PROTOCOLLO SPERIMENTALE CONTRO IL CAPORALATO E LO SFRUTTAMENTO LAVORATIVO IN AGRICOLTURA
“CURA - LEGALITÀ - USCITA DAL GHETTO”


Il presente intervento si inserisce nella più ampia azione messa in atto dal Governo riguardante anche l’istituto della Rete del lavoro agricolo di qualità, di cui all’articolo 6 del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 116.

Premesso che:
- il tema della lotta allo sfruttamento del lavoro in agricoltura ed al connesso fenomeno del caporalato è centrale nella politica del Governo e richiede la collaborazione di tutti i livelli istituzionali con interventi di breve, medio e lungo periodo che affrontino in modo efficace le problematiche della sicurezza, della salute, della legalità, del trasporto, dell’insediamento sociale e abitativo dei lavoratori;
- il diritto alla tutela della sicurezza sul lavoro si staglia nel generale diritto alla salute costituzionalmente riconosciuto;
- il diritto alla regolare costituzione e svolgimento del rapporto di lavoro è patrimonio fondante del diritto al lavoro, costituzionalmente inteso quale valore sociale e non solo rapporto economico;
- l’imminente pericolo cui sono esposti i lavoratori - in maggioranza stranieri - rappresenta una fonte di possibile rischio per l’ordine pubblico e per i profili sanitari correlati alle condizioni di vita e di lavoro;
- la nascita e lo sviluppo di insediamenti informali, in alcuni casi veri e propri ghetti, hanno creato un terreno fertile per favorire la possibilità di infiltrazione di gruppi criminali, i quali, tra le altre problematiche, hanno reso ancora più vulnerabili le condizioni dei migranti coinvolti nel lavoro stagionale;
- le difficoltà connesse all’elevata concentrazione di lavoratori stagionali, pur se diffuse sul territorio nazionale, risultano essere più gravi nelle zone rurali del mezzogiorno e concentrate nei periodi estivi durante i quali è più elevato il rischio dello sviluppo di problematiche igienico-sanitarie;
- ciò richiede l’immediato e preventivo rafforzamento delle attività di presidio in quei di territori in cui le problematiche si sono evidenziate come particolarmente gravi;
- il ruolo dei servizi ispettivi del lavoro è cruciale per la promozione del circuito della legalità del lavoro nei campi e che ciò implica un lavoro decentrato e capillare capace di incidere più efficacemente per migliorare le condizioni dei lavoratori agricoli stagionali soprattutto nelle aree dove sono state riscontrate più elevate situazioni di rischio;
- il raccordo tra i servizi ispettivi del lavoro e le Forze di polizia, risulta centrale per garantire una risposta immediata ed efficace a potenziali situazioni di rischio, anche attraverso un capillare controllo del territorio;
- gli interventi per le situazioni abitative dei migranti, di competenza delle amministrazioni regionali, potranno verosimilmente dispiegare completamente i loro effetti nel medio periodo;
- ogni strategia che miri ad essere efficace deve favorire il consolidamento di una rete di interventi da parte di tutti i soggetti interessati, in ottica di responsabilizzazione e condivisione degli obiettivi;
- al fine di raggiungere nel minor tempo possibile i migliori risultati è indispensabile il coinvolgimento degli Enti locali e delle Prefetture, anche attraverso il coordinamento delle Forze di polizia impegnate in funzione delle specificità d’istituto che le caratterizza, e la collaborazione con le organizzazioni della società civile, le organizzazioni sindacali dei lavoratori e quelle di rappresentanza delle imprese agricole;
- è essenziale promuovere un tessuto di aziende agricole fondato su presupposti etici ed organizzativi che, garantendo la qualità dei processi e dei prodotti, valorizzino appieno il proprio potenziale economico e promuovano la crescita ed il benessere dei diversi territori in cui operano;
- è di fondamentale importanza l’attivo impegno delle rappresentanze sindacali e delle imprese che, attraverso la contrattazione e la bilateralità, mettano in campo servizi alle imprese ed ai lavoratori capaci di contribuire alla lotta al caporalato ed all’illegalità, promuovendo condizioni di vantaggio per le imprese che scelgano la strada della legalità e della buona economia;
- l’integrazione è un valore irrinunciabile e non può che essere il fondamento di ogni strategia che miri a contrastare i fenomeni del caporalato e dello sfruttamento del lavoro in agricoltura e che, pertanto, debbano essere sostenute le attività di quanti operano nel settore dell’educazione e della promozione socio-culturale;
- per perseguire tali finalità, nel rispetto dei ruoli istituzionali ricoperti da ciascun attore del Protocollo e nel rispetto delle differenti realtà territoriali, è necessario attivare concreti sostegni a favore di quanti già operano nel campo con funzioni di cura, tutela e promozione dei diritti nonché di quanti si adoperano per l’integrazione delle popolazioni migranti con quelle locali.
Vista la Direttiva 2009/52/Ce del Parlamento Europeo e del Consiglio del 18 giugno 2009 che introduce norme minime relative a sanzioni e a provvedimenti nei confronti di datori di lavoro che impiegano cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare.
Visti il d.lgs. 23 aprile 2004, n. 124, recante la Razionalizzazione delle funzioni ispettive in materia di previdenza sociale e di lavoro, a norma dell'articolo 8 della l. 14 febbraio 2003, n. 30;
- il d.lgs. 9 aprile 2008 n. 81 e s.m. emanato in attuazione dell'articolo 1 della l. 3 agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro;
- il d.lgs. 16 luglio 2012, n. 109, di attuazione della direttiva 2009/52/CE che introduce norme minime relative a sanzioni e a provvedimenti nei confronti di datori di lavoro che impiegano cittadini di Paesi terzi il cui soggiorno è irregolare;
- il d.lgs. 14 settembre 2015, n. 149, recante Disposizioni per la razionalizzazione e la semplificazione dell’attività ispettiva in materia di lavoro e legislazione sociale, in attuazione della legge 10 dicembre 2014, n. 183.

