Tipologia: CCNL
Data firma: 21 dicembre 1995
Validità: 01.10.1995 - 30.09.1999
Parti: Univ e Filcams-Cgil, Fisascat-Cisl, Uiltucs-Uil
Settori: Commercio, Vigilanza privata, Univ
Fonte: CNEL

Sommario:

 Premessa
Enti bilaterali
Formazione professionale
Pari opportunità.
Previdenza integrativa
Titolo I - Validità e sfera di applicazione
Art. 1
Art. 2
Titolo II - Relazioni sindacali
Capo I - Livello nazionale
Art. 3 - Diritti di informazione
Commissione paritetica nazionale
Art. 4 - Composizione
Art. 5 - Compiti
Art. 6 - Contributi di assistenza contrattuale (Conaco)
Capo II - Livello territoriale
Art. 7 - Diritti di informazione
Art. 8 - Contrattazione integrativa locale e materie demandate
Art. 9 - Quota integrativa territoriale
Capo III - Livello aziendale
Art. 10 - Diritti di informazione
Titolo III - Attività sindacali
Capo I - Agibilità e rappresentanze
Art. 11 - Dirigenti sindacali nazionali e provinciali e delle RSU
Art. 12 - Permessi retribuiti
Art. 13 - Diritto di affissione
Art. 14 - Permessi non retribuiti
Art. 15 - Referendum
Art. 16 - Assemblee
Art. 17 - Delegato aziendale
Art. 18 - Norme generali
Art. 19 - Contributi associativi sindacali
Capo II - D.lgs. n. 626/94 - Sicurezza sul lavoro
Art. 20 - Sicurezza sul lavoro
Art. 21 - Organismi paritetici
Art. 22 - Rappresentante dei lavoratori
Titolo IV - Classificazione del personale
Capo I - Norme generali
Art. 23 - Classificazione
Art. 24 - Mutamenti di mansioni
Capo II - Norme speciali per i quadri
Art. 25
Capo III - Norme speciali per produttori ed esattori
Art. 26
Titolo V - Forme particolari di contratto di lavoro
Capo I - Apprendistato
Art. 27
Art. 28
Art. 29
Capo II - Contratti di formazione e lavoro
Art. 30
Capo III - Lavoro a tempo parziale - Part-time
Art. 31
Art. 32
Art. 33
Capo IV - Lavoro a tempo determinato
Art. 34
Titolo VI - Rapporto di lavoro
Capo I - Assunzione
Art. 35
Art. 36 - Periodo di prova
Art. 37 - Risoluzione del rapporto di lavoro durante il periodo di prova
Capo II - Orario di lavoro
Art. 38 - Norme generali
Art. 39
Indennità

