Tipologia: CCNL
Data firma: 4 giugno 1998
Validità: 01.01.1998 - 31.12.2001
Parti: Federchimica, Farmindustria, Associazione Nazionale Imprenditori Coibentazioni Termiche Acustiche, Associazione Cerai d'Italia e Filcea-Cgil, Flerica-Cisl, Uilcer-Uil
Settori: Chimici, Chimico-farmaceutico, Fibre chimiche ecc., Industria
Fonte: CNEL

Sommario:

  Settore coibentazione termo-acustica
Relazioni industriali
Premessa.
Parti I e II
Investimenti e occupazione

• 1) Livello settoriale
• 2) Livello territoriale
• 3) Livello aziendale
Art. 1 - Assunzione. lett. B - (sostituzione)
Art. 2 - Periodo di prova.
Art. 3 - Contratti di lavoro speciali
• A) Apprendistato (modifiche)

• B) Contratti formazione e lavoro (CFL) (Sostituzione)
• C) Contratto a termine e contratto di fornitura di lavoro temporaneo
• D) Rapporto di lavoro part-time (sostituzione tabella)
Art. 4 - Classificazione del personale (sostituzione)
Art. 5 - Cumulo di mansioni (sostituzione)
Art. 6 - Passaggio di mansioni (sostituzione)
Art. 7 - Orario di lavoro
Art. 8 - Maggiorazioni per lavoro eccedente, straordinario, notturno, festivo e a turni
Art. 9 - Riposo settimanale - Giorni festivi
Art. 12 - Elementi della retribuzione
Art. 13 - Minimi contrattuali (sostituzione)
• Norma transitoria: Una tantum (sostituzione)
Art. 15 - Scatti di anzianità (sostituzione)
Art. 16 - Premio di partecipazione
Art. 27 - Trasferta (sostituzione)
Art. 46 - Prevenzione, igiene e sicurezza del lavoro
Art. 55 - Preavviso di licenziamento e di dimissioni
Art. 66 - Distribuzione del contratto, esclusiva di stampa e contributo per il rinnovo contrattuale
Settore Cere e lumini
Norme particolari
Capitolo I
Parte I - Relazioni industriali a livello nazionale e territoriale
Osservatorio nazionale
• 1) Livello nazionale
• 2) Livello territoriale
◦ A) Sezione ambiente e sicurezza
◦ B) Sezione formazione
◦ C) Sezione mercato del lavoro
Parte II - Relazioni industriali a livello aziendale
• 1) Gruppi industriali
• 2) Imprese/unità produttive con più di 100 addetti
Parte III - Invalidi civili
Parte IV - Volontariato
Parte V - Previdenza complementare

• 1) Normativa
• 2) Permessi per i componenti l'Assemblea
• 3) Contribuzioni
Parte VI - Formazione
• Imprese con un numero di dipendenti inferiore a 100
Parte VII - Assistenza sanitaria integrativa
Capitolo II - Costituzione del rapporto di lavoro

Art. 1 - Assunzione
• A) Adempimenti all'atto dell'assunzione
• B) Computo delle assunzioni dei lavoratori ai fini dell'obbligo di riserva di cui all'art. 25, comma 1, legge n. 223/91
Art. 2 - Periodo di prova
Art. 3 - Contratti di lavoro speciali
• A) Apprendistato

• B) Contratti di formazione e lavoro (CFL)
• C) Contratto a termine e contratto di fornitura di lavoro temporaneo
• D) Rapporto di lavoro part-time
Capitolo III - Classificazione del personale
Premessa all'art. 4
Art. 4 - Classificazione del personale
Art. 5 - Cumulo e mobilità delle mansioni nell'ambito della categoria
Art. 6 - Passaggio di mansioni
Capitolo IV - Orario di lavoro, riposi e festività
Art. 7 - Orario di lavoro
• Parte I
• Parte II. (Aree di crisi)
Art. 8 - Maggiorazioni per lavoro eccedente, straordinario, notturno, festivo e a turni
Art. 9 - Riposo settimanale - Giorni festivi
Art. 10 - Riposi aggiuntivi e riduzione dell'orario di lavoro
Art. 11 - Ferie
Capitolo V - Trattamento economico
Art. 12 - Elementi della retribuzione
Art. 13 - Minimi contrattuali
Art. 14 - Indennità di contingenza
Art. 15 - Scatti di anzianità
Art. 16 - Premio di partecipazione
• Premessa
Art. 17 - Lavoro a cottimo
• Norme riguardanti il lavoro a cottimo
Art. 18 - Retribuzione oraria e giornaliera
Art. 19 - Corresponsione della retribuzione
Art. 20 - Tredicesima mensilità
Art. 21 - Trattamento economico per la Pasqua
Art. 22 - Trattamento economico in caso di festività infrasettimanali e nazionali
Art. 23 - Computo della maggiorazione per lavoro a turni agli effetti degli istituti contrattuali
Art. 24 - Indennità speciali per i lavoratori di cui ai gruppi 1) e 2) dell'art. 4
• a) Indennità per disagiata sede
• b) Indennità di cassa
• c) Indennità di maneggio di denaro per gli Operatori di Vendita
Art. 25 - Reclami sulla retribuzione
Art. 26 - Trattenute per risarcimento danni
Art. 27 - Trasferta
Art. 28 - Trasferimento
Art. 29 - Passaggi di qualifica
Capitolo VI - Disposizioni per particolari categorie di lavoratori
Art. 30 - Quadri, lavoratori con funzioni direttive e assimilati
Art. 31 - Disposizioni particolari per gli Operatori di vendita già Denominati Viaggiatori o Piazzisti
Art. 32 - Disposizioni per i lavoratori addetti a mansioni discontinue o a mansioni di semplice attesa o custodia
Capitolo VII - Interruzione, sospensione e riduzione del lavoro
Art. 33 - Interruzione del lavoro e recupero delle ore di lavoro perdute
Art. 34 - Trattamento in caso di sospensione o di riduzione dell'orario di lavoro.
Art. 35 - Permessi di entrata nell'impresa
Art. 36 - Permessi
Art. 37 - Aspettativa
Art. 38 - Assenze
Art. 39 - Congedo matrimoniale
Art. 40 - Servizio militare
Art. 41 - Diritto allo studio
Art. 42 - Malattia e infortunio
• A) Assenza dal lavoro
• B) Conservazione del posto durante l'assenza
• C) Trattamento economico durante l'assenza
Art. 43 - Trattamento per maternità
Art. 44 - Trattamenti previdenziali ed assicurativi
  Capitolo VIII - Ambiente di lavoro, igiene e sicurezza del lavoro
Art. 45 - Commissione Ambiente/RLS
Art. 46 - Prevenzione, igiene e sicurezza del lavoro
Abiti da lavoro
Art. 47 - Sicurezza dei lavoratori e salvaguardia degli impianti
Capitolo IX - Norme comportamentali e disciplinari
Art. 48 - Rapporti in impresa
Art. 49 - Inizio e fine del lavoro
Art. 50 - Consegna e conservazione utensili e materiale
Art. 51 - Regolamento interno
Art. 52 - Provvedimenti disciplinari
Art. 53 - Ammonizioni scritte, multe e sospensioni
Art. 54 - Licenziamento per mancanze
Capitolo X - Risoluzione del rapporto di lavoro
Art. 55 - Preavviso di licenziamento e di dimissioni
Art. 56 - Trattamento di fine rapporto (TFR)
Art. 57 - Restituzione documenti di lavoro - Certificato di lavoro
Art. 58 - Indennità in caso di morte
Art. 59 - Trasferimenti di azienda
Capitolo XI - Istituti di carattere sindacale
Art. 60 - Rappresentanza Sindacale Unitaria (RSU)
Art. 61 - Assemblee
Art. 62 - Permessi per cariche sindacali
Art. 63 - Aspettative per cariche pubbliche e sindacali
Art. 64 - Affissione
Art. 65 - Versamento dei contributi sindacali
Art. 66 - Distribuzione del contratto, esclusiva di stampa e contributo per il rinnovo contrattuale
Capitolo XII - Clausole riguardanti il contratto collettivo
Art. 67 - Reclami e controversie
Art. 68 - Abrogazione dei precedenti contratti: opzione
Art. 69 - Condizioni di miglior favore
Art. 70 - Piccole imprese
Art. 71 - Decorrenza e durata
Capitolo XIII - Settori ceramica e abrasivi
Elenco delle norme del capitolo XIII "Settori Ceramica e Abrasivi", che sostituiscono le corrispondenti norme del presente contratto
Classificazioni
Premessa all'art. 4.
Art. 4 - Classificazione del personale (ex art. 62 CCNL 12.10.94)
• Sistema classificatorio settore abrasivi
• Sistema classificatorio settori domestico e ornamentale
• Sistema classificatorio settore ceramica sanitaria
• Sistema classificatorio settore ceramiche per uso tecnico (isolatori, ceramiche avanzate, tubi per fognature)
Art. 8 - Maggiorazioni per lavoro eccedente, straordinario, notturno, festivo e a turni (ex art. 25, CCNL 12.10.94)
• Pause retribuite per turnisti (ex art. 21, CCNL 12.10.94)

Art. 10 - Riposi aggiuntivi e riduzione dell'orario di lavoro (ex art. 35, CCNL 12.10.94)
Art. 11 - Ferie (ex art. 36, CCNL 12.10.94)
• Gratifica feriale (ex art. 44, CCNL 12.10.94)
Art. 13 - Minimi contrattuali (ex art. 66, CCNL 12.10.94)
Art. 55 - Preavviso di licenziamento e di dimissioni (ex art. 49, CCNL 12.10.94)
Clausola di salvaguardia
Commissione paritetica
Appendici
Appendice 1 - Accordi in materia di previdenza complementare
Previdenza complementare: accordo 14 dicembre 1995
• 1) Natura e scopi del Fondo
• 2) Soci del Fondo
• 3) Organi del Fondo
• 4) Contribuzioni
• 5) Investimenti
• 6) Prestazioni
• 7) Cessazione della contribuzione al Fondo
• 8) Trasferimento della posizione e riscatto
• 9) Quota d'iscrizione e quota associativa
• 10) Comitato misto di orientamento e sorveglianza e percorso di attivazione del Fondo
Fonchim: accordo 25 giugno 1996
• 1.Fase transitoria
• 2.Comitato di Coordinamento
• 3.Organi di Fonchim
• 4.Soci
• 5.Contribuzione
• 6.Investimenti
• 7.Rinuncia alla prosecuzione del rapporto associativo
• 8.Comitato misto
Accordo sulla contribuzione a Fonchim 13 settembre 1996
Fonchim: accordo per l'avvio della raccolta della contribuzione 26 Novembre 1997
• 1) Contribuzioni mensili
• 2) Contribuzioni 'una tantum'
Appendice 2 - Trattamenti contrattuali biennio 1996/1997
Appendice 3 - premio di produzione
Importi del premio di produzione mensile applicabile, in alternativa al premio di partecipazione alle imprese di cui al comma 9, art. 16 del presente contratto
Appendice 4 - premio di partecipazione
• Linee-guida congiunte sul premio di partecipazione
• Allegato 1 - Esempi di parametri di produttività

• Allegato 2 - Esempi di parametri di andamento economico
Appendice 5 - Scheda di sicurezza
Scheda di sicurezza delle sostanze
• Accordo Aschimici-Fulc 3 novembre 1983

• Scheda di sicurezza
• Modalità di compilazione
Appendice 6 - Scheda delle caratteristiche di impianto
• Scheda delle caratteristiche di impianto intesa Federchimica-Fulc 30 gennaio 1991

• Linee guida per l'approntamento della scheda delle caratteristiche d'impianto di cui al CCNL per gli addetti all'industria chimica, art. 46, punto D) .
Appendice 7 - Formazione commissione ambiente
Linee guida per la formazione dei componenti le commissioni ambiente intesa Federchimica-Fulc 29 giugno 1991

Appendice 8 - Prevenzione, igiene e sicurezza del lavoro
• Prevenzione, igiene e sicurezza del lavoro norme transitorie concernenti le disposizioni del CCNL 27 novembre 1966
• Norme transitorie

• Norme per le lavorazioni nocive e pericolose o svolgentisi normalmente in condizioni ambientali particolarmente gravose.
◦ Art. 14

◦ Art. 15
◦ Art. 16
◦ Art. 17
◦ Art. 18
◦ Art. 19
◦ Art. 20
◦ Art. 21
◦ Art. 22
◦ Art. 23
◦ Art. 24
Appendice 9 - Operatori di vendita
Disposizioni particolari per gli operatori di vendita già denominati Viaggiatori o piazzisti art. 31, CCNL 20 luglio 1990
Art. 31 - Operatori di vendita

Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro per gli addetti alle industrie:
- Chimica
- Chimico-Farmaceutica
- Fibre chimiche
- Dei settori ceramica e abrasivi
- Del settore coibentazione termo-acustica
- Cere e lumini
- Detergenza
- Dielettrici
- Dattilografi
- Elettrodi di carbone


Addì 4 giugno 1998, in Roma tra la Federazione Nazionale dell'Industria Chimica […] con la partecipazione di una Delegazione industriale […], l'Associazione nazionale dell'industria farmaceutica (Farmindustria) […] e con la partecipazione di una Delegazione […], l'Associazione Nazionale Imprenditori Coibentazioni Termiche Acustiche [….] con la partecipazione della Delegazione industriale […], l'Associazione Cerai d'Italia […] e la Federazione Unitaria Lavoratori Chimici composta da: Filcea/Cgil […] con l'assistenza della Segreteria confederale Cgil […], Flerica/Cisl […] assistiti dal Segretario generale Cisl […] e dal Segretario confederale […], Uilcer/Uil […] assistiti da[l] […] Segretario generale Uil, alla presenza della delegazione trattante unitaria eletta a Milano il 16 luglio 1997, si è stipulato il presente CCNL da valere in tutto il territorio nazionale per le aziende chimiche, chimico-farmaceutiche, delle fibre chimiche, settori ceramica e abrasivi, settori coibentazione termo-acustica, cere e lumini, detergenza, dielettrici, dattilografici, elettrodi di carbone e i lavoratori dalle stesse dipendenti.

Settore coibentazione termo-acustica
Si applica il presente contratto di lavoro, con le seguenti eccezioni:
a) norme sostituite
cap. I - Relazioni industriali: parte I e II
art. 4 - Classificazione del personale
art. 5 - Cumulo di mansioni
art. 6 - Passaggio di mansioni
art. 13 - Minimi contrattuali
art. 15 - Scatti anzianità
art. 27 - Trasferta
b) norme modificate o integrate
cap. I: parte V, punto 3) : eliminato
art. 1 - Assunzione: sostituzione lettera B)
art. 2 - Periodo di prova: integrazione
art. 3 - A) Apprendistato: modifica; B) Contratti di formazione e lavoro: sostituzione; C) Contratti a termine e contratto di fornitura di Lavoro temporaneo: sostituzione; D) Rapporto di lavoro a part- time: modifica
art. 7 - Orario di lavoro: integrazione e modifica
art. 8 - Maggiorazione...: integrazione
art. 9 - Riposo settimanale...: integrazione
art. 10 - Riposi aggiuntivi...: integrazione
art. 12 - Elementi della retribuzione: integrazione
art. 16 - Premio di partecipazione: integrazione
art. 46 - Prevenzione igiene...: integrazione
art. 55 - Preavviso...: modifica
art. 66 - Distribuzione del contratto...: modifica
c) appendici applicabili e non applicabili
- Appendice 1 - applicabile
- Appendice 2 - solo trattamenti contrattuali biennio 1996/97 settori coibentazione termo-acustica
- Appendice 3 - non applicabile
- Appendice 4 - applicabile
- Appendici 5, 6, 7, 8, 9 - non applicabili

Relazioni industriali
Parti I e II
Investimenti e occupazione

Le Parti, ferma restando l'autonomia dell'attività imprenditoriale e le rispettive distinte responsabilità degli imprenditori e delle OOSS dei lavoratori, convengono quanto segue:

1) Livello settoriale.
Annualmente, in appositi incontri nazionali, ciascuna Associazione imprenditoriale, con gli opportuni riferimenti alle indicazioni della programmazione nazionale e settoriale, porterà a conoscenza della FULC:
- le prospettive produttive del settore con particolare riferimento al Mezzogiorno;
- le previsioni degli investimenti complessivi relativi alle attività
rappresentate, con particolare riferimento al Mezzogiorno;

- le spese complessive di ricerca realizzate e previste, la loro incidenza sul totale degli investimenti, le indicazioni sulle principali finalizzazioni della stessa, nonché il numero degli addetti;
- la struttura del settore, il numero degli addetti e la distinzione dell'occupazione per sesso e per classi di età;
- l'andamento dell'occupazione giovanile dell'intero settore e in particolare del Mezzogiorno, in rapporto all'Accordo interconfederale 20.1.93 sui CFL;
- l'andamento dell'occupazione femminile del settore, in particolare nel Mezzogiorno, con le relative possibili azioni positive volte a concretizzare il tema delle pari opportunità nel rispetto di quanto previsto dalla legge n. 903/77, legge n. 125/91, nonché dalle disposizioni legislative che dovessero essere emanate in merito;
- elementi conoscitivi sugli interventi in tema di formazione professionale;
- elementi conoscitivi relativi al grado di utilizzazione nel settore
dei contratti lavoro speciali e part-time;
- elementi conoscitivi relativi alle eventuali problematiche connesse con l'inserimento lavorativo di lavoratori extracomunitari e di lavoratori disabili.
Nel corso degli incontri le Parti effettueranno un esame congiunto degli effetti degli investimenti su occupazione, indirizzi produttivi, localizzazioni e condizioni ambientali-ecologiche, esprimendo le loro autonome valutazioni.
Per consentire alla Fulc di seguire l'attuazione delle previsioni, le Parti procederanno ad incontri annuali per l'accertamento delle realizzazioni nell'ambito nazionale.

2) Livello territoriale.
Regioni e aree integrate
A livello di Regioni e di aree integrate - intendendosi per tali, aree anche interregionali caratterizzate da un elevato grado di omogeneità e da una significativa concentrazione di aziende, da identificare in incontri nazionali - annualmente le Associazioni industriali, con gli opportuni riferimenti alle indicazioni della programmazione territoriale regionale, porteranno a conoscenza della FULC in appositi incontri:
- le previsioni degli investimenti complessivi relativi alle attività che, nel contesto territoriale in questione, rientrano nell'area del settore;
- in riferimento agli investimenti complessivi, l'entità globale dei contributi a fondo perduto o dei finanziamenti a tasso agevolato erogati dallo Stato e dalle Regioni nel quadro di apposite leggi;
- le spese complessive di ricerca realizzate e previste, la loro incidenza sul totale degli investimenti, le indicazioni sulle principali finalizzazioni della stessa, nonché il numero degli addetti;
- la natura delle attività produttive conferite a terzi;
- la struttura presente nel territorio, il numero degli addetti e la distinzione dell'occupazione per sesso e per classi d'età;
- l'andamento dell'occupazione giovanile dell'intero settore e in particolare del Mezzogiorno, in rapporto all'Accordo interconfederale 20.1.93 sui CFL;
- l'andamento dell'occupazione femminile del settore, in particolare nel Mezzogiorno, con le relative possibili azioni positive volte a concretizzare il tema delle pari opportunità nel rispetto di quanto previsto dalle leggi nn. 903/77, 125/91, nonché dalle disposizioni legislative che dovessero essere emanate in merito;
- elementi conoscitivi sugli interventi in tema di formazione professionale;
- elementi conoscitivi relativi al grado di utilizzazione nel settore dei contratti di lavoro speciali e part-time;
- elementi conoscitivi relativi alle eventuali problematiche connesse con l'inserimento lavorativo di lavoratori extracomunitari e di lavoratori disabili;
- elementi conoscitivi sulle eventuali iniziative per la soluzione delle problematiche tecnico-organizzative relative ai lavoratori tossicodipendenti.
Nel corso degli incontri le Parti effettueranno un esame congiunto degli effetti degli investimenti su occupazione, indirizzi produttivi, localizzazioni e condizioni ambientali-ecologiche, esprimendo le loro autonome valutazioni.
Le Parti procederanno ad incontri annuali per l'accertamento delle realizzazioni nell'ambito territoriale.

Province o comprensori
A livello provinciale o comprensoriale annualmente, le Associazioni industriali in appositi incontri porteranno a conoscenza della Fulc:
- le previsioni degli investimenti complessivi relativi alle attività che, nel contesto territoriale in questione, rientrano nell'area del settore;
- in riferimento agli investimenti complessivi, l'entità globale dei contributi a fondo perduto o dei finanziamenti a tasso agevolato erogati dallo Stato e dalle Regioni nel quadro di apposite leggi;
- le spese complessive di ricerca realizzate e previste, la loro incidenza sul totale degli investimenti, nonché il numero degli addetti;
- la struttura presente nel territorio, il numero degli addetti e la distinzione dell'occupazione per sesso e per classi d'età;
- elementi conoscitivi sugli interventi in tema di formazione professionale;
- elementi conoscitivi relativi al grado di utilizzazione nel settore dei contratti di lavoro speciali e part-time;
- elementi conoscitivi sull'andamento e sulle problematiche dell'occupazione femminile, in applicazione della legge n. 125/91;
- elementi conoscitivi relativi alle eventuali problematiche connesse con l'inserimento lavorativo di lavoratori extracomunitari e di lavoratori portatori di handicap.
Nel corso degli incontri le Parti effettueranno un esame congiunto degli effetti degli investimenti su occupazione, indirizzi produttivi, localizzazioni e condizioni ambientali-ecologiche, esprimendo le loro autonome valutazioni.
Le Parti procederanno ad incontri annuali per l'accertamento delle realizzazioni nell'ambito territoriale.

3) Livello aziendale.
Gruppi industriali
Per i Gruppi industriali - intendendo per Gruppo un complesso produttivo di particolare importanza nell'ambito dell'area settoriale, articolato in più unità produttive dislocate in più zone del territorio nazionale, avente rilevante influenza nel settore in cui opera in quanto strategicamente collegato alle esigenze di sviluppo dell'economia nazionale - l'informativa sugli investimenti verrà fatta da ciascun Gruppo industriale.
Ciascun Gruppo industriale, annualmente, in apposito incontro convocato dall'Associazione imprenditoriale di categoria, con gli opportuni riferimenti alle indicazioni della programmazioni nazionale settoriale, porterà a conoscenza della Fulc:
- le previsioni degli investimenti complessivi per nuovi insediamenti produttivi, consistenti ampliamenti o trasformazione di quelli esistenti e miglioramento delle condizioni ambientali-ecologiche;
- in riferimento agli investimenti complessivi, l'entità globale dei contributi a fondo perduto o dei finanziamenti a tasso agevolato erogati dallo Stato e dalle Regioni nel quadro di apposite leggi, nonché dei finanziamenti per la formazione professionale erogati dalla UE;
- le spese complessive di ricerca realizzate e previste, la loro incidenza sul totale degli investimenti, le indicazioni sulle principali finalizzazioni della stessa, nonché il numero degli addetti;
- le prospettive produttive anche in relazione al mercato nazionale e internazionale ed alle sue implicazioni con riferimento se del caso alle necessità di utilizzo dell'orario di lavoro;
- le problematiche anche occupazionali connesse alle esigenze di ristrutturazione produttiva, nel quadro delle iniziative previste all'art. 7, parte II del presente contratto, nonché la distinzione per gruppi omogenei di fasce professionali dei lavoratori. Per tali aspetti le cadenze dell'informazione saranno quelle richieste dai fatti specifici;
- gli effetti sull'organizzazione del lavoro e le conseguenti problematiche occupazionali poste dall'introduzione di innovazioni tecnologiche con riguardo alla possibilità di realizzare programmi formativi e di riqualificazione professionale dei lavoratori interessati, nonché quelle poste da significative ristrutturazioni industriali. Per tali aspetti le cadenze dell'informazione saranno quelle richieste dai fatti specifici;
- il numero degli addetti e la distinzione dell'occupazione per sesso e per classi d'età;
- le tematiche relative all'area dei Quadri;
- l'andamento e le tematiche dell'occupazione femminile. In particolare:
(a) l'andamento dell'occupazione alla luce anche delle risultanze emerse dal rapporto di cui all'art. 9, legge 10.4.91 n. 125;
(b) le eventuali specifiche problematiche emerse in tema di organizzazione del lavoro, mobilità, flessibilità e valorizzazione professionale.
Su queste tematiche vi sarà la partecipazione e l'apporto di lavoratrici dipendenti in grado di fornire una conoscenza adeguata alle specificità della materia al fine di favorire azioni positive volte a concretizzare le pari opportunità. In questo senso, nei gruppi con una presenza di personale femminile superiore al 20% del personale, così come nei casi in cui, nel realizzare l'esame delle problematiche in questione, fossero individuate azioni da intraprendere utilizzando anche gli eventuali finanziamenti pubblici disponibili, compresi quelli comunitari, le problematiche in questione formeranno oggetto di esame all'interno di un apposito Comitato misto le cui valutazioni saranno portate a conoscenza di tutta la popolazione aziendale;
- il numero e la finalizzazione dei contratti lavoro speciali e part-time;
- gli interventi formativi inerenti l'attività svolta dei lavoratori, la loro eventuale riqualificazione nonché l'ambiente e la sicurezza;
- iniziative assunte con riferimento ad eventuali problematiche connesse con la prestazione lavorativa dei lavoratori disabili;
- gli effetti per i lavoratori interessati a progetti di inserimento mirato per lavoratori disabili e di altre categorie dello svantaggio sociale, individuati a livello di Osservatorio territoriale.
Nel corso degli incontri le Parti effettueranno un esame congiunto degli effetti degli investimenti su occupazione, indirizzi produttivi, localizzazioni e condizioni ambientali-ecologiche, esprimendo le loro autonome valutazioni.
Ove, a seguito dell'azione informativa, emergessero convergenze su iniziative riguardanti gli effetti per i lavoratori delle scelte aziendali per la cui realizzazione fossero reciprocamente ritenuti utili momenti di approfondimento specifico, potranno essere attivati appositi Comitati misti di lavoro.

