Responsabilità di un datore di lavoro e del coordinatore per la sicurezza per la caduta di un operaio da un impalcato.
 
L'accusa è aver commesso il fatto per colpa e cioè per imprudenza, imperizia, negligenza ed inosservanza delle norme sulla prevenzione infortuni, in particolare per avere, nelle rispettive qualità, violato norme di legge e, comunque, omesso di porre in opera protezioni di tipo collettivo o, in subordine, dispositivi di protezione individuale ai fini di prevenire ed evitare il pericolo di caduta dei lavoratori dipendenti.
Il datore di lavoro è stato anche accusato di non aver adottato adeguate impalcature, ponteggi o comunque precauzioni e di non aver predisposto adeguate misure di sicurezza nel POS.
Il coordinatore per la sicurezza invece per aver omesso di pretendere l'adeguamento del POS, per la parte inerente le misure/precauzioni da adottare nei confronti del pericolo di caduta dall'alto. 
 
"Ad avviso del Giudicante, l'istruttoria dibattimentale non ha evidenziato profili di colpevolezza in capo agli imputati nella causazione delle lesioni colpose riportate dal P. atteso che quest'ultimo, unico teste oculare, ha riferito non solo di trovarsi a lavorare ad una altezza inferiore ai due metri (con conseguente insussistenza della violazione della norma specifica rappresentata dall'art. 16 DPR 164/1956) ma di avere a disposizione, il giorno dell'infortunio, tutti i dispositivi di sicurezza (quali casco, cintura di sicurezza ecc...), contemplati dalla normativa in materia, pur avendo deciso di non allacciare la cintura asserendo di ritenere tale adempimento non necessario in relazione all'attività da svolgere."


REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

TRIBUNALE DI TERNI

Il Giudice di Temi, TORDELLI SIMONA, alla pubblica udienza del 20/05/2009 ha pronunciato e pubblicato mediante lettura del dispositivo la seguente

SENTENZA

nei confronti di: F.F. nato a.... il.......res.te a... via

- Libero assente -

S. V. nato a. il res.te a

- Libero presente -

Con l'intervento del Pubblico Ministero: VPO Dr.ssa L. Pennacchi e di: Avv. Emilio S. Avv. Roberto S. di fiducia per F. e Avv. E. V. di ufficio per S.

Le parti hanno concluso come segue:

IMPUTATI

FattoDiritto

Entrambi:
a) del reato p. e p. dagli artt. 113 e 590 commi 1-2-3 C.P. in relazione all'art. 583 comma 1 n. 1 C.P. per avere, cooperando tra loro, nelle rispettive qualità: il S., di titolare della sas S. Costruzioni e datore di lavoro della p.o.; il F., di coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione presso la detta sas; cagionato a P. G., lavoratore dipendente della sas S. Costruzioni con la qualifica, di operaio edile presso il cantiere dislocato in Terni Strada della C., addetto alla costruzione di una "cassaforma" in legno di una delle travi costituenti il solaio del piano terreno dell'edificio in costruzione, con piano di lavoro posto ad un'altezza superiore ai metri 2 (due), lesioni personali gravi (trauma cranico - facciale con ferita esposta lacero - contusa del padiglione auricolare destro; piccola frattura del tetto dell'orbita destra; frattura del capitello radiale destro) guarite nel temine di gg. 108 (centootto) con postumi permanenti valutati al 7%, a seguito di caduta da un impalcato realizzato con elementi di ponteggio a telai prefabbricati; avendo commesso il fatto per colpa e cioè per imprudenza, imperizia, negligenza ed inosservanza delle norme sulla prevenzione infortuni, in particolare per avere, nelle rispettive qualità come delineate in epigrafe, violato il disposto delle norme di cui ai capi che seguono e, comunque, omesso di porre in opera protezioni di tipo collettivo o, in subordine, dispositivi di protezione individuale ai fini di prevenire ed evitare il pericolo di caduta dei lavoratori dipendenti;

il S, inoltre:
b) del reato p.e p. dagli artt. 16 e 77 lett. c) DPR n. 164/1956 per avere, nella qualità di titolare della sas S. Costruzioni, omesso di adottare, nel cantiere edile dislocato in Terni....della -....., adeguate impalcature, ponteggi o idonee opere provvisionali o comunque precauzioni atte ad eliminare i pericoli di caduta di persone e di cose, in presenza di lavori eseguiti ad un'altezza superiore ai metri 2 (due);

c) del reato p. e p. dagli artt. 4 comma 2 lett.a) e b) e 89 comma 1 D. L.vo n. 626/1994 e successive modificazioni ed integrazioni per avere, nella qualità di titolare della sas S...... Costruzioni, omesso di prevedere nel POS relativo al cantiere edile dislocato in Terni.... Della -------, precise misure di sicurezza nei confronti del rischio di caduta dall'alto relativamente alle fasi di realizzazione dei solai - coperture e per non avere previsto precise procedure di lavoro per la realizzazione delle medesime misure di sicurezza;

il F. infine:
d) del reato p. e p. dagli artt. 5 comma 1 lett. b) e 21 comma 2 lett. a) D. L.vo n. 494/1996 e successive modificazioni ed integrazioni, per avere, nella qualità di coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione presso la S. Costruzioni con cantiere edile dislocato in Terni..... della...., omesso di pretendere l'adeguamento del POS elaborato dalla sas medesima, per la parte inerente le misure/precauzioni da adottare nei confronti del pericolo di caduta dall'alto dei lavoratori durante le fasi di realizzazione dei solai/coperture;