Capo III - Sistema 5 + 1
Art. 40
Capo IV - Sistema 6 + 1 + 1
Art. 41
Art. 42
Capo V - Ruolo amministrativo
Art. 43
Capo VI - Permessi annuali
Art. 44
Capo VII - Ferie
Art. 45 - Norma generale
Art. 46
Art. 47
Capo VIII - Riposo settimanale
Art. 48
Capo IX - Straordinario
Art. 49
Capo X - Festività nazionali e infrasettimanali
Art. 50
Art. 51
Capo XI - Assenze
Art. 52
Art. 53 - Congedo matrimoniale
Art. 54 - Permessi retribuiti per frequenza di corsi di studio (150 ore)
Art. 55 - Permessi retribuiti a lavoratori studenti per esami
Capo XII - Missione - Trasferta
Art. 56
Art. 57 - Rimborso spese
Capo XIII - Norme di comportamento
Art. 58
Art. 59 - Sospensione cautelare
Titolo VII - Trattamento economico
Capo I - Elementi e determinazione della retribuzione
Art. 60 - Retribuzione normale
Art. 61 - Salario unico nazionale (paga base tabellare conglobata)
Art. 62 - Indennità di contingenza
Art. 63 - Indennità di vacanza contrattuale (IVC)
Art. 64 - Terzi elementi retributivi
Art. 65 - Scatti di anzianità
Art. 66 - Retribuzione di fatto
Art. 67 - Modalità per il calcolo e la corresponsione della retribuzione
 Art. 68 - Prospetto paga
Art. 69 - Paga giornaliera e oraria
Art. 70 - Maggiorazione per lavoro: festivo - straordinario
Art. 71 - Mensilità supplementari - (tredicesima e quattordicesima)
Art. 72 - Indennità di cassa e/o maneggio denaro
Capo II - Divisa ed equipaggiamento
Art. 73
Capo III - Rinnovi: decreto guardia giurata, porto d'armi e tassa tiro a segno
Art. 74
Titolo VIII - Sospensione delle prestazioni
Capo I - Malattia
Art. 75
Art. 76
Art. 77
Art. 78 - Conservazione del posto di lavoro
Capo II - Infortuni
Art. 79
Art. 80
Art. 81
Capo III - Gravidanza e puerperio
Art. 82
Art. 83
Art. 84
Art. 85
Capo IV - Chiamata e richiamo alle armi - servizio civile
Art. 86
Art. 87
Art. 88
Titolo IX - Risoluzione del rapporto di lavoro
Art. 89 - Recesso
Art. 90 - Preavviso
Art. 91 - Licenziamento per giusta causa
Art. 92 - Conciliazione delle controversie
Art. 93 - Anzianità di servizio
Art. 94 - Trattamento di fine rapporto
Titolo X - Distribuzione contratto
Art. 95
Titolo XI - Vigenza contrattuale
Art. 96 - Una tantum
Art. 97 - Decorrenza e durata
Art. 98 - Procedure per il rinnovo del CCNL
Art. 99 - Procedura per la composizione delle controversie collettive
Allegati
Allegato A Accordo per la costituzione delle rappresentanze sindacali unitarie
• Art. 1
Parte I - Costituzione delle rappresentanze sindacali unitarie (RSU)
• Art. 2 - Ambito e iniziativa per la costituzione
• Art. 3 - Designazione liste
• Art. 4 - Composizione delle RSU
• Art. 5 - Attribuzione dei seggi
• Art. 6 - Composizione delle liste
• Art. 7 - Numero dei componenti RSU
• Art. 7 bis
• Art. 8 - Diritti, tutele, permessi sindacali e modalità di esercizio
• Art. 9 - Compiti e funzioni
• Art. 10 - Durata e sostituzione nell'incarico
• Art. 11 - Revoca delle RSU
• Art. 12 - Clausola di salvaguardia
Parte II - Disciplina della elezione della RSU
• Art. 13 - Validità delle elezioni - Quorum
• Art. 14 - Elettorato attivo e passivo
• Art. 15 - Presentazione delle liste
• Art. 16 - Comitato elettorale
• Art. 17 - Compiti del Comitato elettorale
• Art. 18 - Scrutatori
• Art. 19 - Segretezza del voto
• Art. 20 - Schede elettorali
• Art. 21 - Preferenze
• Art. 22 - Modalità della votazione
• Art. 23 - Composizione del seggio elettorale
• Art. 24 - Attrezzatura del seggio elettorale
• Art. 25 - Riconoscimento degli elettori
• Art. 26 - Compiti del Presidente
• Art. 27 - Operazioni di scrutinio
• Art. 28 - Ricorsi al Comitato elettorale
• Art. 29 - Comitato dei garanti
• Art. 30 - Comunicazione della nomina dei componenti della RSU
• Art. 31 - Adempimenti della Direzione dell'Istituto
• Art. 32 - L'intervento della legge
• Art. 33 - Disposizioni varie
• Art. 34 - Clausole per la provincia autonoma di Bolzano
• Art. 35 - Clausola finale
Allegato B Accordo nazionale per l'unificazione del punto di contingenza
Allegato C Anticipazione sull'indennità di anzianità
Allegato D Legge 29.5.82 n. 297: "Disciplina del trattamento di fine rapporto e norme in materia pensionistica" (G.U. n. 147, 31.5.82).
Allegato E Accordo nazionale per il punto di contingenza
Allegato F Accordo nazionale per la conciliazione delle vertenze
Allegato G Legge 15.7.66 n. 604: "Norme sui licenziamenti individuali - giusta causa" (G.U. n. 195, 6.8.66).
Allegato H Legge 20.5.70 n. 300: "Norme sulla tutela della libertà e dignità dei lavoratori, della libertà sindacale e dell'attività sindacale nei luoghi di lavoro e norme sul collocamento" (G.U. n. 131, 27.5.70).
Allegato I Priorità per la concessione di anticipazioni del trattamento di fine rapporto
Allegato L Convenzione per la riscossione dei contributi di assistenza contrattuale (Conaco)
Allegato M Licenziamenti collettivi
Allegato N/1 Programma formativo per il raggiungimento del livello finale compreso tra il 4° e il 3° super del ruolo amministrativo
Allegato N/2 Programma formativo per il raggiungimento del livello finale compreso tra il 2° e il quadro del ruolo amministrativo
Allegato N/3 Programma formativo per il raggiungimento del livello finale compreso tra il 4° e il 3° super del ruolo tecnico-operativo
Allegato N/4. Programma formativo per il raggiungimento del livello finale compreso tra il 2° e il quadro del ruolo tecnico-operativo
Allegato O Legge 11.5.90 n. 108: "Disciplina dei licenziamenti individuali" (G.U. n. 108, 11.5.90).
Allegato P Nomina Dirigenti RSA-RSU
Allegato Q Indennità vacanza contrattuale

Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro per i dipendenti da istituti di vigilanza privata

Tra Unione nazionale Istituti di Vigilanza (Univ) […] e Federazione Italiana Lavoratori Commercio Turismo e Servizi (Filcams-Cgil) […] con l'intervento della Confederazione Generale Italiana Lavoratori (Cgil) […], Federazione Italiana Sindacati Addetti Servizi Commerciali Affini e del Turismo (Fisascat-Cisl) […] con l'intervento della Confederazione Italiana Sindacati Lavoratori (Cisl) […], Unione Italiana Lavoratori Turismo Commercio e Servizi (Uiltucs-Uil) […] e con la partecipazione dell'Unione Italiana del Lavoro (Uil) […]

Visto
- il CCNL 1.3.91;
- il verbale d'intesa 30.1.95;
- il verbale d'accordo 29.2.96;
Oggi 5 marzo 1996, in Roma si è stipulato il presente CCNL per i Dipendenti da Istituti di Vigilanza Privata, composto da XI titoli, 99 articoli e 18 allegati, letti, approvati e sottoscritti.

Premessa
[…]
[Le Parti] Riconoscono che presupposto necessario per realizzare quanto sopra delineato è che tutti gli aderenti alla Associazione Imprenditoriale, con la sottoscrizione del presente accordo, devono rispettare e recepire tutte le norme del presente CCNL e degli integrativi territoriali, interaziendali e provinciali relativi.
Ravvisano, infine, l'opportunità che le relazioni sindacali debbano essere esercitate in tutto il contesto territoriale nazionale anche con l'impegno a sollecitare l'autorità prefettizia a promuovere momenti istituzionali di confronto con i rappresentanti territoriali delle parti sociali firmatarie del presente contratto, sulle problematiche della vigilanza privata nel territorio, per evitare interferenze improprie nella gestione dei contratti e per valutare preventivamente le prescrizioni delle autorità preposte.
Convengono che gli impegni e gli orientamenti oggetto della presente premessa siano coordinati e gestiti dalla Commissione paritetica nazionale.
Le parti inoltre convengono sull'opportunità di una corretta gestione di tutti gli strumenti contrattuali allo scopo di fornire adeguate e tempestive risposte alle succitate esigenze del settore che consentano il naturale evolversi del rapporto di lavoro.

