Categoria: Giurisprudenza penale di merito
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Corte di Appello di Milano, Sez. 3, 13 aprile 2011 - Caduta del carico durante le operazioni di sollevamento e responsabilità


 

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

CORTE D'APPELLO DI MILANO

TERZA SEZIONE PENALE

Composto dai Signori:

 

1) Dott. Arturo Soprano - Presidente -

 

2) Dott.ssa Ada Rizzi - Consigliere -

 

3) Dott.ssa Carmen D'Ambrosio - Consigliere est. -

 

ha pronunciato la seguente

 

SENTENZA

 

contro

 

1) Bo.Ma. nato a Pavia (PV) il (...)

 

Appellante - Libero Contumace

 

residente a San Genesio ed Uniti

 

domicilio eletto

 

domiciliato a San Genesio ed Uniti

 

Imputato di:

 

artt.: 1 - 59 co. 1 e 2 c.p. commesso in San Genesio ed Uniti in data (...)

 

Difeso da: Avv. Or.St. Foro di Pavia - Avv. Di.Pe. Foro di Pa. Avv. Foro di Pavia

 

2) De.Eg. nato a Chiari (Bs) il (...) Appellante - Libero

 

residente a Pontoglio

 

domicilio eletto

 

domiciliato a

 

Imputato di: artt.. 41 - 589 co. 1 e 2 c.p. commesso in San Genesio ed Uniti in data (...)

 

Difeso da: Avv. Fa.Gn. "Foro" di Pavia - Avv. Ma.Sc. Foro di Milano oggi sostituita da Avv. Fe.So., sost. proc.

 

3) De.Ma. nato a Ch. (Bs) il (...)

 

Appellante - Libero Contumace

 

residente a Pontoglio

 

domicilio eletto

 

domiciliato a

 

Imputato di: artt. 41-589 co 1 e 2 c.p. commesso in San Genesio ed Uniti in data (...)

 

Difeso da: Avv. Fa.Gn. Foro di Pavia - presente

 

PARTE CIVILE:

 

I.N.A.I.L. Non Appellante Difensore Avv. Sa.Lu. Foro di Brescia presente

 

Appellante

 

avverso la sentenza pronunciata dal Tribunale Monocratico di Pavia numero 448/2008 del 11.3.2010 con la quale veniva condannata alla pena di:

 

mesi 10 di recl. ciascuno - generiche equivalenti - pena sospesa per tutti

 

condanna gli imputati, in solido tra loro, al risarcimento danni e rifusione spese alla parte civile in persona del legale rappresentante pro tempore per il reato di omicidio colposo commesso con violazione delle norme sulla disciplina degli infortuni e della sicurezza sul lavoro.

 

P.O.

Be.Ge.

 

per i reati di cui a:

 

Bo.Ma. artt. 41 - 589 co. 1 e 2 c.p. commesso in San Genesio ed Uniti in data (...)

 

De.Eg. artt. 41-589 co 1 e 2 c.p. commesso in San Genesio ed Uniti in data (...)

 

De.Ma. artt. 41 -589 co 1 e 2 c.p. commesso in San Genesio ed Uniti in data 18.1.2006.

 

Sentita la relazione del Sig. Presidente/Consigliere Dott.ssa D'Ambrosio Carmen.

 

 

FattoDiritto

 

Con sentenza in data 11.3.10 il Tribunale di Pavia, all'esito del dibattimento, ha condannato De.Eg., De.Ma., Bo.Ma. alla pena, condizionalmente sospesa, di mesi 10 di reclusione, nonché, in solido, al risarcimento dei danni subiti dalla parte civile costituita, che si liquidano in Euro 400.335,54, riconoscendoli colpevoli:

 

del reato p. e p. dagli artt. 41, 589, co. I e II c.p. in relazione alle norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro per ciascuno di essi di seguito specificate, per avere, con condotte indipendenti e causalmente rilevanti nella produzione dell'evento, cagionato la morte del lavoratore Be.Ge. - dipendente della società De. S.r.l. unipersonale operante sul cantiere edile per la costruzione di palazzina adibita ad appartamenti ed uffici, sito in San Genesio, via (...) (committente Co. S.r.l.) - a causa di un "shock traumatico da sfacelo cranio encefalico" per colpa consistita in negligenza, imprudenza, imperizia ed inosservanza di norme sulla prevenzione degli infortuni sul lavoro; condotta consistita, in particolare:

 

per De.Eg., nella sua qualità di amministratore unico della società Em.De. (appaltatrice per l'esecuzione dei lavori di costruzione dei fabbricati presso il cantiere sopra meglio specificato) e quindi di datore di lavoro, nella violazione degli artt. 4, co. V, 7 co. I, II lett. a) e b), 35 co. I e IV ter lett. d), 9 dpr. n. 164/1956, perché non adottava le misure necessarie per la sicurezza dei lavoratori e, in specie:

 

ometteva di verificare l'idoneità tecnico - professionale delle imprese appaltatrici per lavori da eseguirsi presso il cantiere, in particolare dei lavoratori della società De. S.r.l. unipersonale (subappaltatrice per i lavori di carpenteria e muratura), con specifico riguardo all'utilizzo della gru a torre marca Ferro mod. fx 10/41 n. fabbrica 5986, e comunque ometteva di assicurarsi che gli stessi avessero ricevuto un'informazione ed una formazione adeguata con riguardo all'utilizzo della gru medesima;

 

ometteva di cooperare con i datori di lavoro delle altre imprese coinvolte nell'esecuzione dell'opera sul cantiere edile sopra indicato (in specie con Be.Da., rappresentante legale della De. S.r.l. unipersonale, subappaltatrice) all'attuazione delle misure di prevenzione degli infortuni sul lavoro e di coordinare con i medesimi gli interventi di protezione e prevenzione dei rischi dovuti alle interferenze tra lavori, con specifico riguardo all'utilizzo della gru a torre sopra meglio specificata, messa a disposizione della De. S.r.l. unipersonale dalla Em.De. s.r.l.;

 

ometteva di mettere a disposizione dei lavoratori della De. S.r.l. unipersonale, ed in specie a Be.Ge. e Be.Ro., attrezzature idonee ai fini della sicurezza e della salute ed ometteva di assicurare che le operazioni di sollevamento carichi fossero correttamente progettate, nonché adeguatamente controllate al fine di tutelare la sicurezza dei lavoratori, in particolare metteva a loro disposizione la gru sopra meglio specificata, così caratterizzata:

 

il quadro comandi era provvisto di un cavo di collegamento al quadro comandi troppo corto per consentire al manovratore della benna di carico di tenere costantemente sotto controllo la benna medesima durante le operazioni di sollevamento;

 

la zona di carico - e la conseguente traiettoria di discesa e salita della benna - era collocata nel ristretto spazio esistente tra due silos, con grave rischio di collisione, durante le operazioni di sollevamento, tra il carico in movimento e le strutture dei silos medesimi, nonché di conseguente caduta del carico;

 

a) ometteva di far costruire, nei pressi della zona di caricamento e sollevamento dei materiali, solido impalcato sovrastante, a protezione dell'operatore addetto all'operazione di carico, dalla caduta dei materiali medesimi;