Imprese/unita produttive con oltre 100 dipendenti
Per le imprese e le unità produttive più significative, intendendosi per tali quelle che abbiano più di 100 dipendenti, le Associazioni industriali porteranno annualmente a conoscenza della Fulc assistita dalla RSU:
- le previsioni degli investimenti per nuovi insediamenti produttivi, consistenti ampliamenti o trasformazioni di quelle esistenti e miglioramento delle condizioni ambientali-ecologiche;
- in riferimento agli investimenti complessivi, l'entità globale dei contributi a fondo perduto o dei finanziamenti a tasso agevolato erogati dallo Stato e dalle Regioni nel quadro di apposite leggi;
- le spese complessive di ricerca realizzate e previste, la loro incidenza sul totale degli investimenti, le indicazioni sulle principali finalizzazioni della stessa, nonché il numero degli addetti;
- il numero degli addetti e la distinzione per sesso e per classi d'età;
- l'andamento e le tematiche dell'occupazione femminile.
In particolare:
(a) l'andamento dell'occupazione alla luce anche delle risultanze emerse dal rapporto di cui all'art. 9, legge 10.4.91 n. 125;
(b) le eventuali specifiche problematiche emerse in tema di organizzazione del lavoro, mobilità, flessibilità e valorizzazione professionale.
Su queste tematiche vi sarà la partecipazione e l'apporto di lavoratrici dipendenti in grado di fornire una conoscenza adeguata alle specificità della materia al fine di favorire azioni positive volte a concretizzare le pari opportunità.
In questo senso, negli stabilimenti con una presenza di personale femminile superiore al 20% del personale, così come nei casi in cui, nel realizzare l'esame delle problematiche in questione, fossero individuate azioni da intraprendere utilizzando anche gli eventuali finanziamenti pubblici disponibili, compresi quelli comunitari, le problematiche in questione formeranno oggetto di esame all'interno di un apposito Comitato misto le cui valutazioni saranno portate a conoscenza di tutta la popolazione aziendale;
- il numero e la finalizzazione dei contratti di lavoro speciali e part-time;
- iniziative assunte con riferimento ad eventuali problematiche connesse con la prestazione lavorativa dei lavoratori disabili;
- gli effetti per i lavoratori interessati a progetti di inserimento mirato per lavoratori disabili e di altre categorie dello svantaggio sociale, individuati a livello di Osservatorio territoriale;
- iniziative formative determinate da eventuali esigenze di aggiornamento professionale connesso con il reinserimento, dopo l'aspettativa per maternità, delle lavoratrici;
- gli effetti sull'organizzazione del lavoro e le conseguenti problematiche occupazionali poste dall'introduzione di innovazioni tecnologiche con riguardo alla possibilità di realizzare programmi formativi e di riqualificazione professionale dei lavoratori interessati, nonché quelle poste da significative ristrutturazioni industriali. Per tali aspetti le cadenze dell'informazione saranno quelle richieste dai fatti specifici.
A richiesta di una delle Parti la procedura concernente tali stabilimenti potrà essere esperita nelle stesse sedi previste per i Gruppi.
Nel corso degli incontri le Parti effettueranno un esame congiunto degli effetti degli investimenti su occupazione, indirizzi produttivi, localizzazioni e condizioni ambientali-ecologiche, esprimendo le loro autonome valutazioni e procederanno ad incontri annuali per l'accertamento delle realizzazioni riguardanti gli stabilimenti significativi.
Nel confermare il sistema di relazioni industriali attualmente in atto, le Parti convengono sull'utilità di partecipare in sede tecnico-conoscitiva all'attività dell'Osservatorio chimico-farmaceutico, al fine di trarre utili spunti di arricchimento delle relazioni industriali, con particolare riferimento alle tematiche della formazione professionale, dell'ambiente e del mercato del lavoro.
Le Parti inoltre convengono sulla necessità che il sistema di informazione e confronto contrattuale previsto ai vari livelli trovi effettiva valorizzazione e attuazione. A tal fine le Parti stipulanti concordano di effettuare una sessione d'incontro annuale a livello nazionale, anche allo scopo di esaminare le problematiche riguardanti il lavoro irregolare e la concorrenza sleale - coinvolgendo le imprese appaltanti - e individuare le azioni più efficaci per il rispetto della legge e del contratto nazionale.
Note a verbale.
Le Parti si danno atto che con la regolamentazione degli appalti e del decentramento produttivo non si è intesa pregiudicare l'attività delle imprese di coibentazione.

Art. 3 - Contratti di lavoro speciali.
C) Contratto a termine e contratto di fornitura di lavoro temporaneo
La lett. C) è sostituita dalla seguente:
In attuazione di quanto previsto con riferimento al contratto a termine dell'art. 23, punto 1, legge 28.2.87 n. 56 e con riferimento al contratto di fornitura di lavoro temporaneo dalla legge 24.6.97 n. 196, ferme restando le rispettive disposizioni di legge vigenti in materia, si concorda quanto segue:
[…]
d) La Direzione aziendale comunicherà preventivamente alla RSU le motivazioni del ricorso ad assunzioni e il numero dei lavoratori con contratto a termine e con contratto di fornitura di lavoro temporaneo, di cui al presente articolo contrattuale, comunicando la mansione, il livello nonché la durata prevista del contratto per consentire alla RSU il riscontro delle fattispecie e delle condizioni previste.
Nel caso di ricorso al contratto di fornitura di lavoro temporaneo, ove ricorrano motivate ragioni d'urgenza, le predette comunicazioni potranno essere effettuate entro i successivi 5 giorni.
Le Parti a livello aziendale, all'inizio di ogni anno, s'incontreranno per esaminare e valutare le esperienze sviluppate e per redigere il prospetto di sintesi che sarà definito, ai fini del monitoraggio, nell'ambito degli incontri di cui al punto 2) della successiva dichiarazione a verbale, utile per verificare l'andamento dell'occupazione.
[...]
e) I lavoratori con contratto a termine usufruiranno di interventi informativi/formativi sia riguardo alla sicurezza sia con riferimento al processo lavorativo adeguati all'esperienza lavorativa e alla tipologia dell'attività.
[…]
Note a verbale.
[…]
2) Con riferimento al contratto a termine la presente normativa annulla e sostituisce gli accordi in materia stipulati tra Anicta e Fulc.

Dichiarazioni a verbale.
1) Le Parti, nell'ambito della Sezione Mercato del lavoro dell'Osservatorio nazionale, verificheranno lo stato di applicazione della presente normativa e le eventuali relative problematiche al fine di assumere le iniziative che si ritenessero opportune anche alla luce di eventuali indicazioni ministeriali o interconfederali in merito alla interpretazione della legge n. 196/97 con riferimento ai trattamenti economici e normativi.
2) Le Parti entro 12 mesi dalla stipula del rinnovo contrattuale s'incontreranno per la messa a punto di un sistema di monitoraggio dei contratti speciali; entro i 12 mesi successivi sarà effettuata una verifica sulla base degli elementi conoscitivi rilevati.

Art. 6 - Passaggio di mansioni (sostituzione)
(per il passaggio di mansioni rientranti nella qualifica di Quadro vedi anche art. 30, punto 1) .
Il prestatore di lavoro deve essere adibito alle mansioni per le quali è stato assunto o a quelle corrispondenti al livello superiore che abbia successivamente acquisito, ovvero a mansioni equivalenti alle ultime effettivamente svolte, senza alcuna diminuzione della retribuzione.
In relazione alle esigenze aziendali il lavoratore può essere assegnato temporaneamente a mansioni diverse da quelle inerenti al suo livello, purché ciò non comporti alcun peggioramento economico, né alcun mutamento sostanziale della sua posizione professionale e del suo inquadramento.
[…]

Art. 7 - Orario di lavoro.
Lett. C) , punto 2) (sostituzione) .
Il mantenimento o l'attuazione di orari settimanali fino a 40 ore, previo esame congiunto del programma che consenta di rispettare i limiti di 247,5 giorni annui e di 37 ore e 45 minuti medi settimanali, da effettuarsi di norma 15 giorni prima dell'avvio della sua realizzazione.

Dichiarazione a verbale (aggiunta) .
Fermo restando quanto previsto dall'art. 7 e relativi chiarimenti a verbale, il programma, tenuto conto delle peculiarità e caratteristiche delle lavorazioni, avverrà secondo modalità da definire aziendalmente (ad esempio: fine settimana in caso di anticipata cessazione cantieri, in connessione ad eventi naturali, ecc.) .

Lett. E) - punti 2) e 3) norma transitoria (aggiunta) .
Chiarimento a verbale (aggiunto) .
In relazione alle caratteristiche del settore si precisa che tra le ipotesi di lavoro eccedente o straordinario di cui alla lett. E) , punto 5) , sono da comprendere le manutenzioni degli impianti da eseguire durante le fermate straordinarie degli stessi e l'assunzione di commesse con termini vincolanti per il completamente delle opere.
[…]

Art. 46 - Prevenzione, igiene e sicurezza del lavoro.
Chiarimento a verbale (aggiunto) .
Il rinnovo degli abiti da lavoro dovrà avvenire ogni 6 mesi, o dietro riconsegna degli indumenti consumati in relazione a lavorazioni particolarmente usuranti.

Settore Cere e lumini
Norme particolari.
Con riferimento al rinnovo del CCNL, per gli addetti dell'industria chimica-farmaceutica, del 4.6.98, per il settore cere e lumini, vengono introdotte le seguenti norme particolari:
[…]
Art. 6 - Passaggio di mansioni.
Art. 8 - Maggiorazioni per lavoro eccedente.
Appendice I Previdenza complementare
Accordo sull'adesione e contribuzione a Fonchim per il settore coibentazione termo-acustica
Appendice II Trattamenti contrattuali biennio

Capitolo I
Parte I - Relazioni industriali a livello nazionale e territoriale
Osservatorio nazionale

Le parti, nella consapevolezza dell'importanza del ruolo delle relazioni industriali e al fine di individuare scelte capaci di contribuire alla soluzione dei problemi economici e sociali nonché di orientare e rendere coerente nei comportamenti l'azione dei propri rappresentati convengono alla luce delle esperienze realizzate, di consolidare e sviluppare l'attività dell'Osservatorio nazionale.
L'Osservatorio - ferme restando l'autonomia dell'attività imprenditoriale e le rispettive distinte responsabilità degli imprenditori e delle OO.SS. dei lavoratori - analizzerà e valuterà, con la periodicità richiesta dai problemi in discussione, le questioni suscettibili di avere incidenza sulla situazione complessiva del settore, al fine d'individuare con il massimo anticipo possibile le occasioni di sviluppo e di realizzare le condizioni per favorirlo nonché d'individuare i punti di debolezza, per verificarne le possibilità di superamento.
Con riferimento a specifiche problematiche normative e/o economiche nonché di politica industriale le singole organizzazioni imprenditoriali stipulanti il CCNL e la Fulc (Filcea, Flerica, Uilcer) svolgeranno i relativi approfondimenti all'interno di distinti Osservatori.
Gli studi e le analisi svolti dalle parti all'interno dell'Osservatorio nazionale potranno essere preparatori e propedeutici anche all'attività negoziale delle parti.
In particolare a livello nazionale e territoriale sarà oggetto d'esame congiunto delle parti quanto segue.

1) Livello nazionale:
- l'andamento del mercato nazionale e internazionale nonché, sulla base dei dati complessivi sulle previsioni degli investimenti, le prospettive produttive settoriali, con le articolazioni riguardanti i settori di specializzazione più significativi e gli effetti sull'occupazione di tali prospettive con particolare riguardo alle aree di crisi (intendendosi per tali il Mezzogiorno e tutte le aree territoriali così riconosciute dalla legislazione) ;
- gli effetti sull'organizzazione del lavoro e sull'inquadramento e le conseguenti problematiche occupazionali poste dall'introduzione di innovazioni tecnologiche con riguardo alla possibilità di realizzare programmi formativi e di riqualificazione professionale dei lavoratori interessati nonché quelle poste da significative ristrutturazioni industriali;
- le problematiche occupazionali e della sicurezza derivanti dalle iniziative delle imprese in materia di scorpori di attività produttive, conferimenti di servizi e attività manutentive. L'Osservatorio inoltre, sulla base di apposito studio da completarsi entro il 31.12.99, ricercherà opportune iniziative tese a rivedere l'attuale normativa in materia di appalti al fine di adeguarne i contenuti e la relativa applicabilità alle imprese;
- l'andamento della contrattazione di 2° livello e le eventuali iniziative per il suo orientamento;
- le problematiche inerenti l'orario di lavoro, le eventuali sperimentazioni realizzate a livello aziendale, l'attivazione delle normative contrattuali in argomento;
- le iniziative per promuovere le sperimentazioni di una nuova organizzazione del lavoro nelle imprese che, anche attraverso azioni formative, rendano possibile lo sviluppo della professionalità finalizzata alla piena realizzazione dell'inquadramento.
In questo quadro, in relazione agli sviluppi tecnologici, alla complessità dei processi e degli impianti di produzione, dovranno essere esaminate specifiche soluzioni che, in un'ottica di maggiore efficienza anche organizzativa, consentano lo sviluppo professionale dei lavoratori turnisti preposti a tale attività;
- nell'ambito di apposita Commissione congiunta dedicata alla tematica dell'inquadramento le parti entro l'1.9.99 valuteranno:
• l'impatto nelle imprese del sistema d'inquadramento, anche attraverso la raccolta dei necessari elementi conoscitivi, al fine d'individuare eventuali significative problematiche applicative che necessitassero di orientamenti interpretativi congiunti funzionali alla corretta applicazione della normativa contrattuale;
• le prospettive di evoluzione legislativa sul fronte delle materie che risultano di ostacolo alla realizzazione della parità normativa tra operai e impiegati del settore;
• relativamente al settore ceramica-abrasivi, gli elementi conoscitivi utili a individuare le oggettive specificità da salvaguardare pur nell'ambito di un processo di graduale armonizzazione;
- le normative legislative nazionali e comunitarie con impatto sul settore e sulle normative contrattuali;
- l'elaborazione di linee d'azione convergenti finalizzate a promuovere interessi settoriali;
- le necessarie linee di sostegno legislativo ai programmi di sviluppo settoriali e intersettoriali nonché sulla base delle spese complessive di ricerca realizzate e previste nel settore e delle indicazioni sulle sue principali finalizzazioni, i necessari interventi legislativi per la realizzazione di condizioni ottimali per lo sviluppo della stessa;
- l'andamento dell'occupazione dell'intero settore con particolare riferimento alle aree di crisi;
- l'andamento dell'occupazione femminile del settore, in particolare nelle aree di crisi, con le relative possibili azioni positive volte a concretizzare il tema delle pari opportunità nel rispetto della legislazione vigente. Su questa problematica le parti, nel confermare l'impegno alle pari opportunità sia all'accesso al lavoro sia alla dinamica di carriera, in apposito Comitato misto, avvalendosi di consolidate esperienze maturate in ambito aziendale, favoriranno la migliore realizzazione delle pari opportunità, individuando altresì suggerimenti per l'auspicato dialogo tra le parti confederali sulla materia. Le parti inoltre individueranno linee guida per la formazione dei componenti gli eventuali Comitati misti aziendali e quelli territoriali.
Il Comitato misto individuerà inoltre azioni informative e formative da indicare alle imprese per facilitare ove necessario il reinserimento produttivo delle lavoratrici e dei lavoratori a seguito di assenze per maternità e paternità;
- nell'ambito di specifiche sessioni di incontro saranno esaminate, in relazione a quanto previsto dall'art. 30, le tematiche relative ai Quadri;
- le possibilità di intervento nei confronti degli organi governativi interessati per un sempre maggiore raccordo tra le esigenze delle industrie e del mondo del lavoro con le infrastrutture esistenti;
- l'andamento annuale delle retribuzioni di fatto con riferimento ai principali istituti retributivi, secondo criteri da definire di comune accordo;
- l'andamento del costo del lavoro e il rapporto tra questo, gli accordi interconfederali e la legislazione in materia contributiva, assistenziale e antinfortunistica; nonché le problematiche poste dalla legislazione sociale anche al fine di una valutazione della competitività internazionale;
- l'entità dei lavoratori del settore con "contratto estero" i comparti merceologici particolarmente interessati e le relative fasce di lavoratori;
- le linee generali di andamento del mercato dei settori detergenza e cosmesi con riguardo ad aspetti della distribuzione e alle prevedibili implicazioni sull'occupazione;
- il D.lgs. n. 541 del 30.12.92 disciplinante l'attività di informazione scientifica del farmaco e l'evolversi di normative specifiche, con particolare riferimento alla struttura dell'informazione, alla previsione di eventuali modifiche, alle innovazioni tecnologiche e ai livelli occupazionali; Farmindustria e Fulc, nell'ambito dell'Osservatorio nazionale di settore, s'impegnano ad effettuare entro il 31.12.98 un esame congiunto dei vari aspetti concernenti l'attività lavorativa degli ISF, con particolare riguardo alla vigente disciplina contenuta nel D.lgs. 30.12.92 n. 541, alle innovazioni organizzative, ai livelli occupazionali, all'individuazione di proposte relative alla formazione nonché alla sicurezza, alla tutela della salute e della privacy;
- le problematiche inerenti i Comitati aziendali europei, realizzando il monitoraggio degli accordi stipulati nonché lo stato d'attuazione della disciplina interconfederale in materia.
Le parti seguiranno l'evoluzione della legislazione sociale e in materia di lavoro a livello nazionale e internazionale con i seguenti obiettivi:
- individuare soluzioni per realizzare il migliore adattamento del contratto all'evoluzione legislativa;
- individuare e consolidare criteri interpretativi e applicativi delle leggi coerenti con le convergenze strategiche tra le parti;
- prospettare alle rispettive confederazioni l'utilità di iniziative a livello generale per gli aspetti di non specifico interesse settoriale;
Sarà inoltre oggetto di confronto congiunto delle parti:
- lo sviluppo dell'attività comunitaria e del dialogo sociale. A tal fine le parti potranno promuovere o partecipare a momenti di confronto, anche sistematico, con le organizzazioni imprenditoriali e sindacali degli altri Paesi UE per realizzare obiettivi di reciproca informazione, formulazione di pareri comuni su problematiche d'interesse del settore chimico, supporto all'attività delle parti sociali per l'implementazione della politica sociale della UE.
Le parti, anche a prescindere da detti momenti di confronto, raccoglieranno elementi e valuteranno l'andamento delle politiche degli orari di lavoro, della formazione e della salvaguardia d sicurezza e dell'ambiente adottate negli altri Paesi, con particolare riferimento al settore chimico.
Le parti negli incontri a livello settoriale valuteranno l'attività dell'Osservatorio a livello territoriale e le modalità per la relativa necessaria implementazione in relazione all'importanza che alcune problematiche rivestono nelle diverse aree a maggior presenza chimica.

2) Livello territoriale.
A livello di aree regionali e di aree integrate - intendendosi per tali, aree anche interregionali caratterizzate da un elevato grado di omogeneità e da una significativa concentrazione di aziende - da identificare nell'ambito dello stesso Osservatorio nazionale:
- sulla base dei dati complessivi annuali sulle previsioni degli investimenti, le prospettive produttive settoriali, nonché i relativi effetti sull'occupazione;
- gli effetti sull'organizzazione del lavoro e le conseguenti problematiche occupazionali poste dall'introduzione di innovazioni tecnologiche con riferimento alle possibilità di realizzare programmi formativi e di riqualificazione professionale dei lavoratori interessati, nonché quelle poste da significative ristrutturazioni industriali;
- le problematiche occupazionali e della sicurezza rispetto al territorio derivanti dalle iniziative delle imprese in materia di scorpori di attività produttive, conferimenti di servizi e attività manutentive.
Nell'affrontare tali problematiche verranno attivati gli opportuni collegamenti con le strutture sindacali e imprenditoriali interessate al fine di ricercare, da un lato le occasioni di sviluppo e qualificazione dell'imprenditorialità e dell'occupazione del territorio e dall'altro, salvaguardare le esigenze tecnico-economiche delle imprese;
- le problematiche inerenti l'orario di lavoro, le eventuali sperimentazioni realizzate a livello aziendale, l'attivazione delle normative contrattuali in argomento;
- i necessari interventi di sostegno legislativo regionale ai programmi di sviluppo delle aziende, le possibilità di intervento nei confronti degli organi amministrativi e legislativi regionali per un sempre maggior accordo tra le esigenze delle industrie e del mondo del lavoro con le infrastrutture esistenti nel territorio considerato nonché le opportunità offerte dalla legislazione comunitaria sulla formazione professionale;
- l'andamento dell'occupazione anche in rapporto ai contratti di lavoro speciali;
- l'andamento dell'occupazione femminile del settore, in particolare nelle aree di crisi, con le relative possibili azioni positive volte a concretizzare il tema delle pari opportunità nel rispetto delle vigenti disposizioni legislative. Su questa problematica le parti, nel confermare l'impegno alle pari opportunità sia all'accesso al lavoro sia alla dinamica di carriera, in apposito Comitato misto, avvalendosi di consolidate esperienze maturate in ambito aziendale, favoriranno la migliore realizzazione delle pari opportunità, individuando altresì suggerimenti per l'auspicato dialogo tra le parti confederali sulla materia. Il Comitato misto individuerà inoltre azioni informative e formative da indicare alle imprese per facilitare ove necessario il reinserimento produttivo delle lavoratrici e dei lavoratori a seguito di assenze per maternità e paternità;
- la possibilità di promuovere progetti per l'abbattimento delle barriere architettoniche e per l'inserimento lavorativo mirato di lavoratori disabili e di altre categorie dello svantaggio sociale, anche in relazione alla utilizzabilità dei finanziamenti e alle modalità previste dalle leggi nazionali e regionali;
- le possibilità di concorrere alla diffusione della conoscenza presso le aziende di elenchi di imprese cooperative con personale appartenente alle fasce deboli, per la realizzazione di attività esterne.
A livello di aree provinciali o comprensoriali da identificare nell'ambito dello stesso Osservatorio nazionale tra quelle più significative per l'alta concentrazione di aziende:
- le possibilità di intervento nei confronti degli organi amministrativi locali per un sempre maggior raccordo tra le esigenze delle aziende e del mondo del lavoro con le infrastrutture esistenti nel territorio considerato;
- l'andamento dell'occupazione anche in rapporto ai contratti di lavoro speciali;
- l'andamento dell'occupazione femminile del settore, in particolare nelle aree di crisi, con le relative possibili azioni positive volte a concretizzare il tema delle pari opportunità nel rispetto di quanto previsto dalle disposizioni legislative vigenti. Su questa problematica le parti, nel confermare l'impegno alle pari opportunità sia all'accesso al lavoro sia alla dinamica di carriera, in apposita Commissione mista, avvalendosi di consolidate esperienze maturate in ambito aziendale, favoriranno la migliore realizzazione delle pari opportunità, individuando altresì suggerimenti per l'auspicato dialogo tra le parti confederali sulla materia.
Nell'affrontare le problematiche di carattere territoriale, verranno ricercati gli opportuni collegamenti con le strutture sindacali e imprenditoriali interessate.
In relazione a quanto sopra stabilito le parti procederanno agli opportuni incontri di verifica.

