Categoria: 2006
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Tipologia: CIA
Data firma: 19 luglio 2006
Validità: 01.01.2005 - 31.12.2008
Parti: APA e RSA/Fisac-Cgil
Settori: Credito Assicurazioni, APA
Fonte: fisac-cgil.it

Sommario:

Art. 1. Andamenti occupazionali
Art. 2. Formazione professionale
Art. 3. Inquadramenti
Art. 4. Ambiente di lavoro
Art. 5. Orario di lavoro
Art. 6. Straordinario
Art. 7. Buono pasto
Art. 8. Polizza infortuni
Art. 9. Polizze personali dipendenti
Art. 10. Prestiti personali
Art. 11. Rimborso chilometrico
Art. 12. Trasferimenti e missioni
Art. 13. Polizza kasko
Art. 14. Copertura incendio e furto autoveicoli
Art. 15. Trattamento economico
Art. 16. Premio di risultato (Sistema incentivante)
Art. 17. Produttori
Art. 18 part-time lavoratrici madri
Art. 19. Accordi aziendali
Art. 20. Una tantum
Art. 21. Norma finale
Art. 22. Durata
Art. 23. Allegati

Contratto Integrativo Aziendale

Il giorno 19 luglio 2006 in Parma, presso la sede di APA spa fra l'APA spa […] e la RSA Fisac Cgil […] assistita da[…]lla Fisac/Cgil di Parma, si è convenuto di rinnovare il presente Contratto Integrativo Aziendale

Art. 1. Andamenti occupazionali
Vista la turbolenta sfida competitiva tutta presente nel mercato assicurativo al fine di mantenere gli attuali livelli occupazionali si conviene che:
A - l'informativa di tutte le evoluzioni dei progetti riorganizzativi verrà portata all'attenzione dell'RSA aziendale, preventivamente rispetto alla fase di attuazione durante incontri con scadenze da concordare.
B - nell'ambito di tali incontri l'Azienda fornirà alla RSA un quadro completo delle diverse fasi della riorganizzazione, delle rotazioni e dei trasferimenti, sia per permettere una verifica sull'applicazione delle normative nazionali ed aziendali sia per esprimere valutazioni consultive e prospettiche.
[…]
D - Nell'attuare i trasferimenti conseguenti la ristrutturazione l'Azienda cercherà compatibilmente con le possibilità organizzative aziendali, di minimizzare i disagi dei lavoratori, di valutare casi familiari particolari, e, in generale, di valutare le richieste dei lavoratori sulle nuove allocazioni.
E - nei cambiamenti di mansione e/o di collocazione operativa l'Azienda predisporrà un piano mirato di formazione e addestramento che permetta di riqualificare il personale interessato, onde consentire la proficua ricollocazione nel nuovo assetto organizzativo di riferimento.
F - Solo in casi eccezionali e previo accordo sindacale sono previsti distacchi di lavoratori attraverso le seguenti modalità: assenso del lavoratore, definizione delle date del rientro in azienda, mantenimento delle condizioni economiche e normative del lavoratore.
[…]
H - L'Azienda con cadenza annuale informerà le OO.SS. sui piani di sviluppo occupazionale e, su loro richiesta, si renderà disponibile ad un incontro nel merito.

Art. 4. Ambiente di lavoro
In riferimento a quanto disposto dall'art. 29 del CCNL si effettueranno visite annuali per gli addetti ai VDT.
Per l'applicazione della legge [dlgs] 626 sulla sicurezza sui luoghi di lavoro le parti concordano di acquisire l'accordo stipulato il 13.05.96 che allegato diventa parte integrante del presente contratto.
Vengono previste due ore aggiuntive annuali retribuite di assemblea per discutere di argomenti inerenti la prevenzione della salute e della sicurezza e la protezione dai rischi in azienda, secondo quanto previsto dal d.l[gs]. 626/94.

