Tipologia: Protocollo
Data firma: 26 giugno 2007
Validità: 31.12.2010
Parti: Gruppo Banco Popolare e Dircredito-Fd, Fabi, Falcri, Fiba-Cisl, Fisac-Cgil, Silcea, Sinfub, Ugl-Credito, Uilca
Settori: Credito Assicurazioni, Gruppo Banco Popolare
Fonte: fisac-cgil.it

Sommario:

Premessa
I principi del sistema di Relazioni Industriali del Gruppo Banco Popolare
Comitato di consultazione e monitoraggio.
La Delegazione Sindacale del Gruppo Banco Popolare.
Composizione della Delegazione Sindacale di Gruppo
Commissione paritetica di Gruppo in materia di pari opportunità.
Organismo paritetico di Gruppo sulla formazione.
Commissione paritetica di Gruppo in materia di sviluppo sostenibile e politiche commerciali.
Commissione paritetica in tema di ambiente, salute, sicurezza e rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza
Assemblee del Personale
Diritti sindacali
Ambito di applicazione
Vigenza

Protocollo in materia di Relazioni Industriali del Gruppo Banco Popolare Soc. Coop.

Lodi/Verona, 26 giugno 2007, il Banco Popolare di Verona e Novara scarl, la Banca Popolare Italiana Soc. Coop., in qualità di Banche Capogruppo, anche per conto delle seguenti Società dei due Gruppi Bancari:
- Banca Popolare di Novara spa;
- Credito Bergamasco spa;
- Cassa di Risparmio di Lucca, Pisa, Livorno spa;
- Banca Caripe spa;
- Banca Popolare di Crema spa;
- Banca Popolare di Cremona spa;
- Banca Popolare di Mantova spa;
- Banca Aletti & C. spa;
- Società Gestione Servizi - BPVN spa;
- Efibanca spa;
- Aletti Gestielle SGR spa;
- Aletti Gestielle Alternative spa;
- Aletti Merchant spa;
- Bipielle ICT spa;
- Bipielle Real Estate spa;
- Bipielle Società di Gestione del Credito spa;
- Bipitalia Ducato spa;
- Bipitalia Gestioni SGR spa;
- Bipitalia Alternative SGR spa;
- Banca Valori spa;
- Banca Bipielle Network spa;
e le Delegazioni delle Organizzazioni Sindacali Dircredito-Fd, Fabi, Falcri, Fiba/Cisl, Fisac/Cgil, Silcea, Sinfub, Ugl-Credito e Uilca

premesso che
- con lettera datata 4 maggio 2007 è stata avviata la prescritta procedura di confronto sindacale in merito alla costituzione del Gruppo Banco Popolare Soc. Coop. ed alla connessa riorganizzazione;
- l’art. 18 del CCNL 12.2.2005 prevede, fra l’altro, che tale procedura si svolga con una delegazione sindacale ad hoc;
- in relazione alla particolare complessità del processo di integrazione previsto dal Piano Industriale, che andrà a regime con carattere di gradualità a far tempo dal 1° luglio 2007, le Parti hanno ravvisato la necessità di affermare i principi ispiratori delle Relazioni Industriali e di definire adeguate modalità e criteri di svolgimento del confronto sindacale che consenta la realizzazione degli obiettivi previsti dal Piano Industriale attraverso la definizione di regole condivise per quanto attiene alle ricadute sul Personale;
- restano ferme le prerogative e le titolarità degli organismi sindacali aziendali per quanto previsto dalle leggi e dal CCNL tempo per tempo vigenti,
tutto ciò premesso, le Parti hanno convenuto quanto segue.