Enti bilaterali.
Allo scopo di perseguire gli obiettivi sopra individuati, le Parti convengono di istituire a livello centrale e a quello territoriale, organismi paritetici (Enti bilaterali).

Formazione professionale.
Le parti convengono sulla necessità di incrementare e migliorare la politica di formazione professionale nel settore funzionale alla qualificazione e riqualificazione del personale e alla realizzazione, di conseguenza, anche di un miglioramento qualitativo del servizio di Vigilanza privata.
A tal fine le parti provvederanno a regolamentare la materia.

Titolo I - Validità e sfera di applicazione
Art. 1.

Il presente CCNL disciplina in maniera unitaria, per tutto il territorio nazionale, il rapporto di lavoro fra tutti gli Istituti e Consorzi di Vigilanza Privata in qualunque forma costituiti e il relativo personale dipendente.

Art. 2.
[…]
Per quanto non previsto dal presente contratto valgono le disposizioni di legge vigenti in materia.

Titolo II - Relazioni sindacali
Capo I - Livello nazionale
Art. 3 - Diritti di informazione.

Le Parti, nel rispetto della piena autonomia imprenditoriale e ferme restando le rispettive distinte responsabilità degli imprenditori e delle OO.SS. dei lavoratori, convengono quanto segue:
1) le Associazioni datoriali forniranno annualmente, di norma entro il 1° semestre, alle OO.SS. nazionali firmatarie del presente contratto, e su richiesta delle stesse, informazioni globali riferite al settore e riguardanti in particolare:
a) aspetti generali di ordine strutturale e istituzionale;
b) prospettive di sviluppo anche in relazione all'istituzione di nuovi tipi di servizi a seguito di modificazioni tecnologiche e alle eventuali implicazioni professionali;
c) iniziative di aggiornamento della professionalità;
d) andamento occupazionale generale e articolato per settore di attività (zona, banche, tele allarmi, ecc.);
e) stato delle relazioni sindacali a livello territoriale;
2) saranno oggetto di esame congiunto tutti gli aspetti inerenti a modifiche del vigente assetto legislativo, particolarmente in ordine all'evoluzione del settore, al fine di una maggiore efficienza e funzionalità del servizio e all'elevazione morale e professionale dei lavoratori.
Le Parti pertanto, anche sulla base di specifico esame sulle materie di cui sopra, convengono di dotarsi di strumenti atti al conseguimento dei fini di cui alla premessa al presente contratto.

Commissione paritetica nazionale.
Art. 4 - Composizione.

È istituita la Commissione paritetica nazionale composta da 6 membri effettivi, di cui 3 designati dalle Associazioni degli Istituti di Vigilanza Privata e 3 designati dalle OO.SS. firmatarie del presente contratto, uno per ciascuna di esse. Per ogni membro effettivo può essere nominato un supplente.
La Segreteria della Commissione ha sede presso le Associazioni datoriali. Le istanze di convocazione della Commissione devono essere rivolte alla Segreteria, la quale provvederà ad indire la riunione entro 15 giorni.
La Commissione dovrà decidere le controversie portate al suo esame entro 30 giorni dal ricevimento dell'istanza di convocazione e per tutta la durata della procedura di conciliazione delle controversie (30 giorni), le Parti non possono prendere iniziative sindacali o legali.
Le decisioni della Commissione paritetica nazionale devono risultare da apposito verbale e saranno vincolanti per le parti, a qualsiasi livello.

Art. 5 - Compiti.
La Commissione paritetica nazionale ha lo scopo di esaminare e decidere le controversie relative:
- alla stipulazione di contratti integrativi locali;
- all'interpretazione di singole clausole e di interi istituti normativi contenuti nel presente contratto o nei contratti integrativi locali;
- ad ogni altro problema prospettato dalle OO.SS. locali, o da singoli Istituti, aderenti alle OO.SS. firmatarie del presente contratto.

Capo II - Livello territoriale
Art. 7 - Diritti di informazione.
Le Associazioni datoriali forniranno annualmente, di norma entro il 1° semestre, alle strutture sindacali territoriali regionali e provinciali facenti capo alle OO.SS. nazionali firmatarie del presente contratto, e su richiesta delle stesse, informazioni riguardanti i punti di cui all'art. 3, lett. a), b), c) e d) ed eventuali processi di trasformazione in atto localmente, per i riflessi sui livelli occupazionali.

Art. 8 - Contrattazione integrativa locale e materie demandate.
È ammessa - a livello provinciale - la contrattazione integrativa locale, aziendale o interaziendale a seconda che in ciascuna provincia operino uno o più Istituti di Vigilanza privata.
I contratti integrativi locali dovranno essere stipulati con la partecipazione delle Organizzazioni periferiche aderenti o facenti capo alle Associazioni nazionali firmatarie del presente contratto e potranno riguardare esclusivamente le seguenti materie:
a) turni giornalieri di lavoro e nastri orari; rotazione del personale tra i vari tipi di servizio;
b) tutela della salute e dell'integrità fisica dei lavoratori secondo le vigenti disposizioni di legge;
c) inserimento di eventuali nuove qualifiche non previste dalla classificazione nazionale del personale;
d) corsi di addestramento, qualificazione e aggiornamento professionale per il personale dipendente da Istituti di Vigilanza privata;
[…]
i) sistemi di flessibilità anche in relazione al recupero delle quote di orario normale di lavoro non lavorate;
[…]
Le parti si danno atto che la contrattazione integrativa nel rispetto di quanto previsto al punto 3) del capitolo Assetti contrattuali del Protocollo 23.7.93, che s'intende integralmente richiamato, non potrà avere per oggetto materie già definiti in altri livelli di contrattazione e che ogni altra clausola modificativa, sostitutiva o in contrasto con il presente contratto, introdotta o contenuta nei contratti integrativi locali non avrà efficacia giuridica alcuna e non impegnerà i singoli datori di lavoro e i singoli lavoratori alla relativa osservanza. In ogni caso, gli accordi integrativi locali dovranno essere uniformati a tutte le disposizioni contenute nel presente contratto, su tutto il territorio nazionale, fatte salve le condizioni di miglior favore.

