Tipologia: Ipotesi di accordo*
Data firma: 29 gennaio 1998
Validità: 01.10.1996 - 30.09.2000
Parti: Associazione Nazionale Artigiani della Ceramica Vetro ed Affini - Confartigianato, Associazione Nazionale Artigianato Artistico - Cna, Federazione Nazionale dei Mestieri Artistici e Tradizionali - Casa, la Confederazione delle Libere Associazioni Artigiane Italiane - Claai e Filcea-Cgil, Flerica-Cisl, Uilcer-Uil
Settori: Chimici, Ceramica, terracotta ecc, Artigianato
Fonte: CNEL
Note*: Rinnovo del CCNL 30 marzo 1993

Sommario:

 Decorrenza e durata
Clausola di salvaguardia
Norma di rinvio
Previdenza complementare
Livello regionale di trattativa
Fondi di categoria
Lavoro a tempo parziale - (ex Art.24 CCNL 30 3.1993)
Contratto a tempo determinato (ex art.25 CCNL 30.3.1993)
Gestione dei regimi di orario
Flessibilità individuale - Banca Ore
Lavoratori immigrati. (Nuovo articolo, art.32 bis)
Trattamento in caso di malattia ed infortunio.
 Aspettativa
Portatori di handicap (Nuovo articolo, art.3-7 bis)
Determinazione della retribuzione oraria
Esclusione dalle quote di riserva
Art. 75 - Durata apprendistato
Apprendistato ultraventenne
Nuovi minimi retributivi
Nuovi minimi retributivi e relative decorrenze
Una tantum
Protocollo Aggiuntivo (parte integrante del CCNL)
Protocollo aggiuntivo

Ipotesi di accordo per il rinnovo del CCNL 30 marzo 1993 per il settore Ceramica

Il giorno 29 gennaio 1998, in Roma tra l'Associazione Nazionale Artigiani della Ceramica Vetro ed Affini - Confartigianato, l'Associazione Nazionale Artigianato Artistico - Cna, la Federazione Nazionale dei Mestieri Artistici e Tradizionali - Casa, la Confederazione delle Libere Associazioni Artigiane Italiane - Claai e la Filcea-Cgil, la Flerica-Cisl, la Uilcer-Uil è stata raggiunta la seguente ipotesi d'accordo di rinnovo del CCNL per i lavoratori dipendenti delle imprese artigiane della Ceramica, Terracotta, Grès, Decorazione di piastrelle.

Norma di rinvio
Le parti si incontreranno entro la data prevista per la stesura del CCNL per definire quanto di seguito elencato:
- L'armonizzazione della normativa contrattuale alle norme contenute nella Legge 24 giugno 1997, n. 196 agli e relativi decreti attuativi nonché circolari ministeriali esplicative;
- modalità di adeguamento dell'orario massimo legale di lavoro e delle relative flessibilità, a quanto stabilito dalla direttiva UE in materia ed armonizzazione con le norme di recepimento qualora intervenute;
- lavoro interinale;
- entro la stesura del presente CCNL le parti valuteranno la possibilità dell'allargamento della sfera di applicazione del medesimo CCNL alle imprese artigiane dei settori refrattari ed abrasivi;
[…]
- Inoltre, qualora a seguito della entrata in vigore della preannunciata legge sulla riduzione dell'orario di lavoro nel corso della vigenza del presente Contratto collettivo si determinassero effetti applicativi, le Parti si incontreranno per concordare tempi, modalità e condizioni di attuazione.

Livello regionale di trattativa
A modifica di quanto previsto al titolo "Livello regionale di trattativa di cui all'art. 9 del CCNL 30.3.1993, le parti convengono quanto segue:
"In base all'Accordo Interconfederale del 3 agosto e del 3 dicembre 1992, a livello regionale, le parti valuteranno le prospettive finiture dell'andamento del settore nella regione, anche alla luce di interventi e di progetti specifici per l'artigianato della ceramica, tesi ad accrescere la produttività e l'efficienza delle imprese e del sistema artigiano.
A tal fine dovrà altresì essere orientata l'attività degli Osservatori regionali di settore, di cui all'art. 6 del presente CCNL, affinché, anche in collegamento con gli Enti Bilaterali regionali, possano essere raccolti ed elaborati i dati utili alla lettura degli indicatori individuati dalle parti, sempre a livello regionale.
Ai fini della contrattazione regionale di secondo livello, le parti valutano utile la presa in considerazione dell'andamento tendenziale del settore derivante da indicatori quali, ad esempio:

- andamento occupazionale ed evoluzione del processo tecnologico nel settore (fonti: Inps, EE.BB);
- andamento del settore in relazione alla sua concentrazione territoriale; n. e variazioni delle imprese; n. e variazioni degli addetti; andamento della media dimensionale delle imprese; ecc. (fonti: Inps, Cciaa)."

Gestione dei regimi di orario (articolo aggiuntivo - da inserire dopo l'art. 22 del CCNL 30.3.1993 su flessibilità)
Le parti, a livello regionale, possono realizzare accordi di gestione dei regimi di orario, al fine di consentire la predisposizione di strumenti che permettano di fare fronte a periodi di congiuntura negativa, omero a necessità organizzative e/o riorganizzative dell'attività produttiva e del lavoro, offrendo nel contempo la possibilità ai lavoratori delle imprese interessate da tali fenomeni di realizzare una certa continuità nel mantenimento del rapporto di lavoro e della relativa retribuzione, senza necessariamente fare ricorso alle forme bilaterali di sostegno del reddito e di gestione della crisi, oppure beneficiandone in maniera coordinata con i suddetti strumenti.
Tra questi, le parti regionali possono individuare modalità di costituzione di modelli di "banca-ore", cui far affluire le ore corrispondenti alle assenze dal lavoro retribuite, contrattualmente e legislativamente disciplinate.
In tale ambito, le parti a livello regionale definiranno gli istituti le cui quantità orarie, in tutto o in parte, andranno a costituire l'accantonamento nel monte-ore in questione, nonché le caratteristiche delle casistiche di fruizione dei corrispondenti riposi compensativi, le modalità ed i tempi di liquidazione dei residui
Le parti regionali potranno altresì individuare le diverse combinazioni di utilizzo della "banca-ore" con possibili interventi di natura bilaterale a sostegno del reddito dei lavoratori e delle imprese.

Flessibilità individuale - Banca Ore
In alternativa a quanto previsto dal sesto comma dell'articolo 23 del CCNL 30.3.'93 è possibile recuperare tutte le ore di lavoro supplementare e straordinario svolto compresa la traduzione in termini di quantità orarie delle relative maggiorazioni spettanti secondo le modalità di cui all'art. 23 del CCNL 1/10/1992, purché tale volontà risulti da un atto sottoscritto tra l'impresa ed il lavoratore.
Tale recupero si realizzerà entro e non oltre un periodo di 18 mesi dall'inizio dell'accumulo delle ore e delle relative maggiorazioni tenuto conto dei periodi di minore attività produttiva e delle esigenze del lavoratore, compatibilmente queste ultime con le esigenze tecnico-produttive o organizzative dell'impresa Il lavoratore che accetta questa modalità di recupero delle ore supplementari e straordinarie ha diritto al riconoscimento di un'ulteriore quantità di ore di permesso retribuite pari al 5% delle ore accumulate come previsto dal comma precedente.
[…]
Per il suo carattere innovativo, le parti, in sede nazionale e di osservatori regionali, procederanno a verificare l'efficacia della presente normativa e dei suoi esiti, entro 2 anni dalla stipula del CCNL.
Fermo restando quanto previsto dal presente articolo, in sede di confronto regionale, possono essere definite specifiche regolamentazioni di costituzione e di recupero del monte ore accumulato dai singoli lavoratori, avvalendosi della istituzione di un meccanismo di banca ore territoriale

Portatori di handicap (Nuovo articolo, art.3-7 bis)
[…]
In sede di confronto a livello regionale le Parti potranno ricercare soluzioni che favoriscano, nell'ambito delle vigenti norme e compatibilmente con le caratteristiche delle attività produttive sul territorio, sia il sostegno ai lavoratori impegnati con familiari portatori di handicap sia l'addestramento e l'inserimento di tali soggetti nelle stesse attività produttive.