Fulc regionali, porteranno a conoscenza delle stesse le prospettive produttive della globalità delle aziende associate con particolare riferimento alle previsioni degli investimenti per nuovi insediamenti industriali, ampliamenti e trasformazioni di quelli esistenti.
La predetta informazione sarà suddivisa nei seguenti settori:
a) chimica primaria (di base e derivata);
b) chimica per l'industria e l'agricoltura;
c) chimica per il consumo non industriale;
d) chimica farmaceutica.
Nell'ambito regionale le parti potranno individuare aree geografiche più limitate cioè province e comprensori, che presentino concentrazioni significative di aziende associate; l'organizzazione imprenditoriale territoriale specificherà le informazioni complessive di cui sopra relativamente a tali aree.
Inoltre, a fronte dell'identificazione di nuove professionalità emergenti o mutamenti di professionalità già esistenti o arricchimenti di profili professionali già esistenti derivanti da modifiche all'organizzazione del lavoro, le parti procederanno all'inserimento dei nuovi profili concordati nell'ambito delle aree professionali e dei relativi parametri d'inquadramento.
A tal fine Unionchimica e Fulc nazionali, in occasione del successivo rinnovo contrattuale, provvederanno ad inserire tali nuovi profili, se ritenuti generalizzabili, negli elenchi della classificazione contrattuale, operando le relative correlazioni.
Nel corso dello stesso incontro tra le organizzazioni territoriali della Unionchimica/Confapi e delle OSL verranno inoltre fornite informazioni globali riferite alle aziende associate su:
a) percentuali di addetti suddivise per: sesso, con verifica dell'andamento dell'occupazione femminile, con particolare riguardo all'applicazione della legge n. 903/77 e della legge n. 125/91 e alle disposizioni legislative che dovessero essere emanate in merito; classi d'età;
b) previsioni sulle variazioni occupazionali conseguenti a processi inerenti l'intervento della legge n. 223/91;
c) dati acquisiti sull'andamento occupazionale nel settore e dati sull'andamento occupazionale relativo alle categorie protette, nonché sull'andamento dell'occupazione giovanile in rapporto all'accordo interconfederale Confapi-Cgil, Cisl, Uil del 13.5.93;
d) previsioni di utilizzo dei finanziamenti a fondo perduto o dei finanziamenti a tasso agevolato erogati dallo Stato e dalle Regioni nel quadro di apposite leggi con particolare riferimento alla quota degli stessi destinati alla ricerca scientifica;
e) preventivamente, necessità e contenuti dei programmi di formazione professionale ed eventuale riqualificazione;
f) natura delle attività produttive conferite a terzi e di quelle conferite in appalto;
g) elementi conoscitivi relativi alle eventuali problematiche connesse con l'inserimento lavorativo di lavoratori extra comunitari e portatori di handicap;
h) elementi conoscitivi sulle eventuali iniziative per la soluzione delle problematiche tecnico-organizzative relative ai lavoratori tossicodipendenti.
Per una valutazione corretta da parte delle OSL dell'interconnessione delle diverse produzioni nel territorio e delle relative compatibilità nel quadro della programmazione regionale e al fine di consentire una puntualizzazione di problemi comuni insorgenti su aree industriali integrate, intendendosi come tali aree interregionali con significativa concentrazione di aziende chimiche e da identificare a livello nazionale, Unionchimica si dichiara disponibile a incontri, di norma annuali, anche unitamente ad altre realtà imprenditoriali, con le strutture sindacali dei lavoratori di pari livello.
Nel caso si ritenga opportuno l'intervento dell'Ente Regione, per la realizzazione di una politica attiva della programmazione e per l'occupazione nel territorio, le parti svilupperanno per quanto di propria competenza autonomi contatti con le suddette autorità.
Per consentire alla Fulc di seguire lo sviluppo delle attuazioni di cui al presente punto le parti procederanno a incontri annuali per l'accertamento delle realizzazioni negli ambiti territoriali come sopra indicati.

3. Relazioni a livello di gruppo
Per i gruppi industriali - intendendosi per un gruppo un complesso industriale avente più stabilimenti, facenti capo a un unico centro decisionale e avente complessivamente più di 200 dipendenti - le informazioni appresso specificate verranno date da ciascun gruppo industriale.
Ciascun gruppo industriale, annualmente, in apposito incontro convocato da Unionchimica, porterà a conoscenza della Fulc e delle RSU:
- le prospettive produttive;
- le previsioni degli investimenti per nuovi insediamenti industriali, consistenti ampliamenti e trasformazioni di quelli esistenti e miglioramenti delle condizioni ambientali-ecologiche;
- percentuali di addetti suddivise per: sesso, con particolare riferimento all'applicazione della legge n. 903/77 e della legge n. 125/91; classi d'età;
- l'andamento dell'occupazione femminile. Per tale tema vi sarà la partecipazione e l'apporto di lavoratrici dipendenti in grado di fornire una conoscenza adeguata alle specialità della materia al fine di favorire azioni positive volte a concretizzare le pari opportunità;
- dati acquisiti sull'andamento occupazionale e dati sull'andamento occupazionale relativo alle categorie protette;
- previsioni sulle variazioni occupazionali conseguenti a processi inerenti l'intervento della legge n. 223/91;
- gli interventi formativi inerenti: l'attività svolta dai lavoratori, la loro eventuale riqualificazione nonché l'ambiente e la sicurezza;
- iniziative assunte con riferimento ad eventuali problematiche connesse con la prestazione lavorativa dei lavoratori portatori di handicap.
Le parti effettueranno un esame congiunto degli effetti degli investimenti e procederanno a incontri annuali, a livello nazionale, per l'accertamento delle realizzazioni nel loro complesso. L'accertamento per le realtà territoriali e di fabbrica avverrà con la medesima procedura in appositi incontri tra le parti con l'intervento della Direzione aziendale e delle RSU.

4. Relazioni a livello aziendale
Gli stabilimenti associati con più di 125 dipendenti, annualmente in apposito incontro, porteranno a conoscenza della Fulc e delle RSU:
- le prospettive produttive;
- le previsioni degli investimenti per nuovi insediamenti industriali, consistenti ampliamenti e trasformazioni di quelli esistenti e miglioramento delle condizioni ambientali/ecologiche;
- percentuali di addetti suddivise per: sesso, con particolare riferimento all'applicazione della legge n. 903/77 e della legge n. 125/91; classi d'età;
- l'andamento dell'occupazione femminile. Per tale tema vi sarà la partecipazione e l'apporto di lavoratrici dipendenti in grado di fornire una conoscenza adeguata alle specificità della materia al fine di favorire azioni positive volte a concretizzare le pari opportunità;
- gli interventi formativi inerenti l'attività svolta dai lavoratori, la loro eventuale riqualificazione nonché l'ambiente e la sicurezza;
- iniziative assunte con riferimento a eventuali problematiche connesse con la prestazione lavorativa dei lavoratori portatori di handicap;
- dati acquisiti sull'andamento occupazionale e dati sull'andamento occupazionale relativo alle categorie protette;
- previsioni sulle variazioni occupazionali conseguenti a processi inerenti l'intervento della legge n. 223/91.
A richiesta di una delle parti la procedura concernente tali stabilimenti potrà essere esperita nelle stesse sedi dei gruppi. Le parti effettueranno un esame congiunto degli effetti degli investimenti e procederanno a incontri annuali per l'accertamento delle realizzazione nell'ambito territoriale.
Nell'ambito regionale le parti potranno individuare province e comprensori che presentino significative concentrazioni di aziende associate; in tale caso Unionchimica specificherà i dati di cui al presente punto relativamente a tali aree.
Qualora imprese aderenti a Unionchimica abbiano strutture produttive articolate in più Paesi della U.E. Unionchimica e Fulc definiranno modalità e tempi per dare attuazione nella singola realtà alle Direttive Comunitarie in termini di comitati d'impresa.

5. Appalti e decentramento produttivo
5.1 Appalti.
Le aziende informeranno periodicamente le RSU:
- sulla natura delle attività conferite in appalto;
- su eventuali casi di ricorso al lavoro a domicilio (fermo restando il disposto della legge 18.12.73 n. 877);
- su casi di scorporo.

5.2 Scorporo.
Inoltre le aziende informeranno preventivamente le RSU:
- su eventuali casi di scorporo di attività del proprio ciclo produttivo che abbiano riflessi negativi sull'occupazione complessiva: ciò per consentire alle OSL. la conoscenza delle conseguenze sui livelli occupazionali nel territorio. In tal caso le aziende provvederanno a identificare l'attività produttiva scorporata successivamente alla entrata in vigore del presente contratto nonché il numero dei propri lavoratori interessati ad essa addetti.

5.3 Manutenzione.
Le aziende del settore daranno informazioni sulla programmazione della manutenzione degli impianti utilizzati alla produzione di sostanze che possano determinare rischi di inquinamento.
Per ogni singola attività manutentiva degli impianti di produzione, la quale presenti una sostanziale omogeneità e affinità tecnologica con le attività dello stabilimento nonché abbia continuità e intervento a orario pieno e costanza nel tempo, le aziende concorderanno con le RSU le possibili soluzioni sostitutive degli appalti, da realizzare gradualmente anche con l'impiego di personale dipendente dalle imprese stesse.
Fermo restando che la manutenzione va finalizzata alla sicurezza, alla efficacia e alla migliore utilizzazione degli impianti, per la ricerca delle soluzioni sostitutive degli appalti si dovrà tener conto delle caratteristiche di programmabilità delle attività stesse, della piena utilizzazione delle attrezzature, del carattere di continuità del lavoro, anche in impianti diversi.

5.4 Lavoratori ditte appaltatrici.
I gruppi e gli stabilimenti di cui ai precedenti punti 3) e 4) forniranno annualmente a consuntivo il dato medio del numero dei lavoratori delle ditte appaltatrici che hanno prestato la propria attività all'interno delle unità produttive.

5.5 Scadenza contratti appalto.
Sono fatti salvi comunque - fino alla scadenza - i contratti di appalto stipulati prima della firma del presente contratto.

5.6 Tutela lavoratori ditte appaltatrici.
Allo scopo di consentire una più efficace tutela dei lavoratori per quanto concerne il rispetto degli obblighi previsti in materia di prestazione di lavoro, le aziende inseriranno nei contratti di appalto apposite clausole che vincolino le imprese appaltatrici all'osservanza degli obblighi a esse derivanti dalle norme di legge: assicurative, previdenziali, d'igiene e sicurezza del lavoro nonché dai rispettivi contratti di lavoro e, per quanto di loro competenza, dalle norme della legge 20.5.70 n. 300.
Per l'assolvimento degli obblighi derivanti alle imprese appaltatrici dalla legge 20.5.70 n. 300, le aziende appaltanti agevoleranno la materiale realizzazione delle condizioni di agibilità.