I principi del sistema di Relazioni Industriali del Gruppo Banco Popolare
L’attuazione del Piano Industriale si ispirerà a principi di correttezza delle relazioni sindacali basate sulla pari dignità, confermando con ciò i contenuti del Protocollo sullo Sviluppo Sostenibile e Compatibile del Sistema Bancario del 16 giugno 2004 e del Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro.
Si ritiene necessario che il confronto tra il Gruppo Banco Popolare ed i Rappresentanti del Personale debba essere costantemente condotto con intenti costruttivi compiendo ogni possibile sforzo sia per pervenire ad intese atte a governare le ricadute sul Personale derivanti dai processi di ristrutturazione e/o riorganizzazione, sia per verificare l’effettiva applicazione delle intese medesime. Tali principi costituiscono un modello di comportamento cui si ispirano le relazioni sindacali tanto a livello di Gruppo quanto a livello aziendale.
Le Parti convengono sulla opportunità che gli incontri con le Organizzazioni Sindacali si sviluppino, anche al di fuori delle procedure contrattualmente previste, attraverso momenti di informazione, di consultazione e di confronto sui processi di riconversione e di riposizionamento strategico, sulla revisione dei processi organizzativi e sull’andamento occupazionale. Tali incontri potranno effettuarsi a livello di Gruppo o aziendale.
Coerentemente a quanto sopra affermato, fermi restando gli organismi già presenti nelle singole Aziende, il confronto a livello di Gruppo si articola attraverso la seguente struttura:
- Comitato di consultazione e monitoraggio;
- Delegazione Sindacale di Gruppo;
- Commissione paritetica di Gruppo in materia di pari opportunità;
- Organismo paritetico di Gruppo sulla formazione;
- Commissione di Gruppo in materia di sviluppo sostenibile e politiche commerciali;
- Commissione paritetica in tema di ambiente, salute, sicurezza e rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza.

Comitato di consultazione e monitoraggio.
Al fine di dare concreta attuazione ai principi ispiratori delle Relazioni Industriali come sopra delineati, viene costituito un apposito Comitato di consultazione e monitoraggio circa il raggiungimento degli obiettivi strategici del Piano Industriale e lo stato di attuazione dello stesso, nonché delle eventuali modifiche resesi necessarie.
La gestione degli incontri deve essere improntata al rispetto della riservatezza relativamente ai contenuti oggetto di esame congiunto, se riferiti a informazioni sensibili inerenti l’organizzazione e la struttura aziendale, fatti salvi i diritti di informativa sindacale.
Il Comitato, le cui riunioni si svolgono con cadenza trimestrale o su richiesta di una delle Parti, si compone di due membri per ciascuna Organizzazione Sindacale scelti nell’ambito della Delegazione Sindacale di Gruppo, anche integrati dalle Segreterie Nazionali, e da esponenti di vertice del Gruppo.

La Delegazione Sindacale del Gruppo Banco Popolare.
I compiti della Delegazione Sindacale di Gruppo
Alla Delegazione Sindacale di Gruppo competono l’insieme delle attività di:
- informazione;
- consultazione;
- contrattazione;
- verifica applicativa;
connesse ai processi riorganizzativi previsti dal citato Piano Industriale, laddove tali processi coinvolgano più Aziende del Gruppo.
Ferme restando le prerogative negoziali della Delegazione Sindacale di Gruppo definite dalle vigenti disposizioni contrattuali, il confronto sui processi di riorganizzazione e ristrutturazione dovrà riguardare, sulla base di dati disaggregati, le motivazioni delle operazioni e:
1. nella fase di informazione preventiva
- le conseguenze sugli organici;
- gli interventi formativi;
- i processi di mobilità professionale e territoriale anche infragruppo;
- le ricadute sulla partecipazione ai sistemi incentivanti aziendali;
- le ricadute sui sistemi di valutazione e sviluppo professionale;
2. nella fase di verifica applicativa
- l’attuazione dei processi;
- l'interpretazione delle regole concordate.
La Delegazione Sindacale di Gruppo verifica l’attuazione degli accordi definiti per la gestione delle ricadute del Piano Industriale e lo stato di avanzamento dei progetti inerenti al Piano.
La Delegazione valuta, altresì, le ricadute sul Personale rinvenienti dall’attuazione del Piano che, in ambito territoriale, coinvolgono una pluralità di Aziende: in tal caso le riunioni si svolgono con il coinvolgimento diretto delle rappresentanze aziendali interessate presso gli ambiti territoriali coinvolti e con due esponenti della Delegazione Sindacale di Gruppo per ciascuna organizzazione, nonché con le competenti strutture delle Risorse Umane, aziendali e/o di Gruppo.
La Delegazione svolge, inoltre, la funzione di intervento per la soluzione di controversie sull'applicazione delle norme pattuite che coinvolgono una pluralità di Aziende; nell’ambito degli incontri programmati, ovvero su iniziativa di una delle Parti, vengono esaminate le violazioni lamentate e ricercate ipotesi di soluzione delle stesse.

