Tipologia: CCNL
Data firma: 26 marzo 1996
Validità: 01.01.1996 - 31.12.1999
Parti: Assomineraria e Filcea-Cgil, Flerica-Cisl, Uilcer-Uil
Settori: Chimici, Minerario-metallurgico
Fonte: CNEL

Sommario:

 Premessa
Campo di applicazione
Osservatorio
Relazioni industriali
Norma transitoria
Investimenti ed occupazione
Ricerca
Appalti
Utilizzazione delle risorse
Rapporti sindacali
Art. 1 - Rappresentanza Sindacale Unitaria

Art. 2 - Assemblea
Art. 3 - Affissioni
Art. 4 - Permessi e aspettativa per cariche pubbliche o sindacali
Art. 5 - Patronati
Art. 6 - Versamento dei contributi sindacali
Art. 7 - Relazioni aziendali e conflittualità
Art. 8 - Salvaguardia degli impianti
Art. 9 - Contrattazione aziendale
• Premessa

• Premio di risultato
Parte comune
Art. 10 - Assunzioni
Art. 11 - Organizzazione del lavoro
Art. 12 - Classificazione del personale
• Settore minerario carbonifero
• Settore minerario
• Settore metallurgico
Art. 13 - Salvaguardia inquadramenti unici aziendali
Art. 14 - Lavoratori ad alto contenuto professionale
Art. 15 - Quadri
Art. 16 - Passaggi di qualifica
Art. 17 - Scala parametrale
Art. 18 - Minimi retributivi
Art. 19 - Elemento Retributivo Specifico per lavoratori di 1° e 2° livello
Art. 20 - Indennità di contingenza - EDR
Art. 21 - Scatti di anzianità
Art. 22 - Passaggi di livello
Art. 23 - Orario di lavoro
• Flessibilità della prestazione lavorativa
Art. 24 - Dichiarazione programmatica delle parti stipulanti
Art. 25 - Lavoro supplementare, straordinario, notturno, festivo e a turno
Art. 26 - Lavoro a tempo parziale
Art. 27 - Festività
Art. 28 - Chiamate fuori orario
Art. 29 - Pause
Art. 30 - Riposo settimanale
Art. 31 - Congedo matrimoniale
Art. 32 - Assenze, permessi e brevi congedi
Art. 33 - Visite di inventario e visite personali
Art. 34 - Diritto allo studio
Art. 35 - Lavori compiuti in condizioni di particolare disagio
Art. 36 - Trasferimenti
Art. 37 - Indumenti
Art. 38 - Mezzi protettivi
Art. 39 - Trattamento di malattia e infortunio non sul lavoro
Art. 40 - Infortunio sul lavoro e malattie professionali
• A) Lavoratori con qualifica operaia
• B) Lavoratori con qualifica intermedia od impiegatizia
Art. 41 - Indennità di sottosuolo
Art. 42 - Premio fedeli alla miniera
Art. 43 - Provvidenze varie
Art. 44 - Ambiente di lavoro
Art. 45 - Disposizioni speciali e regolamento aziendale
Art. 46 - Reclami e controversie
Art. 47 - Procedura per i provvedimenti disciplinari
 Art. 48 - Accordi interconfederali
Art. 49 - Inscindibilità delle disposizioni del contratto e condizioni di miglior favore
Art. 50 - Trattamento di fine rapporto
Art. 51 - Distribuzione contratto
Art. 52 - Decorrenza, durata e procedura di rinnovo
Parte operai
Art. 1 - Periodo di prova
Art. 2 - Personale addetto ai lavori discontinui
Art. 3 - Cumulo di mansioni
Art. 4 - Mutamento di mansioni
Art. 5 - Riduzioni di lavoro
Art. 6 - Sospensioni e interruzioni del lavoro
Art. 7 - Ferie
Art. 8 - Regolamentazione del lavoro a cottimo
• Protocollo a chiarimento dell'art. 8 punto 5
Art. 9 - Corresponsione della retribuzione
Art. 10 - Retribuzione oraria e giornaliera
Art. 11 - Gratifica natalizia
Art. 12 - Utensili
Art. 13 - Chiamata e richiamo alle armi
Art. 14 - Trasferte
Art. 15 - Permessi di entrata e di uscita
Art. 16 - Tutela delle lavoratrici madri
Art. 17 - Movimenti irregolari di schede o di medaglie
Art. 18 - Provvedimenti disciplinari
Art. 19 - Multe e sospensioni
Art. 20 - Licenziamento per mancanze
Art. 21 - Preavviso di licenziamento o di dimissioni
Art. 22 - Trattamento di fine rapporto per la qualifica operaia
Parte intermedi
Art. 1 - Criteri di applicazione
Art. 2 - Criteri di inquadramento
Art. 3 - Periodo di prova
Art. 4 - Mutamento temporaneo di mansioni
Art. 5 - Ferie
Art. 6 - Preavviso di licenziamento o di dimissioni
Art. 7 - Trattamento di fine rapporto
Art. 8 - Rinvio ad altre regolamentazioni
Parte impiegati
Art. 1 - Periodo di prova
Art. 2 - Cumulo di mansioni
Art. 3 - Mutamento di mansioni
Art. 4 - Ferie
Art. 5 - Indennità di cassa
Art. 6 - Retribuzione oraria e giornaliera
Art. 7 - Pagamento della retribuzione
Art. 8 - Tredicesima mensilità
Art. 9 - Tutela delle lavoratrici madri
Art. 10 - Chiamata e richiamo alle armi
Art. 11 - Trasferte
Art. 12 - Aspettativa
Art. 13 - Doveri dell'impiegato
Art. 14 - Provvedimenti disciplinari
Art. 15 - Preavviso di licenziamento o di dimissioni
Art. 16 - Trattamento di fine Rapporto
Art. 17 - Certificato di lavoro
Allegati
Allegato 1 Protocollo d'intesa su viaggiatori e piazzisti
Allegato 2 Leggi e decreti richiamati nel CCNL
Allegato 3 e tabelle TVL per sostanze chimiche
Allegato 4 Legge 20 maggio 1970, n. 300
Allegato 5 Legge 30 dicembre 1971, n. 1204
Allegato 6 Legge 10 aprile 1991, n. 125
Allegato 7 Legge 29 maggio 1982, n. 297
Allegato 8 Testo unico dei contratti riguardanti il premio fedeli alla miniera

Contratto collettivo nazionale di lavoro per il settore minero-metallurgico marzo 1996

Addì 26 marzo 1996, in Roma tra l'Assomineraria, Associazione Mineraria Italiana per l'Industria Mineraria e Petrolifera […] con l'assistenza della Confederazione Generale dell'Industria Italiana […] e la Filcea-Cgil [….] con l'intervento della Cgil Nazionale [….], la Flerica-Cisl [….] con l'assistenza del Segretario Generale della Cisl [….], la Uilcer-Uil Nazionale […] e l'assistenza del Segretario Generale della Uil […].

Premessa
Addì 26 marzo 1996 tra l'Assomineraria - Associazione Mineraria Italiana per l'Industria Mineraria e Petrolifera assistita dalla Confindustria - Confederazione Generale dell'Industria Italiana e le Organizzazioni Sindacali Filcea-Cgil, Flerica-Cisl e Uilcer-Uil
- considerato il diverso assetto delle rappresentanze imprenditoriali realizzatosi a seguito degli intervenuti processi di privatizzazione;
- esaminata la situazione del settore che negli ultimi anni è stato interessato da processi di ristrutturazione e razionalizzazione della attività tuttora non esauriti;
- condividendo la valutazione che, pur in presenza di tali criticità, il settore mostra segnali di vitalità tali da far ritenere di essere pronti a cogliere i possibili futuri benefìci derivanti dall'evoluzione della ricerca e delle tecnologie specifiche, nonché quelli riferibili alla fluttuazione degli specifici mercati dei prodotti, rappresentanti comunque notevole utilità per l'economia del settore;
- ritenendo di dover mantenere gli opportuni riferimenti negoziali che consentano comunque la gestione del settore nell'ambito delle sue specificità;
- pur concordando sulla esigenza di una profonda revisione della struttura del CCNL e di rinviare tale revisione a conclusione di alcuni processi evolutivi cruciali per il settore che formeranno oggetto di esame di uno specifico Osservatorio;
si conviene
di stipulare il presente accordo di rinnovo del contratto collettivo nazionale di lavoro per la disciplina dei rapporti di lavoro e sindacali relativi ai dipendenti delle Aziende dei settori minerario carbonifero, minerario e metallurgico.

