Categoria: Giurisprudenza penale di merito
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Corte di Appello di Brescia, Sez. 2, 21 dicembre 2011 - Modello di organizzazione e gestione e oggettiva impossibilità di adozione





FattoDiritto

 


Con sentenza in data 29 gennaio 2010 il Tribunale di Brescia:




Omissis



- affermava la responsabilità della "(X) s.r.l." in ordine all'illecito amministrativo di cui all'art. 25 septies D.Lvo 231/01, in relazione al già citato reato contestato al legale rappresentante (W), ed applicava alla stessa, previa diminuzione ex art. 12 cpv. lett. a) D.Lvo 231/08 e riduzione per il rito, la sanzione pecuniaria di € 20.000.
Quanto alla ricostruzione della vicenda per cui si procede e alle motivazioni dell'affermazione di responsabilità di cui sopra, si riportano i passi salienti della sentenza.



Omissis



Passando alla contestazione d'illecito amministrativo rivolte alla società (X) s.r.l., non è inutile ribadire che essa si fonda sul d.lgs. n. 231/01, testo, che, come noto, introduceva e disciplinava la responsabilità amministrativa degli enti collettivi per illeciti amministrativi dipendenti da reato. L'ordito normativo, in origine predisposto in relazione a reati solo dolosi, per tipologie, peraltro, via via ampliate con progressive interpolazioni del testo - così oggi ricomprendendo, fra gli altri, i reati societari, i delitti di corruzione e concussione, i delitti di criminalità organizzata, di riciclaggio, ecc. - con l'art. 25 septies (introdotto dall'art. 9 della l. n. 123/07, successivamente sostituito dall'art. 300 del TU in materia di sicurezza del lavoro) viene a ricomprendere anche -unico esempio di reati colposi che, allo stato, fondano la responsabilità amministrativa dell'ente
- i delitti di lesioni colpose e di omicidio colposo, commessi con violazione di norme a tutela della salute e della sicurezza sul lavoro.
L'introduzione della norma in questione ha posto non lievi problemi di coordinamento e di assetto sistematico; ció, soprattutto - ma non solo - in relazione al disposto dell'art. 5 d.lgs. n. 231/01, norma che, nell'individuare i soggetti dei cui operato penalmente rilevante risponde in via amministrativa l'ente, postula espressamente che i reati siano commessi da questi "nel suo interesse o a suo vantaggio". Pare evidente la difficoltà ermeneutica posta dalla norma, ove si consideri che essa sembra individuare un profilo di proiezione finalistica del tutto incompatibile con la struttura del reato colposo, laddove, per definizione, l'agente non vuole l'evento lesivo ma lo cagiona involontariamente con la propria condotta disallineata dalle note direttive comportamentali.
Accesa la discussione creatasi in dottrina - non constano allo stato arresti della Suprema Corte
- soluzione convincente sembra essere quella che, per dare un plausibile senso alla norma, intende l'interesse dell'ente in senso non soggettivo ma oggettivo, ossia riferito non alle finalità che presiedono al reato quanto alla condotta del soggetto attivo, in se idonea a produrre un beneficio per l'ente; o, secondo alcuni, in senso ancora più estensivo, agganciando l'interesse, ab imo, all'attività nel corso della quale è commesso il reato. Accolta l'una o l'altra opzione, risulta comunque applicabile il disposto dell'art. 5, scelta questa peraltro obbligata dovendosi escludere ogni approccio che, nel postulare l'irriducibilità dei concetti di interesse e vantaggio alla struttura dei reato colposo, si risolva in una inammissibile interpretatio abrogans dell'art. 25 septies.
Ciò detto, proseguendo nella verifica della sussistenza dei presupposti di responsabilità, si osserva che il caso de quo, innestandosi su una responsabilità penale dell'amministratore unico della società, ricade nell'ipotesi di cui all'art. 5 lett. a) (ossia di responsabilità connessa a reati compiuti da "persone che rivestono funzioni di rappresentanza, di amministrazione o di direzione dell'ente o di una sua unità organizzativa" con la conseguenza che, ai sensi dell'art. 6,
1° comma, è ammessa prova contraria in caso di adozione ed attuazione, prima della commissione del fatto, di efficaci "modelli di organizzazione e di gestione", di affidamento ad un organismo dell'ente dotato di autonomi poteri di controllo del compito di vigilare sull'attuazione dei modelli - salvo che per gli enti di piccole dimensioni, laddove compiti possono essere svolti anche dall'organo dirigente-, di fraudolenta elusione del modello organizzativo da parte degli autori del fatto-reato, di sufficiente vigilanza da parte dei soggetti preposti al controllo.



Il modello organizzativo, poi, deve rispondere, in generale, alle esigenze fissate dal comma 2 dell'art. 6 - fra di esse, vi è la previsione di obblighi di informazione nei confronti dell'organismo di controllo e l'introduzione di un sistema disciplinare "idoneo a sanzionare il mancato rispetto delle misure indicate nel modello"; e, con esclusivo riguardo al settore antinfortunistico, ai requisiti contenutistici analiticamente enucleati nell'art. 30 del d.lgs. n. 81/08.