Capo III - Livello aziendale
Art. 10 - Diritti di informazione.

Gli Istituti di Vigilanza forniranno a richiesta delle strutture sindacali, di norma semestralmente, nei limiti della opportuna e necessaria riservatezza, informazioni sulle prospettive aziendali e su eventuali programmi di investimenti tecnologici.
Le strutture sindacali verranno informate inoltre:
- sulla consistenza degli organici;
- sulle varie tipologie dei servizi;
- sull'organizzazione del lavoro e programmi di ferie.
In detto incontro le Parti, fermo restando l'autonomia decisionale e gestionale dell'Istituto, esprimeranno le proprie valutazioni su quanto sopra, improntandole al mantenimento di corrette relazioni sindacali.

Titolo III - Attività sindacali
Capo I - Agibilità e rappresentanze
Art. 13 - Diritto di affissione.

Le RSA hanno diritto di affiggere su appositi spazi, che il datore di lavoro ha l'obbligo di predisporre in luoghi accessibili a tutti i lavoratori all'interno dell'unità produttiva, pubblicazioni, testi e comunicati inerenti a materie d'interesse sindacale e del lavoro.

Art. 16 - Assemblee.
Nelle aziende nelle quali siano occupati normalmente più di 15 dipendenti, i lavoratori hanno diritto di riunirsi per la trattazione di problemi d'interesse sindacale e del lavoro.
[…]

Art. 17 - Delegato aziendale.
Nelle aziende che hanno da 11 sino a 15 dipendenti le OO.SS. stipulanti possono nominare congiuntamente un delegato aziendale, su indicazione dei lavoratori, con compiti d'intervento presso il datore di lavoro per l'applicazione dei contratti e delle leggi sul lavoro.
[…]
Per quanto non previsto dal presente contratto in materia di esercizio dell'attività sindacale e di tutela dei dirigenti sindacali, si rinvia alla legge 20.5.70 n. 300 (allegato H).
[…]

Art. 18 - Norme generali.
Per quanto non previsto dal presente contratto in materia di esercizio dell'attività sindacale e di tutela dei dirigenti sindacali, si rinvia alla legge 20.5.70 n. 300 (allegato H) e all'Accordo RSU (allegato A).
[…]

Capo II - D.lgs. n. 626/94 - Sicurezza sul lavoro
Art. 20 - Sicurezza sul lavoro.

Viene confermata la centralità del CCNL in merito alle soluzioni che verranno individuate, e alle metodologie riguardanti le relazioni sindacali relative all'applicazione del D.lgs. 19.9.94 n. 626 e delle eventuali successive modifiche, che saranno oggetto di specifico accordo che farà parte integrante del presente CCNL.

Art. 21 - Organismi paritetici.
Ai sensi dell'art. 20, D.lgs. 19.9.94 n. 626, viene assegnato alla Commissione paritetica nazionale il compito di orientare e promuovere iniziative formative nei confronti dei lavoratori.
Qualora dette iniziative dovessero essere a livello generale, sarà direttamente la Commissione paritetica nazionale a definire le modalità d'intervento.

Art. 22 - Rappresentante dei lavoratori.
Il rappresentante dei lavoratori verrà designato all'interno della RSU che, per la specifica funzione d'interesse sia dei lavoratori che dell'azienda, godrà di un monte ore di permesso retribuito oltre quelle previste dall'art. 12, da utilizzarsi ai fini del D.lgs. 19.9.94 n. 626, e successive modifiche, secondo quanto concordato nell'accordo che, quale allegato, farà parte integrante del presente contratto.
Per quei locali che fungono da semplice recapito i cui preposti non godono di una propria autonomia amministrativa e operativa si farà riferimento al rappresentante per la sicurezza dell'unità produttiva di cui fa parte.

Titolo IV - Classificazione del personale
Capo I - Norme generali
Art. 24 - Mutamenti di mansioni.

[…]
In relazione alle esigenze aziendali il lavoratore può essere assegnato temporaneamente a mansioni diverse da quelle inerenti alla propria qualifica, purché ciò non comporti alcun peggioramento economico e normativo né un mutamento sostanziale della sua posizione.
[…]

Titolo V - Forme particolari di contratto di lavoro
Capo I - Apprendistato
Art. 28.

Possono essere assunti come apprendisti i giovani con età non inferiore a 15 anni e non superiore ai 20, salvo i divieti e le limitazioni previsti dalla legge 17.10.67 n. 977 sulla tutela del lavoro dei fanciulli e degli adolescenti.
Per l'assunzione di apprendisti il datore di lavoro deve ottenere l'autorizzazione dall'Ispettorato del lavoro territorialmente competente cui dovrà precisare le condizioni della prestazione richiesta agli apprendisti, il genere di addestramento al quale saranno adibiti e la qualifica che essi potranno conseguire al termine del rapporto.
[…]

Capo II - Contratti di formazione e lavoro
Art. 30.

