Tipologia: CCPL
Data firma: 23 maggio 2016
Validità: 01.04.2016 - 31.03.2019
Parti: Anaepa e Feneal-Uil, Filca-Cisl, Fillea-Cgil
Settori: Edilizia, Edili ed affini, Artigianato, Rieti
Fonte: filleacgil.it

Sommario:

Premessa
Art. 1 Enti Bilaterali
Art. 2 Indennità sostitutiva di mensa e servizio mensa e trasporto
Art. 3 Indennità di reperibilità
Art. 4 Rimodulazione contribuzione cassa edile
Art. 5 Elemento variabile della retribuzione (EVR)
Art. 6 Rappresentante dei lavoratori per la sicurezza
Art. 7 Regolamentazione del part-time
Art. 8 Voucher
Art. 9 Prestazioni extracontrattuali
Art. 10 Osservatorio provinciale per il monitoraggio del settore edile
Art. 11 Clausola di salvaguardia
Art. 12 Decorrenza e durata

Contratto collettivo provinciale di lavoro - Edilizia artigianato e PMI all’accordo provinciale integrativo del CCNL per i dipendenti delle imprese artigiane edili ed affini della provincia di Rieti

Il giorno 23 maggio 2016, presso la sede di Confartigianato Imprese Rieti, tra la Anaepa (Associazione Nazionale artigiani dell'edilizia e pittori ed attività affini) […] e in ordine alfabetico: la Feneal-Uil di Rieti […], la Filca-Cisl Lazio Nord […], la Fillea-Cgil di Rieti-Roma e V.A. […], si è definito il CCPL per il settore delle costruzioni a valere sulle annualità 2015-2018.
Visto: che in data 16 Ottobre 2014 è stato sottoscritto l'accordo integrativo nazionale del CCNL 24 Gennaio 2014 per gli addetti delle imprese artigiane e delle piccole e medie imprese edili ed affini; che tali intese rimandano alla contrattazione una serie di istituti, tra cui quelli richiamati nel nuovo testo dell'art. 42 del CCNL; viene stipulato il presente Contratto Collettivo Provinciale di lavoro, ai sensi di quanto previsto dall'art. 42 del CCNL 24 Gennaio 2014.

Premessa
Anaepa-Confartigianato Edilizia Rieti e le Organizzazioni Sindacali firmatarie del presente contratto confermano i principi contenuti nel CCNL di categoria, comprese gli accordi in esso contenuti, e negli accordi regionali relativi alla specificità del comparto artigiano nonché alla legittima autonomia contrattuale dello stesso.
Le parti firmatarie del presente contratto considerano il settore edile, e per esso il comparto artigiano della piccola impresa, uno dei settori di maggiore rilevanza economica e sociale nelle realtà produttiva reatina, nonostante la preoccupante caduta dei livelli produttivi conseguente la crisi in atto che ha avuto pesanti ripercussioni sul tessuto imprenditoriale ed occupazionale:
• l'economia italiana, nel primo semestre 2015, ha registrato una timida ripresa, il PIL, nel secondo trimestre 2015 è aumentato dello 0,6% dopo il 0,1% rilevato nel primo semestre dell'anno. La ripresa, però, ancora non coinvolge pienamente il settore delle costruzioni. Si registrano, infatti, segnali contrapposti dal -2% negli investimenti allo 0,4% nell'Indice della produzione; dal significativo calo dei permessi a costruire al 2,3% di incremento occupazionale anche se, dall'inizio della crisi, il settore ha perso circa 450.000 occupati diretti; dalla costruzione del numero delle imprese che, dal 2008 al 2013, hanno avuto una flessione del 12,7% alla ripresa delle compravendite del mercato immobiliare valutato sia sul numero dei mutui erogati alle famiglie per l'acquisto di un'abitazione e sia sul numero dei bandi di gara per lavori pubblici;
• a livello locale i sette anni di crisi che hanno investito l'economia del Paese hanno determinato, dal 2008 al 2014, una riduzione: del 48% delle ore lavorative, del 45% degli operai iscritti; del 39% delle imprese iscritte e del 42% della massa salari;
• nuove opportunità potranno essere colte sia con i 51,7 Mld di € dei Fondi Strutturali europei sia con le misure introdotte nel Disegno di Legge per la stabilità 2016;
Una crisi che, pur rallentando, non si è ancora arrestata.
In tale contesto si concorda sulla necessità di agire congiuntamente affinché le committenze pubbliche e private tengano nella adeguata considerazione il settore delle costruzioni, a partire dalle piccole imprese locali, puntando su alcune priorità qualificanti come l'edilizia scolastica, i! rischio idrogeologico e sismico, la riqualificazione del patrimonio esistente. Occorre inoltre continuare a operare affinché si prosegua in una razionalizzazione e semplificazione delle norme che rendono difficoltosa l'attività edilizia.
In questo quadro e con questi obiettivi, le Parti ritengono importante impostare un'azione comune nei confronti degli Enti pubblici affinché il problema del rilancio del comparto costruzioni sia assunto come priorità strategica, mettendo in campo tutte le azioni e le risorse necessarie.
Le Parti ribadiscono la volontà di diffondere, anche attraverso la contrattazione, i principi di legalità e regolarità, indispensabili al mantenimento di un mercato del lavoro unitario e trasparente che possa valorizzare la buona imprenditoria ed il lavoro di qualità.