Art. 5. Orario di lavoro
L'orario di lavoro per gli uffici sarà il seguente:
Orario di lavoro per gli uffici aperti al pubblico
(Ag. Generali Viale Mentana e Via Spezia - Parma e Ag. Generale Fidenza)

 

mattino

pomeriggio

Lunedì

8,30 - 13.00

15,00 - 19,00

Martedì

8,30 - 13.00

15,00 - 19,00

Mercoledì

8,30 - 13.00

15,00 - 18,30

Giovedì

8,30 - 13.00

15,00 - 19,00

Venerdì

8,30 - 13.00

CHIUSO

Orario di apertura al pubblico:

 

mattino

pomeriggio

Lunedì

8,30 - 13.00

15,00 - 18,45

Martedì

8,30 - 13.00

15,00 - 18,45

Mercoledì

8,30 - 13.00

15,00 - 18,15

Giovedì

8,30 - 13.00

15,00 - 18,45

Venerdì

8,30 - 13.00

CHIUSO

L'azienda si impegna a fornire adeguata assistenza operativa per la copertura del nuovo orario delle Agenzie Generali.
Il nuovo orario di lavoro decorrerà a far tempo dal 1° ottobre 2006.
Orario di lavoro altri uffici

 

mattino

pomeriggio

Lunedì

8,30 - 13.00

14,30 - 18,30

Martedì

8,30 - 13.00

14,30 - 18,30

Mercoledì

8,30 - 13.00

14,30 - 18,00

Giovedì

8,30 - 13.00

14,30 - 18,30

Venerdì

8,30 - 13.00

CHIUSO

Le parti concordano che nella settimana di Ferragosto, in quella precedente e in quella successiva l'orario di lavoro di tutti gli uffici sarà limitato alla mattina (8,30 - 13,00).
Di norma, per lo svolgimento dell'orario estivo ridotto di cui sopra, le ore lavorate in meno verranno conteggiate in conto ferie.
Il lavoratore potrà, in alternativa, utilizzare una delle seguenti modalità tra quelle di seguito indicate:
1. orario ridotto con permessi non retribuiti;
2. orario ridotto in conto ore da recuperare durante l'anno in corso (in questo caso dovrà essere retribuita la maggiorazione oraria).
I dipendenti, compatibilmente con le esigenze del servizio al cliente, potranno usufruire di 30 minuti di flessibilità giornaliera, in ingresso ed in uscita, oppure utilizzando l'intervallo meridiano.
Se, in via straordinaria, il lavoro allo sportello dovesse protrarsi oltre l'orario di lavoro fissato, gli operatori interessati potranno fruire a loro scelta di recuperi e/o straordinari. Ciò avverrà anche nel caso in cui, sempre in via del tutto straordinaria gli operatori dovessero ricevere il pubblico fuori dall'orario di lavoro fissato.
Nel caso di recuperi, che potranno essere cumulati e utilizzati ad ore o a giornata intera o in conto recupero per orario estivo ridotto, dovrà essere retribuita la maggiorazione oraria.

Art. 6. Straordinario
L'Azienda si impegna a utilizzare lo straordinario soltanto in caso di esigenze lavorative eccezionali. Compatibilmente con le esigenze di servizio i lavoratori potranno recuperare le ore di straordinario, maggiorate del 25%, nell'arco della settimana e/o del mese.

Art. 7. Buono pasto
[….] Il buono pasto […] spetterà per ogni giornata di lavoro prestata ai dipendenti che effettuano l'intervallo per il pranzo.
Detti dipendenti potranno anche giovarsi di trenta minuti di orario flessibile preventivamente concordato con l'azienda.

Art. 18 part-time lavoratrici madri
L'azienda di impegna a istituire n. 1 (una) posizione dì part time (plafond rotativo) da concedere alle lavoratrici madri. Tale part time della durata massima di 2 anni verrà concesso alla lavoratrice madre che ne farà richiesta, a decorrere dal compimento del Io anno di età del bambino e fino al compimento del 3° anno di età dello stesso. L'assegnazione avverrà in ordine cronologico di presentazione della richiesta da parte della lavoratrice.

Art. 23. Allegati
Si intendono recepiti integralmente l'Accordo del 24 giugno 1997 e la nota a verbale del 20 ottobre 1994.
Allegati che restano parte integrante del CIA:
1. Accordo 24 giugno 1997
2. Allegato A
3. Nota a verbale del 20 ottobre 1994
4. Appendice all'Accordo Integrativo Aziendale del 15/12/1988
5. Organigramma aziendale al 01/07/2006