Tribunale di Avellino, Sez. Pen., 03 ottobre 2011, n. 151 - Caduta dall'alto e assoluzione di un coordinatore


 

 

Tribunale di Avellino Ufficio del giudice per le indagini preliminari
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIAN
O
Il giudice per le indagini preliminari, dott.ssa Natalia Ceccarelli
all'udienza in camera di consiglio del 3 ottobre 2011,
ha pronunziato e pubblicato mediante lettura del dispositivo la seguente
SENTENZA


a seguito di giudizio abbreviato, ai sensi degli artt. 438 e segg. c.p.p. nel processo penale nei confronti di:
M.P., nato a Omissis libero- già contumace - assente IMPUTATO (in concorso con N.A., N.M., C.L.. C.G., A.D., N.V., L.F.. S.AP.IMED. srl, ICS. s.c.a.rl. ". posizioni definite separatamente con sentenza resa ex artt. 444 e segg. c.p.p. quanto a N.V. e con decreto che dispone il giudizio quanto agli altri imputati)
del reato p. e p. dagli arti. 40, co. 1 e 2, 113,590 co. 1. 2 e 3 c.p. perché, sia con concorso di condotte colpose indipendenti che con cooperazione colposa, nel corso dei lavori pubblici di riqualificazione del "Castello Caravita", appaltati dal Comune di Strigliano al -Consorzio Stabile CO.I.MER. s.r.l". con la "S.AP.IMED. S.R.I.." come impresa consorziata esecutrice dei lavori, e la "I.CS. s.c.a.rl. " come subappaltatrice per alcune lavorazioni. L.F. in qualità di Responsabile Unico del Procedimento di appalto e, quindi, Responsabile dei Lavori per il Committente Comune, M.P. in qualità di coordinatore per la sicurezza in fase di progettazione e di esecuzione dei lavori, C.G. in qualità di amministratore della "S.AP.IM.ED s.r.l." e C.L. in qualità di effettivo gestore delta ''S.AP.IM.ED s.r.l.". A.D. in qualità di direttore tecnico di cantiere e responsabile sicurezza designato dalla "S.AP.IM.ED. s.r.l. ", N.A. amministratore della società subappaltatrice dei lavori "I.C.S. s.c.a.r.l. ", e presente sul cantiere per dirigere i lavori, N.M. gestore di fatto della società subappallatrice dei lavori "I.S.C s.c.a.r.l. " e presente sul cantiere per dirigere i lavori, e N.V. quale dipendente della "ICS. s.c.a.r.l. " e capocantiere, cagionavano tetraplegia post - traumatica al lavoratore M.V. - formalmente dipendente della "S.AP.IM.ED. s.r.l. " con relativo contratto di lavoro, ma in concreto dipendente della "I.C.S. s.c.a.r.l. " e dalla stessa retribuito "in nero " - per negligenza, imprudenza e imperizia e, comunque, per colpa specifica consistite, per datori di lavoro, dirigenti e capocantieri nell'averlo costretto per mesi a condizioni di lavoro prive di sicurezza su ponteggi del tutto precari e, in particolare, nell'omesso adempimento degli obblighi precauzionali imposti dagli artt. 51 co. 1 e 4, e 68 co. 3 d.P.R. 164/56, per aver costretto il M.V. a lavorare su un ponte su cavalletti alto più di m. 2 sprovvisto di parapetto e tavola ferma piede, e costituito da una sola tavola di cm. 30, inferiore all'obbligatoria larghezza di cm. 90 dell'impalcato, nonché in assenza di adeguato sbarramento dell'apertura nel muro prospiciente il vuoto a circa m. 4 dal suolo, per L.F. quale responsabile dei lavori nell'omesso adempimento degli obblighi precauzionali imposti dall'art. 6, co. 2, D.Lgs. 494/96 non avendo verificato l'adempimento degli obblighi del coordinatore della sicurezza in fase di esecuzione dei lavori di cui all''art. 5 co. 1 lett. a) D. Lgs. 494/96, per M.P. nell'omesso adempimento degli obblighi precauzionali imposti dall'art. 5 co. 1 lett, a) e lett, e) D. lgs. 494/96 per non aver verificato con opportune azioni di coordinamento e controllo l'applicazione delle prescrizioni del P.S.C. e delle corrette procedure di lavoro da parte delle imprese esecutrici "S.AP.IM.ED. s.r.l." e "I.C.S. s.c.a.r.l.", e per non aver comunicato al Responsabile dei Lavori le reiterate inosservanze delle disposizioni del P.S.C. e delle corrette procedure di lavoro da parte delle predette imprese, e non averne proposto la sospensione dai lavori e/o l'allontanamento dal cantiere; con tali predette condotte cagionavano tetraplegia post-traumatica al lavoratore M.V., il quale, mentre era intento a lavorare al primo piano del fabbricato su un ponte su cavalletti, con le caratteristiche sopra descritte, nei pressi di apertura nel muro prospiciente il vuoto, perdeva l'equilibrio e cadeva al suolo da circa m. 4 di altezza. Con l'aggravante di aver commesso il fatto con violazione delle norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro e con l'aggravante delle lesioni gravissime, avendo cagionato al M.V. la perdita dell'uso delle gambe e delle braccia.