Le Parti convengono quanto segue

Art. 1
(Oggetto)

1. Le premesse sono parte integrante e sostanziale del corrente atto.
2. Le Parti firmatarie del Protocollo si impegnano a sostenere e rafforzare interventi - nel territorio nazionale ed in particolare, come emerso da approfondimenti svolti dal Ministero dell’interno, nell’ambito dei territori di competenza delle Prefetture di: Bari; Caserta; Foggia; Lecce; Potenza; Ragusa; Reggio Calabria - volti a:
• portare ai lavoratori ed alle lavoratrici del settore agricolo sollievo e cure idonee a prevenire l’insorgenza di problematiche di ordine pubblico, e lo sviluppo di situazioni di grave rischio sanitario anche in relazione alla salute e alla sicurezza sul lavoro;
• attivare servizi di informazione e di tutela finalizzati a promuovere legalità e sicurezza nei rapporti di lavoro con la presenza sul campo del personale ispettivo in collaborazione con le parti sociali sottoscrittrici del presente protocollo;
• negoziare e concludere accordi che promuovano concrete azioni, nei rapporti di lavoro, a garanzia delle condizioni di legalità nonché di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro, anche mediante l’intervento del sistema della bilateralità, con particolare riferimento le problematiche del trasporto della manodopera da e verso i luoghi di lavoro;
• individuare e diffondere pratiche che, anche mediante il ruolo della contrattazione decentrata territoriale e misure di semplificazione amministrativa, comunque valorizzino ed incentivino le attività economiche del settore agricolo ed i prodotti d’eccellenza del Made in Italy, delle imprese che scelgano legalità e sicurezza combattendo ogni forma di caporalato e sfruttamento criminale della manodopera;
• attivare percorsi di integrazione ed animazione socio-culturale che diffondano il rispetto tra le popolazioni migranti e quelle locali, consentendo di combattere anche sul piano culturale la segregazione e la creazione dei ghetti adiacenti o limitrofi al luogo di lavoro;
3. Per il conseguimento delle suddette finalità, il Protocollo regola gli ambiti, gli impegni e le attività dei sottoscrittori per il raggiungimento degli obiettivi di lotta al caporalato e allo sfruttamento del lavoro agricolo.
4. Le azioni di cui al presente Protocollo potranno essere estese ad altre realtà territoriali secondo modalità che formeranno oggetto di successive intese compatibilmente con le risorse disponibili.