Campo di applicazione
Il presente contratto collettivo si applica ai lavoratori addetti alle miniere, cave e saline, agli impianti minerallurgici e agli impianti metallurgici per la produzione dei metalli e dei metalloidi (piombo, zinco, mercurio, antimonio, zolfo, ecc.) di tutto il territorio nazionale.
La presente regolamentazione non si applica ai lavoratori dipendenti da Aziende esercenti l'estrazione di metano e petrolio e le cave di materiali da costruzione (marmi, graniti e altre pietre da taglio, pietre in rottami, pietrisco, ghiaia e sabbia).

Osservatorio
Nell'ambito delle valutazioni di cui in premessa le parti, al fine di realizzare un valido monitoraggio dell'andamento evolutivo del settore da cui risultino adeguatamente gli indicatori qualitativi e quantitativi riferibili allo stesso, sia sul piano dell'innovazione tecnologica e dell'utilizzo degli impianti, sia su quello degli investimenti in ricerca e sviluppo, che sull'andamento dell'occupazione e la realizzazione di margini di competitività e produttività, decidono di costituire a livello nazionale un Osservatorio avente il compito di seguire l'evoluzione complessiva del settore, la collocazione e l'interdipendenza dell'area contrattuale e tutte le implicazioni connesse alla necessità di revisione della normativa contrattuale, ivi comprese le problematiche legate alla riforma del sistema pensionistico e alla eventuale esigenza di studiare un sistema previdenziale integrativo.
Tale osservatorio sarà costituito in forma paritetica da sei rappresentanti nominati tre da Assomineraria e tre da Filcea-Flerica-Uilcer.
Per l'attuazione della revisione contrattuale, saranno costituiti, entro giugno 1996, appositi gruppi di lavoro, con il programma di esaurire la propria attività entro il giugno 1997.
Le parti si incontreranno per definirne le modalità operative.

Relazioni industriali
Le parti firmatarie del presente contratto, rilevato che rientra negli obiettivi comuni la realizzazione di condizioni di sempre maggior efficienza e competitività delle aziende quale premessa indispensabile per favorire l'occupazione, riconoscono l'importanza di realizzare più avanzate relazioni industriali, finalizzate anche alla ricerca di comportamenti coerenti da parte dei propri rappresentanti.
In relazione a quanto sopra, le parti - ferme restando l'autonomia della attività imprenditoriale e le rispettive distinte responsabilità degli imprenditori e delle Organizzazioni Sindacali dei lavoratori - concordano di procedere a livello nazionale a verifiche ed esami congiunti sulle problematiche generali suscettibili di avere influenza sulla situazione complessiva dei settori rappresentati.
In tale ottica, oltre che riaffermare l'esigenza di un più puntuale utilizzo della normativa contrattuale esistente in materia di informazioni ai vari livelli, le parti stipulanti, in relazione alle problematiche in discussione, promuoveranno incontri per procedere agli occorrenti approfondimenti, esprimendo proprie valutazioni e orientamenti nella individuazione sia delle occasioni di sviluppo e delle condizioni atte a favorirle sia dei punti di debolezza e delle possibilità di un loro superamento.
In particolare saranno oggetto di esame:
- l'andamento del mercato nazionale ed internazionale nonché, sulla base dei dati complessivi sulle previsioni degli investimenti, le prospettive produttive dei settori e gli effetti sull'occupazione derivanti da tali prospettive;
- gli effetti sull'organizzazione del lavoro e le conseguenti problematiche occupazionali poste dall'introduzione di innovazioni tecnologiche, con riguardo alla possibilità di realizzare programmi formativi e di riqualificazione professionale dei lavoratori interessati nonché quelle poste da significative ristrutturazioni industriali;

- le tematiche della sicurezza e dell'ecologia, anche in riferimento ai rapporti con le istituzioni nazionali e comunitarie;
- l'andamento dell'occupazione nei settori e in particolare di quella giovanile;

- la dinamica dei costi compreso quello del lavoro, anche rispetto ai principali Paesi concorrenti e il rapporto tra il costo del lavoro medesimo e la legislazione in materia contributiva, assistenziale e antinfortunistica. Ciò anche al fine di una valutazione della competitività internazionale;


Investimenti ed occupazione
Ferma restando l'autonomia dell'attività imprenditoriale e le rispettive distinte responsabilità degli imprenditori e delle OSL, le parti convengono quanto segue:
1. a livello di settore annualmente, in apposti incontri nazionali, l'Assomineraria porterà a conoscenza della Filcea-Cgil, della Flerica-Cisl e della Uilcer-Uil:

b) le previsioni degli investimenti complessivi relativi alle attività industriali rappresentate, con eventuali articolazioni per i settori di competenza e per aree geografiche;

d) la struttura del settore, il numero degli addetti e la distinzione dell'occupazione per sesso, per classi di età e di anzianità nonché le prevedibili evoluzioni;
e) le spese complessive di ricerca realizzate e previste, la loro incidenza sul totale dei programmi di investimento, le indicazioni sulle principali finalizzazioni della stessa, nonché il numero degli addetti;
f) la natura delle attività produttive conferite a terzi e i relativi volumi globali di occupazione;

Nel corso degli incontri, le parti effettueranno un esame congiunto degli effetti degli investimenti su occupazione, indirizzi produttivi, localizzazioni e condizioni ambientali-ecologiche, esprimendo le loro autonome valutazioni.

2. Allo scopo di esaminare gli stessi obiettivi e contenuti di cui al punto 1. - ovviamente limitati al territorio - le parti e/o le loro strutture locali si incontreranno a livello regionale e/o provinciale e/o comprensoriale, intendendosi come tali aree geografiche caratterizzate da concentrazioni minerarie e minero-metallurgiche significative allo scopo di fornire alle strutture locali delle OSL firmatarie del presente CCNL notizie sugli investimenti complessivi relativi a tali aree:
2.1. a livello di Regioni e di aree integrate, intendendosi per tali, aree anche interregionali caratterizzate da un elevato grado di omogeneità e da una significativa concentrazione di Aziende, da identificare in incontri nazionali, annualmente le Associazioni imprenditoriali, con gli opportuni riferimenti alle indicazioni della programmazione territoriale regionale, porteranno a conoscenza dei Sindacati dei lavoratori in appositi incontri:
a) le previsioni degli investimenti complessivi relativi alle attività che, nel contesto territoriale in questione, rientrano nell'area industriale della categoria;

c) la struttura presente nel territorio, il numero degli addetti e la distinzione dell'occupazione per sesso e classi di età;
d) le spese complessive di ricerca realizzate e previste, la loro incidenza sul totale degli investimenti, le indicazioni sulle principali finalizzazioni della stessa, nonché il numero degli addetti;
e) la natura delle attività produttive conferite a terzi e i relativi volumi globali di occupazione.
2.2. A livello provinciale o comprensoriale annualmente, le Associazioni imprenditoriali, in appositi incontri, porteranno a conoscenza del Sindacato dei lavoratori:
a) le previsioni degli investimenti complessivi relativi alle attività che, nel contesto territoriale in questione, rientrano nell'area industriale della categoria;
b) in riferimento agli investimenti complessivi, l'entità globale dei contributi a fondo perduto o dei finanziamenti a tasso agevolato erogati dallo Stato o a seguito di leggi regionali appositamente emanate;
c) la struttura presente nel territorio, il numero degli addetti e la distinzione dell'occupazione per sesso e classi di età;
d) le spese complessive di ricerca realizzate e previste, la loro incidenza sul totale degli investimenti, nonché il numero degli addetti.
Con gli stessi criteri indicati al punto 1. le parti effettueranno un esame congiunto degli effetti degli investimenti e procederanno ad incontri annuali per l'accertamento delle realizzazioni nell'ambito territoriale.

