Tipologia: CCNL
Data firma: 12 ottobre 1994
Validità: 01.07.1994 - 30.09.1998
Parti: Assopiastrelle, Federceramica, Intersind e Filcea-Cgil, Flerica-Cisl, Uilcer-Uil
Settori: Chimici, Piastrelle, ecc., Industria
Fonte: CNEL

Sommario:

 Premessa
Capitolo I
Parte I Investimenti
Parte II Appalti e decentramenti produttivi
Parte III Organizzazione del lavoro
Parte IV Contratto a termine
Parte V Lavoro a tempo parziale
Parte VI Occupazione e orario
Parte VII Portatori di handicap

• Dichiarazione delle parti stipulanti in materia di formazione
Parte VIII Previdenza integrativa
Capitolo II Struttura e normative generali del contratto
Art. 1 - Sfera di applicabilità del contratto
Art. 2 - Ambiente di lavoro - Prevenzione, igiene e sicurezza del lavoro
• Ambiente di lavoro

• Prevenzione, igiene e sicurezza del lavoro
• Dichiarazione a verbale su ambiente e sicurezza
Art. 3 - Regolamento interno
Art. 4 - Mense aziendali
Art. 5 - Lavoratori studenti - Diritto allo studio
• Lavoratori studenti
• Diritto allo studio per la scuola media dell'obbligo e per altri corsi di formazione
Art. 6 - Premio aziendale di produttività ed efficienza
Art. 7 - Apprendistato
Art. 8 - Relazioni sindacali
Art. 9 - Disposizioni finali
Art. 10 - Inscindibilità delle disposizioni del contratto - Trattamento di miglior favore
Art. 11 - Decorrenza e durata
Capitolo III Diritti sindacali
Art. 12 - Rappresentanza sindacale unitaria
Art. 13 - Aspettative per cariche pubbliche e sindacali
Art. 14 - Permessi per cariche sindacali
Art. 15 - Assemblee
Art. 16 - Patronati
Art. 17 - Affissioni
Art. 18 - Versamento dei contributi sindacali - Distribuzione contratto
• Modulo di delega convenuto tra le parti
Capitolo IV Normative comuni del rapporto di lavoro
Art. 19 - Assunzione
Art. 20 - Periodo di prova
Art. 21 - Orario di lavoro
• Dichiarazione programmatica delle parti stipulanti
Art. 22 - Lavoratori addetti a lavori discontinui o di semplice attesa o custodia
Art. 23 - Turnisti a ciclo continuo
Art. 24 - Inizio e cessazione del lavoro
Art. 25 - Lavoro supplementare, straordinario, notturno festino e in turni
• Maggiorazioni
Art. 26 - Forma di prestazione del lavoro e sua retribuzione
• Protocollo di chiarimento
• Trattamento minori in addestramento
Art. 27 - Mutamento di mansioni
Art. 28 - Cumulo di mansioni
Art. 29 - Cumulo e mobilità delle mansioni nell'ambito della categoria
Art. 30 - Sospensioni, interruzioni di lavoro e recuperi
Art. 31 - Assenze
Art. 32 - Permessi
Art. 33 - Aspettativa
Art. 34 - Festività nazionali e giorni festivi
Art. 35 - Riposi aggiuntivi e riduzione dell'orario di lavoro
 Art. 36 - Ferie
Art. 37 - Trattamento in caso di malattia e infortunio non sul lavoro
Art. 38 - Trattamento in caso di infortunio sul lavoro e malattia professionale
Art. 39 - Trattamento in caso di maternità
Art. 40 - Congedo matrimoniale
Art. 41 - Servizio militare - Chiamata e richiamo alle armi
Art. 42 - Trasferte
Art. 43 - Trasferimenti
Art. 44 - Gratifica feriale
Art. 45 - Tredicesima mensilità
Art. 46 - Aumenti periodici di anzianità
Art. 47 - Trattamento diplomati e laureati
Art. 48 - Norme di comportamento
Art. 49 - Preavviso di licenziamento e di dimissioni
Art. 50 - Provvedimenti disciplinari
Art. 51 - Licenziamento senza preavviso
Art. 52 - Indennità in caso di morte
Art. 53 - Certificato di lavoro e restituzione documenti di lavoro
Art. 54 - Trasferimento - Cessazione - Trasformazione - Cessazione e fallimento di azienda -
Capitolo V Normative speciali
Operai
Art. 55 - Riposo settimanale
Art. 56 - Abiti da lavoro
Impiegati
Art. 57 - Riposo settimanale
Art. 58 - Indennità maneggio denaro e cauzione
Art. 59 - Indennità di trasporto
Art. 60 - Fondo di previdenza-
Art. 61 - Quadri e lavoratori con funzioni direttive
Capitolo VI Classificazione e retribuzione
Premessa all'art. 62
Art. 62 - Classificazione del personale
• Sistema classificatorio settore piastrelle
• Sistema classificatorio settore refrattari
• Sistema classificatorio settore abrasivi
• Sistema classificatorio settore domestico e ornamentale
• Sistema classificatorio settore ceramica sanitaria
• Sistema classificatorio settore ceramiche per uso tecnico (isolatori, ceramiche avanzate, tubi per fognature)
Art. 63 - Retribuzione oraria
Art. 64 - Conglobamento
Art. 65 - Definizione delle voci retributive
Art. 66 - Minimi contrattuali
• Norma transitoria per l'applicazione del sistema di classificazione del personale
Art. 67 - Modalità di corresponsione della retribuzione
Art. 68 - Trattamento di fine rapporto
Art. 69 - Pagamento della retribuzione
Appendice
Intesa sulle relazioni industriali
• Osservatorio nazionale di settore

• Chiarimento a verbale per l'associazione sindacale Intersind
• Legge 1991/223
Allegati
Regolamentazione dell'apprendistato
TLV - Valori limite di soglia per le sostanze chimiche nell'ambiente di lavoro
Leggi
Statuto dei lavoratori legge 1970/300
Disciplina dei licenziamenti individuali legge 1990/108
Indice generale

Contratto collettivo nazionale di lavoro per gli addetti all'industria della ceramica e all'industria degli abrasivi 12 ottobre 1994

Addì 12 ottobre 1994 in Roma, presso la Sede della Confederazione Generale dell'Industria italiana tra l'Associazione nazionale dei produttori di piastrelle di ceramica e di materiali refrattari (Assopiastrelle) […], la Federceramica […] con la partecipazione di una Delegazione Industriale […] assistite dalla Confederazione Generale dell'Industria italiana […], l'Associazione Sindacale Intersind […] e la Filcea-Cgil […] e con l'assistenza della Cgil Nazionale […], la Flerica-Cisl […] ed assistiti dal Segretario Generale della Cisl […], la Uilcer-Uil […] assistiti dal segretario generale della Uil […] è stato stipulato il presente contratto collettivo nazionale di lavoro da valere per gli addetti all'industria della ceramica e all'industria degli abrasivi.

Premessa
Il presente contratto collettivo nazionale di lavoro - nell'assumere come proprio lo spirito del protocollo sulla politica dei redditi e dell'occupazione, sugli assetti contrattuali, sulle politiche del lavoro e sul sostegno al sistema produttivo del 23 luglio 1993 - ne realizza, per quanto di competenza del contratto collettivo nazionale di lavoro, le finalità e gli indirizzi in tema di relazioni sindacali.
In particolare, la definizione egli assetti contrattuali viene stabilita, in attuazione di quanto previsto dal richiamato protocollo del luglio 1993 ed in coerenza con obiettivi di competitività delle imprese e di promozione e valorizzazione delle risorse umane, nei termini seguenti:
- la contrattazione aziendale riguarderà materie ed istituti diversi e non ripetitivi rispetto a quelli propri del CCNL e verrà pertanto svolta solo per le materie stabilite dalle specifiche clausole di rinvio del contratto collettivo nazionale di lavoro, negli ambiti ed in conformità ai criteri e alle procedure espressamente indicati;
- la contrattazione aziendale è prevista, secondo quanto disposto dal protocollo 23 luglio 1993, nello spirito dell'attuale prassi negoziale con particolare riguardo alle piccole imprese;
- le parti si richiamano anche alle disposizioni dell'accordo interconfederale del 20 dicembre 1993 in materia di RSU per quanto concerne il corretto esercizio della contrattazione aziendale.

Capitolo I
Parte I Investimenti

Le parti, ferma restando l'autonomia dell'attività imprenditoriale e le rispettive distinte responsabilità degli imprenditori e delle organizzazioni sindacali dei lavoratori, convengono quanto segue:

A livello settoriale
Una volta all'anno, in appositi incontri a livello nazionale, ciascuna Associazione imprenditoriale stipulante e per ognuno dei settori di cui all'art. 1 del presente contratto porterà a conoscenza della Filcea-Cgil, Flerica-Cisl, Uilcer-Uil nazionali, con gli opportuni riferimenti alle indicazioni della eventuale programmazione nazionale settoriale:
a) le prospettive produttive del settore con possibili articolazioni per i comparti più significativi con riferimento anche al Mezzogiorno;
b) le previsioni sugli investimenti complessivi relativi alle attività industriali rappresentate con possibili articolazioni per i comparti più significativi;
c) in riferimento agli investimenti complessivi, la entità globale dei contributi a fondo perduto o dei finanziamenti a tasso agevolato erogati dallo Stato o dalle Regioni nel quadro di apposite leggi;
d) la struttura del settore, il numero degli addetti e la distinzione dell'occupazione per sesso e per classi di età;
e) l'andamento dell'occupazione nei settori, anche con riferimento al Mezzogiorno; in particolare dell'occupazione giovanile e femminile, in rapporto rispettivamente agli accordi interconfederali del 18 dicembre 1988 (*) e del 20 gennaio 1993 (*) sui contratti di formazione e lavoro e alle disposizioni della legge n. 903/1977, della legge n. 125/1991 nonché alle disposizioni legislative che dovessero essere emanate in tema di parità uomo-donna;
f) le spese complessive di ricerca realizzate e previste, al loro incidenza sul totale degli investimenti , le indicazioni sulle principali finalizzazioni della stessa nonché il numero degli addetti;
g) elementi conosciutivi sugli investimenti in tema di formazione professionale;
h) elementi conoscitivi relativi al grado di utilizzazione nel settore di contratti di formazione, part-time e a termine;
i) elementi conoscitivi relativi alle eventuali problematiche connesse con l'inserimento lavorativo di lavoratori extracomunitari e di lavoratori portatori di handicap.
Nel corso degli incontri le parti effettueranno un esame congiunto degli effetti degli investimenti su occupazione, indirizzi produttivi, localizzazioni e condizioni ambientali-ecologiche, esprimendo le loro autonome valutazioni.
Per consentire alla Filcea-Cgil, Flerica-CisL e Uilcer-Uil nazionali di seguire lo sviluppo dell'attuazione delle previsioni, le parti procederanno ad incontri annuali per l'accertamento delle realizzazioni nell'ambito nazionale.
(*) Cfr. per l'Intersind l'Accordo interconfederale del 5 gennaio 1990.

