Tipologia: CCNL
Data firma: 4 aprile 1996
Validità: 01.01.1995 - 31.12.1999
Parti: Unionchimica e Filcea-Cgil, Flerica-Cisl, Uilcer-Uil
Settori: Chimici, Plastica e gomma, P.M.I.
Fonte: CNEL

Sommario:

 Parte I
Relazioni industriali
• A) Osservatorio nazionale di settore
• B) Commissione paritetica
• B1) Compiti e funzioni
• B2) Composizione, costituzione e funzionamento
• C) Investimenti e occupazione
• D) Decentramento produttivo
• E) Lavoro a domicilio
• F) Appalti
• G) Organizzazione del lavoro
• H) Innovazione tecnologica
• I) Azioni positive per le pari opportunità
Parte II
Capitolo I - Costituzione del rapporto di lavoro - Classificazione del personale

Art. 1 - Assunzione
Art. 2 - Periodo di prova
Art. 3 - Qualifiche non rientranti nella percentuale d'obbligo
Art. 4 - Classificazione del personale
Art. 5 - Cumulo di mansioni
Art. 6 - Passaggio di mansioni
Art. 7 - Passaggi di qualifica
Art. 8 - Contratto a termine
Art. 9 - Tirocinio
Art. 10 - Contratto a tempo parziale
Capitolo II - Orario di lavoro, riposi e festività
Art. 11 - Orario di lavoro
Art. 12 - Riduzione dell'orario di lavoro
Art. 13 - Flessibilità dell'orario di lavoro
Art. 14 -Disposizioni per i lavoratori addetti a mansioni discontinue e a mansioni di semplice attesa o custodia
Art. 15 - Lavoro supplementare, straordinario, notturno, festivo e a turni: maggiorazioni
Art. 16 - Turnisti a ciclo continuo
Art. 17 - Riposo settimanale
Art. 18 - Giorni festivi
Art. 19 - Festività soppresse (riposi sostitutivi)
Art. 20 - Ferie
Capitolo III - Trattamento economico
Art. 21 - Trattamento economico minimo
Art. 22 - Indennità di contingenza
Art. 23 - Divisore orario
Art. 24 - Elementi della retribuzione
Art. 25 - Corresponsione della retribuzione
Art. 26 - Trattamento economico per la festività della Pasqua
Art. 27 - Reclami sulla retribuzione
Art. 28 - Lavoro a cottimo
Art. 29 - Scatti di anzianità
Art. 30 - Compenso sostitutivo del cottimo e di altri incentivi
Art. 31 - Contrattazione aziendale
Art. 32 - Premio per obiettivi
Art. 33 - Tredicesima mensilità
Art. 34 - Computo delle maggiorazioni per lavoro a turni
Art. 35 - Mantenimento delle maggiorazioni per lavoro a turni
Art. 36 - Indennità per maneggio denaro
Art. 37 - Trattenute per risarcimento danni
Art. 38 - Trasferta
Art. 39 - Trasferimento
Capitolo IV - Interruzione, sospensione e riduzione del lavoro
Art. 40 - Interruzione del lavoro e recupero delle ore di lavoro perdute
Art. 41 -Trattamento in caso di sospensione o di riduzione dell'orario di lavoro
Art. 42 - Permessi di entrata e di uscita
Art. 43 - Aspettativa
Art. 44 - Congedo matrimoniale
Art. 45 - Servizio militare
Art. 46 - Infortunio e malattie professionali
Art. 47 - Trattamento in caso di malattia o di infortunio non sul lavoro
Art. 48 - Trattamento in caso di gravidanza e puerperio
Capitolo V - Ambiente di lavoro - igiene e sicurezza del lavoro
Art. 49 - Ambiente - Ambiente di lavoro
• 1) L'azienda
• 2) Rappresentante per la sicurezza
Art. 50 - Prevenzione, igiene e sicurezza del lavoro
• 1) Prevenzione
• 2) Registrazioni
• 3) Valori limite
Capitolo VI -Clausole particolari riguardanti lo svolgimento del rapporto di lavoro
Art. 51 - Normative particolari per i quadri
Art. 52 - Lavoratori esposti al rischio di responsabilità civile verso terzi (legge n. 190/85)
Art. 53 -Diritto allo studio e facilitazioni particolari per lavoratori studenti
• A) Lavoratori studenti
 • B) Diritto allo studio
Art. 54 - Abiti da lavoro
Art. 55 - Lavoro delle donne e dei minoriii
• Lavoro notturno personale femminile
• Lavorazioni particolarmente pesanti
Art. 56 - Portatori di handicap
Capitolo VII - Procedure conciliative
Art. 57 - Controversie
Capitolo VIII - Norme disciplinari
Art. 58 - Inizio e fine del lavoro
Art. 59 - Consegna e conservazione utensili e materiali
Art. 60 - Visita di inventario e di controllo
Art. 61 - Permessi e assenze
• A) Permessi retribuiti
• B) Assenze
• C) Permessi non retribuiti
• D) Permessi parzialmente retribuiti.
• E) Permessi per necessità diverse
• F) Volontariato
Art. 62 - Rapporti in azienda
Art. 63 - Provvedimenti disciplinari
Art. 64 - Multe e sospensioni
Art. 65 - Licenziamento per mancanze
Capitolo IX - Risoluzione del rapporto di lavoro
Art. 66 - Preavviso
Art. 67 - Trattamento di Fine Rapporto (TFR)
Art. 68 - Restituzione dei documenti di lavoro certificati di lavoro
Art. 69 - Indennità in caso di morte
Art. 70 - Previdenza complementare
Capitolo X - Istituti di carattere sindacale
Art. 71 - Rappresentanza Sindacale Unitaria (RSU)
Art. 72 - Assemblee
Art. 73 - Affissioni
Art. 74 - Permessi per cariche sindacali
Art. 75 - Aspettative per cariche pubbliche e sindacali
Art. 76 - Versamento dei contributi sindacali
Capitolo XI - Occupazione giovanile
Art. 77 - Disciplina dell'apprendistato
• 1) Campo di applicazione e durata
• 2) Normativa del rapporto di apprendistato
• 3) Formazione professionale
• 4) Orario di lavoro
• 5) Trattamenti in caso di malattia e di infortuni
• 6) Retribuzione dell'apprendista
• 7) Informazioni sul ricorso al rapporto di apprendistato
Art. 78 - Contratti di Formazione Lavoro (CFL)
Capitolo XII - Clausole riguardanti il contratto collettivo
Art. 79 - Condizioni di miglior favore
Art. 80 - Distribuzione del contratto ed esclusiva di stampa
Art. 81 - Fondo di solidarietà
Art. 82 - Lavori usuranti
Art. 83 - Decorrenza e durata
Allegati
Allegato n. 1 Tabelle delle retribuzioni minime mensili
Allegato n. 2 Importi di cui all'art. 31 del CCNL 19 febbraio 1992
Allegato n. 3 Disciplina della elezione della rappresentanza sindacale unitaria
• 1) Modalità per indire le elezioni
• 2) Quorum per la validità delle elezioni
• 3) Presentazione delle liste
• 4) Commissione elettorale
• 5) Compiti della Commissione
• 6) Affissioni
• 7) Scrutatori
• 8) Modalità del voto
• 9) Schede elettorali
• 10) Modalità della votazione
• 11) Composizione del seggio elettorale
• 12) Attrezzatura del seggio elettorale
• 13) Riconoscimento degli elettori
• 14) Compiti del Presidente
• 15) Operazioni di scrutinio
• 16) Ricorsi alla Commissione elettorale
• 17) Comitato dei garanti
• 18) Comunicazione della nomina dei componenti della rappresentanza sindacale unitaria
• 19) Adempimenti della Direzione aziendale
• 20) Norma generale
Allegato n. 4 Trasferimenti di azienda (legge 29 dicembre 1990 n. 428, art. 47)
Appendice
Valori limite di soglia per sostanze chimiche e agenti fisici e indici biologici di esposizione - ACGIH 1995-1996

Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro per i lavoratori della piccola e media industria della plastica e della gomma

Addì 4 aprile 1996, in Roma fra l'Unione nazionale piccola e media industria chimica, materie plastiche, gomma e prodotti affini "Unionchimica" [...] con l'assistenza della Confederazione italiana della piccola e media industria "Confapi" [...] e la Fulc composta da: la Filcea-Cgil [...] e con l'assistenza della Cgil nazionale rappresentata dal Segretario generale …; la Flerica Cisl [...] e assistiti dal Segretario generale della Cisl…; la Uilcer-Uil [...] e assistiti da … Segretario generale della Uil, con la partecipazione di una delegazione composta dalle strutture regionali, provinciali, territoriali e dai Consigli di fabbrica dei settori interessati, si è stipulato il presente CCNL da valere per i lavoratori dipendenti dalle piccole e medie industrie delle materie plastiche, gomma, cavi elettrici e affini, linoleum, materie plastiche rinforzate e/o vetroresina associate a Unionchimica.

