REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI TORINO
QUINTA SEZIONE PENALE

Il Tribunale di Torino - V Sezione Penale, in composizione monocratica, nella persona del magistrato dr. STRATA alla udienza del 12.3.2010 ha pronunziato e pubblicato mediante lettura del dispositivo la seguente

SENTENZA

nei confronti di:
V.E., nato a Vercelli (VC) il ***, res. a Palazzolo Vercellese (VC) in ***
Libero contumace
Difeso di fiducia dall'avv. Roberto Scheda del foro di Vercelli
IMPUTATO
in concorso con V.M. per il quale si è proceduto separatamente:

reato p. e p. dall'art. 590 commi 1, 2 e 3 c.p. perché, in qualità di Soci responsabili della società denominata "V.R. e C. s.n.c." con sede legale in Palazzolo Vercellese (VC), via omissis, e stabilimento in Rivalta di Torino (TO), via ***, e dunque datori di lavoro della persona offesa che prestava la propria attività lavorativa presso il predetto stabilimento, per colpa consistita in imprudenza, negligenza, imperizia, e violazione delle norme sulla prevenzione degli infortuni sul lavoro (ed in particolare degli artt. 35 c.1 e 4 c. 2 del D.lgs 626/94), omettendo di mettere a disposizione del personale idonee attrezzature per effettuare interventi di sblocco del condotto dell'alimentazione della pressa di compressione ed imballaggio dei rifiuti cartacei riducendo al minimo i rischi per la sicurezza e per non incorrere in rischi di cesoiamento degli arti superiori introdotti nell'apertura d'ispezione del condotto, ed omettendo di valutare nel documento di valutazione dei rischi il rischio relativo alle operazioni manutentive di sblocco del condotto dell'alimentazione della pressa di compressione ed imballaggio dei rifiuti cartacei, cagionavano al lavoratore F.A. una lesione personale grave (frattura del 3° distale dell'ulna sinistra) dalla quale è derivata una malattia della durata di 96 giorni, in quanto, incaricato alla conduzione della pressa per la compattazione e l'imballaggio di rifiuti cartacei di marca ZAGIB mod. L/21RSA, al fine di liberare l'intasamento del condotto verticale di alimentazione, apriva lo sportello d'ispezione e vi inseriva il braccio sinistro tirando direttamente con la mano i cartoni che ostruivano il condotto i quali, sbloccandosi, spingevano violentemente contro il bordo dello sportello d'ispezione il polso sinistro del F., procurandogli le lesioni sopra indicate.

Commesso in Rivalta di Torino (TO), il 24.08.2007

Con l'intervento del Pubblico Ministero dr.ssa Cipolla e dell'avv. P. Codegoni in sostituzione ex art. 102 c.p.p. dell'avv. Scheda

Le parti hanno concluso come da verbale di udienza.

Svolgimento del processo e motivi della decisione

Su istanza dell'imputato, avanzata a mezzo del difensore munito di procura speciale, si procedeva con il rito abbreviato.

Il fatto è pacifico alla luce delle risultanze del fascicolo, in particolare del verbale redatto dagli ispettori del lavoro intervenuti presso la ditta V. a seguito dell'infortunio, delle dichiarazioni della persona offesa, della documentazione medica, del documento di valutazione del rischio. Da tali atti emerge che il F., operaio addetto alla cernita dei rifiuti presso la predetta ditta, il giorno 24.8.2007 lavorava alla pressa per la compattazione e imballaggio di rifiuti cartacei, la Zagib mod. L21RSA; ad un certo punto si accorgeva che la pressa non era regolarmente alimentata a causa dell'intasamento del condotto verticale di alimentazione; per liberare il condotto il F. apriva lo sportello d'ispezione e vi inseriva il braccio sinistro tirando direttamente con la mano i cartoni che ostruivano il condotto, ma improvvisamente un carico di cartoni si sbloccava e spingeva violentemente contro il bordo dello sportello d'ispezione il polso sinistro del F., procurandogli "frattura 3° distale dell'ulna sinistra"; tale lesione determinava una inabilità assoluta al lavoro di giorni 96.

Dall'esame della macchina venivano riscontrate due infrazioni alla normativa di sicurezza: la prima era l'omissione della messa a disposizione degli addetti al lavoro di idonee attrezzature per lo sblocco del condotto di alimentazione con conseguente rischio di lesioni degli arti superiori introdotti nell'apertura di ispezione del condotto; la seconda era la mancata previsione sul documento di valutazione del rischio di procedure inerenti le operazioni di sblocco del condotto d'alimentazione della pressa.

Peraltro, dallo statuto sociale regolarmente registrato presso la camera di commercio risulta che l'amministrazione e la rappresentanza della società era conferita unicamente al socio V.M., al quale era altresì delegata tutta la materia concernente la sicurezza sul lavoro.

Tale delega deve ritenersi pienamente operante in quanto dotata del requisito della certezza e della inequivocabilità, nonché in quanto conferita a soggetto che aveva pieni poteri di amministrazione e, quindi, autonomia decisionale e capacità tecniche adeguate.

Alla luce di tale circostanza, non può quindi ravvisarsi responsabilità a carico dell'attuale imputato che deve essere assolto dal reato ascrittogli.

P.Q.M.

Visto l'art. 530 c.p.p.
Assolve V.E. dal reato a lui ascritto per non aver commesso il fatto.
Torino, 12.3.2010

Depositata in cancelleria il 18 marzo 2010