3. Per Gruppi industriali: l'informativa sugli investimenti verrà fatta da ciascuno di essi, intendendosi per Gruppo un complesso industriale di particolare importanza nell'ambito dei settori, articolato in più miniere e/o stabilimenti dislocati in più zone del territorio nazionale, avendo rilevante influenza nel settore industriale in cui opera in quanto strategicamente collegato alle esigenze di sviluppo dell'economia nazionale.
Ciascun Gruppo industriale, annualmente, in apposito incontro convocato dall'Assomineraria, con gli opportuni riferimenti alle indicazioni della programmazione nazionale settoriale, porterà a conoscenza delle OSL firmatarie del presente CCNL e delle RSU:
a) le previsioni degli investimenti per nuovi insediamenti industriali, consistenti ampliamenti o trasformazione di quelli esistenti e miglioramento delle condizioni ambientali-ecologiche;
b) le problematiche anche occupazionali connesse alle esigenze di ristrutturazione produttiva;

d) le prospettive produttive anche in relazione al mercato nazionale e internazionale e alle sue implicazioni con riferimento, se del caso, alle necessità di utilizzo dell'orario di lavoro;
e) il numero degli addetti e la distinzione dell'occupazione per sesso e per classi di età;
f) le spese complessive di ricerca realizzate e previste, la loro incidenza sul totale dei programmi di investimento, le indicazioni sulle principali finalizzazioni della stessa, nonché il numero degli addetti;
g) l'introduzione di innovazioni tecnologiche che abbiano significativi riflessi sui livelli occupazionali. Per tale aspetto le cadenze dell'informazione saranno quelle richieste dai fatti specifici.
Con gli stessi criteri indicati al punto 1. e con la procedura di cui al comma precedente, le parti effettueranno un esame congiunto degli effetti degli investimenti e procederanno ad incontri annuali a livello nazionale, per l'accertamento delle realizzazioni nel loro complesso; l'accertamento per le realtà territoriali e di miniere e/o stabilimenti avverrà con la medesima procedura in appositi incontri tra le parti con l'intervento della Direzione aziendale e delle RSU.

4. Per le miniere e/o gli stabilimenti aventi una funzione rilevante nel settore merceologico di appartenenza, le Associazioni imprenditoriali porteranno annualmente a conoscenza della OSL e delle RSU:
a) le previsioni degli investimenti per nuovi insediamenti industriali, consistenti ampliamenti o trasformazioni di quelli esistenti e miglioramento delle condizioni ambientali-ecologiche;
b) in riferimento agli investimenti complessivi, l'entità globale dei contributi a fondo perduto o dei finanziamenti a tasso agevolato erogati dallo Stato a seguito di leggi regionali appositamente emanate;
c) il numero degli addetti e la distribuzione dell'occupazione per sesso e per classi di età;
d) le spese complessive di ricerca realizzate e previste, la loro incidenza sul totale degli investimenti, nonché il numero degli addetti;
e) l'introduzione di innovazioni tecnologiche che abbiano significativi riflessi sui livelli occupazionali. Per tale aspetto le cadenze dell'informazione saranno quelle richieste dai fatti specifici.
A richiesta di una delle parti la procedura concernente tali miniere e/o stabilimenti potrà essere esperita nelle stesse sedi previste per i Gruppi.
Con gli stessi criteri indicati al punto 1. le parti effettueranno un esame congiunto degli effetti degli investimenti e procederanno ad incontri annuali per l'accertamento delle realizzazioni riguardanti le miniere e/o gli stabilimenti aventi funzione rilevante nel settore merceologico di appartenenza.

Appalti
Ferme restando le disposizioni particolari in materia di sicurezza e di igiene previste dalle vigenti norme di polizia delle miniere e cave (D.P.R. 9.4.1959, n. 128), le Aziende informeranno periodicamente le RSU sulla natura delle attività conferite in appalto, nonché su eventuali casi di scorporo di attività del proprio ciclo produttivo che abbiano riflessi sull'occupazione complessiva; ciò allo scopo di consentire alle stesse la conoscenza delle conseguenze sui livelli occupazionali nel territorio.
Per le attività manutentive degli impianti di produzione, le quali presentino una sostanziale omogeneità e affinità tecnologica con le attività dello stabilimento, le Aziende concorderanno con le RSU le possibili soluzioni sostitutive degli appalti da realizzare gradualmente con l'impiego di personale dipendente dalle Aziende stesse.
Fermo restando che la manutenzione va finalizzata alla sicurezza, alla efficienza e alla migliore utilizzazione degli impianti, per la ricerca delle soluzioni sostitutive degli appalti si dovrà tenere conto delle caratteristiche di programmabilità delle attività stesse, della piena utilizzazione delle attrezzature, del carattere di continuità del lavoro, anche in impianti diversi, nonché delle esigenze che le attività di manutenzione oggettivamente richiedono di impegnare la forza-lavoro in orari e luoghi di intervento opportunamente diversificati secondo specifici accordi.
Gli eventuali problemi occupazionali derivanti dalla contrazione del ricorso all'appalto saranno oggetto di esame a livello sindacale aziendale.
Allo scopo di consentire una più efficace tutela dei lavoratori per quanto concerne il rispetto degli obblighi previsti in materia di prestazione di lavoro, le Aziende inseriranno nei contratti di appalto apposite clausole che vincolino le imprese appaltatrici all'osservanza degli obblighi derivanti dalle norme di legge: assicurative, previdenziali, d'igiene e sicurezza del lavoro nonché dai rispettivi contratti di lavoro.
Le Aziende appaltanti si dichiarano disponibili a facilitare, per quanto possibile, la realizzazione delle condizioni di agibilità previste dalla legge 20 maggio 1970 n. 300, a carico delle Aziende appaltatrici.

Utilizzazione delle risorse
Si riconosce che è comune interesse delle parti, per un armonico sviluppo del settore nel più ampio contesto dell'economia nazionale, valorizzare la prestazione lavorativa e le risorse tecnologiche ai fini della piena utilizzazione degli impianti e della efficienza produttiva.

Rapporti sindacali
Art. 1 - Rappresentanza Sindacale Unitaria

[…]
5. La RSU sostituisce il Consiglio di Fabbrica di cui al CCNL 1.3.1988 e i suoi componenti subentrano alle RSA e ai dirigenti delle RSA di cui alla legge 300/70 per titolarità di diritti, permessi, agibilità sindacali, compiti di tutela dei lavoratori e per la funzione di agente contrattuale per le materie del livello aziendale, secondo quanto previsto dal presente contratto.
Nei confronti di ciascun componente la RSU, eletto o designato nell'ambito del numero componente al limite occupazionale previsto al precedente punto 3), si applica la tutela di cui agli artt. 18 e 22 della legge 300/70.
[…]
6. Per l'espletamento dei propri compiti e funzioni, la RSU disporrà di permessi retribuiti per un monte ore annuo di 1,5 ore per dipendente in forza all'unità lavorativa.
Di tale monte ore sono ammessi a beneficiare anche i lavoratori chiamati ad affiancare la RSU nell'esercizio dei compiti da essa svolti. […]
7. Salvo quanto diversamente disposto dal presente CCNL, le associazioni sindacali stipulanti restano titolari dei diritti loro attribuiti dalla legge 20.5.70 n. 300, dal presente CCNL e da accordi collettivi in atto.
[…]
Dichiarazioni a verbale
1) Per quanto non espressamente previsto al presente articolo si intendono richiamate le disposizioni dell'Accordo interconfederale 20.12.1993.
[…]

Art. 2 - Assemblea
1. Nelle unità produttive nelle quali siano occupati normalmente più di 15 dipendenti, i lavoratori hanno diritto di riunirsi per la trattazione di problemi sindacali attinenti al rapporto di lavoro.
[…]
7. Lo svolgimento delle riunioni durante l'orario di lavoro dovrà aver luogo comunque con modalità che tengano conto dell'esigenza di garantire la sicurezza delle persone e la salvaguardia degli impianti.
[…]
11. Il diritto di assemblea viene altresì esteso alle unità produttive con almeno 10 dipendenti e per un numero massimo di 8 ore annue retribuite.
12. Tali assemblee saranno tenute, ove possibile, all'interno dell'Azienda.

Art. 3 - Affissioni
1. Le Direzioni aziendali consentiranno ai Sindacati provinciali di categoria aderenti alle Organizzazioni firmatarie del presente Contratto e alla RSU di far affiggere in apposito albo comunicazioni firmate da un responsabile dei medesimi.
2. Le anzidette comunicazioni dovranno riguardare argomenti sindacali e del lavoro.
[…]

Art. 7 - Relazioni aziendali e conflittualità
1. Al fine di migliorare sempre più il clima delle relazioni sindacali in Azienda e di ridurre la conflittualità, è comune impegno delle parti, tenuto conto anche di quanto previsto dal Protocollo d'intesa del 22 gennaio 1983, in caso di controversie collettive, esperire tentativi idonei per una possibile soluzione conciliativa delle stesse attraverso un esame congiunto tra Direzione aziendale e la RSU
2. In particolare, qualora la controversia abbia come oggetto la applicazione o l'interpretazione di norme contrattuali o di legge, nonché l'informazione di cui alla prima parte del CCNL, a richiesta di una delle parti l'esame avverrà con l'intervento delle Organizzazioni stipulanti.