Parte I
Relazioni industriali

Le parti si danno atto che quanto nella presente Parte I concordato costituisce uno strumento di concreta gestione delle relazioni industriali.
Le parti auspicano che i dati raccolti, necessariamente integrati da quelli forniti da altre componenti sociali e istituzionali, possano divenire la base per la elaborazione da parte degli organi competenti e con la partecipazione di tutte le parti interessate di una reale programmazione economica della struttura produttiva italiana nelle sue articolazioni preminenti e che in quanto tali garantiscono le possibilità di sviluppo del settore plastica-gomma.
L'apporto così fornito da Unionchimica a tale programmazione, basata su criteri di partecipazione responsabile di tutte le parti sociali, avrà la sua realizzazione al livello nazionale in cui necessariamente sono da operare le grandi scelte economiche.
Al fine quindi di rendere omogeneo e univoco il linguaggio nonché uniforme il dato raccolto, le parti si incontreranno entro 6 mesi dalla firma per concordare il sistema di raccolta, valido per tutto il territorio nazionale e per i vari livelli per i quali è articolata l'informativa.
Pertanto, ferma restando l'autonomia dell'attività imprenditoriale e le rispettive distinte responsabilità degli imprenditori e delle OO.SS. dei lavoratori, si conviene quanto segue:

A) Osservatorio nazionale di settore
Tra Unionchimica e Fulc si è convenuto di formalizzare una procedura di confronto che consenta la possibilità di interventi, anche congiunti, nei confronti del settore con le seguenti modalità.
Su tale presupposto, pertanto, tra Unionchimica e Fulc viene istituito un Osservatorio nazionale della piccola e media industria delle materie plastiche e della gomma eventualmente articolato per settori concordemente individuati tra le parti costituenti l'Osservatorio.
In tale Osservatorio confluiranno i dati reciprocamente in possesso, che consentiranno a Unionchimica e Fulc di procedere a verifiche relativamente a:
- prospettive produttive e di mercato;
- previsioni degli investimenti, anche in relazione agli indirizzi di sviluppo tecnologico del settore e relativi effetti occupazionali;
- l'andamento dell'occupazione nel settore in generale e nei riguardi dei vari segmenti del mercato del lavoro e in particolare di quella giovanile in rapporto all'accordo interconfederale del 13.5.93;
- sviluppo di professionalità (anche legate all'ODL) emergenti nel settore al fine di verificare la necessità e i contenuti di programmi di formazione professionale o di eventuale riqualificazione;
- previsioni di utilizzo dei finanziamenti a fondo perduto o dei finanziamenti a tasso agevolato erogati dallo Stato, dalle Regioni e dalla U.E. nel quadro di apposite leggi con particolare riferimento alla quota degli stessi destinati alla ricerca scientifica;
- nell'eventualità di finanziamenti pubblici a fondo perduto, riconosciuti ad aziende o consorzi di aziende associate, finalizzati alla ricerca scientifica, relative all'utilizzo di tali investimenti per: sintesi e andamento dei programmi di ricerca; tematiche di individuazione di nuovi prodotti o processi di miglioramento per quelli esistenti; collaborazione con enti di ricerca pubblica; nel quale caso se ne indicheranno i tempi prevedibili di attuazione;
- dati in percentuale degli addetti suddivisi per sesso e per classi d'età;
- elementi conoscitivi relativi alle eventuali problematiche connesse con l'inserimento lavorativo di lavoratori extracomunitari e di lavoratori portatori di handicap.
Inoltre al fine di una comune conoscenza sulla disponibilità ad attuare ricerca scientifica con finanziamenti a fondo perduto previsti dalla normativa vigente nonché dalla legge n. 46/82, nei dati formativi si darà luogo a una precisa identificazione di titoli di ricerca scientifica che sia specifica a ciascun singolo settore rappresentato.
- Problematiche inerenti la sicurezza e l'igiene ambientale;
- riflessi ecologici dell'insediamento industriale.
Le parti nel riconfermare il reciproco interesse a una piena funzionalità dell'Osservatorio nazionale di settore quale punto centrale del loro sistema di confronto, unitamente alla Commissione paritetica di cui alla successiva lett. B) convengono di procedere a una cadenza programmata di incontri, da tenersi semestralmente.
In particolare convengono di assegnare quale 1° compito operativo all'Osservatorio nazionale di settore di procedere alla definizione di un sistema di raccolta dati sui seguenti punti:
1) Contenuti degli accordi stipulati nell'ambito della contrattazione aziendale con particolare riferimento ai livelli retributivi, alle caratteristiche degli obiettivi concordati, alle formule utilizzate per la definizione del "premio per obiettivi", e alle relative relazioni;
2) verifica dei processi d'innovazione tecnologica e organizzativa ed effetti sulle caratteristiche delle professionalità e del lavoro richieste;
3) verifica degli orari di lavoro di fatto con particolare riferimento alle prestazioni lavorative a turno, alle forme di flessibilità e al loro utilizzo.
Tale raccolta dati è finalizzata a confermare la centralità della contrattazione nazionale di settore nelle relazioni tra le parti, la sua esclusività per le materie non demandate alla contrattazione aziendale, e alla valorizzazione della contrattazione così come prevista dal CCNL.
Le parti possono convenire, in presenza di particolari situazioni, di demandare a livello regionale compiti e funzioni previsti per l'Osservatorio nazionale. In particolare l'Osservatorio nazionale fornirà alle rispettive strutture regionali i dati informativi raccolti sui quali sarà possibile effettuare confronti tra le parti allo stesso livello.

B) Commissione paritetica
Le parti, valutato il comune interesse e la reciproca volontà di attribuire al CCNL una funzione di gestione omogenea del rapporto di lavoro nell'ambito del territorio nazionale, nella consapevolezza che relazioni industriali più adeguate devono basarsi anche sull'uniforme lettura e gestione delle intese contrattuali e di corrispondenza dei comportamenti reali con gli intendimenti e le volontà contrattuali, convengono di dotarsi, anche utilizzando i dati provenienti dall'Osservatorio, di uno strumento di concreta gestione del CCNL nel corso della sua vigenza, di studio di problematiche di comune interesse e di eventuale intervento nei confronti degli organismi legislativi e amministrativi.

B1) Compiti e funzioni
A tale fine, a titolo sperimentale per il periodo di vigenza del presente CCNL, viene costituita una Commissione Paritetica avente i seguenti obiettivi e funzioni:
1) elaborare un testo contrattuale commentato del CCNL anche sulla base delle risultanze di una ricognizione della produzione giurisprudenziale sui contenuti del CCNL di categoria;
2) procedere a una raccolta, eventualmente anche per comparti produttivi e/o linee di prodotto, delle intese raggiunte tra le rispettive istanze territoriali a livello aziendale.
A tale fine trimestralmente le rispettive istanze territoriali dovranno trasmettere alla Commissione paritetica tutta la produzione contrattuale stipulata anche a livello di transazioni, individuali o collettive, aventi a oggetto tematiche di cui al presente CCNL, alle quali le rispettive istanze territoriali hanno prestato assistenza;
3) procedere all'acquisizione di elementi conoscitivi relativi al grado di utilizzazione nel settore dei contratti di apprendistato, formazione lavoro, tirocinio, a tempo determinato e a tempo parziale;
4) procedere all'integrazione, modifica, sostituzione, creazione di istituti o normative contrattuali che risultino demandate da norme di legge alla contrattazione collettiva nazionale;
5) emanare interpretazioni congiunte delle normative contrattuali definendo in tale caso le modalità di sostituzione e d'integrazione dei testi precedenti, anche in base ai ricorsi e con le modalità di cui all'art. 57;
6) effettuare studi, elaborazioni, ricerche finalizzate alla presentazione, anche congiunta, di proposte di legge sulle seguenti tematiche:
a) l'emissione in atmosfera, gli scarichi idrici, i rifiuti solidi;
b) identificazione di aree territoriali coinvolte in diffuse ed emerse situazioni di rischio, esaminando la possibilità di individuare idonee e adeguate soluzioni;
c) esame di proposte di legge e di iniziative di carattere normativo di interesse per il settore plastica e gomma che venissero avanzate in Italia o nell'ambito della C.E., sia in tema di sicurezza ambientale che di igiene di lavoro.
Analoghe linee di indirizzo comune saranno ricercate nei confronti delle AL (Regioni, Province, ecc.);
d) problemi posti dal recepimento nella legislazione italiana di Direttive CE riguardanti la sicurezza e l'ambiente;
e) problematiche relative alla raccolta, smaltimento e riciclaggio dei materiali plastici;
f) tematiche inerenti l'occupazione, le modalità di accesso al mondo del lavoro, la parità uomo-donna;
g) formazione, qualificazione e riqualificazione professionale;
h) altre tematiche individuate dalle parti.
Le parti convengono sulla possibilità che la Commissione paritetica di cui sopra demandi, in quelle aree regionali ritenute di comune interesse, a un'analoga struttura l'esame delle problematiche di cui ai precedenti punti b), c), f), g) e h).

B2) Composizione, costituzione e funzionamento
Con il presente contratto viene costituita la Commissione paritetica nazionale composta da 6 componenti di cui 3 di parte imprenditoriale e 3 di parte sindacale.
La Commissione si riunisce almeno 2 volte all'anno. Il regolamento per il funzionamento della Commissione verrà approvato nel corso della 1a riunione all'unanimità.

