Tipologia: Ipotesi di accordo
Data firma: 27 marzo 2009
Validità: 01.04.2009 - 31.12.2010
Parti: Aisa e OO.SS.
Settori: Credito Assicurazioni, Assistenza assicurativa
Fonte: UILCA-UIL

Sommario:

 Nuovo articolo - Area contrattuale
Nota a verbale - Area contrattuale
Nuovo articolo - Responsabilità Sociale d'Impresa
Articolo 1 - Relazioni sindacali - Esami congiunti
Articolo 5 - Informazione a livello nazionale
Articolo 5 - 1 - Informazione a livello aziendale
Articolo 5 Bis - Nuovo articolo - Informazione a livello di gruppo
Articolo 5 - 2 - Costituzione Commissioni Paritetiche
Articolo 5 - 4 - Mobbing
Articolo 7 - Materie di contrattazione aziendale
Articolo 7 - 1 - Fondo di previdenza integrativo
Nuovo articolo - Premi di anzianità
Articolo 7 - 2 - Assistenza sanitaria
Articolo 7 - Nuovo articolo 3 - Long term care
Articolo 9 - Inquadramento (inserimento livello QS e AS, e revisione contenuti declaratoria)
Articolo 14 - Contratti a tempo determinato
Articolo 15 - Altre fattispecie di contratto a tempo determinato
Articolo 16 - Lavoratori "stagionali"
Articolo 17 - Commissione Bilaterale
Articolo 17 Bis - Disposizioni generali per i contratti a tempo determinato ai sensi dei precedenti articoli 14, 15 e 16
Articolo 18 - 1 - Contratto di Apprendistato
Articolo 18 - 2 - Inquadramento e durata
Articolo 18 - 3 - Limiti quantitativi degli apprendisti
Articolo 18 - 4 - Principi generali in materia di apprendistato professionalizzante
Articolo 18 - 5 - Esclusione computo limiti numerici
Articolo 18 - 6 - Formazione
Articolo 19 - Limiti quantitativi complessivi dei contratti a tempo determinato e apprendistato
 Articolo 20 - 1 - Contratto di inserimento e di reinserimento
Articolo 16 - 3 - Disciplina del rapporto
Articolo 17 Bis - Nuovo articolo: 1 - Uscita dai turni notturni
Articolo 17 - 7 - Lavoro a turni
Articolo 21 - Permessi individuali retribuiti
Articolo 22 - 5 - Tutela della dignità delle lavoratrici e dei lavoratori
Articolo 22 Bis - Nuovo articolo: 5 - Controllo a distanza tutela della privacy
Articolo 22 - 6 - Aspettative
Articolo 24 - Aggiornamento professionale
Articolo 26 - Servizio militare e civile
Articolo 27 - 1 - Modalità Rimborso
Articolo 31 - Gravidanza e puerperio
Articolo 35 Bis - Buono pasto
Allegato Articolo 8 - Tutela salute e sicurezza nei luoghi di lavoro
Accordo in materia di tutela della salute e sicurezza sui luoghi di lavoro (nuovo accordo siglato il 22 gennaio 2004)

A. Disposizioni di carattere generale
B. Numero dei componenti la Rappresentanza dei lavoratori per la sicurezza
C. Costituzione della Rappresentanza dei lavoratori, durata in carica della stessa e modalità per l'esercizio delle sue funzioni.
D. Tempo di lavoro retribuito per i componenti della Rappresentanza dei lavoratori per la sicurezza.
E. Segreto professionale
Nuovo articolo - Collegio di conciliazione ed arbitrato
A. Il tentativo di conciliazione
B. Il lodo arbitrale
C. Le controversie relative all'interpretazione ed applicazione
Articolo 51 - Validità del contratto
Tabella retributiva - Minimi nazionali

Ipotesi di accordo del 27 marzo 2009
La numerazione degli articoli sarà revisionata in sede di stesura e stampa del testo del CCNL

Nuovo articolo - Area contrattuale
Si intendono comprese in un'unica area contrattuale:
- le imprese e società autorizzate all'esercizio dell'assistenza assicurativa che operano in esecuzione delle prestazioni ad esse necessarie e collegate per l'assistenza alle persone in difficoltà, e le imprese, società, enti o consorzi intrinsecamente ordinate e funzionali alle stesse.