 

b) in ogni caso: ometteva di rispettare le prescrizione contenute nel Piano di Sicurezza e Coordinamento in relazione alle misure di sicurezza da adottare nell'utilizzo della gru a torre sopra meglio specificata (indicate al punto 14, p. 60 del P.S.C.), con specifico riguardo alla corretta formazione dei manovratori, alla protezione delle postazioni di lavoro dai rischi di caduta dei materiali in fase di sollevamento (in particolare costruzione di un solido impalcato di protezione), al rispetto di forme di cautela nell'esecuzione delle manovre di sollevamento (da eseguirsi con gradualità ed in modo da evitare strappi ed ondeggiamenti del carico), allo sgombero dell'area di manovra, alla visibilità dell'area di manovra da parte dell'operatore;

 

per De.Ma. nella sua qualità di direttore tecnico e capo cantiere per il cantiere edile sopra indicato per la Em.Di. S.r.l. e quindi di preposto di De.Eg., nella violazione dell'art. 4 co. V, 35 co. I D.Lgs. n. 626/94 non adottava le misure necessarie per la sicurezza dei lavoratori e, anzi, disponeva che Be.Ge. e Be.Ro. (dipendenti della De. S.r.l. unipersonale, società subappaltatrice per i lavori di carpenteria e muratura in cantiere) operassero con la gru sopra meglio specificata, attrezzatura inidonea ai fini della salute e della sicurezza dei lavoratori, in quanto:

 

- il quadro comandi era provvisto di un cavo di collegamento al quadro comandi troppo corto per consentire al manovratore della benna di carico di tenere costantemente sotto controllo la benna medesima durante le operazioni di sollevamento;

 

- la zona di carico - e la conseguente traiettoria di discesa e salita della benna - era collocata nel ristretto spazio esistente tra due silos, con conseguente grave rischio di collisione, durante le operazioni di sollevamento, tra il carico in movimento e le strutture dei silos medesimi, nonché di conseguente caduta del carico;

 

per Bo.Ma., nella sua qualità di responsabile dei lavori, nonché coordinatore per la progettazione e per l'esecuzione dei lavori per il cantiere edile sopra meglio specificato, nella violazione degli artt. 3 co. I (in relazione all'art. 3 lett. b D.Lgs. n. 626/94), VIII lett. a), 5 lett. a), D.Lgs. n. 494/1996, perché:

 

a) al momento delle scelte tecniche nell'organizzazione delle operazioni di cantiere disponeva o comunque non impediva che la zona di carico della benna della gru a torre, sopra meglio specificata, e la conseguente traiettoria di salita dei materiali, fosse collocata nel ristretto spazio esistente tra due silos, con conseguente grave rischio di collisione, durante le operazioni di sollevamento, tra il carico in movimento e le strutture dei silos medesimi, nonché di conseguente caduta del carico;

 

b) ometteva di verificare l'idoneità tecnico - professionale delle imprese appaltatrici per lavori da eseguirsi presso il cantiere, in particolare del personale della società De. S.r.l. unipersonale, subappaltatrice per i lavori di carpenteria e muratura, con specifico riguardo all'utilizzo della gru a torre sopra meglio specificata;

 

c) ometteva di verificare l'applicazione, da parte delle imprese esecutrici delle disposizioni contenute nel Piano di Sicurezza e Coordinamento, in particolare l'adozione, da parte delle società Em.De. S.r.l. e De. S.r.l. unipersonale, delle misure di sicurezza da adottare in relazione all'utilizzo della gru a torre sopra meglio specificata (indicate al punto 14, p. 60 del P.S.C.), con specifico riguardo alla corretta formazione dei manovratori, alla protezione delle postazioni di lavoro dai rischi di caduta dei materiali in fase di sollevamento (in particolare la costruzione di un solido impalcato di protezione), al rispetto di forme di cautela nell'esecuzione delle manovre di sollevamento (da eseguirsi con gradualità ed in modo da evitare strappi ed ondeggiamenti del carico), allo sgombero dell'area di manovra, alla visibilità dell'area di manovra da parte dell'operatore;

 

Con la circostanza aggravante della violazione di norme sulla prevenzione degli infortuni sul lavoro.

 

Il giudice di primo grado ha così ricostruito i fatti:

 

In data 18.1.06 Be.Ge., dipendente della ditta De. S.r.l. mentre era intento a lavorare presso il cantiere di S. Genesio, via (...), unitamente al collega Be.Ro., utilizzando la gru a torre, veniva investito e ucciso dalla benna di carico che, in fase di sollevamento, si era staccata ed era precipitata.

 

Il giudice si basa sulle dichiarazioni del teste assistito Be.Ro. (già coimputato e giudicato separatamente) che ha dichiarato che quel giorno lui e Be. si stavano occupando della posa dei marmi e dei falsi telai alle finestre e porte finestre di tutto l'edificio;

 

gli ordini e le spiegazioni sul genere e sulle modalità dei lavori erano stati loro impartiti la mattina dal "direttore del cantiere" De.Ma.;

 

per il trasporto della malta bisognava calare il cassone della gru facendolo passare tra i due silos, posizionare il cassone sotto il silos della malta, aprire il silos per far defluire la malta nel cassone, dopo di che, chi era alla gru doveva tirare su il carico; in questa operazione Be. era addetto a manovrare la gru, Be. al cassone.

 

Il Be. ha precisato che la gru non era dotata di un radiocomando ma di una pulsantiera a cavo, cavo collegato alla torre della gru che nella specie era posizionata dalla parte opposta dell'edificio rispetto ai silos.

 

Il teste ha, altresì, precisato che il cavo non era lungo abbastanza per permettere al manovratore di vedere il cassone per cui era necessario che chi era al silos per riempire il cassone, gridasse a chi manovrava la gru "tira su piano ", almeno fino a quando si superava i silos per non urtarli, dopo di che il comando era di tirar su veloce, una volta tirato su si girava col braccio per portare la malta dove occorreva.

 

Con riferimento all'operazione compiuta immediatamente prima dell'infortunio, il Be. ha dichiarato che Be. aveva dapprima gridato "tira su piano" e poco dopo "tira su veloce", il Be. aveva quindi dato il comando veloce "fin quando appunto non è successo il fatto del carico che è caduto".

 

Il teste Fu., incaricato del montaggio della gru e delle verifiche periodiche, ha confermato le buone condizioni della gru e della fune;

 

ha riferito che le pulsanterie filoguidate non sono più lunghe di una trentina di metri e che solo due giorni prima dell'incidente il figli del sig. De. lo aveva chiamato perché il radiocomando della gru non funzionava; il radiocomando veniva, quindi, temporaneamente sostituito con una pulsanteria filoguidata.

 

Il giudice di primo grado evidenzia che a fronte di un braccio della gru lungo 41 metri (come risulta dalla documentazione tecnica della gru ), una pulsantiera filoguidata di 30/35 metri è palesemente corta.

 

Il giudice di primo grado passa, quindi, a chiarire le qualifiche soggettive degli imputati.

