Cassazione Penale, Sez. 3, 13 giugno 2016, n. 24347 - La procedura di estinzione ex d.lgs. 758/1994, pur configurando condizione di procedibilità dell'azione penale, non richiede una formale notificazione del verbale di ammissione al pagamento


 

Presidente: ROSI ELISABETTA Relatore: ANDREAZZA GASTONE Data Udienza: 10/03/2016

 


Fatto


1. D'I.B. ha proposto ricorso avverso la sentenza del Tribunale di Paola di condanna alla pena di euro 3.000 di ammenda per i reati di cui agli artt. 96,97 e 100 del d. lgs. n. 81 del 2008 in relazione ad altrettante inosservanze in tema di sicurezza sul lavoro.
2. Con un primo motivo lamenta la mancanza o manifesta illogicità della motivazione in ordine alla sussistenza del reato. Lamenta che, secondo la giurisprudenza di legittimità, il preventivo esperimento della procedura di definizione amministrativa ai sensi dell'art. 24 del d. lgs. n. 758 del 1994 è condizione di procedibilità dell'azione penale. Il giudice quindi non può pervenire ad una pronuncia nel merito se preventivamente non abbia accertato l’effettiva notificazione delle prescrizioni imposte, il mancato adempimento delle stesse e il mancato pagamento dell'eventuale sanzione amministrativa; nella specie risulta la irritualità delle comunicazioni e notificazioni dette poiché l'ufficiale di polizia giudiziaria ha consegnato il 12/04/2011 un'ammissione al pagamento di somme a persona diversa dall'imputato qualificandolo come delegato senza che tuttavia risulti la fonte di tale posizione giuridica nel procedimento.

Diritto


3. Il ricorso è manifestamente infondato, muovendo da presupposto (ovvero quello per cui la ammissione al pagamento atto ad estinguere la contravvenzione in materia di sicurezza ed igiene del lavoro di cui al d. lgs. n. 758 del 1994 deve essere "notificata" direttamente all'interessato) che si pone in contrasto con i principi già affermati da questa Corte; infatti, la procedura di estinzione prevista dagli artt. 20 e ss. del d. lgs. 19 dicembre 1994, n. 758, pur configurando un'ipotesi di condizione di procedibilità dell'azione penale, non richiede una formale notificazione del verbale di ammissione al pagamento redatto dalla P.A., essendo sufficiente una modalità idonea a raggiungere il risultato di notiziare il contravventore della ammissione al pagamento e del relativo termine, sicché l'accertamento in ordine alla sua esecuzione comporta un'indagine di fatto, da ritenersi preclusa in sede di legittimità (Sez. 3, n. 5892 del 24/06/2014, Giordano, Rv. 264062; Sez. 3, n. 43839 del 24/10/2007, Paiano, Rv. 238271).
E, nella specie, la sentenza impugnata ha posto in evidenza, in aderenza a quanto appena ricordato, che i verbali di ispezione in materia di igiene e sicurezza sul lavoro e la notificazione di pagamento in sede amministrativa in data 12/04/2011 vennero consegnati al Geom. S.T. solo dopo avere appurato, previa conversazione telefonica con D'I.B., che detto architetto era stato da questi delegato alla ricezione dei verbali, senza che tale precisa circostanza sia stata, del resto, specificamente contestata dal ricorrente.
4. Alla manifesta infondatezza del ricorso segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 1.000 in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.


Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 1.000 in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 10 marzo 2016