Categoria: Giurisprudenza penale di merito
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REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI LODI
SEZIONE PENALE
in composizione monocratica

Il Giudice Dott.ssa Stefania Pepe
Alla pubblica udienza del 14/01/2010
Ha pronunciato mediante lettura del dispositivo la seguente:

SENTENZA

nei confronti di
A.A., nato ***
Libero - contumace
Assistito e difeso d'ufficio dall'Avv. P.R. del Foro di Lodi, ***
Imputato

del delitto p. e p. dagli artt. 113 - 590 c.p., per avere, nella sua qualità di caporeparto addetto alla sicurezza dell'ipermercato A. di San Rocco al Porto, in cooperazione con il datore di lavoro, M.R., per colpa, consistita in imperizia, imprudenza, negligenza e inosservanza di norme sulla sicurezza, dei lavoratori, in particolare omettendo, in violazione dell'art. 374 D.P.R. 547/55 di mantenere in buono stato di conservazione ed efficienza il microinterruttore di sicurezza collegato alla protezione amovibile del nastro trasportatore della macchina formatrice del pane in relazione alle necessità della sicurezza del lavoro, cagionato al dipendente T.E. lesioni personali consistite in ferite lacero contuse alla mano sinistra e frattura della falange ungueale del III dito, che subiva mentre stava lavorando al predetto macchinario presso il laboratorio di panificazione dell'ipermercato A., dalle quali derivava una malattia nel corpo giudicate guaribili in giorni 82.

Svolgimento del processo

Con decreto di citazione diretta a giudizio, emesso il 03/06/2008, dal P.M. presso il Tribunale di Lodi, A.A. veniva tratto a giudizio innanzi a questo Giudice monocratico per rispondere del reato di cui in epigrafe.

All'udienza del 27 gennaio 2009, contumace l'imputato, regolarmente citato e non comparso, veniva disposto un mero rinvio del procedimento, a seguito dell'adesione da parte del difensore del prevenuto all'astensione dalle udienze proclamata dalla Giunta delle Camere Penali.

All'udienza del *** il P.M. si riportava al capo di imputazione e chiedeva quali mezzi di prova l'esame dei testi di cui alla lista ritualmente depositata e l'acquisizione della documentazione relativa alla società datrice di lavoro e all'infortunio per cui è procedimento, nonché ulteriori documenti riguardanti il macchinario oggetto del presente procedimento e la relativa manutenzione; la difesa chiedeva il controesame dei testi del P.M. e il Giudice ammetteva le prove orali e documentali richieste dalle parti.

Alla successiva udienza del 13 ottobre 2009 si procedeva ad istruttoria dibattimentale con l'esame del teste B.M.

All'udienza del 24 novembre 2009 veniva escusso il teste T.E., persona offesa.

Quindi, dichiarata chiusa l'istruttoria dibattimentale, all'udienza del 14 gennaio 2010, sulle conclusioni delle parti, riportate in epigrafe, il Giudice pronunciava il dispositivo, riservandosi il deposito della motivazione nel termine di trenta giorni.

Motivi della decisione

L'imputato deve essere assolto dal reato a lui ascritto, perché non sono emersi elementi sufficienti per ritenere che lo stesso abbia commesso il fatto di cui in rubrica.

Tale decisione si fonda sulle dichiarazioni dei testi escussi, della cui attendibilità non si ha motivo di dubitare per la loro linearità, chiarezza e precisione nella esposizione dei fatti.