Art. 9 - Contrattazione aziendale
Premessa

[…]
La contrattazione di II livello riguarderà materie ed istituti diversi e non ripetitivi rispetto a quelli propri del CCNL e verrà pertanto svolta per le materie stabilite dalle apposite clausole di rinvio.
La contrattazione aziendale è prevista, secondo quanto disposto dal Protocollo 23.7.1993, nello spirito dell'attuale prassi negoziale con particolare riguardo alle piccole imprese.
In applicazione dell'accordo interconfederale del 20.12.1993, sono titolari della negoziazione in sede aziendale negli ambiti, per le materie e con le procedure e i criteri stabiliti dal presente contratto, le strutture territoriali delle Organizzazioni sindacali stipulanti e le RSU costituite ai sensi dell'Accordo interconfederale del 20.12.1993 da una parte, e le Aziende e le Associazioni industriali territoriali dall'altra.
A decorrere dall'entrata in vigore del presente contratto e in rispetto di quanto previsto nel sistema di relazioni sindacali e contrattuali, sono di competenza della contrattazione aziendale le materie relative:
a) all'eventuale sostituzione di qualche giorno festivo;
b) alla determinazione del compenso per i lavori eseguiti in condizioni di particolare disagio di cui all'art. 36 parte comune.

Art. 10 - Assunzioni
[…]
6. L'Azienda potrà far sottoporre il lavoratore, che intende assumere, a visita medica per accertarne la costituzione fisica e l'idoneità specifica per il lavoro al quale lo stesso verrà assegnato.
[…]

Art. 11 - Organizzazione del lavoro
1. Le parti si danno atto che il riconoscimento e la valorizzazione della capacità professionale dei lavoratori costituisce obiettivo di comune interesse. In questo senso intendono promuovere lo sviluppo e la valorizzazione della capacità professionale dei lavoratori nell'ambito di quanto richiesto dalle attività aziendali e nel comune interesse di un equilibrato evolversi delle tecnologie, dell'organizzazione, della produttività e delle capacità professionali stesse.
2. Le Aziende, compatibilmente con le specifiche esigenze tecniche, organizzative ed economico-produttive, possono promuovere lo studio di nuove forme di organizzazione del lavoro che tendano a raggiungere gli obiettivi di cui sopra.
3. Le successive sperimentazioni, sia a livello individuale che di gruppo, in aree da individuare nelle unità aziendali significative, potranno svilupparsi, ove si realizzino con continuità, sia la rispondenza dei risultati ai valori di esigenza produttiva e qualitativa previsti, sia l'impegno dei lavoratori alle modificazioni della loro prestazione.
4. Dette sperimentazioni saranno esaminate a livello aziendale allo scopo di individuare le aree di applicazione, le priorità, i tempi e gradualità necessari, le modalità, nonché per valutare i risultati.
5. Per il conseguimento degli obiettivi suindicati potranno essere adottati, anche al fine di migliorare la produttività, la qualità delle condizioni di lavoro e di attenuare il grado di parcellizzazione, compatibilmente con le caratteristiche aziendali specifiche, opportune iniziative quali:
- corsi di addestramento e di formazione professionale;
- ricomposizione e arricchimento delle mansioni;
- rotazione su diversa posizione di lavoro;
- assetti organizzativi che consentano alle lavoratrici di sviluppare professionalità anche nell'ambito di mansioni tradizionalmente affidate a personale maschile.
6. Sulla base di quanto sopra, le Aziende opereranno in modo da determinare l'evoluzione effettiva dell'organizzazione del lavoro e l'effettiva valorizzazione dei livelli professionali nell'ambito delle esigenze organizzative ed economico-produttive.
7. Nel corso di queste fasi sperimentali potranno essere individuate nuove figure professionali che, in caso di esito positivo delle sperimentazioni medesime e della definitiva adozione delle nuove forme organizzative, saranno, previo esame congiunto con il C.d.F., inquadrate nelle scale classificatorie sulla base delle declaratorie utilizzando per analogia i profili esistenti.

Art. 23 - Orario di lavoro
1. La durata massima normale dell'orario di lavoro è quella fissata dalle norme di legge, con un massimo di 8 ore giornaliere, salvo le deroghe e le eccezioni previste dalle norme medesime e dalle disposizioni che seguono.
2. Nelle miniere e cave la durata dell'orario di lavoro si computa dalla entrata all'uscita dal pozzo o discenderia o rampa.
3. L'orario di lavoro è di 40 ore settimanali ripartito su 5 giorni.
4. Il giorno di riposo coinciderà di norma con il sabato. Qualora le Aziende ritengano di adottare, per esigenze tecnico-produttive, turni di riposo avvicendati, l'adozione di questo regime dovrà essere concordata tra l'Azienda e la RSU fermo restando quanto previsto e concordato nel presente CCNL, in tema di flessibilità dell'orario di lavoro e della prestazione lavorativa.
5. Per i casi previsti dalla legge 22 febbraio 1934 n. 370 potranno essere adottati turni di riposo avvicendati previo accordo a livello aziendale per quanto concerne la distribuzione dei turni medesimi.
6. È ammesso il recupero a regime normale delle ore perdute per cause di forza maggiore e per le interruzioni concordate tra la Direzione e la RSU o tra le Associazioni sindacali territoriali degli imprenditori e dei lavoratori entro il limite massimo di un'ora al giorno, da effettuarsi entro le due settimane successive all'avvenuta interruzione.
[…]
8. In relazione all'esigenza di una rigorosa attuazione dell'orario contrattuale di lavoro, le parti si danno atto che gli organici devono consentire il godimento delle ferie e dei riposi settimanali, tenendo conto anche delle problematiche attinenti le assenze dal lavoro.
[…]
C) 1. Ai lavoratori dell'interno, in applicazione di quanto previsto dal Protocollo di intesa del 22 gennaio 1983, viene riconosciuta una giornata di riposo supplementare ogni 30 giornate (240 ore) di lavoro effettivo in sottosuolo, [...] Con decorrenza 1.3.89, ai suddetti lavoratori verrà invece riconosciuta una giornata di riposo supplementare ogni 214 ore di lavoro effettivo in sottosuolo.
[…]

Flessibilità della prestazione lavorativa
Le parti confermano che la gestione del tempo di lavoro dovrà essere finalizzata ad un più intenso utilizzo degli impianti e dei mezzi, nonché consentire un miglioramento del rapporto tra la prestazione effettiva e quella definita contrattualmente; a tal fine il nuovo regime dell'orario di lavoro intende identificare e rendere effettivamente realizzabili, in sede aziendale, nuove articolazioni di orario e flessibilità gestionali, quali ad esempio: l'utilizzo temporaneo o alternativo di personale anche nelle altre mansioni, sia dell'unità di appartenenza che delle altre unità; sfasamento nell'inizio dell'orario di lavoro; eventuali prestazioni straordinarie nell'ambito di quanto previsto dalle norme contrattuali; istituzione di nuovi turni, in particolare con l'estensione del ciclo continuo nelle lavorazioni minerarie.
Per quanto riguarda i lavoratori giornalieri, al fine di far fronte a necessità connesse, ad esempio, ad esigenze di mercato legate a situazioni di punta od esigenze stagionali, tecnico-aziendali od adempimenti amministrativi o di legge concentrati in particolari momenti dell'anno, l'orario normale di lavoro di 40 ore settimanali può essere realizzato anche come media su un arco di tempo superiore a quello settimanale.
A tale riguardo le Aziende potranno attuare, previo confronto sulle modalità operative, articolazioni di orario che prevedano prestazioni settimanali fino a 48 ore con correlativi periodi a prestazioni ridotte o anche una distribuzione settimanale per un numero di giorni da 4 a 6 compreso il sabato.
I periodi di recupero delle ore lavorate in più, relativi a quanto sopra stabilito, saranno individuati in correlazione a momenti di diminuita attività produttiva anche allo scopo di limitare, per quanto possibile, ricorsi alla CIG.
Nei casi di distribuzione dell'orario normale su un arco di più settimane, la prestazione lavorativa effettuata oltre le 40 ore settimanali non costituisce né lavoro supplementare né lavoro straordinario.
Per le lavorazioni a ciclo continuo (3 turni per 7 gg. settimanali), nonché per le lavorazioni che si svolgono su due turni per 7 gg. settimanali, l'orario normale di lavoro potrà essere realizzato anche attraverso turni plurisettimanali con riposi compensativi. A tale riguardo, le parti, tenendo conto dell'obiettivo di una corretta flessibilità delle modalità di conferimento della prestazione, concordano che devono essere considerate insite nelle attività di lavoro in turno:
- la possibilità di essere chiamato in servizio durante il riposo, nonché la possibilità di eventuali, modifiche individuali e temporanee dell'orario di lavoro non preavvisabili, in quelle circostanze operative non fronteggiabili con i normali meccanismi di sostituzione;
- mutamenti temporanei di mansione, in conformità a quanto indicato al comma 1 del presente articolo;
- obbligo di attendere sul posto di lavoro il turnista subentrante, fermo restando la necessità di provvedere, da parte dell'Azienda, nel più breve tempo possibile, alla sostituzione.
Da parte aziendale potranno inoltre essere realizzati, previo esame, programmi che consentano sia il godimento di parte delle ferie (tendenzialmente 2 settimane) nel periodo giugno-settembre, sia la effettuazione delle prestazioni dovute nella restante parte dell'anno.