5.7 Servizi sociali.
Le aziende garantiscono ai lavoratori delle imprese appaltatrici l'uso dei servizi aziendali (spogliatoi, servizi igienici e ove esistenti, servizi di mensa) alle stesse condizioni dei dipendenti delle imprese appaltanti.

5.8 Sfera di applicazione.
Le norme dal punto 5.1 al punto 5.4 del presente punto 5. non si applicano nei confronti delle aziende che occupano fino a 55 lavoratori di cui al gruppo 4) dell'art. 5 del presente contratto.

6. Personale inviato a prestare lavoro all'estero
Nel caso dell'invio all'estero di dipendenti, gli stessi potranno farsi assistere dalla RSU circa le circostanze in cui si svolgerà il lavoro.
Stessa assistenza potrà essere richiesta nel caso di rientro degli stessi dall'estero, circa il loro reinserimento nell'azienda con riferimento al livello professionale acquisito nell'attività svolta all'estero e nello spirito dell'art. 13 della legge 20.5.70 n. 300.
[…]

8. Portatori di handicap
Le parti a livello territoriale considereranno con attenzione il problema dell'inserimento nelle proprie strutture, anche attraverso la creazione di percorsi di inserimento mirati, ai sensi e per gli effetti della legge 02.4.68 n. 482, nell'ambito delle oggettive possibilità tecnico- organizzative, dei portatori di handicap in funzione delle capacità lavorative degli stessi, anche utilizzando specifici progetti con il supporto della struttura pubblica competente, la RSU e con la collaborazione degli organismi regionali.

11. Formazione continua
Unionchimica-Confapi e Filcea-Flerica-Uilcer congiuntamente ritengono che la ricerca di un alto livello di qualità richiesto dal settore sia elemento basilare per dare competitività duratura all'intero sistema delle piccole e medie industrie.
Le parti esprimono la comune opinione che per il raggiungimento di tale obiettivo sia indispensabile il pieno supporto di una professionalità dei lavoratori dipendenti sempre adeguata alle esigenze delle imprese così come costantemente modificate dall'evoluzione della tecnologia, dei prodotti e dei cicli produttivi.
Da ciò l'indispensabilità di un sistema di formazione continua, al di là delle conoscenze di tipo scolastico o derivanti dall'esperienza lavorativa.
Pertanto le parti ritengono indispensabile che quanto disposto dall'art. 17 della legge n. 196/97 diventi rapidamente operativo e che le modalità attuative consentano l'accesso delle PMI e dei loro dipendenti alle risorse necessarie per la realizzazione di una reale politica di formazione continua. A tal fine le parti convengono che, qualora processi di innovazione tecnologica e di processo possano provocare obsolescenza professionale dei lavoratori, le aziende e le RSU possono definire programmi specifici di formazione anche utilizzando quanto disposto dall'art. 50, lett. b).
In tale senso Unionchimica-Confapi e Filcea-Flerica-Uilcer, in stretta collaborazione con le rispettive Confederazioni, opereranno affinché sia nell'Ente bilaterale nazionale sia negli Enti bilaterali regionali costituiti ai sensi dell'A.I. 13.5.93 possano essere valutate tutte le opportunità offerte dal panorama legislativo comunitario, nazionale, regionale al fine di indirizzare risorse pubbliche al sistema delle PMI del comparto chimico, sensibilizzando nel contempo tutti gli enti locali competenti in ordine alla materia in oggetto.

Capitolo II - Costituzione del rapporto di lavoro
Art. 1 - Assunzione.

[…]
È facoltà dell'azienda il richiedere al lavoratore:

- l'effettuazione di una visita medica preventiva, come prevista dall'art. 47, punto a).
[…]

Art. 3 - Disciplina dell'apprendistato.
1) Assunti dal 14.5.94 al 21.7.98.
Per la disciplina dell'apprendistato si fa riferimento alle disposizioni di legge in materia.
Per quanto non è contemplato dalle disposizioni di legge e dal presente articolo, valgono per gli apprendisti le norme previste dal presente contratto in quanto applicabili.
[…]
2) Assunti dal 22 luglio 1998.
Per la disciplina dell'apprendistato si fa riferimento alle disposizioni di legge in materia.
Per quanto non è contemplato dalle disposizioni di legge e dal presente articolo, valgono per gli apprendisti le norme previste dal presente contratto in quanto applicabili.
[…]

2.1 Formazione.
Gli apprendisti sono tenuti a partecipare alle iniziative di formazione, i cui contenuti verranno definiti con apposito decreto ministeriale di prossima emanazione.
In applicazione del D.M. 8.4.98, la formazione esterna all'azienda è così articolata:

A. Contenuti a carattere trasversale
Modulo 1: disciplina del rapporto di lavoro, organizzazione del lavoro, misure collettive di prevenzione, modelli operativi per la tutela della salute e della sicurezza sul luogo di lavoro.
Modulo 2:
[…]

B. Contenuti a carattere professionalizzante
Modulo 3: sicurezza sul lavoro, mezzi di protezione individuali, propri della figura professionale;
Modulo 4: nozioni tecnico-scientifiche e operative, differenziate per le singole figure professionali.

Apprendisti

1° anno 2° anno 3° anno 4° anno Totale
A1: 20 ore A1: ---- A1: ---- A1: ---- A1: 20 ore
A2: 20 ore A2: 20 ore A2: ---- A2: ---- A2: 40 ore
B3: 8 ore B3: 8 ore B3: 8 ore B3: 8 ore B3: 32 ore
B4: 16 ore B4: 16 ore B4: 16 ore B4: 16 ore B4: 64 ore
TOT. 64 ore TOT. 44 ore TOT. 24 ore TOT. 24 ore TOT. 156 ore

Le ore di formazione residue rispetto a quelle previste dall'art. 16 della legge n. 196/97 potranno essere effettuate anche all'interno dell'azienda.

Apprendisti in possesso di attestato di qualifica professionale, titolo di studio di scuola media superiore o laurea, non idonei rispetto all'attività da svolgere

1° anno 2° anno 3° anno 4° anno Totale
A1: 10 ore A1: ---- A1: ---- A1: ---- A1: 10 ore
A2: 10 ore A2: 10 ore A2: ---- A2: ---- A2: 20 ore
B3: 4 ore B3: 4 ore B3: 4 ore B3: 4 ore 16 32 ore
B4: 8 ore B4: 8 ore B4: 8 ore B4: 8 ore 32 64 ore
TOT. 32 ore TOT. 22 ore TOT. 12 ore TOT. 12ore TOT. 78 ore

Le ore complessive di formazione esterna e interna sono complessivamente pari a 60 ore medie annue.
Le ore di formazione interna potranno essere effettuate anche all'interno dell'azienda.

Apprendisti con attestato di qualifica professionale, idoneo rispetto all'attività da svolgere
- A1: 8 ore
- A2: 12 ore
- B3: 4 ore
- B4: 16 ore

Apprendisti in possesso di titolo di studio di scuola media superiore o laurea, idonei rispetto all'attività da svolgere
- A1: 8 ore
- A2: 8 ore
- B3: 4 ore
[…]
Le parti, entro il 31.10.98, si incontreranno per definire i criteri formativi e le schede per la gestione della formazione degli apprendisti.
Le parti procederanno poi a redigere un progetto formativo da sottoporre al Ministero del lavoro per la relativa approvazione e delibera dei finanziamenti a supporto. Le parti si danno affidamento rispetto al fatto che tali progetti formativi potranno riguardare circa 500 contratti di apprendistato sul territorio nazionale per i comparti rappresentati.

2.3 Tutore.
Il tutore nelle iniziative formative di cui sopra può essere identificato in lavoratori dell'azienda, di livello non inferiore a quello finale dell'apprendista ovvero in consulenti esterni, aventi le esperienze professionali previste dall'apposito decreto ministeriale di prossima emanazione.
L'art. 4, comma 2, del D.M. 8.4.98 prevede che nelle imprese con meno di 15 dipendenti e, comunque, nelle imprese artigiane, la funzione di tutore possa essere ricoperta anche dal titolare dell'impresa.
Nota a verbale.
Le parti si attiveranno per richiedere una modifica legislativa, che consenta la funzione di tutore anche al titolare dell'impresa indipendentemente dal numero dei dipendenti.

Capitolo III - Organizzazione del lavoro - Classificazione del personale
Art. 4 - Organizzazione del lavoro.

Le parti concordano di sperimentare nuovi modelli di organizzazione del lavoro anche in relazione a mutamenti delle tecnologie che abbiano le seguenti finalità:
a) miglioramento dell'efficienza degli impianti e della produttività;
b) sviluppo e valorizzazione delle capacità professionali dei lavoratori;
c) rispetto della legge 9.12.77 n. 903.
Per il conseguimento degli accennati obiettivi verranno adottate, compatibilmente con le caratteristiche specifiche, opportune iniziative per i lavoratori interessati alla nuova organizzazione del lavoro finalizzate a:
- ricomposizione e arricchimento delle mansioni;
- rotazione su diverse posizioni di lavoro, senza pregiudizio delle strutture fiduciarie dell'azienda.
In coerenza a quanto detto al punto precedente, la sperimentazione favorirà una distribuzione del lavoro che agevoli la rotazione su diversi posti di lavoro, anche a diverso contenuto professionale, compatibilmente con la disposizione dei mezzi produttivi e con la preparazione professionale acquisita anche usufruendo di opportune iniziative di formazione.
Per l'attuazione della presente norma, le parti firmatarie entro 6 mesi dalla firma del presente contratto, andranno a individuare aree e aziende nelle quali siano in corso iniziative e mutamenti tecnologici che giustifichino esigenze di sperimentazione; ciò non esclude, pur tenendo conto delle realtà dimensionali rappresentate, che possano verificarsi altre iniziative, a livello aziendale e con caratteristiche analoghe nel qual caso, oltre ai criteri da osservarsi che sono quelli previsti dalla presente norma, le parti firmatarie le inseriranno nel novero delle identificazioni attuate nella propria sede.
I criteri e le modalità di attuazione delle sperimentazioni dovranno partire da un esame tra la Direzione aziendale e la RSU in merito a:
- aree di sperimentazione, durata e verifiche;
- distribuzione degli orari;
- organici;
- riflessi sull'ambiente di lavoro;
- riflessi sulla globalità delle attività produttive dell'azienda fermo restando la continuità di tutto il ciclo di produzione e delle attività accessorie.
Le parti, a fine sperimentazione, provvederanno a livello aziendale all'eventuale adeguamento professionale dei lavoratori interessati sulla base delle declaratorie contrattuali e che sia conseguente all'eventuale conferma dell'esperimento.