In Terni, il 13 febbraio 2006

CONCISA ESPOSIZIONE DEI MOTIVI

(artt. 544, 546, comma l 1ett.e C.P.P.)

Il presente procedimento è scaturito a seguito ella segnalazione di un infortunio sul lavoro "occorso al lavoratore P.G. cosicché il P.M., concluse le indagini preliminari, emetteva decreto di citazione a giudizio nei confronti degli odierni imputati per i reati loro ascritti.

All'udienza del 3 dicembre 2008 venivano ammesse le prove documentali e testimoniali richieste dalle parti, specificamente indicate nel verbale; venivano sentiti i testi indicati dal P.M. e dalla difesa salva rinuncia - da parte di quest'ultima - a taluni testi indicati nella propria lista cosicché il Giudice, nulla opponendo il P.M., ne revocava l'ammissione; all'esito, le parti concludevano come sopra riportato e il Giudice decideva la causa come da separato dispositivo letto in udienza ed allegato agli atti processuali.

Sulla base delle risultanze istruttorie, il giudicante ritiene che non si sia raggiunta la prova della sussistenza del reato sub A ascritto ad entrambi gli imputati e, quanto al S.,  anche con riferimento al capo B mentre le ulteriori contravvenzioni contestate devono ritenersi estinte ai sensi dell'art. 24 D.L.vo 19.9.1994 n. 758.

Il teste R. G., in servizio all'ASL di Terni, ha riferito in merito agli accertamenti espletati al fine di ricostruire il sinistro in cui è rimasto coinvolto il lavoratore P G il giorno 13 febbraio 2006.

Il teste ha precisato di non avere effettuato alcun sopralluogo sul cantiere ma di avere ricostruito l'incidente solo sulla base delle dichiarazioni rilasciate dallo stesso lavoratore e dalla documentazione agli atti, non risultando la presenza di testimoni oculari al fatto per cui è processo.

Ebbene il R. ha riferito che, in località.... della...., era in atto un cantiere edile per la realizzazione di un complesso residenziale la cui esecuzione era affidata alla ditta S..... Costruzioni di cui era titolare il S. V. mentre il F. era stato nominato coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione.

Il teste riferiva, ancora, che il lavoratore infortunato risultava dipendente della ditta S da circa tre giorni prima del sinistro e cessava di prestare la propria attività lavorativa al termine del periodo di malattia a seguito del predetto sinistro.

Il R. ha precisato, in udienza, di non essere stato in grado di operare una ricostruzione precisa ed univoca del sinistro; in particolare egli ha ipotizzato, come verosimili, due opzioni: secondo una prima eventualità il lavoratore, mentre era impegnato nella realizzazione di una cassaforma in legno per una trave del solaio, perdeva l'equilibrio e cadeva a terra ad una distanza dal suolo superiore ai due metri; in alternativa il lavoratore si sarebbe trovato a lavorare sopra su un impalcato posto ad una distanza dal suolo inferiore ai due metri.

Ovviamente nel caso in cui fosse vera la prima ipotesi sarebbe ravvisabile la violazione dell'16 DPR 164/1956 e cioè l'obbligo, normativamente imposto, di adottare adeguate precauzioni volte a prevenire la caduta di persone a cose in presenza di lavori eseguiti ad una altezza superiore ai due metri; viceversa, nel caso in cui il lavoratore si fosse trovato a lavorare ad una altezza inferiore ai due metri, tale profilo di colpa specifico non sussisterebbe.

Peraltro, su specifica domanda della difesa, il teste ha riferito che i lavori, al momento del sinistro, venivano eseguiti nel locale seminterrato cioè riguardavano il solaio del pian terreno posto ad una altezza da terra di circa due metri e settanta e che, sulla base della documentazione acquisita e delle indagini espletate, egli non era in grado di specificare quale delle due ricostruzioni fosse quella effettiva, atteso anche l'omesso espletamento di un sopralluogo sul cantiere in oggetto.