A livello territoriale
Una volta all'anno, in appositi incontri a livello regionale - per quelle regioni caratterizzate da un elevato grado di omogeneità e da una significativa concentrazione di aziende dei singoli settori - le Associazione imprenditoriali stipulanti, con gli opportuni riferimenti alle indicazioni della programmazione territoriale regionale, porteranno a conoscenza dei Sindacati dei lavoratori e per ciascun settore:
a) le previsioni sugli investimenti complessivi relativi alle attività industriali rappresentate;

c) la struttura del settore, il numero degli addetti e la distinzione dell'occupazione per sesso e per classi d'età e, in tale ambito, saranno fornite informazioni complessive circa lo stato di applicazione della legge di parità n. 125/1991, nonché su eventuali programmi di formazione e riqualificazione professionale;
d) le spese complessive di ricerca realizzate e previste, la loro incidenza sul totale degli investimenti, le indicazioni sulle principali finalizzazioni della stessa nonché il numero degli addetti;
e) la natura delle attività conferite a terzi e, in tale ambito, dati quantitativi complessivi in merito ai lavoratori interessati al lavoro a domicilio;
f) elementi conoscitivi sugli interventi in tema di formazione professionale;
g) elementi conoscitivi relativi al grado di utilizzazione nel territorio dei contratti di formazione, part-time e a termine;
h) elementi conoscitivi relativi alle eventuali problematiche connesse con l'inserimento lavorativo di lavoratori extracomunitari e di portatori di handicap;
i) elementi conoscitivi sulle eventuali iniziative per la soluzione delle problematiche tecnico-organizzative relative ai lavoratori tossicodipendenti.
Con gli stessi criteri indicati nel 2° comma, Parte I del presente capitolo, le parti effettueranno un esame congiunto degli effetti degli investimenti e procederanno ad incontrarsi, una volta all'anno, per l'accertamento delle realizzazioni nell'ambito regionale.
Nel corso degli incontri regionali di cui al 1° comma del presente punto, le parti stipulanti - avendo riguardo al complesso delle situazioni occupazionali conseguenti agli eventuali processi di mobilità previsti dalla legge 223/1991 e successive modifiche per riconversioni, ristrutturazioni e crisi aziendali di particolare rilevanza - esamineranno le condizioni del mercato del lavoro del territorio interessato, al fine di favorire l'incontro tra domanda ed offerta di lavoro nell'ambito settoriale, partendo dai dati aggregati sulle prevedibili occasioni di occupazione esistenti nel territorio e sulle relative caratteristiche professionali necessarie per coglierle. In tal e contesto le parti potranno individuare indirizzi di riqualificazione delle personale eventualmente necessario, promuovendo l'istituzione di corsi professionali anche tramite le Regioni. Gli elementi che emergeranno dagli incontri saranno portati a conoscenza delle competenti Commissioni regionali per l'impiego perché se ne avvalgano per attivare le possibilità loro riconosciute dalla legge.
Qualora le parti individuassero aree interprovinciali o comprensoriali che presentino significative concentrazioni di stabilimenti con produzioni omogenee di settore, le Associazione imprenditoriali specificheranno i dati di cui sopra relativi a tali aree prevedendo appositi incontri ove ciò non comporti duplicazione della informativa di cui sopra.

A livello aziendale
Per i gruppi industriali - intendendo per gruppo un complesso industriale di particolare importanza nell'ambito dell'area dell'industria ceramica, articolato in più stabilimenti dislocati in più aree del territorio nazionale, aventi rilevante influenza nel settore industriale in cui opera in quanto strategicamente collegato alle esigenze di sviluppo dell'economia nazionale - l'informativa sugli investimenti verrà fatta da ciascun gruppo industriale.
Ciascun gruppo industriale, una volta all'anno, a livello nazionale, in apposito incontro, convocato dalla competente associazione imprenditoriale individuata secondo i criteri di cui al 2° comma, Parte I del presente capitolo porterà a conoscenza della Filcea-Cgil, Flerica-Cisl e Uilcer-Uil:
a) le prospettive produttive anche in relazione al mercato nazionale ed internazionale e alle sue implicazioni con riferimento se del caso alle necessità di distribuzione dell'orario di lavoro;
b) le previsioni degli investimenti per nuovi insediamenti industriali, consistenti ampliamenti o trasformazione di quelli esistenti e miglioramento delle condizioni ambientali-ecologiche;
c) in riferimento agli investimenti complessivi, l'entità globale dei contributi a fondo perduto o dei finanziamenti a tasso agevolato erogati dallo Stato e dalle Regioni nel quadro di apposite leggi;
d) le problematiche anche occupazionali connesse alle esigenze di ristrutturazione produttiva nonché la distinzione per gruppi omogenei di fasce professionali dei lavoratori. Per tali aspetti le cadenze dell'informazione saranno quelle richieste dai fatti specifici;
e) il numero degli addetti e la distinzione dell'occupazione per sesso e per classi di età;
f) le spese complessive di ricerca realizzate e previste, la loro incidenza sul totale degli investimenti, l'indicazione dei principali indirizzi della stessa nonché il numero degli addetti;
g) l'introduzione di innovazioni tecnologiche che abbiano significativi riflessi sui livelli occupazionali. Per tale aspetto le cadenze dell'informazione saranno quelle richieste dai fatti specifici;
h) gli effetti sull'organizzazione del lavoro posti dall'introduzione di importanti innovazioni tecnologiche e ristrutturazioni produttive che abbiano significative ricadute occupazionale, con riguardo alla possibilità di realizzare programmi formativi e di riqualificazione professionale dei lavoratori eventualmente interessati, promuovendo l'utilizzazione di corsi anche tramite le Regioni;
i) l'andamento dell'occupazione femminile, anche al fine di favorire azioni positive volte a concretizzare le pari opportunità. Su queste problematiche vi sarà la partecipazione e l'apporto di lavoratrici dipendenti in grado di fornire una conoscenza adeguata alle specificità della materia.
Qualora da loro esame, in relazione anche alle risultanze del rapporto di cui all'art. 9 della legge 190 aprile 1991 n. 125, fossero individuate azioni positive miranti a concretizzare le pari opportunità e a valorizzare la professionalità delle donne, la questione sarà oggetto di approfondimento specifico nell'ambito dell'Osservatorio, attraverso l'attivazione del Comitato misto in esso previsto;
l) Il numero e la finalizzazione dei contratti di formazione anche in relazione all'accordo interconfederale 20.1.1993 (*) sui contratti di formazione lavoro;
m) il numero dei contratti part-time e a termine;
n) gli interventi inerenti all'attività svolta dai lavoratori, la loro eventuale riqualificazione nonché l'ambiente e la sicurezza;
o) iniziative assunte con riferimento ad eventuali problematiche connesse con la prestazione lavorativa dei lavoratori portatori di handicap e di altre categorie dello svantaggio sociale.
Nel corso degli incontri, le parti effettueranno un esame congiunto degli effetti degli investimenti su occupazione, indirizzi produttivi, localizzazioni e condizioni ambientali-ecologiche, esprimendo le loro autonome valutazioni.
(*) Cfr. per l'Intersind l'Accordo interconfederale del 5 gennaio 1990.

Per gli stabilimenti più significativi, intendendosi per tali quelli che abbiano più di 200 dipendenti, le Aziende porteranno annualmente a conoscenza della RSU:
a) le previsioni degli investimenti per nuovi insediamenti industriali, consistenti ampliamenti o trasformazioni di quelli esistenti e miglioramento delle condizioni ambientali-ecologiche;
b) in riferimento agli investimenti complessivi, l'entità globale dei contributi a fondo perduto dei finanziamenti a tasso agevolato erogati dallo Stato e dalle Regioni nel quadro di apposite leggi;
c) il numero degli addetti e la distinzione dell'occupazione per sesso e per classi di età;
d) le spese complessive di ricerca realizzate e previste, la loro incidenza sul totale degli investimenti;
e) l'introduzione di innovazioni tecnologiche che abbiano significativi riflessi sui livelli occupazionali. Per tale aspetto le cadenze dell'informazione saranno quelle richieste dai fatti specifici;
f) l'andamento dell'occupazione femminile, anche al fine di favorire azioni positive volte a concretizzare le pari opportunità. Su queste problematiche vi sarà la partecipazione e l'apporto di lavoratrici dipendenti in grado di fornire una conoscenza adeguata alle specificità della materia.
Qualora da loro esame, in relazione anche alle risultanze del rapporto di cui all'art. 9 della legge 10 aprile 1991 n. 125, fossero individuate azioni positive miranti a concretizzare le pari opportunità e a valorizzare la professionalità delle donne, la questione sarà oggetto di approfondimento specifico nell'ambito dell'Osservatorio, attraverso l'attivazione del Comitato misto in esso previsto;
g) Il numero e la finalizzazione dei contratti di formazione;
h) il numero dei contratti part-time e a termine;
i) iniziative assunte con riferimento ad eventuali problematiche connesse con la prestazione lavorativa dei lavoratori portatori di handicap;
A richiesta di una delle parti la procedura concernente tali stabilimento potrà essere esperita nelle sedi sindacali competenti con la partecipazione della Direzione e della RSU.
Nel corso degli incontri, le parti effettueranno un esame congiunto degli effetti degli investimenti su occupazione, indirizzi produttivi, localizzazioni e condizioni ambientali-ecologiche, esprimendo le loro autonome valutazioni e procederanno ad incontri annuali per l'accertamento delle realizzazioni riguardanti gli stabilimenti significativi.