Art. 7 - Contratti di formazione lavoro e di inserimento.
A) Contratti di formazione lavoro (CFL).
Sono da considerarsi CFL di tipo a1) - di cui al comma 2, art. 16, legge 19.7.94 n. 451 - quelli per il conseguimento di qualifiche inquadrate nei parametri B e C. La durata di questi contratti è di 22 mesi.
Sono da considerarsi CFL di tipo a2) - di cui al comma 2, art. 16, legge 19.7.94 n. 451 - quelli per il conseguimento di qualifiche inquadrate nei parametri immediatamente superiori a quelli di cui al punto precedente. La durata per questi contratti è di 24 mesi.
[..]

B) Contratti di inserimento.
Sono da considerarsi contratti di tipo b) - di cui al comma 2, art. 16, legge 19.7.94 n. 451 - quelli per il conseguimento di qualifiche inquadrate nel parametro A, per i quali non si richiede una specifica formazione in luogo della prestazione lavorativa.
La durata per questi contratti è di 12 mesi.

Art. 9 - Contratto a termine - Lavoro temporaneo.
In applicazione del rinvio disposto dall'art. 23, comma 1, legge n. 56/87 e dall'art. 1, comma 2, punto a), legge n. 196/97, l'apposizione di un termine alla durata del contratto di lavoro, oltre che nelle ipotesi di cui all'art. 1 della legge n. 18.4.62 n. 230, e successive modificazioni e integrazioni, di cui all'art. 8 bis del DL 29.1.83 n. 17, convertito, con modificazioni, nella legge 25.3.83 n. 79, di cui all'art. 8 della legge 23.7.91 n. 223, e di cui agli accordi interconfederali 13.5.93 e 31.3.95, nonché la possibilità di stipulare contratti di lavoro temporaneo, è individuata nelle seguenti ipotesi:
[…]
- assistenze specifiche nel campo della prevenzione, della sicurezza sul lavoro dell'ambiente.
[…]

Procedure informative
1) Contratto a termine.
La Direzione aziendale e la RSU procederanno di norma annualmente a un esame dell'andamento dell'utilizzo dei contratti a termine, verificando il numero e la durata dei contratti nonché le figure professionali prevalentemente utilizzate, sulla base delle comunicazioni effettuate in corso d'anno.

2) Lavoro-temporaneo.
L'art. 7, comma 4 della legge n. 196/97 prevede:
"L'impresa utilizzatrice comunica alla RSU, ovvero alle rappresentanze aziendali e, in mancanza, alle associazioni territoriali di categoria aderenti alle confederazioni dei lavoratori maggiormente rappresentative sul piano nazionale:
a) il numero e i motivi del ricorso al lavoro temporaneo prima della stipula del contratto di fornitura di cui all'art. 1; ove ricorrano motivate ragioni di urgenza e necessità di stipulare il contratto, l'impresa utilizzatrice fornisce le predette comunicazioni entro i 5 giorni successivi;
b) ogni 12 mesi, anche per il tramite dell'associazione dei datori di lavoro alla quale aderisce o conferisce mandato, il numero e i motivi dei contratti di fornitura di lavoro temporaneo conclusi, la durata degli stessi, il numero e la qualifica dei lavoratori interessati".
[…]

Art. 12 - Passaggio di mansioni.
Il lavoratore deve essere adibito alle mansioni per le quali è stato assunto o a quelle corrispondenti al parametro superiore che abbia successivamente acquisito, ovvero a mansioni equivalenti alle ultime effettivamente svolte, senza alcuna diminuzione della retribuzione.
In relazione alle esigenze aziendali il lavoratore può essere assegnato temporaneamente a mansioni diverse da quelle inerenti al suo parametro purché ciò non comporti alcun peggioramento economico né alcun mutamento sostanziale della sua posizione professionale e del suo inquadramento.
[…]

Capitolo IV - Orario di lavoro, riposi e festività
Art. 13 - Orario di lavoro.

A1) Lavoratori giornalieri, turnisti 2x5 e 2x6.
Fino al 31 dicembre 1998.
Premesso che la durata massima dell'orario normale è disciplinata dalle norme di legge e che nulla viene innovato a tali disposizioni, la durata media settimanale dell'orario normale del singolo lavoratore è fissata in 38 ore e 30 minuti, con assorbimento totale della riduzione di orario prevista dai precedenti CCNL e delle 2 ex festività civili (2 giugno e 4 novembre ex lege n. 54/77).
L'orario settimanale di 38,5 ore settimanali potrà essere raggiunto come media su cicli plurisettimanali.
Per le settimane che prevedano prestazioni lavorative superiori a 40 ore resta fermo quanto previsto al successivo punto B.
Le modalità di recupero delle ore di lavoro effettuate tra le 38,5 e le 40 settimanali verranno comunicate alla RSU con congruo anticipo, tale da consentire una reciproca valutazione delle rispettive necessità e/o esigenze.
Anche nei periodi in cui operano orari di lavoro diversi dalle 38 ore e 30 minuti settimanali, i lavoratori verranno retribuiti secondo i criteri previsti per la normale mensilizzazione; gli eventuali conguagli in più o in meno, in relazione alla prestazione effettivamente resa dal singolo lavoratore, saranno effettuati alla fine del periodo in cui si realizza l'orario medio di 38,5 ore e comunque a fine anno o alla precedente data di risoluzione del rapporto di lavoro.

Dal 1 gennaio 1999.
Premesso che la durata massima dell'orario normale è disciplinata dalle norme di legge e che nulla viene innovato a tali disposizioni, la durata media settimanale dell'orario normale del singolo lavoratore è fissata in 37 ore e 45 minuti, con assorbimento totale della riduzione di orario prevista dai precedenti CCNL, delle 2 ex festività civili (2 giugno e 4 novembre ex lege n. 54/77) e, fino a concorrenza, i 4 riposi retribuiti concessi dai precedenti CCNL a fronte delle festività abolite dalla legge n. 54/77 e successive modificazioni.
L'orario settimanale di 37 ore e 45 minuti settimanali potrà essere raggiunto come media su cicli plurisettimanali.
Per le settimane che prevedano prestazioni lavorative superiori a 40 ore resta fermo quanto previsto al successivo punto B.
Le modalità di recupero delle ore di lavoro effettuate tra le 37 ore e 45 minuti e le 40 settimanali verranno comunicate alla RSU con congruo anticipo, tale da consentire una reciproca valutazione delle rispettive necessità e/o esigenze.
Anche nei periodi in cui operano orari di lavoro diversi dalle 37 ore e 45 minuti settimanali, i lavoratori verranno retribuiti secondo i criteri previsti per la normale mensilizzazione; gli eventuali conguagli in più o in meno, in relazione alla prestazione effettivamente resa dal singolo lavoratore, saranno effettuati alla fine del periodo in cui si realizza l'orario medio di 37 ore e 45 minuti e comunque a fine anno o alla precedente data di risoluzione del rapporto di lavoro.

Dal 1 gennaio 2000.
Premesso che la durata massima dell'orario normale è disciplinata dalle norme di legge e che nulla viene innovato a tali disposizioni, la durata media settimanale dell'orario normale del singolo lavoratore è fissata in 37 ore e 30 minuti, con assorbimento totale della riduzione di orario prevista dai precedenti CCNL, delle 2 ex festività civili (2 giugno e 4 novembre ex lege n. 54/77) e, fino a concorrenza, i 4 riposi retribuiti concessi dai precedenti CCNL a fronte delle festività abolite dalle legge n. 54/77 e successive modificazioni.
L'orario settimanale di 37 ore e 30 minuti settimanali potrà essere raggiunto come media su cicli plurisettimanali.
Per le settimane che prevedano prestazioni lavorative superiori a 40 ore resta fermo quanto previsto al successivo punto B.
Le modalità di recupero delle ore di lavoro effettuate tra le 37 ore e 30 minuti e le 40 settimanali verranno comunicate alla RSU con congruo anticipo, tale da consentire una reciproca valutazione delle rispettive necessità e/o esigenze.
Anche nei periodi in cui operano orari di lavoro diversi dalle 37 ore e 30 minuti settimanali, i lavoratori verranno retribuiti secondo i criteri previsti per la normale mensilizzazione; gli eventuali conguagli in più o in meno, in relazione alla prestazione effettivamente resa dal singolo lavoratore, saranno effettuati alla fine del periodo in cui si realizza l'orario medio di 37 ore e 30 minuti e comunque a fine anno o alla precedente data di risoluzione del rapporto di lavoro.

A2) Lavoratori addetti ai turni 3x5 e 3x6.
Fino al 31 dicembre 1998.
Premesso che la durata massima dell'orario normale è disciplinata dalle norme di legge e che nulla viene innovato a tali disposizioni, la durata media settimanale dell'orario normale del singolo lavoratore, realizzabile anche con criteri plurisettimanali per il ricorso alla flessibilità, è fissata in 40 ore.
L'orario annuo di lavoro viene ridotto di 96 ore su base annua a decorrere dall'1.1.93.
[…]

Dal 1 gennaio 1999.
Premesso che la durata massima dell'orario normale è disciplinata dalle norme di legge e che nulla viene innovato a tali disposizioni, la durata media settimanale dell'orario normale del singolo lavoratore, realizzabile anche con criteri plurisettimanali per il ricorso alla flessibilità, è fissata in 37 ore e 30 minuti.
Per la definizione di tale orario vengono assorbiti fino a concorrenza le riduzioni dell'orario di lavoro di cui ai precedenti CCNL e i riposi retribuiti concessi dai precedenti CCNL a fronte delle festività abolite dalle legge n. 54/77 e successive modificazioni.
Tali lavoratori matureranno numero 8 ore di ulteriore riduzione dell'orario di lavoro su base annua.
Tale ulteriore riduzione viene incrementata da numero 4 ore dall'1.1.2000 e di ulteriori 4 ore dall'1.1.2001.
Nota a verbale.
Sono considerati lavoratori addetti ai turni 3x5 e 3x6 coloro che si avvicendano al lavoro secondo lo schema costante e periodico mattina, pomeriggio e notte.