C) Investimenti e occupazione
1) A livello regionale 1 volta l'anno, l'Unionchimica territoriale porterà a conoscenza della Fulc regionale, in apposito incontro, informazioni globali complessive e relative alle attività rappresentate nel contesto territoriale su:
- previsioni sugli investimenti;
- utilizzo di eventuali finanziamenti pubblici a fondo perduto o dei finanziamenti a tasso agevolato erogati dallo Stato, dalle Regioni e dalla C.E. nel quadro di apposite leggi;
- nell'eventualità di finanziamenti pubblici a fondo perduto, riconosciuti ad aziende associate, finalizzati alla ricerca, informazioni relative all'utilizzo di tali investimenti per sintesi e andamento dei programmi di ricerca, collaborazione con Enti di ricerca pubblica anche in riferimento al risparmio energetico;
- natura delle attività conferite a terzi e, in tale ambito, dati quantitativi complessivi in merito ai lavoratori interessati al lavoro a domicilio;
- natura delle attività conferire in appalto e, in tale ambito, a consuntivo, il dato medio del numero dei lavoratori delle ditte appaltatrici che hanno prestato la propria attività nell'insieme delle aziende associate;
- dati in percentuale degli addetti suddivisi per sesso e per classi d'età;
- dati acquisiti sull'andamento occupazionale nel settore e dati sull'andamento occupazionale relativo alle categorie protette;
- elementi conoscitivi relativi al grado di utilizzazione nel settore dei contratti di apprendistato, formazione lavoro, tirocinio, a tempo determinato e a tempo parziale;
- elementi conoscitivi relativi alle eventuali problematiche connesse con l'inserimento lavorativo di lavoratori extracomunitari e di lavoratori portatori di handicap;
- acquisizione di conoscenza del fenomeno, contenuti e necessità di programmi di formazione professionale ed eventuale riqualificazione.
L'incontro di cui al presente punto potrà effettuarsi anche con la partecipazione delle rispettive organizzazioni orizzontali territoriali.
Nell'ambito regionale la parti potranno individuare aree geografiche più limitate, cioè province e/o comprensori, che presentino concentrazioni significative di aziende rappresentate; in tal caso Unionchimica specificherà le informazioni previste per il livello regionale relative a tali aree.
2) Le parti procederanno a incontri annuali per l'accertamento delle realizzazioni negli ambiti territoriali come sopra definiti.
3) Per i gruppi industriali - intendendosi per gruppo un complesso industriale articolato in più stabilimenti facenti capo a un unico centro decisionale e aventi complessivamente più di 350 dipendenti - le informazioni appresso specificate verranno date da ciascun gruppo industriale.
Ciascun gruppo industriale, annualmente, in apposito incontro convocato da Unionchimica, porterà a conoscenza della Fulc e della RSU:
- le prospettive produttive;
- le previsioni sugli investimenti per nuovi insediamenti industriali, consistenti ampliamenti e trasformazioni di quelli esistenti e miglioramento delle condizioni ambientali-ecologiche;
- dati in percentuale degli addetti suddivisi per sesso e per classi d'età;
- dati acquisiti sull'andamento occupazionale e dati sull'andamento occupazionale relativo alle categorie protette;
- andamento dell'occupazione femminile anche al fine di favorire possibili azioni positive volte a concretizzare le pari opportunità;
- il numero dei contratti part-time e a termine;
- gli interventi formativi inerenti l'attività svolta dai lavoratori, la loro eventuali riqualificazione, nonché l'ambiente e la sicurezza.
Le parti effettueranno un esame congiunto degli effetti degli investimenti e procederanno a incontri annuali, a livello nazionale, per l'accertamento delle realizzazioni nel loro complesso; l'accertamento per le realtà territoriali e di fabbrica avverrà con la medesima procedura in appositi incontri tra le parti con l'intervento della Direzione aziendale e della RSU.
4) Gli stabilimenti associati con più di 225 dipendenti, annualmente, in apposito incontro, porteranno a conoscenza della Fulc e della RSU informazioni su:
- prospettive produttive;
- previsioni sugli investimenti per nuovi insediamenti, consistenti ampliamenti o trasformazioni di quelli esistenti e miglioramento, delle condizioni ambientali-ecologiche;
- dati in percentuale degli addetti suddivisi per sesso e per classi d'età;
- a consuntivo il dato medio dei lavoratori delle ditte appaltatrici che hanno prestato la propria attività all'interno dell'unità produttiva;
- andamento dell'occupazione femminile anche al fine di favorire possibili azioni positive volte a concretizzare le pari opportunità;
- il numero dei contratti part-time e a termine;
- gli interventi formativi inerenti l'attività svolta dai lavoratori, la loro eventuali riqualificazione, nonché l'ambiente e la sicurezza.
A richiesta di una delle parti la procedura concernente tali stabilimenti potrà essere esperita nelle stesse sedi previste per i gruppi.
Le aziende aventi un numero di dipendenti tra 150 e 225 daranno informazioni relative alle percentuali di addetti suddivise per sesso e per classi d'età alla Fulc tramite Unionchimica e nel corso degli incontri a livello regionale di cui al punto 1).
Le parti effettueranno un esame congiunto degli effetti degli investimenti e procederanno agli incontri annuali per l'accertamento delle realizzazioni nell'ambito territoriale.

Dichiarazione Unionchimica.
In presenza di situazioni di crisi di rilevante entità, con particolare attenzione al Mezzogiorno, Unionchimica si impegna a presentare, congiuntamente con gli altri soggetti e organizzazioni imprenditoriali pubbliche e/o private del settore e non, iniziative tese a creare ipotesi di reindustrializzazione.

D) Decentramento produttivo
Le aziende informeranno preventivamente la RSU su eventuali casi di scorporo di attività del proprio ciclo produttivo che abbiano riflessi sull'occupazione complessiva, per consentire alle OSL la conoscenza delle conseguenze sui livelli occupazionali nel territorio.
La presente normativa non si applica nei confronti delle aziende che occupano fino a 140 lavoratori.

E) Lavoro a domicilio
Fermo restando il disposto della legge 18.12.73 n. 877, le aziende che ricorrono al lavoro a domicilio comunicheranno 1 volta all'anno alla RSU e per conoscenza alla Fulc territoriale il numero dei lavoratori a domicilio e il tipo di lavoro commissionato.
La 1a comunicazione verrà data entro 4 mesi dalla stipula del presente contratto.

F) Appalti
Sono esclusi dagli appalti i lavori svolti in azienda direttamente pertinenti le attività di trasformazione proprie dell'azienda stessa, nonché quelle di manutenzione ordinaria continuativa riferite all'attività produttiva, ad eccezione di quelle che necessariamente debbono essere svolte al di fuori dei normali turni di lavoro.
Per quanto concerne i lavori conseguenti a programmi di risanamento e bonifica degli impianti, ove essi presentino continuità, costanza nel tempo e orario pieno, le aziende concorderanno con le RSU le possibili soluzioni sostitutive. Ai fini della ricerca di tali soluzioni sostitutive, si dovrà tenere conto delle caratteristiche di programmabilità dei lavori stessi, della piena utilizzazione delle attrezzature, del carattere di continuità del lavoro, anche in impianti diversi.
Le aziende inseriranno nei contratti di appalto clausole che vincolino le imprese appaltatrici all'osservanza degli obblighi ad esse derivanti dalle norme di legge: assicurative, previdenziali, d'igiene e sicurezza del lavoro nonché dai contratti di loro pertinenza.
Le aziende garantiranno ai lavoratori delle imprese appaltatrici l'uso dei servizi aziendali (spogliatoi, servizi igienici e, ove esistenti, servizi di mensa) alle stesse condizioni dei dipendenti delle imprese appaltanti.
Restano salvi, fino alla loro scadenza, i contratti di appalto in corso stipulati prima della sottoscrizione del presente contratto.
Le aziende comunicheranno alle RSU la data di scadenza dei contratti di cui sopra.
Le norme di cui alla presente lett. F) non si applicano nei confronti delle aziende che occupano fino a 60 lavoratori di cui al gruppo C) dell'art. 4 del presente contratto.
Resta esclusa dal divieto di appalto la manutenzione degli impianti detenuti in locazione finanziaria.

G) Organizzazione del lavoro
Premesso che i modelli organizzativi del lavoro discendono e sono strettamente condizionati dalle tipologie dei prodotti e delle tecnologie utilizzate nelle singole aziende, nonché dalle caratteristiche degli specifici mercati in cui esse operano, le parti si danno atto che possano realizzarsi nuovi modelli organizzativi del lavoro anche in presenza di mutamenti tecnologici, finalizzati al conseguimento:
a) di miglioramento dell'efficienza degli impianti e della produttività;
b) di sviluppo e valorizzazione delle capacità professionali dei lavoratori.
Nelle aziende in cui si concordi tra le parti la possibilità di introduzione di tali nuovi modelli di organizzazione del lavoro, si opererà tramite specifiche iniziative formative e qualitative (quali il
Fondo sociale europeo) al fine di realizzare arricchimenti professionali con caratteristiche di polivalenza funzionale che possano comprendere mansioni anche non esclusivamente produttive; tali interventi dovranno tener conto delle necessarie gradualità che consentono il normale svolgimento dell'attività produttiva e della disponibilità dei mezzi produttivi esistenti in azienda.
I criteri e le modalità di attuazione della nuova organizzazione del lavoro dovranno partire da un esame tra la direzione aziendale e la RSU in merito ad aree di sperimentazione, durata e verifiche; distribuzione degli orari; organici; riflessi sull'ambiente di lavoro; riflessi sulla globalità delle attività produttive dell'azienda, ferma restando la continuità di tutto il ciclo di produzione e delle attività accessorie.
La Direzione aziendale e la RSU, a conferma avvenuta della nuova organizzazione, potranno provvedere alla definizione delle eventuali nuove figure professionali risultanti dalla polivalenza funzionale, anche con l'applicazione di parametri retributivi intermedi rispetto a quelli contrattualmente previsti.
Sei mesi prima della scadenza del vigente CCNL le parti firmatarie si incontreranno a livello nazionale per verificare la possibilità di identificare eventuali revisioni del sistema di inquadramento sulla scorta delle nuove organizzazioni del lavoro.