Nota a verbale - Area contrattuale
Le parti, partendo dalla situazione in essere, concordano, relativamente all'ambito di applicazione del contratto di cui all'articolo ..., di promuovere ed estendere l'ampliamento del settore alle società autorizzate all'esercizio del ramo 18.
Le parti convengono, altresì, che le attività, svolte dalle imprese e società rientranti nell'area contrattuale, di in-bound ed out-bound relative ad informazioni tecnico-commerciali di vendita, post-vendita, servizi telemarketing e simili, attraverso canali telefonici, non riconducibili all'ambito dell'assistenza assicurativa autorizzata all'esercizio dell'assistenza a persone vengono svolte utilizzando il personale inquadrato al livello D1, fatte salve le posizioni in essere, come previsto dal vigente CCNL all'articolo 9.
Rivestendo l'area IT una significativa importanza nell'ambito aziendale le parti confermano di considerarla rientrante nell'ambito di applicazione del contratto AISA; relativamente a quest'area in sede aziendale a fronte di particolari esigenze potranno essere concordate con le RSA soluzioni meglio rispondenti alle caratteristiche di ogni singola azienda.

Nuovo articolo - Responsabilità Sociale d'Impresa
Le Parti intendono condividere principi e valori finalizzati ad uno sviluppo del settore assistenza compatibile e socialmente sostenibile ed improntato alla difesa degli interessi di tutti gli stakeholder, siano essi dipendenti, utenti, clienti, azionisti.
Con questa finalità il confronto dovrà porre al centro dell'attenzione la valorizzazione delle risorse umane e della loro professionalità, le garanzie occupazionali, la qualità dei rapporti con la clientela.
Le Parti si impegnano a favorire la diffusione della cultura, dei principi e dei valori connessi alla responsabilità sociale d'impresa, ad analizzare le buone pratiche e stimolarne l'applicazione, anche attraverso gli strumenti volontari come il bilancio sociale o ambientale e i codici etici, che dovranno prevedere elementi e modalità certe di riscontro.

Premesso quanto sopra, le Parti:
- si impegnano a valorizzare e a preservare l'impostazione di un dialogo costruttivo nella prospettiva di uno sviluppo socialmente responsabile;
- riaffermano la centralità delle risorse umane e l'obiettivo della loro valorizzazione sottolineandone l'importanza strategica per lo sviluppo e la crescita dell'impresa;
- considerano la formazione continua uno strumento imprescindibile di affermazione in un mercato fortemente competitivo e in quest'ottica individuano un monte ore per la formazione, come previsto dal CCNL, per dare seguito concreto all'esigenza di qualificazione del personale;
- sottolineano il valore della bilateralità inteso come momento particolarmente significativo per rendere visibile il coinvolgimento su obiettivi condivisi, in riferimento alle esigenze occupazionali e professionali dei lavoratori e all'evoluzione organizzativa e tecnologica delle imprese, in un contesto di crescente competitività nazionale ed internazionale;
- ribadiscono l'imprescindibilità di valori etici a fondamento delle attività svolte, ai diversi livelli di responsabilità, che pertanto devono mirare ad uno sviluppo sostenibile e compatibile impegnandosi affinché, in un mercato globale, vengano rispettati, ovunque si esplichi l'attività di assistenza e/o attività ad essa complementare, i diritti umani fondamentali, i diritti del lavoro e si contrasti ogni forma di discriminazione, favorendo ovunque il riconoscimento del contratto a tempo indeterminato e la contrattazione collettiva quali condizioni prioritarie per garantire lo sviluppo del dialogo sociale.
In ragione di tutto quanto sopra, le Parti costituiranno una Commissione Nazionale che avrà il compito di sviluppare l'analisi e la ricerca di convergenze su temi ritenuti utili a promuovere il "valore" dell'impresa e ad ottimizzare il clima aziendale, in particolare:
1. relazioni sindacali positive e responsabili;
2. valorizzazione e crescita della professionalità dei dipendenti;
3. sviluppo delle pari opportunità;
4. puntualità e trasparenza nella comunicazione interna al fine di coltivare e consolidare il senso di appartenenza;
5. iniziative a favore dei diversamente abili;
6. sostegno alle iniziative di volontariato e solidarietà (servizi di sostegno e solidarietà sociale in termini economici e/o in termini di prestazioni d'opera);
7. azioni positive per prevenire e rimuovere comportamenti vessatori, fisici o psicologici;
8. finalizzazione della gestione del patrimonio professionale ed intellettuale;
9. impegno alla costituzione ed attivazione dei CAE e del loro ruolo;
10. formazione a livello aziendale.
Le parti convengono, infine di dare visibilità, attraverso modalità concordate, alla pubblicizzazione di uno o più temi proposti promuovendo e partecipando ad iniziative coerenti con gli impegni reciprocamente assunti.