A3) Lavoratori addetti ai turni 3x7 e 2x7.
L'orario normale dei lavoratori turnisti, al lordo delle riduzioni sotto concordate, è di 40 ore settimanali, raggiungibili anche come media sui cicli plurisettimanali.
L'orario di lavoro dei lavoratori turnisti addetti alle lavorazioni a ciclo continuo (3 turni per 7 giorni settimanali) e dei lavoratori turnisti addetti alle lavorazioni che si svolgono su 2 turni per 7 giorni settimanali, sarà pari a 233,5 giornate lavorative annue dall'1.1.93.
Le giornate lavorative annue vengono ridotte a 232,5 con decorrenza dall'1.1.2000 e a 231,5 dall'1.1.2001.
La collocazione dei 27,5 giorni (28,5 giorni dall'1.1.2000; 29,5 giorni dall'1.1.2001) conseguenti che comprendono sia i riposi a fronte di festività, sia quelli di cui al successivo art. 17 nonché quelli di cui alla lett. A2) del presente articolo sia quanto a qualsiasi titolo già concesso o concordato nelle aziende, sarà concordata a livello aziendale, senza operare conguagli individuali tra i giorni in questione e il numero delle festività lavorate.
[…]

B) Al fine di rendere concreto l'adeguamento delle capacità aziendali alle esigenze dell'andamento produttivo e, altresì, all'andamento del mercato sulla scorta delle previsioni di vendita, l'azienda potrà ricorrere, anche per singoli reparti, alla flessibilità settimanale dell'orario normale di lavoro adottando orari fino a 48 ore settimanali e provvedendo a correlativi periodi di minor prestazione, con verifica trimestrale, stabilendone periodi e quantità.
[…]
La modalità di distribuzione settimanale della flessibilità per il periodo considerato nelle singole giornate e/o al sabato, formerà oggetto di preventiva contrattazione tra Direzione e RSU; tuttavia, fino a 32 ore annue pro-capite, tali modalità verranno definite dalla Direzione e comunicate alle maestranze, con carattere vincolante, contestualmente all'indicazione del periodo presumibile entro il quale l'azienda ritiene di poter programmare il recupero della flessibilità.
Solo per tali 32 ore verrà corrisposta la maggiorazione del 10% secondo i criteri dell'art. 14 del presente contratto.

C) In relazione alle esigenze di una rigorosa attuazione dell'orario contrattuale di lavoro, le parti si danno atto che gli organici devono consentire il godimento delle ferie e dei riposi settimanali, tenendo conto altresì dell'assenteismo medio per mobilità, infortuni e altre assenze retribuite.

D)
[…]
b) L'azienda potrà ricorrere al lavoro eccedente per esigenze non considerate nelle caratteristiche di cui al punto C) e che siano: non programmabili, imprescindibili, indifferibili, di durata temporanea, o determinate da esigenze occasionali di mercato interno o estero; eccezionalmente potrà ricorrere anche allo straordinario qualora, considerata la temporaneità delle cause sopra indicate, la stessa non consenta correlativi dimensionamenti di organico.
c) Al di là dei casi previsti dal punto precedente, eventuali ipotesi di lavoro eccedente e straordinario saranno contrattate preventivamente tra la Direzione aziendale e la RSU. Le relative prestazioni - ferma restando la corresponsione delle percentuali di maggiorazione contrattuale stabilite per lavoro eccedente e straordinario - saranno compensate da corrispondenti riposi, possibilmente collegati con quelli settimanali o infrasettimanali.
Qualora il ricorso all'orario eccedente e straordinario identificasse un'utilizzazione strutturale di orari superiori a quanto sopra previsto, le parti verificheranno, ogni 12 mesi, l'ammontare di quanto utilizzato per ciascuna singola attività. Nel caso che tale ammontare risultasse, per ciascuna singola attività di consistenza tale da poter essere trasformato in organico, le parti si incontreranno per esaminare eventuali adeguamenti compatibilmente con le offerte del mercato di lavoro.
Le parti si incontreranno a livello territoriale, di norma semestralmente, per verificare l'andamento del ricorso al lavoro straordinario nei singoli comparti.
Qualora tale ricorso risultasse non fisiologico e strutturale, le parti esamineranno i motivi che non hanno consentito un adeguamento degli organici e valuteranno le azioni conseguenti.
Tali dati e le relative valutazioni verranno trasmessi all'Osservatorio nazionale di settore, al fine di attuare quanto previsto nel capitolo 1, punto 1. 1, comma 7, 5° alinea del presente CCNL.
La Commissione nazionale di studio congiunta, che le parti hanno già a suo tempo concordato di istituire per l'analisi di fattibilità di un unico CCNL per i settori chimico, plastica-gomma, vetro, ceramica- abrasivi, piastrelle-refrattari, ecc., esaminerà anche le problematiche relative alla realizzazione e alla gestione nelle PMI di meccanismi tendenti a un riequilibrio tra ore effettivamente prestate e orario ordinario di lavoro, quali ad esempio il conto ore.
d) Le Direzioni aziendali comunicheranno mensilmente alle RSU i dati a consuntivo concernenti le prestazioni eccedenti e straordinarie per servizio o reparto.

E) […]
I lavoratori non possono esimersi, tranne nei casi di forza maggiore, dall'effettuare turni avvicendati giornalieri e dovranno prestare la loro opera nel turno stabilito dall'azienda.
Nei turni regolari periodici il lavoratore del turno smontante non può abbandonare il lavoro senza prima aver avuto la sostituzione del lavoratore del turno montante, ferma restando la competenza delle maggiorazioni stabilite per il lavoro eccedente o straordinario.
[…]
G) Nessun lavoratore può esimersi dall'effettuare, nei limiti previsti dal presente contratto, il lavoro eccedente, straordinario, notturno e festivo, salvo giustificati motivi individuali di impedimento.
Il lavoro eccedente e straordinario - fermo restando quanto previsto al precedente punto D, lett. c) - nonché il lavoro festivo dovrà essere disposto e autorizzato dalla Direzione aziendale.

H) Le aziende che utilizzino gli impianti in via continuativa e strutturale su 6 giorni settimanali daranno luogo a una riduzione dell'orario di lavoro anche mediante cicli plurisettimanali per il personale interessato, la cui entità sarà concordata a livello aziendale.
Nel caso in cui l'azienda faccia ricorso in modo strutturale a schemi di turno 6x6 o analogamente distribuiti, l'orario settimanale sarà comunque non inferiore a 36 ore settimanali con assorbimento, fino a concorrenza, delle riduzioni dell'orario di lavoro precedentemente spettanti e dei riposi retribuiti concessi a fronte delle festività abolite dalla legge n. 54/77.
[…]

Art. 14 -Lavoro eccedente, straordinario, notturno, festivo e a turni: maggiorazioni.
[…]
Ai minori che lavorano in squadre avvicendate, la mezz'ora di riposo prevista dalle vigenti disposizioni di legge dovrà essere retribuita, ma in tal caso resta assorbita la maggiorazione prevista per i turni diurni dal punto 5) del presente articolo.
Ferme restando le condizioni in atto aziendalmente, qualora, dalla data del presente contratto, aziende organizzate su orario giornaliero ricorressero a turni avvicendati interessanti personale femminile, in riferimento a quanto stabilito dall'art. 19 della legge n. 903/77, alle lavoratrici interessate verrà corrisposta la mezz'ora di riposo in luogo della maggiorazione di cui al punto 5) del presente articolo o viceversa.
[…]

Art. 16 - Riposo settimanale - Giorni festivi.
Come previsto dalla relativa legge, il riposo settimanale cadrà normalmente di domenica, potendosi far godere del riposo in altro giorno della settimana soltanto nel casi previsti dalla legge stessa.
Nei casi in cui, disposizioni di legge permettendo, il riposo settimanale non venga concesso nel giorno prestabilito, resta fermo che al personale compete il riposo compensativo.
[…]

Capitolo V - Trattamento economico
Art. 23 - Lavoro a cottimo.

Allo scopo di conseguire l'incremento della produzione è ammesso il lavoro a cottimo sia collettivo che individuale.
Nei casi in cui la valutazione della prestazione richiesta ai lavoratori di cui al gruppo 4) dell'art. 5 o da una squadra di tali lavoratori sia fatta in base al risultato della lavorazione oppure la prestazione sia vincolata all'osservanza di un determinato ritmo produttivo in conseguenza dell'organizzazione del lavoro e sia richiesta al lavoratore una prestazione più intensa di quella del normale lavoro ad economia o la realizzazione di un risultato produttivo predeterminato superiore a quello conseguibile attraverso il lavoro ad economica, il lavoratore o la squadra di lavoratori dovranno essere retribuiti a cottimo e con altre forme di retribuzione a rendimento soggetto alla disciplina del lavoro a cottimo.
Le relative norme che disciplinano l'istituto sono riportate qui di seguito.
[…]
4) L'azienda, tramite la propria associazione sindacale nazionale o territoriale, comunicherà ai competenti sindacati dei lavoratori i criteri generali dei sistemi di cottimo in vigore.
Tali criteri si riferiscono ai metodi di rilevazione dei tempi, ai coefficienti di maggiorazione (causali e valori, minimo e massimo), ai metodi di calcolo dell'utile di cottimo.
Tali comunicazioni avranno finalità informativa, essendo ammesse solo contestazioni di carattere applicativo alle condizioni e secondo la procedura di seguito prevista.
5) In caso di introduzione di nuovi sistemi di cottimo, alla comunicazione di cui al precedente paragrafo potrà seguire - a richiesta - un esame congiunto tra l'O.S. che rappresenta l'azienda e i competenti sindacati dei lavoratori.
6) La modifica di taluno dei criteri che hanno formato oggetto della comunicazione informativa di cui al paragrafo 4), purché non alteri il sistema in atto non costituisce variazione del sistema stesso fermo restando l'obbligo della comunicazione informativa.
7) Resta in facoltà del sindacato dei lavoratori di instaurare controversia collettiva quando sorga contestazione circa la rispondenza del sistema in atto alle presenti norme.
8) I lavoratori a cottimo dovranno essere messi a conoscenza, all'inizio del lavoro, per iscritto - o per affissione nei reparti in cui lavorano quando si tratta di cottimi di squadra o collettivi - del lavoro da eseguire e della corrispondente tariffa di cottimo (a tempo o a prezzo) nonché di ogni elemento necessario per il computo dell'utile di cottimo stesso.
[…]
20) Quando i lavoratori siano vincolati nel loro lavoro al ritmo di altri lavoratori retribuiti a cottimo, sarà ad essi corrisposta, in aggiunta alla paga base, la percentuale minima di cottimo.
[…]

Art. 32 - Trasferimento.
Il lavoratore non può essere trasferito da una unità produttiva a un'altra se non per comprovate ragioni tecniche, organizzative e produttive.
[…]

Capitolo VI - Disposizioni per i lavoratori addetti a mansioni discontinue o a mansioni di semplice attesa o custodia
Art. 34 -Disposizioni per i lavoratori addetti a mansioni discontinue o a mansioni di semplice attesa o custodia.