Nell'ambito dell'Osservatorio nazionale sono costituite le seguenti sezioni:
A) Sezione ambiente e sicurezza
Le parti, riconfermando il comune forte impegno per la massima sicurezza sul lavoro e la compatibilità ambientale delle attività produttive settoriali, convengono, anche alla luce dell'esperienza realizzata, di sviluppare ulteriormente l'attività della presente sezione dell'Osservatorio nazionale.
A tal fine, la sezione Ambiente e Sicurezza, formata da delegazioni delle parti stipulanti che, previa informazione reciproca, potranno essere di volta in volta strutturate in modo da consentire gli approfondimenti richiesti dai temi in esame, perseguirà i seguenti obiettivi:
- promuovere, presso le autorità competenti, iniziative finalizzate a superare i vincoli amministrativi non giustificati e a favorire lo sviluppo sostenibile;
- individuare, in materia di procedure amministrative concernenti l'ambiente e la sicurezza nonché in materia di infortuni sul lavoro e malattie, elementi e proposte da fornire alle rispettive confederazioni con riferimento all'esigenza di sostituire approcci di natura burocratica con criteri di obiettiva responsabilizzazione;
- migliorare e intensificare l'azione di orientamento delle imprese, delle Commissioni Ambiente/RLS, delle RSU e dei lavoratori verso criteri di gestione delle problematiche ambientali e della sicurezza sul lavoro improntati alla partecipazione;
- predisporre linee guida e moduli formativi adeguati alle peculiarità settoriali valutando anche l'esigenza di collegamento con l'Organismo bilaterale interconfederale.
La realizzazione degli obiettivi indicati viene attuata mediante lo svolgimento delle seguenti attività:
- confrontare i reciproci orientamenti a fronte dell'evoluzione della normativa nazionale e comunitaria sull'ambiente e la sicurezza, individuando eventuali proposte da sottoporre alle autorità competenti.
Qualora fossero individuate problematiche incidenti sulla sfera di competenza locale, eventuali iniziative nei confronti delle competenti autorità locali saranno assunte dalle rispettive organizzazioni territoriali competenti; in particolare nel caso di problematiche attinenti siti produttivi caratterizzati dalla presenza di stabilimenti multisocietari, comprese le imprese di appalto, di concerto con le strutture sindacali e imprenditoriali interessate, a livello territoriale saranno ricercati adeguati livelli di coordinamento per l'attuazione di misure di prevenzione, sicurezza e protezione comuni;
- realizzare la mutua informazione e valutazione delle iniziative delle parti in materia di ambiente e sicurezza;
- seguire l'evoluzione delle condizioni ambientali e della sicurezza del settore, prendendo in considerazione, per il loro carattere emblematico:
• problematiche specifiche di comparti merceologici suscettibili di rilevanti conseguenze per i comparti stessi;
• problematiche connesse con eventuali programmi di risanamento, delocalizzazioni o chiusure di impianti che assumano particolare rilevanza.
Ove dall'esame specifico realizzato emergessero orientamenti comuni utili alla soluzione di problematiche settoriali o locali questi saranno portati a conoscenza dei soggetti interessati per l'orientamento delle loro azioni;
- individuare proposte comuni per facilitare la gestione degli adempimenti richiesti dalla legge (schede, ecc.) nonché modalità di eventuale rapporto con le istituzioni nazionali;
- aggiornare - alla luce dell'esperienza realizzata, delle innovazioni normative intervenute, nonché di specifiche esigenze emerse per le attività che presentano rischio di incidente rilevante - le linee guida per la formazione dei componenti le Commissioni Ambiente/RLS;
- adeguare i contenuti e le formule operative dei corsi congiunti realizzati a livello nazionale favorendone la diffusione, anche mediante il coinvolgimento delle strutture imprenditoriali e sindacali interessate;
- promuovere la realizzazione della formazione alla sicurezza dei lavoratori, anche neo-assunti, predisponendo, in collegamento con l'Organismo bilaterale interconfederale, apposite linee guida e orientando opportunamente le imprese e i lavoratori;
- monitorare le iniziative di formazione in materia di ambiente e sicurezza realizzate dalle imprese, sia con riferimento ai componenti le Commissioni Ambiente/RLS, sia con riferimento ai lavoratori, al fine di valutarne la congruità e la corrispondenza con le linee guida predisposte dalla sezione dell'Osservatorio. A tal fine potrà essere ricercata la collaborazione delle strutture imprenditoriali e sindacali territoriali;
- affrontare le tematiche riguardanti le emissioni in atmosfera, gli scarichi idrici, i rifiuti solidi sulla base degli elementi complessivi disponibili;
- seguire l'evoluzione della normativa in materia di esposizione ai fattori di rischio chimici, fisici e biologici sulla base delle norme nazionali, comunitarie e in mancanza delle tabelle ACGIH. Allo scopo è istituito presso Federchimica, entro 6 mesi dalla stipulazione del presente CCNL, un servizio informativo cui le parti potranno riferirsi per l'acquisizione e l'aggiornamento dei limiti d'esposizione ai fattori di rischio di cui sopra;
- esaminare le problematiche relative alle sostanze cancerogene e mutagene, nonché quelle relative alle situazioni di rischio concernenti agenti chimici non previsti dalle competenti autorità nazionali e/o comunitarie, e dalle tabelle ACGIH, tenendo conto sia delle risultanze dei lavori delle Commissioni di studio ufficialmente costituite e degli istituti previsti dalla vigente legislazione, sia delle valutazioni di enti di ricerca scientifica di indiscussa competenza;
- esaminare le problematiche eventualmente poste dal recepimento in legge delle Direttive comunitarie individuando, se del caso, iniziative di carattere applicativo.

B) Sezione formazione
Le parti, premesso quanto previsto dagli accordi interconfederali e dalla legislazione vigente in materia di formazione, riconoscendo a tutti i livelli:
- l'importanza strategica della valorizzazione professionale delle risorse umane;
- l'opportunità di iniziative formative finalizzate all'aggiornamento professionale dei lavoratori e delle loro rappresentanze, nonché allo sviluppo della cultura di impresa;
- l'opportunità di porre i lavoratori, con particolare riferimento a quelli per i quali il rischio di inadeguatezza professionale è più alto in relazione all'attività svolta e alla fascia d'età, in condizione di rispondere più efficacemente alle esigenze poste dall'innovazione tecnologica e organizzativa in atto nelle imprese e dal mercato;
- l'opportunità di implementare attività formative che favoriscano un rapporto qualificato e dinamico con il mercato del lavoro;
- l'opportunità di facilitare il reinserimento delle/dei lavoratrici/lavoratori dopo eventuali periodi d'assenza per maternità e assistenza di familiari a carico;
hanno convenuto di dedicare alla formazione una specifica sezione dell'Osservatorio nazionale che, di concerto con le strutture sindacali e imprenditoriali interessate, potrà articolarsi a livello territoriale in relazione a specifiche opportunità.
La sezione formazione si pone i seguenti obiettivi:
- verificare e analizzare, alla luce delle esperienze realizzate a livello aziendale, le esigenze formative del settore;
- proporre linee guida di orientamento;
- promuovere progetti formativi congiunti a livello nazionale;
- fornire alle imprese indirizzi formativi in materia di:
• aggiornamento professionale dei lavoratori connesso con lo sviluppo della cultura di impresa;
• opportunità di porre i lavoratori in condizione di rispondere più efficacemente alle esigenze imposte dall'innovazione tecnologica e organizzativa, dagli obiettivi di qualità e dal mercato;
- svolgere attività di monitoraggio e incentivazione delle iniziative formative;
- realizzare sinergie con l'Organismo bilaterale nazionale e con gli Organismi bilaterali operanti a livello territoriale;
- promuovere presso i ministeri responsabili, le deputate strutture comunitarie e, attraverso le competenti strutture territoriali, presso le Regioni, le esigenze del settore rispetto agli indirizzi delle normative e degli incentivi disponibili;
- promuovere sessioni dell'Osservatorio e/o gruppi di lavoro a livello territoriale, di concerto con le strutture sindacali e imprenditoriali interessate, per sviluppare iniziative formative in realtà specifiche e omogenee;
- proporre alle parti stipulanti il contratto l'eventuale necessità d'aggiornamento delle normative contrattuali in materia di formazione;
- collaborare, particolarmente nei confronti delle piccole e medie imprese, nella definizione di programmi formativi aziendali.
Per il finanziamento degli interventi formativi di cui trattasi si ricercherà l'attivazione di:
- risorse concordemente rese disponibili da ciascuna delle parti a livello aziendale;
- capitoli di spesa previsti dalla legislazione UE;
- capitoli di spesa previsti dalla legislazione nazionale;
- capitoli di spesa previsti dalla legislazione regionale.

C) Sezione mercato del lavoro
Le parti […] hanno convenuto di dedicare al mercato del lavoro una specifica sezione dell'Osservatorio nazionale avente i seguenti obiettivi:
- monitorare, al fine di valutarne il grado e le modalità d'applicazione, il ricorso ai rapporti di lavoro speciali con particolare riferimento ai contratti a termine, ai contratti di fornitura di lavoro temporaneo, all'apprendistato, ai contratti di inserimento lavorativo e di formazione e lavoro, ai contratti a tempo parziale. Con riferimento al nuovo strumento rappresentato dal contratto di fornitura di lavoro temporaneo, le parti ritengono allo stato che la sua utilizzazione possa risultare particolarmente funzionale alla copertura di esigenze di breve durata;
- sostenere e sviluppare l'utilizzo degli stage attraverso opportune azioni tese a diffondere la conoscenza e la concreta praticabilità di questa innovativa opportunità di rapporto con il mondo del lavoro;
- approfondire, alla luce di esperienze realizzate anche in altri settori, le problematiche e le eventuali opportunità e possibilità di sviluppo del telelavoro in ambito settoriale.

Parte II - Relazioni industriali a livello aziendale
1) Gruppi industriali.
Per i gruppi industriali - intendendo per gruppo un complesso industriale di particolare importanza nell'ambito dell'area settoriale, articolato in più unità produttive dislocate in più zone del territorio nazionale, avente rilevante influenza nel settore industriale in cui opera in quanto strategicamente collegato alle esigenze di sviluppo dell'economia nazionale - l'informativa sugli investimenti verrà fatta da ciascun gruppo industriale.
Ciascun gruppo industriale, annualmente, in apposito incontro convocato dall'Associazione imprenditoriale di categoria, con gli opportuni riferimenti alle indicazioni della programmazione nazionale settoriale, porterà a conoscenza della Fulc:
- le previsioni degli investimenti per nuovi insediamenti industriali, consistenti ampliamenti o trasformazione di quelli esistenti e miglioramento delle condizioni ambientali-ecologiche;
- in riferimento agli investimenti complessivi, l'entità globale dei contributi a fondo perduto o dei finanziamenti a tasso agevolato erogati dallo Stato e dalle Regioni nel quadro di apposite leggi nonché dei finanziamenti per la formazione professionale erogati dalla UE;
- le spese complessive di ricerca realizzate e previste, la loro incidenza sul totale degli investimenti, le indicazioni sulle principali finalizzazioni della stessa, nonché il numero degli addetti;
- le prospettive produttive anche in relazione al mercato nazionale e internazionale e alle sue implicazioni con riferimento se del caso alle necessità di utilizzo dell'orario di lavoro;
- le problematiche anche occupazionali connesse alle esigenze di ristrutturazione produttiva, nel quadro delle iniziative previste all'art. 7, parte II, del presente contratto, nonché la distinzione per gruppi omogenei di fasce professionali dei lavoratori. Per tali aspetti le cadenze dell'informazione saranno quelle richieste dai fatti specifici;
- gli effetti sull'organizzazione del lavoro e le conseguenti problematiche occupazionali poste dall'introduzione di innovazioni tecnologiche con riguardo alla possibilità di realizzare programmi formativi e di riqualificazione professionale dei lavoratori interessati nonché quelle poste da significative ristrutturazioni industriali. Per tali aspetti le cadenze dell'informazione saranno quelle richieste dai fatti specifici;
- il numero degli addetti e la distinzione dell'occupazione per sesso e per classi d'età;
- le tematiche relative all'area dei Quadri;
- l'andamento e le tematiche dell'occupazione femminile. In particolare:
a) l'andamento dell'occupazione alla luce anche delle risultanze emerse dal rapporto di cui all'art. 9, legge n. 125/91;
b) le eventuali specifiche problematiche emerse in tema di organizzazione del lavoro, mobilità, flessibilità e valorizzazione professionale.
Su queste tematiche vi sarà la partecipazione e l'apporto di lavoratrici dipendenti in grado di fornire una conoscenza adeguata alle specificità della materia al fine di favorire azioni positive volte a concretizzare le pari opportunità. In questo senso, nei gruppi con una presenza di personale femminile superiore al 20%, così come nei casi in cui, nel realizzare l'esame delle problematiche in questione, fossero individuate azioni da intraprendere utilizzando anche gli eventuali finanziamenti pubblici disponibili, compresi quelli comunitari, le problematiche in questione formeranno oggetto d'esame all'interno di un apposito Comitato misto le cui valutazioni saranno portate a conoscenza di tutta la popolazione aziendale;
- il numero e la finalizzazione dei contratti di lavoro speciali; - gli interventi formativi inerenti l'attività svolta dai lavoratori, la loro eventuale riqualificazione nonché l'ambiente e la sicurezza;
- iniziative assunte con riferimento ad eventuali problematiche connesse con la prestazione lavorativa dei lavoratori disabili;
- gli effetti per i lavoratori interessati a progetti di inserimento mirato per lavoratori disabili e di altre categorie dello svantaggio sociale, individuati a livello di Osservatorio territoriale.
Nel corso degli incontri, le parti effettueranno un esame congiunto degli effetti degli investimenti su occupazione, indirizzi produttivi, localizzazioni e condizioni ambientali-ecologiche, esprimendo le loro autonome valutazioni.
Ove, a seguito dell'azione informativa, emergessero convergenze su iniziative riguardanti gli effetti per i lavoratori delle scelte aziendali per la cui realizzazione fossero reciprocamente ritenuti utili momenti di approfondimento specifico, potranno essere attivati appositi Comitati misti di lavoro.

2) Imprese/unità produttive con più di 100 addetti.
Per le imprese e le unità produttive di cui trattasi, le associazioni industriali porteranno annualmente a conoscenza della Fulc assistita dalla RSU:
- le previsioni degli investimenti per i nuovi insediamenti industriali, consistenti ampliamenti o trasformazione di quelli esistenti e miglioramento delle condizioni ambientali-ecologiche;
- in riferimento agli investimenti complessivi, l'entità globale dei contributi a fondo perduto e dei finanziamenti a tasso agevolato erogati dallo Stato e dalle Regioni nel quadro di apposite leggi;
- le spese complessive di ricerca realizzate e previste, la loro incidenza sul totale degli investimenti, nonché il numero degli addetti;
- il numero degli addetti e la distinzione per sesso e per classi d'età;
- l'andamento e le tematiche dell'occupazione femminile. In particolare:
a) l'andamento dell'occupazione alla luce anche delle risultanze emerse dal rapporto di cui all'art. 9, legge n. 125/91;
b) le eventuali specifiche problematiche emerse in tema di organizzazione del lavoro, mobilità, flessibilità e valorizzazione professionale.
Su queste tematiche vi sarà la partecipazione e l'apporto di lavoratrici dipendenti in grado di fornire una conoscenza adeguata alle specificità della materia al fine di favorire azioni positive volte a concretizzare le pari opportunità. In questo senso, nelle imprese/unità produttive, con una presenza di personale femminile superiore al 20%, così come nei casi in cui, nel realizzare l'esame delle problematiche in questione, fossero individuate azioni da intraprendere utilizzando anche gli eventuali finanziamenti pubblici disponibili, compresi quelli comunitari, le problematiche in questione formeranno oggetto d'esame all'interno di un apposito Comitato misto le cui valutazioni saranno portate a conoscenza di tutta la popolazione aziendale;
- il numero e la finalizzazione dei contratti di lavoro speciali;
- iniziative assunte con riferimento ad eventuali problematiche connesse con la prestazione lavorativa dei lavoratori disabili;
- gli effetti per i lavoratori interessati a progetti di inserimento mirato per lavoratori disabili e di altre categorie dello svantaggio sociale, individuati a livello di Osservatorio territoriale;
- iniziative formative determinate da eventuali esigenze d'aggiornamento professionale connesse con il reinserimento, dopo l'aspettativa per maternità, delle lavoratrici;
- gli effetti sul l'organizzazione del lavoro e le conseguenti problematiche occupazionali poste dall'introduzione di innovazioni tecnologiche con riguardo alla possibilità di realizzare programmi formativi e di riqualificazione professionale dei lavoratori interessati nonché quelle poste da significative ristrutturazioni industriali. Per tali aspetti le cadenze dell'informazione saranno quelle richieste dai fatti specifici.
A richiesta di una delle parti la procedura concernente tali stabilimenti potrà essere esperita nelle stesse sedi previste per i gruppi.
Nel corso degli incontri le parti effettueranno un esame congiunto degli effetti degli investimenti su occupazione, indirizzi produttivi, localizzazioni e condizioni ambientali-ecologiche, esprimendo le loro autonome valutazioni e procederanno ad incontri annuali per l'accertamento delle realizzazioni riguardanti gli stabilimenti significativi.

Parte III - Invalidi civili
Le imprese considereranno con la maggiore attenzione, compatibilmente con le proprie possibilità tecnico-organizzative, il problema dell'inserimento nelle proprie strutture degli handicappati riconosciuti invalidi civili ai sensi della legge n. 482/68 in funzione della capacità lavorativa degli stessi.
Nel caso in cui l'impresa partecipi ad iniziative promosse in materia nell'ambito dell'Osservatorio, l'attuazione dei progetti e gli effetti per i lavoratori interessati saranno oggetto di confronto a livello aziendale.

Parte VI - Formazione
Le parti, premesso quanto previsto dagli accordi interconfederali in materia di sviluppo della formazione e di ruolo delle parti sociali, riconoscono concordemente che la valorizzazione professionale delle risorse umane riveste importanza strategica.
L'impresa e la RSU, assistite dalle rispettive strutture territoriali, esaminano i concreti fabbisogni formativi dei lavoratori, le corrispondenti azioni possibili, le priorità e le modalità di realizzazione delle iniziative formative di cui al comma successivo.
Le imprese, le RSU e i lavoratori sono impegnati nella realizzazione di iniziative formative nell'ambito degli indirizzi formulati dall'Osservatorio nazionale entro il 31.12.98 in materia di:
- aggiornamento professionale dei lavoratori connesso con lo sviluppo della cultura d'impresa;
- opportunità di porre i lavoratori in condizione di rispondere più efficacemente alle esigenze imposte dall'innovazione tecnologica e organizzativa, dagli obiettivi di qualità e dal mercato.
Premesso quanto sopra, ferma restando l'esigenza di garantire la compatibilità dei costi, l'accordo aziendale che definisce i piani formativi dovrà prevedere:
- la possibilità di utilizzare risorse esterne (nazionali, comunitarie, ecc.) in grado di coprire almeno il 50% dei costi;
- la partecipazione paritetica delle imprese e dei lavoratori ai costi di frequenza residui. La partecipazione da parte del lavoratore ai costi di frequenza avrà luogo attraverso l'utilizzazione delle ore di cui al "conto ore" individuale previsto alla lett. F dell'art. 7 e, in caso di insufficienza, attraverso l'utilizzazione di permessi o riposi a vario titolo spettanti;
- modalità di svolgimento compatibili con la normale attività qualora gli interventi formativi fossero coincidenti con gli orari di lavoro. La partecipazione contemporanea dei lavoratori, salvo quanto eventualmente convenuto in proposito in sede aziendale, non potrà superare il 5% dell'organico dell'impresa;
- la salvaguardia della non adesione individuale che dovrà essere valutata dalle parti.
Nell'ipotesi in cui l'impresa preveda l'attivazione di contratti speciali questi potranno essere realizzati con la necessaria compatibilità dei costi.

Imprese con un numero di dipendenti inferiore a 100.
Nell'intento di favorire le iniziative formative nelle imprese di cui trattasi l'Osservatorio - di concerto e con la collaborazione delle rispettive strutture territoriali - fornirà assistenza in materia di progettazione, reperimento di risorse esterne e modalità di svolgimento.
L'impresa, nel dare attuazione alle iniziative compatibili con le esigenze di normale svolgimento della sua attività, interesserà contemporaneamente un massimo del 3% dell'organico, salvo migliori opportunità offerte dalle compatibilità organizzative e produttive.
Dichiarazioni a verbale.
1) Le parti, considerata l'innovatività della materia sotto il profilo contrattuale s'impegnano a realizzare i necessari raccordi con le Istituzioni competenti e con l'Organismo bilaterale nazionale al fine di:
- valutare le esigenze di adeguamento della presente normativa contrattuale anche in relazione alla possibile evoluzione delle norme di legge e di accordo interconfederale;
- realizzare le opportune sinergie per rendere disponibili le risorse generate dal contributo a carico delle imprese (0,30%) per la formazione continua.
2) Fermo restando il compito dell'Osservatorio sugli indirizzi generali sulla formazione di cui al presente articolo, le parti sono impegnate, anche mediante le foro strutture, a fornire alle imprese la necessaria assistenza per la realizzazione, anche mediante eventuali accordi realizzati dalle strutture territoriali, delle iniziative formative e, particolarmente verso le piccole e medie imprese, per l'ottenimento dei finanziamenti pubblici.

Art. 3 - Contratti di lavoro speciali.
A) Apprendistato
Per la disciplina dell'apprendistato si fa riferimento alle disposizioni di legge in materia. Per quanto non contemplato dalle disposizioni di legge, valgono le norme previste dal presente contratto in quanto applicabili.
[..]
Per la formazione, sia esterna sia interna, salvo quanto previsto dai decreti ministeriali attuativi dell'art. 16, legge n. 196/97, l'impresa farà riferimento ai moduli formativi elaborati dalla Commissione per gli apprendisti appositamente istituita dalle parti stipulanti il CCNL. Tali moduli, prevedono durata e contenuti coerenti con il titolo di istruzione dell'apprendista e il profilo professionale da conseguire. In particolare, sia i moduli a carattere generale sia quelli a carattere professionalizzante, sono predisposti per gruppi di profili omogenei della categoria E in modo da consentire l'acquisizione delle conoscenze e competenze di base necessarie per adibire proficuamente l'apprendista nell'area di attività aziendale di riferimento.
Nel caso d'assunzione di apprendista che nell'ambito di precedente rapporto abbia già seguito moduli di formazione esterna previsti per lo stesso profilo professionale, l'apprendista sarà esentato dalla frequenza dei moduli già completati.
La formazione dell'apprendista all'interno dell'impresa sarà seguita da un tutore che curerà le necessità di raccordo tra l'apprendimento sul lavoro e la formazione esterna.
Per la designazione del tutore l'impresa si attiene alle indicazioni della Commissione per la formazione degli apprendisti in materia di esperienze professionali necessarie per lo svolgimento di tale funzione.
[…]
Dichiarazione a verbale.
Le parti, al fine di rendere contrattualmente applicabili le norme sull'apprendistato previste dalla legge 24.6.97 n. 196, convengono di istituire una specifica Commissione che possa individuare i contenuti di formazione da realizzare all'esterno e all'interno delle imprese, secondo le citate norme di legge.
La Commissione, formata da rappresentanti ed esperti delle parti, dovrà provvedere entro il 31.12.98 alla predisposizione dei necessari contenuti formativi per gruppi di profili professionali omogenei, rispetto all'area di attività aziendale, sulla base della correlazione tra i titoli di studio in possesso dei giovani da formare e il profilo professionale da conseguire. In tale contesto sarà determinato il trattamento da applicare agli apprendisti in caso di malattia e infortunio.
La Commissione, in relazione alle concrete fattispecie verificatesi, entro il 30.6.00, valuterà la congruità dei periodi d'apprendistato concordati con il presente contratto, la durata dei moduli di formazione esterna e l'eventuale esigenza di apportare adeguate modifiche.

C) Contratto a termine e contratto di fornitura di lavoro temporaneo
[…]
d) La Direzione aziendale comunicherà preventivamente alla RSU le motivazioni del ricorso ad assunzioni e il numero dei lavoratori con contratto a termine e con contratto di fornitura di lavoro temporaneo, di cui al presente articolo contrattuale, comunicando la mansione, la categoria e la posizione organizzativa nonché la durata prevista del contratto per consentire alla RSU il riscontro delle fattispecie e delle condizioni previste.
Nel caso di ricorso al contratto di fornitura di lavoro temporaneo, ove ricorrano motivate ragioni d'urgenza, le predette comunicazioni potranno essere effettuate entro i successivi 5 giorni.
Le parti a livello aziendale, all'inizio di ogni anno, s'incontreranno per esaminare e valutare le esperienze sviluppate e per redigere il prospetto di sintesi che sarà definito, ai fini del monitoraggio, nell'ambito degli incontri di cui al punto 2) della successiva dichiarazione a verbale, utile per verificare l'andamento dell'occupazione.
e) I lavoratori con contratto a termine usufruiranno di interventi informativi/formativi sia riguardo alla sicurezza sia con riferimento al processo lavorativo adeguati all'esperienza lavorativa e alla tipologia dell'attività.
[…]
Dichiarazioni a verbale.
1) Le parti, nell'ambito della sezione Mercato del lavoro dell'Osservatorio nazionale, verificheranno lo stato d'applicazione della presente normativa e le eventuali relative problematiche al fine di assumere le iniziative che si ritenessero opportune anche alla luce di eventuali indicazioni ministeriali o interconfederali in merito all'interpretazione della legge n. 196/97 con riferimento ai trattamenti economici e normativi.
2) Le parti entro 12 mesi dalla stipula del rinnovo contrattuale s'incontreranno per la messa a punto di un sistema di monitoraggio dei contratti speciali; entro i 12 mesi successivi sarà effettuata una verifica sulla base degli elementi conoscitivi rilevati.