Articolo 1 - Relazioni sindacali - Esami congiunti
La qualità dello sviluppo del settore e le prospettive aperte con l'unificazione del mercato europeo, rendono necessaria, ancora più del passato, una nuova dimensione nelle forme e nei contenuti delle relazioni sindacali volta a valorizzare il ruolo dei lavoratori/trici nei processi di cambiamento.
Annualmente, di norma entro il primo quadrimestre, l'Associazione e le Organizzazioni Sindacali nazionali dei lavoratori si incontreranno al fine di effettuare un esame congiunto del quadro economico e produttivo del comparto, delle sue dinamiche strutturali, delle prospettive di sviluppo, di concentrazione, di internazionalizzazione e di innovazione tecnologica.
Saranno altresì presi in esame i processi di sviluppo e riorganizzazione di comparti merceologici o di settori strutturalmente omogenei.
Nel corso dell'incontro saranno oggetto di informazioni e di esame congiunto, sia globalmente che per comparti e settori omogenei:
a) lo stato e la dinamica qualitativa e quantitativa dell'occupazione derivante anche dall'utilizzo dei contratti di formazione e lavoro nonché l'andamento qualitativo e quantitativo dell'occupazione femminile, con le possibile azioni positive in linea con la Raccomandazione CEE 635/1984, a norma della Risoluzione CEE 29.5.1990, e con la legge 125/1991;
b) le conseguenze dei processi di ristrutturazione e innovazione tecnologica sull'occupazione e sulle caratteristiche professionali dei lavoratori interessati;
c) la formazione e riqualificazione professionale;
d) i problemi relativi allo stato di applicazione delle principali leggi sul settore e la opportunità di eventuali loro modifiche e le politiche dirette a riforme di settore e alla regolamentazione delle procedure.

Articolo 5 - Informazione a livello nazionale
Le parti ritengono che lo sviluppo del settore e le prospettive conseguenti alla unificazione del mercato europeo evidenziano più che nel passato la necessità di valorizzare nelle forme e nei contenuti delle relazioni sindacali il ruolo dei lavoratori nei processi di cambiamento. In riferimento a ciò le parti ritengono di ravvisare, attraverso l'informazione, lo strumento necessario alla conoscenza delle situazioni delle esigenze aziendali.
L'AISA fornirà annualmente alle OO.SS. firmatarie del presente contratto, nel corso di un apposito incontro, informazioni in ordine all'andamento generale del settore, sia sotto il profilo industriale sia sotto il profilo finanziario-patrimoniale, ed in ordine alle prospettive del settore stesso nel quadro della situazione economica del Paese e del mercato unico europeo.
Nel corso dell'incontro informeranno altresì le OO.SS.:
- sul livello occupazionale del settore fornendo il numero complessivo dei dipendenti distinti per sesso, per livello, per fasce di età e per regioni;

- sul numero delle assunzioni, distinte per sesso e per livello, con specificazione di quelle effettuate con contratto di formazione e lavoro.
Dei contratti di formazione e lavoro verrà comunicato altresì il numero di quelli trasformati in rapporto di lavoro a tempo indeterminato.
Le Parti convengono, altresì, di prendere atto di quanto previsto dal decreto legislativo 6 febbraio 2007, n. 25.

