INAIL
DIREZIONE GENERALE - DIREZIONE CENTRALE RISCHI
Circolare 2 agosto 2012, n. 38

Oggetto: Iscrizione all'albo provinciale delle imprese artigiane. Requisiti tecnico-professionali. Inquadramento impresa artigiana. Istruzioni operative. Legge 106/2011.

Quadro Normativo
Dpr n. 1124 del 30 giugno 1965: "Testo unico delle disposizioni per l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali." Art. 4, n. 3
Legge n. 443 dell'8 agosto 1985: "Legge-quadro per l'artigianato". Artt. 2, 3, 4 e 5
Circolare INAIL n. 11 del 3 marzo 1986, avente ad oggetto Legge 8 agosto 1985, n. 443: "Legge quadro per l'artigianato".
Circolare INAIL n. 43 del 24 giugno 1987, avente ad oggetto Legge 8 agosto 1985, n. 443: "Legge quadro per l'artigianato".
Circolare INAIL n. 15 del 13 marzo 1990, avente ad oggetto efficacia dichiarativa dell'iscrizione all'Albo delle imprese artigiane anche nelle Regioni a Statuto speciale e nelle provincie autonome. Sentenza della Corte Costituzionale n. 336 del 15 giugno 1989.
Circolare INAIL n. 9 dell'11 febbraio 2002, avente ad oggetto "Nuove Tariffe dei premi per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali e relative Modalità di applicazione".
Circolare INAIL n. 21 del 28 marzo 2002, avente ad oggetto "Chiarimenti in materia di inquadramento nella Gestione Tariffaria "Artigianato".
Circolare INAIL n. 80 del 23 novembre 2004 avente ad oggetto "Assicurazione dell'"artigiano di fatto"
Decreto legge n. 7 del 31 gennaio 2007 "Decreto convertito in legge 2 aprile 2007, n. 40 - Misure urgenti per la tutela dei consumatori, la promozione della concorrenza, lo sviluppo di attività economiche, la nascita di nuove imprese, la valorizzazione dell'istruzione tecnico-professionale e la rottamazione di autoveicoli." Art. 9 bis
Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 6 Maggio 2009 "Individuazione delle regole tecniche per le modalità di presentazione della comunicazione unica e per l'immediato trasferimento dei dati tra le Amministrazioni interessate, in attuazione dell'articolo 9, comma 7, del decreto-legge 31 gennaio 2007, n. 7"
Circolare INAIL n. 52 del 28 settembre 2009 avente ad oggetto: "Comunicazione unica al Registro delle imprese. Nuove modalità di iscrizione all'INAIL dal 1° ottobre 2009"
Decreto Legge n. 70 del 13 maggio 2011 "Decreto convertito, con modificazioni, in legge 12 luglio 2011, n. 106. - Semestre Europeo - Prime disposizioni urgenti per l'economia." Art.6, comma 6, lettera f-sexies
Legge della Regione Lombardia n. 7 del 18 aprile 2012 "Misure per la crescita, lo sviluppo e l'occupazione." Art. 55 in materia di Semplificazione dell'annotazione all'albo delle imprese artigiane.
Circolare Inps n. 80 dell'8 giugno 2012 avente ad oggetto "Decreto legge 13 maggio 2011, n. 70, convertito, con modificazioni, dalla Legge 12 luglio 2011, n. 106. Iscrizione all'Albo provinciale delle imprese artigiane - Obbligo contributivo ai sensi della legge n. 463/59. Chiarimenti."

PREMESSA
Il decreto sviluppo1 interviene in materia di iscrizione presso l'albo provinciale delle imprese artigiane e ribadisce che l'assoggettamento all'obbligazione contributiva previdenziale del lavoratore artigiano è connesso con l'effettivo svolgimento della specifica attività.