D) Rapporto di lavoro part-time
[…]
14. Fermo restando quanto previsto dall'art. 5, legge 19.12.84 n. 863, per quanto non espressamente disciplinato dalla presente regolamentazione, le norme e gli istituti del CCNL nonché degli accordi aziendali dovranno considerarsi applicabili, in quanto compatibili con la natura del rapporto part-time, secondo criteri di proporzionalità.

Capitolo III - Classificazione del personale
Art. 4 - Classificazione del personale
Categoria A
Declaratoria.

Appartengono a questa categoria d'inquadramento i lavoratori Quadri che ricoprono posizioni preposte a importanti settori d'attività aziendale che richiedono:
- conoscenza specifica e pluriennale esperienza in più discipline da integrare tra loro, maturate anche attraverso il presidio di posizioni appartenenti alle categorie inferiori;
- ampia autonomia direttiva nell'ambito delle politiche aziendali e di obiettivi di carattere generale, i cui risultati sono oggetto di supervisione;
- eventuale guida, controllo e sviluppo di un significativo gruppo di risorse umane;
- responsabilità economiche di impatto rilevante per l'impresa e che comportano l'assunzione di decisioni integrate con più aree funzionali e la gestione di risorse aziendali in misura rilevante.

Profili posizione organizzativa 1
Profili Quadri (Q)
Responsabile Protezione Ambientale e Sicurezza stabilimento complesso:
- provvede alla diffusione delle norme legislative e aziendali in materia di prevenzione infortuni, sicurezza impianti, protezione dell'ambiente di lavoro tutela ecologica dell'ambiente esterno;
- fornisce consulenza specialistica nella progettazione e realizzazione degli impianti affinché vengano adottate soluzioni innovative e di esercizio che ne garantiscano la sicurezza e la rispondenza alle norme relative alla protezione ambientale. Propone azioni di miglioramento;
- individua e propone soluzioni migliorative dei sistemi di sicurezza e antinfortunistici allo scopo di minimizzare il rischio di infortuni e incidenti;
- mantiene i rapporti con gli enti esterni preposti al controllo delle attività dello stabilimento in materia di protezione dell'ambiente di lavoro, di prevenzione infortuni, sicurezza degli impianti e tutela ecologica;
- assicura la corretta gestione delle attrezzature antincendio e di emergenza e garantisce interventi tempestivi ed efficaci;
- promuove e sviluppa in collaborazione con il servizio sanitario studi e valutazioni nel campo della protezione ambientale e dell'igiene industriale.

Responsabile logistica stabilimento complesso:
- garantisce il ricevimento, lo stoccaggio, la distribuzione e la spedizione di materie prime, prodotti finiti e imballi;

- individua e sviluppa opportunità di miglioramento dei servizi prestati in termini di competitività, efficienza ed efficacia, in particolare attraverso lo sviluppo di sinergie operative, l'adozione di provvedimenti tecnologici e promuovendo iniziative di investimento;
- garantisce la formazione, la riqualificazione e lo sviluppo del personale di esercizio coinvolgendolo nell'opera di miglioramento dei servizi resi, con particolare riguardo alla sicurezza, all'ecologia, all'igiene ambientale e al rispetto delle normative vigenti.

Responsabile personale/organizzazione di unità operativa:
- assicura la corretta applicazione delle norme contrattuali e l'osservanza degli adempimenti di legge in fase di costituzione, gestione e cessazione del rapporto di lavoro nel rispetto delle politiche societarie;
- contribuisce all'applicazione e al rispetto delle norme di legge in materia di igiene, ambiente di lavoro, antinfortunistica partecipando alla formulazione degli interventi adeguati;
- assicura alla linea la continuità del personale qualitativamente e quantitativamente necessario al conseguimento degli obiettivi specifici e generali della società;
- assicura le relazioni con le OO.SS. locali per il raggiungimento degli obiettivi aziendali nel rispetto delle politiche societarie;
- provvede all'impostazione e gestione del contenzioso di lavoro;
- mantiene un adeguato sistema di comunicazione con il personale al fine di garantire un clima di partecipazione e di elevata produttività;
- propone piani di sviluppo organizzativo coerentemente con la politica generale della società;
- imposta, in collaborazione con la linea, piani di formazione e sviluppo del personale dell'unità operativa di competenza.

Responsabile gestione attività industriali:

- assicura l'efficienza degli impianti attraverso la definizione dei livelli di manutenzione, garantendo la relativa esecuzione;
- assicura la corretta gestione dei contratti di fornitura prodotti e servizi dalle unità ospitanti;
- assicura il rispetto delle norme di legge e societarie relative alla sicurezza, igiene ambientale e all'ecologia;
- assicura la formulazione di piani analitici di controllo e garantisce il rispetto degli stessi;


Profili posizione organizzativa 3
Profili Quadri (Q)
Capo commessa di stabilimento:
- coordina, secondo le direttive ricevute, lo sviluppo delle commesse assegnate;
- imposta il lay-out degli impianti, assicurandosi che sia conforme alle caratteristiche del processo e rispetti i criteri di sicurezza, di igiene industriale e di protezione ambientale;
- controlla l'esecuzione della commessa, assistendo i processisti e i progettisti nell'esecuzione della progettazione di dettaglio;


Responsabile settore logistica stabilimento complesso:

- garantisce l'osservanza delle normative nazionali e internazionali in materia di movimentazione delle merci;
- concorda con la posizione superiore il programma degli interventi migliorativi inerenti i mezzi, impianti e attrezzature, nel rispetto degli obiettivi, delle priorità, dei tempi, dei costi e della sicurezza e dell'igiene ambientale;
- provvede alla formazione e all'addestramento del proprio personale.

Responsabile logistica di stabilimento:
- garantisce il ricevimento, lo stoccaggio, la distribuzione e la spedizione di materie prime, prodotti finiti e imballi;

- garantisce la formazione, la riqualificazione e lo sviluppo del personale di esercizio coinvolgendolo nell'opera di miglioramento dei servizi resi, con particolare riguardo alla sicurezza, all'ecologia, all'igiene ambientale e al rispetto delle normative vigenti.

Capo reparto impianti complessi:
- è a capo di un'unità organizzativa complessa;
- coordina e controlla, in attuazione delle direttive ricevute, attraverso l'attività dei capi turno/assistenti, l'esercizio dell'impianto con riguardo a parametri produttivi, qualitativi, di sicurezza e di impatto ambientale e l'impiego del personale per attività o interventi sull'impianto di propria competenza;
- collabora alla ricerca di meccanismi di miglioramento del processo produttivo e alla programmazione di interventi manutentivi.

Tecnologo di processo senior:
- possiede una particolare competenza professionale accompagnata da notevole esperienza acquisita nell'esercizio della funzione;
- studia e propone possibili miglioramenti al processo produttivo e agli impianti per ottimizzare rese di prodotto, consumi di materie prime e utilities e automazione;
- cura la redazione dei manuali operativi di esercizio per assicurare la migliore produttività di marcia dell'impianto e le condizioni di sicurezza del personale operativo addetto e dell'ambiente di lavoro;
- presta assistenza ai reparti produttivi per risolvere eventuali anomalie di marcia durante la lavorazione.

Categoria B
Declaratoria.

Appartengono a questa categoria d'inquadramento i lavoratori impiegati con funzioni direttive, o che svolgono funzioni specialistiche equivalenti per importanza, responsabilità e delicatezza cui sono assegnate posizioni di lavoro che richiedono:
- conoscenza ed esperienza pluriennale in più attività, tra loro connesse, maturata anche in posizioni appartenenti a categorie inferiori;
- responsabilità economiche rilevanti connesse alla realizzazione di significativi programmi aziendali, che comportano l'assunzione di decisioni, con un ampio grado d'autonomia, i cui risultati sono misurati periodicamente a consuntivo;
- eventuale guida, controllo e sviluppo di collaboratori.

Profili posizione organizzativa 1
Profili impiegati (I) .
Responsabile settore Protezione Ambientale e Sicurezza di stabilimento complesso:

- propone, in collaborazione con il servizio sanitario e le funzioni interessate di stabilimento, studi e piani di azioni per il continuo miglioramento degli ambienti di lavoro;
- assiste le funzioni interessate affinché la gestione di quanto esistente e la progettazione di nuove iniziative vengano svolte nel rispetto delle normative di legge vigenti anche in materia ambientale;
- mantiene i necessari rapporti con gli enti incaricati dei controlli degli effluenti, degli ambienti di lavoro e dei problemi ecologici, assistendo le funzioni interessate nel caso di interventi degli enti stessi;
- coordina l'attività degli addetti alla sicurezza/impianti ecologici e finalizza la stessa al pieno rispetto della normativa vigente;
- elabora piani generali di intervento per migliorare il livello di sicurezza aziendale.

Profili posizione organizzativa 2
Profili impiegati (I)
Capo reparto:

- è a capo di un'unità organizzativa non complessa;
- coordina e controlla, in attuazione delle direttive ricevute, attraverso l'attività dei capi turno/assistenti, l'esercizio dell'impianto con riguardo a parametri produttivi, qualitativi, di sicurezza e di impatto ambientale e il corretto impiego del personale per qualsiasi attività o intervento sull'impianto di propria competenza;
- collabora alla ricerca di meccanismi di miglioramento del processo produttivo e alla programmazione di interventi manutentivi sull'impianto.

1° assistente di giornata impianti complessi:
- assiste il responsabile sovrintendendo autonomamente: alla realizzazione di programmi di produzione e alla conduzione degli impianti, assicurando i controlli necessari al fine di mantenere gli standard qualitativi e quantitativi previsti; alla compilazione di relazioni periodiche sullo stato degli impianti; alla definizione e adozione delle misure necessarie nei casi d'emergenza, di fermate e di messa in marcia, nonché all'applicazione della normativa di sicurezza, protezione e igiene ambientale; all'individuazione di esigenze manutentive e alla realizzazione degli interventi conseguenti; alla formulazione dei vari budget e all'interpretazione degli scostamenti rispetto agli obiettivi;
- assicura l'individuazione e la proposta di misure correttive da adottare all'occorrenza per mantenere il prodotto entro le caratteristiche definite e per ottenere rese maggiori;
- collabora con i tecnici di processo, informando il responsabile, all'identificazione di eventuali interventi impiantistici finalizzati al miglioramento delle rese e dell'efficienza delle installazioni;
- sostituisce il responsabile in caso d'assenza e in particolari situazioni, riferendo successivamente l'avvenuto e le decisioni prese;
- può coordinare gli altri assistenti di giornata.

Categoria C
Declaratoria.

Appartengono a questa categoria d'inquadramento i lavoratori impiegati cui sono assegnate posizioni di lavoro che richiedono:
- esperienza specialistica consolidata delle mansioni svolte e delle problematiche connesse;
- controllo da parte del superiore esercitato preventivamente e/o direttamente solo per quanto riguarda i casi più impegnativi ed extra- routine;
- procedure/istruzioni normalmente di tipo generale che prevedono significativi margini di discrezionalità;
- eventuale guida e controllo di un gruppo di risorse umane.

Profili posizione organizzativa 1
Profili impiegati (I)
Coordinatore ufficio amministrativo:

- ha la responsabilità dell'addestramento e dell'aggiornamento professionale delle persone coordinate;


Responsabile sala macchine:

- coordina e controlla il lavoro degli operatori, curandone l'addestramento in funzione della tipologia delle macchine installate.

Assistente lavori:
- segue in campo i lavori assegnati alle imprese, dal punto di vista tecnico, per la parte specialistica di propria competenza e verifica il rispetto delle norme di sicurezza;

- acquisisce dalla funzione produzione il benestare per l'effettuazione dei lavori sugli impianti in condizioni di sicurezza.

Coordinatore lavori/assistente manutenzione:
- è responsabile alle dipendenze del superiore della corretta realizzazione di tutti i lavori di manutenzione per la linea di competenza. Dispone a tal fine di risorse sia interne (che istruisce sulle modalità operative tecniche e di sicurezza controllo) sia esterne (che attiva in accordo coi superiore) ;
- mantiene i contatti con i fornitori per seguire la realizzazione dei lavori;
- collabora con l'ufficio progetti per la definizione delle specifiche tecniche.

Responsabile in turno impianti complessi:
- sovrintende, in condizioni d'autonomia operativa e decisionale, all'attività curando il rispetto dei parametri produttivi dati, guidando e controllando il personale in turno di impianti complessi;
- assicura il rispetto delle norme di sicurezza e di protezione ambientale;
- verifica l'esecuzione dei lavori di manutenzione;
- effettua in caso d'emergenza gli interventi necessari e valuta, nel quadro delle consegne ricevute, la necessità di far intervenire i superiori; provvede all'addestramento del personale meno esperto.

Assistente di giornata impianti complessi:
- sovrintende, in condizioni d'autonomia operativa e decisionale, all'attività curando il rispetto dei parametri produttivi dati, guidando, controllando e coordinando dal punto di vista tecnico e amministrativo gli operatori di reparto di impianti complessi;
- assicura il rispetto delle norme di sicurezza e di protezione ambientale;
- verifica l'esecuzione dei lavori di manutenzione;
- effettua in caso d'emergenza gli interventi necessari e valuta, nel quadro delle consegne ricevute, la necessità di far intervenire i superiori;
- provvede all'addestramento del personale meno esperto.

Profili posizione organizzativa 2
Profili impiegati (I) .
Addetto tecnico Protezione Ambientale e Sicurezza:
- sensibilizza il personale delle unità operative sull'applicazione della normativa vigente;
- esegue periodicamente analisi di sicurezza degli impianti nuovi ed esistenti anche con riferimento agli aspetti ecologici, secondo quanto previsto dagli standard interni e dalle normative di legge, con elaborazione di proposte di miglioramento;
- supporta la realizzazione degli interventi, a seguito d'analisi di sicurezza, fornendo strumenti atti al miglioramento della gestione del rischio sugli impianti;
- partecipa alla preparazione dei piani d'emergenza e alla verifica del loro funzionamento;
- garantisce l'aggiornamento sulla normativa di legge per le materie di competenza.

Responsabile in turno:
- sovrintende, in condizioni d'autonomia operativa e decisionale, all'attività curando il rispetto dei parametri produttivi dati, guidando e controllando il personale in turno;
- assicura il rispetto delle norme di sicurezza e di protezione ambientale;
- verifica l'esecuzione dei lavori di manutenzione;
- effettua in caso d'emergenza gli interventi necessari e valuta, nel quadro delle consegne ricevute, la necessità di far intervenire i superiori;
- provvede all'addestramento del personale meno esperto.

Assistente di giornata impianto:
- sovrintende, in condizioni d'autonomia operativa e decisionale, all'attività curando il rispetto dei parametri produttivi dati, guidando, controllando e coordinando dal punto di vista tecnico e amministrativo gli operatori di reparto;
- assicura il rispetto delle norme di sicurezza e di protezione ambientale;
- verifica l'esecuzione dei lavori di manutenzione;
- effettua in caso d'emergenza gli interventi necessari e valuta, nel quadro delle consegne ricevute, la necessità di far intervenire i superiori;
- provvede all'addestramento del personale.

Categoria D
Declaratoria.

Appartengono a questa categoria i lavoratori impiegati, qualifiche speciali e operai cui sono assegnate posizioni di lavoro che richiedono:
- conoscenze teoriche di base relative alla propria specializzazione acquisite anche attraverso percorsi formativi;
- esperienza approfondita di più specializzazioni tra loro strettamente collegate e di tutte le loro applicazioni operative;
- svolgimento in autonomia dei compiti secondo metodi e procedure solo parzialmente definite;
- controllo da parte del superiore, o di altre posizioni di coordinamento, dei risultati operativi;
- eventuale guida e controllo di collaboratori.

Profili posizione organizzativa 1
Profili impiegati (I) .
Addetto tecnico di infermeria:
- nell'ambito di strutture sanitarie complesse con notevoli e sofisticate dotazioni di mezzi e apparecchiature, esegue, secondo metodi prestabiliti, analisi cliniche e tossicologiche su campioni di urine e di sangue prelevato sul personale; radiografie sul personale verificandone l'esecuzione e, su indicazioni del medico, elabora statistiche;


Profili qualifiche speciali (Q.S.) .
Coordinatore area fibre:
- assicura la corretta conduzione del processo produttivo di un impianto, in condizioni d'autonomia operativa e decisionale, coordinando e addestrando il personale operaio preposto all'impianto stesso;
- prende decisioni relative a specifici problemi per mantenere, entro le caratteristiche prefissate, i parametri produttivi;
- è responsabile del rispetto delle norme di sicurezza del lavoro e, in caso d'emergenza, decide gli interventi necessari per limitare al massimo i danni a cose o persone;
- verifica l'esecuzione dei lavori di manutenzione per assicurare il corretto funzionamento dell'impianto.

Profili posizione organizzativa 3
Profili impiegati (I) .
Addetto di infermeria:
- esegue, su precise disposizioni o in appoggio al medico, attività di primo soccorso e/o attività di terapia medica in stabilimenti di grandi dimensioni;
- verifica e compila, per la parte di competenza, la modulistica da inviare alle unità pubbliche competenti;
- collabora con il medico nell'esecuzione di particolari esami (elettrocardiogramma, ecc.) ;
- provvede al mantenimento in efficienza dei mezzi in dotazione presso il centro sanitario; controlla il materiale in dotazione alle unità mobili;
- gestisce i libretti sanitari del personale dello stabilimento.

Profili operai (O) .
Operatore antincendio:
- nell'ambito di unità produttive di grandi dimensioni, funge da punto di riferimento per gli altri pompieri in caso d'assenza temporanea del responsabile;
- coordina, in caso di necessità, la partenza di mezzi mobili antincendio;
- coadiuva il superiore nella formazione e addestramento del personale all'uso dei mezzi per l'antincendio.

Operatore polivalente impianti:
- controlla e conduce impianti chimici ad alto contenuto tecnologico, processistico, impiantistico e di fibre chimiche, per cui è richiesta una notevole iniziativa, integrazione e polivalenza operativo-esecutiva tra i lavoratori addetti;
- svolge l'attività di controllo ed ispezione routinaria sul processo attuando interventi di attività integrative specialistiche e di servizio;
- coordina, da un punto di vista operativo, altri lavoratori in particolari momenti (fermata, avviamento, emergenza, variazioni di assetto di marcia) .

Preparatore:
- addetto, in base a metodi di lavoro prestabiliti, alla preparazione di granulati, di compresse e confetti nonché di soluzioni, anche per uso iniettabile;
- provvede, nelle sue varie fasi, alla conduzione dell'intero ciclo operativo quando questo è articolato in varie fasi (miscelazione - impasto - granulazione - essiccamento) , compresa, se necessario, la sterilizzazione di apparecchiature;
- opera su impianti specifici caratterizzati da complessa strumentazione automatica e semiautomatica e da conduzioni di esercizio particolarmente critiche per i parametri da tenere sotto controllo (ad es.: temperatura, pressione, tempi, ecc.) ;
- provvede alla verifica e registrazione dei dati riscontrati, anche con riferimento alle norme di buona fabbricazione e di sicurezza;
- conosce elementi basilari di analisi chimica e/o di adeguatezza impiantistica e dei processi chimici;
- individua guasti o anomalie durante l'esercizio degli impianti.

Categoria E
Declaratoria.

Appartengono a questa categoria i lavoratori impiegati, qualifiche speciali e operai cui sono assegnate posizioni di lavoro che richiedono:
- conoscenze professionali specifiche accompagnate da adeguata esperienza acquisita nell'esercizio della mansione;
- autonomia esecutiva nell'ambito di metodi e procedure sostanzialmente definiti;
- supervisione da parte della posizione superiore.

Profili posizione organizzativa 1
Profili operai (O) .
Pompiere:
- presidia l'area di competenza e svolge le attività collegate alla sicurezza antincendio;
- assiste il personale presente nello stabilimento circa la manutenzione o l'installazione di nuovi impianti.

Operatore ambiente sterile:
- addetto alla filtrazione sterilizzante delle soluzioni o alla produzione di antibiotici, preparazione dei terreni di coltura, dosaggio e chiusura flaconi;
- provvede a realizzare tutti gli interventi necessari al funzionamento e controllo dell'impianto nonché alla registrazione dei dati riscontrati, anche con riferimento alle norme di buona fabbricazione;
- effettua anche interventi di tipo meccanico sulle macchine;
- opera con conoscenza delle problematiche ambientali e comportamentali, onde evitare rischi di contaminazione batterica e particellare degli ambienti e dei prodotti.

Profili posizione organizzativa 2
Profili operai (O) .
Operatore polivalente:
- conduce in base a metodi di lavoro prestabiliti e in completa autonomia operativa diverse linee di produzione e/o varie tipologie di prodotti, provvedendo alla guida e alla regolazione dello scarico e al recupero dei pezzi difettosi;
- controlla i parametri di funzionamento delle macchine provvedendo alla loro messa a punto e regolazione;
- controlla lo stato del prodotto durante la lavorazione e l'identità dello stesso;
- compila, ove prevista, la scheda di lavorazione riportando i risultati ottenuti durante i controlli in processo secondo le disposizioni ricevute;
- opera nelle norme di buona fabbricazione e della sicurezza.

Operatore di infermeria:
- provvede agli interventi di primo soccorso (disinfezione e medicazione delle ferite, primo parziale intervento nel trattamento di piccoli traumi, primo intervento nei casi di ustione, ecc.) ;
- collabora nel mantenimento in efficienza dei mezzi e dei materiali in dotazione presso il centro sanitario e/o presso le unità mobili;
- svolge piccole attività amministrative e/o di segreteria tecnica (archivio libretti sanitari, annotazione dati statistici, ecc.) .

Profili posizione organizzativa 3
Profili operai (O) .
Operatore:
- conduce in base a metodi di lavoro prestabiliti e in completa autonomia operativa una linea di produzione e/o una tipologia di prodotto, provvedendo alla guida e alla regolazione dello scarico e al recupero dei pezzi difettosi;
- controlla i parametri di funzionamento delle macchine provvedendo alla loro messa a punto e regolazione;
- controlla lo stato del prodotto durante la lavorazione e l'identità dello stesso;
- compila, ove prevista, la scheda di lavorazione riportando i risultati ottenuti durante i controlli in processo secondo le disposizioni ricevute;
- opera nelle norme di buona fabbricazione e della sicurezza.

Art. 5 - Cumulo e mobilità delle mansioni nell'ambito della categoria.
[…]
5) Qualora esigenze aziendali comportino mobilità collettiva, a carattere non temporaneo, di gruppi di lavoratori, sarà realizzato tra RSU e Direzione aziendale, sulla base delle motivazioni dell'iniziativa, un confronto sulle conseguenze per i lavoratori da esaurirsi entro 10 giorni dalla relativa comunicazione dell'impresa alla RSU. L'operatività delle decisioni aziendali sarà sospesa per l'arco di tempo indicato.
Nei casi di mobilità collettiva temporanea di gruppi di lavoratori la Direzione aziendale informerà tempestivamente la RSU.

Capitolo IV - Orario di lavoro, riposi e festività
Art. 7 - Orario di lavoro.
Parte I
Premessa

- La durata massima dell'orario è disciplinata dalle norme di legge e nulla viene innovato a tali disposizioni.
- Le esigenze di produttività e di competitività delle imprese richiedono anche un continuo ricorso a prestazioni lavorative legate a regimi d'orario che realizzino il pieno utilizzo degli impianti e rispondano alle reali variabilità dei mercati cogliendone tutte le opportunità.
- I regimi d'orario devono essere coerenti con le esigenze delle imprese in termini tecnico-organizzativi.
- I diversi strumenti contrattualmente definiti vanno utilizzati coerentemente con le loro specifiche finalità.
A) Gli organici devono essere dimensionati alle effettive esigenze di produzione, delle sedi lavorative e di sicurezza degli impianti in modo da realizzare la rigorosa attuazione dell'orario contrattuale di lavoro, consentendo il godimento delle ferie, delle festività, dei riposi spettanti, tenendo altresì conto dell'assenteismo medio per morbilità, infortuni e altre assenze.