Per gli stabilimenti con un numero di dipendenti compreso tra 101 e 200 le informazioni di cui alla precedente lettera c) verranno fornite annualmente per iscritto alla Filcea-Cgil, Flerica-Cisl e Uilcer-Uil e alla RSU tramite l'Associazione territoriale competente.

Parte II Appalti e decentramenti produttivi
Le Aziende informeranno, annualmente su richiesta, le Rappresentanze Sindacali Unitarie:
- sulla natura delle attività conferite in appalto;
- su eventuali casi di ricorso al lavoro a domicilio (fermo restando il disposto della legge 18.12.1973, n. 877);
- su eventuali casi di scorporo di attività del proprio ciclo produttivo che abbiano riflessi sull'occupazione complessiva e ciò per consentire alle OO.SS.LL. la conoscenza delle conseguenze sui livelli occupazionali del territorio.
Dati aggregati sulla natura delle attività conferite in appalto nonché il dato medio del numero dei lavoratori delle ditte appaltatrici che, complessivamente, hanno prestato la propria attività all'interno delle Aziende del settore, verranno fornite alle OO.SS.LL. in occasione degli incontri Nazionali previsti nella parte relativa all'informazione.
La manutenzione ordinaria degli impianti di produzione non sarà più affidata in appalto.
Fermo restando che detta manutenzione va finalizzata alla sicurezza, all'efficienza e alla migliore utilizzazione degli impianti, per la ricerca delle soluzioni sostitutive degli appalti si dovrà tener conto delle caratteristiche di programmabilità delle attività stesse, della piena utilizzazione delle attrezzature, del carattere di continuità del lavoro, anche in impianti diversi, nonché delle esigenze delle attività di manutenzione che oggettivamente richiedono di impiegare la forza-lavoro secondo orari e luoghi di intervento opportunamente diversificati secondo specifici accordi.
Gli eventuali problemi occupazionali derivanti dalla contrazione del ricorso all'appalto saranno oggetto di esame al livello sindacale provinciale.
Resta esclusa dal divieto di appalto la manutenzione degli impianti detenuti in locazione finanziaria.
Allo scopo di consentire una più efficace tutela dei lavoratori per quanto concerne il rispetto degli obblighi previsti in materia di prestazione di lavoro, le Aziende inseriranno nei contratti di appalto apposite clausole che vincolino le imprese appaltatrici alla osservanza degli obblighi ad esse derivanti dalle norme di legge assicurative, previdenziali, d'igiene e sicurezza del lavoro nonché dei rispettivi contratti di lavoro.
Per l'assolvimento degli obblighi derivanti alle imprese appaltatrici dalla legge 20 maggio 1970, n. 300, le Aziende appaltatrici si dichiarano disponibili a facilitare, per quanto possibile, la materiale realizzazione delle condizioni di agibilità.
A livello locale potrà essere esaminata con le imprese appaltatrici la possibilità di far usufruire al personale delle imprese stesse i servizi di mensa, ove esistenti.
Le norme di cui alla presente Parte II si applicano nei confronti delle unità produttive che occupano più di 60 lavoratori disciplinati dalla normativa operi.

Parte III Organizzazione del lavoro
Ferma restando l'autonomia dell'attività imprenditoriale e le rispettive distinte responsabilità, le parti, dichiarano che lo sviluppo della produttività tecnico-economica passa anche attraverso un migliore utilizzo di tutte le risorse tecniche ed umane e la valorizzazione della professionalità che possono essere ricercati mediante nuove forme organizzative consistenti in una diversa distribuzione di mansioni del ciclo produttivo.
Tale ricerca può comprendere da parte delle Aziende l'accorpamento di più mansioni - senza peraltro escludere le singole effettuazioni - anche mediante fasi di lavoro sperimentali reversibili supportate all'occorrenza da iniziative di addestramento.
Per l'attivazione delle fasi sperimentali reversibili è necessaria la consultazione preventiva e l'esame delle questioni connesse con la RSU che deve esaurirsi entro il termine massimo di 2 mesi.
Sia la sperimentazione che l'adozione definitiva della nuova distribuzione può comprendere sistemi di rotazione nell'ambito di mansioni appartenenti a non più di due livelli contigui.
Nel corso di queste fasi sperimentali potranno essere individuate nuove figure professionali che, in caso di esito positivo delle sperimentazioni medesime e della definitiva adozione delle nuove formule organizzative, saranno inquadrate nella scale classificatoria sulla base delle declaratorie contrattuali ed utilizzando per analogia i profili esistenti.
L'Azienda adotterà definitivamente il sistema sperimentato, compresa l'eventuale rotazione, dopo un esame dei risultati con la RSU assistita dai componenti del gruppo interessato.
Le Aziende condividono l'opportunità di ricercare, nel rispetto e nella concreta attuazione delle leggi di parità n. 903/1977 e n. 125/1991, soluzioni tendenti a superare divisioni professionali tra lavori tradizionalmente maschili e lavori tradizionalmente femminili.
Chiarimento a verbale
Al fine del conseguimento di una maggiore produttività tecnico.-economica delle imprese e di una più elevata professionalità dei lavoratori soprattutto in relazione all'introduzione di nuove tecnologie produttive, nuove mansioni individuali e/o riconducibili al lavoro di gruppo verranno sperimentate con carattere di reversibilità e, ove realizzate, in caso di esito positivo, verranno individuai i livelli di appartenenza.

Parte IV Contratto a termine
Il contratto a tempo determinato è disciplinato dalla legge n. 230/1962 e dall'art. 8 bis della legge n. 79/1983.
[…]

Parte VI Occupazione e orario
[…]
In sede di Osservatorio nazionale, saranno prese in considerazione le esperienze che dovessero essere realizzate e ne sarà diffusa la conoscenza nel settore.
Nell'ambito dell'Osservatorio nazionale, le parti, sulla base delle più significative esperienze aziendali, esamineranno l'andamento degli orari di fatto - disaggregati per donne, uomini, impiegati ed operai e per i diversi regimi di turno esistenti, con indicazione delle ore di lavoro prestate oltre l'orario ordinario e della misura delle ore per le quali vi è stato l'intervento della Cassa integrazione e guadagni - al fine di predisporre analisi e di suggerire proposte al lavoro a ciclo continuo, avendo come punto di riferimento il quadro della situazione internazionale.

Parte VII Portatori di handicap
Le Aziende considereranno con la maggiore attenzione, compatibilmente con le proprie possibilità tecnico-organizzative, il problema dell'inserimento nelle proprie strutture dei portatori di handicap riconosciuti invalidi ai sensi delle legge n. 482/1968 e n. 104/1992, in funzione della capacità lavorativa degli stessi.
[…]

Dichiarazione delle parti stipulanti in materia di formazione
Anche in relazione a quanto previsto dagli accordi interconfederali in materia di formazione professionale, le parti riconoscono concordemente l'importanza che tale strumento riveste ai fini della valorizzazione professionale delle risorse umane.
I principali obiettivi che la formazione deve avere sono:
- mettere i lavoratori in condizioni di rispondere più efficacemente alle esigenze poste dalla trasformazione tecnologica ed organizzativi in atto nelle imprese;
- rispondere alle necessità di aggiornamento professionale dei lavoratori, sia in relazione ed eventuali esigenze poste dal nuovo sistema di inquadramento, sia al fine di ricercare soluzioni all'insorgenza di situazioni di inadeguatezza professionale dei lavoratori;
- facilitare il reinserimento dei lavoratori dopo eventuali periodi di assenza per varie motivazioni.
Alla luce delle indicate esigenze, le parti hanno previsto la formazione tra i temi dell'informazione, ai vari livelli, alle rappresentanze dei lavoratori per le opportune valutazioni.
L'esame di queste problematiche ai livelli previsti consentirà alle rappresentanze dei lavoratori di esprimere le proprie valutazioni in ordine ai destinatari della formazione, al contenuto dei programmi ed alle eventuali necessità di adattamento delle modalità della prestazione per meglio rispondere alle esigenze formative ed allo sviluppo professionale.

Parte VIII Previdenza integrativa
Capitolo II Struttura e normative generali del contratto
Art. 1 - Sfera di applicabilità del contratto

Il presente contratto collettivo nazionale di lavoro è valevole per gli addetti alle lavorazioni dei settori della ceramica nonché per gli addetti alle lavorazioni del settore degli "Abrasivi":
1)Articoli sanitari di terraglia forte e dolce, di porcellana e fireclay;
2) Ceramiche, porcellane e steatite per uso tecnico;
3) Grès ceramico;
4) Levigatura e rifinitura di tutti i prodotti citati nel presente articolo;
5) Maioliche, terracotte e altri materiali ceramici per uso domestico;
6) Mosaico ceramico;
7) Piastrelle di ceramica per rivestimenti e pavimenti;
8) Porcellane e terraglie per uso domestico;
9) Porcellane, terraglie e maioliche per uso ornamentale;
10) Refrattari di qualsiasi specie;

Art. 2 - Ambiente di lavoro - Prevenzione, igiene e sicurezza del lavoro
Ambiente di lavoro
1 - La RSU nomina tra i suoi membri gli incaricati a trattare con la Direzione aziendale le materie dell'ambiente e della sicurezza nel numero di:
- da 3 a 6 fino a 1.000 dipendenti
- da 6 a 9 oltre 1.000 dipendenti
I nominativi di questi membri che sono delegati all'ambiente, igiene e sicurezza e che costituiscono la Commissione ambiente saranno comunicati per iscritto alla Direzione aziendale.
Le Aziende attuano la formazione dei componenti la Commissione seguendo le linee guida predisposte dal livello nazionale, utilizzando anche esperienze già realizzate al suddetto livello.
Qualora le aziende per tale formazione non si avvalgano delle linee guida sopra citate, saranno ricercate opportune iniziative per rendere possibile l'obiettivo formativo richiamato.