H) Innovazione tecnologica
In caso di introduzione in aziende di impianti con caratteristiche tecnologiche particolarmente avanzate e tali da comportare nell'inserimento rilevanti riflessi di carattere organizzativo, occupazionale e ambientale la Direzione aziendale fornirà alla RSU, preventivamente rispetto all'installazione degli impianti in azienda, sommarie informazioni, nella tutela del doveroso segreto aziendale, sulle principali caratteristiche innovative contenute negli impianti in oggetto.
L'Unionchimica negli incontri previsti per l'informazione a livello nazionale, provvederà a dare informazioni in presenza di determinate innovazioni tecnologiche intervenute nel settore che comportino sostanziali mutamenti nel modo di produrre nel singolo comparto tecnico (es. stampaggio, trafilatura, estrusione, ecc.) tali da giustificare diverse qualificazioni professionali del personale addetto.

Parte II
Capitolo II - Orario di lavoro, riposi e festività
Art. 11 - Orario di lavoro
.
Premesso che la durata massima dell'orario normale è disciplinata dalle norme di legge e che nulla viene innovato a tali disposizioni, la durata media settimanale dell'orario normale del singolo lavoratore, realizzabile anche con criteri plurisettimanali anche attraverso il ricorso alla flessibilità, è fissata in 39 ore.
Qualora l'orario di 39 ore settimanali venga raggiunto con criteri plurisettimanali, nella data concordata aziendalmente, le parti verificheranno la permanenza delle condizioni che hanno portato alla definizione dello schema di orario su cicli plurisettimanali.
A) In relazione all'esigenza di una rigorosa attuazione dell'orario contrattuale di lavoro, le parti si danno atto che gli organici devono consentire il godimento delle ferie e dei riposi settimanali, tenendo conto altresì dell'assenteismo medio per mobilità, infortunio e altre assenze retribuite.
Ba) Il ricorso al lavoro supplementare e straordinario deve avere carattere eccezionale. Esso deve trovare obiettiva giustificazione in necessità non considerate dalle caratteristiche di cui al punto A) e che siano: non programmabili, imprescindibili, indifferibili, di durata temporanea e tali da non ammettere correlativi dimensionamenti di organico.
Bb) Al di là dei casi previsti dal punto precedente, eventuali ipotesi di lavoro supplementare e straordinario saranno contrattate preventivamente tra la Direzione aziendale e la RSU. In tal caso - ferma restando la corresponsione delle maggiorazioni contrattuali stabilite - le prestazioni straordinarie saranno compensate da corrispondenti riposi, possibilmente collegati con quelli settimanali o infrasettimanali, mentre l'eventuale recupero mediante riposi delle ore supplementari formerà oggetto della contrattazione con la RSU.
Bc) La Direzione aziendale comunicherà mensilmente alla RSU i dati a consuntivo concernenti le prestazioni supplementari e straordinarie per servizio o reparto.
C) La distribuzione dell'orario di lavoro deve essere contrattata a livello aziendale.
L'orario settimanale di lavoro sarà normalmente concentrato in 5 giorni (dal lunedì al venerdì); eventuali eccezioni dovranno essere concordate con la RSU.
Fermo restando quanto previsto dalla lett. B) del presente articolo, in quelle aziende che, per esigenze produttive, ricorrano all'utilizzo degli impianti in via continuativa su 6 giorni settimanali si darà luogo a una riduzione dell'orario di lavoro anche mediante cicli plurisettimanali per il personale interessato, la cui entità sarà concordata a livello aziendale.
Per le lavorazioni a ciclo continuo e semicontinuo, l'orario di 39 ore settimanali verrà, di norma, realizzato attraverso turni plurisettimanali con riposi compensativi.
[…]
I lavoratori non possono esimersi, tranne nei casi di forza maggiore, dall'effettuare turni avvicendati giornalieri e presteranno la loro opera nel turno per essi stabilito.
Nei turni regolari periodici il lavoratore del turno smontante non può abbandonare il lavoro senza aver avuto la sostituzione del lavoratore del turno montante, fermo restando il diritto alle maggiorazioni stabilite per il lavoro supplementare o straordinario.
[…]
E) Fermo restando quanto stabilito ai precedenti punti b) e c) della lett. B), il lavoratore può esimersi dall'effettuare il lavoro supplementare, straordinario, notturno e festivo, soltanto per giustificati motivi individuali di impedimento. Il lavoro supplementare e straordinario, nonché il lavoro festivo dovranno essere disposti e autorizzati dalla Direzione aziendale.
Dichiarazione a verbale.
Le parti concordano che in presenza di esigenze produttive che possano essere pregiudicate dall'applicazione di quanto previsto nella lett. Bb) del presente articolo e in ragione dell'esistenza di strozzature tecniche, di manutenzione e di occupazione, potranno essere convenute tra le parti stesse delle deroghe per il periodo strettamente necessario al superamento di tali esigenze.
Le parti si impegnano, inoltre, ad adoperarsi attivamente tramite le rispettive strutture per rimuovere eventuali ostacoli o comportamenti contrastanti con la piena osservanza delle norme di legge e contrattuali che regolano il lavoro supplementare e straordinario.
Nota a verbale.
1) Con i termini "non programmabili, imprescindibili, indifferibili e di durata temporanea" le parti hanno inteso richiamarsi alle specificità proprie delle piccole e medie aziende in relazione ad esigenze di mercato anche stagionali.
2) Restano salve le condizioni di maggior favore aziendalmente in atto, ivi comprese quelle per i lavoratori addetti a turni avvicendati.
[…]

Art. 13 - Flessibilità dell'orario di lavoro.
Fulc e Unionchimica riconoscono che un complesso di elementi strutturalmente connessi al settore merceologico rappresentato, alle specificità del comparto delle PMI, e alle sempre maggiori necessità di costante rispetto delle richieste del mercato può concorrere a determinare nelle aziende esigenze di diversi quantitativi di produzione nei singoli periodi dell'anno.
Al fine di rendere più concreto l'adeguamento delle capacità aziendali con un miglior utilizzo degli impianti, alle esigenze dell'andamento produttivo e di mercato (e sulla scorta delle previsioni di vendita), l'azienda potrà ricorrere - anche per singoli reparti, tipi di lavorazioni o gruppi di lavoratori - alla flessibilità dell'orario normale di lavoro attraverso cicli plurisettimanali, ferme restando le attuali condizioni di durata dello stesso.
I regimi di flessibilità comporteranno compensazioni annuali di orario tali da lasciare invariato mediamente il normale orario di lavoro.
Resta fermo che nei periodi in cui vengono attuati regimi di flessibilità, il lavoratore verrà retribuito secondo i criteri della normale mensilizzazione.
Quando l'azienda ravvisi l'opportunità di ricorrere alla flessibilità, si darà luogo a un preventivo incontro tra le parti a livello aziendale, nel corso del quale, previa informazione sulle motivazioni e sui periodi di utilizzo programmati, saranno comunicate le modalità di distribuzione dell'orario flessibile al fine di conseguire gli obiettivi individuati.
Entro i 30 giorni successivi all'avvio della flessibilità in apposito incontro le parti definiranno i programmi e i periodi durante i quali si procederà alle compensazioni orarie necessarie al riequilibrio della media annua dell'orario di lavoro.
In tal caso la distribuzione dell'orario flessibile diventa orario normale e come tale dovrà essere considerato a tutti gli effetti compresi quelli retributivi.
In tale contesto la distribuzione della prestazione ordinaria e di flessibilità potrà essere articolata anche in giornate non cadenti nel periodo settimanale in cui è distribuito l'orario normale di lavoro, con esclusione delle domeniche e delle festività, entro un limite massimo di 48 ore settimanali.
Il recupero della flessibilità programmata, non effettuabile per esigenze produttive, sarà oggetto d'incontro tra Direzione aziendale e RSU per definire soluzioni adeguate in altro periodo.

Art. 14 -Disposizioni per i lavoratori addetti a mansioni discontinue e a mansioni di semplice attesa o custodia.
Per i lavoratori addetti a lavori discontinui o a mansioni di semplice attesa o custodia, l'orario normale di lavoro non può superare le 10 ore giornaliere e le 60 ore settimanali previste dai vigenti accordi interconfederali in materia, salvo le eccezioni di cui agli accordi medesimi.
La durata dell'orario normale del singolo lavoratore è fissata in:
- 45 ore settimanali per i discontinui con orario giornaliero di 9 ore;
- 50 ore settimanali per i discontinui con orario giornaliero di 10 ore.
[…]

Art. 15 - Lavoro supplementare, straordinario, notturno, festivo e a turni: maggiorazioni.
[…]
Ai minori che lavorano in squadre avvicendate, la mezz'ora di riposo prevista dalle vigenti disposizioni di legge dovrà essere retribuita, ma in tal caso resta assorbita la maggiorazione prevista per i turni diurni dal punto 8) del presente articolo.
Ferme restando le condizioni in atto aziendalmente, qualora, aziende organizzate su orario giornaliero ricorressero a turni avvicendati interessanti personale femminile, in riferimento a quanto stabilito dall'art. 19 della legge n. 903/77, alle lavoratrici interessate verrà corrisposta la mezz'ora di riposo in luogo della maggiorazione di cui al punto 8) del presente articolo o viceversa.
[…]

Art. 17 - Riposo settimanale.
Come previsto dalla relativa legge 22.2.34 n. 370, e fatto salvo quanto disposto per i minori, il riposo settimanale cadrà normalmente in domenica, potendosi far godere il riposo in altro giorno della settimana soltanto nei casi previsti dalla legge stessa.
Nei casi in cui, disposizioni di legge permettendo, il riposo settimanale non venga concesso nel giorno prestabilito, resta fermo che al personale compete il riposo compensativo.