Art. 25 - Lavoro supplementare, straordinario, notturno, festivo e a turno
1. Il lavoratore, salvo giustificati motivi individuali d'impedimento è tenuto a compiere il lavoro supplementare, straordinario - diurno, notturno e festivo - entro i limiti stabiliti dalla legge e dal presente contratto.
[…]
4. Il ricorso al lavoro supplementare e straordinario deve avere carattere eccezionale e trovare giustificazione in ragioni obiettive indifferibili ed occasionali e tali da non ammettere correlativi dimensionamenti di organico.
5. Al di là dei limiti previsti nel precedente comma l'eventuale ricorso al lavoro supplementare e straordinario sarà preventivamente concordato tra la Direzione e la RSU In questo caso le relative prestazioni, che verranno compensate con le percentuali di maggiorazioni previste contrattualmente per il lavoro supplementare e straordinario, potranno dar luogo a corrispondenti riposi non retribuiti salvo ed impregiudicato quanto previsto e concordato nel presente CCNL in tema di flessibilità dell'orario di lavoro e della prestazione lavorativa.
6. La Direzione aziendale comunicherà mensilmente alla RSU i dati a consuntivo sulle prestazioni supplementari e straordinarie effettuate.
[…]
9. La Direzione potrà stabilire nelle 24 ore due o più turni di lavoro. I lavoratori dovranno essere avvicendati nei turni secondo le consuetudini aziendali, onde evitare che gli stessi lavoratori siano addetti permanentemente ai turni di notte.
[…]

Art. 29 - Pause
Tenuto conto delle disposizioni di cui all'art. 22 del D.P.R. 9 febbraio 1959 n. 128, per i lavoratori turnisti addetti al sottosuolo è prevista una pausa di mezz'ora (da considerare lavoro effettivo durante il turno di lavoro giornaliero continuativo intendendosi esclusi i turni di lavoro spezzati), le cui modalità applicative saranno definite in sede aziendale.

Art. 30 - Riposo settimanale
1. Il riposo settimanale dovrà cadere normalmente di domenica.
2. Per il lavoratore per il quale è ammesso a norma di legge il lavoro nel giorno di domenica, il riposo può essere fissato in altro giorno della settimana, cosicché la domenica viene considerata giorno lavorativo.
3. Il riposo settimanale compensativo deve essere prefissato.
[…]

Art. 35 - Lavori compiuti in condizioni di particolare disagio
1. Nei casi di lavori all'interno o all'esterno eseguiti in condizioni di particolare disagio per urgenza o insostituibilità, fermo restando il rispetto delle norme di sicurezza, saranno corrisposte temporaneamente speciali percentuali di aumento retributivo, da determinarsi con accordo aziendale.

Art. 36 - Trasferimenti
1. Le variazioni di sede di lavoro che dovessero comportare il trasferimento del lavoratore da una unità produttiva ad un'altra, situata in diverso comune, dovranno essere connesse a comprovate ragioni tecnico-organizzative e produttive e tenere conto delle esigenze del lavoratore e della sua famiglia.
[…]

Art. 37 - Indumenti
1. L'Azienda fornirà ogni anno in uso gratuito un abito da lavoro (tute o vestaglie o camici o grembiuli o divise o abiti speciali) e un paio di scarpe a quei lavoratori la cui attività lo richieda.
2. Viene esclusa pertanto la corresponsione di qualsiasi indennità sostitutiva.

Art. 38 - Mezzi protettivi
1. Ai lavoratori, sia dell'interno che dell'esterno, adibiti a lavori con soggezione d'acqua o alla manipolazione di sostanze velenose o notoriamente corrosive, l'Azienda fornirà gratuitamente idonei mezzi protettivi.
2. Ai lavoratori che esplicano normalmente la loro attività nelle condizioni sopra indicate, i mezzi protettivi verranno assegnati individualmente. Quando il lavoro ha durata limitata l'assegnazione avverrà per il periodo di uso; quando le suddette condizioni si verificano saltuariamente l'assegnazione verrà fatta con dotazione di reparto, osservate tutte le precauzioni igieniche.
3. In ogni caso il lavoratore dovrà conservare con cura i mezzi protettivi consegnatigli e restituirli a fine giornata.

Art. 40 - Infortunio sul lavoro e malattie professionali
1. In caso di infortunio sul lavoro, anche leggero, il lavoratore dovrà immediatamente avvertire il diretto Responsabile, il quale lo invierà all'infermeria.
2. Qualora l'infortunio sul lavoro accada ad un lavoratore comandato fuori dall'ambito aziendale, egli dovrà essere avviato al più vicino posto di soccorso, procurando le dovute testimonianze.
3. In entrambi i casi l'Azienda provvederà a stendere la denuncia di infortunio a termini di legge. Dovranno, naturalmente, essere osservate le norme di legge e relativo regolamento per gli infortuni.
[…]

A) Lavoratori con qualifica operaia
[…]
In caso di infortunio mortale, l'Azienda elargirà alla famiglia dell'infortunato, secondo le disposizioni dell'art. 2122 del Codice Civile, un sussidio corrispondente a cinquanta giorni della retribuzione complessiva della categoria nella quale era classificato l'infortunato.
[…]

Art. 41 - Indennità di sottosuolo
1. Ai lavoratori dell'interno è corrisposto un particolare compenso denominato «indennità di sottosuolo».
2. Detta indennità, dal 26 marzo 1996 è stabilita in L. 7.500 (settemilacinquecento) giornaliere (pari a L. 937,5 orarie). Data la sua specifica e particolare natura, viene erogata per ogni giornata di effettiva prestazione in sottosuolo e non è quindi da computarsi in alcun istituto contrattuale, ivi compreso il trattamento integrativo di malattia, con l'unica eccezione del TFR.
3. Ai lavoratori dell'esterno, che prestino saltuariamente lavoro all'interno, l'indennità di sottosuolo sarà corrisposta in forma frazionata, e in base al numero delle ore di effettiva prestazione all'interno.
4. Ai lavoratori dell'interno che, in relazione alle specifiche funzioni siano tenuti a completare le proprie funzioni operative con prestazione di lavoro all'esterno, l'indennità di sottosuolo verrà corrisposta nell'importo giornaliero limitatamente ad ogni giornata di effettiva prestazione.
Nota a verbale
Ai lavoratori in forza alla data di stipula del presente accordo verrà corrisposto, con decorrenza dall'1.1.1996 al 25.3.1996 e ferme restando le altre disposizioni di cui all'art. 42 del CCNL 1.3.1988, un incremento dell'indennità di sottosuolo pari a lire 1.500 (millecinquecento) giornaliere (187,5 orarie) per ogni giornata di effettiva prestazione in sottosuolo.
Resta inteso che l'importo della suddetta indennità di sottosuolo, è da considerare comprensivo dell'incidenza ove dovuta sugli istituti di legge e di contratto essendo stata calcolata in via forfettaria e di miglior favore.

Art. 44 - Ambiente di lavoro
Le parti visto il D.P.R. 9 aprile 1959 n. 128 in attesa di emanazione delle previste normative specifiche riguardanti le industrie estrattive e rilevato come sia necessario un coordinamento anche delle disposizioni contrattuali, di cui in particolare il presente articolo, con le previsioni dell'accordo 22 giugno 1995, stipulato tra Confindustria e Cgil, Cisl, Uil in attuazione del decreto legislativo 19 settembre 1994 n. 626 in materia di sicurezza e salute dei lavoratori, che si riporta in allegato, convengono di reincontrarsi per concordare le opportune clausole integrative alla luce delle norme attuative delle direttive comunitarie e delle necessarie disposizioni ministeriali.
In tale contesto, comunque, le parti daranno applicazione, al protocollo 22.6.95 relativamente all'elezione dei rappresentanti per la sicurezza, con specifico riferimento al loro numero, ai loro permessi e alla loro formazione.