A) Per i lavoratori addetti a lavori discontinui o a mansioni di semplice attesa o custodia, le clausole del presente contratto (normative ed economiche) si intendono sostituite da quelle speciali riportate nel presente capitolo, limitatamente, però, alle particolari disposizioni in esse contemplate.
B) Tra i lavoratori anzidetti quelli di cui al gruppo 4) dell'art. 5 sono inquadrati nelle sotto elencate aree:
- 2a Area - Vi appartengono: autisti meccanici, conduttori patentati ed esercenti altre mansioni - sempre di carattere discontinuo o di semplice attesa o custodia - che richiedano analogo grado di specializzazione.
- 1a Area, Parametro B - Vi appartengono: autisti non meccanici, guardie notturne o diurne ed esercenti altre mansioni - sempre di carattere discontinuo o di semplice attesa o custodia - che richiedano analogo grado di qualificazione.
- 1a Area, Parametro A - Vi appartengono: portieri in genere, uscieri, addetti al servizio mensa, inservienti addetti ai servizi igienici, a spogliatoi, a mense, a refettori ed esercenti altre mansioni - sempre di carattere discontinuo o di semplice attesa o custodia - che richiedano il possesso di semplici capacità o conoscenze pratiche.
C) Nel rispetto delle norme di legge sull'orario di lavoro che ne consentano la protrazione oltre i normali limiti, l'orario normale non deve superare le 48 ore settimanali.
In relazione alla particolarità delle mansioni svolte detto orario settimanale potrà essere attuato anche in un ciclo plurisettimanale predeterminato con riposi compensativi, fermo restando quanto disposto dall'art. 13 sulla distribuzione dell'orario di lavoro.
[…]

Capitolo VII - Interruzione, sospensione e riduzione del lavoro
Art. 35 - Interruzione del lavoro e recupero delle ore di lavoro perdute.

[…]
È ammesso per tutti i lavoratori il recupero a regime normale delle ore di lavoro perdute per cause di forza maggiore o per le interruzioni di lavoro concordate fra le OO.SS. periferiche di categoria, purché esso sia contenuto nel limite di 1 ora al giorno e si effettui entro i 60 giorni immediatamente successivi a quello in cui è avvenuta l'interruzione.
I predetti limiti giornalieri del recupero non si riferiscono alle protrazioni di orario relative alla concentrazione dell'orario settimanale in meno di 6 giorni.

Art. 43 - Malattia e infortunio.
A) Assenza dal lavoro

In materia di infortunio e malattia professionale si richiamano le disposizioni di legge, sia per quanto concerne gli obblighi della assistenza e soccorso che per quanto concerne gli obblighi assicurativi.
L'infortunio sul lavoro, anche se consente la continuazione dell'attività lavorativa, deve essere denunciato immediatamente dal lavoratore al primo superiore diretto, perché possano essere prestate le previste cure di pronto soccorso ed effettuate le denunce di legge.
Qualora, durante il lavoro, il lavoratore avverta disturbi che ritenga attribuibili all'azione nociva delle sostanze adoperate o prodotte nell'ambiente di lavoro, deve immediatamente avvertire il proprio superiore diretto, perché questi ne informi la Direzione per i provvedimenti del caso.
[…]

Art. 44 - Trattamento in caso di gravidanza e puerperio.
A. Per il trattamento normativo ed economico in caso di gravidanza e puerperio valgono le vigenti disposizioni di legge sulla tutela fisica ed economica delle lavoratrici madri.
All'atto della presentazione del certificato di gravidanza, al termine stabilito dalle vigenti disposizioni di legge, l'azienda deve provvedere a spostare le lavoratrici alle quali siano corrisposte le indennità stabilite dalle norme per le lavorazioni nocive, pericolose o svolgentisi normalmente in condizioni ambientali particolarmente gravose ad altre lavorazioni che non siano quelle previste dalle predette norme, mantenendo peraltro alla lavoratrice, ma limitatamente al periodo antecedente al parto, l'indennità da essa percepita ai sensi delle norme stesse.
[…]

Capitolo VIII - Ambiente di lavoro - Igiene e sicurezza del lavoro
Art. 46 - Ambiente di lavoro.

Le parti stipulanti, nella consapevolezza che la salvaguardia della salute e della sicurezza dei lavoratori nei luoghi di lavoro rappresentano elementi fondamentali per lo sviluppo delle attività lavorative e che è indispensabile rendere compatibile la salvaguardia dell'ambiente con lo sviluppo delle aziende, ritengono necessario il metodo della partecipazione e responsabilizzazione dei lavoratori e delle loro rappresentanze per l'attuazione di queste politiche. A tale scopo le parti convengono di realizzare un sistema di relazioni sindacali articolato sui seguenti livelli:

1) Livello nazionale.
La Sezione ambiente e sicurezza, costituita nell'ambito dell'Osservatorio nazionale e formata da delegazioni delle parti stipulanti, nel quadro dell'esame delle problematiche inerenti la salute e la sicurezza sul luogo di lavoro nonché l'igiene ambientale dell'industria chimica e i riflessi ecologici dell'insediamento industriale chimico, svolgerà le seguenti attività:
- affrontare le tematiche riguardanti le emissioni in atmosfera, gli scarichi idrici, i rifiuti solidi sulla base degli elementi complessivi disponibili;
- esaminare la possibilità di individuare idonee e adeguate soluzioni a diffuse situazioni di rischio eventualmente emerse in aree territoriali significative. Ciò anche in relazione ad indagini e iniziative che fossero promosse dalle istituzioni proposte;
- esaminare le proposte di legge e le iniziative di carattere normativo d'interesse per il settore chimico che venissero avanzate in Italia o nell'ambito della U.E., sia in tema di ambiente che di sicurezza, individuando eventuali proposte comuni da sottoporre alle autorità competenti;
- individuare proposte comuni per facilitare la gestione degli adempimenti richiesti dalla legge (schede, ecc.) nonché modalità di eventuale rapporto con le istituzioni nazionali;
- promuovere l'orientamento delle imprese, dei Rappresentanti dei Lavoratori per la Sicurezza (RLS) e dei lavoratori verso un rapporto partecipativo nelle problematiche ambientali e della sicurezza sul lavoro;
- predisporre e aggiornare linee guida e moduli formativi, per la formazione dei RLS e dei lavoratori, adeguati alle peculiarità settoriali, tenendo conto delle innovazioni normative intervenute nonché di specifiche esigenze emerse per le attività che presentano rischio di incidente rilevante, da presentare all'Ente bilaterale costituito ai sensi dell'accordo interconfederale 16.11.88;
- esaminare le problematiche relative alle sostanze cancerogene e mutagene, tenendo conto sia delle risultanze dei lavori delle commissioni di studio ufficialmente costituite e degli istituti previsti dalla vigente legislazione, sia delle valutazioni di enti di ricerca scientifica di indiscussa competenza.
Qualora le problematiche sopra indicate dovessero presentare riflessi significativi in specifiche aree locali, le parti firmatarie ricercheranno gli opportuni collegamenti con le rispettive organizzazioni territoriali competenti ai fini dell'assunzione, da parte di quest'ultime, di eventuali iniziative nei confronti delle competenti autorità locali.

2) Livello aziendale.
Ai fini dei controlli e delle iniziative promozionali di competenza delle RSA ai sensi dell'art. 9 della legge 20.5.70 n. 300, fanno parte dei compiti del RLS, di cui al successivo punto 3), attività inerenti l'applicazione delle norme ambientali e della prevenzione degli infortuni e delle malattie professionali nonché delle misure idonee a tutelare la salute e la integrità fisica dei lavoratori e particolarmente:
- partecipare agli accertamenti relativi a condizioni di nocività e particolare gravosità;
- concordare con la Direzione aziendale, ogni qualvolta se ne ravvisi la esigenza, particolari indagini e accertamenti sull'ambiente di lavoro, da affidare alle USL per quanto di loro competenza;
- concordare di volta in volta con la Direzione aziendale - nei casi in cui, a seguito delle indagini ambientali, sentito il parere dei lavoratori direttamente esposti, vengono individuate situazioni di particolare rischio - l'attuazione di accertamenti medici e scientifici per il personale interessato all'area di rischio individuata, da affidare all'USL.
L'azienda assumerà a proprio carico le indagini concordate.
Le parti hanno piena libertà di acquisizione e di valutazione in ordine ai risultati delle indagini ambientali;
- presentare proposte per l'informazione, sensibilizzazione e formazione dei lavoratori in materia di prevenzione degli infortuni e delle malattie professionali, anche con l'utilizzo delle 150 ore di diritto allo studio secondo quanto previsto dall'art. 50, lett. B);
- esprimere il proprio parere sulle iniziative di certificazione ambientale e/o di sicurezza che l'azienda decidesse volontariamente di adottare.
Annualmente, in riferimento al capitolo I, punto 5.3), le aziende porteranno a conoscenza del RLS i programmi di investimento concernenti il miglioramento dell'ambiente di lavoro, la sicurezza e, per quanto riguarda la produzione di sostanze che possano determinare i rischi di inquinamento, degli scarichi.
Qualora le suindicate iniziative dovessero comportare l'adozione di sostanziali modifiche agli impianti, tali da comportare la fermata totale o parziale degli stessi e indipendentemente dalle modalità di intervento, l'azienda provvederà ad utilizzare, informandone preventivamente il RLS, in costanza dell'intervento, i lavoratori interessati ad altre attività, produttive e non, e, ove ciò non fosse possibile, ad esaminare sempre con il RLS soluzioni alternative anche mediante recuperi. È fatta salva la possibilità di interventi della legge 20.5.75 n. 164, laddove ciò sia giustificato e alle condizioni dalla stessa previste.
Annualmente per le unità produttive con più di 125 addetti le aziende presenteranno, nel corso di un apposito incontro, al RLS, gli obiettivi in termine di prodotti, tecnologie e infrastrutture, che intendono perseguire per il miglioramento delle condizioni ambientali e della sicurezza di carattere interno ed esterno, anche sulla base degli andamenti relativi agli anni precedenti.
Eventuali sostanziali modifiche negli obiettivi formeranno altresì oggetto di esame congiunto tra le parti, sulla base della comunicazione da parte dell'azienda.
Ferme restando le autonome valutazioni delle parti, la realizzazione degli obiettivi indicati formerà oggetto di esame congiunto tra Direzione aziendale e RLS.
Per le unità produttive minori l'impegno di cui sopra si intende assolto facendo convergere informazioni a livello regionale o interregionale nell'ambito della competente Sezione ambiente e sicurezza dell'Osservatorio onde consentire la conoscenza delle tendenze generali in materia di interventi per l'ambiente e la sicurezza.
I programmi concernenti il risanamento e/o la ristrutturazione per ragioni ambientali e di sicurezza, qualora comportanti l'adozione di sostanziali modifiche agli impianti o la fermata totale o parziale degli stessi con conseguenti ricadute sui livelli occupazionali, formeranno oggetto di esame tra Direzione aziendale e la RSU/RLS.
Durante l'esame, che dovrà a questi fini esaurirsi entro 20 giorni dalla comunicazione dei programmi da parte dell'impresa, le parti opereranno astenendosi da iniziative unilaterali.
Con riferimento al comma precedente sono fatte salve le iniziative a carattere di urgenza determinate anche da adempimenti richiesti dalle Autorità.
Su iniziativa di una delle 2 parti, fermi restando i termini complessivi sopra indicati, l'esame di cui sopra potrà essere realizzato con il coinvolgimento del livello territoriale o nazionale e potrà anche estendersi all'individuazione di modalità per opportune azioni nei confronti delle autorità competenti.
In caso di innovazioni produttive che comportino l'esposizione dei lavoratori a nuovi agenti di rischio, l'azienda si atterrà alle acquisizioni scientifiche (tecnico-medico) esistenti e ne darà preventiva informazione al RLS.
Laddove condizioni ambientali lo rendano necessario, l'azienda esaminerà con il RLS la possibilità di installare idonee apparecchiature di analisi continue, volte a mantenere sotto controllo gli agenti di rischio nel posto di lavoro.
In attuazione dei disposti della legge 23.12.78 n. 833, l'azienda provvederà a comunicare al RLS l'elenco delle sostanze tossiche presenti nel ciclo produttivo e le loro caratteristiche tossicologiche e i possibili effetti sull'uomo e sull'ambiente, così come desunte da studi qualificati di tecnici e istituti specializzati per quanto a conoscenza dell'azienda. L'azienda procederà ad opportuni aggiornamenti.
Per gli impianti utilizzati alla produzione di sostanze che possano determinare rischi di inquinamento, l'azienda provvederà a portare a conoscenza del RLS la scheda dell'impianto concernente, sulla scorta di dati informativi definiti a livello nazionale, i tipi di indagine e le modalità di intervento per il mantenimento ottimale di regime produttivo in relazione all'ambiente di lavoro.
Il RLS è vincolato al segreto sulle tecnologie di produzione, sulle sostanze e formule utilizzate per la realizzazione dei prodotti nonché sui dati comunicatigli dalle aziende, di cui può venire a conoscenza nello svolgimento della sua attività.

