Responsabilità del titolare di un'impresa edile impegnata nella coltivazione di una cava che, per colpa specifica consistente nella violazione dell'obbligo di nominare un sorvegliante dei lavori di coltivazione, cagionava la morte di Fi.Al.: quest'ultimo infatti stava effettuando in maniera non consentita la pulizia di un nastro trasportatore, essendo questo in movimento, quando veniva trascinato per il braccio da detto nastro e, urtando con la testa una traversa metallica, decedeva.

Condannato in primo grado, propone appello - La Corte di Appello, condividendo il ragionamento del Tribunale, afferma che la nomina del sorvegliante dei lavori è un obbligo che ricade, come tutte le incombenze e gli oneri di direttiva e di controllo,  direttamente sul titolare della cava e, quindi, sul Gr. che doveva anche controllare che i dipendenti (e quindi anche l'esperto Fi.) osservassero le norme di sicurezza ed utilizzassero i mezzi di protezione messi a loro disposizione."

 

"Come rilevato dal giudice di primo grado, Fi. aveva ricoperto per molti anni tale qualifica ma nel 1995 era andato in pensione.

Fin dal suo pensionamento doveva essere, quindi, nominato un nuovo "sorvegliante", doveva cioè essere nominato un soggetto che assumesse formalmente tale qualifica e che assumesse i relativi oneri organizzativi e di controllo degli operai, e ciò seguendo le modalità e le procedure previste dagli artt. 24 e segg. del D.P.R. n. 128/1959.
In merito deve tenersi presente come la tassatività delle norme relative alla disciplina delle cave e delle miniere non consente di poter ritenere attribuite le funzioni di dirigenza e sorveglianza nel campo della polizia delle stesse a soggetti che non abbiano i requisiti previsti dalla normativa sopra citata e che non abbiano accettato per iscritto tale qualifica e non risultino ricoprire tali funzioni nella denuncia di esercizio.

Pertanto non può ritenersi destinatario dell'obbligo di osservanza delle norme antinfortunistiche il preposto che nell'attività inerente a cave e miniere svolga di fatto le funzioni di capocava".

"Come emerso con chiarezza ciò non era avvenuto; mai il Gr. aveva infatti attivato la procedura legislativamente prevista dopo il pensionamento della vittima.
Nel corso dell'anno successivo il Fi. aveva ripreso a presentarsi di tanto in tanto presso la cava "da pensionato" per insegnare ad un dipendente del Gr. le incombenze proprie del sorvegliante (soggetto che solo dopo la sua morte assumerà la carica formale di sorvegliante dei lavori, come riferito dal teste Ci.).
Effettivamente il successivo omissis il Fi. venne formalmente riassunto alle dipendenze del Gr. senza essere mai nominato di nuovo sorvegliante dei lavori; nomina che poteva in ipotesi essere effettuata ma che venne all'evidenza omessa (perché si aspettava la imminente nomina di Ci. che in effetti avvenne i primi di gennaio 1997).
Sussiste pertanto una piena e diretta responsabilità del Gr. che aveva omesso di nominare il soggetto che doveva controllare il rispetto del norme antinfortunistiche; in tale ottica la condotta omissiva riverbera direttamente sull'appellante, titolare della cava.
Non ci si trova peraltro di fronte ad una violazione puramente formale, al contrario sussiste un nesso di causalità tra l'omissione ed il decesso del Fi."


 

 

 

 

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI PERUGIA
SEZIONE PENALE
Composta dai Magistrati:
Dott. Giovanni BORSINI - Presidente
Dott. Andrea BATTISTACCI - Consigliere relatore
Dott. Daniele CENCI - Consigliere
Ha pronunciato la seguente
SENTENZA

 

Pubblicata mediante lettura del dispositivo
Nella causa
Contro
1) OMISSIS;
2) GR.MA. nato il omissis a omissis, ivi residente in Viale omissis, el. dom.to (vedi copia allegata)
- LIBERO - CONTUMACE -
IMPUTATO
GR.
a) del delitto p. e p. dall'art. 589, 1° e 2° comma, c.p. poiché - quale titolare dell'omonima impresa edile, impegnata nella coltivazione di una cava - per colpa specifica (consistente nella violazione dell'obbligo di nominare un sorvegliante dei lavori di coltivazione) cagionava la morte di Fi.Al., che lavorava in detta cava e che, mancando il sorvegliante, stava effettuando in maniera non consentita la pulizia di un nastro trasportatore, essendo questo in movimento, quando veniva trascinato per il braccio da detto nastro e, urtando con la testa una traversa metallica, decedeva.
Con la recidiva specifica, reiterata ed infraquinquennale (art. 99 c.p.)
Omissis
B) Omissis
APPELLANTE
avverso la sentenza emessa in data 23.11.2001 dal giudice monocratico del Tribunale di Perugia, con la quale fu dichiarato, colpevole del reato a lui ascritto e, ritenuta applicabile la circostanza attenuante di cui all'art. 62 n. 6 c.p. considerata equivalente alla contestata recidiva, fu condannato alla pena di anni 1 di reclusione.
Pena sospesa.
Fu condannato al pagamento delle spese processuali.
Omissis
CONCLUSIONI DELLE PARTI
IL PROCURATORE GENERALE conclude:
Chiede conferma della sentenza;
I DIFENSORI DELL'IMPUTATO chiedono:
- si riportano all'atto di appello.