Art. 2
(Istituzioni coinvolte)

1. Per favorire la massima compatibilità dei procedimenti di loro competenza con gli obiettivi e i tempi di attuazione dell’intervento di contrasto al caporalato e allo sfruttamento del lavoro agricolo, partecipano al Protocollo:
a) il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, che attraverso le proprie strutture collabora nella definizione e nell’attuazione delle azioni volte a: presiedere al confronto fra le parti sociali ed istituzionali; assicurare le attività di vigilanza e di coordinamento per l’attuazione del Protocollo; individuare specifici ambiti di intervento entro cui sostenere la realizzazione di progetti sperimentali presentati dalle associazioni di promozione sociale per far fronte a particolari emergenze sociali e favorire l’applicazione di metodologie di intervento particolarmente avanzate di contrasto al fenomeno del caporalato e dello sfruttamento lavorativo in agricoltura ai sensi della legge n. 383/2000 a valere sul Fondo per l’associazionismo sociale ovvero dalle organizzazioni di volontariato ai sensi della legge n. 266/1991 a valere sul Fondo per il volontariato. Il Ministero del lavoro e delle politiche sociali anche con il coinvolgimento dell’INAIL realizza altresì campagne informative e di sensibilizzazione finalizzate alla promozione della tutela della salute e della sicurezza sui luoghi di lavoro, con specifico riferimento alle finalità del presente Protocollo, di cui all’art. 1;
b) il Ministero dell’interno, che attraverso il PON Legalità e il FAMI (Fondo Asilo Migrazione e Integrazione), concorre al finanziamento delle attività previste dal Protocollo nelle forme e modalità di legge e provvede alla stipula di appositi accordi di cui all’art. 3, attraverso le Prefetture - Uffici Territoriali del Governo;
c) il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, che attraverso il Corpo forestale dello Stato concorre ad un efficace controllo del territorio, con particolare riferimento alle aree rurali, svolgendo una costante azione di prevenzione e di presidio, nonché, sulla base delle iniziative già intraprese con la Presidenza del Consiglio dei ministri-Dipartimento per il servizio civile e con il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, supporta le attività previste dal presente Protocollo mediante la realizzazione di appositi progetti di Servizio Civile Nazionale;
d) l’Ispettorato nazionale del lavoro, che coordina l’attività di vigilanza e la eserciterà quando compiutamente operante sul territorio;
e) le Regioni: Basilicata, Calabria; Campania; Puglia; Sicilia.

Art. 3
(Organizzazioni coinvolte)

1. Le Prefetture, nello stipulare gli accordi per il raggiungimento e la messa in pratica degli obiettivi di cui all’art. 4 del Protocollo, collaboreranno con soggetti in possesso dei requisiti soggettivi e tecnici previsti dalla legge, con le OO.SS. dei lavoratori e delle imprese maggiormente rappresentative a livello nazionale, nonché con soggetti portatori di interessi diffusi o collettivi di comprovata esperienza e competenza in materia di assistenza umanitaria e sanitaria tra cui - a titolo esemplificativo e non esaustivo - rientrano le associazioni e le organizzazioni sottoscrittrici del Protocollo.

Art. 4
(Attività promosse)