2 - Ai fini dei controlli e delle iniziative promozionali di competenza delle RSA ai sensi delle vigenti disposizioni di legge, vengono attribuite alle RSU i seguenti compiti:
a) verificare congiuntamente con la Direzione aziendale eventuali esigenze di interventi di prevenzione all'interno degli ambienti di lavoro, anche in coerenza con le linee guida provenienti dall'Osservatorio nazionale;
b) esaminare con la Direzione aziendale le eventuali esigenze di manutenzione finalizzata alla prevenzione e sicurezza;
c) promuovere la ricerca, l'elaborazione e l'attuazione, a norma dell'art. 9 della legge n. 300 del 20.5.1970, di tutte le misure idonee a tutelare la salute e l'integrità del lavoratore;
d) presentare proposte ai fini dell'informazione, della sensibilizzazione e della formazione, ad opera dell'Azienda, dei lavoratori in materia di sicurezza, di prevenzione degli infortuni e delle malattie professionali;
e) partecipare agli accertamenti relativi a condizioni di nocività e particolare gravosità;
f) convenire, ogni qualvolta tra Direzione aziendale e RSU stessa se ne ravvisi congiuntamente l'esigenza, l'effettuazione di indagini ed accertamenti sull'ambiente di lavoro da affidarsi per scelta concordata o ai servizi di igiene ambientale e medicina del lavoro delle UU.SS.LL., in relazione a quanto previsto dall'art. 20, ultimo comma, della legge 23.12.1978, n. 833, o ad enti specializzati di diritto pubblico.
L'Azienda assumerà a proprio carico l'onere delle indagini concordate con la RSU.
Modalità e tempi delle rilevazioni saranno concordati tra la RSU e l'Azienda. I medici ed i tecnici di cui sopra sono tenuti al segreto sulle tecnologie e tecniche di produzione di cui vengono a conoscenza.
Le parti hanno piena libertà di acquisizione e di valutazione in ordine si risultati delle rilevazioni ambientali di cui sopra, che dovranno essere annotati nell'apposito registro dei dati ambientali;
g) partecipare al costante aggiornamento dei registri dei dati ambientali e biostatistici e del libretto personale di rischio;
h) concordare con la Direzione aziendale, nei casi in cui a seguito delle rilevazioni ambientali (anche tenuto conto dei riflessi sui gruppo dei lavoratori direttamente esposti) vengano individuate situazioni di particolare rischio, di volta in volta l'attuazione di accertamenti medici specifici, avendo presenti le metodologie scientifiche più aggiornate in campo nazionale o internazionale, peri il personale interessato all'area di rischio individuata, con particolare riferimento ai soggetti esposti al rischio silicotico (ad es: per questi ultimi con appositi accertamenti radiografici), che potranno essere effettuati a cura ed a carico dei competenti istituti assicurativi e previdenziale se ciò è possibile in materia idonea e tempestiva.

3 - Alla RSU, che potrà fornire il proprio contributo di proposta, saranno rese informazioni relativamente a:
a) iniziative sulle attività formative della Commissione ambientale e sul loro eventuale aggiornamento;
b) eventuali rischi connessi con le sostanze impiegate nel ciclo produttivo cui sono esposti i lavoratori, rischi noti sulla base delle acquisizioni medico-scientifiche sia a livello nazionale che internazionale;
c) elementi conoscitivi forniti alle amministrazioni pubbliche relative alle normative e direttive nazionale ed europee concernenti la legislazione ambientale in materia di grandi rischi (D.P.R. n. 175/1988 e successive modifiche), di valutazione di impatto ambientale (D.P.C.M. 10 agosto 1988), di trattamento e smaltimento dei rifiuti, e di emissioni, in relazione ai fattori che caratterizzano il ciclo produttivo;
d) l'attività preventiva per la sorveglianza dei fattori di rischio svolta, in relazione a quanto previsto dall'art. 21 della legge n. 833/1978, nell'ambito degli indirizzi eventualmente fissati dai piani sanitari regionali in collegamento con la USL;
e) gli agenti di rischio eventualmente derivanti da nuove sostanze immesse nel ciclo produttivo o da nuove tecnologie utilizzate; in tal caso l'Azienda darà preventivamente informazione alla RSU sui rischi stessi e le relative acquisizioni medico-scientifiche sia a livello nazionale che internazionale;
f) annualmente, i programmi di investimento concernenti il miglioramento dell'ambiente di lavoro e la sicurezza. Per la realizzazione di tali programmi che dovessero comportare la provvisoria fermata totale o parziale degli impianti, potranno essere utilizzati i lavoratori interessati in altre attività all'interno dello stabilimento; ove ciò non fosse possibile, soluzioni alternative saranno esaminate con la RSU;
g) i piani di emergenza, compresi l'attrezzatura di sicurezza, i sistemi di allarme e i mezzi di intervento previsti all'interno dello stabilimento in caso di incidente rilevante;
h) eventuali richieste di autorizzazione alle ristrutturazioni presentate agli Enti locali per le problematiche ambientali;
i) adempimenti ed iniziative in materia di sicurezza riguardanti le imprese appaltatrici;
l) dati riguardanti gli infortuni sul lavoro particolarmente significativi nonché le malattie professionale.
4 - I programmi concernenti il risanamento e/o la ristrutturazione per ragioni ambientali e di sicurezza, comportanti l'adozione di sostanziali modifiche agli impianti o la fermata totale o parziale degli stessi con conseguenti ricadute sui livelli occupazionale, formeranno oggetto di esame tra direzione aziendale e RSU.
Su iniziativa di una delle parti, l'esame di cui sopra potrà essere realizzato con il coinvolgimento del livello territoriale o nazionale e potrà anche estendersi all'individuazione di modalità per opportune azioni nei confronti delle autorità competenti.
5 - Le parti si impegnano ad attivare le iniziative occorrenti alla piena operatività della legge n. 485/1989 e del decreto legislativo 15 agosto 1991, n. 277.
6 - Nel corso dell'incontro regionale di cui alla parte Investimenti del presente contratto, le Associazioni imprenditoriali forniranno alle Organizzazioni sindacali dei lavoratori le previsioni di investimenti relativi ai miglioramenti ambientali-ecologici.

Prevenzione, igiene e sicurezza del lavoro
1 - Le Aziende sono tenute all'istituzione dei seguenti documenti:
a) il registro dei dati ambientali tenuto ed aggiornato a cura dell'Azienda. In esso saranno annotati per ogni reparto i risultati delle rilevazioni periodiche riguardanti i fattori ambientali fisici e chimici, i quali possono determinare situazioni di nocività o particolare gravosità; le singole registrazioni saranno affisse nei reparti interessati;
b) il registro dei dati biostatistici, tenuto ed aggiornato a cura dell'Azienda. In esso saranno annotati, per ogni reparto, i risultati statistici delle visite mediche e degli esami periodici, nonché le assenze per infortunio, malattie professionali, malattie comuni; il registro sarà tenuto dall'Azienda a disposizione della RSU e del lavoratore interessato;
c) il libretto personale sanitario e di rischio, tenuto ed aggiornato a cura dei servizi sanitari di fabbrica, con vincolo dei segreto professionale. In tale libretto saranno annotati i risultati delle visite mediche di assunzione e periodiche e degli eventuali esami clinici, i dati relativi agli infortuni e alle malattie professionali.
Per quanto riguarda il personale femminile, saranno annotati anche i dati relativi al concepimento, aborto, gravidanza, sterilità, fertilità, parto e salute del bambino, equilibrio ormonale, patologia dell'apparato genitale e del seno, dati forniti e aggiornati sulla base di certificazioni prodotte dalla lavoratrice e rilasciate dalle Unità Sanitarie Locali o dai consultori o dal medico curante.
In sezioni separate, tenute in duplice copia, saranno inoltre annotati i dati relativi al reparto, posizione e attività del lavoratore, gli eventuali agenti di rischio e la durata dell'esposizione, conche se il lavoro è svolto o meno in turno.
Il lavoratore ed il medico curante da lui autorizzato possono prendere visione in ogni momento del libretto personale, ottenere delucidazioni e informazioni dal medico di fabbrica ed estratti del libretto stesso.
All'atto della risoluzione del rapporto di lavoro il libretto sarà consegnato al lavoratore;
d) la scheda delle caratteristiche di impianto, definita a livello nazionale, per gli impianti sottoposti ai rischi di alta infiammabilità ed emissione di sostanze pericolose di cui al D.M. 17.12.1977 e successive modifiche.
La scheda dovrà contenere i seguenti dati:
- fasi più significative del processo produttivo;
- dispositivi finalizzati alla sicurezza dell'impianto;
- modalità operative per assicurare le condizioni di sicurezza;
- mezzi di prevenzione e loro ubicazione;
- mezzi di protezione individuali e collettivi e loro ubicazione;
- intervento sull'impianto in caso di emergenza.
Per gli impianti contenenti sostanze nocive o pericolose suscettibili di venire in contratto con l'uomo:
- proprietà chimico-fisiche delle sostanze;
- classificazione di pericolosità ai sensi del D.M. 17.12.1977 e successive modifiche.
I dati biostatistici ed ambientali saranno a disposizione del Servizio Sanitario Nazionale e degli enti di diritto pubblico preposti nell'ambito delle regioni alla tutela della salute dei lavoratori (v. legge 23.12.1978, n. 833).