In Sirignano il 15.4.2008

CONCLUSIONI

Il pubblico ministero: affermarsi la penale responsabilità dell'imputato con condanna dello stesso alla pena di mesi otto di reclusione.
Le parti civili: affermarsi la penale responsabilità dell'imputato con la condanna al risarcimento dei danni, da liquidarsi in separata sede o nella somma di una provvisionale di euro 250 mila, nei limiti del danno per cui si ritiene già raggiunta la prova ed alle spese come da nota scritta prodotta in allegato alle conclusioni.
La difesa dell'imputato: assoluzione per non aver commesso il fatto. Produce documentazione attestante il risarcimento del danno da parte dell'lNAlL.

 

FattoDiritto

 

Concluse le indagini preliminari il pubblico ministero chiedeva il rinvio a giudizio dell'imputato in epigrafe, di N.A.. N.M.. C.L., C.G.. A.D.. N.V., L.F., S.AP.IM.ED. srl. in persona del l.r.p.t., e I.C.S. s.c.a.r.l.. in persona del l.r.p.t., per il reato di cui alla rubrica, nonché delle due società sopra indicate, in persona dei rispettivi ll.rr., per l'ulteriore reato di cui agli artt. 5 e 25 septies D. Lgs. 231/2001 e di N.M. per il reato di cui all'art. 611 co. 1 c.p..
All'udienza preliminare, dopo la costituzione di parte civile degli eredi di M.V. (frattanto deceduto), il difensore dell'imputato M.P., munito di procura speciale, presentava istanza di giudizio abbreviato, ed il giudice disponeva in conformità. All'odierna udienza in camera di consiglio le parti illustravano e rassegnavano le conclusioni in epigrafe.
L'imputato deve essere mandato assolto dalla contestazione ascrittagli perché manca, o comunque è contraddittoria ed insufficiente la prova dell'addebitabilità dell'evento alla sua condotta.
I fatti di cui all'imputazione si sono verificati in data 15 aprile 2008 all'interno dei cantiere edile allestito per la realizzazione dei lavori di riqualificazione urbana ed ambientale del Castello Caravita di Sirignano, appaltati dal Comune di Sirignano al Consorzio Stabile CO.I.MER. s.r.l.. ed affidati in esecuzione materiale alla consorziata S.AP.IM.ED. s.r.l. con subappalto alla I.C.S. società cooperativa a.r.l..
Nell'ambito di tale opera l'odierno imputato, Arch. M.P.. ricopriva l'incarico di responsabile della progettazione definitiva ed esecutiva nonché quello di coordinatore della sicurezza in fase di progettazione e di esecuzione, conferitigli a seguito di regolare bando per l'affidamento di incarichi a professionisti esterni, svoltosi nelle forme della licitazione privata.
Il giorno 15 aprile 2008 si verificava l'infortunio per cui è processo.
Per cause da accertare l'operaio M.V. riportava una caduta da cui derivava paralisi degli arti.
Soccorso dai compagni di lavoro e condotto in ospedale a bordo dell'autovettura del titolare della I.C.S.. N.A., il M.V. veniva ricoverato in prognosi riservata, con la seguente diagnosi di accettazione: "contusione escoriata in regione parietale destra, paraplegia ...deficit motori e sensoriali agli arti inferiori".
Sottoposto ad intervento chirurgico, cui seguiva un lungo periodo di ricovero ospedaliero (di cui ben 45 giorni in terapia intensiva), al M.V. esitavano le gravissime conseguenze invalidanti descritte in imputazione.
La dinamica dell'infortunio - come definitivamente accertata dopo gli iniziali tentativi di inquinamento per i quali è stato disposto il rinvio a giudizio di N.M. in ordine al reato di cui all'art. 611 c.p. (capo e della richiesta di rinvio a giudizio), che avevano originariamente condotto ad ipotizzare la riconducibilità dell'incidente ad una "caduta accidentale" (cfr. informativa CC del 24.4.08) - è quella esposta dalla stessa persona offesa nella denuncia-querela e nei verbali delle sommarie informazioni rese nel corso delle indagini preliminari:
Dagli atti indicati emerge che, il giorno dell'infortunio, il M.V. "su disposizione del capo-cantiere, era intento (all'interno di detto immobile al 1° piano) a lavori di muratura su una tavola di legno larga 30 cm. sorretta da 2 cavalletti da ponteggio, ad un'altezza di circa 1 metro e 80, di fronte ad un vano finestra (3.50 x 1,50 metri circa) aperto in totale assenza di qualsiasi misura di sicurezza (parapetto, cintura di sicurezza, tavola mobile poggiata su due cavalletti). L impalcatura era interrotta e totalmente assente nella parte centrale, in corrispondenza delle finestre, per agevolare il carico e lo scarico del cemento che veniva impastato nella sottostante impastatrice e tramite montacarichi portato ai piani superiori. L'esponente, perso l'equilibrio, cadeva fuori dalla finestra da un'altezza di circa 4 metri vicino all'impastatrice" (denuncia-querela).
"Era su un ponte costituito da una tavola in legno lunga circa metri 4, appoggiata quindi alle estremità a due cavalletti in ferro, quando ad un tratto e non so la causa, mi sono ritrovato a terra, all'esterno dell'edificio nelle vicinanze della molazza ... il ponte ove mi trovavo era stato allestito all'interno e nei pressi di una finestra" (s.i. del 4.2.2009). '"Quella mattina verso le ore 14 circa mi trovavo in uno degli ambienti del castello al primo piano nella porzione della struttura che è prospiciente un'area esterna di pertinenza del castello stesso.
Stavo rifacendo gli squarci del balcone centrale della facciata prospiciente l'area prima definita.
Per compiere quel lavoro, aiutato dal manovale che mi collaborava, avevo allestito un ponte su cavalletti secondo le indicazioni fornite da un signore di nome V. che svolgeva compiti di capocantiere per conto della impresa SAPIMED ed era quotidianamente presente in cantiere.
Ricordo che il ponte su cavalletti era costituito da due cavalletti metallici ed un tavolone da ponte di circa cm 30 di larghezza e lungo metri quattro.
Il ponte così realizzato era accostato alla muratura perimetrale del vano in cui operavo con i due cavalletti disposti a destra e a sinistra dell'apertura del balcone sui cui squarci operavo
" (s.i. del 26.3.2009).
Siffatta ricostruzione, compatibile con le lesioni, risulta confermata dall'operaio che coadiuvava il M.V. al momento dell'infortunio, il tunisino N.BB.S., che, sentito dalla p.g. in data 25.06.2009. dichiarava: "A modifica di quanto dichiarato ai Carabinieri di Baiano il giorno 16 aprile 2008 (frutto dei tentativi di inquinamento di cui si è detto sopra), circa le modalità in cui ha subito l'infortunio sul lavoro M.V. presso il cantiere installato al Castello Carovita di Sirignano, preciso che verso le ore 14.00 del 15 aprile 2008 mi trovavo in uno degli ambienti del Castello Caravita ...Lavoravo unitamente a M.V., o meglio, lo collaboravo mettendogli a disposizione gli attrezzi e i materiali occorrenti ad eseguire i rappezzi e gli squarci al balcone centrale della facciata prospiciente l'area giardino posta a servitù dell'immobile. Per compiere tale attività M.V. aveva allestito un ponte su cavalletti secondo le indicazioni fornite dal capo cantiere N.V., che era presente quotidianamente in cantiere. Il ponte su cavalletti era costituito per l'appunto da due cavalletti metallici ed un tavolone da ponte in legno largo circa 30 cm. e lungo quattro metri. Il ponte così realizzato era accostato alla parete dell'intervento con i cavalletti disposti a destra e a sinistra dell'apertura del balcone, sprovvisto di parapetto e tavola fermapiede su tutti e due i lati. L'altezza in quota sicuramente era più di due metri. Mentre mi prodigavo a procurare il materiale a M.V. per eseguire i rappezzi sul ponte, venivo attirato dalle urla dell'operaio M.L., addetto alla ricarica di materiale nella molazza, installata sottostante lo squarcio ove operava M.V., il quale attirava l'attenzione di tutti perché a pochi metri da lui era caduto il malcapitato M.V. ".
Nella relazione inoltrata all'organo inquirente in data 7 aprile 2009 gli ispettori del lavoro descrivevano lo stato dei luoghi come segue: "Nello spazio interno, sulla sinistra entrando dall'ingresso principale, risulta installata una postazione per il confezionamento della malta con cumuli di sabbia ed una molazza posizionata sotto una tettoia costituita da montanti in legno e copertura di lastre di lamiera zincata. Tale postazione di lavoro è in prossimità del corpo di fabbrica in questione che presenta varie aperture (finestroni ecc.) ai piani superiori (vedi foto 3).