1. Al fine di raggiungere la realizzazione dell’oggetto del Protocollo di cui all’articolo 1, sul territorio si attiveranno tavoli permanenti di coordinamento - presieduti dal Prefetto della singola realtà territoriale, a cui parteciperanno le rappresentanze territoriali delle istituzioni coinvolte di cui all’art. 2, integrate con rappresentanti di INAIL e ASL competenti per territorio - volti a verificare le azioni da svolgere e da sostenere, in base al reale fabbisogno del singolo luogo di riferimento. Saranno prioritariamente sostenute le seguenti attività:
a) conclusione di specifiche convenzioni, anche per il tramite della contrattazione collettiva esercitata dalle organizzazioni firmatarie dei contratti collettivi in essere, relative all’introduzione del servizio di trasporto gratuito per le lavoratrici e i lavoratori agricoli che copra l’itinerario casa/lavoro;
b) istituzione di presidi medico-sanitari mobili per assicurare interventi di prevenzione e di primo soccorso;
c) destinazione - compatibilmente con la tempistica della complessiva procedura da mettere in atto sulla presente questione e previa possibilità di coinvolgere gli Enti locali nell’ambito della destinazione dei seguenti beni a finalità sociali ai sensi dell’articolo 48 del d.lgs. 6 settembre 2011, n. 159 - d’utilizzo di beni immobili disponibili ovvero confiscati alla criminalità organizzata ai fini dell’istituzione di centri di servizio e di assistenza socio-sanitari organizzati dalle competenti istituzioni anche in collaborazione con le organizzazioni di terzo settore e con le parti sociali;
d) organizzazione di servizi di distribuzione gratuita di acqua potabile e/o viveri di prima necessità per persone destinatarie degli interventi previsti dal presente protocollo;
e) potenziamento delle attività di tutela ed informazione ai lavoratori, nonché di promozione della cultura della salute e della sicurezza, da realizzarsi, anche in forma decentrata ed eventualmente in partenariato con le organizzazioni sindacali e datoriali, da personale delle DTL anche in collaborazione con personale Inail. A tal fine saranno attivati tavoli di lavoro presso le DTL, cui parteciperanno, oltre a funzionari dei citati enti territoriali che realizzano detta attività, anche rappresentanti delle altre istituzioni e delle organizzazioni sottoscrittrici del presente Protocollo; in tale sede sarà possibile fare emergere le aree più problematiche e in cui orientare gli opportuni interventi di competenza;
f) organizzazione di iniziative di animazione culturale e ricreativa finalizzate alla conoscenza reciproca, all’integrazione culturale e sociale per le persone destinatarie degli interventi previsti dal presente protocollo e per i cittadini residenti, nonché di iniziative in onore della memoria delle vittime del caporalato;
g) sperimentazione di sportelli di informazione per l’incontro domanda e offerta di servizi abitativi, anche valorizzando le esperienze promosse dalle parti sociali;
h) attivazione di servizi di orientamento al lavoro mediante i Centri per l’impiego ed i servizi attivati dalle parti sociali, in prossimità del luogo di stazionamento dei migranti, per consentire un facile accesso ai servizi forniti dallo stesso ente;
i) attivazione di sportelli informativi attraverso unità mobili provviste di operatori quali mediatori linguistico-culturali, psicologi e personale competente al fine di favorire la conoscenza e la consapevolezza nei lavoratori, dei loro diritti in ambito lavorativo, sindacale, sociale e sanitario, nonché sui rischi per la salute e la sicurezza relativi alle singole realtà lavorative;
l) attività volte a dar luogo a forme di intervento pubblico/privato nel collocamento della manodopera, anche per mezzo di agenzie autorizzate o tramite la bilateralità in collaborazione con i centri per l’impiego, con la possibilità di fornire anche l’attività di trasporto dei lavoratori nel tragitto casa/lavoro;
m) sperimentazione dell’impiego temporaneo di immobili demaniali in caso di - urgente ed indifferibile - necessità di gestione delle emergenze connesse all’accoglienza dei lavoratori stagionali;
n) creazione di punti di ritrovo attrezzati a ludoteca per l’animazione dei minori, creando stabilmente luoghi in cui svolgere attività di incontro, animazione, sport, alfabetizzazione per tutti i minorenni;
o) istituzione di corsi di lingua italiana, ciclofficina, piccola falegnameria, pizzaiolo, florovivaismo, sicurezza sul lavoro anche per periodi precedenti o successivi l’instaurazione del rapporto di lavoro agricolo;
p) sperimentazione di bandi per promuovere l’ospitalità dei lavoratori stagionali in condizioni dignitose e salubri, mirandosi con ciò ad impedire la creazione di insediamenti spontanei caratterizzati da condizioni degradate e rischiose;
q) creazione di centri di ascolto e di supporto, anche tramite la presenza di mediatori culturali e psicologi.


Art. 5
(Risorse finanziarie)

1. Le attività previste dal Protocollo, ad esclusione di quelle già a carico del Ministero del lavoro e delle politiche sociali per l’adempimento di propri compiti istituzionali, possono accedere a contributo del PON Legalità nel rispetto delle procedure previste dal Programma stesso e della normativa comunitaria, qualora tra i destinatari siano compresi immigrati regolari, richiedenti asilo e titolari di protezione umanitaria, in particolare per ciò che concerne le iniziative di cui all’articolo 4, lettere c), g) ed o), ed a valere sul fondo FAMI (Fondo Asilo Migrazione e Integrazione), nei limiti delle risorse disponibili per i progetti incardinati presso le Prefetture rivolti a lavoratori non comunitari regolarmente soggiornanti.
2. Per gli interventi di più urgente natura e dotati del requisito dell’improrogabilità si procederà ad interventi immediati, previa intesa tra Ministero del lavoro e delle politiche sociali, Ministero dell’interno, Ministero delle politiche agricole, prefetture e regioni interessate, mediante risorse ordinarie.