 

Con contratto del 10.2.05 la Co. appaltava alla Em.De. S.r.l. (di cui De.Eg. era amministratore unico) i lavori di costruzione della palazzina di via (...) in S. Genesio e Uniti; con contratto del 15.2.05 la Em. subappaltava alla ditta De. alcuni lavori di muratura e carpenteria.

 

In tale ultimo contratto le parti pattuivano che ricadeva sull'appaltante (De.) l'obbligo di fornire personale competente, ma la committente (Em.) si riservava la direzione dei lavori nella persona dello stesso De.Eg. o di chi ne fa le veci.

 

Osserva il primo giudice che non sono assolutamente derogabili gli obblighi previsti dall'art. 7 D.Lgs. 626/94 che prevedono che il datore di lavoro, in caso di affidamento dei lavori all'interno del cantiere ad imprese appaltatrici, debba coordinarsi con i responsabili delle imprese appaltatrici per, quanto meno, attuare quelle misure di prevenzione dai rischi di incidenti sull'attività lavorativa oggetto dell'appalto;

 

rimane, inoltre, sul datore di lavoro committente l'obbligo di fornire dettagliate informazioni sui rischi specifici dell'ambiente in cui le imprese appaltatrici operano.

 

Le qualifiche soggettive sono precisate nel Piano di Sicurezza e Coordinamento:

 

datore di lavoro, direttore tecnico e capo cantiere era De.Eg.;

 

direttore e responsabile dei lavori, coordinatore per la sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione era Bo.Ma.;

 

la figura di De.Ma., pur non essendo contemplata da atti formali, è assumibile in quella del "preposto".

 

De.Ma. ha dichiarato che la mattina dell'incidente ha incontrato i due lavoratori mandatigli dalla D. e ha spiegato loro quale tipo di lavoro dovessero svolgere, chiedendo loro se fossero capaci di manovrare la gru ricevendo risposta affermativa.

 

A De.Ma., quindi, in qualità di preposto, va addebitato di aver consentito ai lavoratori di lavorare in condizioni inidonee, e segnatamente con una pulsantiera che non consentiva al manovratore di tenere costantemente sotto controllo la benna durante le operazioni di sollevamento;

 

inoltre, gli va addebitato di non aver indicato ai lavoratori la corretta manovra da svolgere nel caso concreto e cioè di eseguire l'operazione di sollevamento del carico non nello stretto spazio esistente tra i due silos, bensì all'esterno di essi in modo che l'operazione di sollevamento fosse eseguita in tutta sicurezza, scongiurando il rischio di collisione tra il carico e i silos nonché il rischio di carichi sospesi in zona destinata allo stanziamento dei lavoratori.

 

A De.Eg., oltre a tutte le negligenze di cui sopra su di lui incombenti nella qualità di datore di lavoro ai sensi dell'art. 7 D.Lgs. 626/94, va altresì addebitata la colpa specifica di non aver costruito, nella zona di caricamento e sollevamento dei materiali il "solido impalcato" previsto dall'art. 9 D.P.R. 164/56 ovvero di non aver adottato altre misure adeguate a scongiurare eventi del tipo di quello verificatosi, così come previsto anche nel PSC, pag. 60, punto 14 alla voce "protezione delle prestazioni di lavoro ".

 

A Bo.Ma., nella sua qualità di coordinatore per la sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione va addebitato di non aver previsto che, per come disposti i silos in rapporto al raggio d'azione del braccio della gru, vi era il concreto pericolo che i carichi, in fase di sollevamento, transitassero nel ristretto spazio esistente tra i due silos, con rischio di collisione e di caduta;

 

inoltre, pur avendo egli disposto, in fase di progettazione, la costruzione di un solido impalcato a protezione delle postazioni di lavoro, non ne ha verificato l'esecuzione in cantiere, omettendo altresì di predisporre eventuali altre misure o cautele adeguate per il caso di impossibilità di difesa con mezzi tecnici.

 

Da quanto emerso, osserva il primo giudice, la zona sottostante i silos era destinata normalmente allo stazionamento del lavoratore che, dopo aver curato il caricamento del cassone della gru e aver collaborato col manovratore nella fase di sollevamento, era solito ripulire dalla malta la zona sottostante i silos, per cui, trattandosi di postazione di lavoro, occorreva sia proteggere il lavoratore dal rischio di caduta di materiali dall'alto, che fare in modo che il carico non venisse sollevato proprio in coincidenza con detta postazione.

 

La costruzione del solido impalcato nella zona tra i due silos sarebbe servita sia a proteggere il lavoratore dalla caduta di un carico, sia ad impedire concretamente che il sollevamento venisse effettuato nella stretta zona esistente tra i due silos. Le osservazioni svolte prescindono dall'accertamento concreto della causa della caduta del carico poiché, in ogni caso, le norme poste a tutela del lavoratore nella parte in cui prevedono rischi di caduta di materiali dall'alto devono essere tali da proteggerlo anche contro i rischi di caduta accidentale del carico.

 

 

Avverso la sentenza hanno proposto appello, tramite i rispettivi difensori, gli imputati.

 

Appello De.Eg. e De.Ma. La difesa evidenzia che il giudice di primo grado ha posto a base del suo convincimento le dichiarazioni di Be. che è stato escusso ai sensi dell'art. 197 bis c.p.p. essendo stato anch'egli imputato del reato ex art. 589 c.p. ai danni di Be. e è stato condannato alla pena di 8 mesi di reclusione in applicazione della pena su accordo delle parti.

 

La sua attendibilità va, quindi, valutata attentamente, né sono stati individuati ulteriori elementi di prova a conferma della attendibilità del Be.. Con riguardo alla posizione soggettiva di De.Eg. si contesta che l'imputato sia mai stato datore di lavoro della vittima, posizione riconducibile, invece, all'amministratore della De. s.r.l. di cui la vittima era dipendente. Risulta che De.Eg. è stato erroneamente imputato del reato a lui ascritto in qualità di datore di lavoro della vittima, con evidente violazione degli artt. 521 e 516 c.p.p..

 

Con riguardo alla posizione di De.Ma. si evidenzia che il giudice di primo grado ha contestato all'imputato la qualità di "preposto" e come tale è stato condannato, dandogli una qualifica diversa rispetto a quella contestata nel capo di imputazione, con ciò il giudice di primo grado ha mutato il fatto senza seguire il percorso ex art. 521 c.p.p..

 

Si precisa, comunque, che l'imputato non ha mai ricoperto la qualifica di preposto e tale posizione non è per lui contemplata nel Piano generale di Sicurezza e coordinamento redatto dal committente Co. s.r.l..

 

A prescindere dall'insussistenza delle qualifiche giuridiche - professionali in capo agli imputati, la difesa evidenzia che non sussiste il nesso di causalità tra l'evento morte e la presunta condotta omissiva posta in essere dagli imputati, e ciò in quanto il comportamento del Be. è stato del tutto imprevedibile e frutto di autonoma iniziativa ed è stato da solo sufficiente a causare l'evento;

 

infatti la condotta posta in essere dal gruista Be. è frutto di ordini impartiti dalla stessa vittima che ha deciso, imprevedibilmente ed in piena autonomia non solo le manovre da effettuare con la gru, ma anche il suo stesso stazionamento nel luogo preciso in cui si verificava l'incidente.