[…]
H) La formazione teorica e tecnico-pratica da impartirsi durante l'arco di 24 mesi deve avere una durata minima complessiva di:
- 80 ore per l'acquisizione di professionalità intermedie, che hanno per oggetto il raggiungimento del livello finale compreso tra il 4° e il 3° super. Tali ore di formazione saranno utilizzate nel seguente modo:
- 20 ore per la parte teorica;
- le restanti 60 ore saranno destinate alla parte tecnico-pratica;
- 130 ore per l'acquisizione di professionalità elevate, che hanno per oggetto il raggiungimento del livello finale compreso tra il 2° e il Quadro. Tali ore di formazione utilizzate nel seguente modo:
- 50 ore per la parte teorica;
- le restanti 80 ore saranno destinate alla parte tecnico-pratica.
La formazione teorica predetta dovrà concernere:
[…]
- legislazione del lavoro;
- prevenzione antinfortunistica - la sicurezza sui luoghi di lavoro;
- organizzazione del lavoro ed aziendale;
- conoscenza delle modalità di svolgimento dei vari servizi dell'istituto, loro coordinamento e interdipendenza.
[…]

Capo III - Lavoro a tempo parziale - Part-time
Art. 33.

[…]
L'instaurazione della tipologia del rapporto di lavoro part-time dovrà avvenire previo confronto con le strutture sindacali aziendali e le OO.SS. territoriali.

Titolo VI - Rapporto di lavoro
Capo I - Assunzione
Art. 35.

[…]
Ai fini della sicurezza e integrità fisica tutto il personale dipendente dovrà possedere i requisiti per l'ottenimento del Decreto di nomina a guardia particolare giurata.
[…]
All'atto dell'assunzione, il datore di lavoro ha la facoltà di sottoporre il candidato a visita medica, di norma presso gli Enti previsti dall'art. 5, legge 20.5.70 n. 300 (allegato H), per accertarne l'idoneità psico-fisica al lavoro (anche utilizzando test attitudinali).
Il datore di lavoro ha l'obbligo di denunciare i propri dipendenti ai competenti Istituti di assistenza e previdenza, secondo le vigenti norme di legge.
[…]

Capo II - Orario di lavoro
Art. 38 - Norme generali.

Fermo restando quanto previsto dal RDL 15.3.23 n. 692 e dalla tabella approvata con RD 6.12.23 n. 2657, l'orario settimanale di lavoro è fissato ai fini contrattuali in 40 ore per tutti i dipendenti.
La prestazione lavorativa si esplica secondo i sistemi di distribuzione dell'orario di lavoro settimanale di cui agli articoli successivi, previo confronto a livello locale, finalizzato al raggiungimento di intese relative alla scelta del sistema stesso.
Il lavoratore del turno smontante non può lasciare il posto di lavoro senza prima aver avuto la sostituzione del lavoratore del turno montante, ferma restando la competenza delle quote orarie stabilite dall'art. 69, per il lavoro straordinario. In tal caso il lavoratore avvertirà l'Istituto che provvederà alla sostituzione nei tempi tecnici necessari.

Art. 39.
Indennità.

[…]
Pertanto le indennità giornaliere a valere su tutto il territorio nazionale saranno le seguenti:
1) Ruolo tecnico operativo:
a) indennità per lavoro notturno:
- zona stradale e trasporto - scorta valori […]
- piantonamento fisso, sala conta e centrale operativa […]
b) indennità di rischio:
- per i servizi di zona stradale diurna;
- per i servizi di trasporto e scorta - valori diurno;
- per i servizi di piantonamento bancario antirapina.
[…]
- per servizi di piantonamento fisso diurno, sala conta e centrale operativa
[…]
2) Ruolo amministrativo:
indennità presenza
[…]
3) Indennità di lavoro domenicale:
[…]

Capo III - Sistema 5 + 1
Art. 40.

Il limite dell'orario giornaliero contrattuale è di 7 ore.
La settimana lavorativa si attua, per il personale del ruolo tecnico-operativo, mediante la concessione di un riposo ogni 5 giorni di lavoro.
In tal caso e soltanto quando l'orario giornaliero nei 5 giorni lavorativi è quello di cui al comma precedente, verranno concessi 7 giorni di permesso di conguaglio per ogni anno di servizio prestato (sistema 5 + 1).
[…]
Fermo restando l'orario di lavoro del presente Art., previo il consenso delle parti, si potrà applicare un sistema che preveda l'abbinamento di un giorno di permesso a un giorno di riposo contrattuale per tante volte quanti sono i permessi previsti dal presente Art. e dall'art. 44 (giorni 20).
[…]

Capo IV - Sistema 6 + 1 + 1
Art. 41.

Il limite dell'orario giornaliero contrattuale è di 7 ore e 15 minuti.
La settimana lavorativa si attua mediante 6 giorni di lavoro cui seguono il giorno di riposo settimanale e il giorno di permesso.
Poiché con tale sistema non s'intende modificare il monte ore annuo di lavoro normale 'pro capite’ previsto al precedente art. 38, la settimana lavorativa, ai fini contrattuali, si attua mediante la concessione del giorno di riposo settimanale e di un giorno di permesso dopo 6 giorni di lavoro e con un orario normale giornaliero di lavoro fissato, ai fini contrattuali, in 7 ore e 15 minuti.
Nel sistema di distribuzione dell'orario di lavoro derivante dall'applicazione del presente Art., restano assorbiti tutti i permessi previsti dal presente contratto.

Art. 42.
Ove, in applicazione del sistema di distribuzione dell'orario di lavoro di cui al precedente Art., non si pervenga al completo esaurimento dell'intero orario giornaliero di lavoro si darà luogo al recupero delle quote orarie giornaliere non lavorate.
Il recupero non potrà avvenire nei giorni di riposo settimanale e di permesso e dovrà essere effettuato entro e non oltre i 2 mesi successivi nei limiti dell'orario settimanale previsto dalla legge.
[…]
Restano ferme diverse forme di flessibilità già contrattate laddove sia in vigore il sistema 6+1+1.
Restano salve tutte le condizioni di miglior favore previste a livello locale in materia di distribuzione dell'orario di lavoro.

