Tipologia: Accordo di rinnovo
Data firma: 13 giugno 2016
Validità: 01.04.2016 - 31.03.2019
Parti: Aniem, Anier/Confimi Industria e Feneal-Uil, Filca-Cisl, Fillea-Cgil
Settori: Edilizia, Laterizi, PMI
Fonte: filleacgil.it

Sommario:

Parte generale
A) Sistema di relazioni industriali
B) Disposizioni generali sul sistema contrattuale
C) Sviluppo sostenibile e Responsabilità sociale d'impresa
D)
Art. 1 - Assunzione
Art. 14 - Formazione professionale
Art. 23 - Congedi
Art. 29 - Aumenti retributivi
Art. 47 - Previdenza complementare
Art. 48 - Assistenza sanitaria integrativa
Art. 50 - Tutela da tossicodipendenza e da disturbi comportamentali patologici
Art. 66 - Trattamento in caso di malattia e infortunio non sul lavoro
Art. 67 - Ambiente di lavoro
Art. 67bis - Ambiente di lavoro controllo a distanza
Art. 83 - Certificato di lavoro e Certificazione lavoro notturno
Art. 85 - Gestione delle crisi occupazionali 
Art. 88 - Rappresentanze Sindacali Unitarie
Art. 101 - Appalti ed esternalizzazioni
Art. 102 - Decorrenza e durata
Dichiarazione delle parti

Verbale d'accordo

Roma, 13 Giugno 2016, tra Aniem Associazione Nazionale Imprese Edili Manifatturiere, Anier Associazione Nazionale Imprese Edili in Rete aderenti a Confimi Industria e Feneal-Uil, Filca-Cisl, Fillea-Cgil, si è stipulato quanto segue per il rinnovo del Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro 3 Febbraio 2014 per i dipendenti delle piccole e medie imprese produttrici di
a) elementi e componenti in laterizio e prefabbricati in latero-cemento;
b) manufatti in calcestruzzo armato e non, in cemento, in gesso e piastrelle

Parte generale
A) Sistema di relazioni industriali

1. Livello nazionale
omissis
2) Livello regionale
Omissis
3) Livello territoriale
omissis
4) Livello di gruppo

Tenuti presenti i risultati e le valutazioni degli incontri svolti tra le Parti a livello nazionale e di cui al precedente punto 1) i gruppi industriali - intendendo per "gruppo" un'azienda di particolare importanza nell'ambito del settore articolata su più stabilimenti distribuiti in diverse aree del territorio nazionale forniranno annualmente a Feneal Uil - Filca Cisl - Fillea Cgil; su richiesta delle stesse, nel corso di un apposito incontro convocato dall'Associazione Nazionale del settore cui il gruppo appartiene, informazioni previsionali e globali riguardanti:
a) programmi di investimento relativi a nuovi insediamenti produttivi e loro localizzazione, significativi ampliamenti e trasformazioni di quelli esistenti;
b) introduzione di nuove tecnologie che oggettivamente comportino significative modificazioni alla organizzazione del lavoro ed alla occupazione;
c) decentramento, in via permanente, di fasi significative del proprio processo produttivo a! di fuori dell'azienda;
d) distribuzione del personale per categoria, per gruppi professionali di classificazione, per tipologia di impiego e per sesso, andamento complessivo degli orari di lavoro, delle assenze dal lavoro e della CIG ordinaria e straordinaria;
e) progetti e iniziative tesi al risparmio energetico;
f) implicazioni derivanti dall'attività produttiva da specifiche normative regionali riguardanti dall'attività estrattiva;
g) la situazione dei parametri del gruppo (aziende con sedi produttive in più di una regione) in relazione al premio di risultato.
Omissis
5) Livello aziendale