Dal cortile del castello proseguendo sulla destra si giunge in un'area a giardino dalla quale si osserva la facciata dell'edificio completamente intonacata. Su questa facciata (foto 4), l'infortunato, al quale è stata mostrata la foto col n. 4, ha riconosciuto in essa l'apertura centrale (balcone) del primo piano presso cui quel giorno stava lavorando nel corrispondente ambiente interno. Da questa ripresa fotografica si evince che la facciata in questione è priva di impalcatura. Inoltre, per quasi tutta la sua lunghezza, in aderenza, sono state realizzate varie strutture in muratura e in cemento armato aventi altezza pari a quella del primo piano dell'edificio in questione
".
Gli ispettori del lavoro individuavano i soggetti tenuti all'obbligo di sicurezza nel committente dei lavori (il Comune di Sirignano), nei legali rappresentanti delle imprese deputate alla loro realizzazione (il consorzio Stabile CO.I.MER. srl quale impresa selezionata, la S.AP.IM.ED. srl. quale impresa consorziata, la I.C.S. arl soc. coop.. quale impresa subappaltatrice) nonché nell'odierno imputato, quale Coordinatore per la Sicurezza in fase di progettazione e di esecuzione dei lavori.
Essi ricostruivano la dinamica del sinistro, sulla scorta delle dichiarazioni del M.V. e delle rilevazioni effettuate, concludendo nel senso che "la caduta nel vuoto si è verificata mentre il M.V. svolgeva il proprio lavoro di rifacimento squarci stazionando su di un ponte su cavalletti in prossimità di un'apertura nella muratura del primo piano del fabbricato che non era stata sbarrata verso il vuoto, A seguito della perdita di equilibrio, per il ribaltamento dell'unico tavolone su cui era posizionato o per altre cause si determinava la caduta dall'alto" sicché "sarebbero stati violati l'art. 51 dell'allora vigente DPR 164/56 per non aver realizzato il ponte su cavalletti con una larghezza di 90 cm e l'art. 68 di questo stesso DPR per non aver sbarrato l'apertura verso il vuoto".
Per quanto specificamente concerne l'Arch. M.P. odierno imputato, gli si contesta - sulla scorta delle osservazioni esposte dagli ispettori del lavoro nella relazione informativa dell'aprile 2009 e nel verbale conclusivo degli accertamenti del novembre 2009 - il contributo causale alla verificazione dell'evento per colpa derivante da violazione di specifiche norme antinfortunistiche consistenti nell'omesso adempimento degli obblighi precauzionali imposti dall'art. 5, comma 1. lettere a) ed e) del D.Lgs. n. 494/1996. per non aver verificato con opportune azioni di coordinamento e controllo l'applicazione delle prescrizioni del P.S.C. e delle corrette procedure di lavoro da parte delle imprese esecutrici S.AP.IM.ED. sii e I.C.S. scarl. e per non aver comunicato al Responsabile dei Lavori le reiterate inosservanze delle disposizioni del P.S.C. e delle corrette procedure di lavoro da parte delle predette imprese, e non aver proposto la sospensione dei lavori e/o l'allontanamento dal cantiere.
Le sopradescritte condotte omissive sarebbero state causalmente efficienti rispetto all'infortunio occorso al M.V..
L'assunto accusatorio fonda essenzialmente sul ritenuto stato di perdurante inosservanza, da parte delle imprese esecutrici, delle norme antinfortunistiche previste dal P.S.C., e sulla conseguente omessa rilevazione di tale stato da parte del M.P..
Costui, in qualità di Coordinatore della sicurezza nella fase dell'esecuzione, aveva un preciso obbligo di verifica e di intervento correttivo, che il legislatore modula fino alla sua massima forma di espressione, rappresentata dall'ordine di sospensione delle singole lavorazioni per la messa in atto degli adeguamenti necessari al ripristino delle condizioni di sicurezza in cantiere.