Articolo 5 - 1 - Informazione a livello aziendale
Ogni anno, dopo la fine del mese di giugno - in un apposito incontro da tenersi entro il 1° semestre, le imprese informeranno gli Organismi sindacali aziendali, anche con riferimento all'Allegato ... - Rapporto sulla situazione del personale:
- sul bilancio aziendale depositato presso la Cancelleria del Tribunale, fornendo gli eventuali chiarimenti richiesti, per quanto riguarda i dati ivi contenuti relativi agli investimenti;
- sui livelli occupazionali, fornendo il numero complessivo dei dipendenti distinti per sesso, per livello, per fasce di età e per regioni, nonché nell'ambito di ciascun livello, per classi di anzianità e per sesso;
- sul costo del lavoro comunicando l'ammontare complessivo delle retribuzioni corrisposte comprensivo dei conseguenti oneri sociali e degli accantonamenti per il trattamento di fine rapporto di competenza dell'anno corrente;
- sul numero globale delle movimentazioni verificatesi, con specificazione dei passaggi di livello ripartiti per sesso;
- sulle previsioni delle eventuali nuove assunzioni, specificando quelle con contratto di formazione lavoro e quelle stagionali, con indicazioni anche delle aree professionali prevedibilmente interessate, con le modalità compatibili con le dimensioni dell'impresa;
- sulle attività eventualmente date in appalto nell'ambito delle disposizioni di legge, al fine di consentire ai competenti sindacati di categoria il controllo dell'osservanza delle norme contrattuali collettive, previdenziali ed antinfortunistiche del settore merceologico di appartenenza del personale dipendente dalle imprese appaltatrici.
Nei casi di ristrutturazioni aziendali anche derivanti da innovazioni tecnologiche, fusioni, concentrazioni, scorpori di attività, che possano incidere concretamente sui livelli occupazionali aziendali ovvero comportino modifiche nello svolgimento della prestazione lavorativa di gruppi di personale o ne comportino la mobilità, intesa come mutamento di sede di lavoro, l'impresa informerà gli Organismi sindacali aziendali in via preventiva rispetto alla realizzazione dei provvedimenti deliberati.
Nel caso di scorpori precedenti o successivi all'entrata in vigore del presente contratto, sarà riconosciuto al personale dipendente dalle stesse lo statuto dei lavoratori.
Al riguardo, su richiesta degli organismi sindacali aziendali e prima della fase di realizzazione, si effettuerà un confronto tra le Parti sui possibili effetti in materia di:
a) occupazione, con riferimento ad eventuali modifiche dei livelli occupazionali;
b) condizioni di lavoro, con riferimento a problemi legati alla mobilità, professionalità e mansioni dei lavoratori;
c) organizzazione del lavoro, con riferimento alle esigenze di formazione e riqualificazione professionale ed all'applicazione della normativa in tema di parità uomo-donna (legge 9.12.1977, n. 903 e i suoi successivi sviluppi anche di derivazione comunitaria).
Il confronto tra le parti, che sarà finalizzato ad una possibile intesa, avverrà tenendo conto tanto delle esigenze dei lavoratori interessati quanto delle esigenze dell'impresa e si esaurirà comunque entro 30 giorni dalla data dell'incontro informativo.
L'impresa potrà attuare i provvedimenti per la parte concernente le ricadute sui lavoratori di cui ai punti a), b) e c), trascorsi i 30 giorni indicati al precedente comma.
Durante i predetti 30 giorni le Organizzazioni Sindacali si asterranno da ogni azione diretta.
In caso di scorporo di attività non comprese nell'area contrattuale ai lavoratori che - previo loro consenso - dovessero passare alla società cui venga affidata l'attività scorporata, verrà garantito il mantenimento del trattamento complessivo derivante dal CCNL al momento del loro passaggio.

Articolo 5 Bis - Nuovo articolo - Informazione a livello di gruppo
Le Aziende forniranno informazioni considerando gruppo l'insieme delle società di assistenza o società facenti parte della stessa proprietà che applicano il presente contratto. Ogni anno la capogruppo che applica il CCNL AISA provvedere entro il mese di giugno a convocare le OO.SS. al fine di fornire informazioni sulle seguenti materie:
- individuazione delle imprese che compongono il gruppo;
- andamento generale economico del gruppo;
- prevedibile evoluzione delle attività del gruppo intesa anche come evoluzione delle attività della capogruppo.

Articolo 5 - 2 - Costituzione Commissioni Paritetiche
Le parti convengono di introdurre una Commissione Paritetica per le Pari Opportunità. La Commissione avrà il compito di:
- studiare la possibilità di introdurre una diversa organizzazione dell'orario di lavoro, tale da consentire un equilibrio tra responsabilità familiari e professionali;
- studiare ed approfondire come promuovere la presenza femminile in quei settori e ruoli in cui sono attualmente sottorappresentate;
- informare le aziende associate e le organizzazioni sindacali e le rappresentanze sindacali aziendali circa i risultati del proprio lavoro.
La commissione sarà costituita da 4 rappresentanti nominati nell'ambito di AISA e 4 rappresentanti indicati dalle OO.SS. firmatarie del presente contratto e sarà presieduta a rotazione.
Le parti convengono sull'importanza di incontrarsi almeno una volta l'anno o su richiesta di una delle parti.