Fatto

 

 

Con sentenza emessa in data 23/11/2001 il Tribunale di Perugia (in composizione monocratica) condannava Gr.Ma. (nella qualità di titolare della omonima impresa edile impegnata nella coltivazione di una cava), previa concessione dell'attenuante di cui all'art. 62 n. 6 c.p., valutata con giudizio di equivalenza sulla contestata recidiva, specifica, reiterata ed infraquinquennale, alla pena di anni uno di reclusione, per avere causato la morte del dipendente Fi.Al., intento a lavorare all'interno della cava.

Al Gr. era stata contestata, infatti, la violazione dell'art. 589 commi 1° e 2° c.p. per avere omesso, per colpa specifica, di nominare un sorvegliante dei lavori di coltivazione della cava, come previsto dall'art. 28 del D.P.R. n. 128/1959.


Accadimento verificatosi in territorio di omissis il omissis.

 

Con la medesima sentenza il giudice di primo grado aveva assolto dalla medesima imputazione Ca.Fe., nella sua qualità di direttore dei lavori, al quale era stata contestata la violazione di un diverso profilo di colpa specifica, con la formula "per non avere commesso il fatto".
Nel ricostruire la dinamica dei fatti il Tribunale di Perugia evidenziava come l'incidente era avvenuto mentre il Fi. era intento ad effettuare la pulizia dei rulli dell'impianto di frantumazione della pietra, impianto che era in movimento e che lo aveva trascinato all'interno degli ingranaggi.

Ricostruzione che era stata effettuata dai testi sulla base delle modalità di funzionamento dell'impianto e delle tracce presenti sul luogo, in quanto nessuno degli operai che lavoravano alla cava era stato presente all'evento.
All'esito dell'attività istruttoria era emerso come il Fi. fosse un lavoratore particolarmente esperto il quale, dall'anno 1982 alla fine dell'anno 1995, aveva ricoperto la funzione di sorvegliante dall'interno della cava, fino a quando era andato in pensione.
Nel corso dell'anno 1996 era tornato a volte presso la cava per fornire spiegazioni agli altri dipendenti con riferimento ad alcune particolari incombenze ed in particolare per istruire tale Ci.Ma. che in prosieguo avrebbe dovuto assumere la funzione di sorvegliante (come poi avvenne dal omissis).
In data omissis il Fi. era stato di nuovo riassunto, senza essere stato investito formalmente della funzione di sorvegliante; il Gr. non aveva provveduto, infatti, a presentare la relativa denuncia di variazione della persona del sorvegliante presso il Distretto Minerario di Roma, da cui dipendeva l'attività della cava, anche se tutti i dipendenti pensavano come fosse il Fi. a ricoprire di nuovo tale qualifica.
Rilevava il giudice di primo grado come l'imputato aveva omesso di nominare un nuovo sorvegliante dei lavori ed aveva violato l'obbligo, che a lui incombeva nella sua qualità di datore di lavoro, di disporre ed esigere che i singoli lavoratori (ed il Fi. in particolare) osservassero le norme di sicurezza ed utilizzassero i mezzi di protezione messi a loro disposizione e, nella fattispecie, svolgessero il lavoro di pulizia dell'impianto di frantumazione quando lo stesso era fermo.

 

Avverso detta sentenza veniva proposto tempestivo appello ad opera di entrambi i difensori del Gr. i quali evidenziavano come il giudice di primo grado avesse ravvisato due distinti profili di colpa nella condotta del Gr.
In particolare l'imputato avrebbe violato l'obbligo di esigere dai lavoratori l'osservanza delle norme antinfortunistiche, con ciò rendendosi responsabile della morte del Fi., evento che, al contrario era riconducibile ad una condotta imprudente del dipendente.