Capitolo III - Trattamento economico
Art. 28 - Lavoro a cottimo.

Ferme restando le norme di legge in materia, l'effettuazione del lavoro a cottimo, sia individuale che collettivo, è disciplinata dalle seguenti norme:
[…]
3) La tabella di cottimo (o tariffa), d'affiggere nei luoghi di lavoro o consegnare ai lavoratori, dovrà contenere le seguenti indicazioni:
a) descrizione del posto di lavoro;
b) descrizione della lavorazione e del suo procedimento;
c) indicazione del modo operativo con le singole operazioni previste;
d) indicazione della tariffa di cottimo (a tempo, a prezzo o ad indice di rendimento);
e) gli organici di squadra o di gruppo, il macchinario assegnato nelle diverse operazioni, la distribuzione delle pause per garantire, qualora sia prevista la continuità del regolare funzionamento degli impianti, la possibilità di allontanamento del lavoratore dal posto di lavoro.
L'analisi della lavorazione nelle singole operazioni e l'elaborazione completa della tabella (o tariffa), compresi i tempi parziali e gli elementi equivalenti, sarà a disposizione dell'Esecutivo della RSU di cui al successivo punto 4), che ne potrà prendere visione, fermo restando l'obbligo di riservatezza sulle informazioni acquisite.
Nei casi di emissione e di revisione di tabella (o tariffa) l'azienda ne darà preventiva comunicazione ai lavoratori interessati e all'Esecutivo della RSU di cui al successivo punto 4).
[…]
4) Presso ogni stabilimento all'Esecutivo della RSU è affidata la contrattazione in materia di cottimo, che lo stesso potrà demandare a un Comitato di cottimo composto da un massimo di 3 unità, nell'ambito delle condizioni previste dai commi 5 e 8 dell'art. 71.
[…]
13) Quando i lavoratori siano vincolati nel loro lavoro al ritmo di altri lavoratori retribuiti a cottimo sarà ad essi corrisposta, in aggiunta alla paga base, la percentuale minima di cottimo.
14) Le precedenti disposizioni valgono anche per le lavorazioni a ritmo predeterminato.
15) Per le lavorazioni a cottimo di breve durata e non ripetitive non troveranno applicazione i punti obiettivamente incompatibili.

Art. 31 - Contrattazione aziendale.
Le parti, nel pieno rispetto dei contenuti del protocollo 23.7.93, definiscono i seguenti principi di raccordo tra la contrattazione di 1° livello (contrattazione collettiva nazionale) e di 2° livello (contrattazione aziendale):
1) i 2 livelli di contrattazione non possono sovrapporsi in termini di materie e di tempi;
2) in relazione al precedente punto vengono definite nel presente accordo le materie di contrattazione del livello aziendale attraverso la seguente elencazione di materie:
a) materie espressamente richiamate nel CCNL;
b) nell'ambito delle previsioni del CCNL e nelle casistiche contrattualmente e legislativamente previste: prospettive produttive, occupazionali, di ricerca e innovazione, interventi di innovazione tecnologica e relativi riflessi organizzativi;
c) nell'ambito delle previsioni del CCNL gestione degli orari contrattuali di lavoro;
d) obiettivi di redditività, produttività, efficienza, qualità e risparmio energetico da porre alla base della contrattazione di natura salariale.
[…]

Art. 39 - Trasferimento.
Il trasferimento deve essere comunicato al lavoratore per iscritto, normalmente con congruo preavviso, fermo restando, che lo stesso può essere trasferito da una unità produttiva a un'altra solo per comprovate ragioni tecniche, organizzative e produttive.
[…]

Capitolo IV - Interruzione, sospensione e riduzione del lavoro
Art. 40 - Interruzione del lavoro e recupero delle ore di lavoro perdute.

[…]
È ammesso, per tutti i lavoratori, il recupero a regime normale delle ore di lavoro perdute per causa di forza maggiore entro i successivi 60 giorni lavorativi o per le interruzioni di lavoro concordate fra le OO.SS. periferiche di categoria, in entrambi i casi nel limite massimo di 1 ora al giorno.

Art. 42 - Permessi di entrata e di uscita.
A meno che non vi sia un esplicito permesso, non è consentito che un lavoratore entri o si trattenga nello stabilimento in or e non comprese nel suo orario di lavoro.
Il lavoratore licenziato o sospeso non può entrare nello stabilimento se non è autorizzato dalla Direzione.
Durante le ore di lavoro nessun lavoratore può lasciare lo stabilimento se non abbia avuto apposita autorizzazione, che deve richiedere al suo superiore immediato […]

Art. 46 - Infortunio e malattie professionali.
In materia si richiamano le disposizioni di legge, sia per quanto concerne gli obblighi dell'assistenza e soccorso che per quanto concerne gli obblighi assicurativi.
L'infortunio sul lavoro, anche se consente la continuazione dell'attività lavorativa, deve essere denunciato immediatamente dal lavoratore al proprio superiore diretto perché possano essere prestate le previste cure di pronto soccorso ed effettuate le denunce di legge.
Qualora, durante il lavoro, il lavoratore avverte disturbi che ritenga attribuibili all'azione nociva delle sostanze adoperate o prodotte nell'ambiente di lavoro, dovrà immediatamente avvertire il proprio superiore diretto perché questi ne informi la Direzione per i provvedimenti del caso.
[…]

Art. 48 - Trattamento in caso di gravidanza e puerperio.
Per il trattamento normativo ed economico in caso di gravidanza e puerperio valgono le vigenti disposizioni di legge sulla tutela fisica ed economica delle lavoratrici madri.
[…]
Una volta concluso il periodo di astensione facoltativa 'post-partum', la lavoratrice potrà richiedere un'aspettativa non retribuita fino al compimento dell'anno di vita del bambino.
Qualora nel corso del periodo d'assenza per gravidanza siano intervenuti processi riorganizzativi o di inserimento di innovazioni tecnologiche nell'area di lavorazione di appartenenza della lavoratrice, l'azienda procederà a un adeguato periodo di addestramento atto a un proficuo reinserimento.

Capitolo V - Ambiente di lavoro - igiene e sicurezza del lavoro
Art. 49 - Ambiente - Ambiente di lavoro
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Le parti firmatarie, concordando sulla necessità di eliminare le condizioni di rischio per la salute e la sicurezza dei lavoratori nel posto di lavoro e di rendere compatibile la salvaguardia dell'ambiente con lo sviluppo delle aziende, convengono di realizzare un sistema di relazioni articolato sull'Osservatorio nazionale di settore, sulla base di quanto definito nella parte 1, lett. A) (Osservatorio nazionale di settore) e B) (Commissione paritetica) del presente CCNL nonché sul seguente livello aziendale.

1) L'azienda:
- qualora l'adozione di sostanziali modifiche agli impianti al fine di migliorare l'ambiente di lavoro e la sicurezza o l'impatto ambientale imponesse la fermata totale o parziale degli stessi, provvederà a utilizzare i lavoratori interessati in altre attività aziendali e ove ciò non fosse possibile, ad esaminare con la RSU soluzioni alternative anche mediante recupero. È fatta salva la possibilità di intervento della legge 20.5.75 n. 164 laddove ciò sia giustificato e alle condizioni dalla stessa previste;
- esaminerà con le OO.SS., la RSU e il RLS le caratteristiche relative all'ambiente di lavoro di nuovi complessi industriali in occasione della loro installazione;
- annualmente, ovvero con cadenza infrannuale qualora congiuntamente valutato, affronterà con la RSU le principali tematiche in materia di ambiente;
- annualmente presenterà alla RSU un bilancio sulle principali tematiche in materia di protezione ambientale con particolare riferimento ai rifiuti e alle emissioni idriche e atmosferiche.
Inoltre, fermo restando quanto previsto dal D.lgs. n. 626/94, nel casi in cui azienda e il RLS abbiano concordato l'effettuazione di indagine e accertamenti sull'ambiente di lavoro:
- delegati dei lavoratori del gruppo direttamente esposto alle specifiche condizioni ambientali in esame e da esso designati di volta in volta nel proprio ambito in numero proporzionale alla consistenza del gruppo stesso e comunque non superiore a 6, partecipano alla discussione in uno, con la RSU, con il riconoscimento della retribuzione, in quanto la discussione medesima si svolga in orario di lavoro;
- i medici e tecnici di cui sopra sono tenuti al segreto sulle tecnologie e tecniche di produzione di cui vengono a conoscenza;
- gli oneri per il complesso degli interventi effettuati dalle aziende/enti di cui sopra, poiché congiuntamente designati, e quelli per la tenuta delle registrazioni sono a carico dell'azienda.
Nota a verbale.
Con riferimento al comma 2 del punto 1) del presente articolo, le parti convengono che, in relazione alle realtà aziendali da Unionchimica rappresentate, il numero massimo dei delegati di reparto o gruppo omogeneo che potranno assistere la RSU è da 1 a 3 unità.

