Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali
Direzione Generale della tutela delle condizioni di lavoro e delle relazioni industriali
Divisione III

 

 

Direzioni Interregionali e Territoriali del lavoro

 

Direzione Generale per l'attività ispettiva

 

Coordinamento Tecnico delle Regioni e P.A

 

Assessorati alla Sanità delle Regioni

 

Provincia autonoma di Trento

 

Provincia autonoma di Bolzano - Ag. Prov. Prot. Ambiente e Tutela del lavoro

 

ASL (per il tramite degli Assessorati alla Sanità delle Regioni)

 

INAIL

 

Organizzazioni rappresentative dei datori di lavoro

 

Organizzazioni rappresentative dei lavoratori

 

LORO SEDI

 

Oggetto:

Decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali e del Ministro della salute del 4 febbraio 2011 “Definizione dei criteri per il rilascio delle autorizzazioni di cui all’articolo 82, comma 2), lettera c), del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 e successive modifiche ed integrazioni”.
Chiarimenti operativi in materia di rinnovo triennale dell’autorizzazione.


In occasione del rinnovo delle autorizzazioni rilasciate ai sensi del decreto interministeriale 4 febbraio 2011 e a seguito delle richieste di chiarimenti pervenute a questa Amministrazione, acquisito il parere della Commissione di cui all’Allegato I del citato decreto ministeriale 4 febbraio 2011, si forniscono le indicazioni relative all’“esecuzione di lavori sotto tensione” e alla “formazione del personale che opera sotto tensione”.

A) Rinnovo dell’autorizzazione all’esecuzione di lavori sotto tensione alla scadenza del triennio.
In attuazione di quanto indicato al punto 1.3.1 dell’Allegato II del decreto 4 febbraio 2011, secondo cui: “L’autorizzazione ha validità triennale e può essere rinnovata a seguito di apposita istanza da inoltrarsi secondo le modalità di cui al punto 1.1. L’istanza deve contenere esplicita dichiarazione, sottoscritta dal legale rappresentante dell’azienda richiedente secondo la legislazione vigente, relativa alla permanenza di tutte le condizioni che hanno consentito il rilascio dell’autorizzazione”, ai fini del rinnovo dell’autorizzazione all’esecuzione di lavori sotto tensione alla scadenza del triennio, occorre presentare istanza al Ministero del lavoro e delle politiche sociali - Direzione Generale della tutela delle condizioni di lavoro e delle relazioni industriali - divisione III, via Fornovo n. 8, 00192 Roma. L’istanza di rinnovo, sottoscritta dal legale rappresentante dell’azienda richiedente, dovrà essere prodotta in originale completa della relativa documentazione (anch’essa datata, timbrata e firmata dal legale rappresentante), in bollo ai sensi del d.P.R. n. 642/1972 e successive modificazioni, nonché riprodotta su supporto informatico (inserita in n. 2 CD-Rom di uguale contenuto).
Tale istanza dovrà essere inviata anche a mezzo pec al seguente indirizzo di posta elettronica certificata: “dgtutelalavoro.div3 @pec.lavoro.gov.it”.
L’istanza dovrà essere corredata dalla seguente documentazione:
a) dichiarazione, ai sensi del d.P.R. n. 445/2000, rilasciata dal legale rappresentante dell’azienda richiedente, da cui risulti che permangono le condizioni che hanno consentito il rilascio dell’autorizzazione all’esecuzione di lavori sotto tensione, tra cui il possesso dei requisiti riportati nel decreto 4 febbraio 2011, con particolare riguardo a quelli dell’Allegato II. La dichiarazione deve essere resa secondo le modalità previste dal d.P.R. n. 445/2000, in particolare per quanto riguarda la fotocopia del documento di identità da allegare alla stessa (in calce alla dichiarazione bisogna indicare il numero del documento di identità, l’ente che lo ha rilasciato, la data del rilascio e la data di scadenza di validità del documento. Si richiama l’attenzione sulla necessità di allegare una fotocopia del documento di identità pienamente leggibile);
b) idonea documentazione da cui risulti l’eventuale aggiornamento periodico quinquennale del corso di cui al punto 2.3 dell’Allegato III del decreto 4 febbraio 2011 rivolto al personale (art. 5 del D.M. 4.2.2011);
c) idonea documentazione da cui risulti la permanenza delle relative abilitazioni del personale di cui al punto 2.1.3, lettera c), dell’Allegato II del decreto 4 febbraio 2011 (art. 6 del D.M. 4.2.2011);
d) certificazione relativa al sistema di gestione della qualità (UNI EN ISO 9001:2000) di cui al punto 1.2.1, lettera c), dell’Allegato II del decreto 4 febbraio 2011 in corso di validità;
e) certificazione relativa al sistema di gestione della salute e sicurezza sul lavoro (BS- OHSAS 18001:2007) di cui al punto 1.2.1, lettera c), dell’Allegato II del decreto 4 febbraio 2011 in corso di validità;
f) polizza di assicurazione per responsabilità civile di cui al punto 1.2.1, lettera f), dell’Allegato II del decreto 4 febbraio 2011 in corso di validità.
È opportuno evidenziare che le modifiche delle condizioni e dei requisiti richiesti dal decreto 4 febbraio 2011 devono essere comunicate tempestivamente, a prescindere dal rinnovo triennale, secondo le modalità indicate al punto 1.3.2 dell’Allegato II dello stesso decreto 4 febbraio 2011, secondo cui: “L’autorizzazione può essere modificata a seguito di apposita istanza da inoltrarsi secondo le modalità del punto 1.1. L’istanza deve contenere su esplicita dichiarazione, sottoscritta dal legale rappresentante dell’azienda richiedente secondo la legislazione vigente, l’elenco delle parti modificate e deve riportare in allegato su supporto informatico le modifiche apportate. Ai fini della sola archiviazione l’istanza deve essere accompagnata dalla documentazione di cui al punto 1.2 aggiornata. La Commissione per i lavori sotto tensione procede all’istruttoria tecnico amministrativa secondo le modalità previste in fase di autorizzazione.”.