Art. 1 Enti Bilaterali
Le Parti riaffermano che la Cassa Edile ed Edilformazione sono gli strumenti indispensabili nel comparto Artigiano e della Pmi per l'applicazione degli impegni contrattuali sottoscritti nel CCNL nonché per la gestione di qualsiasi altra attività indicata dalla legislazione nazionale e regionale di settore.
In considerazione della grave crisi che ha investito il settore, che ha portato ad una riduzione della massa salari denunciata, nonché degli operati e delle ore denunciate, al fine di prevenire conseguenze negative in termini di funzionalità ed efficienza, le parti ritengono fondamentale porre in essere una serie di azioni volte alla razionalizzazione e alla sostenibilità economica degli enti medesimi.
La logica da perseguire è quella di indirizzare le attività della Cassa Edile e di Edilformazione con lo scopo di:
- fare sistema in ambito territoriale sia verso le imprese ed i lavoratori che nei confronti delle istituzioni;
- fare sinergia per risparmiare ed ottimizzare le risorse, per migliorare la funzionalità e l'efficacia;
- semplificare, razionalizzare e migliorare le attività e le procedure operative; sostenere l'attività per incentivare e innovare i servizi, aumentandone la qualità;
Al fine di migliorare l'efficacia degli enti bilaterali, le Parti condividono la necessità di una maggiore integrazione operativa con gli enti nazionali di settore auspicando che il costituendo SBC innovi ed attui politiche ed azioni più congruenti con il comparto dell'artigianato e della Pmi.

Art. 3 Indennità di reperibilità Top-down e stesa
1. è dovuto per il solo periodo nel quale il lavoratore è in attesa di un’eventuale chiamata da parte dell’azienda. Per intervento in reperibilità s'intende, quindi, l’attività svolta dal lavoratore fuori dal proprio normale orario di lavoro. La chiamata da parte dell’azienda deve essere supportata da ragioni di urgenza e indifferibilità. A fine di facilitare la comunicazione, l’azienda doterà di idonei strumenti i lavoratori interessati, il lavoratore, pur dovendo essere rintracciabile, gode della libertà di gestire il proprio tempo libero lontano dal luogo di lavoro, nel suo ambito sociale o familiare. Quindi, il lavoratore a disposizione per sopperire ad esigenze non prevedibili volte ad assicurare il ripristino e la continuità dei servizi, la funzionalità o sicurezza degli impianti beneficerà di un’indennità. Il personale direttivo è escluso dall’applicazione della presente indennità e in attuazione di quanto previsto dal c. 2 dell’art. 2120 del c.c., le Parti convengono che il presente trattamento economico sia escluso dalla base di calcolo del trattamento di fine rapporto. Per quanto non specificatamente riportato, si rinvia alla disciplina generale demandando la definizione degli importi alla contrattazione in sede aziendale o, in assenza, a quella in vigore a livello territoriale e/o regionale.
1. top down:
a. dal 1° aprile 2016 viene riconosciuto al lavoratore che opera 2 mt. al di sotto del piano stradate un importo pari a € 0,50 per ogni ora di lavoro prestato per lo svolgimento dello stesso;
2. indennità stesura conglomerato bituminoso:
a. dal 1° aprile 2016 viene riconosciuta una indennità di € 3,00, su base giornaliera, solamente agli addetti alle operazioni di stesa del conglomerato bituminoso quale disagio che la stessa determina.

Art. 4 Rimodulazione contribuzione cassa edile
[…]
Per le aziende che utilizzano operai part-time è prevista una contribuzione aggiuntiva del 6%, a carico dell'azienda, sull'imponibile del lavoratore part-time in forza. La contribuzione aggiuntiva non si applica agli impiegati. Per quanto riguarda il contributo fiscale oltre ad essere ancora a titolo sperimentale, si conviene che il contributo complessivo sarà pari ad € 15.000 (Quindicimila annui).
Mutualizzazioni
Fondo destinato o finanziare servizi erosati dall'Edilformazione (Visite mediche e presidi antinfortunistici) il comitato di gestione potrà deliberare sull'utilizzo di eventuali eccedenze. 