2) Rappresentante per la sicurezza.
In applicazione di quanto previsto dal D.lgs. 19.9.94 n. 626 nonché dall'accordo interconfederale 27.10.95, viene definita la seguente disciplina sul Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza (RLS).
A) Nelle aziende o unità produttive con più di 15 dipendenti i lavoratori eleggono, all'interno della RSU il RLS, previsto dal D.lgs. n. 626/94, nei seguenti numeri:
- 1 rappresentante nelle aziende o unità produttive che occupano da 16 a 200 dipendenti;
- 3 rappresentanti nelle aziende o unità produttive che occupano da 201 a 1.000 dipendenti;
- 6 rappresentanti nelle aziende o unità produttive di maggiori dimensioni.
Per la determinazione delle suddette classi dimensionali, sono considerati tutti i lavoratori dipendenti a libro matricola, che prestano la loro attività nelle sedi aziendali, mentre i lavoratori a part-time vengono considerati in proporzione all'orario di lavoro svolto.
B) Nelle aziende o unità produttive che occupano fino a 15 dipendenti il RLS è eletto direttamente dai lavoratori al loro interno.
Le iniziative idonee per l'informazione e l'elezione del RLS saranno definite dalle associazioni territoriali degli imprenditori e dei lavoratori.
C) L'elezione del RLS avverrà secondo le modalità e le procedure previste dalla parte III, punti 1) e 2), dell'accordo interconfederale 27.10.95, che si intendono qui integralmente richiamate.
D) Il RLS svolge i compiti espressamente previsti dall'art. 19 del D.lgs. n. 626/94.
E) Per quanto riguarda la durata dell'incarico del RLS, gli strumenti e le modalità per l'espletamento dell'incarico, si intendono qui richiamati i punti 3) e 4), parte III, dell'accordo interconfederale 27.10.95.
F) Le riunioni periodiche, di cui all'art. 11 del D.lgs. n. 626/94, saranno convocate con un anticipo di almeno 5 giorni lavorativi, su ordine del giorno scritto predisposto dall'azienda.
Il RLS potrà richiedere un'integrazione purché riferita agli argomenti previsti dallo stesso art. 11.
Nelle aziende ovvero unità produttive che occupano più di 15 dipendenti la riunione ha altresì luogo in occasione di eventuali significative variazioni delle condizioni di esposizione al rischio, compresa la programmazione e l'introduzione di nuove tecnologie che hanno riflessi sulla sicurezza e salute dei lavoratori; nelle aziende ovvero unità produttive che occupano fino a 15 dipendenti, nelle stesse ipotesi del presente comma, il RLS può richiedere la convocazione di un'apposita riunione.
Di ciascuna riunione viene redatto apposito verbale che verrà sottoscritto dal RLS e dal datore di lavoro o suo rappresentante.
G) Per l'espletamento dei compiti previsti dall'art. 19 del D.lgs. n. 626/94, il RLS ha diritto a:
- 40 ore annue di permesso retribuito, senza pregiudizio delle ore spettanti alla RSU, nelle aziende o unità produttive che occupano più di 15 dipendenti;
- 30 ore annue nelle aziende o unità produttive che occupano da 6 a 15 dipendenti;
- 12 ore annue nelle aziende o unità produttive che occupano fino a 5 dipendenti.
L'utilizzo dei permessi deve essere comunicato alla direzione aziendale con almeno 48 ore di anticipo, tenendo anche conto delle obiettive esigenze tecnico-produttivo-organizzative dell'azienda; sono fatti salvi i casi di forza maggiore.
Non vengono imputate al monte ore, di cui al comma 1 della presente lett. G), le ore utilizzate per l'espletamento degli adempimenti previsti dall'art. 19, D.lgs. n. 626/94, lett. b), c), d), g), i) e l).
H) Il RLS riceve una formazione adeguata, con previsto dall'art. 22, comma 4, D.lgs. n. 626/94.
I) La formazione del RLS sarà svolta con un programma di 32 ore e, come previsto dall'accordo interconfederale 27.10.95, riguarderà: conoscenze generali sugli obblighi e diritti previsti dalla normativa in materia di igiene e sicurezza nonché sui rischi e sulle relative misure di prevenzione e protezione; metodologie sulla valutazione del rischio; metodologie minime di comunicazione.
Le iniziative formative: verranno promosse dai costituendi organismi. paritetici con un attivo intervento delle organizzazioni territoriali delle parti stipulanti.
Le iniziative formative saranno concordate tra le parti a livello territoriale che potranno avvalersi dei costituendi organismi paritetici, ove siano operanti, avendo provveduto a programmarne il fabbisogno.
Chiarimenti a verbale.
Aziende o unità produttive con più di 15 dipendenti:
1) nelle aziende in cui siano state elette le RSU il RLS verrà designato dalle stesse al proprio interno e proposto ai lavoratori in apposita assemblea da tenersi entro 15 giorni da tale designazione, per la ratifica; l'assemblea sarà valida purché voti la maggioranza degli aventi diritto presenti in azienda.
2) Nelle aziende in cui le RSU non siano ancora state costituite, il RLS è eletto nell'ambito delle stesse in occasione della loro elezione e con le medesime modalità di elezione.
3) Nelle aziende in cui esistano rappresentanze sindacali diverse dalle RSU nelle aziende in cui non esista alcuna rappresentanza sindacale, il RLS viene letto direttamente dai lavoratori al loro interno con le stesse modalità e le procedure definite dalle rispettive organizzazioni territoriali per le aziende e unità produttive fino a 15 dipendenti, di norma su iniziativa delle OO.SS. stipulanti.

Art. 50 - Prevenzione, igiene e sicurezza del lavoro.
1) Prevenzione.

La prevenzione degli infortuni e delle malattie professionali e il rispetto delle relative norme di legge e di quelle a tal fine emanate dagli organi competenti, costituiscono un preciso dovere dell'azienda e dei lavoratori. In particolare l'azienda:
a) può sottoporre il lavoratore a visita medica al momento della assunzione, al fine di accertarne preventivamente l'idoneità alla mansione che gli viene affidata o successivamente quando lo ritenga opportuno;
b) sottopone - in ottemperanza alle vigenti disposizioni di legge, ove lo ritenga opportuno, o quando i singoli interessati lo richiedano - i lavoratori addetti alle lavorazioni considerate nocive (anche se non comprese fra quelle considerate strettamente tali dalla legge) a periodiche visite mediche;
c) è tenuta a dotare i lavoratori dei mezzi di difesa necessari contro l'azione agenti che, per la loro specifica natura, possono riuscire nocivi alla salute del lavoratore nell'esercizio delle sue mansioni. Tali mezzi protettivi di uso personale, come: zoccoli, maschere, guanti, occhiali, stivali di gomma, ecc..., sono forniti cura e carico dell'azienda, sono assegnati in dotazione per tutta la durata del lavoro e devono essere mantenuti in stato di efficienza;
d) deve disporre che i lavoratori addetti a reparti ove si svolgono lavorazioni di sostanze nocive, consumino i pasti fuori dei reparti stessi, in locale adatto;
e) dà informazioni sui piani di emergenza, compresi l'attrezzatura di sicurezza, i sistemi di allarme e i mezzi di interventi previsti all'interno dello stabilimento in caso di incidente rilevante;
f) dà informazioni sulle avvertenze in materia di sicurezza e di pronto intervento per le sostanze pericolose trasportate.
L'azienda curerà che gli indumenti dei lavoratori siano custoditi in appositi armadietti, da sottoporre a periodica disinfestazione.
Ove motivi di igiene lo esigano, le aziende provvederanno all'istituzione di bagni a doccia di cui i lavoratori possano usufruire al termine del lavoro.
Da parte sua il lavoratore è tenuto all'osservanza scrupolosa delle disposizioni di legge in materia di prevenzione e sicurezza nonché delle prescrizioni che, nell'osservanza delle legge, gli verranno impartite dall'azienda, per la tutela della sua salute; in particolare è tenuto a servirsi dei mezzi protettivi fornitigli dall'azienda soltanto durante il lavoro, curando altresì la perfetta conservazione dei mezzi stessi.

2) Registrazioni.
Vengono istituiti, da redarsi con i criteri previsti dalla legge 23.12.78 n. 833:
a) il registro dei dati ambientali, tenuto e aggiornato a cura della azienda. In esso saranno annotati, per ogni reparto, i risultati delle rilevazioni riguardanti fattori ambientali fisici o chimici, i quali possono determinare situazioni di nocività e particolare gravosità; le singole registrazioni saranno affisse nei reparti interessati;
b) il registro dei dati biostatistici, tenuto e aggiornato a cura dell'azienda. In esso saranno annotati, per ogni reparto, i risultati statistici delle visite mediche e degli esami periodici obbligatori, nonché le assenze per infortunio, malattia professionale e malattia comune; il registro sarà tenuto a disposizione della RSU e dei lavoratori;
c) il libretto personale di rischio in cui saranno trascritti, a cura della azienda, le risultanze del registro di cui alla lett. a) relative agli ambienti in cui ciascun lavoratore abbia svolto la sua attività e che sarà consegnato al lavoratore medesimo;
d) il libretto sanitario personale, tenuto e aggiornato a cura dei servizi sanitari di fabbrica, con vincolo di segreto professionale. In tale libretto saranno annotati i risultati delle visite mediche di assunzione e periodiche e degli eventuali esami clinici, nonché i dati relativi agli infortuni e alle malattie professionali; per le lavoratrici il libretto sanitario personale viene integrato da una scheda di maternità contenente i dati concernenti la salute riproduttiva dell'interessata, le visite mediche, gli esami clinico-ginecologici, tenuta e aggiornata a cura delle USL o dei consultori. Detta scheda potrà essere utilizzata solo dietro specifica autorizzazione della lavoratrice interessata e per gli usi di competenza della USL o dei consultori.
Il lavoratore, o il medico curante da lui autorizzato, possono prendere visione e chiedere estratti, in ogni momento, del libretto sanitario, rivolgendosi a chi lo detiene. All'atto della risoluzione del rapporto di lavoro il libretto sarà riconsegnato al lavoratore.
Sui registri di cui ai punti a) e b) e sui libretti di cui ai punti c) e d) l'azienda fornirà annualmente al RLS un riassunto statistico redatto a cura del medico competente.