Il teste B.M., tecnico della prevenzione della ASL di Lodi, che ha svolto le indagini in ordine all'infortunio occorso a T.E. presso l'ipermercato A. di San Rocco al Porto il ***, ha dichiarato di aver assunto a sommarie informazioni la parte lesa, di essersi altresì recato sul luogo del fatto non nell'immediatezza dell'incidente, ma solo in data ***, vale a dire ben quattro mesi dopo l'accaduto e di aver qui effettuato una verifica sulla macchina per la panificazione, che attraverso un sistema di rulli effettuava la porzionatura dei diversi tipi di pane. Nel corso del sopralluogo il teste accertava che l'infortunato all'interno dell'ipermercato aveva mansioni di addetto alla panificazione e che era, in particolare, adibito alla lavorazione del pane sulla macchina per la panificazione compiutamente descritta dal B. nel corso della relativa deposizione e verificava, inoltre, che detto macchinario, oltre ad essere ormai vetusto, presentava un dispositivo di protezione dei rulli attraverso i quali avveniva la porzionatura del pane non più funzionante. In base alla ricostruzione dei fatti effettuata dal B. nel corso dell'accertamento dallo stesso eseguito, l'infortunio si era verificato durante le operazioni di pulitura dei rulli della macchina in questione da parte del T. (operazione questa che avrebbe dovuto essere effettuata a macchinario spento, e non in stand-by come avvenuto nel caso di specie), in quanto, a causa del malfunzionamento del sistema di protezione dei rulli della macchina, gli stessi non erano rimasti bloccati nel corso di dette operazioni, ma avevano accidentalmente ripreso a muoversi, travolgendo la mano del lavoratore.

Il teste ha tuttavia dichiarato che dalla documentazione dallo stesso esaminata risultava che nei confronti del T. era stata tenuta un'adeguata attività di formazione ed istruzione relativa all'uso del macchinario in questione, ed ha altresì precisato di non aver mai citato nella relativa relazione l'odierno imputato quale responsabile dell'accaduto, non avendo accertato quale fosse la relativa qualifica e non essendo comunque in grado di riferire chi fosse al momento del fatto il responsabile della sicurezza nel reparto ove la persona offesa lavorava, non avendo rinvenuto alcuna delega in materia da parte del datore di lavoro.

T.E., persona offesa, addetto alla lavorazione del pane mediante l'utilizzo del macchinario sopra descritto, ha riferito che mentre effettuava la pulitura del macchinario in questione, dopo aver realizzato alcuni panini alla zucca, operazione questa da effettuarsi a macchinario spento, aveva spinto accidentalmente alcuni bottoni ed aveva così attivato il movimento dei rulli della macchina, che avevano così travolto alcune dita della mano sinistra. L'incidente si era dunque verificato a causa del malfunzionamento del sistema di protezione della macchina, che non aveva attivato il blocco dei rulli nel corso delle operazioni di pulizia della stessa.

Il teste ha altresì riferito che al momento dell'assunzione dell'imputato nell'ipermercato con mansioni di caporeparto del laboratorio panetteria, egli lavorava lì già da sei o sette anni con mansioni di panettiere ed ha inoltre precisato di aver seguito inizialmente alcuni corsi di formazione e di essere stato affiancato da un tutor, anche se poi né l'A. né gli altri capireparto che lo avevano preceduto gli avevano mai detto che nel corso delle operazioni di pulitura del macchinario in questione, la corrente elettrica doveva essere disattivata. A seguito delle lesioni subite nel corso dell'infortunio il T. era rimasto lontano dal lavoro per due o tre mesi ed era stato poi risarcito dal datore di lavoro.

Dall'istruttoria dibattimentale è emerso, dunque, che T.B. subiva lesioni gravi di durata superiore a sessanta giorni alle dita di una mano ed, in particolare, un trauma da schiacciamento del 2, 3 e 4 dito della mano sinistra, con frattura della falange marginale del 3 dito (cfr. documentazione medica e documentazione relativa all'infortunio in atti) nel corso delle operazioni di pulizia di un macchinario del reparto panetteria del supermercato A. nel quale lavora tuttora, a causa del malfunzionamento del sistema di protezione atto ad evitare contatti accidentali con i rulli di detto macchinario.

In punto di diritto giova precisare che l'art. 590 c.p. punisce chiunque cagiona ad altri una lesione personale per colpa. In materia di infortuni sul lavoro è necessario, dunque, che le lesioni siano ricollegabili ad un comportamento colposo del datore di lavoro o comunque del soggetto preposto, vale a dire del soggetto che, nel suo settore, prende decisioni e sovrintende al lavoro eseguito da altri, pur potendo, ove occorra, contribuire alla realizzazione dello stesso, destinatario in quanto tale delle norme antinfortunistiche.