Sull'argomento, si ritiene opportuno richiamare preliminarmente l'evoluzione interpretativa dell'Inail, quale emerge dalle circolari che si sono succedute dopo l'entrata in vigore della Legge quadro per l'artigianato2:

EVOLUZIONE INTERPRETATIVA
Con la circolare 11/1986 - che impartiva istruzioni attuative della legge 443/1985 e, in particolare, riguardo all'articolo 5 della legge stessa, che istituisce l'albo delle imprese artigiane - l'Inail ha ritenuto che l'iscrizione al predetto albo assumesse valore obbligatorio e costitutivo e rappresentasse requisito indispensabile per istituire il rapporto assicurativo con il titolare artigiano.
Con circolare 43/1987, l'Inail a seguito di una diversa interpretazione del citato articolo 5, affermava che l'iscrizione all'albo delle imprese artigiane non era più considerato requisito indispensabile ai fini assicurativi. Tale interpretazione, confortata da un parere del Consiglio di Stato, condiviso dal Ministero del lavoro e della previdenza sociale sosteneva che la qualifica artigianale, anche nella disciplina dettata dalla legge in questione, sussiste, a prescindere dall'iscrizione all'albo ove concretamente ricorrano i requisiti di legge. L'iscrizione è invece espressamente richiesta a tutti gli effetti assicurativi, nelle regioni a statuto speciale e nelle provincie autonome che abbiano competenza primaria in materia di artigianato e formazione professionale (art. 13, 6° comma della legge 443/85). Pertanto, alla luce del nuovo orientamento si intendono abrogate le disposizioni impartite con la citata circolare n. 11/1986 relativa agli effetti dell'iscrizione al predetto albo. Per la configurabilità della natura artigianale dell'attività dovrà quindi farsi riferimento ai requisiti sostanziali stabiliti dagli articoli 2, 3 e 4 della citata legge, concernenti la definizione dell'imprenditore e dell'impresa artigiana.
Con circolare 15/90 l'Inail estendeva la previsione di non vincolatività dell'iscrizione al predetto Albo, ritenendola meramente dichiarativa, anche alle Regioni a statuto speciale e alle Province autonome.
Con circolare 21/2002 l'Inail precisava che l'eventuale inquadramento provvisorio nella Gestione Tariffaria Artigianato può essere effettuato soltanto nei casi in cui il Datore di Lavoro abbia già presentato domanda d'iscrizione alla Commissione Provinciale per l'Artigianato, e la domanda non sia stata ancora definita dalla Commissione stessa; ovvero nei casi in cui la natura artigiana dell'impresa sia dichiarata dal Datore di Lavoro ovvero accertata in seguito a verifica ispettiva, ove sussistenti i requisiti di qualifica artigiana previsti dalla Legge n. 443/1985. In tali ultime ipotesi, la Sede Inail provvede:
- ad accordare l'inquadramento provvisorio nel settore artigianato;
- a segnalare la fattispecie alla Commissione provinciale per l'Artigianato, per l'eventuale iscrizione d'ufficio, all'albo;
- a segnalare la fattispecie all'Inps per gli aspetti di sua competenza.
Si evidenzia che, qualora la classificazione aziendale successivamente disposta dall'Inps ai sensi dell'articolo 49 della Legge 88/1989 risulti diversa dall'inquadramento provvisoriamente disposto dall'Inail, dovrà procedersi alle necessarie rettifiche con decorrenza dalla data d'inizio dell'attività.
Infine, con circolare 80/20043, l'Inail ha ribadito che, ferma restando l'impossibilità dell'Istituto di effettuare inquadramenti discordanti con la classificazione aziendale disposta dall'INPS, può effettuare proprie, autonome valutazioni finalizzate alla corretta applicazione delle disposizioni vigenti in materia di assicurazione antinfortunistica, valutando l'attività concretamente svolta dall'artigiano di fatto, in quanto tale, e non come titolare d'impresa. Pertanto, salvo una brevissima parentesi seguita alla emanazione della legge-quadro per l'Artigianato 443/1985, l'interpretazione consolidata è quella di ritenere l'obbligo assicurativo dell'artigiano fondato, non tanto sull'elemento formale della iscrizione (o meno) all'Albo, quanto sulla situazione sostanziale presente nel caso concreto.
In base a questa interpretazione, in mancanza dell'iscrizione all'Albo, l'obbligo assicurativo dell'artigiano può essere affermato quando, di fatto, sia accertata la ricorrenza dei:
- requisiti generali di assicurazione;
- requisiti sostanziali previsti dalla normativa vigente in tema di imprenditore artigiano e di impresa artigiana.