Art. 6 Rappresentante dei lavoratori per la sicurezza
Le Parti firmatarie del presente contratto valutano concordemente che il Rappresentante dei lavoratori per la sicurezza territoriale (RLST), ai sensi del art. 47 e 48 del D.Lgs. 81/2008 e s.m.i., è la forma di rappresentanza più adeguata alle realtà imprenditoriali del comparto edile artigiano e, in tal senso, sono impegnate affinché tale modello si affermi in maniera generalizzata.
Entro 90 giorni dalla data di stipula del presente CCPL, le Parti si incontreranno per definire su tale tema un Protocollo di attuazione coerente con il D.Lgs. 81/2008.

Art. 7 Regolamentazione del part-time
Le parti sociali stabiliscono che il mancato rispetto dei limiti quantitativi previsti dall’art. 97 del vigente CCNL di categoria sarà considerato irregolarità contrattuale e contributiva.
Si concorda che:
° in una impresa edile il numero di operai assunti a tempo parziale non può superare il 3% del totale dei lavoratori a tempo indeterminato (Art. 97 - comma 7 CCNL di categoria);
° è comunque possibile impiegare almeno un operaio a tempo parziale, laddove non ecceda il 30% degli operai a tempo pieno dipendenti dall'impresa; ad esempio, 1 operaio a tempo parziale in un’azienda che occupa 4 operai a tempo pieno (Art. 97 - comma 8 CCNL di categoria);
° Per le aziende da 0 a 3 dipendenti, è possibile assumere un solo operaio a tempo parziale, per un numero di ore complessivo non superiore al 30% del monte ore annuale degli addetti occupati nell'impresa (Art. 97 - comma 9 CCNL di categoria), per un massimo convenzionale di 912 ore annuali (Accordo interpretativo 10/03/2010);
° sono in ogni caso esenti dai limiti quantitativi di cui ai commi 7, 8 e 9 i contratti a part-time stipulati con personale impiegatizio, con personale operaio non adibito alla produzione ad esclusione degli autisti, con personale operaio di 4° livello, con personale operaio occupato in lavori di restauro ed archeologici, con personale operaio che usufruisca di trattamento pensionistico, nonché le trasformazioni del rapporto di lavoro da tempo pieno a part-time motivate da gravi e comprovati problemi di salute del richiedente, ovvero da necessità di assistenza del coniuge o dei parenti di 1° grado per malattia o condizioni di disabilità che richiedano assistenza continua, adeguatamente comprovate.

Art. 8 Voucher
Per contrastare il dilagante fenomeno dei "voucher" le parti concordano che l'assunzione di lavoratori con la modalità di cui sopra è vietato nell'ambito di esecuzione di appalti, di opere e servizi, fatte salve specifiche ipotesi che saranno individuate con apposito decreto ministeriale.

Art. 9 Prestazioni extracontrattuali
A decorrere dal 1° gennaio 2016 è istituito, a favore delle imprese, previa verifica della copertura economica, e a seguito di apposito bando, un contributo forfettario annuo massimo di euro 300,00 (trecento) stanziato per migliorare la prevenzione e la sicurezza sul lavoro. È erogato alle imprese che implementano e/o migliorano i sistemi di protezione individuale o collettivi per la prevenzione degli infortuni e delle malattie professionali, dovuti alle cadute dall'alto, alla movimentazione manuale carichi e all'esposizione al rumore.
La Cassa Edile verifica i requisiti soggettivi per l'accesso alle prestazioni extra-contrattuali entro 30 giorni dalla data della presentazione delle domande da parte delle imprese. Per la valutazione delle richieste e l'erogazione del contributo si rimanda ad apposito Regolamento da sottoscrivere tra le parti entro 30 gg dalla data di sottoscrizione del presente CCPL.

Art. 10 Osservatorio provinciale per il monitoraggio del settore edile
Le parti si impegnano ad incontrarsi entro il mese di Luglio per promuovere l'Osservatorio provinciale di settore, in particolare sollecitandone la sua costituzione alla Prefettura, alla Camera di Commercio, e alle stazioni appaltanti della Provincia di Rieti, al fine di individuare adeguati strumenti e/o procedure a ulteriore tutele della legalità e della sicurezza del comparto.

Art. 11 Clausola di salvaguardia
Le Parti convengono sull'opportunità di procedere, con incontri semestrali (aprile-ottobre), alla verifica dell'andamento economico congiunturale del settore al fine di monitorare le azioni intraprese, valutandone così gli effetti. Qualora dovessero emergere chiari elementi di un ulteriore peggioramento, le Parti si impegnano ad una rivisitazione/rimodulazione degli impegni qui presi.