Articolo 5 - 4 - Mobbing
Le Parti riconoscono che la tutela della dignità, dei diritti fondamentali e della salute psicofisica dei lavoratori è essenziale per garantire la qualità della vita negli ambienti di lavoro e quindi la necessità di prevenire e contrastare l'insorgere di azioni lesive della dignità e l'instaurarsi di fenomeni di prevaricazione e di molestia morale.
Considerata la rilevanza, anche economica, delle conseguenze del Mobbing nelle more di una disciplina legislativa specifica in materia, le parti concordano sulla necessità di intervenire attivamente in merito e pertanto costituiscono una "Commissione Nazionale Paritetica sul Mobbing".
La Commissione sarà costituita da 4 rappresentanti indicati dall'AISA e 4 rappresentanti indicati dalle OO.SS. firmatarie del presente contratto e sarà presieduta a rotazione.
La Commissione perseguirà le finalità volte a:
- prevenire il fenomeno;
- dirimere le controversie e risolvere i casi pratici.
I costi e le spese sostenute per l'espletamento dell'attività della commissione saranno a totale carico:
- dell'AISA per l'attività di carattere generale;
- delle imprese di volta in volta interessate, per gli specifici casi, per la cui soluzione la Commissione sia stata investita.
Le parti, entro 2 mesi dalla sottoscrizione del CCNL, nomineranno i propri rappresentanti i quali, entro due mesi dalla costituzione della commissione, stabiliranno il regolamento operativo della Commissione stessa.
Le Parti convengono che la Commissione si incontrerà almeno una volta all'anno o su richiesta di una delle parti.

Articolo 7 - Materie di contrattazione aziendale
Le parti concordano che nelle aziende che abbiano complessivamente più di 20 (venti) dipendenti nell'ambito di una stessa provincia possono essere stipulati contratti integrativi aziendali esclusivamente per le materie sotto indicate con i limiti specificamente previsti:
- distribuzione dell'orario di lavoro e modalità dei turni di lavoro;
- part time, part time post maternità;
- eventuali altre forme di flessibilità;
- azioni positive per le pari opportunità uomo donna;
- determinazione dei turni di ferie;
- formazione professionale;
- contratti a termine;

- iniziative a tutela della salute, ambiente e sicurezza;
- forme previdenziali per casi di malattia, infortunio, morte e previdenza integrativa;
- indennità speciali per quei lavoratori che operano in orari particolarmente disagiati;

- determinazione del monte ore da destinare alla formazione professionale;
- definizione delle modalità per il recupero del lavoro straordinario con riposi compensativi;

- percentuale di lavoratori ai quali concedere la trasformazione del rapporto da tempo pieno a tempo parziale;
- determinazione della flessibilità in entrata ed in uscita;
- l'utilizzo di strumenti informatici come mezzo di comunicazione tra le OO.SS. e le lavoratrici ed i lavoratori.

Articolo 7 - Nuovo articolo 3 - Long term care
Le Parti intendono aderire ad un Fondo costituito presso ANIA contro i rischi di non autosufficienza LTC (Long Term Care), versando come da regolamento e statuto del Fondo stesso, che viene accettato, dal 1 gennaio 2010, una quota pari allo 0,50% della retribuzione tabellare per ogni dipendente full time in forza; per ogni dipendente part-time il versamento sarà riproporzionato in funzione della percentuale di lavoro svolta.

Articolo 16 - Lavoratori "stagionali"
Vista la particolare attività del settore, che vede dei consistenti incrementi di attività in particolari periodi dell'anno, identificabili soprattutto con i periodi intercorrenti tra il mese di giugno e quello di settembre e tra il mese di dicembre e quello di gennaio, viene prevista l'assunzione di lavoratori c.d. "stagionali". Nel caso debba essere svolta attività di formazione i rapporti stagionali potranno essere stipulati prevedendo un'attività formativa che verrà comunicata unitamente alla domanda presentata alla Commissione Bilaterale.
A livello aziendale per specifiche specializzazioni/esigenze potranno essere modificati i periodi di riferimento previo confronto con le RSA.