2 - Le parti si impegnano ad eliminare le condizioni ambientali nocive. Non sono ammesse le lavorazioni nelle quali la concentrazione di vapore, polveri, sostanze tossiche, nocive e pericolose superi i limiti massimi (TLV) stabiliti dalle tabelle ufficiali aggiornate dall'American Conference of Governmental Industrial Hygienists secondo i criteri di applicazione indicati nelle tabelle stesse (premesse ed appendici comprese).
Nel caso in cui siano elaborate ed entrino in vigore, con carattere di norme vigenti, nuove e specifiche tabelle a norma dell'art. 4 della legge 23.12.1978, n. 833, le stesse saranno recepite contrattualmente.

3 - Il datore di lavoro prende le misure necessarie per la protezione della sicurezza e della salute dei lavoratori.
Tali misure comprendono:
- la prevenzione dei rischi;
- l'informazione dei lavoratori sui rischi e sulle misure di prevenzione e di protezione adottate per il loro reparto, posto di lavoro e/o funzione;
- adozione di un'appropriata organizzazione dei mezzi di prevenzione e protezione individuale e collettiva necessari.
Inoltre, il datore di lavoro a propria cura:
- predisporrà, fermo restando quanto previsto in materia nella prima parte del presente articolo, controlli sanitari periodici per i lavoratori addetti alle lavorazioni che comportino esposizione significativa a sostanze causa di malattia professionale per le quali non è previsto dalla legge l'obbligo di controlli sanitari preventivi e periodici;
- ricercherà, per i lavoratori addetti ad attività che nell'arco della giornata comportano un utilizzo continuativo del videoterminale, idonee soluzioni atte ad assicurare:
* un'adeguata sistemazione da un punto di vista ergonomico del posto di lavoro;
* l'effettuazione di visite oculistiche.
- I datori di lavoro delle imprese dovranno in sede di stipula del contratto di appalto, essere impegnati ad osservare e dar osservare dai propri dipendenti le norme di sicurezza che l'Azienda committente comunicherà.
- Le RSU sono tenute alla riservatezza circa i dati comunicati dalle aziende.
- Le parti si danno atto che quanto previsto nel presente articolo attua il disposto dell'art. 9 della legge n. 300/1970.

Dichiarazione a verbale su ambiente e sicurezza
Le parti stipulanti si impegnano a realizzare a livello nazionale un incontro per una eventuale armonizzazione delle disposizioni del presente articolo con la normativa di recepimento della Direttiva CEE 89/391, nel rispetto del principio dell'invarianza dei costi.
Le parti stesse dichiarano di aver dato attuazione, attraverso la Commissione ambientale, alle previsioni di legge in materia di rappresentante per la sicurezza.

Art. 3 - Regolamento interno
Là dove esista, o fosse in seguito redatto dall'Azienda, un regolamento interno, lo stesso non potrà contenere norme in contratto con la legge o con le norme previste dal presente contratto e dagli accordi interconfederali vigenti; dovrà essere osservato dalle maestranze ed esposto in luogo chiaramente visibile.

Art. 7 - Apprendistato
Per quanto concerne la disciplina dell'apprendistato, valgono le norme di cui all'allegato.

Art. 8 - Relazioni sindacali
[…] In particolare, qualora la controversia abbia ad oggetto l'applicazione o l'interpretazione di norme contrattuali e di legge nonché l'informazione di cui alla Parte I del presente CCNL, l'esame avverrà - a richiesta di una delle parti aziendali - con l'intervento delle Organizzazioni stipulanti.
(*) Cfr. per l'Intersind l'intesa del 21.2.1990.

Art. 10 - Inscindibilità delle disposizioni del contratto - Trattamento di miglior favore
[…]
Per quanto non disposto dal presente contratto valgono le disposizioni di legge e gli accordi interconfederali vigenti.

Capitolo III Diritti sindacali
Art. 12 - Rappresentanza sindacale unitaria

[…]
La RSU sostituisce il Consiglio di Fabbrica di cui all'art., 12 del CCNL 31.10.1990 e i suoi componenti subentrano alle RSA e ai dirigenti delle RSA di cui alla legge 300/1970 per titolarità di diritti, permessi, compiti di tutela dei lavoratori e per la funzione di agente contrattuale per le materie del livello aziendale, secondo quanto previsto dal presente contratto.
Nei confronti di ciascun componente la RSU eletta o designata nell'ambito del numero corrispondente al limite occupazionale previsto al precedente comma 6, si applica la tutela di cui agli artt. 18 e 22 della legge n. 3900/1970.
[…]
Per l'espletamento dei propri compiti e funzioni, la RSU disporrà di permessi retribuiti per un monte ore annuo globale in ragione di 2,5 ore per dipendente in forza all'unità produttiva.
Di tale monte ore sono ammessi a beneficiare anche i lavoratori chiamati ad affiancare la RSU nell'esercizio dei compiti ad essa affidati.
[…]
Dichiarazione a verbale
Per quanto non espressamente previsto al presente articolo, si intendono richiamate le disposizioni dell'Accordo interconfederale 20.12.1993.
[…]

Art. 15 - Assemblee
Nelle singole unità produttive che occupino più di 15 dipendenti, potranno essere promosse, congiuntamente o singolarmente dalle Organizzazioni dei lavoratori firmatarie del presente contratto, assemblee del personale in forza presso l'unità medesima, con ordine del giorno su materie di interesse sindacale e del lavoro.
[…]
Il diritto di assemblea viene esteso alle unità produttive con almeno 10 dipendenti e per un massimo di 8 ore annue retribuite., salvo che non ricorra l'ipotesi di cui al 2° comma dell'art. 35 della legge n. 300 del 1970. Tali assemblee saranno tenute, ove possibile, all'interno dell'Azienda.

Art. 17 - Affissioni
Le Rappresentanze sindacali Unitarie o i Sindacati territoriali di categoria aderenti alle Organizzazioni firmatarie del presente contratto potranno far affiggere, in apposito albo, predisposto dal datore di lavoro a norma dell'art. 25 della L. 20.5.1980, n. 300, pubblicazioni, testi e comunicazioni inerenti a materie di interesse sindacale e del lavoro.
[…]