Capo V - Ruolo amministrativo
Art. 43.
Per il personale del ruolo amministrativo la settimana lavorativa, ai fini contrattuali, si attua di norma sulla base di 5 giornate lavorative per 8 ore giornaliere.

Capo VIII - Riposo settimanale
Art. 48.
Il dipendente ha diritto, ai sensi delle vigenti leggi in materia, a 1 giorno di riposo settimanale che può anche non decorrere dalle ore 24 ai sensi degli artt. 3 e 16, legge 22.2.34 n. 370.
Per il personale del ruolo tecnico-operativo il riposo potrà cadere in un giorno diverso dalla domenica ed essere attuato mediante turni.
Anche in relazione alla insostituibilità del personale, il dipendente può essere chiamato per esigenze di servizio a prestare la propria opera nei giorni di riposo settimanale. In tal caso, egli avrà diritto, oltre al recupero del giorno di riposo, ad un compenso pari al 25% della quota giornaliera della normale retribuzione di cui all'art. 60, nel caso in cui il recupero del riposo settimanale avvenga entro il 7° giorno.
Qualora il recupero di detto riposo settimanale avvenga dopo 7 giorni consecutivi di effettivo lavoro, in sostituzione dell'indennità di cui al comma precedente, verrà corrisposto un risarcimento danno pari al 40% della normale retribuzione giornaliera di cui all'art. 60.
Vengono fatte salve eventuali condizioni di miglior favore previste in sede di contrattazione locale.
Per il personale del ruolo amministrativo il riposo coinciderà di regola con la domenica, salvo le deroghe consentite dalla legge.

Capo IX - Straordinario
Art. 49.

[…]
È facoltà del datore di lavoro di chiedere prestazioni d'opera straordinarie per esigenze di servizio.
Le prestazioni straordinarie vanno contenute in maniera equilibrata in relazione alle particolari caratteristiche del settore, alla natura e alle modalità di svolgimento del servizio nonché ai turni e nastri orari di cui al precedente art. 8.
Di norma annualmente le parti potranno procedere all'esame della situazione in relazione ai problemi dell'occupazione e del mercato del lavoro.
Il lavoratore non può compiere lavoro straordinario ove non sia autorizzato dal datore di lavoro o da chi ne fa le veci.

Capo XIII - Norme di comportamento
Art. 58.

[…]
Le seguenti norme disciplinari costituiscono il codice di disciplina la cui affissione esaurisce gli obblighi di pubblicità di cui all'art. 7, legge n. 300/70.
L'inosservanza dei doveri da parte del personale comporta i seguenti provvedimenti, che saranno presi dal datore di lavoro in relazione all'entità delle mancanze e alle circostanze che le accompagnano e descritte a titolo indicativo:
1) rimprovero verbale o scritto;
2) multa in misura non eccedente le 4 ore della retribuzione giornaliera;
3) sospensione della retribuzione e dal servizio da 1 a 6 giorni.
A) Il provvedimento del rimprovero scritto o verbale si applica al lavoratore per lievi irregolarità nell'adempimento dei suoi doveri o nel comportamento in servizio;
B) il provvedimento della multa si applica nei confronti del lavoratore che:
[…]
- esegua senza la necessaria diligenza il lavoro affidatogli;
C) il provvedimento della sospensione di cui al precedente n. 3 si applica nei confronti del lavoratore che:
- esegua con negligenza grave il lavoro affidatogli;
- ometta parzialmente di eseguire la prestazione richiesta;
- arrechi danno alle cose ricevute, in dotazione o uso, con responsabilità;
[…]
- non avverta subito i superiori diretti di eventuali irregolarità nell'adempimento del servizio;
- si presenti in servizio in stato di manifesta ubriachezza;
- si addormenti in servizio.
[…]

Titolo VIII - Sospensione delle prestazioni
Capo II - Infortuni
Art. 79.

Il datore di lavoro è tenuto ad assicurare presso Inail, contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali, il personale dipendente soggetto all'obbligo assicurativo secondo le vigenti norme legislative e regolamentari.
Il lavoratore soggetto all'assicurazione deve dare immediata notizia di qualsiasi infortunio, anche di lieve entità, al proprio datore di lavoro;
quando l'assicurato abbia trascurato di ottemperare all'obbligo predetto e l'azienda, non essendo venuta altrimenti a conoscenza dell'infortunio, non abbia potuto inoltrare ad Inail la prescritta denuncia, il datore di lavoro resta esonerato da ogni e qualsiasi responsabilità derivante dal ritardo.

Capo III - Gravidanza e puerperio
Art. 82.

Durante lo stato di gravidanza e puerperio la lavoratrice ha diritto di astenersi dal lavoro:
a) durante i 2 mesi precedenti la data presunta del parto indicata nel certificato medico di gravidanza;
b) per il periodo intercorrente tra la data presunta del parto e parto stesso;
c) durante i 3 mesi dopo il parto;
d) un ulteriore periodo di 6 mesi dopo il periodo di cui alla lett. c).
[…]
Le lavoratrici saranno altresì adibite ad altri servizi durante il periodo di gravidanza, qualora l'Ispettorato del lavoro accerti che le condizioni di lavoro o ambientali siano pregiudizievoli alla salute della donna.
[…]

Art. 84.
Il datore di lavoro deve consentire alle lavoratrici madri, durante il 1° anno di vita del bambino, 2 periodi di riposo, anche cumulabili, durante la giornata. Il riposo è 1 solo quando l'orario giornaliero è inferiore alle 6 ore.
I periodi di riposo di cui al precedente comma hanno la durata di 1 ora ciascuno e sono considerati ore lavorative agli effetti della durata e della retribuzione del lavoro; essi comportano il diritto della donna ad uscire dall'azienda.
I riposi di cui ai precedenti commi sono indipendenti da quelli previsti dagli artt. 18 e 19, legge 26.4.34 n. 653, sulla tutela del lavoro delle donne.

