Categoria: Giurisprudenza penale di merito
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Tribunale di Milano, Ufficio del GIP, 23 gennaio 2014, n. 27 - Caduta dal ponteggio: assoluzione del coordinatore per la sicurezza

 


 

 

...Atteso l'indicato ruolo di collaboratore del committente cha caratterizza la figura del coordinatore per l'esecuzione, "la lettura della specifica sfera di gestione del rischio demandatagli discende per un verso dalla funzione di generale alta vigilanza che la legge demanda al committente; e per l'altro dalla disciplina di cui al più volte evocato D.Lgs. n. 494 del 1996, art. 5.
Tale disciplina conferma che la funzione di vigilanza è "alta" e non si confonde con quella operativa demandata al datore di lavoro ed alla figure che da esso ricevono poteri e doveri: il dirigente ed il preposto. Tanto è vero che il coordinatore articola le sue funzioni in modo formalizzato: contestazione scritta alle imprese delle irregolarità riscontrate per ciò che riguarda la violazioni dei loro doveri "tipici", e di quelle afferenti all'inosservanza del piano di sicurezza e di coordinamento; indi segnalazione al committente delle irregolarità riscontrate. Solo in caso di imminente e grave pericolo direttamente riscontrato è consentita la immediata sospensione dei lavori. Appare dunque chiara la rimarcata diversità di ruolo rispetto al datore di lavoro delle imprese esecutrici: un ruolo di vigilanza che riguarda la generale configurazione delle lavorazioni e non la puntuale stringente vigilanza, momento per momento, demandata alle figure operative (datore di lavoro, dirigente, preposto).
"




 

 

Tribunale di Milano
Ufficio del Giudice delle indagini preliminari
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Giudice Dott. Enrico MANZI ha pronunciato la presente
SENTENZA