B) Orari annui di lavoro
1) Orario annuo di lavoro dei lavoratori giornalieri e dei lavoratori turnisti 2x5 e 2x6.
L'orario di lavoro dei lavoratori giornalieri e dei lavoratori turnisti addetti a lavorazioni su 2 turni per 5 o 6 giorni settimanali è di 247,5 giornate lavorative annue, assunte pari a 8 ore giornaliere, al lordo delle festività e delle ferie1.
L'orario di lavoro medio settimanale è di 37 ore e 45 minuti2.

2) Orario annuo di lavoro dei lavoratori turnisti 3x5 e 3x6.
L'orario di lavoro dei lavoratori turnisti addetti a lavorazioni su 3 turni per 5 o 6 giorni settimanali, fatto salvo quanto previsto dal comma 2 dell'art. 10, è di 246,5 giornate lavorative annue, assunte pari a 8 ore giornaliere, al lordo delle festività e delle ferie1.
L'orario di lavoro medio di riferimento è di 37 ore e 45 minuti2.

3) Orario annuo di lavoro dei lavoratori turnisti 3x7e 2x7.
L'orario di lavoro dei turnisti addetti alle lavorazioni a ciclo continuo (3 turni per 7 giorni settimanali) e dei lavoratori turnisti addetti alle lavorazioni che si svolgono su 2 turni per 7 giorni settimanali è pari a 233,5 giornate lavorative annue assunte pari a 8 ore giornaliere.
La collocazione dei 27,5 giorni conseguenti - che comprendono sia i riposi a fronte di festività, sia quelli a fronte delle ex festività, sia le 40 ore di riduzione d'orario di cui all'Accordo interconfederale 22.1.83 sia le ulteriori 5,5 giornate, sia quanto a qualsiasi titolo già concesso o concordato nelle imprese sarà contrattata a livello aziendale, senza operare conguagli individuali tra i giorni in questione e il numero delle festività lavorate.
A livello aziendale potranno essere realizzate, previo confronto sindacale, schematizzazioni tali che nel corso dell'anno consentano sia il godimento di 3 settimane 'pro capitè di ferie in un periodo di 4 mesi (normalmente da giugno a settembre) sia l'effettuazione delle prestazioni dovute nella restante parte dell'anno.
Per i lavoratori a ciclo continuo si considera prestazione eccedente quella effettuata oltre il limite annuo sopra indicato, fermo restando quanto previsto dalla successiva lett. H) , punto 3) e dai trattamenti aziendali in atto.

C) Regimi d'orario per i lavoratori giornalieri e per i lavoratori turnisti 2x5, 2x6, 3x5, 3x6.
Le modalità attuative dell'orario di lavoro annuo potranno comportare:
1) orari settimanali normalmente realizzati come media su un arco di 5 giorni;
2) il mantenimento degli orari settimanali in atto, fino alle 40 ore settimanali, al 31.12.98 previo esame congiunto del programma che consenta di rispettare i limiti di 247,5 giornate lavorative annue (assunte pari a 8 ore giornaliere) e di 37 ore e 45 minuti medi settimanali, da realizzarsi di norma 15 giorni prima dell'avvio della sua realizzazione3;
3) orari settimanali realizzati come media su un arco di 4 o 6 giorni. Qualora l'adozione di tali regimi comportasse una distribuzione dell'orario settimanale diversa da quella in atto, le relative modalità attuative saranno oggetto di contrattazione con la RSU. La contrattazione dovrà esaurirsi entro 20 giorni dalla comunicazione del nuovo regime d'orario. L'operatività delle decisioni aziendali sarà sospesa per l'arco di tempo indicato.
[…]
4) orari settimanali realizzati come media su un arco pluriperiodale di più settimane o più mesi fino a un massimo di 12.
A tal fine le imprese, definiscono il calendario di lavoro. Nelle ipotesi in cui le oscillazioni della prestazione lavorativa rispetto all'orario di lavoro medio settimanale siano fino a 2 ore su un arco di 4 mesi, con orari settimanali di lavoro compresi tra un minimo di 28 e un massimo di 48 ore, il calendario di lavoro fornirà oggetto di esame negoziale con la RSU. Tale esame dovrà esaurirsi entro 20 giorni dalla comunicazione del calendario alla RSU. L'operatività delle decisioni aziendali sarà sospesa per l'arco di tempo indicato.
Nelle ipotesi in cui il calendario di lavoro comportasse in fase d'avvio, o in corso di realizzazione, scostamenti rispetto ai limiti sopra individuati, il calendario stesso sarà oggetto sarà oggetto di contrattazione con la RSU.
La contrattazione dovrà esaurirsi entro 20 giorni dalla comunicazione del calendario d'avvio o, nel caso di scostamenti in corso di realizzazione, entro 10 giorni dalla comunicazione delle nuove modalità attuative del programma.
L'operatività delle decisioni aziendali sarà sospesa per l'arco di tempo indicato.
Le variazioni dei programmi di lavoro sopra definiti saranno tempestivamente portate a conoscenza delle RSU.
1Per i settori Ceramica e Abrasivi: 249 giornate lavorative annue.
2Per i settori Ceramica e Abrasivi: 38 ore settimanali.
3Per i settori Ceramica e Abrasivi: 249 giornate lavorative annue (assuntepari a 8 ore giornaliere) e 38 ore medie settimanali.
[…]

E) Prestazioni eccedenti l'orario di lavoro settimanale medio e prestazioni straordinarie.
[…]
5) Il ricorso a prestazioni eccedenti o straordinarie deve avere carattere eccezionale. Esso, al di là dei casi in cui le relative esigenze trovino specifiche risposte nell'ambito dei regimi d'orario previsti, deve trovare obiettiva giustificazione in necessità imprescindibili, indifferibili, di durata temporanea e tali da non ammettere correlativi dimensionamenti di organico.
Rientrano, ad esempio, in tale ipotesi, la necessità di far fronte ad esigenze di mercato legate a situazioni di punta o a commesse con vincolanti termini di consegna, di far fronte ad esigenze stagionali, di salvaguardare l'efficienza produttiva degli impianti, di far fronte ad adempimenti amministrativi o di legge concentrati in particolari momenti dell'anno, di far fronte a punte anomale di assenze dal lavoro.
6) Al di là dei casi previsti dal punto precedente, eventuali ipotesi di prestazioni eccedenti o straordinarie saranno contrattate preventivamente tra la Direzione aziendale e la RSU.
7) Nessun lavoratore può esimersi dall'effettuare, nei limiti previsti dalla legge e dal presente contratto, prestazioni eccedenti o straordinarie nonché lavoro notturno e festivo, salvo giustificati motivi individuali di impedimento. Le prestazioni eccedenti o straordinarie - fermo restando quanto previsto al precedente punto 6) - nonché il lavoro festivo, dovranno essere disposti e autorizzati dalla Direzione aziendale.
8) Nel caso di regimi d'orario su base settimanale le Direzioni aziendali comunicheranno mensilmente alla RSU i dati a consuntivo concernenti le prestazioni eccedenti o straordinarie per servizio o reparto. In tale occasione saranno altresì forniti gli elementi di obiettiva giustificazione del ricorso al lavoro straordinario di cui al precedente punto 5) .
Nel caso di orari pluriperiodali le informazioni di cui sopra saranno fornite con cadenza quadrimestrale.
Le Direzioni aziendali alla fine di ogni anno forniranno alla RSU in modo complessivo le informazioni di cui ai commi precedenti.

F) Conto ore individuale.
Le parti, riconoscendo l'opportunità che i lavoratori, siano messi in condizione di utilizzare in tutto o in parte i recuperi maturati a fronte di prestazioni eccedenti l'orario di riferimento, convengono di istituire il "conto ore".
Nel conto ore confluiranno i riposi compensativi delle prestazioni eccedenti o straordinarie, sulla base di quanto previsto alla lett. E) , punti 2) e 3) , da utilizzarsi entro l'anno successivo a quello di maturazione.
L'utilizzazione delle ore accantonate, con riferimento ai tempi, alla durata, e al numero dei lavoratori contemporaneamente ammessi alla fruizione, dovrà essere resa possibile tenendo conto delle esigenze tecniche, organizzative e produttive. I lavoratori, oltre che per l'attività formativa di cui alla parte VI, potranno utilizzare i recuperi relativi ai diritti maturati anche per necessità personali e familiari. A livello aziendale saranno realizzati incontri di norma trimestrali finalizzati al monitoraggio dell'andamento del "conto ore" e all'assunzione di iniziative tese ad attuarne l'utilizzazione. Nel rispetto dello spirito della norma, potranno essere eventualmente individuate finalità e modalità aggiuntive, anche collettive, per l'utilizzazione dei riposi accantonati.
Le ore accantonate saranno evidenziate mensilmente nella busta paga.

H) Lavoro notturno, festivo e a turni.
3) I lavoratori non possono esimersi, tranne nei casi di forza maggiore, dall'effettuare turni avvicendati giornalieri e dovranno prestare la loro opera nel turno stabilito dall'impresa.
Nei turni regolari periodici il lavoratore del turno smontante non può abbandonare il lavoro senza prima aver avuto la sostituzione del lavoratore del turno montante, ferma restando la competenza delle maggiorazioni stabilite per il lavoro eccedente o straordinario.

Dichiarazioni delle parti stipulanti.
[…]
2) Le parti tenuto conto:
- del carattere innovativo della normativa di cui al presente articolo;
- dell'esigenza di valutarne il reale impatto nelle imprese;
- dell'esigenza di valutare l'evoluzione legislativa;
convengono di realizzare nell'ambito dell'Osservatorio l'opportuno monitoraggio e di incontrarsi nel giugno del 2000 per realizzare i necessari approfondimenti sull'esperienza maturata e decidere gli eventuali adattamenti contrattuali che si rendessero necessari.
[…]

Art. 8 - Maggiorazioni per lavoro eccedente, straordinario, notturno, festivo e a turni
[…] Alle donne e ai minori che lavorano in squadre avvicendate dalle ore 6 alle ore 22, la mezzora di riposo prevista dalla legge n. 653 del 26.4.34 (sulla tutela del lavoro delle donne e dei fanciulli) dovrà essere retribuita, ma in tal caso resta assorbita la maggiorazione prevista per i turni diurni dal punto 5) del presente articolo.
[…]

Art. 9 - Riposo settimanale - Giorni festivi.
Come previsto dalla relativa legge, il riposo settimanale cadrà normalmente di domenica, potendosi far godere il riposo in altro giorno della settimana soltanto nei casi previsti dalla legge stessa.
Nei casi in cui, disposizioni di legge permettendolo, il riposo settimanale non venga concesso nel giorno prestabilito, resta fermo che al personale compete il riposo compensativo.
[…]

Capitolo V - Trattamento economico
Art. 17 - Lavoro a cottimo.

Allo scopo di conseguire l'incremento della produzione è ammesso il lavoro a cottimo sia collettivo che individuale.
Nei casi in cui la valutazione della prestazione richiesta al lavoratore di cui al gruppo 4) dell'art. 4 o ad una squadra di tali lavoratori sia fatta in base al risultato della misurazione dei tempi di lavorazione oppure la prestazione sia vincolata all'osservanza di un determinato ritmo produttivo in conseguenza dell'organizzazione del lavoro e sia richiesta al lavoratore una prestazione più intensa di quella del normale lavoro ad economia o la realizzazione di un risultato produttivo predeterminato superiore a quello conseguibile attraverso il lavoro ad economia, il lavoratore o la squadra di lavoratori dovranno essere retribuiti a cottimo o con altre forme di retribuzione a rendimento soggetto alla disciplina del lavoro a cottimo.
Le relative norme che disciplinano l'istituto sono riportate qui di seguito.

Norme riguardanti il lavoro a cottimo.
[…]
4) L'impresa, tramite la propria associazione sindacale nazionale o territoriale, comunicherà ai competenti sindacati dei lavoratori i criteri generali dei sistemi di cottimo in vigore. Tali criteri si riferiscono ai metodi di rilevazione dei tempi, ai coefficienti di maggiorazione (causali e valori, minimo e massimo) , ai metodi di calcolo dell'utile di cottimo.
Tali comunicazioni avranno finalità informativa, essendo ammesse solo contestazioni di carattere applicativo alle condizioni e secondo la procedura di seguito prevista.
5) In caso d'introduzione di nuovi sistemi di cottimo, alla comunicazione di cui al precedente paragrafo potrà seguire - a richiesta - un esame congiunto tra la O.S. che rappresenta l'impresa e i competenti sindacati dei lavoratori.
6) La modifica di taluno dei criteri che hanno formato oggetto della comunicazione informativa di cui al paragrafo 4) , purché non alteri il sistema in atto, non costituisce variazione del sistema stesso fermo restando l'obbligo della comunicazione informativa.
7) Resta in facoltà del Sindacato dei lavoratori di instaurare controversia collettiva quando sorga contestazione circa la rispondenza del sistema in atto alle presenti norme.
[…]
20) Quando i lavoratori siano vincolati nel loro lavoro al ritmo di altri lavoratori retribuiti a cottimo, sarà ad essi corrisposta, in aggiunta alla paga base, la percentuale minima di cottimo.
[…]

Capitolo VI - Disposizioni per particolari categorie di lavoratori
Art. 31 - Disposizioni particolari per gli Operatori di vendita già Denominati Viaggiatori o Piazzisti.

Per le imprese che in base al precedente contratto collettivo inquadravano Operatori di vendita già denominati Viaggiatori o Piazzisti, si richiamano le disposizioni particolari previste dell'art. 31, CCNL 20.7.90 riportate nell'appendice n. 9.
A livello aziendale si provvederà ad aggiornare i trattamenti assicurativi di cui al citato articolo con effetto 1.7.94.

Art. 32 - Disposizioni per i lavoratori addetti a mansioni discontinue o a mansioni di semplice attesa o custodia.
A) Per i lavoratori addetti a lavori discontinui o a mansioni di semplice attesa o custodia, le clausole del presente contratto (normative ed economiche) s'intendono sostituite da quelle speciali riportate nel presente capitolo, limitatamente, però, alle particolari disposizioni in esse contemplate.
B) Nel rispetto delle norme di legge sull'orario di lavoro e degli accordi interconfederali che ne consentono la protrazione oltre i normali limiti, l'orario normale non deve superare le 50 ore settimanali.
In relazione alla particolarità delle mansioni svolte, detto orario potrà essere attuato anche in un ciclo plurisettimanale predeterminato con riposi compensativi, fermo restando quanto disposto dall'art. 7 sulla distribuzione dell'orario di lavoro.
[…]

Capitolo VII - Interruzione, sospensione e riduzione del lavoro
Art. 33 - Interruzione del lavoro e recupero delle ore di lavoro perdute.

[…]
È ammesso per tutti i lavoratori il recupero a regime normale delle ore di lavoro perdute per cause di forza maggiore o per le interruzioni di lavoro concordate fra le OO.SS. periferiche di categoria, purché esso sia contenuto nel limite di 1 ora al giorno e si effettui entro i 30 giorni immediatamente successivi a quello in cui è avvenuta l'interruzione.
I predetti limiti giornalieri del recupero non si riferiscono alle protrazioni di orario relative alla concentrazione dell'orario settimanale in meno di 6 giorni.

Art. 35 - Permessi di entrata nell'impresa.
A meno che non vi sia un esplicito permesso non è consentito che un lavoratore entri o si trattenga nei locali dell'impresa in ore non comprese nel suo orario di lavoro.
Il lavoratore licenziato o sospeso non può entrare nei locali dell'impresa se non è autorizzato dalla Direzione.

Art. 42 - Malattia e infortunio.
A) Assenza dal lavoro.

In materia di infortunio e malattia professionale si richiamano le disposizioni di legge, sia per quanto concerne gli obblighi dell'assistenza e soccorso che per quanto concerne gli obblighi assicurativi.
L'infortunio sul lavoro, anche se consente la continuazione dell'attività lavorativa, deve essere denunciato immediatamente dal lavoratore al proprio superiore diretto, perché possano essere prestate le previste cure di pronto soccorso ed effettuate le denunce di legge.
Qualora, durante il lavoro, il lavoratore avverta disturbi che ritenga attribuibili all'azione nociva delle sostanze adoperate o prodotte nell'ambiente di lavoro, deve immediatamente avvertire il proprio superiore diretto, perché questi informi la Direzione per i provvedimenti del caso.
[…]

Art. 43 - Trattamento per maternità.
Per il trattamento normativo ed economico in caso di maternità valgono le vigenti disposizioni di legge sulla tutela fisica ed economica delle lavoratrici madri.
All'atto della presentazione del certificato di gravidanza, al termine stabilito dalle vigenti disposizioni di legge, l'impresa deve provvedere a spostare le lavoratrici alle quali siano corrisposte le indennità stabilite dalle norme per le lavorazioni nocive, pericolose o svolgentisi normalmente in condizioni ambientali particolarmente gravose, ad altre lavorazioni che non siano quelle previste dalle predette norme, mantenendo peraltro alle lavoratrici, ma limitatamente al periodo antecedente al parto, le indennità da esse percepite ai sensi delle norme stesse.
[…]

Capitolo VIII - Ambiente di lavoro, igiene e sicurezza del lavoro
Art. 45 - Commissione Ambiente/RLS.

1) I lavoratori, in tutte le imprese o unità produttive, all'atto dell'elezione della RSU. eleggono, all'interno della RSU, il rappresentante per la sicurezza (RLS) previsto dal D.lgs. n. 626/94 nei seguenti numeri:
- 1 rappresentante nelle imprese o unità produttive che occupano da 16 a 100 dipendenti;
- 2 rappresentanti nelle imprese o unità produttive che occupano da 101 a 200 dipendenti;
- da 3 a 6 rappresentanti nelle imprese o unità produttive che occupano da 201 a 1000 dipendenti;
- da 6 a 9 rappresentanti nelle imprese o unità produttive di maggiori dimensioni.
I RLS eletti dai lavoratori costituiscono la Commissione Ambiente/RLS e sono preposti a trattare con la Direzione aziendale le materie dell'ambiente, igiene e sicurezza.
2) Per l'esercizio delle proprie funzioni, la Commissione Ambiente/RLS, oltre ai permessi retribuiti spettanti in quanto componente della RSU, potrà utilizzare uno specifico monte ore annuo di permessi retribuiti pari a:
- 40 ore complessive annue nelle imprese o unità produttive che occupano da 16 a 100 dipendenti;
- 80 ore complessive annue nelle imprese o unità produttive che occupano da 101 a 200 dipendenti;
- 120 ore complessive annue nelle imprese o unità produttive che occupano da 201 a 1000 dipendenti;
- 240 ore complessive annue nelle imprese o unità produttive di maggiori dimensioni.
Detti permessi assorbono fino a concorrenza i trattamenti aziendali già riconosciuti per lo stesso titolo.
Per la gestione delle agibilità previste dal D.lgs. n. 626/94, dall'Accordo interconfederale 22.6.95 e dal presente CCNL, sono assicurate alla Commissione Ambiente/RLS le condizioni per l'adeguato svolgimento della propria attività.
3) Le imprese attuano la formazione dei componenti la Commissione Ambiente/RLS seguendo le linee guida predisposte dal livello nazionale dell'Osservatorio. Qualora le imprese per tale formazione non si avvalgano dei moduli formativi curati congiuntamente da Federchimica e Fulc, in sede aziendale si valuteranno le motivazioni delle imprese, le proposte della Commissione Ambiente/RLS, della RSU e delle strutture territoriali/regionali coerenti comunque con le linee guida del livello nazionale, nonché gli eventuali adattamenti dei citati moduli Federchimica-Fulc per renderne possibile l'adozione. Per tale formazione saranno riconosciuti permessi retribuiti, aggiuntivi rispetto a quelli previsti al punto 2) , anche mediante l'utilizzazione delle 150 ore per il diritto allo studio.
4) Ai fini del ruolo e delle iniziative di sua competenza sono attribuiti alla Commissione Ambiente/RLS i compiti previsti dalle vigenti disposizioni di legge e, in particolare, dal D.lgs. n. 626/94.
Nell'ambito del suo ruolo, la Commissione Ambiente/RLS:
- è consultata preventivamente e tempestivamente in ordine alla valutazione dei rischi, all'individuazione, programmazione, realizzazione e verifica dell'attività di prevenzione;
- è consultata sulla designazione degli addetti al servizio di prevenzione, all'attività di prevenzione incendi, al pronto soccorso, all'evacuazione dei lavoratori;
- riceve informazioni e documentazione aziendale inerente la valutazione dei rischi, le misure di prevenzione e quelle inerenti le sostanze e i preparati pericolosi;
- riceve informazioni provenienti dai servizi di vigilanza in merito ad argomenti attinenti alla salute e alla sicurezza;
- può presentare proposte per l'elaborazione, l'individuazione e l'attuazione delle misure di prevenzione idonee a tutelare la salute e l'integrità fisica dei lavoratori;
- presenta proposte ai fini dell'informazione, della sensibilizzazione e della formazione dei lavoratori in materia di sicurezza, di prevenzione degli infortuni e delle malattie professionali, anche con l'utilizzo delle 150 ore previste per il diritto allo studio;
- esamina con la Direzione aziendale le eventuali esigenze di manutenzione finalizzata alla prevenzione e sicurezza;
- formula osservazioni in occasione di visite e verifiche effettuate dalle autorità competenti;
- partecipa alle riunioni di cui ai successivi punti;
- avverte il responsabile dell'impresa dei rischi individuati nel corso della sua attività, anche nel caso di opere o servizi conferiti in appalto;
- è consultata per la realizzazione di programmi di certificazione ambientale e di sicurezza.
5) La Commissione Ambiente/RLS e la RSU possono concordare con la Direzione aziendale, ogniqualvolta se ne ravvisi congiuntamente la necessità, la realizzazione di iniziative in materia di prevenzione, igiene e sicurezza, anche in relazione a specifiche indagini e accertamenti sull'ambiente di lavoro.
Ove a seguito di tali indagini, tenuto anche conto dei riflessi sul gruppo di lavoro direttamente esposto, vengano individuate situazioni di particolare rischio, sarà concordata l'attuazione di accertamenti medico- scientifici per il personale interessato all'area di rischio individuata.
Agli incontri tra l'impresa e la Commissione Ambiente/RLS e la RSU, potranno partecipare i lavoratori del gruppo direttamente esposto alle specifiche condizioni ambientali in esame.
L'impresa assumerà a proprio carico le indagini concordate. I medici e i tecnici sono vincolati al segreto sulle tecnologie e sulle tecniche di produzione di cui possono venire a conoscenza nello svolgimento dell'incarico loro affidato.
Le parti hanno piena libertà di acquisizione e di valutazione in ordine ai risultati delle indagini ambientali.
Qualora le suindicate iniziative dovessero comportare l'adozione di sostanziali modifiche agli impianti, tale da imporre la fermata totale o parziale degli stessi, l'impresa provvederà ad utilizzare i lavoratori interessati in altre attività all'interno dello stabilimento e ove ciò non fosse possibile a esaminare con la RSU soluzioni alternative.
Laddove condizioni oggettive lo rendano necessario l'impresa esaminerà con la Commissione Ambiente/RLS e la RSU la possibilità di installare idonee apparecchiature di analisi continua o volte a mantenere sotto il controllo gli agenti di rischio nel posto di lavoro.
6) Al fine di realizzare una interlocuzione della RSU attiva e propositiva, ispirata a criteri di partecipazione a una corretta gestione delle problematiche della sicurezza e dell'ambiente, le imprese portano a conoscenza della RSU i seguenti elementi:
- informazioni sulle attività formative della Commissione Ambiente/RLS realizzate e sulle conseguenti azioni di aggiornamento;
- informazioni sulle attività di formazione alla sicurezza dei lavoratori, anche neo-assunti, realizzate con riferimento alle linee guida predisposte dall'Osservatorio nazionale, anche in collegamento con l'Organismo bilaterale interconfederale;
- informazioni attinenti agli eventuali rischi, cui sono esposti i lavoratori, connessi con le sostanze impiegate nel ciclo produttivo, rischi noti sulla base delle acquisizioni medico-scientifiche, sia a livello nazionale che internazionale;
- i programmi d'investimento concernenti il miglioramento dell'ambiente di lavoro e la sicurezza;
- informazioni in merito agli elementi conoscitivi forniti alle amministrazioni pubbliche relative alle normative nazionali ed europee concernenti la legislazione ambientale in materia di grandi rischi, di valutazione di impatto ambientale, di trattamento e smaltimento dei rifiuti, e di emissioni in relazione ai fattori che caratterizzano il cielo produttivo;
- per gli agenti di rischio eventualmente derivanti da nuove sostanze immesse nel ciclo produttivo, o da nuove tecnologie utilizzate, in via preventiva, informazioni sui rischi stessi e le relative acquisizioni medico-scientifiche sia a livello nazionale che internazionale;
- informazioni sui piani d'emergenza, compresi l'attrezzatura di sicurezza, i sistemi di allarme e i mezzi d'intervento previsti all'interno dello stabilimento in caso di incidente rilevante;
- informazioni sulle avvertenze in materia di sicurezza e di pronto intervento per le sostanze pericolose trasportate;
- informazioni, tramite scheda definita a livello nazionale tenendo anche conto di esperienze già realizzate, sulle caratteristiche tossicologiche delle sostanze impiegate nel ciclo produttivo, caratteristiche tossicologiche note sulla base delle acquisizioni medico-scientifiche, sia a livello nazionale che internazionale;
- l'attività preventiva per la sorveglianza dei fattori di rischio svolta, nell'ambito degli indirizzi eventualmente fissati dai piani sanitari regionali;
- informazioni sugli adempimenti e sulle iniziative in materia di sicurezza riguardanti le imprese appaltatrici;
- informazioni tempestive sui casi d'infortunio sul lavoro particolarmente significativi, sui casi di malattie professionali e sui loro andamenti complessivi.
7) Annualmente per le unità produttive con più di 100 addetti le imprese presenteranno alla RSU, nel corso di un apposito incontro, gli obiettivi, in termine di prodotti, tecnologie, infrastrutture e razionale utilizzazione delle risorse, che intendono perseguire per il miglioramento delle condizioni ambientali e della sicurezza di carattere interno ed esterno, anche sulla base degli andamenti relativi agli anni precedenti.
Eventuali sostanziali modifiche negli obiettivi, formeranno altresì oggetto di esame congiunto tra le parti, sulla base della comunicazione da parte dell'impresa.
Ferme restando le autonome valutazioni delle parti, la realizzazione degli obiettivi indicati formerà oggetto d'esame congiunto tra la Direzione aziendale e RSU.
Per le unità produttive minori l'impegno di cui sopra s'intende assolto facendo convergere informazioni a livello territoriale nell'ambito della sezione Ambiente e Sicurezza dell'Osservatorio onde consentire la conoscenza delle tendenze generali in materia di interventi per l'ambiente e sicurezza.
8) I programmi concernenti il risanamento e/o la ristrutturazione per ragioni ambientali e di sicurezza, comportanti l'adozione di sostanziali modifiche agli impianti o la fermata totale o parziale degli stessi con conseguenti ricadute sui livelli occupazionali, formeranno oggetto d'esame tra Direzione aziendale e RSU.
Durante l'esame, che dovrà a questi fini esaurirsi entro 20 giorni dalla comunicazione dei programmi da parte dell'impresa, le parti opereranno astenendosi da iniziative unilaterali.
Con riferimento al comma precedente sono fatte salve le iniziative a carattere di urgenza determinate anche da adempimenti richiesti dalle autorità.
Su iniziativa di una delle due parti, fermi restando i termini complessivi sopra indicati, l'esame di cui sopra potrà essere realizzato con il coinvolgimento del livello territoriale o nazionale e potrà anche estendersi all'individuazione di modalità per opportune azioni nei confronti delle autorità competenti.
Le RSU sono tenute alla riservatezza circa i dati comunicati dalle imprese.