Secondo la giurisprudenza di legittimità, in materia di prevenzione degli infortuni sul lavoro, al preposto compete tutto quanto concerne la direzione e la sorveglianza degli operai, che gli sono sottoposti, affinché dagli stessi non vengano eseguite operazioni e manovre avventate, dalle quali possano scaturire condizioni di pericolo, sicché, mentre per quanto riguarda gli obblighi di cui alla lettera a) dell'art. 4 del D.P.R. n. 547 del 1955 (vigente all'epoca dei fatti), le sue responsabilità sono molto ridotte rispetto a quelle che gravano sul dirigente o sul datore di lavoro, permangono invece nei suoi confronti gli stessi obblighi che incombono sui predetti a norma delle lettere b) e c) dello stesso articolo (cfr. Cass. 12 ottobre 1991 n. 10458).

La Suprema Corte ha poi evidenziato che, per soddisfare gli obblighi in materia di prevenzione degli infortuni sul lavoro, il preposto non solo deve porre a disposizione dei lavoratori gli strumenti di prevenzione, ma deve anche vigilare che costoro ne facciano effettivamente uso (cfr. Cass. 23 settembre 1988 n. 9413).

Non vi è dubbio che obbligo primario di osservare le norme poste a tutela della sicurezza dei lavoratori incomba sul datore di lavoro, da identificarsi nel caso di persone giuridiche, nel legale rappresentante, ma non può di certo escludersi da responsabilità il preposto qualora i lavoratori non siano stati posti nella condizione di svolgere in sicurezza le loro mansioni e - ciò nonostante - sia stato consentito agli stessi di continuare a lavorare.

Tanto premesso ritiene questo giudice che dall'istruttoria espletata non siano emersi elementi sufficienti per attribuire le lesioni riportate dalla parte lesa ad una condotta colposa dell'imputato, non essendo emerso, in alcun modo, neanche dalla documentazione in atti, che l'A. rivestisse all'interno del reparto panificazione il ruolo di preposto, tenuto, in quanto tale, al pari del datore di lavoro, all'osservanza dell'obbligo, previsto dall'art. 374 del D.P.R. n. 574/55, di mantenere in buono stato di conservazione ed efficienza gli impianti ed i macchinari utilizzati dai lavoratori.

Lo stesso teste B.M., tecnico della prevenzione presso la ASL di Lodi, ha dichiarato di non aver accertato, nel corso del sopralluogo e delle indagini espletate, chi fosse il soggetto addetto alla sicurezza nel reparto panificazione, non sussistendo al riguardo alcuna documentazione, né quale mansione rivestisse l'odierno imputato nel reparto in questione. Né, d'altro canto, al fine della individuazione della funzione di preposto in capo all'odierno imputato, può essere attribuito decisivo rilievo alle sole dichiarazioni rese dalla persona offesa in merito all'attribuzione al prevenuto della qualifica di capo reparto.

Dalle deposizioni dei testi escussi e dalla documentazione in atti non sono dunque emersi elementi sufficienti per ritenere che l'odierno imputato rivestisse una posizione di "garanzia" definibile come uno speciale vincolo di tutela tra un soggetto garante ed un bene giuridico, determinato dall'incapacità (totale o parziale) del titolare a proteggerlo autonomamente, posizione la cui funzione specifica è quella di riequilibrare la situazione di inferiorità (in senso lato) di determinati soggetti - come nel caso in esame i lavoratori -, attraverso l'instaurazione di un "rapporto di dipendenza" a scopo protettivo.

Si impone, pertanto, la pronuncia assolutoria con la formula prescritta.

P.Q.M.

Letto l'art. 530 co. 2 c.p.p.,

assolve A.A. dal reato a lui ascritto, per non aver commesso il fatto.

Indica in giorni trenta il termine per il deposito della motivazione della sentenza.

Così deciso in Lodi il 14 gennaio 2010.

Depositata in Cancelleria il 12 febbraio 2010.