nel giudizio abbreviato celebrato nei confronti di:
-l' imputato:
M.MM. nato il 7.12.1968 domicilio dichiarato Omissis c/o studio Omissis
CONTUMACE
difeso di fiducia dall'avv. Omissis Via Senato n. 12 MILANO, presente
PRESENTE
imputato
(in concorso con i coimputati di seguito elencati, per cui si procede separatamente):
Del reato p. e p, dagli artt. 113, 40 II c., 589 comma l e 2 c.p. in relazione agli artt 18 co. 1 lettere c), i), e h), art 19 co. 1 lettera f), art 92 co. 1 lettera a) e c), 112 co. 1,126 co. 1, 124 co. 1,122 e 131 co. 2 e 3,138 co. 2 del Decr. Lgvo 81/08 perché in cooperazione colposa tra loro - il P.M. in qualità di legale rappresentante dell'impresa Società Cooperativa di costruzioni Lavoranti e Muratori P.A. affidatario, capocommessa ed esecutrice dei lavori nel cantiere edile sito in Assago (MI) Cascina Bazzana Inferiore e subappaltante alla ditta V. SRL di cui era dipendente la p.o. dei lavori di posa manto di copertura e fornitura e posa lattonerie; S.C. in qualità di responsabile di magazzino - dirigente delegato ex art. 16 del Decr. Lgvo 81/08 dal datore di lavoro P.M. " a far fronte agli adempimenti necessari a garantire la salute, la sicurezza e l'igiene dei lavoratori non già previsti, urgenti e/o indifferibili, tra l'altro per gli elementi di dispositivi di protezione collettiva "; il SA.C. ed il C. P. in qualità di preposti capi cantieri geometri del cantiere de quo per la citata ditta ; il S. Massimo in qualità di direttore tecnico responsabile del cantiere dell'impresa affidatario sopra citata; M.MM. in qualità di coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione e progettazione; T. C. e R. in qualità di preposti, per la ditta T. EDILI srl ( a cui la ditta capocommessa di cui sopra appaltava il montaggio del ponteggio di sua proprietà), alla squadra di montaggio del ponteggio di proprietà della Società Cooperativa di Costruzioni Lavoranti e Muratori P.A; D.M. in qualità di legale rappresentante della ditta S.
- non impedendo l'evento lesivo che avevano l'obbligo giuridico di impedire cagionavano a G., assunto ( a seguito di sub appalto per lavori di posa del manto di copertura e relativa lattoniera dall'impresa capocommessa alla ditta V. SRL di cui la p. o. era dipendente) quale operaio manovale per occuparsi dell'allestimento del tetto dell'edificio de quo, la morte dello stesso, per colpa generica consistita in imprudenza, negligenza, imperizia e per colpa specifica derivante dall'inosservanza delle seguenti norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro ed in particolare:
- Per P.M. (relativamente all'edifìcio Sud in costruzione) per non aver provveduto nella qualità di cui sopra:
> affinché le opere provvisionali fossero allestite con buon materiale ed a regola d'arte, proporzionate ed idonee allo scopo: conservate in efficienza per l'intera durata del lavoro.
Nello specifico durante l'attività di ispezione del cantiere edile in parola ad opera di personale dell'ASL venivano ritrovate tavole che presentavano macroscopici segni di usura e conseguente rottura (art. 112 c. 1 del Decr. L.gvo 81/08):
> affinché gli impalcati sul lato sud dell'edifìcio de quo, in corrispondenza delle colonne, fossero provvisti di parapetti ( art. 126 co. I Decr. L.gvo 81/08);
> affinché sopra i ponti di servizio e sulle impalcature fossero effettuati depositi nello specifico il castello di tiro veniva utilizzato come deposito dì materiale ( art. 124 comma l del Decr. L.gvo 81/08);
> affinché il distacco delle tavole del piano di calpestio dalla muratura non superasse i 20 cm (art. 138 co. 2 Decr, Lgvo 81/08);
> affinché i balconi accessibili per i lavori di muratura fossero provvisti di idonei parapetti ( art. 122 del Decr. L.gvo 81/08); (relativamente all'edificio Nord in costruzione) poiché nella qualità di cui sopra non provvedeva affinché i balconi, al primo piano, accessibili per i lavori di muratura fossero provvisti di idonei parapetti (art. 122 del Decr. L.gvo 81/08).
- Per S.C. perché nella qualità di cui sopra non teneva conto, nell'affidare i compiti ai lavoratori, delle condizioni degli stessi in rapporto alla loro salute e sicurezza, informando i lavoratori sulle disposizione da prendere in materia di protezione ed in caso di rischio e per non aver adottato le misure di controllo delle situazioni di rischio affinché una volta rilevate i lavoratori stessi potessero abbandonare l'area di rischio (art. 18 co. I lettere e) , i), h) del Decr. Lgvo 81/08).
Per SA. C. ed il C. P. poiché nella qualità di cui sopra come preposti con qualifica di capocantieri non segnalavano al datore di lavoro le condizioni di pericolo in cui si trovavano a lavorare i dipendenti in relazione alla verifica del ponteggio (art. 19 co. 1 lettera f) del Decr. Legvo 81/08).
- Per S. M. poiché nella qualità ci sui sopra non provvedeva affinché nei lavori in quota fossero adottate adeguate impalcature o ponteggi o idonee opere provvisionali o comunque precauzioni atte ad eliminare i pericoli di caduta di persone (art. 122 Decr. Lgvo 81/08);
- Per M.MM. poiché nella qualità di cui sopra per non aver verificato quale coordinatore della sicurezza in fase di esecuzione dei lavori con opportune azioni di coordinamento e controllo l'applicazione da parte delle imprese esecutrici T. EDILI SRL e dell'affidatario le disposizioni del piano di sicurezza e coordinamento per quanto riguarda gli interventi volti a consentire la protezione dei lavoratori contro la caduta dall 'alto durante le fasi di lavoro che espongono a tale rischio (art. 92 co. I lettera a) e e) Decr. Lgvo 81/08)
- T. C. e R. poiché nella qualità di cui sopra come preposti alla squadra montaggio ponteggi non segnalavano al datore di lavoro le condizioni dì pericolo in cui si trovavano a lavorare i dipendenti in relazione alla verifica del ponteggio ( art. 19 co. 1 lettera f) del Decr. Lgvo 81/08).
- Per D.M. per aver fornito alla ditta Società Cooperativa di Costruzioni Lavoranti e Muratori P.A., affidatario ed esecutrice dei lavori nel cantiere edile in parola, tavole da ponteggio con inadeguate metodologie produttive ed in pregressa condizione di degrado. Nello specifico la tavola da ponteggio "collassata" che causava la caduta e la conseguente morte del G. è risultata (come evincentesi dalla relazione del CT Ing. Giorgio M.) essere stata costruita in modo significativamente difforme dal prototipo impiegato per l'ottenimento dell'autorizzazione ali 'impiego da parte del Ministero del Lavoro (nello specifico si evidenziava un difetto di realizzazione relativo alle saldature) e marcatamente deteriorata con giunzioni eseguite non a regola d'arte ovvero senza le cautele necessarie per lo spessore ed il tipo di finitura superficiale (zincatura) delle lamiere, risultando quindi inefficaci (art. 131 co. 2 e 3 del Decr. Lgvo 81/08) allo scopo. In particolare accadeva che, G. in qualità di dipendente della ditta V. SRL a cui l'impresa committente/capocommessa Società Cooperativa di Costruzioni Lavoranti e Muratori P.A. aveva sub appaltato lavori di posa manto di copertura e fornitura e posa lattoniere - con mansioni di operaio a cui nello specifico venivano affidati lavori di allestimento del tetto dell'edifìcio in costruzione, mentre era intento, a fine turno, a lasciare la propria postazione di lavoro (dopo aver già posato il manto di copertura in coppi) scendendo dal tetto e transitando sulla passerella a sbalzo una tavola "collassava" strutturalmente, aprendosi nel vuoto, in un tratto di ponteggio a sbalzo ovvero sotto il quale non era presente un ulteriore piano di calpestio, così facendolo rovinare al suolo da circa 10 metri.
Cedimento strutturale dovuto alla concomitanza di due circostanze: inadeguata metodologia produttiva delle tavole e pregressa condizione di degrado del manufatto ( rilevabile anche ictu oculi).
Fatto aggravato perché ne derivava la morte della p. o. e perché commesso in violazione della normativa sulla prevenzione degli infortuni sul lavoro sopra specificata.
In Assago (MI), Località Cascina Bazzana Inferiore il 06.12.2011.