Capitolo IV Normative comuni del rapporto di lavoro
Art. 21 - Orario di lavoro

1 - Premesso che la durata massima dell'orario normale è disciplinata dalle norme di legge, con le relative deroghe ed eccezioni, la durata settimanale dell'orario contrattuale di lavoro è fissata in 40 ore, normalmente distribuite in 5 giorni.
2 - Saranno altresì considerati normali regimi di prestazioni lavorative di 39 ore settimanali, realizzati assorbendo i corrispondenti riposi di cui all'art. 35.
3 - Eventuali distribuzioni diverse dell'orario settimanale stesso potranno essere effettuate mediante accordo tra Direzione e RSU
4 - In relazione alle esigenze di una rigorosa attuazione dell'orario contrattuale di lavoro, le parti si danno atto che gli organici devono consentire il godimento delle ferie e dei riposi settimanali, tenendo conto altresì dell'assenteismo medio per mobilità, infortuni ed altre assenze retribuite.
5 - Il ricorso al lavoro supplementare e straordinario deve avere carattere eccezionale. Esso deve trovare obiettiva giustificazione in necessità imprescindibili, indifferibili, di durata temporanea e tali da non ammettere correlativi dimensionamenti di organico.
6 - Rientrano, ad esempio, in tali ipotesi, la necessità di far fronte ad esigenze di mercato legate a situazioni di punta o commesse con vincolanti termini di consegna., le iniziative di lancio commerciale, il raggiungimento del programma settimanale di produzione, ove non realizzato per cause non dipendenti dalla volontà delle parti, di far fronte ad adempimenti amministrativi o di legge concernenti e in particolari momenti dell'anno, di far fronte a punte anomale di assenze dal lavoro. Le esigenze di cui sopra saranno comunicate alla RSU tempestivamente.
7 - Al di là dei casi previsti nel comma precedente, eventuali ipotesi di lavoro supplementare e straordinario saranno preventivamente contrattati tra Direzione aziendale e le rappresentanze Sindacali Unitarie. Le relative prestazioni - ferma restando la corresponsione delle percentuali di maggiorazione contrattualmente stabilite per lavoro supplementare e straordinario - saranno compensate da corrispondenti riposi, possibilmente collegati con quelli settimanali.
8 - Le Direzioni aziendali comunicheranno mensilmente alle Rappresentanze Sindacali Unitarie i dati a consuntivi concernenti le prestazioni supplementari e straordinarie per servizio e reparto. In tale occasione saranno altresì forniti gli elementi di obiettiva giustificazione del ricorso al lavoro supplementare e straordinario di cui al precedente 6° comma.
9 - Per il personale addetto alle lavorazioni in turni, fermo restando quanto previsto ai successivi comma 13 e 14, l'orario contrattuale potrà essere realizzato attraverso turni plurisettimanali con riposi compensativi; qualora l'orario settimanale dei turnisti venga predeterminato mediante un ciclo plurisettimanale, verranno considerate ore supplementari e compensate con la relativa maggiorazione solo le ore eccedenti, nel ciclo stesso, l'orario medio predeterminato.
10 - L'orario normale di lavoro di cui al primo comma del presente articolo può essere realizzato anche come media su un arco di più settimane. A tal fine le Aziende attueranno, previa contrattazione delle modalità operative da effettuarsi anche tenendo conto delle informazioni sulle previsioni produttive di mercato di cui alla parte I del contratto, programmi comprendenti settimane con prestazioni lavorative superiori alle 40 ore e settimane a prestazioni lavorative inferiori a tale limite. Gli scostamenti dal programma definito saranno tempestivamente portati a conoscenza della Rappresentanza Sindacale Unitaria.
11 - Per il lavoro prestato dagli operai addetti ai forni ed alle apparecchiature in servizio continuativo nelle 24 ore, soltanto ove la prestazione effettiva di lavoro superi le 6 ore continuative., sarà concessa mezz'ora di riposo intermedio da retribuirsi con minimo contrattuale ed ex contingenza (a partire dall'1.10.95 con minimo ed IPO) quanto venga aggiunta ad orari di effettive 8 ore di lavoro, ferma restando invece la retribuzione con retribuzione di fatto per 8 ore quando siano effettivamente lavorate solo ore 7 e 30 minuti.
12 - Per gli altri turnisti, soltanto qualora siano richieste prestazioni effettive di lavoro oltre le 6 ore continuative, saranno concessi 20 minuti di riposo giornaliero intermedio da retribuirsi con minimo contrattuale ed ex contingenza (e a partire dall'1.10.1995 con minimo ed IPO) quando vengano aggiunti ad orari di effettive 8 ore di lavoro, ferma invece la retribuzione con retribuzione di fatto quando siano compresi nel compiuto dell'orario giornaliero.
13 - L'orario di lavoro dei lavoratori turnisti addetti alle lavorazioni a ciclo continuo (tre turni per setto giorni settimanali) e dei lavoratori turnisti addetti alle lavorazioni che si svolgono su due turni per sette giorni settimanali è pari a 233,5 giornate lavorativa annue.
[…]
16 - Nel caso di passaggio da uno a più turni giornalieri l'orario di lavoro dei lavoratori interessati sarà ricavabile previo esame delle parti, ricorrendo alla utilizzazione, in aggiunta a quelle previste per il personale giornaliero (quattro giornate), di ulteriori giornate di riposo fino a raggiungere l'orario dei turnisti a ciclo continuo.
17 - L'attuazione dei regimi di orario di cui al comma precedente è finalizzata a realizzare una più elevata utilizzazione degli impianti tenendo conto dei problemi occupazionali e territoriali nelle aree del Nord e a favorire lo sviluppo dell'occupazione del Mezzogiorno.
18 - Tale normativa non si applica qualora i regimi di turnazione di cui sopra siano parzialmente vigenti nell'ambito dell'Azienda.
19 - I riposi si cui ai punti precedenti assorbono quanto a qualsiasi titolo già concesso o concordato nelle aziende.
[…]
21 - I lavoratori non possono esimersi tranne nei casi di forma maggiore dall'effettuare turni avvicendati giornalieri e dovranno prestare la loro opera nel turno stabilito dall'Azienda.
22 - Nei turni regolari periodici, laddove il mantenimento del flusso produttivo lo richieda, il lavoratore del turno smontante non può abbandonare il lavoro senza prima aver avuto la sostituzione del lavoratore del turno montante, ferma restando la competenza delle maggiorazioni stabilite per il lavoro supplementare o straordinario, nonché l'iniziativa dell'Azienda per la ricerca del sostituto, nell'osservanza degli obblighi di legge.
[…]
Dichiarazione a verbale
- Conformemente al disposto dell'art. 18, comma 2°, della legge 26 aprile 1934, n. 653 sulla tutela delle donne e dei fanciulli si conviene che il riposo intermedio del personale minorile potrà essere ridotto ad un'ora al giorno nei casi di prestazione superiore alle 8 ore giornaliere ed a mezz'ora al giorno nei casi di prestazioni non superiori alle 8 ore giornaliere.
- Con riferimento alla legge 22 febbraio 1934, n. 370, le parti stipulanti si danno atto che, a fronte di significative innovazioni tecnologiche, le lavorazioni a ciclo continuo comprendono la macinazione, la pressatura, la smaltatura e la scelta nel settore ceramico ferma restando la contrattazione delle modalità attuative a livello aziendale.
Le significative innovazioni tecnologiche di cui sopra ed il loro impatto sulla struttura produttiva e sul prodotto saranno verificate in tempo utile a livello aziendale.
- Le parti si danno atto dell'esigenza che la distribuzione dell'orario normale di lavoro faccia salve le soluzioni organizzative riferite ai servizi e agli impianti, finalizzate alla più proficua utilizzazione degli stessi.

Dichiarazione programmatica delle parti stipulanti
Premesso che il perseguimento di un maggior livello di produttività delle imprese costituisce comune obiettivo delle Parti e che la crescita dell'occupazione può essere perseguita anche migliorando il livello di competitività e cogliendo le opportunità offerte dal mercato, le Parti, riconoscendo la necessità di applicare le norme contrattuali di cui al presente articolo in modo da facilitare il conseguimento di tali obiettivi, convengono di verificare, in occasione degli incontri previsti nella Parte I del presente contratto, la corretta attuazione delle norme del presente articolo.

Art. 22 - Lavoratori addetti a lavori discontinui o di semplice attesa o custodia
L'orario normale di lavoro per gli addetti a lavori discontinui o di semplice attesa o custodia, di cui alla tabella annessa al R.D. 6 dicembre 1923, n. 2657, non può superare le 10 (dieci) ore giornaliere.
Tale limitazione non riguarda i custodi ed i portieri aventi alloggio nello stabilimento o nelle immediate adiacenze per i quali valgono le disposizioni di legge.
Nel rispetto delle norme di legge sull'orario di lavoro e degli accordi interconfederali che ne consentono la protrazione oltre i normali limiti, l'orario normale non deve superare le 50 ore settimanali.
[…]

Art. 25 - Lavoro supplementare, straordinario, notturno festino e in turni
[…]
Per il lavoro notturno delle donne e dei minori si fa riferimento alle norme di legge.
[…]
Per i lavoratori cui si applicano le normative operai e qualifiche speciali non si considera festivo il lavoro prestato nei giorni di domenica qualora godano del riposo compensativo in altro giorno della settimana a norma di legge.
Il lavoratore non può esimersi dall'effettuare, nei limiti previsti dalla legge e dal presente contratto, il lavoro supplementare, straordinario, notturno, festivo ed in turni, salvo giustificati motivi individuali di impedimento. Il lavoro supplementare e straordinario nonché il lavoro festivo dovranno essere disposti ed autorizzati dalla Direzione aziendale. Le percentuali di maggiorazione sono stabilite come segue:

Art. 26 - Forma di prestazione del lavoro e sua retribuzione
- La prestazione del lavoro è effettuata ad economica oppure a cottimo.
[…]
Le condizioni che danno luogo ai sistemi di retribuzione a cottimo sono quelle indicate nell'art. 2100 del codice civile.
[…]
L'Azienda comunicherà alla RSU i criteri generali del sistema di cottimo in vigore. tali criteri si riferiscono ai metodi di rilevazione dei tempi, ai coefficienti di maggiorazione (causali e valori, minimo e massimo), ai metodi di calcolo dell'utile di cottimo..
L'Azienda comunicherà inoltre le modificazioni parziali dei criteri generali di cui al comma precedente qualora tali modificazioni assumano rilevante importanza.
Presso ogni stabilimento la RSU rappresenterà i lavoratori nelle controversie relative alle tabelle (o tariffe) di cottimo.
Delegati dei lavoratori direttamente interessati alla singola tabella (or tariffa) controversa e da essi designati di volta in volta nel proprio ambito, in numero proporzionale alla loro consistenza e comunque non superiore a 6, parteciperanno alla discussione in uno con la RSU
Nell'espletamento del suo compito la RSU potrà effettuare tutti gli accertamenti che riterrà necessari.
La RSU, qualora constati che le effettive condizioni di esecuzione di una lavorazione cui si riferisce una tabella di cottimo (o tariffa) consolidata abbiano cessato di corrispondere a quelle esistenti alla fine del periodo di assestamento della tabella medesima, segnalerà il caso all'azienda.
[…]
La tabella di cottimo (o tariffa) da affiggere nei luoghi di lavoro, dovrà contenere le seguenti indicazioni:
a) descrizione del posto di lavoro;
b) descrizione della lavorazione e del suo procedimento;
c) indicazione del modo operativo con le singole operazioni previste;
d) indicazione della tariffa di cottimo (a tempo, a prezzo o ad indice di rendimento);
e) gli organici di squadra o di gruppo, il macchinario assegnato nelle diverse operazioni, la distribuzione delle pause per garantire, qualora sia prevista la continuità del regolare funzionamento degli impianti, la possibilità di allontanamento dell'operaio dal posto di lavoro.

Protocollo di chiarimento
Qualora l'azienda non adotti il cronometraggio od altri sistemi di misurazione dei tempi indicherà che le produzioni normali sono fissate in base a stima.
Qualora proceda al cronometraggio con sistemi di misurazione ne darà indicazione specificando, ove esista, il metodo seguito.
L'Azienda indicherà inoltre i criteri generali per l'adozione dei coefficienti di correzione dei tempi.
L'Azienda indicherà altresì il metodo ed il modo di calcolo degli utili di cottimo (ad esempio: moltiplicazione della retribuzione di fatto per il tempo risparmiato, rispetto a quello assegnato che sarà stato comunicato al lavoratore).