Art. 85.
[…]
Per quanto non previsto dal presente contratto in materia di gravidanza e puerperio, valgono le norme di legge e i regolamenti vigenti.

Titolo IX - Risoluzione del rapporto di lavoro
Art. 91 - Licenziamento per giusta causa.

Il licenziamento per giusta causa, con perdita dell'indennità di preavviso, si applica nei confronti del lavoratore che commetta una mancanza che non consenta la prosecuzione, anche provvisoria, del rapporto di lavoro.
A titolo indicativo rientrano fra le mancanze di cui al precedente comma:

- la recidività nell'addormentarsi in servizio o l'ubriacarsi in servizio;
- l'abbandono del posto di lavoro;
- l'insubordinazione verso i superiori;
[…]

Titolo XI - Vigenza contrattuale
Art. 99 - Procedura per la composizione delle controversie collettive.

Le controversie concernenti l'interpretazione, l'applicazione, la stipula o il rinnovo dei CCNL saranno esaminate e possibilmente risolte secondo le norme previste dagli artt. 5, 8 e 98.
[…]
Eventuali norme particolari potranno essere definite a livello locale.

Allegati
Allegato A Accordo per la costituzione delle rappresentanze sindacali unitarie
Parte I - Costituzione delle rappresentanze sindacali unitarie (RSU)
Art. 8 - Diritti, tutele, permessi sindacali e modalità di esercizio.

I componenti delle RSU subentrano ai dirigenti delle RSA e dei CdA, laddove previsti dai CCNL, nella titolarità dei poteri e nell'esercizio dei diritti, permessi e tutele già loro spettanti per effetto delle disposizioni di cui al titolo III, legge n. 300/70.
[…]

Art. 9 - Compiti e funzioni.
Filcams, Fisascat, Uiltucs esercitano il loro potere contrattuale secondo le competenze e le prerogative che sono loro proprie, ferma restando la verifica del consenso da parte dei soggetti di volta in volta interessati all'ambito contrattuale oggetto del confronto con le controparti.
Le RSU aziendali, rappresentative dei lavoratori in quanto legittimate dal loro voto e in quanto espressione dell'articolazione organizzativa dei sindacati categoriali e delle confederazioni svolgono, unitamente alle federazioni Filcams, Fisascat, Uiltucs, le attività negoziali per le materie proprie del livello aziendale secondo le modalità definite nel CCNL nonché in attuazione delle politiche confederali delle OO.SS. di categoria. Poiché esistono interdipendenze oggettive sui diversi contenuti della contrattazione ai vari livelli, l'attività sindacale affidata alla rappresentanza aziendale presuppone perciò il coordinamento con livelli esterni della O.S.

Allegato N/1 Programma formativo per il raggiungimento del livello finale compreso tra il 4° e il 3° super del ruolo amministrativo

Aree didatticheOre di formazione
area giuridica organizzativa-tecnologica ore 20
area tecnico-praticaore 60
totaleore 80

Metodologie e programma formativo
Il periodo di formazione lavoro è finalizzato all'acquisizione delle conoscenze e della pratica capacità necessarie per svolgere i compiti assegnati.
Le metodologie di formazione sono di 2 tipi:
A) Lezioni teoriche che riguardano l'area giuridica e organizzativa.
B) Addestramento sul lavoro che riguarda l'area tecnico-amministrativa pratica.
Obiettivo del 1° modulo è soprattutto l'apprendimento delle conoscenze generali sulle leggi che regolano l'attività di vigilanza privata e delle procedure amministrative relative alle mansioni assegnate, da realizzarsi sotto la guida del responsabile dell'unità operativa, eventualmente con l'ausilio di esperti esterni.
Nella 2a fase saranno perseguiti gli obiettivi didattici attinenti l'acquisizione delle capacità pratiche, da realizzarsi con l'inserimento graduale nella posizione lavorativa e l'affiancamento a personale già qualificato.

Area giuridica e organizzativa:
[…]
- legislazione del lavoro;
- contratti di lavoro;
- attività di organizzazione aziendale;
- conoscenza delle disposizioni aziendali relative al rapporto di lavoro e ai principi riguardanti i rapporti interpersonali;
- prevenzione antinfortunistica e sicurezza sui luoghi di lavoro.

Area tecnico-amministrativa pratica.
[…]

Allegato N/2 Programma formativo per il raggiungimento del livello finale compreso tra il 2° e il quadro del ruolo amministrativo

Aree didatticheOre di formazione
area giuridica organizzativa-tecnologica ore 50
area tecnico-praticaore 80
totaleore 130

Metodologie e programma formativo
Il periodo di formazione lavoro è finalizzato all'acquisizione delle conoscenze e della pratica capacità necessarie per svolgere i compiti assegnati.
Le metodologie di formazione sono di 2 tipi:
A) Lezioni teoriche che riguardano l'area giuridica e organizzativa;
B) Addestramento sul lavoro che riguarda l'area tecnico-amministrativa pratica.
Obiettivo del 1° modulo è soprattutto l'apprendimento delle conoscenze della legislazione che regola l'attività di vigilanza privata, il rapporto di lavoro e delle procedure amministrative relative alle mansioni assegnate, dell'attività di organizzazione aziendale e delle relative disposizioni.
Nella 2a fase saranno perseguiti gli obiettivi didattici attinenti l'acquisizione delle capacità tecnico-pratiche, da realizzarsi sotto la guida della Direzione dell'Istituto e con l'ausilio di esperti esterni.