Orbene, reputa il giudicante che in atti non vi sia sufficiente prova della premessa fattuale da cui muove la contestazione, ossia dello stato di perdurante inosservanza delle norme del P.S.C. in sede di esecuzione dell'appalto, logica e necessaria premessa per poter affermare la responsabilità omissiva del M.P..
Sicuramente contrarie alle più elementari regole di prevenzione erano le condizioni in cui lavorava il M.V. allorquando cadde precipitando fuori dal balcone. L'assenza di protezioni alla finestra ai cui squarci il M.V. stava lavorando, la mancanza di una impalcatura esterna, il carattere a dir poco approssimativo del ponteggio su cui egli si trovava costituiscono  prova che, al momento dell'infortunio, le norme del P.S.C. non erano rispettate.
Può sostenersi, con altrettanta certezza, che quelle condizioni di lavoro fossero la regola nel cantiere allestito presso il Castello Caravita?
In tal senso deporrebbe il contenuto delle dichiarazioni rese dai parenti della parte offesa nel corso delle indagini preliminari.
Il figlio dell'infortunato. M. F., di professione architetto, ebbe a dichiarare alla p.g. che, qualche mese prima, suo padre gli aveva chiesto la cortesia di intercedere presso il responsabile dei lavori della S.API.M.ED. per essere trasferito presso un altro cantiere "perché in quello di Sirignano era costretto a lavorare per moltissime ore a notevoli altezze senza parapetti e su delle semplici tavole di legno appoggiate su dei cavalletti in ferro".
E.A., genero dell'infortunato, dichiarava ai Carabinieri che più volte aveva sentito suo suocero lamentarsi delle condizioni di lavoro sia per le eccessive ore che era costretto a svolgere sia per le carenze sul cantiere delle norme di sicurezza. "In modo particolare mio suocero diceva che era sempre impiegato nella ristrutturazione di finestre e balconi e che le impalcature su cui lavorava erano sempre costituite da cavalletti in ferro sui quali era appoggiata una sola tavola della larghezza di appena 30 cm e che al di fuori delle finestre non vi erano barriere o parapetti ma solamente il vuoto."
Di diverso tenore solo le dichiarazioni rese da M.D., nipote dell'infortunato, il quale ha dichiarato di non essere a conoscenza delle precarie condizioni di sicurezza nelle quali lo zio era costretto a lavorare prima dell'incidente, né di essersi mai recato sul cantiere durante i suoi turni.
Orbene, osserva il giudicante che le dichiarazioni sopra ricordate costituiscono, per provenienza e contenuto, null'altro che meri spunti investigativi di una condizione fattuale che non può dirsi positivamente riscontrata e documentata in atti da parte degli organismi dotati, nella materia, della necessaria competenza tecnico-accertativa. Oltretutto, la loro provenienza da soggetti emotivamente coinvolti nella tragedia che aveva colpito la famiglia del M.V., e il contenuto delle stesse, sorprendentemente troppo sovrapponibile con le circostanze di verificazione dell'infortunio, imponevano una verifica estrinseca della loro attendibilità che non è dato riscontrare in atti, non contenendo nessuno dei verbali di s.i. assunti dalle persone che operavano sul cantiere dichiarazioni di segno conforme.
Vero è che la finestra da cui cadde il M.V. era priva di protezione al momento dell'infortunio.
Ma in atti non vi è la prova che quella protezione non vi fosse mai stata.
Non convince, sul punto, l'assunto accusatorio secondo il quale la protezione alle finestre fosse sempre stata del tutto assente, perché fondato su un ragionamento deduttivo che, a parere del giudice, non esclude ricostruzioni alternative.
Ed invero, nella relazione ispettiva si legge che la facciata del palazzo ove si trovava la finestra da cui precipitò il M.V. era priva di impalcatura, per quasi tutta la sua lunghezza.