Tale profilo di colpa specifica non costituiva oggetto di contestazione si che il giudice di prime cure aveva violato il principi di corrispondenza tra il chiesto e il pronunciato.
In ogni caso la normativa di prevenzione degli infortuni sul lavoro nell'ambito delle cave e delle miniere, dettata dal D.P.R. n. 128 del 1959 attribuiva alla figura del direttore responsabile, che doveva essere nominato dal titolare dell'impresa, l'obbligo di far osservare e di far rispettare la normativa in materia di sicurezza.
Nel caso di specie il direttore responsabile era il coimputato Ca. (prosciolto dal giudice di primo grado) soggetto che era stato individuato, proprio in veste di direttore dei lavori, quale responsabile di alcuni illeciti amministrativi in relazione ai quali aveva pagato la relativa sanzione (come risultava dalle dichiarazioni del teste ing. Te.).

Con riferimento all'unico profilo di colpa contestato al Gr. si evidenziava come il giudice di primo grado non avesse tenuto conto come il "sorvegliante" del quale si riteneva l'inesistenza era lo stesso Fi.
L'art. 28 della legge sopra citata obbligava infatti l'imprenditore, che svolge l'attività di coltivazione di cava, a nominare all'inizio dell'attività un sorvegliante, comunicando la relativa nomina al competente Distretto Minerario (nel caso di specie quello di Roma) al quale andava comunicata anche ogni variazione del nominativo del sorvegliante stesso.
Il Fi. aveva ricoperto tale qualifica fino al suo pensionamento, continuando a svolgere informalmente tale funzione anche in seguito, nel corso dell'anno 1996, periodo in cui si recava saltuariamente presso la cava, nonostante il pensionamento, e ciò fino alla sua nuova riassunzione il omissis, anche se nel frattempo aveva modificato le sue originarie mansioni. Il Gr., pertanto, non doveva effettuare alcuna nuova comunicazione al Distretto Minerario di Roma avendo il Fi. svolto la funzione di sorvegliante ininterrottamente dal 1982 alla morte.

Da ultimo si rilevava l'eccessività della pena inflitta; la mancata concessione delle attenuanti generiche, da valutarsi unitamente a quella di cui all'art. 62 n. 6 c.p. prevalenti sulla circostanza aggravante dell'art. 589 comma 2° comma c.p. e della contestate recidiva.
In data odierna questa Corte di Appello, preso atto della regolarità della notifica del decreto di citazione a giudizio e della mancata comparizione dell'appellante imputato ne dichiarava la contumacia.
Dopo di che, all'esito della discussione orale, le parti presenti concludevano come in atti,
Il P.G. chiedeva la conferma della sentenza impugnata.
Le difesa dell'imputato si riportavano ai motivi di appello, illustrandoli compiutamente.


Diritto

 

Osserva la Corte come all'esito del giudizio di primo grado non siano emerse particolari contestazioni o divergenze in ordine alla effettiva dinamica dei fatti ed alle modalità che causarono la morte di Fi.Al.
Le censure alla sentenza di primo grado hanno avuto piuttosto per oggetto le reali incombenze e la qualificazione giuridica della persona offesa.
In particolare nell'interesse dell'appellante è stato evidenziato come il giudice di primo grado non avesse tenuto conto come il soggetto deputato alla sorveglianza dei lavori, del quale si riteneva l'inesistenza, era lo stesso Fi.

In tale ottica era stato ricostruito l'iter professionale della persona offesa sostenendosi come costui avesse ricoperto ininterrottamente fin dall'anno 1982 la funzione di "sorvegliante", e come tale qualifica specifica ricopriva anche all'atto del verificarsi dell'incidente.


Le emergenze istruttorie hanno permesso di giungere a conclusioni diverse.

Come rilevato dal giudice di primo grado Fi. aveva ricoperto per molti anni tale qualifica ma nel 1995 era andato in pensione.

Fin dal suo pensionamento doveva essere, quindi, nominato un nuovo "sorvegliante", doveva cioè essere nominato un soggetto che assumesse formalmente tale qualifica e che assumesse i relativi oneri organizzativi e di controllo degli operai, e ciò seguendo le modalità e le procedure previste dagli artt. 24 e segg. del D.P.R. n. 128/1959.
In merito deve tenersi presente come la tassatività delle norme relative alla disciplina delle cave e delle miniere non consente di poter ritenere attribuite le funzioni di dirigenza e sorveglianza nel campo della polizia delle stesse a soggetti che non abbiano i requisiti previsti dalla normativa sopra citata e che non abbiano accettato per iscritto tale qualifica e non risultino ricoprire tali funzioni nella denuncia di esercizio.