 

L'unico concorrente concausale è il Be. che non ha verificato la collocazione della vittima né si è premurato di mettersi in posizione tale da veder salire il carico. La difesa evidenzia, altresì, che la mattina dell'infortunio De.Ma. si era recato al cantiere per incontrare il Be. e il Be. per spiegare il lavoro da svolgere, ma non impartiva alcun tipo di ordine sulle modalità di esecuzione della manovra della gru in quanto la società Em. aveva espressamente richiesto alla società Delta operai esperti per quel tipo di lavoro ed era convinto di avere di fronte operai esperti nell'utilizzo della gru, mentre il Be. non era specializzato ma operaio semplice.

 

Si evidenzia, altresì, che con riguardo alla causa dell'infortunio, nessuna prova è stata prodotta ai fini dell'accertamento concreto della stessa.

 

La mancanza di visualità lamentata dal manovratore non è stata causata dal cavo troppo corto della pulsanteria filoguidata ma da un errato posizionamento dello stesso manovratore, infatti il teste Fu. ha dichiarato che una volta sostituito il radiocomando con una pulsanteria filoguidata la gru veniva utilizzata senza problemi; inoltre, la lunghezza del cavo in oggetto non è mai stata misurata.

 

L'errata effettuazione della manovra della gru ha causato il presunto aggancio del carico ad un silos nella fase di salita del carico e, infatti, il Ctu ha sostenuto che la vittima non è intervenuta a limitare le oscillazioni del carico che ha, così, urtato contro il silos;

 

Il teste Fu. ha confermato che la fune era del tipo adatto e compatibile con quel tipo di gru e in buono stato.

 

Secondo il Ctu lo sfilacciamento della corda non è stata una causa ma è la conseguenza dell'urto del carico con il silos.

 

Pertanto, non essendo stata accertata la causa la causa concreta che prodotto il sinistro, non è possibile addebitare agli imputati la responsabilità penale del sinistro.

 

Si chiede, quindi, la assoluzione degli imputati.

 

In subordine, si chiede una pena inferiore con applicazione delle circostanze attenuanti generiche con giudizio di prevalenza e la rideterminazione della somma liquidata alla parte civile costituita, Inail, tenuto conto che è stato prodotto al termine della discussione un conteggio su foglio excel, senza alcun riscontro giuridico - contabile - amministrativo.

 

Appello Bo.Ma..

 

La difesa evidenzia che non sono state provate le effettive cause della rottura della fune e, in particolare, non è stato provato che vi sia stata una collisione tra il cassone e il silos, per cui cadono tutti i ragionamenti riguardanti la lunghezza del cavo della pulsanteria nonché la sussistenza dell'ipotesi di colpa di cui al punto a) del capo di imputazione.

 

Inoltre, la sostituzione del radiocomando con la pulsantiera non può essere addebitata al Bo. perché, come risulta dagli atti, la sostituzione fu disposta da De.Ma. e nulla fu detto al Bo., come nulla gli fu detto dei due nuovi lavoratori. Neppure può avere rilevanza l'assenza di un impalcato a copertura della zona di sollevamento della malta;

 

al riguardo osserva che l'impalcato avrebbe costituito una illogica barriera che avrebbe reso impossibile il sollevamento lineare di qualunque tipo di carico; e, infatti, il Piano di sicurezza e coordinamento prevede l'impalcato solo a protezione delle zone di carico dei materiali e non di quelle ove avviene il sollevamento degli stessi; ora, poiché l'evento non si verificò in quella zona, l'assenza dell'impalcato è del tutto ininfluente sul piano causale rispetto alla causazione del sinistro. In ogni modo il giudice avrebbe dovuto disporre una perizia tecnica che accertasse che l'evento, in presenza dell'impalcato, non si sarebbe verificato con le medesime modalità; la richiesta di Ctu viene, quindi, reiterata nella presente sede.

 

Si evidenzia, quindi, che, in assenza di prova che la posizione dei silos abbia avuto un ruolo nella causazione dell'evento, non può che ritenersi che lo stesso sia stato causato dalla violazione da parte del datore di lavoro del Be. e del capo cantiere delle procedure previste dal piano di sicurezza, che imponevano al lavoratore di non stazionare al di sotto dei carichi sospesi;

 

inoltre il piano di sicurezza della Co., della De. s.r.l., della Em. imponeva che la posa delle soglie di marmo delle finestre, lavoro quel giorno assegnato ai due operai assunti, non comportasse l'uso della gru.

 

Stante l'assenza in loco del Bo. il piano doveva essere fatto rispettare dal datore

 

di lavoro del Be., cioè il Be., e dal capo cantiere che nel caso specifico aveva in concreto assunto la posizione di garanzia, e cioè De.Ma.;

 

rispetto ai predetti il Bo. può invocare il principio di affidamento.

 

Si chiede, quindi, l'assoluzione dell'imputato per non aver commesso il fatto.

 

In via istruttoria si chiede disporsi perizia sul cavo di sollevamento.

 

Si chiede, altresì, la inammissibilità della costituzione di parte civile Inail in quanto priva del requisito formale del consenso della persona offesa ai sensi dell'art. 92 c.p.p., in quanto l'azione proposta dall'Inail rientra tra quelle che è possibile proporre nei limiti ed alle condizioni previste dall'art. 212 disp. Art. c.p.p..

 

In ogni modo, si lamenta la quantificazione del danno che, pur contenuto nell'attestato del direttore dell'Ente, è stato depositato solo al termine della discussione finale senza, quindi, la possibilità di contraddittorio.

 

Inoltre, si rileva che i criteri di liquidazione del danno del diritto civile e quelli stabiliti dalla normativa in tema di assicurazioni sociali contro gli infortuni sul lavoro non coincidono, per cui il datore di lavoro sarebbe, semmai, tenuto al pagamento nei confronti dell'Inail solo entro i limiti dei principi che informano la responsabilità civile per il danno subito dal lavoratore;

 

il giudice di primo grado ha, invece, liquidato all'Inail l'intera somma richiesta.

 

A ciò si aggiunga che nel procedimento a carico del coimputato Be., il Gup ha già liquidato all'Inail la somma complessiva di Euro 214.173,87.

 

Si chiede, quindi, ai sensi dell'art. 539 c.p.p., di rimettere le parti davanti al giudice civile per l'esatta quantificazione del danno richiesto dall'Inail.

 

Si chiede, infine, il minimo della pena, la prevalenza delle circostanze attenuanti generiche, i doppi benefici.

 

La Corte osserva.

 

Innanzitutto, attesa la funzione critica del processo di appello rispetto alla sentenza impugnata, non si ripercorrerà tutto l'iter motivazionale seguito dal primo giudice in punto di ricostruzione del fatto e di colpevolezza degli imputati, pienamente condivisibile, in fatto e in diritto.