In querela si legge che, in quel punto, l'impalcatura era interrotta in corrispondenza delle finestre, per agevolare il carico e lo scarico del cemento che veniva impastato nella sottostante impastatrice e tramite montacarichi portato ai piani superiori.
Orbene, dagli atti emerge unicamente l'assenza dell'impalcatura e la presenza dell'impastatrice all'esterno del palazzo.
Da nessun atto di indagine emerge che le finestre fossero prive di protezione.
Né la logica impone di ritenerle tali sol perché in tal modo era tecnicamente possibile il carico e lo scarico del cemento, ben potendo questo essere eseguito pur in presenza delle classiche protezioni ad assi incrociati.
Quel che, invece, emerge univocamente dal contenuto di tutte le dichiarazioni assunte sia dal difensore dell'odierno imputato che da altri difensori, nonché dal memoriale a firma del capocantiere N.V., è che la finestra da cui precipitò il M.V. era, prima della caduta, dotata, come le altre del cantiere, delle protezioni regolamentari, e che, quel giorno, con determinazione estemporanea di cui il capocantiere si è assunto in sede processuale la responsabilità, fu deciso di rimuovere la protezione proprio per consentire al M.V. di lavorare sugli squarci della finestra.
Nel memoriale a sua firma, depositato all'udienza del 19.05.2011, il capocantiere N.V., dichiara che, la mattina dell'infortunio, poiché pioveva, egli, pur di non perdere una giornata di lavoro, organizzò l'attività all'interno del fabbricato, laddove i lavori programmati, rispetto ai quali il M.P. aveva redatto apposito verbale di ispezione solo il giorno prima (precisamente il 14 aprile, senza rilevare alcunché di anomalo, se non genericamente raccomandare il rispetto delle norme in materia di sicurezza), consistevano nella realizzazione dei solai a quota 9,80 (cfr. verbale di ispezione del 14 aprile a firma dell'imputato, in all. 11 quinques alla memoria difensiva avv. P.).
Sempre nel memoriale a sua firma il capocantiere dichiara che, quella mattina ordinò agli operai di eseguire i lavori di rifacimento degli intonaci interni e che, per intonacare la parte più alta delle pareti, incaricò il M.V. di allestire un ponteggio formato da due cavalletti con delle tavole di ponte, e. per intonacare anche gli squarci, gli fece togliere le assi di legno che sbarravano i balconi, da uno dei quali il M.V. precipitò.
Siffatta ricostruzione, che, isolatamente considerata, potrebbe destare sospetti in ordine alla sua disinteressata genuinità, non può che ritenersi positivamente riscontrata in sede processuale alla luce delle dichiarazioni rese - nell'ambito delle indagini difensive versate in atti dalla difesa dell'imputato - dagli altri operai presenti sul cantiere la mattina dell'infortunio.
B.L. ha confermato che, il giorno dell'infortunio, allorquando erano iniziati i lavori all'interno dell'immobile, le finestre presenti nelle varie stanze erano tutte munite di protezione.
Anche N.A. ha confermato la circostanza che le aperture del fabbricato erano sbarrate e che tali protezioni erano state rimosse nel corso della mattinata del 15 aprile 2008 su disposizione del capocantiere, (cfr. all. 8 ter alla memoria difensiva avv. P.).
M.L. ha dichiarato che le finestre "erano sbarrate con le mozzarelle a croce".
Di identico contenuto le dichiarazioni rese al difensore da M.M. (domanda: "Mi può dire almeno se i balconi di questo cantiere, almeno quelli dove stava la molazza erano protetti o meno, erano aperti, chiusi, come erano?" Risposta: "Si si, erano chiusi ... con le strisce di legname a croce").
Anche C.F., sentito da altro difensore nell'interesse di altre posizioni processuali (stralciate), ha confermato che, la mattina dell'infortunio, il capocantiere N.V. prese la decisione di spostare i lavori dall'esterno all'interno del fabbricato, dando disposizione di togliere le protezioni che, dall'interno della stanza, sbarravano l'apertura del balcone, per far si che si facessero gli squarci, che non dovevano essere ancora toccati, tant'è che erano sbarrati.
