Tribunale di Milano, Sez. Lav., 06 settembre 2012 - Caduta da una scala "a cavalletto": caduta accidentale della quale il datore di lavoro non può essere ritenuto responsabile


 


REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI MILANO
SEZIONE LAVORO

Il Giudice del Lavoro, dott.ssa Piera Gasparini ha pronunciato la seguente
SENTENZA


nella causa per controversia lavoro promossa da:
Mi.Gu., rappresentato e difeso dall'avv. Ch.Ba., elettivamente domiciliato presso la Cancelleria del Tribunale di Milano, sez. lavoro, via (... )

- Ricorrente -

Ditta Ca., rappresentata e difesa dagli avv.ti Pa.Ca. e An.Vo., elettivamente domiciliata in Milano,
via (... )
- Resistente -
Es. S.p.A., rappresentata e difesa dall'avv. La., elettivamente domiciliata in Milano, via (...)
- Resistente -
Impresa costruzioni Ro. S.p.A., rappresentata e difesa dagli avv.ti Ma.Go., Lu.An. e Fr.Ge., elettivamente domiciliata in Milano, via (... )
- Resistente -
Ic.
In. S.p.A., rappresentata e difesa dall'avv. An.Ma., elettivamente domiciliata in Milano, via (...)
- Resistente -
Arch. Ma.Ma., rappresentato e difeso dall'avv. An.Zu., elettivamente domiciliato in Milano, via (...)
- Resistente -
Ing. Ma.Br., rappresentato e difeso dagli avv.ti Ma.Go., Lu.An. e Fr.Ge., elettivamente domiciliata in Milano, via (... )

- Resistente -

Gi.Me., rappresentato e difeso dall'avv. An.Ma., elettivamente domiciliato in Milano, via (...)
- Resistente -
Er. S.p.A., rappresentata e difesa dall'avv. Ma.Br., elettivamente domiciliata in Milano, via (...)
- Terza chiamata -
Zu., rappresentata e difesa dall'avv. Da.Ca., elettivamente domiciliata in Milano, viale (...)
- Terza chiamata -

 

Fatto


Con ricorso depositato in data 22/06/09 il ricorrente in epigrafe indicato deduceva di essere stato assunto dalla società Ca., in data 13/04/06, con contratto a tempo determinato successivamente trasformato in contratto a tempo indeterminato con mansioni di operaio installatore di cavi. Deduceva altresì di aver subito in data 04/02/08 un infortunio durante lo svolgimento delle proprie mansioni presso il cantiere di costruzione del supermercato Es., sito in Viareggio, cadendo da una scala "a cavalletto" che si era aperta improvvisamente. Precisava inoltre che l'INAIL aveva certificato l'infortunio per il periodo dal 4/02/08 al 26/09/08. Tutto ciò premesso conveniva in giudizio la società Ca. (in qualità di datore di lavoro e subappaltatore); Es. S.p.A. (in qualità di committente); Impresa Co. S.p.A. (in qualità di appaltatore); l'arch. Ma.Ma. (in qualità di responsabile dei lavori); l'ing. Ma.Br. (in qualità di capo cantiere per l'impresa Ro.); il sig. Gi.Ma. (in qualità di capo cantiere per l'impresa Ic.); Ic. S.p.A., chiedendo l'accertamento della responsabilità civile dei predetti soggetti, non avendo il datore di lavoro adottato le dovute misure di protezione, tecniche e organizzative adeguate per ridurre al minimo i rischi connessi all'utilizzo degli strumenti di lavoro. Chiedeva quindi la liquidazione del danno nella complessiva misura di Euro 100.257,50.

Si costituiva ritualmente in giudizio la Ca. contestando la fondatezza della domanda in fatto ed in diritto, ribadiva l'assenza di qualsivoglia responsabilità del datore di lavoro nella causazione dell'evento e contestava la quantificazione dei danni effettuata dal lavoratore. La società eccepiva, inoltre, una pregressa invalidità costituita dalla deformità dell'arto infortunato, preesistente all'infortunio avvenuto in data 4/02/08 e l'erogazione da parte dell'INAIL a favore del ricorrente di un'indennità pari ad Euro 5.959,46. Chiedeva infine l'autorizzazione a chiamare in causa la compagnia di assicurazione Er. S.p.A.

Si costituiva in giudizio la società Es. S.p.A. contestando la fondatezza della domanda in fatto ed in diritto, ribadendo il rispetto delle norme antinfortunistiche.
Si costituivano altresì Impresa Co. S.p.A. e l'Ing. Br., contestando la propria qualità di subcomittente della società Ca. ed eccependo la totale estraneità rispetto all'organizzazione ed esecuzione dei lavori di posa dei cavi elettrici. Si costituiva inoltre l'arch. Ma.Ma. contestando la fondatezza delle domande ed eccependo in particolare l'estraneità del direttore dei lavori negli infortuni dei dipendenti e chiedendo l'autorizzazione a chiamare in causa la compagnia di assicurazione Zu.

Si costituivano infine le compagnie di assicurazione chiamate in causa Er. S.p.A. e Zu. associandosi alle difese del datore di lavoro.

All'esito della prova testimoniale, la causa veniva discussa e decisa dando lettura del dispositivo

 

Diritto


Il ricorso non appare meritevole di accoglimento per i motivi di seguito esposti.