Tenuti presenti i risultati e le valutazioni degli incontri svolti tra le Parti a livello nazionale e di cui al precedente punto 1) le direzioni degli stabilimenti che occupano almeno 50 dipendenti, determinati a norma dell'art. 3, comma 2, del D.Lgs. n. 25/2007, forniranno annualmente alla RSU, su richiesta della stessa, con l'eventuale assistenza delle rispettive Associazioni sindacali, informazioni previsionali riguardanti:
a) programmi di investimento che comportino significativi ampliamenti e trasformazioni degli insediamenti esistenti, nuovi insediamenti e loro localizzazione;
b) introduzione di nuove tecnologie che oggettivamente comportino significative modificazioni alla organizzazione del lavoro e alla occupazione;
c) decentramento in via permanente di fasi significative del proprio processo produttivo al di fuori dello stabilimento;
d) distribuzione del personale per categoria, per gruppi professionali di classificazione, per tipologia di impiego e per sesso, andamento complessivo degli orari di lavoro, delle assenze dal lavoro e della CIG ordinaria e straordinaria;
e) progetti e iniziative tesi al risparmio energetico;
f) implicazioni derivanti dall'attività produttiva da specifiche normative regionali con particolare riferimento alle norme in materia estrattiva ed ai relativi riflessi sulle attività di cava e produzione.
g) l'andamento dei parametri aziendali in riferimento al premio di risultato.
Nel corso dell'Incontro saranno illustrate le prevedibili implicazioni degli investimenti predetti sull'occupazione, sulle prospettive produttive e sull'ambiente di lavoro.
Le disposizioni di cui all'art. 4 del D.Lgs. n. 25/2007 si applicano alle informazioni ivi previste. Le informazioni che siano fornite espressamente in via riservata sono soggette alla disciplina contenuta nell'art. 5 della legge medesima.
I processi di delocalizzazione, di acquisizione e partecipazione a società diverse dello stesso settore saranno oggetto di informazione tempestiva.

B) Disposizioni generali sul sistema contrattuale
Omissis
1) Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro
omissis
2) Contrattazione di secondo livello

Le partì nel ribadire l'importanza della contrattazione di secondo livello con l'obiettivo di aumentare la produttività, l'efficienza e la competitività delle aziende, ridurre i rischi di concorrenza sleale tra le stesse, aumentare la professionalità e le competenze dei lavoratori per migliorare qualitativamente la filiera di processo e di prodotto, ritengono importante la diffusione di buone pratiche contrattuali. Al fine di raggiungere i suddetti obiettivi, convengono che la contrattazione di secondo livello possa avvenire a livello di azienda e/o di gruppo, cosi come definito nella parte generale - lettera A), per il tramite delle RSU/RSA o delle OO.SS. territoriali
omissis

C) Sviluppo sostenibile e Responsabilità sociale d'impresa
Dichiarazione comune
Le parti convengono sulla necessità di dare concreta attuazione a quanto già concordato nella parte generale, punti a, b e c del CCNL 3 Febbraio 2014, stabilendo di procedere, innanzitutto, all'attivazione dell'Osservatorio dei settori Laterizi e Manufatti Cementizi nominandone, contestualmente alla sottoscrizione del presente accordo di rinnovo, i componenti di rispettiva spettanza (6+6).
Le parti dovranno predisporre e approvare, entro il 30 settembre 2016, il regolamento che consentirà la piena funzionalità dell'Osservatorio.
Le parti, pur tenendo conto di quanto già stabilito in ordine al succitato Osservatorio, dichiarano la propria reciproca disponibilità a verificare la possibilità di pervenire alla costruzione di un sistema bilaterale dei materiali da costruzione (cemento, calce, gesso, lapidei, laterizi, manufatti cementizi) quale strumento idoneo al monitoraggio ed alla elaborazione di tematiche d'interesse comune.
In particolare, le parti ritengono che tale sistema potrebbe essere utile per pervenire, con idonee # condivise iniziative, alla definizione di una legislazione quadro in materia di cave, che tenga conto diverse modalità di coltivazione, e delle compatibilità ambientali, della sostenibilità degli ecosistemi, della sicurezza sul lavoro con l'obiettivo primario di semplificare l'iter burocratico per l'approvazione, in sede locale ed in tempi rapidi e certi, delle concessioni di sfruttamento delle cave stesse.