Dichiarazioni a verbale.
1) Nelle imprese o unità produttive nelle quali al 20.9.95 operava una Commissione Ambiente costituita ai sensi dell'art. 45, CCNL 19.3.94 composta anche da lavoratori non appartenenti alla RSU, i lavoratori potranno eleggere, in aggiunta ai numeri previsti al punto 1) del presente articolo, fino a 2 RLS non appartenenti alla RSU, purché non si superi complessivamente il numero dei componenti la Commissione Ambiente al suddetto 20.9.95.
2) Nelle imprese o unità produttive che occupano fino a 15 dipendenti si applicano le specifiche norme previste dall'Accordo interconfederale 22.6.95.

Art. 46 - Prevenzione, igiene e sicurezza del lavoro.
La tutela della sicurezza e della salute nei luoghi di lavoro, nel rispetto delle relative norme di legge e di quelle a tal fine emanate dagli organi competenti, costituiscono un preciso dovere dell'impresa e dei lavoratori.
Non sono ammesse le lavorazioni nelle quali l'esposizione ai fattori di rischio chimici, fisici e biologici risulti superiore ai livelli previsti dalle norme nazionali, comunitarie ovvero, in mancanza, dalle tabelle dell'American Conference of Governmental Industrial Hygienists (TLV) . Allo scopo, un apposito servizio tecnico istituito presso Federchimica fornisce i dati aggiornati in materia di limiti di esposizione ai fattori di rischio per l'assolvimento delle predette norme.
La Direzione aziendale e la Commissione Ambiente/RLS possono individuare congiuntamente eventuali soluzioni tecniche organizzative o procedurali, conseguenti alla valutazione dei rischi di esposizione, finalizzate al miglioramento delle condizioni del lavoro.
In ogni unità produttiva, ferme restando le norme in materia di tenuta del registro infortuni e malattie professionali, sono previsti:
a) il registro dei dati ambientali, tenuto e aggiornato a cura del responsabile del Servizio Prevenzione e Protezione dell'impresa. In esso saranno annotati per ogni reparto i risultati delle rilevazioni periodiche riguardanti i fattori ambientali fisici, chimici e biologici, i quali possono determinare situazioni di nocività o particolare gravosità; le singole registrazioni saranno affisse nei reparti interessati;
b) il registro dei dati biostatistici, tenuto e aggiornato a cura del medico competente incaricato della sorveglianza sanitaria. In esso saranno annotati, per ogni reparto, i risultati statistici delle visite mediche e degli esami periodici nonché le assenze per malattia professionale; il registro sarà tenuto dall'Impresa a disposizione della Commissione Ambiente/RLS e dei lavoratori;
c) la raccolta dei dati sugli infortuni e le relative elaborazioni statistiche, tenuta e aggiornata a cura del responsabile del Servizio Prevenzione e Protezione e messa a disposizione della Commissione Ambiente/RLS e della RSU. Il Servizio Prevenzione e Protezione, inoltre, porterà a conoscenza di tutti i lavoratori l'andamento degli infortuni mediante esposizione in bacheca degli indici di frequenza e gravità;
d) la cartella personale sanitaria e di rischio, tenuta e aggiornata a cura del medico competente incaricato della sorveglianza sanitaria, con vincolo di segreto professionale e nel rispetto delle norme e delle procedure in materia di trattamento dei dati personali secondo quanto previsto dalla legge n. 675/96.
In tale raccolta saranno annotati i risultati delle visite mediche d'assunzione e periodiche e degli eventuali esami clinici nonché i dati relativi alle malattie professionali.
All'atto della risoluzione del rapporto di lavoro la cartella sarà consegnata al lavoratore;
e) scheda delle caratteristiche di impianto e/o attività produttiva definita a livello nazionale per le attività comprese nel campo di applicazione del DPR n. 175/88. La scheda dovrà contenere comunque i seguenti elementi:
- fasi più significative del processo produttivo;
- dispositivi finalizzati alla sicurezza dell'impianto;
- modalità operative per assicurare le condizioni di sicurezza;
- mezzi di prevenzione e protezione e loro ubicazione;
- interventi sull'impianto in caso d'emergenza;
- procedure e norme di comportamento da seguire in caso d'emergenza;
f) scheda di sicurezza per le sostanze e i preparati pericolosi (*) impiegati nel ciclo produttivo, conforme alle vigenti disposizioni legislative. Il datore di lavoro prende le misure necessarie per la protezione della sicurezza e della salute dei lavoratori.
Tali misure comprendono:
- la prevenzione dei rischi;
- l'informazione dei lavoratori sui rischi e sulle misure di prevenzione e di protezione adottate per il loro reparto, posto di lavoro e/o funzione, tenendo conto ove necessario della nazionalità dei lavoratori;
- la formazione adeguata dei lavoratori, anche neo-assunti, in relazione ai rischi inerenti al posto di lavoro e/o funzione e alle relative modificazioni;
- l'adozione di un'appropriata organizzazione e dei mezzi di prevenzione e protezione individuale e collettiva necessari;
- interventi idonei per la sicurezza e la tutela della salute dei lavoratori avuto anche riguardo alle modalità di svolgimento di attività lavorative normalmente effettuate all'esterno dell'impresa;
- l'applicazione delle specifiche norme di legge per il personale professionalmente esposto.

Inoltre, il datore di lavoro:
- può sottoporre a controllo sanitario periodico il lavoratore addetto a lavorazioni nocive non comprese fra quelle considerate tali dalla legge coi consenso dello stesso e previa informazione alla Commissione Ambiente/ RLS;
- predisporrà, fermo restando quanto previsto in materia dall'art. 42, controlli sanitari periodici per i lavoratori addetti alle lavorazioni che comportino esposizione significativa a sostanze causa di malattia professionale per le quali non è previsto dalla legge l'obbligo a controlli sanitari preventivi e periodici;
- deve disporre che i lavoratori addetti a reparti ove si svolgono lavorazioni di sostanze nocive, consumino i pasti fuori dai reparti stessi in locali adatti;
- ricercherà, per i lavoratori addetti ad attività che nell'arco della giornata comportano un utilizzo continuativo del videoterminale, idonee soluzioni atte ad assicurare:
• un'adeguata sistemazione da un punto di vista ergonomico del posto di lavoro;
• l'effettuazione di visite oculistiche;
• l'utilizzo degli idonei mezzi di schermatura eventualmente necessari;
- dovrà attivarsi affinché i datori di lavoro dei lavoratori delle imprese che siano presenti nel proprio stabilimento ricevano comunicazione scritta di tutte le norme generiche e specifiche in materia di sicurezza, igiene del lavoro e tutela della salute destinate ai lavoratori interessati, tenuto conto dell'ambiente di lavoro in cui si trovano ad operare. Allo scopo all'impresa appaltatrice saranno anche illustrate le eventuali particolari esigenze di tale ambiente.
I datori di lavoro delle imprese dovranno, in sede di stipula del contratto d'appalto, essere impegnati ad osservare e far osservare dai propri dipendenti le norme di sicurezza che l'impresa committente comunicherà.
Nel caso di attività che presentino rischio di incidente rilevante ai sensi del DPR n. 175/88, il datore di lavoro, oltre a provvedere all'individuazione dei rischi, all'adozione di misure preventive e di mezzi di protezione appropriati, all'informazione e formazione, deve definire le procedure e le norme di comportamento da seguire in caso d'emergenza.
Da parte sua il lavoratore è tenuto all'osservanza scrupolosa delle prescrizioni che, in applicazione alle leggi vigenti, gli verranno impartite dall'impresa per la sicurezza e la tutela della sua salute.
In particolare egli è tenuto ad utilizzare in modo corretto i macchinari, le apparecchiature, gli utensili, le sostanze pericolose, le attrezzature di trasporto e gli altri mezzi, ivi compresi quelli protettivi forniti dall'impresa in dotazione personale, curandone la perfetta conservazione.
L'impresa curerà che gli indumenti dei lavoratori siano convenientemente custoditi in appositi armadietti.
Ove motivi d'igiene lo esigano, le imprese provvederanno all'istituzione di bagni a doccia dei quali i lavoratori possano usufruire al termine del lavoro.
Le disposizioni contrattuali contenute nel presente articolo saranno da coordinare con eventuali norme di legge o altre norme comunque obbligatorie per le imprese, disciplinanti in tutto o in parte le stesse materie, con particolare riferimento al Servizio sanitario nazionale.
I dati biostatistici e ambientali saranno a disposizione del Servizio sanitario nazionale e degli enti di diritto pubblico preposti nell'ambito delle Regioni alla tutela della salute dei lavoratori.
(*) Per sostanze pericolose s'intendono quelle rientranti nelle categorie di pericolosità di cui al D.lgs. 3.2.97 n. 52.

Abiti da lavoro.
A tutti i lavoratori di cui al gruppo 4) dell'art. 4, le imprese forniranno gratuitamente in uso un abito da lavoro all'atto della conferma in servizio.
L'impresa rinnoverà di anno in anno ai lavoratori gli abiti da lavoro, sostenendo in proprio la relativa spesa con facoltà di richiedere la restituzione dell'abito usato.
Ai lavoratori addetti a lavorazioni che arrechino facile deterioramento al vestiario o che ne richiedano uno speciale, devono essere forniti dalle imprese, gratuitamente in uso, gli abiti da lavoro nella misura di 1 o più all'anno a seconda del grado di usura che, per la loro natura, possono produrre le lavorazioni stesse, tenendo presente anche la necessità di assicurare l'efficienza degli abiti agli effetti della sicurezza e dell'igiene sul lavoro.
A titolo indicativo rientrano nel trattamento di cui sopra i lavoratori addetti alla produzione o manipolazione di sostanze corrosive o caustiche, quali ad esempio acidi, alcali caustici, ipocloriti, ecc. o nocivi, quali ad esempio sali di piombo, di mercurio, di arsenico, anilina, sostanze vescicatorie, ecc., oppure i lavoratori il cui vestiario sia soggetto a usura per contatto o per proiezione di sostanze ad elevata temperatura come avviene ad esempio per gli addetti ai forni a coke, a carburo, a pirite, ai forni di raffinazione zolfo o per fusioni metalli, ecc., oppure come avviene per i saldatori, oppure per i lavoratori che siano addetti al carico e scarico a spalla.
Ai lavoratori addetti ai servizi ausiliari che per le mansioni loro attribuite si trovino saltuariamente nelle condizioni su accennate, dovrà pure essere fornito gratuitamente l'abito da lavoro, tenendo conto, agli effetti del numero dei ricambi, del grado di esposizione agli agenti deterioranti.
Ai lavoratori che esplicano continuativamente la loro attività in condizioni del tutto particolari o in esposizione alle intemperie, dovranno essere singolarmente forniti quegli indumenti speciali che saranno più appropriati alle specifiche condizioni di lavoro.
Quando invece le suddette situazioni si verificassero saltuariamente, anche se non ripetutamente, l'assegnazione di tali indumenti potrà essere fatta a mezzo di dotazione di reparto.
Ai lavoratori addetti a lavori particolarmente imbrattanti l'impresa deve assicurare la possibilità del ricambio dell'abito durante il lavoro.
Qualora l'impresa richieda che taluni lavoratori (ad esempio: uscieri, portieri, guardiani, autisti, ecc.) indossino abiti speciali o divise, dovrà provvedere a proprie spese alla loro fornitura.
Le modalità concernenti la distribuzione, l'uso e il rinnovo degli abiti e degli indumenti speciali da lavoro saranno oggetto di accordo, a livello aziendale.
Per quanto si riferisce al presente articolo, restano comunque ferme le condizioni di miglior favore eventualmente in atto.
Ai lavoratori tecnici di stabilimento o laboratorio di cui ai gruppi 1) e 2) dell'art. 4 o a quelli di cui al gruppo 3) dell'art. 4 verrà fornito gratuitamente ogni anno un abito da lavoro (tuta o camice, ecc.).

Chiarimento a verbale.
Si chiarisce che il servizio per la fornitura dei dati in materia di esposizione ai fattori di rischio sarà attivato entro il dicembre 1998.

Dichiarazioni a verbale.
1) In relazione alla tipologia delle lavorazioni, ovvero all'attività svolta, la cartella personale sanitaria e di rischio di cui alla lett. d) del presente articolo, fermo restando il rispetto delle norme di legge sul trattamento dei dati personali, legge n. 675/96, può essere implementata sia per il personale femminile sia per il personale maschile con la previsione di dati relativi alle possibili patologie afferenti la sfera riproduttiva.
2) Considerata l'evoluzione normativa in atto in materia di videoterminali, radiazioni ionizzanti e appalti, la Direzione aziendale e la Commissione Ambiente/RLS, anche alla luce delle indicazioni che in proposito saranno messe a punto dalla sezione Ambiente dell'Osservatorio nazionale, verificheranno congiuntamente le procedure di applicazione.

Art. 47 - Sicurezza dei lavoratori e salvaguardia degli impianti.
La sicurezza dei lavoratori e la salvaguardia degli impianti devono essere in ogni occasione garantite. A tal fine le parti concordano sull'esigenza di realizzare accordi a livello aziendale che consentano altresì di evitare sprechi energetici e di materie prime.

Capitolo IX - Norme comportamentali e disciplinari
Art. 48 - Rapporti in impresa.

I rapporti tra i lavoratori ai diversi livelli di responsabilità nell'organizzazione aziendale saranno improntati a reciproca correttezza.
Devono fra l'altro essere evitati:
- comportamenti offensivi a connotazione sessuale, che abbiano la conseguenza di determinare una situazione di disagio della persona cui essi sono rivolti e possano influenzare, esplicitamente o implicitamente, decisioni riguardanti il rapporto di lavoro e lo sviluppo professionale;
- qualsiasi discriminazione in relazione ad orientamenti che, rientrando nella propria sfera personale, risultino non pregiudizievoli dell'attività lavorativa e della convivenza nei luoghi di lavoro.
Nell'esecuzione del lavoro, il lavoratore dipende dai rispettivi superiori, come previsto dall'organizzazione aziendale. L'impresa avrà cura di mettere i lavoratori a conoscenza dell'organizzazione tecnica e disciplinare di fabbrica e di reparto, in modo da evitare possibili equivoci circa le persone dalle quali, oltre che dal superiore diretto, ciascun lavoratore dipende e alle quali è tenuto a rivolgersi in caso di necessità. In particolare il lavoratore deve:

2) dedicare attività assidua e diligente al disbrigo delle mansioni assegnategli, osservando le disposizioni impartite dai superiori;
[…]

Art. 50 - Consegna e conservazione utensili e materiale.
L'impresa deve fornire al lavoratore quanto occorre per eseguire il suo lavoro.
Il lavoratore è responsabile di quanto riceve in regolare consegna […]
È preciso obbligo del lavoratore di conservare in buono stato le macchine, gli attrezzi, gli utensili, gli armadietti, i disegni e in genere tutto quanto è a lui affidato.
D'altra parte il lavoratore deve essere messo in grado di conservare quanto consegnatogli; in caso contrario ha diritto di declinare la propria responsabilità informandone tempestivamente, però, la Direzione dell'impresa.
Il lavoratore risponderà delle perdite e degli eventuali danni agli oggetti in questione che siano imputabili a sua colpa o negligenza; il relativo ammontare verrà trattenuto sulla retribuzione con le norme di cui al precedente art. 26.
Il lavoratore non può apportare nessuna modifica agli oggetti affidatigli senza l'autorizzazione del superiore diretto. Qualunque variazione da lui fatta arbitrariamente dà diritto all'impresa di rivalersi per i danni di tempo e di materiali subiti.
[…]

Art. 53 - Ammonizioni scritte, multe e sospensioni.
Incorre nei provvedimenti dell'ammonizione scritta, della multa o della sospensione, il lavoratore:
a) che non si presenti al lavoro come previsto dall'art. 38 o abbandoni il proprio posto di lavoro senza giustificato motivo;
b) che ritardi l'inizio del lavoro o lo sospenda, o ne anticipi la cessazione senza preavvertire il superiore diretto o senza giustificato motivo;
c) che esegua con negligenza il lavoro affidatogli;
d) che contravvenga al divieto di fumare, espressamente avvertito con apposito cartello laddove ragioni tecniche o di sicurezza consiglino tale divieto;

f) che, per disattenzione, procuri guasti non gravi o sperpero non grave di materiale dell'impresa, che non avverta subito i superiori diretti di eventuali guasti al macchinario o di eventuali irregolarità nell'andamento del lavoro;

h) che in qualunque modo trasgredisca alle norme del presente contratto, dei regolamenti interni o che commetta mancanze recanti pregiudizio alla disciplina, alla morale o all'igiene.
La multa non può superare l'importo di 3 ore di retribuzione. La sospensione dal servizio e dalla retribuzione non può essere disposta per più di 3 giorni e va applicata per le mancanze di maggior rilievo.
[…]

Art. 54 - Licenziamento per mancanze.
Il licenziamento con immediata rescissione del rapporto di lavoro può essere inflitto, con la perdita dell'indennità di preavviso, al lavoratore che commetta gravi infrazioni alla disciplina o alla diligenza nel lavoro o che provochi all'impresa grave nocumento morale o materiale o che compia azioni delittuose in connessione con lo svolgimento del rapporto di lavoro.
In via esemplificativa, ricadono sotto questo provvedimento le seguenti infrazioni:
a) trascuratezza nell'adempimento degli obblighi contrattuali o di regolamento interno, quando siano già stati comminati i provvedimenti disciplinari di cui all'articolo precedente;

c) inosservanza del divieto di fumare quando tale infrazione sia suscettibile di provocare incidenti alle persone, agli impianti, ai materiali;
d) furto o danneggiamento volontari di materiale dell'impresa;

g) gravi guasti provocati per negligenza al materiale dell'impresa;
h) abbandono del posto di lavoro che implichi pregiudizio all'incolumità delle persone o alla sicurezza degli impianti, comunque compimento di azioni che implicano gli stessi pregiudizi;

l) insubordinazione verso i superiori;
m) recidiva nelle mancanze di cui ai punti c) , d) , f) dell'articolo precedente.

Capitolo XI - Istituti di carattere sindacale
Art. 60 - Rappresentanza Sindacale Unitaria (RSU) .

[…]
5.La RSU sostituisce il Consiglio di fabbrica di cui al CCNL 20.7.90 e i suoi componenti subentrano alle RSA e ai dirigenti delle RSA - anche degli operatori di vendita - di cui alla legge n. 300/70 per titolarità di diritti, permessi, agibilità sindacali, compiti di tutela dei lavoratori e per la funzione di agente contrattuale per le materie del livello aziendale, secondo quanto previsto dal presente contratto. […]
6.Per l'espletamento dei propri compiti e funzioni, la RSU disporrà di permessi retribuiti per un monte ore annuo di 1,5 ore per dipendente in forza all'unità lavorativa. Di tale monte ore sono ammessi a beneficiare anche i lavoratori chiamati ad affiancare la RSU nell'esercizio dei compiti da essa svolti. I permessi di cui sopra assorbono fino a concorrenza quelli spettanti ai dirigenti della RSA ai sensi dell'art. 23, legge n. 300/70.
Nelle unità lavorative che occupano da 16 a 200 dipendenti, considerata la congruità e rilevanza dei compiti assegnati alla RSU, i componenti della stessa disporranno di un monte ore annuo pari a 2 ore per ogni dipendente in forza all'unità.
Le associazioni sindacali Filcea, Flerica e Uilcer, per lo svolgimento della loro attività associativa all'interno delle unità lavorative, disporranno di permessi retribuiti per un monte ore annuo pari a mezz'ora per ogni dipendente in forza all'unità. Tali permessi, di norma, saranno usufruiti mediante i componenti la RSU espressamente delegati dalle citate associazioni.
[….]
Eventuali agibilità/permessi previsti in sede aziendale per la Commissione Ambiente restano comunque salvi a favore di tale Commissione.
[…]
7.Salvo quanto diversamente disposto dal presente CCNL, le associazioni sindacali stipulanti restano titolari dei diritti loro attribuiti dalla legge 20.5.70 n. 300, dal presente CCNL e da accordi collettivi in atto.
8.Nell'ambito delle disposizioni previste dalla legge 20.5.70 n. 300 e dall'Accordo interconfederale 20.12.93, il pieno esercizio dei diritti sindacali è garantito a tutti i lavoratori in forza all'unità (diritto di assemblea, partecipazione alla costituzione della RSU, permessi per i componenti la RSU, diritto d'informazione, ecc.) . Allo scopo, per i lavoratori normalmente svolgenti attività all'esterno dell'unità lavorativa, a livello aziendale saranno concordate modalità, tempi e luoghi adeguati. Per gli operatori di vendita, già denominati viaggiatori o piazzisti, le soluzioni aziendali terranno conto di quanto previsto all'art. 67 del CCNL 20.7.90.
[…]

Art. 61 - Assemblee.
Nelle unità lavorative con un numero di dipendenti superiore a 15 potranno essere promosse dalla RSU e, congiuntamente o singolarmente dalle associazioni sindacali dei lavoratori firmatarie del presente contratto, assemblee del personale per la trattazione di problemi sindacali attinenti al rapporto di lavoro.
[…]
Il diritto di assemblea viene esteso alle unità lavorative con almeno 10 dipendenti e per un numero massimo di 8 ore annue retribuite. Tali assemblee saranno tenute, ove possibile, all'interno dell'impresa.
[…]

Art. 64 - Affissione.
In materia di affissione si richiamano le disposizioni di legge vigenti.
Al riguardo le Direzioni aziendali consentiranno alle OO.SS. firmatarie del presente contratto e alla RSU di far affiggere in apposito albo comunicazioni firmate dal responsabile incaricato delle medesime.
Le anzidette comunicazioni dovranno riguardare argomenti sindacali attinenti al rapporto di lavoro. […]

Capitolo XII - Clausole riguardanti il contratto collettivo
Art. 70 - Piccole imprese.