B) Rinnovo dell’autorizzazione alla formazione del personale che opera sotto tensione alla scadenza del triennio.
In attuazione di quanto indicato al punto 4.3.1 dell’Allegato III del decreto 4 febbraio 2011, secondo cui: “L’autorizzazione ha validità triennale e può essere rinnovata a seguito di apposita istanza da inoltrarsi secondo le modalità di cui al punto 4.1. L’istanza deve contenere esplicita dichiarazione, sottoscritta dal legale rappresentante dell’azienda richiedente secondo la legislazione vigente, relativa alla permanenza di tutte le condizioni che hanno consentito il rilascio dell’autorizzazione”, per il rinnovo dell’autorizzazione alla formazione del personale che opera sotto tensione alla scadenza del triennio, occorre presentare istanza al Ministero del lavoro e delle politiche sociali - Direzione Generale della tutela delle condizioni di lavoro e delle relazioni industriali - divisione III, via Fornovo n. 8, 00192 Roma.
L’istanza di rinnovo, sottoscritta dal legale rappresentante del soggetto formatore richiedente, dovrà essere prodotta in originale completa della relativa documentazione (anch’essa datata, timbrata e firmata dal legale rappresentante), in bollo ai sensi del d.P.R. n. 642/1972 e successive modificazioni, nonché riprodotta su supporto informatico (inserita in n. 2 CD-Rom di uguale contenuto).
Tale istanza dovrà essere inviata anche a mezzo pec al seguente indirizzo di posta elettronica certificata: “Questo indirizzo email è protetto dagli spambots. È necessario abilitare JavaScript per vederlo.”.
L’istanza dovrà essere corredata dalla seguente documentazione:
a) dichiarazione, ai sensi del d.P.R. n. 445/2000, rilasciata dal legale rappresentante del soggetto formatore richiedente, da cui risulti che permangono le condizioni che hanno consentito il rilascio dell’autorizzazione alla formazione del personale che opera sotto tensione, tra cui il possesso dei requisiti riportati nel decreto 4 febbraio 2011, con particolare riguardo a quelli dell’Allegato III. La dichiarazione deve essere resa secondo le modalità previste dal d.P.R. n. 445/2000, in particolare per quanto riguarda la fotocopia del documento di identità da allegare alla stessa (in calce alla dichiarazione bisogna indicare il numero del documento di identità, l’ente che lo ha rilasciato, la data del rilascio e la data di scadenza di validità del documento. Si richiama l’attenzione sulla necessità di allegare una fotocopia del documento di identità pienamente leggibile);
b) certificazione relativa al sistema di gestione della qualità (UNI EN ISO 9001:2000) di cui al punto 4.2.1, lettera c), dell’Allegato III del decreto 4 febbraio 2011 in corso di validità;
c) certificazione relativa al personale docente (da parte di un organismo di certificazione accreditato ai sensi della norma UNI CEI EN ISO/IEC 17024) di cui al punto 4.2.1, lettera d), dell’Allegato III del decreto 4 febbraio 2011 in corso di validità.
Anche in questo caso è opportuno evidenziare che le modifiche delle condizioni e dei requisiti richiesti dal decreto 4 febbraio 2011 devono essere comunicate tempestivamente, a prescindere dal rinnovo triennale, secondo le modalità indicate al punto 4.3.2 dell’Allegato III dello stesso decreto 4 febbraio 2011, secondo cui: “L’autorizzazione può essere modificata a seguito di apposita istanza da inoltrarsi secondo le modalità del punto 4.1. L’istanza deve contenere su esplicita dichiarazione, sottoscritta dal legale rappresentante del soggetto formatore richiedente secondo la legislazione vigente, l’elenco delle parti modificate e deve riportare in allegato su supporto informatico le modifiche apportate. Ai fini della sola archiviazione l’istanza deve essere accompagnata dalla documentazione di cui al punto 4.2 aggiornata. La Commissione per i lavori sotto tensione procede all’istruttoria tecnico amministrativa secondo le modalità previste in fase di autorizzazione.".

Ministero del lavoro e delle politiche sociali
Direzione Generale della tutela delle condizioni di lavoro e delle relazioni industriali
Il Direttore Generale
Romolo de Camillis

Ministero della salute
Direzione Generale della prevenzione sanitaria
Il Direttore Generale
Raniero Guerra