PARTI CIVILI
G. S. - moglie
G. F. in persona della madre G. S.
G. S. in persona della madre G. S.
G. S. - madre
G. G. - fratello
G. H. - padre
G. I.-fratello
G. D. - fratello
G. B. - fratello
Tutte rappresentate e difese dall'Avv. Omissis - con studio in ...,
PRESENTE

Conclusioni delle parti

Il Pubblico Ministero chiede la condanna dell'imputato previa riduzione per il rito e la concessione delle attenuanti generiche, ad anni 1 mesi 4 di reclusione.
La parte civile conclude come da conclusioni scritte e nota spese, precisando che le conclusioni scritte riguardano ciascuno dei soggetti costituiti.
Quindi prende la parola il difensore che chiede la assoluzione dell'imputato perché il fatto non sussiste o per non aver commesso il fatto e perche il fatto non costituisce reato.


§§§ MOTIVAZIONE
1. Fatto

Il Pubblico Ministero ha promosso l'azione penale contro M.MM. chiedendo il rinvio a giudizio con il rito ordinario; nel corso della udienza preliminare l'imputato ha chiesto di definire il processo con rito abbreviato. Il giudice ha disposto in conformità.
Sulle conclusioni delle parti il processo è stato definito con la lettura del dispositivo e la riserva dei motivi ai sensi dell'art. 544.3 cod. proc. pen.
Si espongono nel paragrafo seguente le ragioni di fatto e di diritto poste a base della decisione.