 

La giurisprudenza della Suprema Corte è, infatti, costante nel riconoscere il principio della reciproca integrazione motivazionale delle sentenze di primo e di secondo grado nelle parti in cui la decisione sia conforme.

 

Pertanto, ci si soffermerà sui punti principali e sulle questioni oggetto di gravame, peraltro già, per la maggioranza, affrontate dal giudice di primo grado.

 

In primo luogo va evidenziato quale e come sia il luogo in cui si è verificato l'incidente e nel quale la vittima stava lavorando, e che tipo di lavoro stava svolgendo.

 

Al riguardo soccorrono le dichiarazioni del teste assistito Be.Ro., le fotografie allegate agli atti particolarmente eloquenti (v. doc. 24 prd. P.M.), le dichiarazioni dei testi Da. e Pe., tecnici dell'Asl. intervenuti nell'immediatezza del fatto, e i rilievi fotografici da questi effettuati (doc. 10 prod. P.M.).

 

Con riguardo alla testimonianza di Be.Ro., si evidenzia che le sue dichiarazioni hanno trovato numerosi riscontri, come già evidenziato dal primo giudice, e come emergerà nel prosieguo.

 

Come riferito sopra, quel giorno Be. e Be. si stavano occupando della posa dei marmi e dei falsi telai alle finestre e porte finestre di tutto l'edificio; per il trasporto della malta bisognava calare il cassone della gru facendolo passare tra i due silos, posizionare il cassone sotto il silos della malta, aprire il silos per far defluire la malta nel cassone, dopo di che, chi era alla gru doveva tirare su il carico; in questa operazione Be. era addetto a manovrare la gru, Be. al cassone. Quel giorno la gru non era dotata di un radiocomando ma di una pulsantiera a cavo (circostanza riferita dal Be. e confermata da Fu. e De.. e accertata in sede di prime indagini ), cavo collegato alla torre della gru che nella specie era posizionata dalla parte opposta dell'edificio rispetto ai silos; poiché, come precisato dal teste Be., il cavo non era lungo abbastanza per permettere al manovratore di vedere il cassone, era necessario che chi era al silos per riempire il cassone, gridasse a chi manovrava la gru "tira su piano", almeno fino a quando si superava i silos per non urtarli, dopo di che il comando era di tirar su veloce, una volta tirato su si girava col braccio per portare la malta dove occorreva. Le fotografie in atti, come detto, mostrano con chiarezza le dimensioni del cantiere e dell'edificio al di là del quale era posta la gru, e il luogo, tra i due silos, in cui stava lavorando il Be. (che era addetto a prelevare la malta dal silos e a caricarla nel cassone che doveva poi essere sollevato con la gru ), luogo molto esiguo, motivo per cui la gru era posizionata, come detto, al di là dell'edificio e dei silos. A questo punto va chiarito che dalle risultanze istruttorie emerge che il Be., che era addetto alla manovra della gru, non poteva vedere né il cassone, allorché si sollevava da terra e fino a quando non superava i silos, né il Be., e ciò in quanto quel giorno la gru non era dotata di radiocomando ma di una pulsantiera a filo, perché il radiocomando era in riparazione (circostanza pacifica ), e la pulsantiera filoguidata era corta rispetto alla lunghezza del braccio della gru.

 

Quest'ultima circostanza, contestata dagli appellanti, risulta accertata sulla base delle dichiarazioni del Be., confortate dalla testimonianza del teste Fu., incaricato del montaggio della gru e delle verifiche periodiche, che ha precisato che le pulsantiere filoguidate "solitamente sono una trentina di metri, 30/35 metri, non penso di più, assolutamente", per cui, anche se la pulsantiera filoguidata applicata alla gru in questione non è stata misurata, si può comunque affermare con tranquillità che, nel caso di specie, la pulsantiera era sicuramente corta rispetto al braccio della gru che è lungo metri 41 (lunghezza risultante dalla documentazione della gru in atti);

 

questa circostanza, come detto, impediva al Be. la visione sia del cassone che del Be., che si trovavano al di là dell'edificio e dei silos, perché egli non poteva, proprio per la inadeguata lunghezza della pulsantiera, portarsi al di là per vedere e controllare lo spazio di manovra, ed è per questo motivo che era necessario che il Be. indicasse, gridando, al Be. le manovre da compiere.

 

In questo contesto si è verificato l'incidente: in fase di sollevamento la benna della gru si è staccata ed è precipitata colpendo il Be. che si trovava sotto.

 

Ora, il luogo in cui si trovava il Be. era sicuramente una "postazione di lavoro", infatti in quella zona il lavoratore doveva stazionare per caricare la malta e poi ripulirla dalla malta fuoriuscita dal cassone, e, pertanto, doveva essere sottoposta ad una serie di cautele per proteggere il lavoratore dal rischio di caduta di materiali dall'alto e, inoltre, evitare che il carico venisse sollevato proprio in coincidenza con la postazione di lavoro del lavoratore che, come già rilevato, era una zona molto stretta, tra i due silos.

 

Nel caso di specie nessuna precauzione era stata adottata.

 

In particolare, come evidenziato dal primo giudice, la costruzione di un solido impalcato sarebbe servita sia a proteggere il lavoratore dalla caduta di materiale, sia ad impedire concretamente che la manovra di sollevamento venisse effettuata nella stretta zona tra i due silos, e far così scendere e salire la benna in zona esterna all'impalcato stesso.

 

La difesa di Bo.Ma. sostiene che è solo congetturale l'affermazione che, se vi fosse stato l'impalcato, l'evento non si sarebbe realizzato con le forme e le modalità con le quali si è, in effetti verificato e richiama le dichiarazioni del teste Mo..

 

Al riguardo si osserva che "il solido impalcato" è previsto proprio per proteggere dalla caduta di materiali anche pesanti, e, infatti, nel Pos predisposto dalla De. (v. all. 31 pag. 144) si parla di "dispositivi rigidi" per la protezione di cadute dall'alto, pertanto, la sua sussistenza avrebbe, quantomeno, frenato o deviato il carico e l'evento non si sarebbe verificato così come avvenuto, ma avrebbe avuto, una minore intensità lesiva.

 

Inoltre, la sussistenza dell'impalcato, come rilevato, avrebbe fatto si che la manovra di sollevamento venisse effettuata in zona esterna all'impalcato stesso, quindi non in quella stretta zona tra i due silos dove il lavoratore doveva agire, con la conseguenza che la postazione di lavoro del lavoratore sarebbe stata protetta.

 

Anche il consulente della difesa, Mo., ha convenuto sulla estrema pericolosità della postazione di lavoro:

 

"C.T. difesa Mo. - Allora, in quelle condizioni, facendo conto che la distanza dei silos era abbastanza ravvicinata, ci andava una precisione millimetrica per centrare esattamente il punto in cui noi dovevamo andare a caricare la malta; quindi, normalmente si prescrive, si danno delle impostazioni di ordine in cantiere, dove si sposta il carico all'esterno del silos, poi con o un manicotto di raccordo dallo sbocco del silos si carica direttamente la benna o altrimenti con la carriola si riempie e si porta fuori. Anche perché facendo in altro modo, ci sarebbe la possibilità di calare sempre il carico davanti al silos e spostare il cassone della benna manualmente sotto il silos, ma questa è un'operazione rischiosissima, perché poi dopo, non appena io risollevo il carico, ho 8 quintali di carico, quindi sbandiera e se c'è un uomo, porta via l'uomo dal davanti" (v. trascr. ud. 17.12.09 pag. 52).