D)
Dichiarazione comune sulla lotta alle discriminazioni
Le parti si danno reciprocamente atto e riconoscono l'importanza che nei luoghi di lavoro i rapporti tra azienda e dipendenti e tra i dipendenti medesimi siano ispirati ai principi di comune convivenza civile e di rispetto reciproco, nonché al rispetto della professionalità e dei diritti della persona. Le parti considerano inaccettabili ed in tollerabili discriminazioni per ragioni di razza, religione, lingua, genere.
A tal fine viene istituito un gruppo di lavoro formato da 3 rappresentanti delle OO.SS e da tre rappresentanti delle associazioni datoriali che dovrà avviare i propri lavori entro il 31 dicembre 2016.

Art. 1 - Assunzione
[…]
Il lavoratore prima dell'assunzione può essere sottoposto a visita medica, secondo quanto previsto dall'art. 5 della Legge 20 maggio 1970, n. 300 e dall'articolo 41 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81.

Art. 14 - Formazione professionale
[…]
Per quanto riguarda i piani di formazione aziendale da sottoporre all'approvazione secondo le modalità previste dalla legge nazionale e dalle norme regionali, compresi quelli in materia di igiene e sicurezza sul lavoro, le aziende concorderanno gli stessi con le RSU e, in assenza delle stesse, con le OO.SS. territoriali.
I piani formativi di Settore potranno altresì essere concordati a livello territoriale o nazionale con le rispettive organizzazioni di rappresentanza.
Le imprese comunicheranno all'Osservatorio i piani di formazione realizzati.
I piani aziendali di formazione concordati, oltre ai percorsi formativi e alle metodologie didattiche funzionali agli obiettivi, dovranno prevedere le modalità di svolgimento della formazione nonché quelle di partecipazione alla stessa.

Art. 23 - Congedi
Omissis
Ricorso al Part Time per i Lavoratori che hanno diritto ai congedi di cui al punto A) B) e C)
Ai lavoratori che rientrano nella concessione dei congedi di cui al punto A), B) e C) del presente articolo, al fine di elevare la capacità di bilanciare in modo equilibrato il lavoro e gli impegni della vita privata (Work-life balance) sarà concesso, compatibilmente con le esigenze tecnico-organizzative, la riduzione dell’orario di lavoro (Part Time reversibile) per un periodo di 1 anno con possibilità di proroga.
D) Tutela della maternità e della paternità
Al padre e alla madre lavoratori sarà concesso, anche in forma oraria, l'utilizzo dei congedi di cui all'articolo 32 del D.Lgs. n. 151/2001 e normative successive.

Art. 67 - Ambiente di lavoro
Omissis
Per la realizzazione e la quantificazione oraria delle attività formative, le aziende si atterranno, specie per i neo assunti, a quanto stabilito dallo specifico accordo stato - regioni., attraverso un confronto con la RSU e la RLS.

Art. 67bis - Ambiente di lavoro controllo a distanza
Qualora il controllo a distanza fosse anche effetto indiretto di un sistema di videosorveglianza realizzato per esigenze produttive o per la sicurezza sul lavoro, l'azienda ne darà comunicazione alla RSU e/o alle OO.SS Territoriali ai sensi e per gli effetti del D.L. n. 51/2015, art. 23.
I dati raccolti non potranno essere utilizzati per gli effetti degli articoli 77, 79, 80 del presente contratto.

Art. 83 - Certificato di lavoro e Certificazione lavoro notturno
Il datore di lavoro, all'atto della cessazione del rapporto metterà a disposizione del lavoratore stesso, se richiesto, un certificato contenente l'indicazione del periodo di servizio prestato e delle mansioni svolte.
In riferimento alle leggi vigenti in materia di lavorazioni faticose, pesanti e usuranti; l'azienda mensilmente evidenzierà in busta paga le ore nelle quali il lavoratore ha svolto il lavoro notturno.
A seguito di richiesta scritta del lavoratore, annualmente l'azienda rilascerà la certificazione delle ore e del numero di giorni nei quali il lavoratore ha svolto il lavoro nelle ore notturne.