L'ART. 6 DEL DECRETO SVILUPPO4. FINALITÀ ED EFFETTI.
Nell'evoluzione interpretativa sopra delineata, si inserisce la previsione dell'art. 6, lettera f-sexies del decreto sviluppo, che integra la disciplina in materia di iscrizione all'albo provinciale delle imprese artigiane mediante comunicazione unica al registro delle imprese5 e prevede che:
- per avviare l'attività di impresa in conformità ai requisiti di qualifica artigiana, l'interessato presenta una dichiarazione attestante il possesso di tali requisiti, mediante la Comunicazione Unica per la nascita dell'impresa, valida anche ai fini INAIL6. Ciò determina l'iscrizione all'Albo delle imprese artigiane, con effetto dalla data di inizio dell'attività dichiarata dal richiedente e l'annotazione nella sezione speciale del Registro delle imprese.
- se, a seguito di accertamento o verifica ispettiva, emergono elementi che attestano l'iscrizione nella Gestione dei contributi e delle prestazioni previdenziali degli artigiani, l'ente accertatore comunica all'ufficio del registro delle imprese gli elementi utili per l'iscrizione all'albo provinciale delle imprese artigiane, con decorrenza dalla data di comunicazione da parte dell'ente. I provvedimenti di variazione o di cancellazione adottati per mancanza dei requisiti tecnico-professionali, non pregiudicano l'obbligo contributivo per il periodo di esercizio effettivo dell'attività.

ISTRUZIONI OPERATIVE
Le modifiche introdotte dal Decreto sviluppo in tema di iscrizione all'albo provinciale delle imprese artigiane si riferiscono non solo all'obbligo di iscrizione alla gestione previdenziale artigiani Inps, ma richiamano anche la responsabilità delle strutture dell'Inail in relazione agli accertamenti e alle verifiche ispettive condotte a partire dal 13 luglio 20117.
Ne discende che il personale dell'Istituto che rilevi la natura artigiana di un'impresa a seguito di accertamenti o verifiche ispettive, deve comunicare all'ufficio del registro delle imprese8 gli elementi utili per l'iscrizione d'ufficio del soggetto all'Albo provinciale delle imprese artigiane.
Ciò, peraltro, traduce, sul piano normativo, la prassi cui l'Istituto già si attiene, allo stato, in tema di inquadramento nella Gestione tariffaria "Artigianato"9 ed obbligo assicurativo dell'artigiano di fatto10.
Sul piano operativo, quindi, si ribadisce la validità e l'efficacia delle succitate circolari, alla stregua delle quali, l'inquadramento provvisorio può essere effettuato dall'Inail soltanto nei casi in cui:
- Il datore di lavoro abbia già presentato domanda d'iscrizione alla commissione provinciale per l'artigianato e la domanda non sia stata ancora definita dalla commissione stessa;
ovvero
- la natura artigiana dell'impresa sia dichiarata dal datore di lavoro ovvero accertata in seguito a verifica ispettiva, in presenza dei requisiti di qualifica artigiana previsti dalla normativa in materia11.
In tali ultime ipotesi, infatti, la Sede Inail provvede:
- ad accordare l'inquadramento provvisorio nel settore artigianato;
- a comunicare all'ufficio del registro delle imprese gli elementi per l'iscrizione all'albo provinciale delle imprese artigiane;
- a segnalare la fattispecie all'Inps, per gli aspetti di competenza.
A settembre, su iniziativa di Inail verrà aperto un tavolo tecnico con Unioncamere/Infocamere per definire le modalità di comunicazione al registro delle imprese, all'esito del quale si fa riserva di trasmettere le istruzioni tecnico-operative in merito.