Composizione della Delegazione Sindacale di Gruppo
La Delegazione Sindacale di Gruppo è costituita, per ciascuna Sigla Sindacale, da 7 dirigenti; ogni Delegazione è integrata dalla rispettiva Segreteria Nazionale.
Ciascuna Organizzazione Sindacale comunica i nominativi dei componenti della Delegazione Sindacale di Gruppo alle rispettive Aziende di appartenenza e alla Capogruppo.
La Delegazione Sindacale di Gruppo può operare rotazioni e/o sostituzioni dei propri componenti, anche al fine di garantire un’idonea rappresentanza del Personale delle strutture o delle Società di volta in volta coinvolte nella fase attuativa del Piano Industriale.
I componenti della Delegazione Sindacale di Gruppo, nell’esercizio delle attività e delle loro prerogative, rappresentano a pieno titolo la Delegazione di appartenenza.
Chiarimento a verbale
In relazione alla composizione della Delegazione Sindacale di Gruppo, le Parti, in considerazione della necessità di garantire continuità al confronto e di evitare incrementi degli oneri aziendali, manifestano l’impegno a mantenere stabile la composizione della Delegazione stessa e, ciò, in particolare con riferimento alle riunioni convocate su più giornate consecutive ed aventi ad oggetto il medesimo tema.

Commissione paritetica di Gruppo in materia di pari opportunità.
Allo scopo di programmare azioni positive ai sensi della vigente legislazione in materia di pari opportunità e di valorizzare le risorse del lavoro femminile, viene costituita una apposita Commissione paritetica.
Tale Commissione, che si riunisce con cadenza quadrimestrale o su richiesta di una delle Parti, svolge le attività di ricerca, analisi e studio previste dalla legge n. 125 del 1991 e successive integrazioni e modificazioni e dell’art. 12 del CCNL 12.2.2005. Inoltre, elabora e promuove l’adozione di misure idonee a rimuovere eventuali ostacoli alle pari opportunità e, ove occorra, trasferisce le proprie proposte all’Osservatorio Nazionale di cui all’art. 8 del citato CCNL.
La Commissione, è composta da due dirigenti per ciascuna Organizzazione Sindacale.
Nell’ambito della Commissione viene individuato un Presidente concordato tra le Parti. La Commissione definisce il Regolamento per la disciplina delle attività allo stesso demandate. Nel corso della prima riunione, da convocare comunque entro 90 giorni dalla sottoscrizione del presente accordo ad iniziativa di una delle Parti, vengono pianificate le attività ed il programma dei lavori.

Organismo paritetico di Gruppo sulla formazione.
Le attività dell’Organismo paritetico di Gruppo sulla formazione previsto dall’accordo dell’8.3.2007 sottoscritto presso alcune Aziende del Gruppo BPVN, vengono svolte a beneficio dei dipendenti del Gruppo Banco Popolare.
I criteri e le modalità di funzionamento dell’Organismo sono disciplinate dal richiamato accordo 8.3.2007, con riferimento al Gruppo Banco Popolare.