3) Rappresentante per la sicurezza (RLS).
In applicazione di quanto previsto dal D.lgs. 19.9.94 n. 626 nonché dall'accordo interconfederale 27.10.95, viene definita la seguente disciplina sul RLS.
A. Nelle aziende o unità produttive con più di 15 dipendenti i lavoratori eleggono, all'interno della RSU il RLS, previsto dal D.lgs. n. 626/94, nei seguenti numeri:
- 1 rappresentante nelle aziende o unità produttive che occupano da 16 a 200 dipendenti;
- 3 rappresentanti nelle aziende o unità produttive che occupano da 201 a 1.000 dipendenti;
- 6 rappresentanti nelle aziende o unità produttive di maggiori dimensioni.
Per la determinazione delle suddette classi dimensionali si fa riferimento all'accordo interconfederale 27.10.95.

B. Nelle aziende o unità produttive che occupano fino a 15 dipendenti il RLS è eletto direttamente dai lavoratori al loro interno.
Le iniziative idonee per l'informazione ai lavoratori relativa alla elezione del RLS saranno definite dalle associazioni territoriali degli imprenditori e dei lavoratori.

C. L'elezione dei RLS avverrà secondo le modalità e le procedure previste dalla parte III, punti 1) e 2), dell'accordo interconfederale 27.10.95, che si intendono qui integralmente richiamate.

D. Il RLS svolge, oltre ai compiti di cui al precedente punto 2), quelli espressamente previsti dall'art. 19 del D.lgs. n. 626/94.

E. Per quanto riguarda la durata dell'incarico del RLS, gli strumenti e le modalità per l'espletamento dell'incarico, si intendono qui richiamati i punti 3) e 4), parte III, dell'accordo interconfederale 27.10.95.

F. Le riunioni periodiche, di cui all'art. 11 del D.lgs. n. 626/94, saranno convocate con un anticipo di almeno 5 giorni lavorativi, su ordine del giorno scritto predisposto dall'azienda.
Il RLS potrà richiedere un'integrazione purché riferita agli argomenti previsti dallo stesso art. 11.
Nelle aziende ovvero unità produttive che occupano più di 15 dipendenti la riunione ha altresì luogo in occasione di eventuali significative variazioni delle condizioni di esposizione al rischio, compresa la programmazione e l'introduzione di nuove tecnologie che hanno riflessi sulla sicurezza e salute dei lavoratori; nelle aziende ovvero unità produttive che occupano fino a 15 dipendenti, nelle stesse ipotesi del presente comma, il RLS può richiedere la convocazione di un'apposita riunione.
Di ciascuna riunione viene redatto apposito verbale che verrà sottoscritto dal RLS e dal datore di lavoro o suo rappresentante.

G. Per l'espletamento dei compiti di cui alla precedente lett. D), il RLS, oltre ai permessi retribuiti spettanti in quanto componente della RSU, ha diritto a:
- 40 ore annue di permesso retribuito, senza pregiudizio delle ore spettanti alla RSU, nelle aziende o unità produttive che occupano più di 15 dipendenti;
- 30 ore annue nelle aziende o unità produttive che occupano da 6 a 15 dipendenti;
- 12 ore annue nelle aziende o unità produttive che occupano fino a 5 dipendenti.
L'utilizzo dei permessi deve essere comunicato alla Direzione aziendale con almeno 48 ore di anticipo, tenendo anche conto delle obiettive esigenze tecnico-produttivo-organizzative dell'azienda; sono fatti salvi i casi di forza maggiore.
Non vengono imputate al monte ore, di cui al comma 1 della presente lett. G), le ore utilizzate per l'espletamento degli adempimenti previsti dall'art. 19 del D.lgs. n. 626/94, lett. b), c), d), g), i) e l).

H. Il RLS riceve una formazione adeguata, come previsto dall'art. 22, comma 4, del D.lgs. n. 626/94.

I. Come previsto dall'accordo interconfederale 27.10.95, la formazione del RLS sarà svolta con un programma di 32 ore e riguarderà: conoscenze generali sugli obblighi e diritti previsti dalla normativa in materia di igiene e sicurezza nonché sui rischi e sulle relative misure di prevenzione e protezione; metodologie sulla valutazione del rischio; metodologie minime di comunicazione.
Il programma di cui sopra verrà svolto sulla base delle linee guida elaborate dalla Sezione ambiente e sicurezza dell'Osservatorio nazionale, tenendo conto anche dei rischi specifici, qualora la gestione dei corsi sia ritenuta fattibile dalle parti territoriali e dall'Organismo paritetico competente.
Le iniziative formative verranno promosse dai costituendi organismi paritetici con un attivo intervento delle organizzazioni territoriali delle parti stipulanti.

L) Le iniziative formative per i lavoratori saranno concordate tra le parti a livello territoriale avvalendosi degli organismi paritetici, ove siano operanti, sulla base delle linee guida elaborate dalla Sezione ambiente e sicurezza dell'Osservatorio nazionale.

Chiarimenti a verbale.
Aziende o unità produttive con più di 15 dipendenti:
1) Nelle aziende in cui siano state elette le RSU, il RLS verrà designato dalle stesse al proprio interno e proposto ai lavoratori in apposita assemblea da tenersi entro 15 giorni da tale designazione, per la ratifica; l'assemblea sarà valida purché voti la maggioranza degli aventi diritto presenti in azienda.
2) Nelle aziende in cui le RSU non siano ancora state costituite, il RLS è eletto nell'ambito delle stesse in occasione della loro elezione e con le medesime modalità di elezione.
3) Nelle aziende in cui esistano rappresentanze sindacali diverse dalle RSU e nelle aziende in cui non esista alcuna rappresentanza sindacale, il RLS viene eletto direttamente dai lavoratori al loro interno con le stesse modalità e le procedure definite dalle rispettive organizzazioni territoriali per le aziende e unità produttive fino a 15 dipendenti, di norma su iniziativa delle OO.SS. stipulanti.

Dichiarazione a verbale.
A decorrere dalla data di stipula del presente CCNL vengono abolite le indennità di cui alla norma transitoria in calce all'art. 46 del CCNL 14.5.94.
L'importo delle indennità corrisposte alla data suindicata sarà conservato 'ad personam' a ciascun lavoratore interessato nella misura media effettivamente percepita negli ultimi 12 mesi o nel minor periodo di servizio prestato. Tale importo sarà conguagliabile con eventuali emolumenti comunque denominati - non generalizzati all'intera categoria contrattuale cui appartiene la mansione svolta - che gli interessati vengano a percepire nei posti di lavoro che ricoprono o vadano a ricoprire.

Art. 47 - Prevenzione degli infortuni e delle malattie professionali.
1) Prevenzione.

La prevenzione degli infortuni e delle malattie professionali e il rispetto delle relative norme di legge e di quelle a tal fine emanate dagli organi competenti, costituiscono un preciso dovere dell'azienda e dei lavoratori.
In particolare l'azienda:
a) può sottoporre il lavoratore a visita medica precedentemente all'assunzione, al fine di accertarne l'idoneità alla mansione che gli viene affidata o successivamente quando lo ritenga opportuno, al fine di verificare il permanere delle condizioni di idoneità;
b) sottopone - in ottemperanza alle vigenti disposizioni di legge - i lavoratori addetti alle lavorazioni considerate nocive (anche se non comprese fra quelle considerate strettamente tali dalla legge) a periodiche visite mediche;
c) è tenuta a dotare i lavoratori dei mezzi di difesa necessari contro l'azione di agenti che, per la loro specifica natura, possono riuscire nocivi alla salute del lavoratore nell'esercizio delle sue mansioni. Tali mezzi protettivi di uso personale, come: zoccoli, maschere, guanti, occhiali, stivali di gomma, ecc., sono forniti a cura dell'azienda, sono assegnati in dotazione possibilmente personale, per tutta la durata del lavoro e devono essere mantenuti in stato di efficienza;
d) deve disporre che i lavoratori addetti a reparti ove si svolgono lavorazioni di sostanze nocive, consumino i pasti fuori dei reparti stessi, in locale adatto;
e) dà informazioni sui piani di emergenza, compresi l'attrezzatura di sicurezza, i sistemi di allarme e i mezzi di interventi previsti all'interno dello stabilimento in caso di incidente rilevante;
f) dà informazioni sulle avvertenze in materia di sicurezza e di pronto intervento per le sostanze pericolose trasportate;
g) dà attuazione alle norme di legge relative ai videoterminali;
h) in riferimento a quanto disposto dal D.lgs. n. 230/95, dà informazioni sull'applicazione delle specifiche norme di legge per il personale professionalmente esposto (fonti ionizzanti).
L'azienda curerà che gli indumenti dei lavoratori siano custoditi in appositi armadietti.
Ove motivi di igiene lo esigano, le aziende provvederanno all'istituzione di bagni a doccia di cui i lavoratori possano usufruire al termine del lavoro.
Da parte sua il lavoratore è tenuto all'osservanza scrupolosa delle disposizioni di legge in materia di prevenzione e sicurezza nonché delle prescrizioni che, anche nell'osservanza delle legge, gli verranno impartite dall'azienda, per la tutela della sua salute; in particolare è tenuto durante il lavoro a servirsi dei mezzi protettivi fornitigli dall'azienda.