1. Fermo restando il disposto dell'art. 9 della Legge 300/70, viene ribadito che la tutela della salute e della sicurezza dei lavoratori si esplica in primo luogo attraverso le norme di polizia mineraria D.P.R. 9 aprile 1959 n. 128, con propri strumenti e modalità operative.
2. In tale quadro può essere anche concretamente individuato lo spazio per una realistica trattazione con le OSL dei temi della salute o della sicurezza in maniera non disgiunta dai temi che si riferiscono all'assetto del territorio.
3. Anche in funzione degli incontri previsti dal documento Relazioni Industriali, le parti convengono di istituire un apposito gruppo paritetico di studio, a livello nazionale, con il compito di raccogliere leggi nazionali e regionali in materia di sicurezza ed ecologia attinenti il settore minero-metallurgico, nonché, tenendo conto delle esperienze fatte, di fornire alle parti, di comune accordo, oltre agli adeguati supporti informativi, anche indicazioni operative riferite soprattutto a quelle aree produttive soggette a particolare rischio ambientale.
4. Il materiale raccolto potrà costituire un sistema di informazioni utile per una migliore applicazione delle norme contrattuali in materia.
5. Non sono ammesse le lavorazioni nelle quali la concentrazione di vapori, polveri, sostanze tossiche o nocive o pericolose superi i limiti massimi (MAC) stabiliti dalle tabelle dell'American Conference of Governamental Industrial Hygenists, secondo i criteri di applicazione indicati dalle tabelle stesse (all. 5° - TLV per sostanze chimiche).
6. Le parti, consapevoli dell'esigenza di correggere le condizioni ambientali nocive relative alla rumorosità e al microclima e tenuto conto della complessità del problema, sia in termini tecnologici che tecnico organizzativi, studieranno il fenomeno attraverso un'apposita commissione, con l'intendimento di pervenire a conclusione positiva.
Detta commissione valuterà l'applicabilità di normative prevenzionistiche specifiche per quanto concerne le più rilevanti situazioni di rischio.