2. Diritto


Il fatto per cui si procede è costituito da un incidente mortale avvenuto ai danni di un operaio addetto alle coperture dei tetti, in un cantiere edile di Assago, il 06.12.2011.
La dinamica dell'evento e i ruoli dei singoli imputati risultano dal capo di imputazione e trovano riscontro negli atti di indagine, con particolare riferimento alla relazione ASL del 26.01.2012 n. 7066.
In estrema sintesi i fatti ricostruiti dalla polizia giudiziaria sono i seguenti:
1. Il giorno 06.11.2011, mentre scendeva dal tetto su cui stava effettuando dei lavori, il Sig. G. cadeva nel vuoto da un ponteggio a sbalzo posto su un lato dell'edificio da ristrutturare;
2. La caduta veniva provocata dal cedimento delle saldature che univano la tavola del ponteggio, su cui l'operaio stava camminando, con il pezzo metallico su cui erano sagomati i ganci di appoggio al ponteggio (cd. "manine");
3. Per effetto del cedimento la tavola si era sganciata dal ponteggio ed aveva "ruotato" di 90° nel vuoto, rimanendo appesa per un solo lato al ponteggio (mentre i ganci di appoggio su cui era in precedenza saldata erano rimasti appoggiati al traverso del ponteggio);
4. Ogni tavola usata nel ponteggio, in effetti, risultava composta da tre parti: il piano di calpestio orizzontale e due gruppi di "manine", poste su due supporti metallici uniti alle estremità del piano tramite punti di saldatura;
5. Le saldature della tavola su cui è avvenuto l'infortunio erano fortemente usurate e deteriorate dal tempo e, secondo quanto accertato dal ct. del p.m., erano addirittura difformi dal progetto originario per cui l'impresa costruttrice della tavola - la S. -aveva ottenuto il certificato di idoneità da ISPESL;
6. Le cattive condizioni della tavola su cui è avvenuto l'incidente erano comuni a molte altre tavole costruite dalla S. ed evidenziano una metodologia di costruzione assolutamente pericolosa, che non teneva conto dei cedimenti che possono essere provocati dall'usura e dal tipo di materiale trattato (le tavole sono trattate con zinco, ma questo metallo può "sublimare" per effetto della saldatura e deve essere pertanto riportato sul pezzo con diversi accorgimenti tecnici);
7. In assenza di idonei trattamenti le saldature si consumano per effetto della ruggine e dell'usura e possono cedere provocando il distacco dal piano di calpestio delle manine di appoggio;
8. nella relazione del CT si specificano, nel confronto con altre tavole fornite da una impresa diversa, i difetti strutturali del tipo di saldatura utilizzata dalla S.: una saldatura a mano con uso di un "cordone di riporto" e senza ulteriore trattamento "aggrappante", invece della piegatura con saldatura automatica a quattro punti fra la nervatura di rinforzo della tavola e l'appoggio di sostegno posto alla sua estremità;
9. le tavole utilizzate dalla società che ha montato il ponteggio erano certamente pericolose e inadeguate, e comunque, difformi dagli standard previsti dalla normativa in materia;
10. tali tavole e il relativo ponteggio di sostegno, secondo quanto riportato dai tecnici della ASL, erano di proprietà della affidataria (CCLM);
11. sempre secondo la ASL, non risulta che la CCLM avesse effettuato i dovuti controlli delle tavole, secondo quanto previsto dall'allegato XIX del D. Lgs. 81/2008
12. non risulta, inoltre, che gli utilizzatori delle tavole (preposti addetti dalla T. al montaggio) avessero verificato la esistenza della documentazione attestante la verifica, da parte del preposto, dello stato di conservazione delle tavole, come previsto dal medesimo allegato XIX.
13. L'infortunio si sarebbe potuto evitare - fermi restando tutti i diversi profili di responsabilità del produttore e del proprietario della tavola che si è "sfasciata" - se gli addetti al montaggio la avessero controllata, anche solo visivamente, al momento di installarla e se il preposto avesse svolto le opportune verifiche periodiche sulla loro tenuta.