2) Registrazioni.
Fermo restando il registro degli infortuni e delle malattie professionali, vengono istituiti:
a) il registro dei dati ambientali, tenuto e aggiornato a cura della azienda. In esso saranno annotati, per ogni reparto, i risultati delle rilevazioni riguardanti fattori ambientali fisici, chimici e biologici, i quali possono determinare situazioni di nocività e particolare gravosità; le singole registrazioni saranno affisse nei reparti interessati;
b) il registro dei dati biostatistici, tenuto e aggiornato a cura dell'azienda. In esso saranno annotati, per ogni reparto, i risultati statistici delle visite mediche e degli esami periodici obbligatori, nonché le assenze per infortunio, malattia professionale e malattia comune; il registro sarà tenuto a disposizione del RLS e dei lavoratori;
c) il libretto personale di rischio in cui saranno trascritti, a cura dell'azienda, le risultanze del registro di cui alla lett. a) relative agli ambienti in cui ciascun lavoratore abbia svolto la sua attività e che sarà consegnato al lavoratore medesimo;
d) la cartella sanitaria personale, tenuta e aggiornata a cura dei servizi sanitari di fabbrica, con vincolo di segreto professionale. In tale cartella saranno annotati i risultati delle visite mediche di assunzione e periodiche e degli eventuali esami clinici; nonché i dati relativi agli infortuni e alle malattie professionali; per le lavoratrici la cartella sanitaria personale viene integrata da una scheda di maternità contenente i dati concernenti la salute riproduttiva dell'interessata, le visite mediche, gli esami clinico-ginecologici, tenuta e aggiornata a cura delle USL o dei consultori. Detta scheda potrà essere utilizzata solo dietro specifica autorizzazione della lavoratrice interessata e per gli usi di competenza della USL o dei consultori.
Il lavoratore, o il medico curante da lui autorizzato, possono prendere visione e chiedere estratti, in ogni momento, della cartella sanitaria, rivolgendosi a chi lo detiene. All'atto della risoluzione del rapporto di lavoro la cartella sarà riconsegnata al lavoratore.
Il RLS partecipa, per quanto di propria competenza, al costante aggiornamento dei registri di cui sopra;
e) nelle aziende interessate, il registro dei lavoratori esposti agli agenti cancerogeni e biologici, in conformità alle disposizioni di cui al D.lgs. n. 626/94;
f) scheda delle caratteristiche di impianto e/o attività produttiva definita a livello nazionale per le attività comprese nel campo di applicazione del DPR n. 175/88. La scheda dovrà contenere comunque i seguenti elementi:
- fasi più significative del processo produttivo;
- dispositivi finalizzati alla sicurezza dell'impianto;
- modalità operative per assicurare le condizioni di sicurezza;
- mezzi di prevenzione e protezione e loro ubicazione;
- interventi sull'impianto in caso di emergenza;
- procedure e norme di comportamento da seguire in caso di emergenza;
g) scheda di sicurezza per le sostanze pericolose impiegate nel ciclo produttivo, redatte sulla base delle informazioni fornite dalle aziende produttrici delle sostanze stesse.

3) Valori limite.
In connessione con quanto previsto ai titoli VII e VIII del D.lgs. n. 626/94 e ferma restando la regolamentazione di cui al D.lgs. n. 277/91 e ai relativi valori e procedure, in vigore per gli agenti fisici, chimici e biologici dalla stessa disciplinati, non sono ammesse lavorazioni nelle quali vengano superati, per tutti gli altri agenti chimici, i valori limite (TLV) della ACGIH.
È istituito, entro 12 mesi dall'entrata in vigore del presente contratto, presso Unionchimica nazionale, un servizio, cui le parti a tutti i livelli potranno riferirsi nell'arco della vigenza contrattuale, finalizzato alla tenuta e all'aggiornamento delle tabelle di cui sopra.
Le specifiche disposizioni, procedure e limiti che saranno emanati dalle istituzioni nazionali con efficacia cogente - anche in attuazione delle direttive UE in materia di protezione dei lavoratori contro i rischi derivanti da esposizione ad agenti chimici, fisici e biologici - sostituiranno quelli previsti dal presente contratto.

Nota a verbale.
Le parti convengono che, in considerazione delle particolari caratteristiche delle aziende del settore e allo scopo di garantire l'attuazione concreta e uniforme della normativa del presente articolo e anche per contribuire all'elaborazione del modello unico previsto dalla legge n. 833, attraverso strumenti operativi di agevole gestione, il registro dei dati ambientali, quello dei dati biostatistici e il libretto sanitario personale e il libretto sanitario di rischio verranno elaborati di comune accordo tra le parti stipulanti.

Capitolo IX - Clausole particolari riguardanti lo svolgimento del rapporto di lavoro
Art. 51 - Abiti da lavoro.
A tutti i lavoratori di cui al gruppo 4) dell'art. 5 le aziende forniranno gratuitamente in uso un abito da lavoro all'atto della conferma in servizio.
L'azienda rinnoverà di anno in anno ai lavoratori gli abiti da lavoro, sostenendo in proprio la relativa spesa con facoltà di richiedere la restituzione dell'abito usato.
Ai lavoratori addetti a lavorazioni che arrechino facile deterioramento al vestiario o che ne richiedano uno speciale, devono essere forniti dalle aziende, gratuitamente in uso, gli abiti da lavoro nella misura di 1 o più all'anno a seconda del grado di usura che, per la loro natura, possono produrre le lavorazioni stesse, tenendo presente anche la necessità di assicurare l'efficienza degli abiti agli effetti della sicurezza e dell'igiene sul lavoro.
A titolo indicativo rientrano nel trattamento di cui sopra i lavoratori addetti alla produzione o manipolazione di sostanze corrosive o caustiche, quali ad esempio acidi, alcali caustici, ipocloriti ecc., o nocive, quali ad esempio sali di piombo, di mercurio, di arsenico, anilina, sostanze vescicatorie, ecc., oppure i lavoratori il cui vestiario sia soggetto ad usura per contatto o per proiezione di sostanza ad elevata temperatura, come avviene ad esempio per gli addetti ai forni a coke, a carburo, a pirite, ai forni di raffinazione zolfo o per fusione metalli, ecc., oppure come avviene per i saldatori, oppure per i lavoratori che siano addetti al carico e scarico a spalla.
Ai lavoratori addetti ai servizi ausiliari che per le mansioni loro attribuite si trovino saltuariamente nelle condizioni su accennate, dovrà pure essere fornito gratuitamente l'abito da lavoro, tenendo conto, agli effetti del numero dei ricambi, del grado di esposizione agli agenti deterioranti.
Ai lavoratori che esplicano continuamente la loro attività in condizioni del tutto particolari o in esposizione alle intemperie, dovranno essere singolarmente forniti quegli indumenti speciali che saranno già appropriati alle specifiche condizioni di lavoro.
Quando invece le suddette condizioni si verificassero saltuariamente, anche se non ripetutamente, l'assegnazione di tali indumenti potrà essere fatta a mezzo di dotazione di reparto.
Ai lavoratori addetti a lavori particolarmente imbrattanti l'azienda deve assicurare la possibilità del ricambio dell'abito durante il lavoro.
Qualora l'azienda richieda che taluni lavoratori (ad esempio: uscieri, portieri, guardiani, autisti, ecc.) indossino abiti speciali o divise, dovrà provvedere a proprie spese alla loro fornitura.
Le modalità concernenti la distribuzione, l'uso e il rinnovo degli abiti e degli indumenti speciali da lavoro saranno oggetto di accordo, a livello aziendale.
Per quanto si riferisce al presente articolo, restano comunque ferme le condizioni di miglior favore eventualmente in atto.
Agli impiegati tecnici di stabilimento o laboratorio o ai lavoratori di cui al gruppo 3) dell'art. 5 verrà fornito gratuitamente ogni anno un abito da lavoro (tuta o camice, ecc.).

Chiarimento a verbale per il settore coibentazione.
Il rinnovo degli abiti da lavoro dovrà avvenire ogni 6 mesi.

Nota: a titolo indicativo per il settore concia rientrano nel trattamento di cui al comma 3 del presente articolo i seguenti lavoratori di cui al gruppo 4) dell'art. 5:
- addetti ai bottali concia al cromo e al vegetale;
- addetti ai bottali di tintura al cromo;
- addetti all'estrazione delle pelli da calcinai;
- addetti all'allattamento a mano delle pelli al solfuro;
- addetti alla salatura delle pelli grezze;
- addetti alla tintura a spazzola delle pelli da pellicceria con cloridrato di anilina;
- addetti alle lavorazioni che comunque comportino un equivalente deterioramento.

Art. 52 - Lavoro delle donne e dei minori.
Per il lavoro delle donne e dei minori si rimanda alle disposizioni della relativa legge, con quanto in appresso specificato.
Lavoro notturno personale femminile.
Le aziende, assistite dall'associazione imprenditoriale, potranno concordare con le RSU interessate e il sindacato territoriale, in attuazione della deroga prevista al comma 2, art. 5, legge n. 903/77, la necessità di ricorrere all'utilizzo di personale femminile nel lavoro notturno. In tale evenienza verranno concordati con le RSU le unità necessarie e i criteri del loro utilizzo. Copia dell'accordo verrà depositata congiuntamente dalle parti alla Direzione provinciale del lavoro ai sensi e per gli effetti del richiamato disposto di legge.
La presente normativa si applica sino a diverse disposizioni di legge in materia.
Lavorazioni particolarmente pesanti.
In attuazione della deroga prevista al comma 4, art. 1, legge n. 903/77, su iniziativa di una delle parti a livello aziendale o a livello territoriale per realtà omogenee, si concorderà, verificata l'irremovibilità delle condizioni organizzative, l'individuazione di lavorazioni ritenute particolarmente pesanti e per le quali le aziende non potranno adibire né assumere personale femminile. Copia dell'accordo raggiunto verrà depositata ai sensi e per gli effetti delle disposizioni di legge presso i competenti servizi della Direzione provinciale del lavoro.

Capitolo X - Comportamenti in azienda
Art. 53 - Rapporti in azienda.