Il R. ha, poi, asserito, dopo essere richiamato a rendere testimonianza, che le contravvenzioni contestate agli imputati si sono estinte per adempimento della prescrizione elevata e pagamento tempestivo della sanzione con l'unica riserva manifestata dal teste circa la violazione sanzionata dall'art. 16 del DPR 164/1956 nei confronti della quale il R. non ha saputo specificare se sia mai stata elevata una specifica prescrizione in tal senso.

Sentito il lavorato e P. G. costui ha confermato di essere dipendente della ditta S. di S. V. e di essere impegnato, il giorno dell'infortunio, ad inchiodare una trave dopo esserci posizionato sopra un cavalletto che, pertanto, non avrebbe potuto superare il metro e ottanta di altezza.

Il teste ha precisato che, nel momento in cui si sarebbe allungato per inchiodare l'ultima tavola, avrebbe perso l'equilibrio e sarebbe rovinato al suolo, riportando lesioni che lo avevano costretto riposo per circa quattro mesi.

Il teste ha precisato di avere ricevuto una adeguata formazione per il lavoro a cui era preposto e di avere ricevuto in dotazione tutte le misure di sicurezza, compresa la cintura che, tuttavia, egli aveva slacciato il giorno dell'infortunio ritenendola non necessaria atteso che si trovava a lavorare ad una altezza inferiore ai due metri.

Sentito il teste della difesa S. R., committente dei lavori per cui è processo, ha riferito di non essere stato presente al momento del sinistro ma ha specificato di essere a conoscenza che il lavoratore infortunato si trovava ad una altezza inferiore ai due metri al momento in cui, perdendo l'equilibrio, sarebbe caduto in terra.

Pertanto, ad avviso del Giudicante, l'istruttoria dibattimentale non ha evidenziato profili di colpevolezza in capo agli imputati nella causazione delle lesioni colpose riportate dal P. atteso che quest'ultimo, unico teste oculare, ha riferito non solo di trovarsi a lavorare ad una altezza inferiore ai due metri (con conseguente insussistenza della violazione della norma specifica rappresentata dall'art. 16 DPR 164/1956) ma di avere a disposizione, il giorno dell'infortunio, tutti i dispositivi di sicurezza (quali casco, cintura di sicurezza ecc...), contemplati dalla normativa in materia, pur avendo deciso di non allacciare la cintura asserendo di ritenere tale adempimento non necessario in relazione all'attività da svolgere.

D'altra parte non si ha motivo di dubitare dell'attendibilità delle dichiarazioni rese dall'infortunato posto che lo stesso non è più alle dipendente del S. e, pertanto, non appare portatore di alcun interesse personale all'esito del processo.

Conseguentemente, non solo non è ravvisabile a carico degli imputati una colpa specifica ma neppure, ad avviso del Giudicante, una colpa generica rappresentata dalla violazione dell'art. 2087 c.c. che impone al datore di lavoro di adottare tutte le misure che, "secondo la particolarità del lavoro, l'esperienza e la tecnica, sono necessarie a tutelare l'integrità fisica e la personalità morale dei prestatori di lavoro" ovverosia che prescrive al datore di lavoro, proprio perché esercita un'attività economica, l'adozione di tutti i sistemi in possesso della tecnica atti a prevenire e proteggere la salute e la sicurezza dei lavoratori nonché a salvaguardare la personalità morale degli stessi.

Infatti se è vero che la giurisprudenza è orientata a riconoscere inadempiente agli obblighi in materia di igiene e sicurezza del lavoro il datore di lavoro che, pur avendo osservato tutte le specifiche disposizioni in merito, non sia riuscito a tutelare idoneamente l'integrità fisica dei lavoratori è, anche vero che, nel caso di specie, nessun addebito può essere mosso allo stesso, e men che meno al coordinatore per la sicurezza, avendo costoro predisposto tutte le misure precauzionali atte ad evitare la caduta dei lavoratori dall'alto (quand'anche fossero collocati sotto ai due metri) misure, tuttavia, di fatto non efficaci per una libera, quanto inopportuna, decisione del lavoratore.

Ne discende, pertanto, quale logica conseguenza, anche l'insussistenza della contravvenzione di cui al capo B mentre le ulteriori contestazioni mosse agli imputati devono ritenersi estinte, ai sensi dell'art. 24 D.L.vo 758/94, per intervenuto adempimento della prescrizione e il relativo tempestivo pagamento della sanzione.
 

P.Q.M.

Visto l'art. 530 comma C.P.P.

ASSOLVE

F F. e C V dal reato loro ascritto al capo A e, quanto al {Salierno}, anche al capo B perché il fatto non sussiste.

Visto l'art. 531 C.P.P. e 24 D.L.vo 19.9.1994 n. 758

DICHIARA Non dover si procedere nei confronti di............ e S V---- in ordine ai reati di cui ai capi C e D loro rispettivamente ascritti per essersi gli stessi estinti per essere intervenuto l'adempimento della prescrizione e il relativo tempestivo pagamento della sanzione

Terni, lì 20.5.2009