Art. 6
(Gruppo di coordinamento e controllo)

1. Il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, il Ministero dell’interno e il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali assicurano le attività di coordinamento tecnico ed amministrativo per l’attuazione del Protocollo. A tal fine è costituito presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali un Gruppo di coordinamento e controllo, composto da due membri ciascuno in rappresentanza degli anzidetti dicasteri e un membro per ogni regione od organizzazione sottoscrittrice del Protocollo.
2. Il Gruppo di cui al comma 1 svolge, in particolare, compiti di monitoraggio tecnico-amministrativo delle attività svolte dagli organismi interessati dal presente accordo e delle attività svolte da soggetti beneficiari di finanziamenti o agevolazioni conseguenti il Protocollo.
3. Il Gruppo si riunisce presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali. Nella prima riunione stabilisce il programma dei suoi lavori e, in particolare, il calendario delle attività rispetto al quale saranno verificati gli adempimenti via via assunti dalle parti.
4. Il Gruppo di coordinamento e controllo svolge compiti di verifica dell'attuazione del protocollo. Le eventuali inadempienze o i ritardi, da parte dei soggetti che stipuleranno accordi con le Prefetture per il raggiungimento e la messa in pratica degli obiettivi di cui all’art. 4 del Protocollo, potranno formare oggetto di informativa, nell’ambito della relazione tecnica di cui al comma 5, da parte del Gruppo al Ministro del lavoro e delle politiche sociali, al Ministro dell’interno, al Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, ai Presidenti delle Regioni sottoscrittrici del Protocollo competenti per territorio, per l’adozione dei provvedimenti o delle iniziative utili alla rigorosa attuazione dello stesso.
5. Il Gruppo di coordinamento e controllo, in riferimento alla data 31 dicembre di ogni anno, predispone una relazione tecnica finale sullo stato di attuazione degli interventi. La relazione è trasmessa al Ministro del lavoro e delle politiche sociali, al Ministro dell’interno e al Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, a tutte le regioni e le associazioni firmatarie del Protocollo.

Art. 7
(Durata)

1. Il Protocollo sarà valido ed efficace dalla data di sottoscrizione sino al 31 dicembre 2017, e potrà essere prorogato o riproposto, previa verifica dei risultati prodotti.
2. In caso di proroga o riproposizione del Protocollo anche per l’anno 2018, sarà valutata ogni eventuale modifica o aggiunta che, sulla base dell’esperienza maturata nel corso del 2016¬2017, si rendesse necessaria per migliorare l’efficacia della lotta al caporalato e allo sfruttamento del lavoro agricolo.
3. In sede di verifica politica dei risultati raggiunti, alla luce delle esperienze raccolte e delle Relazioni di cui all’articolo 6, comma 5, sarà valutata anche la possibilità, da parte del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di proporre interventi normativi per migliorare il quadro giuridico di riferimento e renderlo più confacente alla lotta in essere contro il caporalato e lo sfruttamento del lavoro agricolo. 
4. Fermo restando quanto regolato con il Protocollo, nonché nel rispetto delle norme e dei regolamenti di settore vigenti, i soggetti sottoscrittori sono reciprocamente impegnati, in ogni caso, ad assolvere alle attività di propria competenza e quelle scaturenti dalle esigenze di coordinamento con la massima diligenza e tempestività, al fine di assicurare l’efficienza del procedimento concordato per la compiuta realizzazione dell’oggetto indicato all’articolo 1. In tal senso, i soggetti sottoscrittori sono impegnati, ove occorra, anche su specifica richiesta del Gruppo di coordinamento e controllo, a dare alle strutture di rispettivo riferimento le opportune disposizioni e direttive nel rispetto delle tempistiche dettate dal Protocollo.

Roma, lì 27 maggio 2016

Il Ministro del lavoro e delle politiche sociali
Il Ministro dell’interno
Il Ministro delle politiche agricole, alimentari e forestali
Regione Basilicata
Regione Calabria
Regione Campania
Regione Puglia
Regione Siciliana
Ispettorato nazionale del lavoro
ACLI TERRA
Caritas italiana
Croce Rossa Italiana
Libera. Associazioni, nomi e numeri contro le mafie
Alleanza delle cooperative italiane
Coldiretti
Confagricoltura
CIA
COPAGRI
FLAI CGIL
FAI CISL
UILA UIL


Fonte: regione.puglia.it