20. Le spese di costituzione e difesa delle parti civili.
Consegue alle statuizioni civili di cui al precedente capitolo (v. n. 19), ex art. 541 c.p.p., la condanna degli imputati in solido fra loro (nei casi già sopra indicati) ed anche in solido con il responsabile civile THYSSEN KRUPP ACCIAI SPECIALI TERNI s.p.a. (negli altri casi, anche sopra indicati) al pagamento delle spese processuali, non ravvisandosi, nel caso di specie, giusti motivi idonei a compensarle totalmente o parzialmente.
La Corte, rimandando agli importi finali indicati in dispositivo e quindi senza riportare operazione dopo operazione i - non brevi - singoli conteggi, ritiene di potersi limitare qui ad esplicitare i criteri seguiti per le liquidazioni: dopo l'esame delle singole note, confrontate con le tariffe professionali, si è tenuto conto delle plurime difese assunte e seguite da alcuni professionisti, valutando l'importo intero per la prima persona difesa; con un aumento, se le altre persone difese rivestivano identica posizione (secondo lo schema seguito nei precedenti paragrafi), del 5%; se invece l'ulteriore persona difesa rivestiva una diversa posizione (es: ente collettivo e persona fisica; ovvero persone fisiche costituite con riferimento a diversi reati), per la seconda ovvero per la terza persona l'importo intero è stato decurtato del 20%. Criteri seguiti dalla Corte allo scopo di rispondere anche ad un criterio di congruità sostanziale, con riferimento alle attività svolte dai singoli difensori e che hanno permesso, dovendo la condanna alle spese essere emessa a favore delle parti civili costituite e non dei difensori (ma v. anche infra), anche di calcolare l'importo delle spese a favore della singola persona che non aveva chiamato in giudizio il responsabile civile, in caso il suo difensore ne difendesse altre per le quali invece la chiamata era avvenuta (v. in dispositivo: sono i casi di G.S. di A.G.).
Per l'Associazione Medicina Democratica sono state liquidate anche, come da richiesta e da documentazione in atti, le spese sostenute per le consulenze tecniche (v. in dispositivo); a favore del difensore è stata, come da sua richiesta, ordinata la distrazione della somma ex art. 93 c.p.c.

21 Determinazioni finali.
Ai sensi dell'art. 535 c.p.p. gli imputati e la THYSSEN KRUPP ACCIAI SPECIALI TERNI s.p.a. devono essere condannati al pagamento delle spese processuali.

I difensori hanno, nel corso del presente dibattimento, depositato richiesta di dissequestro e restituzione della linea 5; la Corte, visto il 1° comma dell'art. 262 c.p.p., ritiene che il sequestro debba essere mantenuto a fini di prova, al fine di permettere eventuali ulteriori rilievi tecnici sulla linea così come si presentava successivamente all'incendio, nel caso i Giudici di grado superiore lo ritenessero necessario ovvero opportuno, sottolineando che non appare nel caso di specie percorribile l'ipotesi prevista dal secondo periodo del citato 1° comma, in quanto l'azienda chiede la restituzione proprio per provvedere allo smontaggio della linea.
Si deve così ordinare la restituzione, della linea 5 e degli altri oggetti ancora in sequestro, al passaggio in giudicato della presente sentenza.

La Corte deve ordinare la trasmissione degli atti alla Procura della Repubblica in sede, come da sua richiesta, con riguardo a FER. A., LI. L., KR. F. e QU. B..

La Corte, considerati la mole delle risultanze probatorie emergenti dal presente dibattimento; il numero dei testi escussi e dei documenti acquisiti; la complessità, in fatto ed in diritto, delle accuse contestate, nonché la loro gravità, ai sensi dell'art. 544 3° comma c.p.p., indica in giorni novanta il termine per il deposito della motivazione.