***


In questo quadro va ora esaminata la specifica posizione e i comportamenti dell'odierno imputato.
Il M.MM. era stato nominato come coordinatore per la sicurezza del cantiere in fase di esecuzione, dì seguito indicato come CSE (in precedenza era stato coordinatore della sicurezza in fase di progettazione delle opere da eseguire).
La funzione svolta dall'imputato risulta dai documenti in atti e in particolare dal giornale di cantiere e dalle produzioni difensive, fra cui, per la importanza che rivestono ai fini del giudizio, i verbali di coordinamento e sicurezza con gli specifici provvedimenti adottati sulla sicurezza del ponteggio.
Di particolare interesse risulta in verbale del 30.06.2011 in cui il M.MM., dando atto di avere controllato il ponteggio dell'edificio 25 in cui vi era un "fuori piombo" nella campata a sbalzo (Il luogo dove è avvenuto l'infortunio!!) ne constatava la difformità dal PIMUS (piano di montaggio, uso e smontaggio dei ponteggi) e chiedeva l'aggiornamento dello stesso piano.
Questo intervento dimostra che M.MM. non si è limitato a "pianificare" la sicurezza del cantiere e a coordinare, su un piano "statico", i piani di sicurezza dei diversi operatori, ma ha operato sul campo, verificando in concreto che i piani predisposti fossero rispettati e che fossero idonei all'avanzamento e allo sviluppo dei lavori.
In questa attività si può dire pertanto che egli ha perfettamente interpretato il ruolo del CSE, secondo i canoni stabiliti più volte e senza tentennamenti dalla S.C., secondo cui:
In materia di infortuni sul lavoro, il coordinatore per l'esecuzione dei lavori ex art. 5 D.Lgs. n. 494 del 1996, oltre ad assicurare il collegamento fra impresa appaltatrice e committente al fine di realizzare la migliore organizzazione, ha il compito di vigilare sulla corretta osservanza delle prescrizioni del piano di sicurezza da parte delle stesse e sulla scrupolosa applicazione delle procedure a garanzia dell'incolumità dei lavoratori nonché di adeguare il piano di sicurezza in relazione alla evoluzione dei lavori, con conseguente obbligo di sospendere, in caso di pericolo grave e imminente, le singole lavorazioni. (Nella specie, la S.C. ha ritenuto corretta la condanna pronunciata nei confronti del coordinatore il quale, non avendo adeguato il piano di sicurezza e coordinamento rispetto alle modifiche strutturali intervenute nel corso dei lavori svolti all'interno di un capannone presso la Bridgestone e non avendo provveduto a dare idonea informazione di dette modifiche ai datori di lavoro, causava la morte di un operaio ed il grave ferimento di un altro, entrambi precipitati da un solaio per effetto del suo cedimento).
Sez. 4. Sentenza n. 18651 del 20/03/2013 Ud. (dep. 26/04/2013 ) Rv. 255106
Nel caso oggetto del presente giudizio il ponteggio era stato costruito secondo le indicazioni del progetto e non risulta che nel corso delle lavorazioni fossero intervenuti fattori nuovi che comportassero la modifica degli edifici da ristrutturare, con conseguenti modifiche del piano di sicurezza.
Le visite del CSE in cantiere erano assidue e spesso si concentravano, come si è detto, sulla conformità dei ponteggi al PIMUS.
Questa considerazione porta ad affrontare la questione centrale di questo giudizio, e cioè, se spetta al CSE controllare, oltre la conformità dei piani di sicurezza al tipo di lavoro e al suo sviluppo, l'osservanza delle più minute regole in tema di sicurezza.
In altre parole, ci si chiede se spettasse a lui controllare le tavole già montate e quelle da montare, o comunque, se fosse sua responsabilità vigilare sulla osservanza di tutte le norme di sicurezza, anche le più dettagliate.
Secondo l'art. 92 del D.Lgs. 81/08 i compiti del CSE sono i seguenti:
"... a) verifica, con opportune azioni di coordinamento e controllo, l'applicazione, da parte delle imprese esecutrici e dei lavoratori autonomi, delle disposizioni loro pertinenti contenute nel piano di sicurezza e di coordinamento di cui all'articolo 100 ((ove previstole la corretta applicazione delle relative procedure di lavoro;
b) verifica l'idoneità del piano operativo di sicurezza, da considerare come piano complementare di dettaglio del piano di sicurezza e coordinamento di cui all'articolo 100, assicurandone la coerenza con quest'ultimo ((,ove previsto)), adegua il piano di sicurezza e di coordinamento di cui all'articolo 100 ((,ove previsto,)) e il fascicolo di cui all'articolo 91, comma 1, lettera b), in relazione all'evoluzione dei lavori ed alle eventuali modifiche intervenute, valutando le proposte delle imprese esecutrici dirette a migliorare la sicurezza in cantiere, verifica che le imprese esecutrici adeguino, se necessario, i rispettivi piani operativi di sicurezza;
e) organizza tra i datori di lavoro, ivi compresi i lavoratori autonomi, la cooperazione ed il coordinamento delle attività nonché la loro reciproca informazione;
d) verifica l'attuazione di quanto previsto negli accordi tra le parti sociali al fine di realizzare il coordinamento tra i rappresentanti della sicurezza finalizzato al miglioramento della sicurezza in cantiere;
e) ((segnala al committente o)) al responsabile dei lavori, previa contestazione scritta alle imprese e ai lavoratori autonomi interessati, le inosservanze alle disposizioni degli articoli 94, 95 ((96 e 97, comma 1)) e alle prescrizioni del piano di cui all'articolo 100 (ove previsto,)), e propone la sospensione dei lavori, l'allontanamento delle imprese o dei lavoratori autonomi dal cantiere, o la risoluzione del contratto. Nel caso in cui il committente o il responsabile dei lavori non adotti alcun provvedimento in merito alla segnalazione, senza fornire idonea motivazione, il coordinatore per l'esecuzione da' comunicazione dell'inadempienza alla azienda unità sanitaria locale e alla direzione provinciale del lavoro territorialmente competenti
".