Art. 88 - Rappresentanze Sindacali Unitarie
Tra Aniem, Anier e Feneal/Uil - Filca/Cisl - Fillea/Cgil è stato stipulato il presente accordo per la costituzione delle rappresentanze sindacali unitarie nelle aziende aderenti a Aniem e Anier, che disciplina la materia relativa alle rappresentanze sindacali unitarie, contenuta nel Protocollo sottoscritto da Governo e Parti Sociali il 23.7.1993.
omissis
B - Disciplina della elezione della rappresentanza sindacale unitaria

Omissis
18. Attribuzione dei seggi
I componenti della RSU saranno eletti con votazioni a scrutinio segreto, e con preferenza unica e secondo il criterio proporzionale con applicazione del metodo dei resti più alti, in relazione ai voti conseguiti dalle singole liste concorrenti.
Dichiarazione a verbale
Nel caso intervenissero accordi interconfederali in materia tra Confimi Industria e Cgil, Cisl e Uil, le Parti si incontreranno per le opportune valutazioni e determinazioni

Art. 101 - Appalti ed esternalizzazioni
I contratti di appalto di opere e servizi sono disciplinati dalle norme di legge in materia.
Sono esclusi dagli appalti i lavori di manutenzione ordinaria continuativa degli impianti di produzione che siano tali da consentire la normale utilizzazione, per omogenee specializzazioni, delle prestazioni lavorative giornaliere di uno o più lavoratori, ad eccezione di quelli che necessariamente devono essere svolti da personale esterno e/o al di fuori dei normali turni di lavoro.
Fermo restando quanto stabilito dal 1°, le aziende daranno informazione alla RSU, con preavviso di almeno 10 giorni, ridotto a 24 ore nei casi di urgenza, dei lavori affidati in appalto e la denominazione dell'impresa appaltatrice.
L'azienda appaltante deve richiedere all'azienda appaltatrice il rispetto delle norme del Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro sottoscritto dalle Organizzazioni Sindacali comparativamente più rappresentative a livello nazionale del settore merceologico cui appartiene l'azienda appaltatrice stessa, nonché delle norme assicurative, previdenziali ed antinfortunistiche. L'adempimento di quanto sopra comporterà la stipulazione di una corrispondente clausola nei relativi contratti di appalto, con previsione di automatica rescissione del contratto stesso in caso di inadempienza che il committente si riserva di verificare anche su segnalazione delle RSU.
Le aziende forniranno informazioni alle RSU in ordine ad eventuali decisioni relative al decentramento in via permanente di fasi significative del proprio processo produttivo al di fuori dell'azienda.
Al fine di prevenire, nel settore, fenomeni di infiltrazioni mafiose e i reati contro il territorio e l'ambiente, riteniamo che questa stagione contrattuale debba affrontare il tema della legalità anche attraverso la contrattazione collettiva e il protagonismo diretto delle parti sociali.
Pertanto le Parti convengono di affrontare il tema della legalità, promuovendo l'istituzione di un tavolo nazionale permanente di confronto costituito dalle parti firmatarie, congiuntamente a Inps, Inail, Ministero degli Interni, Ministero del Lavoro, Ministero della Salute, per realizzare protocolli e linee guida per la legalità, il contrasto al lavoro nero, il controllo dei flussi di manodopera e di eventuali fenomeni di riciclaggio dei capitali illeciti e nelle forniture e nei servizi.
L'attività di monitoraggio svolto dall'Osservatorio sulle aziende e/o sulle cave sequestrate o confiscate e del monitoraggio delle aziende che hanno adottato comportamenti moralmente etici, sarà disponibile quale strumento utile in caso di affidamento in appalto di tutte quelle attività, diverse dalla produzione, necessarie al miglior funzionamento dell'impresa.