Il ricorrente ha agito nei confronti delle convenute per ottenere il riconoscimento del danno differenziale, del danno morale ed esistenziale sofferti in conseguenza dell'infortunio avvenuto in data 4/02/08. La domanda risarcitoria, alla luce delle risulta istruttorie, appare tuttavia infondata. Secondo il costante orientamento della giurisprudenza l'art. 2087 c.c. non configura un'ipotesi di responsabilità oggettiva; perché possa affermarsi una responsabilità del datore di lavoro in base alla suddetta disposizione non è sufficiente, infatti, che nello svolgimento del rapporto di lavoro si sia verificato un evento dannoso in pregiudizio del lavoratore, ma occorre che tale evento sia ricollegabile ad un comportamento colposo del datore di lavoro; ne consegue che incombe sul lavoratore il quale lamenti di aver subito, a causa dell'attività lavorativa svolta, un danno alla salute, l'onere di allegare la nocività dell'ambiente di lavoro, provare l'esistenza di un danno, nonché la connessione tra l'una e l'altra; incombe, invece, sul datore di lavoro l'onere di provare di aver adottato tutte le cautele necessarie ad impedire il verificarsi del pregiudizio subito ovvero che la malattia non è ricollegabile alla violazione degli obblighi a suo carico, bensì a causa a lui non imputabile (Cass. n. 10441/07, 16003/07,21590/08).

Ebbene, riguardo allo svolgimento dei fatti, il ricorrente ha dedotto nell'atto introduttivo del giudizio di essere salito, per posizionare dei cavi elettrici, su una scala "a cavalletto", la quale si era improvvisamente aperta facendolo cadere a terra, con conseguente frattura biossea dell'avambraccio destro e ciò a causa della l'assenza di una catena di resistenza o di altro dispositivo che ne impedisse l'improvvisa apertura.

In primo in luogo, già con riferimento alla ricostruzione dei fatti, le testimonianze raccolte non hanno dato conferma di quanto dedotto dal ricorrente. L'unico teste presente al momento dell'infortunio, il sig. Si.Bh., ha infatti riferito di non aver visto cadere il ricorrente trovandosi a 20 metri di distanza e di averlo solo successivamente soccorso. Il teste ha, inoltre, precisato che la scala usata dal ricorrente era nuova, munita di cinghie di fine corso che non si potevano togliere ed era stata usata per circa due - tre settimane prima dell'infortunio. Nulla ha saputo riferire in merito all'assenza di una catenella di sicurezza così come dedotta dal ricorrente.

Quanto alle altre testimonianze, nessuno degli altri testi escussi era presente al momento dell'infortunio né ha saputo riferire per cognizione diretta circa le condizioni di sicurezza della scala usata dal ricorrente. Il teste Si.Ha. ha invero affermato che le catene di sicurezza erano presenti su tutte le scale usate nel cantiere e di averle sempre usate senza problemi. Il teste D'A.St., coordinatore per la sicurezza della società Es. S.p.A. ha inoltre riferito di aver controllato in via preventiva tutte le attrezzature d'impresa, tra cui anche la scala oggetto di causa, che risultava conforme a quanto prescritto dalla normativa vigente.

Alla luce delle risultanze istruttorie deve quindi ritenersi insussistente una specifica omissione nella predisposizione delle misure di sicurezza da parte del datore di lavoro con riferimento alla scala fornita in dotazione così come dedotto dal ricorrente.

Con riferimento ai profili di responsabilità necessari al fine di qualificare come colposo il comportamento del datore di lavoro ai fini del risarcimento del danno, la Ca. ha dedotto di aver informato tutti i lavoratori rispetto alle norme antinfortunistiche vigenti e di aver altresì indicato le cautele da adottare durante lo svolgimento dell'attività lavorativa. In particolare il datore di lavoro ha dichiarato di aver raccomandato ai lavoratori di lavorare sempre in due in caso di utilizzo di scale per lavori aerei. Tale circostanza è stata confermata sia dal teste Si.Ha. che dal teste Si.Bh. (cfr. verbale prova delegata).
Quanto alla formazione dei lavoratori con riferimento alla sicurezza, sebbene il ricorrente non abbia partecipato al corso tenutosi in data 6/12/07 presso la sede della Ca., i testi Si.Ha. e Si.Bh. hanno confermato la presenza del sig. Mi.Gu. durante altri corsi tenuti dall'azienda. Alla luce di quanto sopra non può quindi affermarsi che l'infortunio sia collegabile alla mancata adozione di misure di sicurezza da parte del datore di lavoro volte a proteggere i lavoratori nell'utilizzo delle scale, né specifiche né generiche. Appare pertanto verosimile che si sia trattato di una caduta accidentale di cui il datore di lavoro non può essere ritenuto responsabile. La domanda risarcitoria ex art. 2087 c.c. va pertanto respinta.

Quanto ai profili di responsabilità ex art. 2043 c.c. degli altri soggetti convenuti, si rileva come il ricorrente non sia stato in grado di fornire alcun riscontro probatorio rispetto a comportamenti colposi agli stessi imputabili.

Con riferimento infine all'atto di denuncia querela nei confronti del teste Bh.Si. depositato dal procuratore del ricorrente all'udienza del 5/09/12, si osserva che la presentazione di denuncia querela nei confronti dei testimoni, trattandosi di mera dichiarazione della parte, non è ricompresa tra le ipotesi previste dall'ordinamento all'art.295 c.p.c. quale causa di sospensione necessaria del procedimento.

In considerazione della particolare qualità delle parti e della difficoltà di espletamento dell'attività istruttoria si ritiene di compensare le spese di lite.

P.Q.M.

Il Giudice, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta così provvede: rigetta il ricorso;
compensa integralmente le spese di lite tra le parti; fissa termine di giorni 30 per il deposito dei motivi.