Per le piccole imprese industriali che occupano non più di 20 lavoratori di cui al gruppo 4) dell'art. 4 si conviene che, attraverso accordi da stipularsi fra le competenti OO.SS. provinciali, si addiverrà a temperamenti che delimitano l'onere di qualche istituto contrattuale.

Capitolo XIII - Settori ceramica e abrasivi
Elenco delle norme del capitolo XIII "Settori Ceramica e Abrasivi", che sostituiscono le corrispondenti norme del presente contratto
:
Art. 4 Classificazione del personale
Art. 8 Maggiorazioni per lavoro eccedente, straordinario, notturno e a turni
Art. 10 Riposi aggiuntivi e riduzione dell'orario di lavoro
Art. 11 Ferie
Art. 13 Minimi contrattuali
Art. 55 Preavviso di licenziamento e di dimissioni

Per il quadro completo delle norme previste per i settori Ceramica e Abrasivi, si richiamano inoltre le disposizioni del presente contratto, riportate nei capitoli I-XII:
Art. 7 Orario di lavoro nota a piè di pagina pag. 92
Art. 11 Ferie nota a verbale pag. 106
Art. 15 Scatti di anzianità nota a verbale pag. 112
Art. 16 Premio di partecipazione appendice pag. 250
Art. 18 Retribuzione oraria nota a verbale pag. 119 e giornaliera
Art. 21 Trattamento economico nota a verbale pag. 121 per la Pasqua

Art. 8 - Maggiorazioni per lavoro eccedente, straordinario, notturno, festivo e a turni (ex art. 25, CCNL 12.10.94) .
Pause retribuite per turnisti (ex art. 21, CCNL 12.10.94) .

Per il lavoro prestato dagli operai addetti ai forni e alle apparecchiature in servizio continuativo nelle 24 ore, soltanto ove la prestazione effettiva di lavoro superi le 6 ore continuative, sarà concessa mezz'ora di riposo intermedio da retribuirsi con minimo contrattuale e IPO quando venga aggiunta a orari di effettive 8 ore di lavoro, ferma restando invece la retribuzione con retribuzione di fatto per 8 ore quando siano effettivamente lavorate solo 7 ore e 30 minuti.
Per gli altri turnisti, soltanto qualora siano richieste prestazioni effettive di lavoro oltre le 6 ore continuative, saranno concessi 20 minuti di riposo giornaliero intermedio da retribuirsi con minimo contrattuale e IPO quando vengano aggiunti a orari di effettive 8 ore di lavoro, ferma invece la retribuzione con retribuzione di fatto quando siano compresi nel computo dell'orario giornaliero.

Clausola di salvaguardia
Gli accordi aziendali, interaziendali, territoriali, distrettuali in tema di orari di lavoro, cottimi individuali e collettivi, utilizzo di permessi retribuiti per riduzione dell'orario di lavoro ed ex festività, in vigore al 4.6.98, cosi come le applicazioni aziendali di previgenti norme del CCNL 12.10.94 Ceramica-Abrasivi, manterranno la loro piena validità in costanza del CCNL 4.6.98 Industria chimica e settori collegati.

Commissione paritetica
La Commissione paritetica, istituita con Accordo sindacale 5.2.97, proseguirà i propri lavori secondo le finalità individuate nell'accordo stesso.
La Commissione formulerà proposte in merito nel giugno del 2000, in sede di verifica della normativa generale in tema d'orario di lavoro.

Appendice 4 - premio di partecipazione
Allegato 1 - Esempi di parametri di produttività
[…]
• Efficacia sistema prevenzione su sicurezza interna ed esterna

Appendice 5 - Scheda di sicurezza
Scheda di sicurezza delle sostanze
Accordo Aschimici-Fulc 3 novembre 1983

Aschimici e Fulc, consapevoli dell'importanza e della rilevanza che il problema della sicurezza della salute dei lavoratori ha in un corretto sistema di relazioni industriali come quello che caratterizza il settore chimico, si sono incontrate il 3.11.83 per definire a livello nazionale, cosi come stabilito dall'art. 42 del vigente CCNL, il contenuto e le modalità della "Scheda di Sicurezza", con la quale saranno fornite dalle Imprese informazioni sulle caratteristiche delle sostanze impiegate nel ciclo produttivo. Dato il carattere di novità della "Scheda di Sicurezza" e tenuto conto dell'eterogeneità del settore chimico, Aschimici e Fulc hanno convenuto sulla necessità che l'intera problematica sia gestita congiuntamente dalle parti nazionali anche nei suoi aspetti applicativi nonché sull'esigenza di procedere nel settembre 1984 a verifiche finalizzate alla individualizzazione del grado di applicazione, delle eventuali difficoltà riscontrate e dei cambiamenti e/o perfezionamenti che si ritenesse opportuno apportare a quanto oggi definito.
Inoltre, al fine di realizzare un'utile omogeneità all'interno del settore chimico, Aschimici e Fulc hanno concordato sull'opportunità che le imprese adottino, con i criteri di priorità e le gradualità previste nelle modalità di compilazione, un modello di "Scheda di Sicurezza" che, anche dal punto di vista formale, sia quanto più possibile conforme a quello individuato a livello nazionale (ferme restando però eventuali soluzioni formalmente diverse già esistenti nelle imprese) e hanno altresì espresso l'auspicio che gli enti pubblici istituzionalmente preposti ad operare su analoga materia considerino, per quanto di loro competenza, il lavoro svolto dalle parti nazionali come contributo adeguato alla soluzione della problematica affrontata.
Infine, Aschimici e Fulc si sono date atto dell'esistenza di altre questioni che per la loro importanza meritano di essere esaminate (quale ad es. quella relativa alle miscele) e hanno convenuto in proposito di incontrarsi successivamente per farne oggetto di specifica valutazione.

Scheda di sicurezza
Identificazione della sostanza:

Nome chimico, Nomenclatura ChemicaL Abstract. Numero di registro CAS, Formula bruta, peso molecolare, Formula di struttura, Nomi commerciali e sinonimi, Codice e utilizzazione aziendale.

Caratteristiche chimico-fisiche:

Stato fisico, Colore, Odore, Solubilità in acqua, Solubilità nei principali solventi organici, Densità, Peso specifico dei vapori (relativo all'aria), Punto di fusione, Punto di ebollizione, Punto di infiammabilità, Limiti inferiore e superiore di infiammabilità in aria (% in volume), Temperatura di autoaccensione, Tensione di vapore, Reazioni pericolose.

Classificazione ed etichettatura:

Simbolo (i) di pericolo; indicazione (i) di pericolo; Frasi di rischio; Consigli di prudenza.

Informazioni tossicologiche:

Vie di penetrazione; (Ingestione, Inalazione, Contatto); Tossicità acuta; Tossicità cronica; Corrosività/Potere irritante; Potere sensibilizzante; Mutagenesi, cancerogenesi, teratogenesi.

Controlli sanitari di legge

Limiti di esposizione

Criteri di immagazzinamento

Norme per il trasporto

Criteri per la manipolazione

Interventi in caso di emergenza:

Primo soccorso in caso di contatto con gli occhi, contatto con la cute, ingestione, inalazione; Perdite o spandimenti; Incendio.

Note e aggiornamenti

Modalità di compilazione
1.Nella tabella allegata sono elencate, tra le molteplici caratteristiche delle sostanze chimiche, quelle ritenute più utili a fornire, nella maggior parte dei casi, informazioni operative per la gestione dell'igiene e della sicurezza della produzione, manipolazione e utilizzazione delle sostanze chimiche pericolose. In attuazione del disposto della lett. d) , art. 42, CCNL (6.12.86) le informazioni su tali caratteristiche di priorità per le diverse sostanze, a richiesta dei Consigli di fabbrica, verranno fornite secondo criteri di priorità dettati, caso per caso, in funzione della natura delle sostanze, delle quantità prodotte, manipolate od utilizzate, delle metà di produzione, manipolazione o utilizzazione, ecc. su apposite schede nelle quali saranno riportati i dati ragionevolmente noti alla data di compilazione; tali dati dovranno essere rivisti e aggiornati o meglio precisati coi progredire delle conoscenze ed esperienze.
2.Nelle schede relative a singole sostanze alcune delle informazioni come sopra richieste potranno risultare non pertinenti, ad esempio in relazione allo stato fisico o alle proprietà chimico-fisiche della sostanza, altre non necessarie, ad esempio in relazione alle modalità di produzione, manipolazione o utilizzazione delle stesse.
Alcune informazioni potranno, invece, risultare non immediatamente reperibili o anche non esistenti.
In tutti questi casi in corrispondenza delle richieste di informazione i compilatori dovranno specificare, ad esempio, "non pertinente", "non necessario in quanto...", "dato che potrà esse fornito non appena...", "dato non reperito nella letteratura consultata".
Le informazioni necessarie mancanti saranno fornite secondo criteri di priorità dettati, caso per caso, in funzione della natura delle sostanze, delle quantità prodotte, manipolate o utilizzate, delle modalità di produzione, manipolazione o utilizzazione, ecc.
3.Per quanto concerne i singoli capitoli occorrerà, in particolare, tener presente quanto segue:
- l'indicazione del nome chimico, della nomenclatura e del numero CAS, delle formule brute e di struttura dovranno essere fornite per le sostanze classificate e/o etichettate come pericolose; negli altri casi sarà sufficiente indicare la famiglia o il gruppo chimico al quale la sostanza appartiene;
- per le caratteristiche chimico-fisiche indicare i metodi o le condizioni di prova nelle quali sono state determinate;
- nel paragrafo "classificazione ed etichettatura" precisare se si tratta di classificazione ed etichettatura stabilita per legge (Direttiva 67/548/CEE e successivi aggiornamenti e DM 21.5.1981 e successivi aggiornamenti) o provvisoria (ex art. 12, DPR n. 927/81) o se, in base alle norme vigenti (legge n. 256/74 e successive modifiche) la sostanza non è da considerare pericolosa;
- nella compilazione del capitolo "informazioni tossicologiche" dovranno essere privilegiati gli aspetti di maggior rilievo per la protezione della salute dei lavoratori; sotto la voce "tossicità acuta" riportare le informazioni relative alle dosi alle quali si manifestano gli effetti tossici e la descrizione di tali effetti: sotto la voce "tossicità cronica" vanno riportati gli effetti dannosi a seguito di esposizioni ripetute o prolungate compresi quelli a carico degli apparati riproduttori e della fertilità; sotto la voce "cancerogenesi, mutagenesi, teratogenesi" vanno riportate le valutazioni di organismi internazionali e/o nazionali di indiscussa competenza quali IARC, Comitato scientifico CEE, OSHA, ACGIH, Commissione "mutagenesi, cancerogenesi, teratogenesi", italiana;
- nel paragrafo "limiti di esposizione" dovranno essere riportati valori stabiliti nelle tabelle ACGIH in vigore alla data di compilazione nonché le modifiche proposte riportate nelle stesse tabelle; ove per la sostanza non esista un limite fissato dalla ACGIH potranno essere indicati altri limiti di provata applicabilità definiti a livello nazionale in applicazione di quanto previsto nel CCNL;
- tra le informazioni per la sicurezza dell'immagazzinamento indicare le reazioni che possono verificarsi per azioni di altre sostanze (ad es. con acqua, acidi, metalli, ecc.) e portare a forte sviluppo di energia o di prodotti pericolosi, nonché i pericoli derivanti dall'attacco di certi materiali e in particolare di quelli di imballaggio;
- nel paragrafo "norme per il trasporto" è sufficiente riportare le classificazioni attribuite al prodotto dalle speciali normative nazionali (Regolamenti CS, FS e Marina Mercantile) e internazionali (RID/ADR, IMDG Code e ICAO/IATA) ;
- nel paragrafo "criteri per la manipolazione" saranno fornite indicazioni sulle misure e i comportamenti da adottare agli effetti, sia della prevenzione incendi, sia dalla sicurezza e igiene del lavoro; nello stesso paragrafo dovranno essere indicati i mezzi personali di protezione da utilizzare in relazione alle caratteristiche della sostanza;
- nel paragrafo "primo soccorso" indicare i provvedimenti immediati che possono essere attuati da parte di personale non medico;
- tra le informazioni per i casi di "perdite o spandimenti", oltre agli interventi raccomandati, ove occorra, specificare anche quelli da evitare;
- nel paragrafo "interventi in caso di incendio", oltre a quelli raccomandati, specificare, ove occorra, gli interventi da evitare e indicare gli eventuali prodotti che possono formarsi in concentrazioni pericolose dalla decomposizione termica, quali gas tossici, corrosivi o irritanti.

Nome e/o marchio dell'azienda SCHEDA DI SICUREZZA
SOSTANZA: Data di compilazione
Codice aziendale
Utilizzazione:
Materia prima Solvente
Intermedio Catalizzatore reattivo per analisi
Prodotto finito
 
IDENTIFICAZIONE
Nome chimico:
Nomi commerciali e sinonimi:
Nomenclatura Chemical Abstract:
Numero di registro CAS:
Formula bruta:
Peso molecolare:
Formula di struttura:
CARATTERISTICHE CHIMICO-FISICHE
Stato fisico:
Colore:
Odore:
Solubilità in acqua:
Solubilità nei principali solventi organici:
Densità:
Peso specifico dei vapori, relativo all'aria:
Punto di fusione:
Punto di ebollizione:
Punto di infiammabilità:
Limite inferiore e superiore di infiammabilità in aria (% in volume) :
Temperatura di autoaccensione:
Tensione di vapore:
Reazioni pericolose:
CLASSIFICAZIONE ED ETICHETTATURA
Di legge Provvisoria Non richiesta
Simbolo di pericolo:
Indicazione di pericolo:
Frasi di rischio:
Consigli di prudenza:
IDENTIFICAZIONE
Nome chimico:
Nomi commerciali e sinonimi:
Nomenclatura Chemical Abstract:
Numero di registro CAS:
Formula bruta:
Peso molecolare:
Formula di struttura:
CARATTERISTICHE CHIMICO-FISICHE
Stato fisico:
Colore:
Odore:
Solubilità in acqua:
Solubilità nei principali solventi organici:
Densità:
Peso specifico dei vapori, relativo all'aria:
Punto di fusione:
Punto di ebollizione:
Punto di infiammabilità:
Limite inferiore e superiore di infiammabilità in aria (% in volume) :
Temperatura di autoaccensione:
Tensione di vapore:
Reazioni pericolose:
CLASSIFICAZIONE ED ETICHETTATURA
Di legge Provvisoria Non richiesta
Simbolo di pericolo:
Indicazione di pericolo:
Frasi di rischio:
Consigli di prudenza:
INFORMAZIONI TOSSICOLOGICHE
Vie di Penetrazione
Ingestione Inalazione Contatto
Tossicità acuta
Tossicità cronica
Corrosività/Potere irritante
- Cute
- Occhio
Potere sensibilizzante
Cancerogenesi
Mutagenesi
Teratogenesi
CONTROLLI SANITARI DI LEGGE (DPR 303/56)
LIMITI DI ESPOSIZIONE
CRITERI DI IMMAGAZZINAMENTO

NORME PER IL TRASPORTO
Trasporto stradale e ferroviario
RID/ADR: Classe: N.
CT/FS: Categoria: N.
Trasporto marittimo
IMDG Code: ONU n.: Classe Pag.
DPR n. 1008/1968 e succ. mod.: Classe Sigla
Trasporto aereo
ICAO/TATA: ONU n.: Classe
CRITERI PER LA MANIPOLAZIONE
INTERVENTI IN CASO DI EMERGENZA
1) Primo soccorso in caso di:
- Contatto con gli occhi:
- Contatto con la cute:
- Ingestione:
- Inalazione:
2) Perdite o spandimenti:
3) Incendio:
NOTE E AGGIORNAMENTI


Appendice 6 - Scheda delle caratteristiche di impianto
Scheda delle caratteristiche di impianto intesa Federchimica-Fulc 30 gennaio 1991
Federchimica e Fulc, in relazione agli impegni assunti con il CCNL 20.7.90 attraverso la costituzione, nell'ambito dell'Osservatorio nazionale, di una apposita Sezione dedicata all'ambiente e alla sicurezza, il 30.1.91 hanno provveduto a definire i contenuti e le modalità di compilazione della "scheda delle caratteristiche d'impianto" per le attività, comprese nel campo di applicazione del DPR n. 175/88, soggette a "notifica" o "dichiarazione" (art. 46 CCNL) .
Considerata la delicatezza della materia le parti confermano la necessità che le problematiche derivanti dall'applicazione della scheda d'impianto siano seguite dal livello nazionale che ha predisposto lo strumento in parola.
Entro 1 anno dalla presente intesa, le parti s'incontreranno per valutare le eventuali problematiche sorte anche a livello aziendale e apportare le modificazioni ritenute necessarie.
Considerato il carattere innovativo della scheda le parti sono consapevoli che la sua applicazione potrà richiedere tempi tecnici, gradualità, adattamenti di analoghi strumenti preesistenti, da esaminare a partire da 2 mesi dalla data di stipula della presente Intesa tra Direzione aziendale e Commissione ambiente con l'approccio e competenza adeguati alla delicatezza e complessità degli adempimenti richiesti.
In questo senso le parti riconoscono la necessità che attraverso lo sviluppo della formazione prevista dal CCNL si migliorino le condizioni per un proficuo rapporto tra Direzione aziendale e Commissione ambiente.

Le parti si sono date atto dell'opportunità che, anche alla luce delle evoluzioni in corso a livello comunitario sul merito della scheda delle sostanze - evoluzione che potrà richiedere modificazioni della scheda di cui all'Accordo Federchimica-Fulc del 1983 secondo quanto previsto dall'art. 46, lett. e) -, si valuti l'utilità di realizzare un coordinamento tra i due strumenti per renderne più efficace l'adozione. Su questo argomento la sezione Ambiente dell'Osservatorio sarà pertanto chiamata a compiere un'attenta riflessione.

Linee guida per l'approntamento della scheda delle caratteristiche d'impianto di cui al CCNL per gli addetti all'industria chimica, art. 46, punto D) .
Premessa.
Fermi restando gli obblighi generati sanciti alla lett. b) , art. 4, DPR n. 547/55 e alla lett. b) , art. 4, DPR n. 303/56 e quelli specifici per le attività con rischi di incidenti rilevanti all'art. 3, DPR n. 175/88, la scheda delle caratteristiche d'impianto, per le attività soggette a "notifica" e "dichiarazione" ai sensi degli artt. 4 e 6 dello stesso DPR n. 175, è articolata nelle seguenti sezioni:
1) fasi più significative del processo produttivo;
2) dispositivi finalizzati alla sicurezza dell'impianto;
3) modalità operative per assicurare le condizioni di sicurezza;
4) mezzi di prevenzione e protezione e loro ubicazione;
5) interventi sull'impianto in caso di emergenza;
6) procedure e norme di comportamento da seguire in caso di emergenza.
La scheda persegue il duplice scopo di:
- fornire indicazioni per la conduzione dell'impianto sotto il profilo della sicurezza;
- proporsi quale strumento di formazione del personale per una migliore conoscenza dell'impianto e dei rischi ivi connessi con riferimento alla natura delle sostanze processate e alle condizioni di esercizio.
La scheda, il cui contenuto informativo costituisce una sintesi di quanto previsto nei "rapporti" che accompagnano le "notifiche" e le "dichiarazioni", relativamente a dispositivi di sicurezza, mezzi di prevenzione, interventi e quant'altro emerso dalle analisi prescritte dal DPCM 31.3.89, è finalizzata a fornire in concreto, sinteticamente, al lavoratore le indicazioni necessarie per un suo corretto comportamento.
Per informazioni più dettagliate su questi temi è necessario naturalmente fare rinvio anche ad altri strumenti previsti a livello contrattuale o normativo quali, in particolare, le Schede Sicurezza delle sostanze conformi al modello previsto dall'Accordo Aschimici- Fulc del 3.11.83 - che dovranno essere disponibili congiuntamente alla scheda d'impianto -, i piani d'emergenza aziendali e i manuali operativi.

1) Fasi più significative del processo produttivo.
Fornire una breve descrizione dell'impianto, suddiviso in unità logiche, specificando le caratteristiche del processo, le cause di rischio individuate nel rapporto di sicurezza e le materie prime interessate, in particolare quelle che per quantità e per natura chimica (tossiche, infiammabili e/o esplosive) determinano gli obblighi derivanti dal DPR n. 175/88. Per queste ultime indicare anche le quantità massime (ordine di grandezza) che possono essere presenti nella stessa unità.
Completare tale descrizione con uno schema semplificato di processo (schema a blocchi o flow-sheet) con i collegamenti tra i singoli apparecchi o componenti dell'impianto e tra l'impianto stesso e gli altri dello stabilimento.

2) Dispositivi finalizzati alla sicurezza dell'impianto.
Indicare separatamente per le varie fasi di processo o, se del caso, per sezione logica unitaria d'impianto, i dispositivi finalizzati alla sicurezza quali:
- sistemi di rilevazione, regolazione, allarme e/o blocco di temperatura, pressione, livello, portata, ecc. per il controllo dei parametri del processo e prevenire il rischio di reazioni fuggitive ("runaway") ;
- sistemi di scarico delle sovrapressioni (valvole di sicurezza, dischi a frattura prestabilita) ;
- sistemi di arresto di sicurezza (a disinnesto singolo, a disinnesto duplicato e ad alta integrità) ;
- sistemi d'intercettazione (valvole di sezionamento telecomandate) o depressurizzazione;
- sistemi di rilevazione gas nell'ambiente;
- sistemi di polmonazione con gas inerti, refrigerazione, inibizione della reazione, ecc.;
- compartimentazione serbatoi;
- sistemi di allarme sulla rete dell'energia elettrica e delle "utilities";
- sistemi ausiliari di produzione dell'energia elettrica (turboalternatori, gruppi elettrogeni) ;
- impianti elettrici a sicurezza, per la protezione contro le scariche atmosferiche e collegamenti alla rete di terra.

Completare l'elencazione dei dispositivi di sicurezza con la descrizione degli impianti e delle attrezzature per la prevenzione e l'estinzione degli incendi (rilevatori di fumo, estintori, sprinkler, cannoni monitori, ecc.) .

Per la redazione di questa sezione della scheda è opportuno anche prendere in esame le misure compensative di cui al punto 3 dell'allegato Il del DPCM 31.3.89 che si configura quale lista di controllo dei dispositivi atti a prevenire incidenti. Particolare evidenziazione va data a quelli che richiedono l'intervento diretto dell'operatore per la gestione in sicurezza dell'impianto.

3) Modalità operative per assicurare le condizioni di sicurezza.
Indicare i controlli da effettuare durante le fasi di avviamento, esercizio normale, fermate programmate, fermate d'emergenza, fermate di prova e condizioni anomale di esercizio quali:
- interventi da effettuare in sala-quadri o sull'impianto;
- ogni altra operazione codificata (v.p. es. manuale operativo e permessi di lavoro) per l'esercizio in sicurezza dell'impianto con particolare riguardo alle ispezioni e verifiche periodiche dei dispositivi predisposti a tale scopo.

4) Mezzi di prevenzione e protezione e loro ubicazione.
Elencare, specificandone l'ubicazione:
- i mezzi personali e collettivi di prevenzione (p. es. indumenti antistatici, attrezzi e materiali antiscintilla, ecc.) ;
- i mezzi di protezione (dispositivi di protezione delle vie respiratorie, schermi, docce, fontanelle oculari, antidoti e presidi sanitari, ecc.) .

5) Interventi sull'impianto in caso d'emergenza.
Elencare gli interventi che devono essere effettuati sull'impianto in caso d'emergenza, in relazione agli incidenti ipotizzati con le modalità prescritte dal DPCM 31.3.89, specificando la ripartizione dei compiti al personale dell'impianto.

6) Procedure e norme di comportamento da seguire in caso d'emergenza.
Riportare le modalità di trasmissione del segnale di allarme, le procedure di segnalazione dell'emergenza e di sfollamento del personale con indicazione delle vie di fuga, delle uscite di sicurezza, dei numeri telefonici di interesse e di quant'altro previsto dal piano d'emergenza aziendale.