 

Tali considerazioni rendono non necessaria la richiesta Ctu.

 

Le difese di De.Eg. e De.Ma. sostengono che non sussiste il nesso di causalità tra l'evento morte e la presunta condotta omissiva posta in essere dagli appellanti, e ciò in quanto il comportamento del Be. è stato del tutto imprevedibile e frutto di autonoma iniziativa ed è stato da solo sufficiente a causare l'evento; che la condotta posta in essere dal gruista Be. è frutto di ordini impartiti dalla stessa vittima che ha deciso, imprevedibilmente ed in piena autonomia non solo le manovre da effettuare con la gru, ma anche il suo stesso stazionamento nel luogo preciso in cui si verificava l'incidente.

 

Ora, come detto, il Be. si trovava in quella zona perché in quella zona doveva prelevare la malta dal silos, caricarla nel cassonetto, guidare, con comandi orali rivolti al Be., il sollevamento della benna;

 

la condotta tenuta dal Be. non è stata, pertanto, né eccezionale né imprevedibile, né avulsa dal tipo di lavoro, egli, infatti stava svolgendo il lavoro per il quale era stato chiamato, con gli strumenti di lavoro messigli a disposizione, in particolare la gru; con riguardo all'uso della gru va qui evidenziato che fu Ma.De. ad indicare a Be. e Be. il lavoro da svolgere che doveva essere fatto con la gru, come emerge dalle stesse dichiarazioni di De.Ma. che dichiara di aver chiesto espressamente operai esperti nel manovrare la gru e che quella mattina si era accertato che essi fossero effettivamente capaci di manovrare la gru. Come si vede bene dalle fotografie in atti, la zona in cui operava il lavoratore per caricare la malta nel cassone che doveva essere sollevato dalla benna era una zona molto ristretta, tra i due silos, e non consentiva al lavoratore alcuna possibilità di porsi fuori dalla traiettoria di salita del carico;

 

i testi Ra., Da. e Pe. hanno dichiarato che tra i due silos c'era una distanza inferiore ai due metri, e che la dimensione del cassone era di m. 1.50/1.60 (v. trascr. Ud. 29.10.09 pagg. 30, 31, 33, 41), per cui, data la posizione dei silos in rapporto al raggio di azione del braccio della gru, vi era il concreto pericolo di collisione durante la fase di abbassamento e sollevamento; pertanto, tale luogo di lavoro, per il tipo di attività che si svolgeva (prelievo della malta dal silos, carico della stessa nel cassonetto, sollevamento della benna la cui manovra richiedeva comandi orali da parte del Ba.) non era affatto idoneo a salvaguardare l'incolumità del lavoratore dal rischio di cadute di materiale dall'alto, anzi era ad altissimo rischio.

 

D'altra parte, la normativa antinfortunistica è diretta a prevenire gli effetti anche della eventuale condotta colposa del lavoratore, suoi errori o violazioni (v. Cass. 8676/96; Cass. 12115/99; Cass. 3580/2000; Cass. 47146/05; Cass. 32357/10 ). Con riguardo alla causa del distacco della benna, appare credibile quanto sostenuto dal consulente del P.M., e cioè che il cassone, in fase di sollevamento avrebbe agganciato una sporgenza del silos, così rimanendo bloccato ed imprimendo alla fune una resistenza tale da comportarne la rottura;

 

in ogni modo, come correttamente osservato dal primo giudice, i presidi posti a tutela del lavoratore, con riguardo ai rischi di caduta dall'alto, devono essere tali da proteggere il lavoratore anche contro rischi di caduta accidentale del carico, e ciò rende superfluo svolgere ulteriori approfondimenti sulla causa della rottura della fune.

 

Si evidenzia che le considerazioni svolte, con particolare riguardo alla lunghezza inadeguata del filo della pulsantiera e alle caratteristiche del luogo di lavoro in cui si è verificato l'infortunio, rendono irrilevante che la gru fosse perfettamente funzionante, infatti la circostanza della lunghezza inadeguata della pulsantiera non attiene al suo funzionamento ma al fatto, sopra evidenziato, che tale lunghezza impediva al manovratore della gru di porsi in una posizione da cui potesse controllare direttamente le manovre di discesa e salita della benna e di vedere l'operaio addetto al carico (d'altra parte, il teste Fu., sul funzionamento della gru, ha precisato "me lo ricordo che la gru funzionava, nel senso che funzionava perché andava" v. trascr. ud. 17.12.09 pag. 32).

 

Accertata la violazione delle norme inerenti la disciplina del lavoro, occorre ora valutare la posizione degli imputati.

 

De.Eg. era, all'epoca dei fatti, amministratore unico della Em.De. S.r.l. a cui la Co. aveva appaltato, con contratto in data 10.2.05, i lavori di costruzione della palazzina di via Riviera in S. Genesio; a sua volta la Em. aveva appaltato, con contratto in data 15.2.05, alla ditta Delta alcuni lavori di muratura e carpenteria;

 

nel contratto tra De. e Em. le parti espressamente pattuivano che ricadeva su De. l'obbligo di fornire personale competente, ma la Em. si riservava la direzione dei lavori, nella persona di "De.Eg. o di chi ne fa le veci". Nel Piano di Sicurezza e Coordinamento (v. doc. 21 prod. P.M.) sono precisate le qualifiche: datore di lavoro, direttore tecnico e capo cantiere era De.Eg., direttore e responsabile dei lavori, coordinatore per la sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione era Bo.Ma. (v. anche do. 4 prod. PM ). A De.Eg., quale datore di lavoro (si precisa che il capo di imputazione non indica che De.Eg. fosse il diretto datore di lavoro di Be.), incombeva, quindi, l'obbligo di adottare le misure necessarie per la sicurezza dei lavoratori.

 

Nulla rileva che la Em. avesse appaltato alcuni lavori alla De. (di cui erano dipendenti il Be. e Be.), poiché non sono assolutamente derogabili gli obblighi previsti dall'art. 7 D.Lgs. 626/94 che prevedono che il datore di lavoro, in caso di affidamento dei lavori all'interno del cantiere ad imprese appaltatrici, debba coordinarsi con i responsabili delle imprese appaltatrici per, quanto meno, attuare quelle misure di prevenzione dai rischi di incidenti sull'attività lavorativa oggetto dell'appalto; rimane, inoltre, sul datore di lavoro committente l'obbligo di fornire dettagliate informazioni sui rischi specifici dell'ambiente in cui le imprese appaltatrici operano.

