Ministero dell’Interno
DIPARTIMENTO DEI VIGILI DEL FUOCO, DEL SOCCORSO PUBBLICO E DELLA DIFESA CIVILE
DIREZIONE CENTRALE PER LA PREVENZIONE E LA SICUREZZA TECNICA

 

 

Giurisprudenza Collegata: Cds 8227/2023;


 

 

 

Alle

Direzioni Regionali/Interregionali dei Vigili del Fuoco

- LORO SEDI

 

Al

Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca
Viale Trastevere, 76a

- 00153 - ROMA

 

Al

Consiglio Nazionale degli Ingegneri
Via IV Novembre, 114

- 00187-ROMA

 

Al

Consiglio Nazionale degli Architetti, P.P.C.
Via di S. Maria dell’Anima, 10

- 00186-ROMA

 

Al

Consiglio Nazionale dei Chimici
Piazza S. Bernardo, 106

- 00187 - ROMA

 

Al

Consiglio Nazionale dei Dottori Agronomi e Forestali
Via Po, 102

- 00198-ROMA

 

Al

Consiglio Nazionale dei Geometri e dei G.L.
Piazza Colonna, 361

- 00187 - ROMA

 

Al

Consiglio Nazionale dei Periti Industriali e P.I.L.
Via di San Basilio, 72

-00187- ROMA

 

Al

Consiglio Nazionale degli Agrotecnici e A.L.
Via Poste Succursale, 1

- 47100 - FORLÌ

 

Al

Consiglio Nazionale dei Periti Agrari e dei P.A.L.
Via Merulana, 38

- 00185 - ROMA

 

E, p.c.

 

 

 

Alla

Direzione Centrale Risorse Logistiche e Strumentali

- SEDE

 

Alla

Direzione Centrale la Formazione

- SEDE

 

Alla

Direzione Centrale Emergenza e il Soccorso Tecnico

- SEDE

 

Alla

Direzione Centrale Risorse Umane

- SEDE

 

OGGETTO:

Corsi e seminari di aggiornamento in materia di prevenzione incendi in attuazione dell’articolo 7 del D.M. 5 agosto 2011. Metodologie di “Formazione a Distanza”.

 

Con precedenti disposizioni questa Amministrazione ha definito le modalità di erogazione degli eventi formativi previsti dal decreto 5 agosto 2011, condivise con i Consigli Nazionali delle professioni elencate nell’art. 3 dello stesso decreto.

L’ipotesi di una formazione erogata secondo sistemi "alternativi" rispetto alla tradizionale presenza in aula dei discenti, rappresenta un tema di particolare rilevanza e delicatezza, attesa la complessità
interdisciplinare della prevenzione incendi e la necessità di raggiungere un concreto e verificabile apprendimento.

Tali nuove modalità di erogazione della formazione, generalmente definite come "formazione a distanza (F.A.D.)", sono oggetto di un attento approfondimento da parte di questa Amministrazione, allo scopo di garantire elevati standard qualitativi, in linea con le primarie esigenze di tutela della sicurezza pubblica.

Nelle more dell’acquisizione degli esiti degli approfondimenti sopra evidenziati, si ritiene comunque utile avviare una fase sperimentale relativa all’erogazione di corsi/seminari di aggiornamento (art. 7 del decreto 5 agosto 2011) con modalità "streaming", secondo le indicazioni riportate in Allegato I.

Sono fatte salve, comunque, le indicazioni relative ai contenuti dei corsi/seminari di aggiornamento previsti dalle precedenti disposizioni emanate in materia e le indicazioni già fornite con nota prot. D.C. PREV. 11956 del 09/10/2014 nei casi in cui gli eventi formativi siano organizzati congiuntamente tra diversi soggetti organizzatori.

IL CAPO DEL CORPO NAZIONALE
DEI VIGILI DEL FUOCO
(GIOMI)

Allegato 1

Modalità di erogazione in streaming per corsi e seminari di aggiornamento, art. 7 D.M. 5 agosto 2011

a) Definizioni
Streaming sincrono (Videoconferenza): è un evento formativo, veicolato attraverso supporto multimediale, che prevede la compresenza temporale di discenti e docenti, che interagiscono tra loro tramite un mezzo di comunicazione (modalità sincrona), presso più sedi individuate dal Soggetto Organizzatore, che provvede direttamente alla gestione delle presenze.
Soggetto organizzatore: Soggetto a cui è affidato la direzione e l'organizzazione dei singoli corsi e seminari di aggiornamento, individuati all’art. 7, comma 4, del D.M. 5/8/2011 ("Ordini e Collegi professionali provinciali o, d'intesa con gli stessi, Autorità scolastiche o universitarie", e strutture centrali e periferiche del Dipartimento VV.F.).

b) Corsi di aggiornamento in streaming sincrono
È consentita l'effettuazione di corsi di aggiornamento in modalità streaming sincrona. I discenti frequentano il corso con presenza presso una o più sedi individuate dal Soggetto organizzatore. Un rappresentante dello stesso soggetto organizzatore provvederà presso ciascuna sede alla verifica dell'effettiva presenza dei partecipanti a tutta la durata dell'evento.
Al termine del corso, sarà somministrato a tutti i discenti, contemporaneamente, il test finale, in maniera analoga a quanto avviene nei corsi di aggiornamento di tipo frontale. Il test è raccolto dal rappresentante del soggetto organizzatore ed, inviato al docente/docenti preposti alla correzione e valutazione della prova. Tutti gli atti relativi all’evento formativo sono custodite dal soggetto organizzatore responsabile del progetto formativo.

c) Seminari di aggiornamento in streaming sincrono
È consentita l'effettuazione di seminari di aggiornamento in modalità streaming sincrono. I discenti assistono al seminario presso una o più sedi individuate dal Soggetto organizzatore. Un rappresentante dello stesso Soggetto organizzatore provvederà alla verifica della effettiva presenza dei partecipanti a tutta la durata dell'evento. Tutti gli atti relativi all’evento formativo sono custodite dal soggetto organizzatore responsabile del progetto formativo.
Al termine del seminario viene rilasciato l'attestato di frequenza.

d) Procedure per l'autorizzazione dei corsi o seminari di aggiornamento, in modalità streaming
Ad integrazione di quanto già previsto con nota prot. D.C. PREV. 7213 del 25/05/2012, il Soggetto organizzatore dovrà inviare alla Direzione Regionale VV.F. competente la richiesta di autorizzazione del corso o del seminario comprendente anche l'indicazione delle sedi presso cui i discenti parteciperanno all'evento formativo.
Nel caso di corsi organizzati congiuntamente da più soggetti organizzatori non tutti afferenti territorialmente ad un’unica Direzione regionale VVF, la richiesta di autorizzazione dovrà essere inviata alla Direzione regionale VVF competente per territorio del soggetto organizzatore che si qualifica come “operatore di riferimento” ai sensi della nota prot. D.C.PREV. 11956 del 09/ottobre 2014 (circolare per corsi congiunti).