7. Le tabelle dei TLV per sostanze chimiche verranno aggiornate in relazione ai mutamenti ad esse apportati dalla ACGIH.
8. Nel caso in cui dalle competenti autorità italiane vengano elaborate nuove e specifiche tabelle, le stesse saranno assunte contrattualmente.
9. In sede aziendale saranno adottati i prescritti sistemi di prevenzione.
10. Le parti si danno comunque atto dell'esigenza di procedere a sistematiche indagini sull'ambiente di lavoro volte a salvaguardare nel modo migliore la salute dei lavoratori.
11. Entro questo ambito, dovranno essere posti sotto controllo, attraverso una idonea strumentazione tecnica, quei fattori ambientali che possono dare origine a nocività, (ivi compresi microclimi, luminosità, ecc.).
12. In particolare le Aziende ritengono che - per quanto riguarda la bonifica dell'ambiente di lavoro - le parti debbano pervenire ad una strumentazione contrattuale per la quale esse si accordino per ogni unità produttiva, sui programmi di indagine e le relative priorità.
Con riferimento alle eventuali conclusioni dei rilievi tecnico- scientifici, le parti si riservano la piena libertà di acquisizione delle conclusioni medesime, nonché della valutazione delle stesse ai fini della necessaria soluzione dei problemi relativi.
13. Per garantire la sistematicità e la tempestività delle indagini, sia quelle programmate sia quelle che di volta in volta si rendessero necessarie a fronte dei problemi emergenti, le indagini verranno normalmente eseguite dalle apposite strutture costituite in Azienda, in collaborazione con la RSU
14. Le parti, in presenza di specifiche motivazioni organizzative o per la particolare complessità dell'indagine, potranno, inoltre concordare il ricorso alle strutture del Servizio Sanitario Nazionale o ad Enti pubblici specializzati in grado di offrire le massime garanzie in ordine all'intervento e ai suoi risultati.
15. L'Azienda assumerà l'onere relativo alle indagini ambientali e alle misure per la tutela dei lavoratori per i casi, i modi e i termini concordati fra le parti.
16. Laddove, a seguito delle indagini ambientali effettuate secondo le procedure di cui sopra, vengano individuate particolari situazioni di rischio, anche in considerazione dei fenomeni emersi dai gruppi di lavoratori esposti al rischio medesimo, le parti concorderanno di volta in volta l'attuazione di accertamenti medici specifici per il personale interessato all'area di rischio individuata, ricorrendo di norma alle strutture del Servizio Sanitario Nazionale, ovvero ad Enti pubblici specializzati; in ogni caso la raccolta di tutte le risultanze avverrà in sede aziendale, al fine di garantire la corretta e tempestiva valutazione delle risultanze stesse e le più corrette soluzioni contrattuali.
17. Le parti, concordando che un potenziamento della medicina preventiva al livello di fabbrica e in generale della prevenzione dei rischi negli ambienti di lavoro e nel territorio potrà realizzarsi nell'ambito della attuazione della riforma sanitaria, si impegnano a collaborare con il Servizio Sanitario Nazionale e con le strutture di prevenzione previste dalla legge. In tale prospettiva:
a) le Aziende - previa intesa con le OSL e anche in relazione alla normativa di attuazione della L. 833/78 - metteranno a disposizione degli enti e strutture come sopra individuati i dati biostatistici e quelli ambientali rilevati nei luoghi di lavoro;
b) i servizi aziendali di medicina, di sicurezza e di ecologia esistenti nelle Aziende svolgeranno in maniera integrata i propri compiti preventivi per la sorveglianza sui fattori di rischio, in relazione a quanto previsto dall'art. 21 della Legge 833/78, nell'ambito degli indirizzi e secondo gli standards di servizio eventualmente fissati dai piani sanitari regionali, coordinandosi - nel rispetto dei reciproci ruoli - con le strutture preposte. Su tale materia le Aziende concorderanno con le RSU la natura e le modalità di un'azione congiunta.
18. Per mettere in grado i lavoratori di meglio conoscere i fattori di rischio capaci di influire sulla loro salute e sicurezza nell'ambiente di lavoro, anche in relazione al rapporto tra fabbrica e territorio, le Aziende si impegnano ad un'adeguata informativa alle RSU su tali fattori e sulle modalità per un loro controllo. In particolare:
a) le Aziende forniranno alle RSU - in appositi incontri a livello locale - l'informativa sui fattori di rischio di notevole gravità e diffusione, definiti a livello nazionale secondo quanto previsto dal comma 20. In tali incontri verranno tra l'altro comunicati alle RSU:
1) informative sulle procedure di sicurezza aziendali e sugli investimenti relativi;
2) informative sul rispetto degli standards degli enti di normazione tecnica, a fronte anche dell'evoluzione della normativa stessa;
b) in occasione della costruzione di nuovi impianti o all'apertura di nuove miniere le Aziende si impegnano inoltre a informare le RSU sui rischi presenti negli stessi e sulle misure predisposte per fronteggiarli, anche in relazione a quanto previsto dalle norme di polizia mineraria;
c) le Aziende e le rispettive Associazioni imprenditoriali forniranno alle OSL, quale componente sociale del territorio, a richiesta delle RSU e a completamento del quadro di informazione in loro possesso sulle condizioni ambientali in fabbrica, i dati relativi agli effluenti liquidi e gassosi dichiarati secondo le vigenti disposizioni di legge, con riferimento in particolare alla quantità e qualità degli scarichi finali;
d) le Aziende e le rispettive Associazioni imprenditoriali si dichiarano inoltre disponibili a partecipare nelle sedi competenti alla formulazione di una valida politica di difesa ecologica.
Ribadita l'esigenza che sia comunque salvaguardata la riservatezza delle informazioni, le Aziende si impegnano a comunicare alle RSU - su loro richiesta - le sostanze utilizzate negli impianti di produzione e le relative caratteristiche tossicologiche, quali risultano dall'acquisizione scientifica esistente;
e) in occasione dell'introduzione di nuove sostanze nei processi produttivi, riconfermata l'opportunità dell'informazione preventiva alle RSU, l'Azienda farà riferimento alle acquisizioni scientifiche tecnico-mediche esistenti per quanto riguarda i loro effetti sulla salute;
f) per quanto riguarda i rischi eventualmente derivanti da prodotti o residui di lavorazioni ceduti a terzi, le Aziende si impegnano a dare a questi e alle proprie RSU le opportune comunicazioni in merito alla specifica natura di detti prodotti o residui al fine della prevenzione dei rischi, con particolare riferimento al disposto del D.P.R. 915/82 e relativa normativa applicativa.
19. Quali strumenti idonei a concorrere ad un'efficace opera di prevenzione dei vari tipi di rischio nonché di tutela della salute del lavoratore vengono utilizzati:
a) il registro dei dati ambientali, tenuto ed aggiornato a cura della Azienda. In esso saranno annotati per ogni reparto i risultati delle rilevazioni periodiche, effettuate normalmente con le RSU, riguardanti i fattori ambientali fisici e chimici i quali possano determinare situazioni di nocività o particolari gravosità; le singole registrazioni saranno affisse nei reparti interessati. Il registro dei dati ambientali dovrà tenere conto delle caratteristiche specifiche del settore produttivo in cui si opera;
b) il registro dei dati biostatistici, relativo ai vari reparti esposti a rischio lavorativo. L'insieme dei registri di tutti i reparti sarà tenuto e aggiornato a cura dell'Azienda. Nel registro dei dati biostatistici saranno annotati per ogni reparto i risultati statistici delle visite mediche e degli esami periodici nonché le assenze per infortuni, malattie professionali e malattie comuni. Il registro dei dati biostatistici dovrà tener conto delle caratteristiche specifiche del settore in cui si opera. Il registro sarà tenuto dall'Azienda a disposizione delle RSU e dei lavoratori;
c) la cartella sanitaria e di rischio lavorativo, che dovrà tener conto delle caratteristiche specifiche del settore produttivo in cui si opera. La cartella sanitaria e di rischio lavorativo, da realizzare per ogni lavoratore, sarà tenuta e aggiornata dall'Azienda e dovrà essere idonea a ordinare e memorizzare i dati sanitari e di rischio lavorativo. Le informazioni da raccogliere nella cartella sanitaria e di rischio lavorativo dovranno contenere elementi quali:
1) i risultati delle visite mediche di assunzione e periodiche e degli eventuali esami clinici, i dati relativi agli infortuni ed alle malattie professionali, nonché quelli forniti dal lavoratore relativamente alle malattie e agli infortuni non professionali.
La cartella sanitaria e di rischio lavorativo per quanto riguarda il personale femminile comprende tutti i dati concernenti la maternità e la salute riproduttiva. Tali dati saranno aggiornati e fatti registrare dalla lavoratrice stessa, che potrà avvalersi dell'assistenza per tali aggiornamenti, dei servizi della U.S.L. e dei consultori;
2) in sezione staccabile i dati e variabili che caratterizzano l'ambiente in cui il lavoratore presta la propria attività e cioè: reparto, posizione e attività di lavoro, agenti di rischio e durata dell'esposizione. Verrà inoltre indicato se il lavoratore è adibito o meno a lavoro in turno. Al lavoratore sarà consegnata copia integrale della cartella ogni volta ne faccia richiesta (direttamente o tramite il proprio medico curante) e comunque al momento in cui debba passare ad un altro luogo di lavoro.
d) scheda delle sostanze chimiche utilizzate. Tale strumento sarà realizzato sulla base dei modelli di scheda di sicurezza già esistenti a livello aziendale o di fabbrica, ai fini di una migliore conoscenza sia dei rischi effettivi sul lavoro, sia delle caratteristiche intrinseche delle principali sostanze pericolose in uso, tenendo conto della peculiarità delle singole situazioni di rischio e lavorative.
Le parti si danno atto che l'istituzione della scheda di cui sopra avverrà con riferimento alle sole sostanze presenti nel ciclo produttivo, con esclusione quindi degli agenti di rischio presenti sotto forme naturali (es. miscele di polvere, gas, ecc.) nella lavorazione in miniera. Per tali agenti di rischio si ribadisce comunque l'impegno all'opportuna informazione alle RSU in merito ad eventuali nuove acquisizioni, di comprovata validità tecnico- scientifica ed applicabilità, che dovessero essere disponibili in merito.
20. I criteri di impostazione degli strumenti informativi come sopra individuati costituiranno oggetto di esame congiunto tra le parti a livello di settore entro sei mesi, in relazione alle specifiche caratteristiche dello stesso, sulla base di linee guida concordate a livello nazionale tra le Associazioni imprenditoriali stipulanti e le OSL firmatarie del presente CCNL.
21. Le parti si incontreranno a livello nazionale entro sei mesi, allo scopo di studiare per la successiva realizzazione, che dovrà avvenire entro l'arco di durata del presente contratto, una scheda di rischio, uniforme per il settore minero-metallurgico, per gli impianti sottoposti a rischi di esplosione, alta infiammabilità ed emissione di sostanza pericolose di cui al D.M. 17 dicembre 1977 e successive modifiche e contenente i dati relativi ai dispositivi di sicurezza e ai mezzi di prevenzione personale e collettiva. A tal fine le parti acquisiranno i risultati della norma attuativa della Direttiva CEE 501/82 in ordine agli impianti a rischio di incidente rilevante (art. 5), impegnandosi sin d'ora a verificarne i criteri applicativi anche al fine della conseguente costituzione della scheda di cui sopra che si riferirà anche ad aspetti di affidabilità impianti per le fattispecie eventualmente corrispondenti.
22. Le Associazioni imprenditoriali firmatarie e le OSL svolgeranno incontri a livello nazionale per:
a) confrontare le evidenze emerse sui rischi più gravi e diffusi esistenti sui luoghi di lavoro;
b) valutarne la rilevanza anche alla luce dei riscontri obiettivi che tali evidenze possono comportare sul piano nazionale;
c) concordare azioni di sistematico controllo di situazioni di rilevanza particolarmente grave, per ambito territoriale e per livello di rischio, al fine di pervenire ad iniziative di possibile intervento;
d) concordare l'eventuale aggiornamento della lista delle sostanze cancerogene e la fissazione dei relativi valori limite, tenuto conto:
- delle risultanze dei lavori delle commissioni di studio a livello ufficiale e degli istituti previsti dalla legge di riforma sanitaria;
- della valutazione di enti di ricerca scientifica e di normazione specifica di indiscussa autorità e competenza (IARC, Comitato Scientifico Consultivo per l'esame della tossicità ed ecotossicità dei composti chimici della CEE, Commissione Cancerogenesi e Mutagenesi, National Cancer Institute, EPA, NIOSH, OSHA) tenuto conto della loro dimostrata applicabilità.
23. Ove si verifichi la necessità di intervenire sugli impianti a scopo di bonifica o per le modifiche comportanti fermate, l'Azienda utilizzerà - ove possibile - in altre attività i lavoratori interessati.
Nel caso ciò non fosse possibile saranno esaminate con le RSU soluzioni alternative.

Art. 45 - Disposizioni speciali e regolamento aziendale
1. Oltre alle disposizioni del contratto collettivo nazionale di lavoro, i lavoratori dovranno osservare le disposizioni aziendali sempreché non modifichino o non siano in contrasto con quelle della presente normativa contrattuale.
2. Tali disposizioni, qualora abbiano carattere generale, dovranno essere affisse in luogo ben visibile o dove si effettua la paga.

Art. 48 - Accordi interconfederali
1. Gli accordi interconfederali stipulati dalla Confederazione Generale dell'Industria, con le Confederazioni dei lavoratori, anche se non esplicitamente richiamati, si considerano parte integrante del presente contratto, nei limiti della rispettiva competenza e rappresentanza.