 

(V. anche Cass. 2943/04 che ha precisato che" In materia di prevenzione degli infortuni sul lavoro, quando il subappalto si realizzi nel cantiere predisposto dall'appaltante e a lui facente capo, tale affidamento parziale dei lavori ad un appaltatore, che si avvale dell'organizzazione già esistente, determina la comune responsabilità di entrambi i soggetti appaltante e appaltatore"). Inoltre, De.Eg., quale capo cantiere, aveva anche l'obbligo di vigilare che le misure di prevenzione, fossero operanti.

 

Con riguardo alla posizione di De.Ma., si evidenzia che egli dagli atti formali risulta essere dipendente della Em., ma di fatto, sicuramente il giorno dell'incidente, egli si è comportato come se avesse una veste istituzionale nell'impresa;

 

il Be. ha dichiarato, infatti, che il giorno dell'infortunio, egli e Be. ricevettero gli ordini sul lavoro da svolgere da De.Ma., che egli, infatti, individua come "il responsabile del cantiere";

 

lo stesso De.Ma. ha dichiarato che la mattina dell'infortunio ha incontrato i due lavoratori mandatigli dalla De. per spiegargli il tipo di lavoro da svolgere, ha specificato che egli aveva espressamente richiesto alla Delta operai esperti in quel tipo di lavoro, cioè capaci di manovrare la gru.

 

Al riguardo, la Suprema Corte ha precisato che in tema di infortuni sul lavoro, risponde della violazione delle norme antinfortunistiche non solo colui il quale non le osservi o non le faccia osservare essendovi istituzionalmente tenuto, ma anche chi, pur non avendo nell'impresa una veste istituzionale formalmente riconosciuta, si comporti di fatto come se l'avesse e impartisca ordini nell'esecuzione dei quali il lavoratore subisca danni per il mancato rispetto della normativa a presidio della sua sicurezza. (Nella fattispecie la Corte ha rilevato come fosse rimasta accertata una concreta ingerenza da parte dell'imputato - ancorché privo di attribuzioni formali o deleghe all'interno dell'organizzazione del cantiere - che tra le altre disposizioni aveva impartito quella cui consegui1 l'evento dannoso; v. Cass. 43343/03, conf. Cass. 2277/98). De.Ma., pertanto, occupandosi del tipo di lavoro da eseguire il giorno 18.1.06 e impartendo ordini ai due operai, Be. e Be., da lui stesso richiesti alla Delta, ha, di fatto, assunto una veste istituzionale, con ciò assumendo l'obbligo di vigilare a che il lavoro fosse svolto nel rispetto di tutte le norme per la prevenzione degli infortuni e di quelle suggerite dalla comune prudenza. Tali considerazioni superano le osservazioni della difesa con riguardo alla contestazione sollevata a De.Ma. nel capo di imputazione in relazione alla qualifica attribuitagli.

 

Con riguardo alla documentazione allegata alla memoria depositata in data 24.1.11 che documenterebbe che gli obblighi relativi al rispetto delle norme sulla sicurezza nel lavoro spetterebbero al solo De.Eg. e sarebbero delegabili solo con atto scritto, si rileva che la delega in oggetto risulta conferita nell'anno 2008, mentre i fatti di cui è causa risalgono al 18.1.06, e, comunque, la responsabilità in capo a De.Eg., non esclude la responsabilità, per la posizione di fatto assunta, di De.Ma..

 

Pertanto, il comportamento tenuto da De.Ma. e che costituisce violazione delle norme antinfortunistiche e di comune prudenza, consiste nell'aver permesso che i due operai, Be. e Be., operassero con una gru dotata di pulsantiera a filo troppo corta per consentire al manovratore di tenere sotto controllo costante la benna durante le operazioni di discesa e salita della medesima, e di permettere ai medesimi operai, in particolare al lavoratore addetto al carico della malta, di operare nella ristretta zona tra i due silos, inidonea, come sopra evidenziato, a salvaguardare l'incolumità del lavoratore dal rischio di cadute di materiale dall'alto. Con riguardo a De.Ma., si rileva, infine, che è destituita di fondamento l'eccezione sollevata in udienza dal difensore secondo cui, poiché De.Ma. sarebbe stato inserito tra gli indagati solo al termine dell'indagine, sarebbero inutilizzabili, nei suoi confronti, gli atti precedentemente svolti; al riguardo si osserva che non è stata prodotta documentazione a sostegno di quanto assunto, che, comunque, il giudizio si è svolto nelle forme del rito ordinario, quindi le prove sono state assunte in dibattimento, nel contraddittorio delle parti, che anche il consulente del P.M. è stato sentito in dibattimento, e che l'imputato avrebbe potuto chiedere in dibattimento una Ctu, che non è stata chiesta.

 

Con riguardo alla posizione di Bo.Ma., si è detto che egli rivestiva la qualifica di direttore e responsabile dei lavori, coordinatore per la sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione;

 

in questa veste egli, pertanto, era tenuto a verificare che venisse costruito il solido impalcato a protezione della zona di lavoro di cui si tratta, o predisporre, comunque, altre misure e cautele adeguate a protezione dei lavoratori che operavano in quella ristretta zona di lavoro, per evitare il rischio di caduta dall'alto di materiale, e fare in modo di evitare che il carico venisse sollevato proprio in coincidenza con la postazione di lavoro del lavoratore che, come già rilevato, era una zona molto stretta, tra i due silos.

 

A questo proposito si evidenzia che il Psc prevede che "i posti di lavoro e di passaggio devono essere idoneamente difesi contro la caduta o l'investimento di materiali in dipendenza dell'attività lavorativa. Ove non è possibile la difesa con mezzi tecnici, devono essere adottate altre misure o cautele adeguate. Quando nelle immediate vicinanze dei ponteggi o del posto di caricamento e sollevamento dei materiali vengono impastati calcestruzzi e malte o eseguite altre operazioni a carattere continuativo si deve costruire un solido impalcato sovrastante, ad altezza non maggiore di m 3 da terra, a protezione contro la caduta dei materiali. Il posto di carico e di manovra degli argani a terra deve essere delimitato con barriera per impedire la permanenza ed il transito sotto i carichi" (v. pag. 60, punto n. 14 Psc Co.).

 

La difesa di Bo. sostiene che nessuna responsabilità può essergli attribuita, non solo per quanto riguarda la costruzione del solido impalcato, di cui si è parlato più sopra, ma anche perché egli quel giorno non era in cantiere, non sapeva che sarebbe stata utilizzata la gru, che anzi per quel tipo di lavoro non doveva essere utilizzata, che non sapeva che la gru quel giorno fosse dotata di pulsantiera filocomandata corta; al riguardo si osserva che, come ormai più volte ribadito, quella postazione di lavoro si non era affatto idonea a salvaguardare l'incolumità del lavoratore dal rischio di cadute di materiale dall'alto, e come risulta dalle dichiarazioni del Be. (v. trascr. Ud. 29.10.09 pagg. 51, 65), più volte, anche nei giorni precedenti, si era lavorato con la gru in quella stessa zona con le medesime modalità; pertanto, il Bo., quale direttore e responsabile dei lavori, coordinatore per la sicurezza, era tenuto a mettere in sicurezza quel luogo di lavoro su cui operava la gru, ed evitare che il carico venisse sollevato proprio in coincidenza con la postazione di lavoro del lavoratore, a nulla rilevando il tipo di lavorazione che veniva svolto o il motivo per cui era utilizzata la gru (peraltro, come osservato dal primo giudice, utilizzata nella specie per il trasporto di malta, e quindi in sintonia con l'uso normale.