Appendice 7 - Formazione commissione ambiente
Linee guida per la formazione dei componenti le commissioni ambiente intesa Federchimica-Fulc 29 giugno 1991
Coerentemente con il presupposto che il massimo livello di sicurezza sul lavoro, di salute in fabbrica e di compatibilità con l'ambiente esterno sono obiettivi comuni all'impresa e ai lavoratori, Federchimica e Fulc hanno realizzato su questa materia una normativa contrattuale che prevede un confronto ispirato a criteri partecipativi.
Nell'ambito di tale confronto il contratto assegna un ruolo molto importante e delicato ai componenti la Commissione Ambiente che devono gestire i confronti con la Direzione aziendale avendo conoscenze tecniche, giuridiche e di valutazione e soluzione dei problemi tali da consentire una interlocuzione attiva e propositiva.
Da questa considerazione ha preso le mosse l'impegno previsto contrattualmente per le imprese di assicurare la formazione dei componenti le Commissioni Ambiente: se la formazione rappresenta lo strumento indispensabile per un approccio di tipo prevenzionistico ai problemi ambientali da parte di tutti gli operatori all'interno dell'impresa lo è ovviamente in modo particolare per quanti hanno il compito di concorrere a compiere scelte razionali.
I criteri partecipativi che ispirano l'intera norma contrattuale debbono ovviamente presiedere anche alla realizzazione del dettato contrattuale in tema di formazione delle Commissioni Ambiente e in questo spirito Federchimica e Fulc, oltre a indicare le linee guida contrattualmente previste, s'impegneranno direttamente nell'azione formativa.

Un'efficace realizzazione dell'impegno formativo presuppone un'attenta analisi dei soggetti e dei bisogni effettivi, la modulazione degli interventi in rapporto alla preparazione di base e alle professionalità e alla delicatezza e complessità delle situazioni, un'azione formativa teorica supportata da un'accurata riflessione su elementi concreti.
Risulta d'altra parte indispensabile che il percorso formativo venga gestito nelle realtà operative con le dovute flessibilità, gradualità e in rapporto alle diverse, specifiche situazioni.

Questa gestione flessibile può in se stessa costituire l'occasione per l'avvio del rapporto partecipativo contrattualmente impostato. In tal senso Federchimica e Fulc auspicano che l'analisi delle caratteristiche dei soggetti e dei bisogni sia compiuta congiuntamente in modo da creare il massimo consenso sui moduli formativi da adottare nonché sulle priorità e gradualità degli stessi.
Le linee guida di seguito individuate, alle quali le Imprese dovranno ispirare la loro azione formativa, considerano come esigenze comuni a tutte le situazioni la conoscenza delle norme e delle relative implicazioni in termini di responsabilità e gestione tecnica, nonché la capacità di compiere una corretta analisi dei problemi, dei rischi e delle soluzioni.
Tenuto conto del ruolo che il contratto assegna alle Commissioni Ambiente, può risultare infine di non secondaria importanza l'esigenza di una reale capacità di corretta comunicazione e di efficace gestione dei rapporti tra i componenti la C.A., la Direzione, i lavoratori, le istituzioni nell'ambito dei reciproci ruoli e degli obblighi di riservatezza previsti dai contratti e dalle leggi.

Normativa ed aspetti tecnici.
Se la conoscenza delle normative di legge e contrattuali costituisce la condizione di base per svolgere un ruolo attivo nelle problematiche della sicurezza, della salute e dell'ambiente, è evidente che la complessità e continua evoluzione delle norme presuppone che la relativa conoscenza venga realizzata non solo attraverso la lettura di testi ma anche tramite esposizioni da parte di esperti in grado di facilitare la comprensione, richiamare sui necessari collegamenti e fornire esemplificazioni sulle modalità di applicazione.
L'apprendimento della normativa infatti per non risultare un esercizio teorico va realizzato con gli opportuni richiami alle situazioni concrete che si determinano o che sono possibili nelle imprese in relazione alla tipologia produttiva e al livello di sviluppo tecnologico e organizzativo dell'impresa.

Normativa, ruoli e responsabilità e problematiche applicative rappresentano quindi una parte unica all'interno di un modello formativo.
Solo la conoscenza in concreto dei pericoli può consentire di rendersi conto dell'applicabilità concreta dei 3 tipi di azione correttiva che le norme in ordine di priorità richiedono:
1) eliminazione del pericolo;
2) suo isolamento in modo che non costituisca rischio;
3) minimizzazione delle conseguenze.
A titolo di esempio, consideriamo il potenziale pericolo costituito da un liquido infiammabile nei confronti delle persone.
- L'eliminazione del pericolo può essere perseguita se è possibile sostituire la sostanza con una non infiammabile, che non implichi altri tipi di pericolo e che sia compatibile con il processo produttivo.
- L'isolamento del pericolo può essere realizzato mediante lo stoccaggio o l'utilizzo del prodotto in luoghi in cui non vi sia presenza di personale.
- La minimizzazione delle conseguenze può consistere nell'installazione di un impianto automatico di spegnimento in caso d'incendio.
Questo esempio (volutamente semplificato, dato che non contempla gli aspetti relativi ai pericoli per la salute e per l'ambiente) è utile per sottolineare che non esiste necessariamente una sola soluzione ai vari problemi e che i singoli casi devono essere valutati nel loro contesto tenendo nel dovuto conto le tecnologie disponibili e l'eventuale esigenza di gradualità per il raggiungimento del risultato ottimale.
Si suggerisce pertanto che la sezione formativa in questione sia cosi articolata:
Aspetti tecnici di base in materia di:
- Prevenzione infortuni.
- Igiene e medicina del lavoro.
- Protezione ambientale.

Prevenzione infortuni:
- sicurezza impianti/processi;
- indumenti di sicurezza;
- prevenzione incendi.

Igiene e medicina del lavoro:
- registro dei dati ambientali, registro dei dati biostatistici;
- libretto personale sanitario e di rischio;
- scheda delle caratteristiche di impianto, scheda di sicurezza per le sostanze pericolose;
- mezzi di protezione personale;
- controllo degli ambienti di lavoro (contaminanti chimici, prove di tossicità sugli animali di laboratorio, prelevamenti e analisi chimiche) ;
- valori limite di soglia secondo la normativa prevista dal CCNL;
- rumore;
- vibrazioni;
- microclima, ergonomia e relative connessioni con la tipologia del lavoro;
- controllo dei fattori biologici (indici biologici di esposizione) ;
- visite periodiche;
- ecc.

Protezione ambientale:
- emissioni aeriformi;
- scarichi liquidi;
- rifiuti solidi.

Norme comunitarie, nazionali e contrattuali di più diretto interesse in materia di prevenzione infortuni, igiene e medicina del lavoro e protezione ambientale

Organizzazione - Aspetti specifici dell'azienda
- elementi di conoscenza del ciclo produttivo e dell'organizzazione del lavoro;
- organizzazione della sicurezza in azienda;
- problematiche specifiche;
- le analisi del rischio.

Analisi dei problemi, dei rischi e metodologie per l'individuazione delle soluzioni.
Le conoscenze sopra acquisite per tradursi in azioni efficaci o per dar luogo a contributi reali all'azione dei tecnici vanno coniugate con l'acquisizione di elementi di base per la corretta analisi dei problemi concreti e dei rischi.
L'analisi in questione può essere resa più complessa del necessario e dar luogo a pericolosi margini di incertezza se non viene affrontata con metodologie adeguate e comprese dai soggetti interessati.
Le tecniche attualmente disponibili consentono di semplificare al massimo il lavoro di analisi, sulla base della tipologia della situazione in esame, e consentono di ridurre fino a livelli trascurabili il margine d'incertezza sulla possibile incidenza di eventi indesiderati.
Mentre operazioni relativamente semplici, come la movimentazione di materiali non pericolosi, possono essere efficacemente sottoposte ad analisi di tipo "meccanico" o ergonomico, processi chimici compiessi, impieganti sostanze che possono implicare potenziali rischi, richiedono esami con metodi più raffinati che prevedono l'utilizzo di personale tecnico con elevato livello di specializzazione, per le situazioni più complesse anche con l'utilizzo di metodologie di tipo probabilistico.
Pur essendo talvolta molto dissimili, le varie tecniche di analisi del rischio devono avere comunque 2 fondamentali caratteristiche in comune:
- la completezza, per assicurare che tutti gli aspetti di una determinata situazione od operazione siano stati esaminati;
- la metodicità, per garantire che situazioni od operazioni analoghe vengano sempre ed ovunque esaminate con lo stesso grado di accuratezza.
Va da sé che per le situazioni più complesse le analisi di rischi o potranno richiedere la collaborazione di funzioni diverse nell'ambito dell'organizzazione, allo scopo di garantire un approccio multidisciplinare al problema, pertanto è necessario acquisire elementi sulle metodologie possibili e in atto per ottimizzare tale collaborazione.
In sintesi, gli argomenti che potranno fornire un'adeguata formazione di base sulla materia sono i seguenti:

Individuazione del problema
- l'approccio razionale all'analisi del problema.

Analisi della situazione
- elementi conoscitivi sul ciclo produttivo e sull'organizzazione del lavoro;
- la raccolta dei dati come base per percepire i problemi;
- fare emergere i problemi e le opportunità;
- assegnazione delle priorità.
-

Processo diagnostico
- percezione dello scostamento dallo standard;
- formulazione delle cause possibili;
- descrizione e circoscrizione dello scostamento;
- esami di compatibilità; cause probabili;
- analisi degli aspetti psicologico relazionali legati al rischio.

Analisi dei rischi operativi
- tecniche di previsione dei rischi;
- rischi specifici;
- priorità, probabilità, gravità;
- contromisure per ridurre i rischi;
- rischio residuo.

Comunicazione.
Per la realizzazione di un corretto rapporto dei componenti la C.A. con i propri interlocutori è fondamentale conseguire un'affinità di linguaggio, una comune conoscenza di punti di riferimento e un'efficace metodologia di trasferimento e diffusione di concetti ed informazioni.
Il problema del linguaggio risulta particolarmente critico, considerata la natura tecnica e specialistica degli argomenti.
In questo senso risulta opportuna la messa a punto di un "vocabolario" di comune intendimento che eviti la possibilità di equivoci.
Basti pensare ad esempio all'incertezza, comunemente rilevata, nel recepire la portata e il significato reale di parole quali "rischio" o "pericolo" che, apparentemente simili, possono nel gergo tecnico descrivere e riguardare situazioni molto diverse.
Un'altra esigenza della comunicazione è "l'essenzialità". È fondamentale far si che si adottino metodologie di trasferimento delle informazioni e delle valutazioni che non falliscano l'obiettivo della corretta comunicazione per eccesso di dettagli inutili o per eccessiva sintesi.
Al di là della comunicazione scritta che pone i problemi sopra indicati, il rapporto tra più soggetti di solito si realizza nel corso di riunioni che per ragioni di efficienza e utilità reale presuppongono da parte di tutti i partecipanti una capacità e consuetudine all'impiego di tecniche di gestione di riunioni e di ottimizzazione del trasferimento di concetti.
Si ritiene pertanto che una parte dello sforzo formativo dei componenti la Commissione Ambiente debba riguardare:
La comunicazione
- La comunicazione come processo:
• Linguaggio

La comunicazione nel contesto organizzativo
• La comunicazione interna.
• La comunicazione efficace.

Il lavoro di gruppo
• Tipologie di gruppo di lavoro.
• Le dinamiche di gruppo.
• La gestione delle riunioni.

Moduli formativi Federchimica-Fulc.
L'azione della Commissione Ambiente e la tipologia del suo rapporto con gli interlocutori vanno sempre inquadrate all'interno di una più ampia attività di relazioni industriali.
La sensibilità sociale, la conoscenza tecnica va coniugata sempre con la complessiva valutazione delle situazioni.
Per tale ragione Federchimica e Fulc considerano ottimale che l'azione formativa si realizzi con il coinvolgimento e la regia delle parti sociali.
In questo senso le parti sociali ritengono opportuno impegnarsi direttamente nella progettazione, realizzazione e verifica di moduli formativi destinati ai componenti le Commissioni Ambiente di una singola impresa o di imprese appartenenti a uno stesso settore merceologico nell'ambito di una specifica area territoriale.
L'impegno di cui sopra si svilupperà secondo il seguente programma di intervento operativo:

1) Federchimica e Fulc nazionale realizzeranno entro il mese di settembre una riunione delle più significative imprese del settore e delle principali strutture sindacali locali per illustrare le linee guida e i criteri con cui provvederanno ad organizzare specifici moduli formativi.
2) Federchimica e Fulc nazionale, a partire dal 1 ottobre, promuoveranno la realizzazione di incontri seminariali di carattere territoriale cui, con la collaborazione delle associazioni imprenditoriali e delle OO.SS. locali, saranno invitate le imprese (dirigenti e/o preposti) e tramite le imprese stesse le rispettive Commissioni Ambiente. Gli incontri seminariali avranno lo scopo di promuovere concretamente la realizzazione nel territorio dei moduli formativi Federchimica-Fulc, individuando insieme eventuali concrete esigenze e i necessari adattamenti rispetto ai moduli standard.
3) Federchimica e Fulc nazionale, sulla base delle conclusioni degli incontri di cui al punto 2) , daranno vita ai moduli formativi che saranno richiesti dalle imprese, d'intesa con le associazioni e organizzazioni territoriali, tenendo ovviamente conto dell'esigenza di omogeneità o quanto meno affinità merceologica delle imprese interessate.
4) Con riserva degli adattamenti di cui al punto 2) i moduli Federchimica-Fulc prevedono:
- 6 giornate di aula suddivise in 2 gruppi di 3 giornate collocati nell'arco di 2 settimane;
- la partecipazione di circa 25 (non più di 30 e non meno di 20) componenti le Commissioni Ambiente di una o più imprese;
- i docenti saranno scelti di comune accordo tra Federchimica e Fulc nazionale, sentite le organizzazioni e le associazioni locali;
- il costo dei moduli formativi sarà a carico delle imprese e i lavoratori utilizzeranno prioritariamente per la partecipazione ai programmi formativi le "150 ore";
- a 1 anno data dalla realizzazione degli incontri seminariali di cui al punto 2) Federchimica e Fulc nazionale organizzeranno un nuovo incontro, allo stesso livello, per fare il punto della situazione e delle iniziative formative realizzate.
5) Su iniziativa delle associazioni datoriali e dei lavoratori, verranno ricercate forme di finanziamento da parte delle istituzioni dalle quali potrà derivare un contenimento dei costi.

Appendice 8 - Prevenzione, igiene e sicurezza del lavoro
Prevenzione, igiene e sicurezza del lavoro norme transitorie concernenti le disposizioni del CCNL 27 novembre 1966
Norme transitorie.
Le disposizioni del CCNL 27.11.66 riguardanti 1e norme per le lavorazioni nocive, pericolose o svolgentisi normalmente in condizioni ambientali particolarmente gravose" resteranno in vigore fino a quando non verranno definite e messe in atto le intese aziendali per la realizzazione di quanto previsto al presente articolo, con l'intesa che per i lavoratori addetti alle lavorazioni in cui si producono o manipolano esplosivi si darà luogo al cumulo dell'indennità di nocività e di pericolosità. In tal senso s'intende modificato il comma 2, art. 18, parte comune, CCNL 27.11.66.
Per i lavoratori che al momento dell'abolizione fruiscano delle indennità previste dalle norme del CCNL 27.11.66 sotto riportate, l'ammontare delle indennità stesse verrà conservato sotto forma di assegno 'ad personam' non assorbibile, non cumulabile con le indennità di cui dovessero acquisire successivamente il diritto in base alle norme sopra richiamate.

Norme per le lavorazioni nocive e pericolose o svolgentisi normalmente in condizioni ambientali particolarmente gravose.
Art. 14. Ferme restando le disposizioni di legge per la tutela della salute e della sicurezza dei lavoratori mentre si riconferma la necessità che nulla sia omesso, sia da parte delle imprese sia da parte dei lavoratori, per eliminare e ridurre le cause che determinano condizioni di particolare pericolo o nocività, si conviene che agli operai normalmente addetti a lavorazioni nocive, pericolose, o svolgentisi normalmente in condizioni ambientali particolarmente gravose in relazione alle tipiche condizioni di lavoro proprie dell'industria chimica, e agli impiegati e agli appartenenti alle qualifiche speciali che partecipino normalmente e sovrintendano direttamente con carattere di continuità alle lavorazioni stesse, venga corrisposta una speciale indennità proporzionata alla nocività, pericolosità o particolare gravosità ambientale di lavoro.

Art. 15. Ai fini di cui sopra i lavoratori interessati alle disposizioni delle presenti norme vengono ripartiti nei seguenti gruppi:
1) lavoratori esposti all'azione di sostanze ad elevato grado di tossicità, allorché, nonostante l'adozione dei normali mezzi di protezione tecnica ed igienica prescritti dalle legge, possano ad essi derivare gravi intossicazioni (acute, subacquee e croniche) ;
2) lavoratori esposti all'azione di sostanze a tossicità di medio grado o di sostanze irritanti, allorché, nonostante l'adozione dei normali mezzi di protezione tecnica ed igienica, prescritti dalla legge, possano ad essi derivare intossicazioni o persistenti lesioni della pelle o delle mucose;
3) lavoratori esposti all'azione di sostanze a tossicità di grado minore o di sostanze meno irritanti, allorché, nonostante l'adozione dei normali mezzi di protezione tecnica ed igienica, prescritti dalle legge, possano ad essi derivare temporanee intossicazioni o lesioni irritative della pelle, degli occhi o delle mucose, nonché lavoratori operanti normalmente in condizioni ambientali particolarmente gravose.
Casi eccezionali di concorso di più elementi sfavorevoli, sia di nocività e sia di nocività e pericolosità, possono essere esaminati al fine di spostare al grado superiore la misura dell'indennità.
Per gli impiegati e per gli appartenenti alle qualifiche speciali, l'assegnazione ai gruppi di cui sopra non coincide necessariamente con l'assegnazione effettuata agli stessi fini degli operai addetti alle medesime lavorazioni, bensì sarà determinata dalle specifiche modalità e circostanze delle prestazioni dei singoli lavoratori di cui trattasi.
Le indennità da corrispondere ai lavoratori aventi diritto sono le seguenti:
1° gruppo £. 270 orarie
2° gruppo 160 orarie
3° gruppo 115 orarie

Art. 16. Per gli addetti a lavorazioni molto sporchevoli e per gli impiegati e gli appartenenti alle qualifiche speciali che nello svolgimento delle loro mansioni sono soggetti a notevole insudiciamento, ferme restando le disposizioni concordate per la fornitura degli abiti da lavoro, le imprese sono tenute a fornire mezzi detersivi idonei e sufficienti.

Art. 17. Gli operai addetti alle lavorazioni in cui si producono o si manipolano esplosivi e gli impiegati e gli appartenenti alle qualifiche speciali che partecipino normalmente o sovrintendano direttamente con carattere di continuità alle lavorazioni di cui trattasi, vengono suddivisi nei seguenti gruppi:
1) addetti a lavorazioni esplosive di massima e constatata pericolosità. A tale gruppo sono da assegnare ad esempio, le seguenti lavorazioni: produzione e manipolazione di miscele innescanti, nitrazione e stabilizzazione nitroglicerina, produzione fulminato di mercurio, impasto o petrinaggio dinamite;
2) addetti a lavorazioni esplosive di media pericolosità. A tale gruppo sono da assegnare ad esempio, le seguenti lavorazioni: nitrazione e stabilizzazione tritolo, pentrite, T4, produzione polveri nere, produzione gallette e successiva laminazione e trafile di polveri senza fumo, lavorazione dinamite successiva al petrinaggio, fabbricazione cariche compresse alla pressa idraulica;
3) addetti a lavorazioni esplosive che presentano un basso grado di pericolosità sia per la qualità che per la quantità dei prodotti trattati.
A tale gruppo sono da assegnare, ad esempio, le seguenti lavorazioni: caricamento cartucce e proiettili da guerra, nitrazione cotone e cellulosa, imballo polveri finite, manipolazione esplosivi in quantitativi modesti e suddivisi.
Per gli impiegati e per gli appartenenti alle qualifiche speciali l'assegnazione ai gruppi di cui sopra non coincide necessariamente con l'assegnazione effettuata, agli stessi fini, degli operai addetti alle medesime lavorazioni, bensì sarà determinata dalle specifiche modalità e circostanze delle prestazioni dei singoli lavoratori di cui trattasi.
L'indennità da corrispondere ai lavoratori aventi diritto sono le seguenti:
1° gruppo £. 270 orarie
2° gruppo 160 orarie
3° gruppo 115 orarie

Art. 18. Le indennità di cui agli artt. 15 e 17 verranno corrisposte per le ore intere di effettiva prestazione del lavoratore nelle particolari condizioni sopra considerate e opereranno agli effetti contrattuali nei soli limiti previsti dal successivo art. 23.
Le suddette indennità non sono cumulabili, intendendosi che la maggiore assorbe la minore.

Art. 19. Qualora per sopravvenuto miglioramento degli impianti o per modifiche del processo produttivo non sussistessero più le condizioni per le quali l'indennità era stata concordata, si farà luogo, mediante accordo fra le parti, allo spostamento ad altro grado o alla soppressione dell'indennità.

Art. 20. Le indennità di cui agli artt. 15 e 17 devono essere corrisposte anche ai lavoratori ausiliari (meccanici, falegnami, muratori, elettricisti, ecc.) comandati a prestare la loro opera nei locali nei quali viene effettuata la lavorazione che dà diritto all'indennità, purché questa si svolga durante la loro prestazione. Comunque le indennità devono essere corrisposte solo per le ore di effettiva permanenza nel reparto.
Per i lavoratori in genere che, pur non essendo strettamente legati al processo produttivo, operano saltuariamente negli ambienti considerati, sarà determinata, di comune accordo, una durata media di presenza per il computo dell'indennità.

Art. 21. L'incasellamento dei lavoratori nei gruppi sopra considerati sarà fatto mediante accordo diretto tra le parti.
In caso di controversia sarà esperita la normale procedura per le vertenze sindacali, con la partecipazione di una speciale Commissione paritetica, composta di tecnici e sanitari, nominati dalle parti.
Per gli impiegati e per gli appartenenti alle qualifiche speciali, le imprese hanno la facoltà di forfettizzare in misura giornaliera o mensile,
d'intesa con gli interessati, le indennità ad essi spettanti a norma delle disposizioni sopra citate.

Art. 22. Per i lavoratori delle imprese presso le quali, attraverso la fissazione dei trattamenti, economici, anche collettivi, sia stato già tenuto conto delle particolari condizioni di lavoro oggetto delle presenti norme, le parti e le organizzazioni interessate concorderanno l'adeguamento di detto trattamento con quello derivante per lo stesso titolo dalle disposizioni che precedono, effettuando, se del caso, il relativo conguaglio.
Restano salve le condizioni di miglior favore eventualmente in atto.

Art. 23 . In relazione al precedente art. 18, è stabilito quanto segue:
a) Ferie - Per i lavoratori che al momento dell'invio in ferie siano stati addetti continuativamente da almeno 3 mesi alle lavorazioni di cui alle presenti norme, la competente indennità sarà computata nella retribuzione da corrispondere per il periodo feriale.
b) Festività infrasettimanali e nazionali - In tali ricorrenze la competente indennità sarà corrisposta allorché il lavoratore ne abbia goduto almeno 1 settimana.
c) Gratifica natalizia o 13a mensilità - Agli effetti di tali istituti l'indennità competente secondo le presenti norme sarà calcolata nella retribuzione, ragguagliandola però alla durata effettiva delle prestazioni che il lavoratore avrà dato nell'anno o nel minor periodo di servizio prestato, nelle lavorazioni di cui trattasi.
Per quanto concerne gli operai, le imprese hanno facoltà di liquidare la quota di gratifica afferente alle indennità in parola o per ciascun periodo di paga mediante addizionale dell'8% sull'indennità corrisposta per il periodo stesso, o mensilmente o a periodi più lunghi o a fine anno.
d) Per i lavoratori fruenti da almeno 3 mesi dell'indennità del 1° gruppo di cui all'art. 15, i quali siano trasferiti a reparti di lavorazioni meno nocive o non nocive, l'indennità stessa sarà mantenuta nella misura prevista per il 1° gruppo durante le prime 4 settimane di permanenza nella nuova destinazione.

Art. 24. Per i lavoratori ausiliari di cui all'art. 20 (operanti saltuariamente negli ambienti nocivi) le indennità da computarsi per ogni giorno di ferie e di festività infrasettimanali e nazionali, s'intendono ragguagliate alla durata media di presenza calcolata ai sensi del predetto articolo.

Appendice 9 - Operatori di vendita
Disposizioni particolari per gli operatori di vendita già denominati Viaggiatori o piazzisti art. 31, CCNL 20 luglio 1990
Art. 31 - Operatori di vendita.
[…]
5) A decorrere dal 15° giorno successivo al mese di stipulazione dell'accordo di rinnovo del CCNL, in caso di infortuni sul lavoro, purché riconosciuti da Inail, le Imprese garantiranno con polizze assicurative o forme equivalenti la corresponsione aggiuntiva dei seguenti capitali:
- £. 48 milioni in caso di morte;
- £. 64 milioni in caso di invalidità permanente totale.