Art. 27 - Mutamento di mansioni
Il prestatore di lavoro deve essere adibito alle mansioni per le quali è stato assunto o a quelle corrispondenti alla categoria superiore che abbia successivamente acquisito, ovvero a mansioni equivalenti alle ultime effettivamente svolte senza alcuna diminuzione della retribuzione.
In relazione alle esigenze aziendali il lavoratore può essere assegnato temporaneamente ad altre mansioni rispetto a quelle inerenti alla sua categoria purché ciò non comporti alcun peggioramento economico né alcun mutamento sostanziale della sua posizione professionale e del suo inquadramento.
[…]

Art. 29 - Cumulo e mobilità delle mansioni nell'ambito della categoria
[…]
La Direzione aziendale comunicherà mensilmente alla RSU elementi relativi alla mobilità effettuata in riferimento ai commi 3), 4) e 5). Qualora esigenze aziendali comportino mobilità collettiva, a carattere non temporaneo, di gruppi di lavoratori, sarà realizzato tra RSU e direzione aziendale, sulla base delle motivazioni dell'iniziativa, un esame sulle conseguenze per i lavoratori, da esaurirsi entro dici giorni dalla relativa comunicazione dell'azienda alla RSU. L'operatività delle decisioni aziendali sarà sospesa per l'arco di tempo indicato.
Nei casi di mobilità collettive temporanea di gruppi di lavoratori, la direzione aziendale ne darà comunicazione tempestiva alla RSU

Art. 30 - Sospensioni, interruzioni di lavoro e recuperi
[…]
È ammesso il recupero con la retribuzione di fatto delle ore di lavoro perdute a causa di forza maggiore e per le interruzioni di lavoro concordate dalle parti purché esso sia contenuto nei limiti di un'ora al giorno e si effettui entro 30 giorni immediatamente successivi a quelli in cui è avvenuta l'interruzione.
[…]

Art. 38 - Trattamento in caso di infortunio sul lavoro e malattia professionale
Per quanto concerne gli obblighi assicurativi, di assistenza e soccorso o comunque per quanto non previsto dal presente articolo, si richiamano le disposizioni di legge che regolano la materia.
Affinché possano essere prestate le previste cure di pronto soccorso ed effettuate le denunce di legge, l'infortunio sul lavoro, anche se consente la continuazione dell'attività lavorativa, deve essere denunciato immediatamente dal lavoratore al proprio superiore diretto.
Quando l'infortunio accade al lavoratore in lavori fuori stabilimento, la denuncia verrà stesa al più vicino posto di soccorso, procurando, ove possibile, le relative testimonianze.
[…]

Art. 39 - Trattamento in caso di maternità
Per la tutela fisica ed economica della lavoratrice durante lo stato di gravidanza e puerperio, si fa riferimento alle vigenti norme di legge.
[…]

Art. 48. - Norme di comportamento
I rapporti tra i lavoratori ai diversi livelli di responsabilità nella organizzazione aziendale saranno improntati a reciproca correttezza.
Nell'ambito dell'Azienda il lavoratore dipende dai rispettivi superiori, come previsto dall'organizzazione aziendale.
L'Azienda avrà cura di mettere il lavoratore a conoscenza della organizzazione tecnica e disciplinare della fabbrica, del reparto o dell'ufficio in modo da evitare possibili equivoci circa le persone dalle quali, oltre che dal superiore diretto, ciascun lavoratore dipende e alle quali sarà tenuto a rivolgersi in caso di necessità.
In particolare il lavoratore deve:
[…]
2) dedicare attività assidua e diligente al disbrigo delle mansioni assegnategli, osservando le disposizioni del presente contratto nonché le istruzioni impartite dai superiori;
[…]
4) avere cura dei locali, dei mobili, macchinari e strumenti, merci e prodotti a lui affidati e non può apportare ad essi modifiche senza la previa autorizzazione del superiore. I danni che comportino trattenute per risarcimento devono essere contestati al lavoratore non appena l'Azienda ne sia venuta a conoscenza.
Inoltre dovranno essere evitati:
- comportamenti offensivi a connotazione sessuale, che abbiano la conseguenza di determinare una situazione di disagio della persona cui essi siano rivolti e influenzino decisioni riguardanti il rapporto di lavoro e lo sviluppo professionale;
- discriminazioni in relazione ad orientamenti che, rientrando nella propria sfera personale, risultino non pregiudizievoli dell'attività lavorativa e della convivenza nei luoghi di lavoro.

Art. 50 - Provvedimenti disciplinari
Le mancanze e infrazioni disciplinari del lavoratore potranno essere oggetto, a seconda della loro gravita, dei seguenti provvedimenti che potranno essere applicati, sin dove possibile, con criteri di gradualità:
1) richiamo verbale;
2) rimprovero scritto;
3) multa fino all'importo di 3 ore di retribuzione di fatto;
4) sospensione dal lavoro e dalla retribuzione fino a 3 giorni.
[…]
Ricade sotto il provvedimento del rimprovero scritto, della multa o sospensione il lavoratore che:
a) non si presenti al lavoro come previsto dall'art. 31 (assenze) o che abbandoni il proprio posto di lavoro senza giustificato motivo;
b) ritardi l'inizio del lavoro o lo sospenda o ne anticipi la cessazione senza regolare permesso o senza giustificato motivo;
c) non esegua il lavoro affidatogli secondo le istruzioni ricevute o lo esegua con negligenza;
d) arrechi lievi danno per disattenzione o negligenza al materiale dell'azienda o al materiale di lavorazione […]
e) sia trovato addormentato;
f) fumi ove è fatto espresso divieto di fumare, introduca bevande alcooliche senza regolare permesso o si presenti o si trovi al lavoro in stato di ubriachezza;
g) in qualunque modo trasgredisca le norme del presente contratto di lavoro o dei regolamenti interni o commetta mancanze che apportino pregiudizio alla disciplina, alla morale, all'igiene, al normale andamento del lavoro o alla sicurezza dell'Azienda.
[…]

Art. 51 - Licenziamento senza preavviso
Il licenziamento senza preavviso potrà venire limitato al lavoratore qualora si verifichi una causa che non consenta la prosecuzione, anche provvisoria del rapporto, quali ad esempio: gravi infrazioni disciplinari o alla diligenza del lavoro, grave nocumento morale o materiale arrecato all'Azienda, compimento, in connessione con lo svolgimento del rapporto di lavoro, di azioni delittuose a termini di legge.
A titolo indicativo rientrano nelle infrazioni di cui sopra:

b) abbandono del posto di lavoro da parte del personale a cui siano specificatamente affidate mansioni di sorveglianza, custodia e controllo o comunque abbandono del posto di lavoro da cui possa derivare pregiudizio alla incolumità delle persone o alla sicurezza degli impianti o compimento di azioni che implichino gli stessi pregiudizi;

d) recidiva in qualunque delle mancanza contemplate nell'art. 50 (Provvedimenti disciplinari), quando siano stati comminati due provvedimenti di sospensione e di cui allo stesso articolo nell'arco di un anno;
e) fumare dove ciò può provocare pregiudizio alla incolumità delle persone o alla sicurezza degli impianti;
[…]
g) introduzione di persone estranee nella Azienda senza regolare permesso;
[…]
l) insubordinazione verso i superiori;
[…]

Capitolo V Normative speciali
Operai
Art. 55 - Riposo settimanale

Il riposo settimanale dovrà cadere normalmente in domenica salvo le eccezioni previste dalla legge.
Per il personale a cui si applicano le suddette eccezioni previste dalla legge, per il personale di attesa o custodia e per quello adibito a turi avvicendati il riposo settimanale può cadere in giornata non domenicale e si chiamerà "riposo compensativo". In caso di spostamento del giorno destinato al riposo compensativo, l'Azienda dovrà preavvisarne l'operaio possibilmente quarantotto ore prima […].

Art. 56 - Abiti da lavoro
Fermi restando gli obblighi derivanti da norme di legge e le consuetudini aziendali in atto, per le lavorazioni che comportino una particolare usura degli indumenti, l'Azienda fornirà agli operai interessati indumenti adatti (tuta o grembiule o pantaloni o vestaglia o zoccoli).
In via di principio l'assegnazione dell'indumento di lavoro non potrà avvenire che una volta all'anno.
Qualora l'Azienda intenda far adottare agli operai una speciale tenuta di lavoro o divisa, dovrà fornirla gratuitamente.
Nell'eventualità che, fuori dei casi previsti dai precedenti commi, l'operaio faccia richiesta di un indumento da adoperare durante il lavoro, l'Azienda, in relazione alle mansioni svolte dall'operaio, ne favorirà l'acquisto con facilitazioni di pagamento.
[…]

Impiegati
Art. 57 - Riposo settimanale
Il riposo settimanale cadrà normalmente di domenica salvo le eccezioni di legge.
Ogni eventuale deroga a questo principio, purché sia consentita dalla legge stessa, comporta l'obbligo per il datore di lavoro di corrispondere, per il lavoro prestato nel giorno destinato al riposo settimanale, in aggiunta alla retribuzione di fatto, la maggiorazione prevista per il lavoro festivo e di concedere all'impiegato un'altra giornata di riposo nel corso della settimana.

Capitolo VI Classificazione e retribuzione
Art. 62 - Classificazione del personale
Sistema classificatorio settore refrattari

[…]
Categoria C
Declaratoria

Appartengono a questa categoria i lavoratori con mansioni di concetto che comportano cioè iniziativa ed autonomia nell'ambito del proprio lavoro, nonché i lavoratori che, con poteri di iniziativa in rapporto alla condotta ed ai risultati della lavorazione e mediante apporto di competenza tecnico-pratica, svolgono compiti di guida, controllo e coordinamento di un gruppo di lavoratori, ovvero coloro i quali esplichino mansioni di particolare rilievo e complessità.