 

Le svolte considerazioni inducono, pertanto, la Corte a confermare la penale responsabilità degli imputati in ordine al reato loro ascritto.

 

Il trattamento sanzionatorio, di poco superiore al minimo edittale, si presenta adeguato in considerazione della gravita delle violazioni antinfortunistiche commesse e del grado di colpa tenuto conto della estrema pericolosità delle modalità nelle quali il lavoratore doveva lavorare.

 

Non vi sono ulteriori elementi positivi, oltre a quanto già valutato dal primo giudice (il concorso di colpa tra tutti e tre gli imputati), che possano essere valorizzati al fine di un giudizio di prevalenza delle concesse attenuanti generiche, non ritenendosi sufficiente l'incensuratezza degli stessi.

 

Sussistendo i presupposti, si ritiene di concedere agli imputati anche il beneficio della non menzione della condanna nel certificato del casellario giudiziale.

 

Con riguardo alla costituzione di parte civile Inail e alla condanna degli imputati al risarcimento del danno in favore della stessa, si osserva. La difesa dell'appellante Bo. sostiene la inammissibilità della costituzione di Inail quale parte civile in quanto priva del requisito formale del consenso della persona offesa ai sensi dell'art. 92 c.p.p. La lamentela è destituita di fondamento.

 

Infatti, Inail è portatore di un diritto proprio, in quanto direttamente danneggiato dalla commissione del reato oggetto del presente giudizio, essendo tenuto per legge ad erogare le prestazioni previdenziali ai superstiti del lavoratore deceduto in caso di infortunio avvenuto sul lavoro, indipendentemente da ogni circostanza esterna, in base al principio di automaticità previsto dalla legge.

 

Pertanto per la costituzione civile nel giudizio penale di Inail non è richiesto il consenso della persona offesa;

 

d'altra parte, con una recentissima sentenza la Suprema Corte ha evidenziato che anche per gli enti di fatto che si costituiscono parte civile in proprio, non si applicano le disposizioni di cui agli att. 91 e segg. c.p.p. (v. Cass. 38991/10 ). Con riguardo alla quantificazione del danno si osserva. Come già evidenziato dal primo giudice, La Suprema Corte ha ripetutamente affermato che gli atti dell'istituto previdenziale, con i quali si provvede alla liquidazione della indennità corrisposta al lavoratore infortunato, quali gli atti del direttore della sede erogatrice, sono assistiti dalla presunzione di legittimità propria di tutti gli atti amministrativi, che può venir meno solo di fronte a contestazioni precise e puntuali che individuino il vizio da cui l'atto in considerazione sarebbe affetto e offrano contestualmente di provarne il fondamento (v. Cass. civ. 21540/07; Cass. 1881/09).

 

Inoltre, risulta che già con l'atto di costituzione dell'Inail è stata prodotta l'attestazione di credito in base alla quale l'istituto risultava creditore della somma di Euro 214.173,87 alla data del 26.4.06;

 

pertanto è destituita di fondamento la lamentela della difesa Bo. secondo cui sul punto non vi sarebbe stato contraddittorio;

 

inoltre, poiché le prestazioni economiche erogate in favore dell'infortunato o dei suoi eredi hanno carattere continuativo, essendo beneficiari di una rendita mensile, il decorso del tempo ha portato ad una nuova quantificazione del danno subito dall'Istituto pari ad Euro 400.335,54 aggiornata al dicembre 2009; pertanto, le variazioni di ammontare non costituiscono domanda nuova, ma solo precisazioni del petitum originario.

 

Quest'ultima considerazione spiega perché la somma richiesta dall'Inail nel giudizio a carico di Be. fosse diversa essendo l'attestazione di credito del 2006. Si evidenzia, altresì, che le erogazioni spettano, per disposizione di legge, nel caso di decesso del lavoratore, al coniuge superstite, ai figli minori studenti entro il 21 esimo anno di età e universitari entro il 26 esimo anno, ovvero inabili; la rendita ai superstiti di lavoratore deceduto è ragguagliata al 100% della retribuzione a lui spettante, calcolata secondo il T.U. 1124/65.

 

Pertanto è del tutto congruente che l'istituto abbia indicato quali parametri la retribuzione, il grado di parentela, l'età dei figli; del tutto incongruente sarebbe stato qualsiasi calcolo su percentuale di invalidità e incidenza sulla capacità lavorativa, poiché il lavoratore è deceduto. Inoltre, si evidenzia che il prospetto di calcolo allegato alla attestazione non richiede alcuna sottoscrizione, essendo l'attestazione l'atto amministrativo conclusivo del procedimento di quantificazione delle erogazioni, e risulta firmato; il prospetto, d'altra parte, spiega come si è arrivati al calcolo finale, indicando gli elementi presi in considerazione, compresi i coefficienti di capitalizzazione che sono fissati con D.M. e soggetti a revisione.

 

Con riguardo alla circostanza che Inail ha già ottenuto la liquidazione del danno nel giudizio a carico del Be., si osserva che, intanto la sentenza nei confronti del Be. non è definitiva, quindi, nella specie, si tratta di obbligazione solidale, anche nei confronti del Be., per cui il creditore potrà chiedere l'esecuzione nei confronti di uno solo dei debitori in solido, o di ciascuno per una parte.

 

Pertanto, si ritengono destituite di fondamento le lamentele sollevate dalle difese degli imputati in ordine alla quantificazione del danno subito da Inail che risulta correttamente liquidato dal primo giudice.

 

La esecutività delle statuizioni civili confermate in questa sede assorbe la riproposta richiesta di provvisionale.

 

Le svolte considerazioni inducono la Corte a confermare la sentenza impugnata, riformandola solo parzialmente con la concessione agli imputati, come detto, del beneficio della non menzione della condanna nel certificato del casellario giudiziale. Gli appellanti vanno condannati a rifondere alla parte civile costituita le spese di proseguita rappresentanza e difesa liquidati come in dispositivo.

 

 

P.Q.M.

 

 

l'art. 605 c.p.p..

 

in parziale riforma della sentenza emessa l'11.3.2010 dal Tribunale di Pavia nei confronti di Bo.Ma., De.Eg., De.Ma., concede agli imputati il beneficio della non menzione; conferma nel resto;

 

condanna in solido gli appellanti a rifondere alla p.c. costituita le spese di proseguita rappresentanza e difesa che liquida nella somma di Euro 1.000 per onorari, Euro 700 per diritti, Euro 45,00 per trasferta, oltre 12,50% per spese generali, Cpa e Iva;

 

indica nel 22.4.2011 il termine per il deposito delle motivazioni.

 

Così deciso in Milano, il 26 gennaio 2011.

 

Depositata in Cancelleria il 13 aprile 2011.