3) Valori limite.
In connessione con quanto previsto ai titoli VII e VIII del D.lgs. n. 626/94 e ferma restando la regolamentazione di cui al D.lgs. n. 277/91 e ai relativi valori e procedure, in vigore per gli agenti fisici e chimici dalla stessa disciplinati, non sono ammesse lavorazioni nelle quali vengano superati, per tutti gli altri agenti chimici, i valori limite (TLV) della ACGIH.
I predetti valori sono riportati in appendice al presente contratto e verranno aggiornati in relazione ai mutamenti ad essi apportati dal predetto ente.
Le specifiche disposizioni, procedure e limiti che saranno emanati con efficacia cogente - anche in attuazione delle direttive CE in materia di protezione dei lavoratori contro i rischi derivanti da esposizione ad agenti chimici, fisici e logici - sostituiranno quelli previsti dal presente contratto.
Nota a verbale.
Le parti convengono che, in considerazione delle particolari caratteristiche delle aziende del settore e allo scopo di garantire l'attuazione concreta e uniforme della normativa del presente articolo e anche per contribuire all'elaborazione del modello unico previsto dalla legge n. 833, attraverso strumenti operativi di agevole gestione, il registro dei dati ambientali, quello dei dati biostatistici e il libretto sanitario personale e il libretto sanitario di rischio verranno elaborati di comune accordo tra le parti stipulanti.

Capitolo VI -Clausole particolari riguardanti lo svolgimento del rapporto di lavoro
Art. 54 - Abiti da lavoro.

Ai lavoratori di nuova assunzione di cui ai gruppi B) (5° livello, 2° alinea e 4° livello, 1° alinea) e C) dell'art. 4, le aziende forniranno gratuitamente, in uso un abito da lavoro all'atto della conferma in servizio, provvedendo pure gratuitamente di anno in anno alla sostituzione dello stesso.
Per quanto concerne i lavoratori di cui al gruppo B) dell'art. 4 (esclusi i lavoratori di cui al gruppo B sopra elencati) l'abito da lavoro verrà fornito al soli tecnici di stabilimento o laboratorio.
Per i lavoratori addetti a lavorazioni che arrechino facile deterioramento al vestiario o che ne richiedano uno speciale, l'azienda provvederà a quanto sopra fornendo uno o più abiti all'anno nella misura resa necessaria dal grado di usura determinato dalle lavorazioni stesse, tenendo presente anche la necessità di assicurare l'efficienza degli abiti agli effetti della sicurezza e dell'igiene sul lavoro.
A titolo indicativo rientrano nel trattamento di cui sopra i lavoratori addetti a produzione o manipolazione o impiego di solventi e di sostanze corrosive o caustiche (quali ad es.: solfuro di carbonio, soda caustica, acidi, sali di piombo, ecc.) oppure i lavoratori addetti a lavorazioni molto sporchevoli o di rapida usura abiti, quali ad es.: preparazione e manipolazione di soluzioni di gomma, sterlingatura, catramatura, bitumatura, verniciatura, paraffina a calco, cernita cascami ecc., oppure gli addetti alle presse o ai mescolatori, sempreché tali lavorazioni risultino effettivamente sporchevoli, oppure per i lavoratori il cui vestiario sia oggetto ad usura per contatto o per la proiezione di sostanze ad elevate temperature, come avviene, ad esempio, per i lavoratori addetti ai forni di fusione metalli, alle caldaie generatrici di vapore a carbone o nafta, ecc... per i saldatori, oppure per i lavori addetti al carico e scarico a spalla, o al carico e trasporto di sostanze sporchevoli, come nerofumo e carbone, ecc...
Ai lavoratori addetti ai servizi ausiliari, e che per le mansioni loro attribuite trovino saltuariamente nelle condizioni su accennate, dovrà pure essere fornito gratuitamente l'abito da lavoro, tenendo conto, agli effetti del numero di ricambi, del grado di esposizione agli agenti deterioranti.
Ai lavoratori che esplicano continuamente la loro attività in condizioni del tutto particolari o esposti alle intemperie, dovranno essere singolarmente forniti quegli indumenti speciali che saranno più appropriati alle specifiche condizioni di lavoro.
Quando invece le suddette condizioni si verificassero saltuariamente, anche se non ripetutamente, l'assegnazione di tali indumenti potrà essere fatta a mezzo di dotazione di reparto.
Ai lavoratori addetti a lavori particolarmente imbrattanti l'azienda deve assicurare la possibilità del ricambio dell'abito durante il lavoro.
Quando l'azienda richieda che taluni lavoratori (ad es. uscieri, portieri, guardiani, autisti, ecc...) indossino abiti speciali o divise dovrà provvedere a proprie spese alla loro fornitura.

Art. 55 - Lavoro delle donne e dei minori.
Per il lavoro delle donne e dei minori si rimanda alle disposizioni della relativa legge, con quanto in appresso specificato.

Lavoro notturno personale femminile.
Le aziende, assistite dall'associazione imprenditoriale, potranno concordare con le RSU interessate e il sindacato territoriale, in attuazione della deroga prevista al comma 2, art. 5, legge n. 903/77, la necessità di ricorrere all'utilizzo di personale femminile nel turno notturno. In tale evenienza verranno concordati con le RSU le unità necessarie e i criteri del loro utilizzo. Copia dell'accordo verrà depositata congiuntamente dalle parti all'Ispettorato del lavoro ai sensi e per gli effetti del richiamato disposto di legge.

Lavorazioni particolarmente pesanti.
In attuazione della deroga prevista al comma 4, art. 1, legge n. 903/77, su iniziativa di una delle parti, a livello aziendale o a livello territoriale per realtà omogenee, si concorderà, verificata l'irremovibilità delle condizioni organizzative, l'individuazione di lavorazioni ritenute particolarmente pesanti e per le quali le aziende non potranno adibire né assumere personale femminile. Copia dell'accordo raggiunto verrà depositata ai sensi e per gli effetti delle disposizioni di legge all'Ispettorato provinciale del lavoro, all'Ufficio provinciale del lavoro e della massima occupazione e portato a conoscenza degli uffici periferici interessati.

Art. 56 - Portatori di handicap.
Le aziende considereranno con attenzione, nell'ambito delle possibilità tecnico-organizzative, il problema dell'inserimento nelle proprie strutture, anche attraverso la creazione di percorsi di inserimento mirati, ai sensi e per gli effetti della legge 2.4.68 n. 482, dei portatori di handicap in funzione delle capacità lavorative degli stessi, anche utilizzando specifici progetti con il supporto della struttura pubblica competente, la RSU e con la collaborazione della commissione regionale.

Capitolo VIII - Norme disciplinari
Art. 59 - Consegna e conservazione utensili e materiali.

Per provvedersi degli utensili e del materiale occorrente, il lavoratore deve fare richiesta al suo superiore diretto.
Egli è responsabile degli utensili che riceve in regolare consegna […]
Qualora non vi provvedesse può essergli addebitato, sulla liquidazione, l'importo relativo alle cose non consegnate.
È preciso obbligo del lavoratore di conservare in buono stato le macchine e gli attrezzi, gli utensili, gli armadietti, i disegni e in genere tutto quanto a lui è affidato.
D'altra parte il lavoratore deve essere messo in grado di conservare quanto consegnatogli; in caso contrario ha diritto di declinare la propria responsabilità informandone tempestivamente, però, la Direzione della azienda.
Il lavoratore risponderà delle perdite e degli eventuali danni agli oggetti in questione che siano imputabili a sua colpa e negligenza; il relativo ammontare verrà trattenuto sulla retribuzione con le norme di cui all'art. 37.
Il lavoratore non può apportare modifica agli oggetti affidatigli senza l'autorizzazione del superiore diretto. Qualunque variazione da lui fatta arbitrariamente, dà diritto all'azienda di rivalersi per i danni di tempo e di materiale subiti.
[…]

Art. 62 - Rapporti in azienda.
Nell'esecuzione del lavoro, il lavoratore dipende dai rispettivi superiori, come previsto dall'organizzazione aziendale.
L'azienda avrà cura di mettere i lavoratori a conoscenza della organizzazione tecnica e disciplinare di fabbrica e di reparto, in modo da evitare possibili equivoci circa le persone dalle quali, oltre che dal superiore diretto, ciascun lavoratore dipende e alle quali è tenuto a rivolgersi in caso di necessità.
I rapporti tra i lavoratori ai diversi livelli di responsabilità nella organizzazione aziendale saranno improntati a reciproca correttezza.
Devono fra l'altro essere evitati:
- comportamenti offensivi a connotazione sessuale, che abbiano la conseguenza di determinare una situazione di disagio della persona alla quale essi sono rivolti e possano influenzare, esplicitamente o implicitamente, decisioni riguardanti il rapporto di lavoro e lo sviluppo professionale;
- qualsiasi discriminazione in relazione ad orientamenti che, rientrando nella propria sfera personale, risultino non pregiudizievoli della attività lavorativa e della convivenza nei luoghi di lavoro.
In particolare il lavoratore deve:
1) osservare l'orario di lavoro e adempiere alle formalità prescritte dall'azienda per il controllo delle presenze;
2) dedicare attività assidua e diligente al disbrigo delle mansioni assegnategli, osservando le disposizioni impartite dai superiori;
[…]
4) avere cura dei locali, dei mobili, macchinari e strumenti a lui affidati.