I rapporti tra i lavoratori ai diversi livelli di responsabilità nella organizzazione aziendale saranno improntati a reciproca correttezza.
Devono fra l'altro essere evitati:
- comportamenti offensivi a connotazione sessuale, che abbiano la conseguenza di determinare una situazione di disagio della persona cui essi sono rivolti e possano influenzare, esplicitamente o implicitamente, decisioni riguardanti il rapporto di lavoro e lo sviluppo professionale;
- qualsiasi discriminazione in relazione ad orientamenti che, rientrando nella propria sfera personale, risultino non pregiudizievoli della attività lavorativa e della convivenza nei luoghi di lavoro.
Nell'esecuzione del lavoro, il lavoratore dipende dai rispettivi superiori, come previsto dall'organizzazione aziendale.
L'azienda avrà cura di mettere i lavoratori a conoscenza della organizzazione tecnica e disciplinare di fabbrica e di reparto, in modo da evitare possibili equivoci circa le persone dalle quali, oltre che dal superiore diretto, ciascun lavoratore dipende e alle quali è tenuto a rivolgersi in caso di necessità.
In particolare il lavoratore deve:

2) dedicare attività assidua e diligente al disbrigo delle mansioni assegnategli, osservando le disposizioni impartite dai superiori;
[…]

Art. 55 - Consegna e conservazione utensili e materiali.
L'azienda deve fornire al lavoratore quanto occorre per eseguire il suo lavoro.
Il lavoratore è responsabile di quanto riceve in regolare consegna, […].
È preciso obbligo del lavoratore di conservare in buono stato le macchine, gli attrezzi, gli utensili, gli armadietti, i disegni e in genere tutto quanto a lui è affidato.
D'altra parte il lavoratore deve essere messo in grado di conservare quanto consegnatogli; in caso contrario ha diritto di declinare la propria responsabilità informandone tempestivamente la Direzione aziendale.
Il lavoratore risponderà delle perdite e degli eventuali danni agli oggetti in questione che siano imputabili a sua colpa o negligenza; il relativo ammontare verrà trattenuto sulla retribuzione con le norme di cui al precedente art. 30.
Il lavoratore non può apportare nessuna modifica agli oggetti affidatigli senza l'autorizzazione del superiore diretto. Qualunque variazione da lui fatta arbitrariamente dà diritto all'azienda di rivalersi per i danni di tempo e di materiali subiti.
[…]

Art. 58 - Multe e sospensioni.
Incorre nel provvedimento della multa e della sospensione il lavoratore:
a) che non si presenti al lavoro come previsto dall'art. 40 o abbandoni il proprio posto di lavoro senza giustificato motivo;
b) che ritardi l'inizio del lavoro o lo sospenda, o ne anticipi la cessazione senza preavvertire il superiore diretto o senza giustificato motivo;
c) che esegua con negligenza il lavoro affidatogli;
d) che contravvenga al divieto di fumare espressamente avvertito con apposito cartello, laddove ragioni tecniche e di sicurezza consiglino tale divieto;

f) che, per disattenzione, procuri guasti non gravi o sperpero non grave di materiale dell'azienda; che non avverta subito i superiori diretti di eventuali guasti al macchinario o di eventuali irregolarità nell'andamento del lavoro;

h) che in qualunque modo trasgredisca le norme contrattuali o che commetta mancanze recanti pregiudizio alla disciplina, alla morale o all'igiene;
i) che si ponga, per propria volontà, in stato di pericolosità per sé, per gli altri, per gli impianti o comunque per l'attività lavorativa;

k) che non rispetti le norme antinfortunistiche, preventivamente portate a conoscenza;
l) che si rifiuti di adempiere a disposizioni contrattualmente previste.
La multa verrà applicata per le mancanze di minor rilievo; la sospensione per quelle di maggior rilievo, nonché in caso di precedente adozione per 2 volte di provvedimenti di multa non prescritti.
[…]

Art. 59 - Licenziamento per mancanze.
Il licenziamento con immediata rescissione del rapporto di lavoro può essere inflitto, con la perdita dell'indennità di preavviso, al lavoratore che commetta gravi infrazioni alla disciplina o alla diligenza nel lavoro o che provochi all'azienda grave nocumento morale o materiale, o che compia azioni delittuose in connessione con lo svolgimento del rapporto di lavoro.
In via esemplificativa, ricadono sotto questo provvedimento le seguenti infrazioni:

b) recidività al divieto di fumare di cui al punto d) dell'art. 58, sempreché l'infrazione non costituisca pregiudizio gravemente colposo al verificarsi di incidenti;
c) inosservanza del divieto di fumare quando tale infrazione sia suscettibile di provocare incidenti alle persone, agli impianti, ai materiali;
d) abbandono del posto di lavoro che implichi pregiudizio all'incolumità delle persone e alla sicurezza degli impianti o comunque compimenti di azioni che implichino gli stessi pregiudizi;
e) gravi guasti provocati per negligenza al materiale dell'azienda;
f) furto o danneggiamento volontario al materiale dell'azienda;

j) grave insubordinazione;
k) mancanze disciplinari configurabili nei termini previsti dal comma 1 del presente articolo;
l) grave inosservanza delle norme antinfortunistiche preventivamente portate a conoscenza che possa pregiudicare la propria o altrui incolumità nonché danni agli impianti e materiali;
m) recidiva nelle mancanze di cui ai punti c), d), f), l), m) dell'art. precedente.
Nel caso di contestazione delle mancanze di cui al presente articolo, l'azienda, nelle more delle procedure di contestazione, può sospendere cautelativamente il lavoratore interessato.
[…]
Nota a verbale.
In sede di Commissione paritetica le parti affronteranno le questioni inerenti:

- recidiva per tutti i provvedimenti di sospensione non prescritti.

Capitolo XII - Istituti di carattere sindacale
Art. 65 - Rappresentanza sindacale unitaria (RSU).

[…]
5) La RSU sostituisce il Consiglio di fabbrica di cui al CCNL 27.7.90 e i suoi componenti subentrano alle RSA e ai dirigenti delle RSA di cui alla legge n. 300/70 per titolarità di diritti, permessi, agibilità sindacali, compiti di tutela dei lavoratori e per la funzione di agente contrattuale per le materie del livello aziendale, secondo quanto previsto dal presente contratto.
[…]
6) Per l'espletamento dei propri compiti e funzioni, la RSU disporrà di permessi retribuiti per un monte ore annuo di 1,5 ore per dipendente in forza all'unità lavorativa.
Di tale monte ore sono ammessi a beneficiare anche i lavoratori chiamati ad affiancare la RSU nell'esercizio dei compiti da essa svolti.
[…]
Eventuali agibilità/permessi previsti in sede aziendale per il RLS restano comunque salvi a favore di tale rappresentante.
7) Salvo quanto diversamente disposto dal presente CCNL, le associazioni sindacali stipulanti restano titolari dei diritti loro attribuiti dalla legge 20.5.70 n. 300, dal presente CCNL e da accordi collettivi in atto.
8) Nell'ambito delle disposizioni previste dalla legge 20.5.70 n. 300, il pieno esercizio dei diritti sindacali è garantito a tutti i lavoratori in forza all'unità (diritto di assemblea, partecipazione alla costituzione della RSU, permessi per i componenti la RSU, diritto d'informazione, ecc.).
Allo scopo, per i lavoratori normalmente svolgenti attività all'esterno dell'unità lavorativa, a livello aziendale saranno concordate modalità, tempi e luoghi adeguati.
[…]

Art. 66 - Assemblee.
Nelle unità produttive con un numero di dipendenti superiore a 15 potranno essere promosse, congiuntamente o singolarmente dalle organizzazioni dei lavoratori firmatarie del presente contratto, assemblee per tutto il personale per la trattazione di problemi sindacali attinenti al rapporto di lavoro.
[…]
Il diritto di assemblea viene esteso alle unità produttive con almeno 10 dipendenti e per un numero massimo di 8 ore annue retribuite. Tali assemblee saranno tenute, ove possibile, all'interno dell'azienda.
Per queste ultime aziende, le assemblee potranno essere effettuate anche a livello zonale o interaziendale.

Art. 69 - Affissioni.
Le Direzioni aziendali consentiranno ai sindacati provinciali di categoria aderenti alle organizzazioni firmatarie del presente contratto e alla RSU di far affiggere in apposito albo comunicazioni firmate da un responsabile dei medesimi.
Le anzidette comunicazioni dovranno riguardare argomenti sindacali attinenti al rapporto di lavoro.
[…]

Allegati
Allegato 2.
Art. 22 - Premio per obiettivi - Linee guida congiunte sul premio per obiettivi (Accordo Unionchimica-Fulc del 19 maggio 1995)

Le parti si danno atto che la definizione contrattuale del "Premio per obiettivi" discende e costituisce applicazione dell'accordo interconfederale 23.7.93.
In questo contesto la contrattazione aziendale assume da una parte il significato di rendere il salario contrattato a livello aziendale oggettivamente riconducibile ai risultati delle singole imprese interessate, dall'altra uno strumento teso a stimolare non il conflitto tra le parti, bensì il raggiungimento partecipativo degli obiettivi dell'impresa.
[…]
Premesso che le parti hanno confermato il comune intento di migliorare la produttività e la competitività del complesso delle aziende, finalità del premio per obiettivi è quella di rendere concretamente perseguibile nelle singole aziende questo obiettivo generale, tramite la comune individuazione degli ambiti di massimo miglioramento delle singole imprese, stimolando la collaborazione delle parti, nelle autonomie dei rispettivi ruoli, finalizzata al raggiungimento degli obiettivi concordemente definiti in termini di incrementi di redditività, produttività, competitività, qualità e andamento economico delle aziende.
Le linee guida espresse nel presente documento, che costituiscono l'applicazione di quanto già espresso dall'art. 21 del CCNL 14.5.94, intendono esprimere una traccia di operatività e non essere assolutamente esaustive di ogni possibile soluzione, in quanto è proprio dalla definizione di obiettivi specifici e realmente validi per le singole imprese che le parti ritengono che possa nascere il massimo di positività della nuova esperienza contrattuale intrapresa.

Parametri individuati a titolo esemplificativo:
[…]
- efficacia sistema prevenzione su sicurezza interna ed esterna;
[…]

Allegato 8.
Art. 5 -Classificazione del personale profilo particolare per il settore cosmetico, V area parametro G.
Profilo:
Impiegato responsabile della corretta esecuzione delle operazioni di produzione e di confezionamento, nonché delle condizioni generali di igiene e salubrità dell'ambiente di lavoro.

Allegato 13.
Art. 34 - Disposizioni per i lavoratori addetti a mansioni discontinue o a mansioni di semplice attesa o custodia per il settore concia.
A) Omissis.
B) Omissis.
C) Nel rispetto delle norme di legge sull'orario di lavoro che ne consentono la protrazione oltre i normali limiti, l'orario normale non deve superare le 48 ore settimanali per gli operai già ad orario settimanale di 60 ore e le 45 ore settimanali per quelli già ad orario settimanale di 54 ore.
In relazione alla particolarità delle mansioni svolte, detto orario potrà essere attuato anche in un ciclo plurisettimanale predeterminato con riposi compensativi, fermo restando quanto disposto dall'art. 13 sulla distribuzione dell'orario di lavoro.
[…]

Allegato 16. Settore Oli e Margarine.
Le parti convengono che il presente CCNL viene applicato dalle aziende del settore oli e margarine fino al rinnovo del CCNL del settore Alimentaristi, stipulato tra Unionalimentari-Confapi e OO.SS. di settore.
In occasione di tale rinnovo le parti dovranno tener conto, fino a concorrenza, degli incrementi salariali erogati in applicazione del presente CCNL nonché prevedere norme di raccordo specifiche sia sulle parti economiche che normative.
Per l'attuazione di quanto sopra verranno opportunamente coordinate le rispettive delegazioni dei 2 settori.