Pertanto non può ritenersi destinatario dell'obbligo di osservanza delle norme antinfortunistiche il preposto che nell'attività inerente a cave e miniere svolga di fatto le funzioni di capocava (confr. per tutte cass. n. 7378/1980 ma anche n. 2054/1985).
Come emerso con chiarezza ciò non era avvenuto; mai il Gr. aveva infatti attivato la procedura legislativamente prevista dopo il pensionamento della vittima.
Nel corso dell'anno successivo il Fi. aveva ripreso a presentarsi di tanto in tanto presso la cava "da pensionato" per insegnare ad un dipendente del Gr. le incombenze proprie del sorvegliante (soggetto che solo dopo la sua morte assumerà la carica formale di sorvegliante dei lavori, come riferito dal teste Ci.).
Effettivamente il successivo omissis il Fi. venne formalmente riassunto alle dipendenze del Gr. senza essere mai nominato di nuovo sorvegliante dei lavori; nomina che poteva in ipotesi essere effettuata ma che venne all'evidenza omessa (perché si aspettava la imminente nomina di Ci. che in effetti avvenne i primi di gennaio 1997).
Sussiste pertanto una piena e diretta responsabilità del Gr. che aveva omesso di nominare il soggetto che doveva controllare il rispetto del norme antinfortunistiche; in tale ottica la condotta omissiva riverbera direttamente sull'appellante, titolare della cava.
Non ci si trova peraltro di fronte ad una violazione puramente formale, al contrario sussiste un nesso di causalità tra l'omissione ed il decesso del Fi.

La mancanza della nomina del sorvegliante dei lavori importa come tutte le incombenze e gli oneri di direttiva e di controllo propri di tale figura tecnica ricadano direttamente sul titolare della cava e, quindi, sul Gr. che doveva controllare che i dipendenti (e quindi anche l'esperto Fi.) osservassero le norme di sicurezza ed utilizzassero i mezzi di protezione messi a loro disposizione.


Appare quindi corretta l'impostazione assunta dal giudice di primo grado che ha ritenuto come il Gr. avesse violato l'obbligo di esigere dai lavoratori l'osservanza delle norme antinfortunistiche, con ciò rendendosi responsabile della morte del dipendente.
Comportamento colposo che, in ipotesi, poteva essere escluso nella sola ipotesi in cui fosse stato accertato che il decesso del Fi. fosse dipeso da un comportamento "stravagante" e del tutto estraneo alle modalità lavorative e tale quindi da interrompere il nesso di causalità tra le omissioni addebitate all'imputato ed il decesso. Circostanza che non è emersa all'esito dell'attività istruttoria.


Per concludere quanto alle censure di merito deve ancora osservarsi come secondo la costante giurisprudenza del S.C. la sostituzione o l'aggiunta di un profilo di colpa, sia pure specifica, al profilo di colpa originariamente contestato, non vale a realizzare diversità o immutazione del fatto ai fini dell'obbligo di contestazione suppletivo di cui all'art. 516 c.p.p. e dell'eventuale ravvisabilità, in carenza di valida contestazione, del difetto di correlazione tra l'imputazione e la sentenza ai sensi dell'art. 521 c.p.p. (confr. per tutte cass. n. 2393/2005).


Quanto alle contestazioni afferenti la dosimetria della pena si concorda con la valutazione del giudice di primo grado che ha escluso l'applicabilità al Gr. delle attenuanti generiche, avuto riguardo ai precedenti penali specifici.
Deve piuttosto osservarsi come la già concessa attenuate dell'avvenuto risarcimento del danno potrà essere valutata con giudizio di prevalenza rispetto alla contestata recidiva (ed all'aggravante di cui all'art. 589 comma 2° c.p.p. in relazione alla quale il giudice di primo grado nulla ha esposto).
Il risarcimento del danno è stato infatti pieno ed effettivo e dovrà essere valutato anche alla luce del lungo tempo trascorso dal fatto e dall'obbiettivo comportamento imprudente posto in essere dal Fi. che qualifica in termini non eccessivi il profilo di colpa attribuito al Gr.
Giudizio di prevalenza che comporta come il reato debba essere dichiarato estinto per intervenuta prescrizione, avuto riguardo all'epoca del fatto (omissis) ed alla pena massima in concreto applicabile, inferiore agli anni cinque di reclusione alla luce dell'applicazione dell'attenuante di cui all'art. 62 n. 6 c.p. con il giudizio di prevalenza ritenuto da questa Corte. Pena che comporta l'intervenuta estinzione del reato nel termine massimo di anni sette e mesi sei dalla commissione del fatto.


P.Q.M.


Visti gli artt. 157 c.p. e 605 c.p.p.,
in parziale riforma della sentenza emessa dal Tribunale di Perugia in composizione monocratica in data 23.11.2001 nei confronti di Gr.Ma. e dal medesimo appellata, ritenuta la prevalenza della concessa attenuante di cui all'art. 62 n. 6 c.p. sulla contestata recidiva, dichiara non luogo a procedere nei confronti del Gr. per essere il reato estinto per intervenuta prescrizione.
Assegna il termine di giorni 90 per il deposito della motivazione della sentenza.
Così deciso in Perugina, il 21 maggio 2010.
Depositata in Cancelleria il 20 agosto 2010.