Ora, nella specie, la prova liberatoria non è stata fornita, già solo per il fatto che nessun modello di organizzazione e di gestione ex art. 6 d.lgs. n. 231 risulta essere stato adottato dall'azienda né prima della commissione del fatto, né successivamente: più precisamente, nel giugno 2008, in ottemperanza alle prescrizioni dell'A.S.L., l'azienda si limitava a formalizzare le procedure di lavoro, con individuazione dei soggetti preposti al loro controllo; ivi, peraltro, non si introduce alcun sistema disciplinare e nemmeno si prevedono i nominati obblighi di informazione. Ma, an che al di là della formale adozione di un modello espressamente ispirato alla legge sulla responsabilità amministrativa degli enti

non è stata in ogni caso dimostrata l'adozione, prima del 29.08.2007, di soluzioni organizzative e modalità operative idonee ad impedire il realizzarsi di illeciti quale quello qui in contestazione
: anzi, i rilievi sopra svolti con riferimento alla posizione penale di (W) inducono a conclusioni diametralmente opposte.



Sembrano allora, in definitiva, sussistenti i requisiti previsti dalla legge per l'affermazione di responsabilità della "(X) s.r.l.".



Omissis.



La sentenza veniva impugnata anche nell'interesse della società amministrata dal (W), con atto diretto:
- a prospettare l'illegittimità costituzionale dell'art. 9 l. 123/07 per violazione del principio di ragionevolezza riconducibile all'art. 3 Cost. individuata dall'appellante nel fatto che detta norma aveva esteso la disciplina del D.Lvo 231/01 ai reati colposi come quello per cui si procede senza però prevedere un termine per l'adozione del modello di organizzazione e gestione aziendale idoneo ad escludere la responsabilità dell'ente . Po sto, infatti, che la norma in questione era entrata in vigore solo quattro giorni prima che si verificasse l'infortunio de quo, dovrebbe riscontrarsi in essa una evidente incongruenza, non essendo possibile predisporre in quell'arco di tempo ristrettissimo un modello di organizzazione e prevenzione infortuni che potesse soddisfare le finalità alle quali il legislatore si è ispirato (peraltro solo dopo qualche mese erano stati dettati, con il D.Lgs 81/08, precisi e specifici requisiti contenutistici che quei modelli devono prevedere).



Omissis.



Alla odierna udienza il P.G. concludeva chiedendo la conferma della sentenza quanto alla posizione di (W) e l'assoluzione della società "(X) s.r.l. " dall'illecito amministrativo ascrittole per insussistenza del fatto, mentre i difensori dell'imputato e della precetta società si riportavano ai rispettivi motivi di appello.



Omissis.



Per ciò che concerne l'illecito amministrativo contestato alla "(X) s.r.l. " deve anzitutto osservarsi che appaiono infondate le eccezioni di carattere processuale ribadire in questa sede dalla difesa, posto che:



- l'avv. seppure in qualità di difensore del (W), aveva avuto modo di ricevere copia del decreto di citazione per il giudizio di primo grado, che era riferito anche alla società da lui assistita (e, quindi egli era pienamente informato della fissazione dell'udienza nella quale sarebbe stata trattata anche la posizione della "(X) s.r.l.");



- non è ravvisabile alcuna nullità del decreto di citazione a giudizio per la mancata indicazione in esso delle fonti di prova, non prevista per i casi di citazione "diretta".
Per il resto, non si ritiene che sia necessario ai fini della definizione del presente procedimento sollevare l'eccezione di illegittimità costituzionale prospettata dalla difesa, considerato che:
- la questione del lasso ristrettissimo di tempo (pochi giorni) intercorso tra l'entrata in vigore della norma che ha esteso (anche) alle lesioni colpose la disciplina prevista dal D.Lvo 231/01 e la data dell'infortunio può essere valutata favorevolmente per la società appellante sulla base del semplice principio che viene comunemente espresso col brocardo latino ad impossibilia nemo tenetur, tenuto conto che la predisposizione ed attuazione di modelli di organizzazione e di gestione quali quelli contemplati dall'art. 6 del predetto decreto non poteva umanamente essere attuata in quattro giorni (per di più nel mese di agosto); si tenga presente, peraltro, che il legislatore solo a distanza di mesi dall'entrata in vigore del D.Lgs 231/01 aveva dettato (con l'art. 30 D.Lgs 81/08) una disciplina specifica circa i contenuti che quei modelli devono necessariamente prevedere;
- ricorre un ulteriore profilo "assolutorio" poiché, se deve condividersi pienamente l'interpretazione operata dal primo Giudice della locuzione (contenuta nell'art. 5 c. 1 citato decreto) "reati commessi nel suo interesse o a suo vantaggio" ove riferita ai reati colposi di cui all'art. 25 septies, posto che non è certo ammissibile una "lettura" che comporti di fatto l'abrogazione di quest'ultimo, occorre tuttavia chiedersi se, in concreto (in sentenza il punto non è stato affrontato), la condotta omissiva attribuita all'amministratore della "(X) s.r.l. " (dalla quale è derivato l'infortunio del (Z)) fosse soggettivamente o oggettivamente diretta ad avvantaggiare quest'ultima .



Orbene, ritiene il Collegio di dover dare una risposta negativa a tale quesito, poiché il tollerare da parte del (W) che i lavoratori utilizzassero la piattaforma di cui si è detto in assenza degli stabilizzatori non determinava per la società alcun risparmio né in termini di esborso economico (posto che l'azienda era comunque dotata di tali "strumenti") né in relazione ai tempi di lavorazione (dei quali non appare ipotizzabile un sensibile prolungamento, nel caso in cui fosse stata seguita la prassi di usare gli stabilizzatori). Si è trattato in realtà, ad avviso delle Corte, di una condotta (per quanto grave) dovuta a mera trascuratezza e superficialità da parte dell'amministratore e non diretta a provocare alla società un qualche beneficio.



La stessa deve essere quindi, assolta dall'illecito amministrativo de quo per insussistenza del fatto.