Area giuridica e organizzativa:
[…]
- Contenuti e limiti.
Legislazione del lavoro.
Contratti di lavoro.
Attività di organizzazione aziendale.
Conoscenza delle disposizioni aziendali relative al rapporto di lavoro e ai principi riferiti ai rapporti interpersonali.
Prevenzione antinfortunistica e sicurezza sui luoghi di lavoro

Area tecnico-amministrativa pratica.
La formazione avrà lo scopo preciso di istruire la persona su:
[…]
- apprendimento delle norme che disciplinano il rapporto di lavoro, rilevazioni delle presenze, obblighi previdenziali e vari adempimenti previdenziali e fiscali in materia di lavoro subordinato;
- norme attinenti la prevenzione infortuni e la sicurezza del lavoro;
[…]

Allegato N/3 Programma formativo per il raggiungimento del livello finale compreso tra il 4° e il 3° super del ruolo tecnico-operativo

Aree didatticheOre di formazione
area giuridica organizzativa-tecnologica ore 20
area tecnico-praticaore 60
totaleore 80

Obiettivi:
la formazione di un operatore in grado di eseguire le mansioni tipiche della guardia giurata che sappia utilizzare tutte le risorse umane e tecnologiche messegli a disposizione dall'Istituto.

Metodologie e programma formativo
Il periodo di formazione lavoro è finalizzato all'acquisizione delle conoscenze e della pratica capacità necessarie per svolgere le mansioni tipiche della guardia particolare giurata.
Le metodologie di formazione sono di 2 tipi:
A) Lezioni teoriche che riguardano le aree giuridica organizzativa tecnologica;
B) Addestramento sul lavoro che riguarda l'area tecnico-pratica.
Obiettivo del 1° modulo è soprattutto l'apprendimento delle conoscenze necessarie a svolgere l'attività di vigilanza.
Nella 2a fase saranno perseguiti gli obiettivi didattici attinenti l'acquisizione delle capacità operative, da attuarsi attraverso l'affiancamento sul lavoro con colleghi più esperti.

Area giuridica organizzativa e tecnologica.
Obiettivi:
apprendimento dei diritti e dei doveri inerenti lo svolgimento della professione;
- elaborazione schemi di comportamento;
- conoscenza delle modalità di svolgimento dei vari servizi dell'Istituto, loro coordinamento e interdipendenza;
- conoscenza dei sistemi di sicurezza innovativi, loro modalità di funzionamento e funzioni.
Al personale il cui livello finale è previsto al 3° super dovranno essere altresì fornite nozioni sulla gestione degli uomini e sull'organizzazione dei servizi.
Contenuti:
cenni riguardanti:
[…]
e) i contratti di lavoro:
- leggi e contratto collettivo;
- il contratto di formazione e lavoro;
[…]
- prevenzione antinfortunistica e sicurezza sui luoghi di lavoro.

Area tecnico-pratica.
Obiettivi:
pratica esecuzione degli stessi.
Contenuti:
previa illustrazione del coordinamento dei servizi tramite la centrale operativa, esecuzione dei servizi di vigilanza.
L'attività di formazione sarà quella svolta direttamente nelle mansioni di lavoro.
Esse saranno guidate dalla Direzione dell'Istituto e dai suoi incaricati in modo tale da fare conseguire alle persone coinvolte una solida professionalità.

Allegato N/4. Programma formativo per il raggiungimento del livello finale compreso tra il 2° e il quadro del ruolo tecnico-operativo

Aree didatticheOre di formazione
area giuridica organizzativa-tecnologica ore 50
area tecnico-praticaore 80
totaleore 130

Obiettivi:
[…]
- conoscenza delle norme antinfortunistiche e sicurezza sui luoghi di lavoro.
L'obiettivo finale da raggiungere è la formazione di un operatore in grado di eseguire le mansioni anche di coordinamento operativo, esecutivo ed organizzativo dei gruppi e di organizzare il proprio lavoro sapendo utilizzare tutte le risorse umane e tecnologiche messegli a disposizione dall'Istituto.

Metodologie e programma formativo
Il periodo di formazione lavoro è finalizzato all'acquisizione delle conoscenze tecnico, pratiche e organizzative, con riferimento alle diverse tipologie dei servizi, che, nel quadro dell'evoluzione del settore, consentano anche il coordinamento esecutivo e organizzativo delle imprese di vigilanza.
Le metodologie di formazione sono di 2 tipi:
A) Lezioni teoriche che riguardano le aree giuridica organizzativa tecnologica;
B) Addestramento sul lavoro che riguarda l'area tecnico-pratica.
Obiettivo del 1° modulo è soprattutto l'apprendimento delle conoscenze necessarie a svolgere l'attività di vigilanza.
Nella 2a fase saranno soprattutto perseguiti gli obiettivi didattici attinenti all'acquisizione delle capacità operativo-organizzative.
L'attività di formazione sarà guidata dalla Direzione dell'Istituto, dai suoi incaricati e/o da esperti esterni e tenderà a far conseguire alle persone coinvolte una solida professionalità nell'area specifica delle mansioni attribuitegli.

Area giuridica organizzativa e tecnologica.
Obiettivi:
- apprendimento dei diritti e dei doveri inerenti lo svolgimento della professione;
- elaborazione schemi di comportamento;
- organizzazione del lavoro, gestione - gestione dei gruppi;
- conoscenza dei sistemi di sicurezza innovativi, loro modalità di funzionamento e funzioni;
- coordinamento dei servizi con i sistemi di sicurezza.
Contenuti:
[…]
e) i contratti di lavoro:
- leggi e contratto collettivo;
- il contratto di formazione e lavoro;
[…
n) i servizi e i sistemi di sicurezza - loro coordinamento;
o) organizzazione del lavoro:
- prevenzione antinfortunistica e sicurezza sui luoghi di lavoro.

Area tecnico-pratica.
- organizzazione del lavoro;
[…]
- esecuzione dei servizi e/o dei compiti previsti dal livello di appartenenza.