Art. 64 - Multe e sospensioni.
Incorre nel provvedimento della multa e della sospensione il lavoratore:
a) che non si presenti al lavoro come previsto dall'art. 58 o abbandoni il proprio posto di lavoro senza giustificato motivo;
b) che ritardi l'inizio del lavoro o lo sospenda, o ne anticipi la cessazione senza preavvertire il superiore diretto o senza giustificato motivo;
c) che esegua con negligenza il lavoro affidatogli;
d) che contravvenga al divieto di fumare espressamente avvertito con apposito cartello, laddove ragioni tecniche e di sicurezza consiglino tale divieto;

f) che, per disattenzione, procuri guasti non gravi o sperpero non grave di materiale dell'azienda; che non avverta subito i superiori diretti di eventuali guasti al macchinario o di eventuali irregolarità nell'andamento del lavoro;

h) che in qualunque modo trasgredisca alle norme del presente contratto, dei regolamenti interni o che commetta mancanze recanti pregiudizio alla disciplina, alla morale o all'igiene;
i) che si trovi in condizioni di evidente ubriachezza;
l) che sia inadempiente alle disposizioni di cui alle lett. a) e b), visite di controllo, dell'art. 47;
m) che non rispetti le norme antinfortunistiche, preventivamente portate a conoscenza;
n) che si rifiuti di adempiere a disposizioni legittime impartite dai suoi superiori.
La multa verrà applicata per le mancanze di minor rilievo; la sospensione per quelle di maggior rilievo, nonché in caso di precedente adozione per 2 volte di provvedimenti di multa non prescritti.
[…]

Art. 65 - Licenziamento per mancanze.
Il licenziamento con immediata rescissione del rapporto di lavoro può essere inflitto, con la perdita dell'indennità di preavviso al lavoratore che commetta gravi infrazioni alla disciplina o alla diligenza nel lavoro o che provochi all'azienda grave nocumento morale o materiale, o che compia azioni delittuose in connessione con lo svolgimento del rapporto di lavoro.
In via esemplificativa, ricadono sotto questo provvedimento le seguenti infrazioni:

b) recidività al divieto di fumare di cui alla lett. d) dell'art. 64, sempreché l'infrazione non costituisce pregiudizio gravemente colposo al verificarsi di incidenti;
c) inosservanza del divieto di fumare quando tale infrazione sia suscettibile di provocare incidenti alle persone, agli impianti, ai materiali;

e) abbandono del posto di lavoro che implichi pregiudizio all'incolumità delle persone e alla sicurezza degli impianti o comunque compimenti di azioni che implichino gli stessi pregiudizi;
f) gravi guasti provocati per negligenza al materiale dell'azienda;
g) furto o danneggiamento volontario al materiale dell'azienda;

m) grave insubordinazione;
n) mancanze disciplinari configurabili nei termini previsti dal comma 1 del presente articolo;
o) grave inosservanza delle norme antinfortunistiche preventivamente portate a conoscenza che possa pregiudicare la propria o altrui incolumità nonché danni agli impianti e materiali;
p) precedente adozione per 2 volte di provvedimenti di sospensione non prescritti.
Nel caso di contestazione delle mancanze di cui al presente articolo, l'azienda, nelle more delle procedure di contestazione, può sospendere cautelativamente il lavoratore interessato.
Nel caso in cui al termine della procedura di contestazione venga adottato il provvedimento di licenziamento, l'azienda non dovrà corrispondere alcuna retribuzione per l'intero periodo di sospensione cautelativa.

Capitolo X - Istituti di carattere sindacale
Art. 71 - Rappresentanza Sindacale Unitaria (RSU
).
[...]
5) La RSU sostituisce il Consiglio di fabbrica di cui al CCNL 19.2.92 e i suoi componenti subentrano alle RSA e ai dirigenti delle RSA di cui alla legge n. 300/70 per titolarità di diritti, permessi, agibilità sindacali, compiti di tutela dei lavoratori e per la funzione di agente contrattuale per le materie del livello aziendale, secondo quanto previsto dal presente contratto.
[…]
6) Per l'espletamento dei propri compiti e funzioni, la RSU disporrà di permessi retribuiti per un monte ore annuo di 1,5 ore per dipendente in forza all'unità lavorativa.
Di tale monte ore sono ammessi a beneficiare anche i lavoratori chiamati ad affiancare la RSU nell'esercizio dei compiti da essa svolti.
[…]
Restano le condizioni di miglior favore aziendalmente concordate.
Eventuali agibilità/permessi previsti in sede aziendale per il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza restano comunque salvi a favore di tale rappresentante.
7) Salvo quanto diversamente disposto dal presente CCNL, le associazioni sindacali stipulanti restano titolari dei diritti loro attribuiti dalla legge 20.5.70 n. 300, dal presente CCNL e da accordi collettivi in atto.
8) Nell'ambito delle disposizioni previste dalla legge 20.5.70 n. 300, il pieno esercizio dei diritti sindacali è garantito a tutti i lavoratori in forza all'unità (diritto di assemblea, partecipazione alla costituzione della RSU, permessi per i componenti la RSU, diritto di informazione, ecc.).
Allo scopo, per i lavoratori normalmente svolgenti attività all'esterno dell'unità lavorativa, a livello aziendale saranno concordate modalità, tempi e luoghi adeguati.
[…]

Art. 72 - Assemblee.
Nelle singole unità produttive che occupino più di 15 dipendenti, potranno essere promosse dalla RSU, e/o su richiesta unitaria delle OO.SS. stipulanti il presente CCNL, assemblee del personale in forza presso l'unità medesima, con ordine del giorno su materie di interesse sindacale e del lavoro.
[…]
Il diritto di assemblea viene esteso alle unità produttive con almeno 10 dipendenti e per un numero massimo di 8 ore annue retribuite.
Tali assemblee saranno tenute, ove possibile, all'interno dell'azienda.
[…]

Art. 73 - Affissioni.
Le Direzioni aziendali consentiranno alla RSU e ai sindacati provinciali di categoria aderenti alle organizzazioni firmatarie del presente contratto di far affiggere, in apposito albo, comunicazioni firmate dai responsabili e inerenti a materie di interesse sindacale e del lavoro.
[…]

Capitolo XI - Occupazione giovanile
Art. 77 - Disciplina dell'apprendistato.

3) Formazione professionale.
L'inserimento pratico e teorico necessario a conseguire le capacità tecniche inerenti alle figure professionali di cui al precedente punto 1) è elemento fondamentale del rapporto di apprendistato, anche indipendentemente dal titolo di studio posseduto dall'apprendista.
A tal fine si ritengono utili sia i corsi di insegnamento complementare all'uopo costituiti, sia corsi di formazione professionale per analoghe figure di mestiere istituiti da enti pubblici anche presso l'azienda, sia attività di formazione (anche in affiancamento a lavoratori esperti) effettuati nell'azienda.
Le modalità di fruizione dei corsi e, nel caso di corsi aziendali, anche contenuti degli stessi, saranno concordati tra aziende e RSU e le rispettive OO.SS. firmatarie territorialmente competenti

4) Orario di lavoro.
Nell'ambito di quanto stabilito dall'art. 11 del presente CCNL, l'orario giornaliero di lavoro non può eccedere le 8 ore, ferme restando le norme di legge per i fanciulli.
L'apprendista non potrà essere adibito a lavorazioni di turno notturne (dalle ore 22.00 alle ore 6.00).

Capitolo XII - Clausole riguardanti il contratto collettivo
Art. 79 - Condizioni di miglior favore.

[…]
Per le aziende industriali che occupano non più di 25 operai si conviene che, attraverso accordi da stipularsi fra le competenti OO.SS. provinciali, si potrà addivenire a temperamenti che valgono a limitare l'onere di qualche istituto contrattuale.

Art. 82 - Lavori usuranti.
Unionchimica e Fulc concordano di attivarsi per intervenire, per quanto di loro competenza, sul complessivo tema dei lavori usuranti.
In particolare le parti nomineranno entro il 1° quadrimestre 1996 una apposita Commissione per acquisire una comune conoscenza dell'orientamento del Ministero del lavoro in materia, e, a partire da una verifica delle attività usuranti già stabilite per legge, definire gli schemi di riferimento per la determinazione e individuazione delle attività usuranti per le quali rendere operativi i benefici pensionistici previsti dalla legge.
In questo contesto la Commissione formulerà anche le ipotesi relative al quadro contributivo che si renderebbe necessario.
La Commissione consegnerà alle parti i materiali elaborati al fine di definire una comune posizione entro il 31.12.96 e ricercare un confronto con il Ministero del lavoro rispetto al problema dei dispositivi applicativi.