***

Nella giurisprudenza che si è formata in questi anni su questa norma e, in generale, sulla funzione del CSE si è posta in evidenza, più volte, la responsabilità del coordinatore per non avere adeguato il piano di sicurezza alle mutate condizioni di lavoro, oppure per non avere informato le imprese sulle modifiche da apportare ai loro POS.
Ci si chiede ora se sia possibile ritenerlo responsabile, a fronte della conclamata inosservanza delle disposizioni sulla sicurezza del ponteggio, di non avere:
Verificato e contestato la non conformità delle tavole del ponteggio agli standard richiesti dalla normativa
Verificato l'osservanza delle norme sul controllo del ponteggio da parte dei preposti del cantiere (all. XIX del D. Lgs. 81/2008 sopra citato);
Controllato o fatto controllare le tavole prima del montaggio - Controllato o fatto controllare le tavole già montate.
Su questi punti si ritiene quanto segue.
La certificazione che le tavole fossero conformi agli standard di sicurezza e fossero costruite secondo i prototipi autorizzati spettava ai responsabili della sicurezza della impresa che le ha acquistate e a quella che le utilizzava.
Si tratta di una misura di sicurezza "operativa" che viene data per scontata nel piano di coordinamento.
Il M.MM., in ogni caso, proprio per verificare che le tavole fossero a norma, fin dall' 11.05.2011 si era fatto sottoscrivere da T. una dichiarazione scritta in cui si assicurava la regolarità "a norma di legge" del ponteggio.
Per quanto riguarda la verifica delle norme sul controllo del ponteggio e quella, ancora più "minuta", dei controlli sulle singole tavole si tratta, a parere del giudicante, di ambiti di responsabilità che gravano, rispettivamente, sul responsabile di cantiere rispetto ai preposti e sui preposti rispetto agli operai addetti al montaggio.
La responsabilità del CSE, come si è accennato, è quella di curare e aggiornare il piano della sicurezza del cantiere e di coordinare le attività di responsabili, non di sostituirsi agli stessi. Il CSE, in altre parole, non è il "super responsabile" della sicurezza che deve sopperire alle leggerezze o omissioni dei responsabili della sicurezza delle singole imprese operanti in cantiere, né tantomeno di quelle dei datori di lavoro, dirigenti e preposti.
Sul punto vale la pena di riportare i passi di una sentenza della S.C. che appare assolutamente idonea a fare chiarezza sul punto.
Secondo la S.C.
Il coordinatore per l'esecuzione dei lavori, oltre ai compiti che gli sono affidati dall'art. 5 D.Lgs. n. 494 del 1996, ha una autonoma funzione di alta vigilanza che riguarda la generale configurazione delle lavorazioni, e non anche il puntuale controllo, momento per momento, delle singole attività lavorative, che è demandato ad altre figure operative (datore di lavoro, dirigente, preposto). (Fatto commesso prima dell'entrata in vigore del D.Lgs. n. 81 del 2008 e del D.Lgs. n. 106 del 2009).
Sez. 4, Sentenza n. 18149 del 21/04/2010 Ud. (dep. 13/05/2010 ) Rv. 247536