IL DIRETTORE GENERALE
____________________________
1. Dl 70/2011: "Semestre Europeo. Prime disposizioni urgenti per l'economia" convertito, con modificazioni, nella legge 106/2011
2. Legge 443/1985.
3. Cui ha fatto seguito la nota della DC Rischi n. 9045 del 7 ottobre 2009, reperibile nella intranet aziendale.
4. La legge 106/2011 - di conversione del dl 70/2011 - all'art 6, lettera f-sexies, ha inserito nel dl 7/2007, convertito in legge 40/2007, l'art. 9 bis (vedi all.1 )
5. In merito alle "Modalità di presentazione della Comunicazione unica", si rinvia a quanto disposto con la Circolare Inail 52/2009
6. Comunicazione unica per la nascita dell'impresa di cui all'art. 9 del Dl 70/2011 conv. in Legge 106/2011, in conformità al Dpcm 6/5/2009.
7. Data di entrata in vigore della legge 106/2011 - di conversione del dl 70/2011 - all'art 6, lettera f-sexies, ha inserito nel dl 7/2007, convertito in legge 40/2007, l'art. 9 bis (vedi all. 1)
8. La normativa regionale può assegnare le funzioni amministrative di annotazione, modificazione e cancellazione delle imprese artigiane ad una sezione del Registro imprese delle Camere di commercio. In tal caso, trattandosi di avvio di attività con requisiti artigiani, l'annotazione dell'impresa artigiana nella sezione speciale del Registro imprese sostituirà l'iscrizione all'Albo delle imprese artigiane. Ciò è avvenuto ad oggi nella Regione Lombardia con la Legge Regionale 7/2012 "Misure per la crescita, lo sviluppo e l'occupazione."
9. Circolare 9/2002 avente ad oggetto "Nuove tariffe dei premi per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali e relative modalità di applicazione". Circolare 21/2002 in tema di "Chiarimenti in materia di inquadramento nella Gestione tariffaria Artigianato."
10. Circolare 80/ del/2004 avente ad oggetto "Assicurazione dell'artigiano di fatto ".
11. Legge 443/1985 e normativa regionale.

Allegato n. 1

Art. 9 bis del Decreto Legge n. 7 del 31 gennaio 2007, convertito in Legge n. 40 del 2 aprile 2007. Iscrizione all'albo provinciale delle imprese artigiane mediante comunicazione unica al registro delle imprese 1

1. Ai fini dell'avvio dell'attività d'impresa in conformità ai requisiti di qualifica artigiana, disciplinati ai sensi delle disposizioni vigenti, l'interessato presenta una dichiarazione attestante il possesso di tali requisiti mediante la comunicazione unica per la nascita dell'impresa, di cui all'articolo 9, secondo le regole tecniche individuate dal decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 6 maggio 2009, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 152 del 3 luglio 2009.
2. La dichiarazione di cui al comma 1 determina l'iscrizione all'albo provinciale delle imprese artigiane, ove previsto e disciplinato dalla legislazione regionale, con la decorrenza ivi prevista, e l'annotazione nella sezione speciale del registro delle imprese. Restano ferme le altre disposizioni vigenti recanti obblighi di iscrizione nel registro delle imprese.
3. Le regioni disciplinano le procedure per gli accertamenti e i controlli e per gli eventuali provvedimenti in caso di carenza dei requisiti dichiarati, ai sensi del comma 1, nonché le modalità per la comunicazione delle cancellazioni e delle variazioni ai soggetti interessati, assegnando termini congrui per la presentazione di proprie deduzioni o per conformarsi ai requisiti di legge, nonché ai fini della presentazione dei ricorsi ai sensi delle disposizioni vigenti.
4. Qualora, a seguito di accertamento o verifica ispettiva, emergano gli elementi per l'iscrizione alla gestione di cui all'articolo 3 della legge 4 luglio 1959, n. 463, e all'articolo 31 della legge 9 marzo 1989, n. 88, l'ente accertatore comunica all'ufficio del registro delle imprese gli elementi per l'iscrizione all'albo provinciale delle imprese artigiane. La comunicazione, ove previsto e disciplinato dalla normativa regionale, determina l'iscrizione all'albo provinciale delle imprese artigiane con decorrenza immediata, fatto salvo quanto previsto dal comma 3 del presente articolo. I provvedimenti di variazione o di cancellazione adottati, ai sensi del citato comma 3, per mancanza dei requisiti tecnico-professionali non pregiudicano l'obbligo contributivo per il periodo di esercizio effettivo dell'attività.
5. All'attuazione del presente articolo le amministrazioni interessate provvedono nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
_________________
1 Articolo inserito dall'articolo 6, comma 2, lett. f-sexies) del D.L. 13 maggio 2011, n. 70.

Allegato n. 2
INPS, circolare 8 giugno 2012, n. 80 - Decreto legge 13 maggio 2011, n. 70, convertito, con modificazioni, dalla Legge 12 luglio 2011, n. 106 Iscrizione all'Albo provinciale delle imprese artigiane - Obbligo contributivo ai sensi della legge n. 463/59 Chiarimenti