Ebbene, a fronte di tali e tante allegazioni di univoco tenore non può non valutarsi la verosimiglianza di una ricostruzione che riconduca a decisione estemporanea del capocantiere l'esecuzione di lavori non programmati in quelle condizioni di totale assenza di sicurezza che hanno determinato la caduta del povero M.V..
I lavori furono, in altri termini, spostati in una sede diversa da quella ove essi avrebbero dovuto svolgersi, in condizioni di lavoro assolutamente precarie, rispetto alle quali era inesigibile il concreto e contestuale esercizio, da parte dell'imputato, del suo potere-dovere di vigilanza.
Ebbene, tale cambiamento di programma e tale avventata decisione di allestire il ponte di appoggio su cavalletti mobili e di rimuovere le protezioni apposte sull'apertura da cui precipitò la parte offesa sono senz'altro opponibili al capocantiere, e a chi, ovviamente, lo aveva preposto a presiedere all'esecuzione dei lavori nel cantiere, non lo sono però rispetto a quella figura di coordinamento e controllo cui la legge non demanda un obbligo di sistematica presenza sul cantiere.
Il CSE ha, infatti, il compito, in fase esecutiva, di verificare la rispondenza delle misure antinfortunistiche ordinariamente adottate alle previsioni del PSC.
Le circostanze di verificazione dell'evento non provano, però, la ordinaria violazione del PSC sul cantiere che fu teatro dell'infortunio.
Vero è che al CSE è demandato il compito di controllare i cd. rischi aggiuntivi (derivanti dallo svolgimento di particolari attività lavorative) e/o interferenziali (derivanti dalla presenza in cantiere di più imprese).
Ma la circostanza che sul cantiere del Castello Carovita operassero più imprese non cambia il contenuto dell'obbligo di vigilanza del M.P..
Le misure antinfortunistiche da adottare erano quelle previste nel PSC.
Non vi è prova che l'avvicendarsi di più imprese sul cantiere non sia stata adeguatamente valutata nell'elaborazione del PSC e nella fase di verifica della sua osservanza in sede esecutiva.
Né gli inadempimenti formali rilevati dagli ispettori del lavoro in ordine all'omesso aggiornamento, da parte del Comune committente, delle notifiche preliminari di cui all'art. 11 del D.L.gs. 494/96, circa l'indicazione dell'impresa I.C.S. come esecutrice dei lavori, appaiono imputabili al M.P.. trattandosi di attività di competenza del responsabile del procedimento, ing. L.F. (cfr. allegati 4,5,6.7 alla relazione ispettiva dell'aprile 2008).
Vero è che gli ispettori del lavoro imputano tale irregolarità formale anche al PSC redatto dal M.P., ma è anche vero che essi stessi ne evidenziano l'irrilevanza causale rispetto alla verificazione dell'evento, laddove premettono: "anche se ciò non è direttamente correlato all'infortunio di che trattasi".
Né appare opponibile al M.P. la circostanza, addotta dall'infortunato, che egli fosse solo formalmente un dipendente della S.AP.IM.ED. laddove era, in realtà, un dipendente della I.C.S. (da cui veniva comandato e retribuito), non rientrando tra i sui doveri quello di prevenire l'intermediazione di manodopera.
Per contro, in atti esiste la prova del costante esercizio, da parte del M.P.. del ruolo di controllo demandatogli, rappresentata dai verbali di ispezione a sua firma redatti con regolarità nel corso dell'esecuzione dei lavori appaltati (all. 11 quinques alla memoria difensiva avv. P.).
Da tutto quanto premesso discende l'insufficienza di prova in ordine alle censure omissive sollevate nei confronti del M.P. e alla loro incidenza causale rispetto alla verificazione dell'evento.
Si impone, pertanto, una pronuncia assolutoria nei confronti dell'imputato per non aver commesso il fatto, in applicazione della regola di giudizio di cui al capoverso dell'art. 530 c.p.p..

P.Q.M.

Letti gli artt. 442 e 530 c.p.p.. assolve l'imputato dal reato ascrittogli per non aver commesso il fatto. Avellino. 3 ottobre 2011