Nel testo della motivazione la Corte ha precisato che:
Per ciò che riguarda il coordinatore per l'esecuzione, atteso l'indicato ruolo di collaboratore del committente cha caratterizza tale figura, la lettura della specifica sfera di gestione del rischio demandatagli discende per un verso dalla funzione di generale alta vigilanza che la legge demanda al committente; e per l'altro dalla disciplina di cui al più volte evocato D.Lgs. n. 494 del 1996, art. 5. Tale disciplina conferma che la funzione di vigilanza è "alta" e non si confonde con quella operativa demandata al datore di lavoro ed alla figure che da esso ricevono poteri e doveri: il dirigente ed il preposto. Tanto è vero che il coordinatore articola le sue funzioni in modo formalizzato: contestazione scritta alle imprese delle irregolarità riscontrate per ciò che riguarda la violazioni dei loro doveri "tipici", e di quelle afferenti all'inosservanza del piano di sicurezza e di coordinamento; indi segnalazione al committente delle irregolarità riscontrate. Solo in caso di imminente e grave pericolo direttamente riscontrato è consentita la immediata sospensione dei lavori. Appare dunque chiara la rimarcata diversità di ruolo rispetto al datore di lavoro delle imprese esecutrici: un ruolo di vigilanza che riguarda la generale configurazione delle lavorazioni e non la puntuale stringente vigilanza, momento per momento, demandata alle figure operative (datore di lavoro, dirigente, preposto).
Nel caso specifico:
a. Spettava a CCLM (proprietaria del ponteggio) assicurarsi che la qualità delle tavole fosse adeguata alle norme e al prototipo
b. Era compito del preposto di T. e della committente assicurare che gli addetti al montaggio verificassero le singole tavole prima di montarle per eliminare quelle difettose;
e. Era compito dei preposti della committente (proprietaria del ponteggio) che tale verifica fosse puntualmente osservata e che fossero effettuati gli opportuni controlli anche dopo il montaggio;
d. Era responsabilità del capo cantiere verificare che questi controlli fossero effettuati dai preposti.
Nessuno di questi compiti si può ricondurre al ruolo di "alta vigilanza" del CSE che, dal suo punto di vista, doveva assicurarsi che fosse stato predisposto e aggiornato (come ha puntualmente fatto) il PIMUS e che fossero stati redatti i piani di sicurezza con la precisazione e la ripartizione dei compiti di controllo fra i vari soggetti.
Il M.MM. ha operato secondo i suoi doveri e non gli si possono addebitare doveri di controllo relativi alla regolarità di ogni singola tavola.
Resta solo da aggiungere che avrebbe dovuto curare con più attenzione la vigilanza sulla qualità del materiale acquistato dalla committente, o meglio, stabilire più precisi criteri sulla scelta del fornitore in relazione alle tecniche costruttive delle tavole, ma, come già accennato, egli è stato convinto, in buona fede, della bontà del materiale da ponteggio a seguito della certificazione ricevuta da T., prima della edificazione del ponteggio.
Per tali motivi deve essere assolto ex art. 530/2 c.p.p. per contraddittorietà della prova circa la sua corresponsabilità nel fatto.
Si trasmettono gli atti al p.m. per valutare la posizione dei responsabili delle imprese T. e V. in merito ai possibili profili di colpa relativi a:
- adozione di idonee misure per il controllo delle strutture del ponteggio
- effettiva verifica della qualità del materiale da ponteggio utilizzato in cantiere
- adozione di idonee misure per prevenire la caduta dall'alto degli operai



P.Q.M.


Visto l'art. 530/2 c.p.p.
Assolve M.MM. dal reato ascrittogli per non avere commesso il fatto.
Letti gli artt. 544 e 548 c.p.p. dispone che il deposito della motivazione avvenga entro il sessantesimo giorno dalla deliberazione.

Atti al p.m. per ulteriore corso
Milano, 10 gennaio 2014

Depositata in Cancelleria il 23 gennaio 2014

Divenuta irrevocabile il 24 giugno 2014