Parte operai
Art. 2 - Personale addetto ai lavori discontinui

1. Per il trattamento degli addetti ai lavori discontinui o di semplice attesa o custodia - intendendosi per tali quelli previsti dalle vigenti disposizioni di legge - si fa riferimento agli accordi interconfederali in materia.
2. L'orario massimo normale di lavoro è di 48 ore settimanali.
[…]

Art. 8 - Regolamentazione del lavoro a cottimo
1. Allo scopo di conseguire l'incremento della produzione è ammesso il lavoro a cottimo sia collettivo che individuale, fermo rimanendo quanto stabilito all'art. 23 del D.P.R. 9 aprile 1959, n. 128, in materia di polizia mineraria.
Nei casi in cui la valutazione della prestazione richiesta all'operaio o ad una squadra di operai sia fatta in base al risultato della misurazione dei tempi di lavorazione, e sia richiesta all'operaio una prestazione più intensa di quella del normale lavoro ad economia o la realizzazione di un risultato produttivo predeterminato superiore a quello conseguibile attraverso il lavoro ad economia, l'operaio o la squadra di operai dovranno essere retribuiti a cottimo o con altre forme di retribuzione a rendimento soggetto alla disciplina del lavoro a cottimo.
[…]
5. L'Azienda, tramite la propria Associazione sindacale comunicherà ai sindacati dei lavoratori i criteri generali dei sistemi di cottimo in vigore.
Tali criteri si riferiscono ai metodi di rilevazione dei tempi, ai coefficienti di maggiorazione (causali e valori, minimo e massimo), ai metodi di calcolo dell'utile di cottimo.
L'Azienda comunicherà inoltre le modificazioni parziali di criteri generali di cui al comma precedente qualora tali modificazioni assumano rilevante importanza.
Tali comunicazioni avranno finalità informativa, essendo ammesse solo contestazioni di carattere applicativo alle condizioni e secondo la procedura di cui al punto 22) (v. chiarimento in calce all'articolo).
6. In caso di introduzione di nuovi sistemi di cottimo, la comunicazione di cui al punto 5) sarà preceduta da un esame congiunto tra la Direzione aziendale e le RSU in merito a tali nuovi sistemi e alle relative tariffe.
Nel caso di modificazioni rilevanti di taluni dei criteri generali e dei sistemi di cottimo in vigore, la Direzione aziendale e le RSU potranno riunirsi per l'esame congiunto di cui al punto 1) al fine di accertare se si sia in presenza dell'introduzione di un nuovo sistema.
7. Resta facoltà del sindacato dei lavoratori di instaurare controversia collettiva quando sorga contestazione circa la rispondenza del sistema in atto alle norme di cui al presente articolo.
[…]
21. I concottimisti, intesi per tali gli operai direttamente vincolati al ritmo lavorativo di altri operai a cottimo e che, pure essendo soggetti ad una prestazione lavorativa superiore a quella propria del lavoro ad economia, non possono essere retribuiti a cottimo, parteciperanno ai benefìci del cottimo in relazione al proprio contributo. La misura della partecipazione di cui sopra si intende riferita alle caratteristiche di ciascuna Azienda.
L'Azienda, tramite la propria Associazione sindacale, comunicherà ai sindacati dei lavoratori i criteri generali di determinazione della percentuale di partecipazione.
L'Azienda porterà tempestivamente a conoscenza dei concottimisti la misura della loro partecipazione, nonché le sue variazioni, qualora trasformazioni della situazione tecnica e organizzativa della produzione comportassero modificazioni nei criteri di attribuzione.
[…]
Protocollo a chiarimento dell'art. 8 punto 5:
Qualora l'Azienda non adotti il cronometraggio o altri sistemi di misurazione dei tempi, indicherà che le produzioni normali sono fissate in base a stima.
Qualora proceda al cronometraggio con sistema di misurazione ne darà indicazione specificando, ove esista, il metodo seguito. L'Azienda indicherà inoltre i criteri generali per l'adozione dei coefficienti di correzione dei tempi.
L'Azienda indicherà altresì il metodo e il modo di calcolo degli utili di cottimo (ad es.: moltiplicando paga oraria per tempo risparmiato, rispetto a quello assegnato che sarà stato comunicato al lavoratore).

Art. 12 - Utensili
1. Tutti gli utensili compresa la lampada di sicurezza e tutti i materiali e quant'altro occorra all'operaio nell'esecuzione delle proprie mansioni, saranno forniti dall'Azienda a proprie spese.
2. L'operaio è responsabile degli utensili che riceve in regolare consegna; egli però deve essere posto in grado di bene conservare quanto gli è stato consegnato.
3. L'operaio è tenuto alla maggiore diligenza nell'uso degli utensili e del materiale e risponderà dei danni, a lui imputabili, ai sensi degli articoli 20 e 21 (Parte operai).

Art. 15 - Permessi di entrata e di uscita
1. Durante il lavoro nessun operaio può allontanarsi dal proprio posto di lavoro senza giustificato motivo e non può lasciare la miniera o lo stabilimento se non debitamente autorizzato.
2. Gli operai licenziati o sospesi non potranno entrare in miniera o nello stabilimento.
3. Salvo speciale permesso del proprio capo, non è consentito all'operaio sia di entrare, sia di trattenersi in miniera in ore fuori del suo turno.
4. Il permesso di uscita deve essere chiesto dall'operaio al suo capo immediato nella prima ora di lavoro, salvo casi eccezionali.

Art. 16 - Tutela delle lavoratrici madri
Per la tutela delle lavoratrici madri si fa riferimento alle disposizioni di legge.

Art. 19 - Multe e sospensioni
1. Nei casi sotto specificati la Direzione potrà infliggere la multa all'operaio:
a) che abbandoni il proprio posto di lavoro senza giustificato motivo;
b) che non esegua il proprio lavoro secondo le istruzioni ricevute;
c) che anche per disattenzione rechi guasto al materiale o non avverta subito il suo capo diretto degli evidenti guasti agli apparecchi o di evidenti irregolarità nel funzionamento degli apparecchi stessi;
d) che fumi o introduca cibi o bevande alcoliche senza il permesso della Direzione;
e) che si presenti al lavoro in stato di ubriachezza;
f) che sia trovato addormentato;

h) che ritardi l'inizio del lavoro, o lo sospenda o ne anticipi la cessazione;
i) che in qualunque altro modo trasgredisca l'osservanza del presente CCNL o che commetta mancanze che portino pregiudizio alla disciplina, alla morale, all'igiene, alla sicurezza della miniera o dello stabilimento.
2. In caso di maggiore gravità o di recidiva, la Direzione potrà infliggere la sospensione.

Art. 20 - Licenziamento per mancanze
1. Il licenziamento con immediata risoluzione del rapporto di lavoro può essere inflitto, con la perdita dell'indennità di preavviso, al lavoratore che commetta gravi infrazioni alla disciplina o alla diligenza nel lavoro o che provochi all'Azienda grave nocumento morale o materiale o che compia azioni delittuose in connessione con lo svolgimento del rapporto di lavoro.
2. In via esemplificativa ricadono sotto questo provvedimento le seguenti infrazioni:

b) che contravvenga al divieto di fumare, espressamente avvertito con appositi cartelli, dove ragioni tecniche di sicurezza consigliano tale divieto;
c) inosservanza al divieto di fumare quando tale infrazione sia gravemente colposa perché suscettibile di provocare incidenti alle persone, agli impianti, ai macchinari;
d) insubordinazione ai superiori;

f) gravi guasti provocati per negligenza al materiale dell'azienda;

h) recidiva nelle mancanze di cui al punto i) dell'art. 19;

l) furto o danneggiamento volontario del materiale dell'Azienda;

n) abbandono del posto di lavoro che implichi pregiudizio alla incolumità delle persone o alla sicurezza degli impianti e comunque compimento di azioni che implicano gli stessi pregiudizi.

Parte intermedi
Art. 1 - Criteri di applicazione

1. Quando la natura del lavoro sia tale che, pur non dando luogo al riconoscimento della qualifica di impiegato, comporti per il lavoratore l'esplicazione di mansioni di particolare rilievo rispetto a quelle attribuite agli operai, si applicherà il trattamento previsto dalla presente regolamentazione.
2. Sono da considerare agli effetti del comma precedente quei lavoratori che:
a) esplichino mansioni superiori a quelle degli operai classificati nella categoria massima degli operai stessi;
b) abbiano particolari mansioni di fiducia o responsabilità che non siano normalmente attribuite agli operai;
c) guidino e controllino il lavoro di un gruppo di operai, con apporto di competenza tecnico-pratica.
I capi-squadra e i capi-sonda sono inquadrati nella categoria intermedia.

Art. 8 - Rinvio ad altre regolamentazioni
1. Per i seguenti istituti si intendono riportate le norme contenute nei rispettivi articoli della Parte impiegati:

- doveri del lavoratore art. 13
- provvedimenti disciplinari art. 14
[…]

Parte impiegati
Art. 3 - Mutamento di mansioni

1. L'impiegato, in relazione alle esigenze aziendali, può essere assegnato temporaneamente a mansioni diverse da quelle inerenti al livello di appartenenza, purché ciò non comporti alcun peggioramento economico né un mutamento sostanziale della sua posizione.
[…]

Art. 9 - Tutela delle lavoratrici madri
1. Il trattamento in caso di gravidanza e puerperio è quello previsto dalla legge sulla tutela fisica ed economica delle lavoratrici madri.
[…]