Posizione organizzativa C 1
Norma Qualifiche Speciali
[…]
- operatore responsabile della sicurezza di impianti ed ecologia

Appendice
Intesa sulle relazioni industriali
Osservatorio nazionale di settore

A) Le Parti, nella consapevolezza dell'importanza del ruolo delle relazioni industriali e al fine di individuare scelte capaci di contribuire alla soluzione dei problemi economici e sociali nonché di orientare l'azione dei propri rappresentante, convengono la costituzione, in via sperimentale, di un "Osservatorio nazionale" per ciascuna delle Associazioni imprenditoriali stipulanti il CCNL.
L'Osservatorio - ferme restando l'autonomia dell'attività imprenditoriale e le rispettive distinte responsabilità degli imprenditori e delle Organizzazioni sindacali dei lavoratori - analizzerà e valuterà, con la periodicità richiesta dai problemi in discussione, le questioni suscettibili di avere incidenza sulla situazione complessiva del settore ceramico, al fine di individuare con il massimo anticipo possibile le occasioni di sviluppo e di realizzare le condizioni per favorirlo nonché di individuare i punti di debolezza, per verificarne le possibilità di superamento di individuare i punti di debolezza, per verificarne le possibilità di superamento anche attraverso riconversioni, alternative industriali e mobilità basata sulla riutilizzazione economicamente valida delle risorse produttive e professionali.
In particolare saranno oggetto di confronto congiunto delle Parti interessate:
- l'andamento del mercato nazionale ed internazionale, nonché, sulla base dei dati complessivi sulle previsioni degli investimenti, le prospettive produttive dei settori, gli indirizzi di politica commerciale, con le specificazioni relative ai diversi comparti produttivi e gli effetti sull'occupazione derivanti da tali prospettive;
- gli effetti sull'organizzazione del lavoro e le conseguenti problematiche occupazionali poste dall'introduzione di innovazioni tecnologiche, con riguardo alla professionalità di realizzare programmi formativi e di riqualificazione professionali dei lavoratori interessati nonché quelle poste da significative ristrutturazioni industriali;
- l'utilizzazione degli incentivi di legge per l'innovazione industriale;
- le indicazioni sui principali indirizzi della ricerca;
[…]
- la dinamica dei costi compreso quello del lavoro, anche rispetto ai principali paesi concorrenti e il rapporto tra il costo del lavoro medesimo e la legislazione in materia contributiva, assistenziale e antinfortunistica. Ciò anche al fine di una valutazione della competitività internazionale;
- le possibilità di intervento nei confronti degli Organi governativi interessati per un sempre maggiore raccordo tra le esigenze delle industrie e del mondo del lavoro con le infrastrutture esistenti. Ciò con particolare riguardo ai problemi della scuola e della formazione professionale dei giovani e delle infrastrutture;
- lo sviluppo dell'attività comunitaria e del dialogo sociale europeo, con riferimento anche al tema della rappresentanza;
- le modalità di partecipazione del settore alla individuazione dei fabbisogni formativi nell'ambito dell'azione delle Parti sociali per migliorare l'incontro tra domanda e offerta di lavoro;
- l'andamento dell'occupazione nei settori ed in particolare di quella giovanile, in rapporto agli accordi interconfederali del 18.12.1988 e del 20.1.1993 sui contratti di formazione e lavoro;
- l'andamento dell'occupazione femminile del settore, in particolare nel Mezzogiorno, con le relative possibili azioni positive volte a concretizzare il tema delle pari opportunità nel rispetto di quanto previsto dalla legge 903/1977, dalla legge 125/1991 nonché dalle disposizioni legislative che dovessero essere emanate in merito.
Su questa problematica le Parti, nel confermare l'impegno alle pari opportunità, in apposito Comitato misto, avvalendosi di consolidate esperienze maturate in ambito aziendale, favoriranno la miglior realizzazione delle pari opportunità.
Il Comitato misto individuerà azioni informative e formative da indicare alle imprese per facilitare:
- il reinserimento produttivo delle lavoratrici e dei lavoratori a seguito di assenze per maternità e paternità;
- la promozione di progetti per l'abbattimento delle barriere architettoniche e per l'inserimento lavorativo mirato di portatori di handicap e di altre categorie dello svantaggio sociale, anche in relazione al possibile utilizzo dei finanziamenti e alle modalità previsti dalle leggi nazionali e regionali;
[…]
Il Comitato misto avrà altresì il compito di individuare contenuti e formule operative per promuovere la formazione sull'ambiente e sulla sicurezza e iniziative formative su temi relativi ad aspetti produttivi connessi a rilevanti innovazioni tecnologiche, nonché le modalità e le iniziative di informazione congiunta alle imprese ed alle RSU sul significato della riforma classificatoria.
Nell'ambito dell'Osservatorio nazionale di settore, particolare attenzione verrà dedicata all'ambiente e alla sicurezza; a tal fine le parti avranno il compito di:
a) confermare i reciproci orientamenti a fronte dell'evoluzione della normativa nazionale e comunitaria sull'ambiente e la sicurezza, individuando eventuali proposte da sottoporre alle autorità competenti.
Qualora fossero individuate problematiche incidenti sulla sfera dei competenza locale, eventuali iniziative nei confronti delle competenti autorità locali saranno assunte dalle rispettive Organizzazioni territoriali competenti;
b) realizzare la mutua informazione e valutazione delle iniziative delle Parti in materia ambientale e della sicurezza;
c) seguire l'evoluzione delle condizioni ambientali e della sicurezza del settore, prendendo in considerazione, per il loro carattere emblematico, problematiche connesse con eventuali programmi di risanamento, che assumano particolare rilevanza.
Ove dall'esame specifico realizzato emergessero orientamenti comuni utili alla soluzione di problematiche settoriali o locali questi saranno portati a conoscenza dei soggetti interessati per l'orientamento delle proprie azioni;
d) individuare proposte comuni per facilitare la gestione degli adempimenti richieste dalla legge (schede, ecc.) e modalità di eventuale rapporto con le istituzioni nazionali;
e) individuare, in materia di formazione all'ambite e alla sicurezza, con particolare riferimento ai componenti le Commissioni ambiente operanti nelle imprese, contenuti e formule operative concernenti i corsi definiti congiuntamente fra le parti per consentire l'evoluzione alla luce dell'esperienze realizzata nonché la diffusione e valorizzazione dei risultati;
f) affrontare le tematiche riguardanti le emissioni in atmosfera, gli scarichi idrici, i rifiuti solidi sulla base degli elementi complessivi disponibili;
g) esaminare la necessità di eventuali integrazioni delle tabelle dell'ACGIH a fronte di dimostrate situazioni di rischio derivanti da agenti chimici non previsti dall'American Conference. Le eventuali integrazioni andranno esaminate sulla base di proposte di limiti di provata applicabilità avanzate da Enti scientifici nazionali e internazionali;
h) esaminare le problematiche relative alle sostanze cancerogene e mutagene, tenendo conto sia delle risultanze dei lavori delle commissioni di studio ufficialmente costituite e degli istituti previsti dalla legge di riforma sanitaria, sia delle valutazioni di Enti di ricerca scientifica di indiscussa competenze (IARC, Comitato Scientifico Centrale per l'esame della tossicità ed ecotossicità dei composti della CEE, Commissione cancerogenesi e mutagenesi, National Cancer Institute, EPA, NIOSH, OSHA);
i) esaminare le problematiche eventualmente poste dal recepimento in legge delle Direttive comunitarie (ad esempio Direttiva 391/1989 e provvedimenti collegati nonché regolamenti CEE su Ecocaudit ed Ecolabel e approccio integrato al controllo degli inquinamenti), individuando se del caso iniziative di carattere applicativo;
l) esaminare le problematiche concernenti il lavoro ai videoterminali alla luce anche della Direttiva CEE n. 270 del 29.5.1990.

B) Qualora le problematiche suindicate dovessero presentarsi in ambiti territoriali significativi e/o in aree congiuntamente individuate, tali problematiche, di comune accordo, formeranno oggetto di esame da parte delle Organizzazioni nazionali imprenditoriali e sindacali firmatarie del CCNL, con l'intervento delle strutture territoriali delle Organizzazioni sindacali dei lavoratori e dei datori di lavoro.
Assopiastrelle e Fulc nazionale, in relazione alla concentrazione del settore delle piastrelle di ceramica, convengono di articolare l'Osservatorio nazionale su base regionale limitatamente alla Regione Emilia-Romagna, unitamente alle strutture regionali.
In tale sede saranno oggetto di confronto:
- le tematiche della sicurezza, dell'ecologia e anche delle infrastrutture con riferimento ai rapporti con le istituzioni regionali;
- i necessari interventi di sostegno legislativo regionale ai programmi di sviluppo delle aziende, le possibilità di intervento nei confronti degli Organi amministrativi e legislativi regionali per un sempre maggior accordo tra le esigenze delle industrie e del mondo del lavoro con le infrastrutture esistenti nel territorio considerato nonché le opportunità offerte dalla legislazione comunitaria sulla formazione professionale;
- gli effetti sull'organizzazione del lavoro e le conseguenti problematiche occupazionali poste dall'introduzione di innovazioni tecnologiche con riferimento alle possibilità di realizzare programmi formativi e di riqualificazione professionale dei lavoratori interessati, nonché quelle poste da significative ristrutturazioni industriali;
- le modalità di partecipazione del settore alla individuazione dei fabbisogni formativi nell'ambito dell'azione delle Parti sociali per migliorare l'incontro tra domanda e offerta di lavoro;
- la promozione di progetti per l'abbattimento delle barriere architettoniche e per l'inserimento lavorativo mirato di portatori di handicap e di altre categorie dello svantaggio sociale., anche in relazione al possibile utilizzo dei finanziamenti e alle modalità previsti dalle legge nazionali e regionali;
- la diffusione della conoscenza preso le aziende di elenchi di imprese cooperative con personale appartenente alle fasce deboli, per la realizzazione di attività esterne.

C) Nell'ambito dell'Osservatorio nazionale potranno essere evidenziate problematiche specifiche proprie dei gruppi industriali (intendendosi per tali quelli previsti al punto 4 della I parte "Investimenti") per il loro carattere significativo nel panorama complessivo dei settori.

D) Le Parti, nell'ambito dell'Osservatorio nazionale, valuteranno successivamente l'opportunità di istituire Commissioni/Comitati di lavoro relativamente all'ambiente e al tema delle pari opportunità.

Chiarimento a verbale per l'associazione sindacale Intersind
In relazione a quanto previsto alla lettera A) primo comma dell'Osservatorio, le parti si danno atto che l'Osservatorio stesso verrà integrato nella sua composizione dall'Intersind, qualora vengano esaminate problematiche riguardanti il settore refrattari, con specifico interesse per le Aziende rappresentante.

Allegati
Regolamentazione dell'apprendistato

Per la disciplina dell'apprendistato si fa riferimento alle disposizioni di legge in materia.
Per quanto non è contemplato dalle disposizioni di legge e dal presente articolo, valgono per gli apprendisti le norme previste dal presente Contratto in quanto applicabili.
[…]