Commissione paritetica di Gruppo in materia di sviluppo sostenibile e politiche commerciali.
Le Parti, tenuto conto dei contenuti del “Protocollo sullo sviluppo sostenibile e compatibile del sistema bancario” del 16.6.2004 e degli accordi aziendali vigenti nel Gruppo già esistenti in materia, condividono l’opportunità di costituire una Commissione a livello di Gruppo in materia di “sviluppo sostenibile e politiche commerciali”.
Tale Commissione, che si riunisce con cadenza quadrimestrale o su richiesta di una delle Parti, analizza le eventuali situazioni di comportamenti non coerenti con il citato Protocollo e con gli accordi aziendali vigenti nel Gruppo in materia, analizza le soluzioni adottate e formula eventuali proposte di azioni finalizzate alla prevenzione di situazioni di criticità.
La Commissione è composta da due dirigenti per ciascuna Organizzazione Sindacale.
Nell’ambito della Commissione viene individuato un Presidente concordato fra le Parti. Viene definito un Regolamento per la disciplina delle attività allo stesso demandate. Nel corso della prima riunione, da convocare comunque entro 90 giorni dalla sottoscrizione del presente accordo ad iniziativa di una delle Parti, vengono pianificate le attività ed il programma dei lavori.

Commissione paritetica in tema di ambiente, salute, sicurezza e rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza
Le Parti condividono l’opportunità di costituire una Commissione a livello di Gruppo in materia di ambiente, salute, sicurezza e rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza.
Ferme restando le vigenti disposizioni legali e contrattuali che attribuiscono agli organismi aziendali la gestione della materia e fermo il numero dei rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza (RLS) da individuare, la Commissione definisce un criterio per l’individuazione degli RLS, anche multi-aziendale, da proporre ai competenti organismi aziendali.
La Commissione svolge, altresì, attività di analisi e studio elaborando proposte in materia di condizioni igienico ambientali e sicurezza.
La Commissione, che si riunisce con cadenza quadrimestrale o su richiesta di una delle Parti, è composta da due dirigenti per ciascuna Organizzazione Sindacale.
Nell’ambito della Commissione viene individuato un Presidente concordato fra le Parti. Viene definito un Regolamento per la disciplina delle attività allo stesso demandate. Nel corso della prima riunione, da convocare comunque entro 90 giorni dalla sottoscrizione del presente accordo ad iniziativa di una delle Parti, vengono pianificate le attività ed il programma dei lavori.

Le competenti strutture delle Risorse Umane delle Aziende del Gruppo costituiscono il naturale livello di interlocuzione e riferimento delle Organizzazioni Sindacali aziendali per l’analisi degli interventi volti a conciliare il rispetto delle esigenze dei lavoratori con gli obiettivi di crescita aziendale, anche nella prospettiva di prevenire possibili situazioni di criticità gestionale.

Assemblee del Personale
Ferma la normativa in materia di cui all’art. 20 della legge 300 del 20.5.1970 e all’Accordo Nazionale del 13 dicembre 2003, viene riconosciuta la possibilità a tutti i lavoratori delle unità produttive che occupano meno di n. 5 dipendenti, di partecipare alle assemblee regolarmente indette nelle ore pomeridiane presso l’unità produttiva più vicina e, ciò, nel limite massimo di 5 ore annue. Per queste ipotesi, viene prevista
la possibilità di indire assemblee anche per raggruppamenti di unità produttive territorialmente contigue.

Diritti sindacali
Le Parti si danno reciprocamente atto che, ai fini della costituzione di rappresentanze sindacali aziendali e dell’esercizio dei diritti sindacali, il Personale distaccato collettivamente viene computato tra il Personale delle Società distaccanti.
I dirigenti delle rappresentanze sindacali aziendali coinvolti dalla riorganizzazione del Piano Industriale manterranno la propria carica e le prerogative connesse sino al 30.6.2008.

Ambito di applicazione
Il presente accordo si applica alla gestione dei processi riguardanti la realizzazione delle fasi attuative del Piano Industriale citato in premessa e successive eventuali modificazioni dello stesso.
Con la sottoscrizione del presente accordo non vengono modificati gli accordi vigenti nonché gli usi e le consuetudini aziendalmente riconosciuti.

Vigenza
Il presente accordo scadrà il 31 dicembre 2010 salvo eventuale proroga.