Articolo 17 - Commissione Bilaterale

Le aziende che intendono avvalersi di contratti a tempo determinato o di lavoratori stagionali secondo gli articoli 14 e 16 del presente contratto sono tenute a darne preventiva comunicazione scritta alla Commissione Bilaterale istituita presso l'Associazione imprenditoriale firmataria, utilizzando esclusivamente la modulistica allegata al presente contratto, di norma 3 giorni prima della riunione della Commissione Bilaterale.
Copia delle richieste di contratti a tempo determinato dovrà essere trasmessa per conoscenza anche alle RSA dell'azienda richiedente.
All'atto della preventiva comunicazione alla Commissione Bilaterale, l'azienda dovrà esibire un attestato dal quale risulti l'iscrizione all'Associazione imprenditoriale firmataria del presente CCNL.
La Commissione, ove ritenga che con la richiesta venga a configurarsi un quadro di utilizzo anomalo degli articoli 14, 15 e 16 del presente contratto ha facoltà di segnalare i casi alle parti stipulanti il presente contratto e valutati anche in contraddittorio con l'impresa i programmi occupazionali e le prospettive di consolidamento dei contratti a termine, potrà procedere alla sospensione del contratto stesso, anche temporanea, nei confronti delle imprese interessate.
Alla Commissione Bilaterale verranno forniti in base alla modulistica condivisa con le OO.SS. i dati relativi alle assunzioni di cui agli articoli 14, 15 e 16 con cadenza semestrale di cui agli articoli 14 tempo determinato, 15 altre fattispecie di contratto a tempo determinato, 16 stagionali, 18.1 apprendisti, circa i rapporti di lavoro a tempo indeterminato e determinato in essere, quelli scaduti entro i 12 mesi antecedenti e le assunzioni effettuate. Tale informazione verrà data secondo il modello che la Commissione Bilaterale predisporrà entro 6 mesi dalla prima riunione dopo la stipulazione del presente contratto collettivo.

Articolo 17 Bis - Disposizioni generali per i contratti a tempo determinato ai sensi dei precedenti articoli 14, 15 e 16
L'utilizzo dei contratti a tempo determinato è vietato nei casi previsti dall'art. 3 del Decreto Legislativo 6 settembre 2001, n. 368.
Ai lavoratori assunti con contratto a tempo determinato trovano applicazione le disposizioni previste dal D.Lgs. 6 settembre 2001, n. 368 e successive modificazioni ed integrazioni.
I suddetti lavoratori dovranno ricevere una formazione sufficiente ed adeguata alle caratteristiche delle mansioni oggetto del contratto, al fine di prevenire rischi specifici connessi all'esecuzione del lavoro.
[…]

Articolo 18 - 1 - Contratto di Apprendistato
La disciplina dell'apprendistato è regolata dalle norme di legge e dalle disposizioni contenute nel presente contratto.
[…]

Articolo 18 - 2 - Inquadramento e durata
[…]
È vietato stabilire il compenso dell'apprendista secondo tariffe di cottimo.

Articolo 18 - 3 - Limiti quantitativi degli apprendisti
[…]
L'Azienda ogni sei mesi a partire dal 1 gennaio ed entro il 31 marzo, ed a partire dal 1 luglio ed entro il 30 settembre, fornirà alle RSA ed alla Commissione Bilaterale l'informativa su:
- numero assunti;
- numero licenziati;
- numero dimissionari;
- percorsi formativi.
[…]

Articolo 18 - 4 - Principi generali in materia di apprendistato professionalizzante
Le parti convengono che possono essere assunti con contratto di apprendistato professionalizzante, per il conseguimento di una qualificazione attraverso una formazione sul lavoro e l'acquisizione di competenze di base, trasversali e tecnico-professionali, i soggetti di età compresa tra i diciotto anni e i ventinove anni.
Per i soggetti in possesso di una qualifica professionale, conseguita ai sensi della legge 28 marzo 2003, n. 53, il contratto di apprendistato professionalizzante può essere stipulato a partire dal diciassettesimo anno di età.
Il contratto di apprendistato professionalizzante è disciplinato in base ai seguenti principi:
- forma scritta del contratto, contenente l'indicazione della prestazione oggetto del contratto, del piano formativo individuale, nonché della eventuale qualifica che potrà essere acquisita al termine del rapporto di lavoro sulla base degli esiti della formazione aziendale od extra-aziendale;
- divieto di stabilire il compenso dell'apprendista secondo tariffe di cottimo;
[…]
- la regolamentazione dei profili formativi dell'apprendistato professionalizzante è rimessa ad un'apposita Commissione nazionale, nel rispetto dei seguenti criteri e principi direttivi:
- previsione di un monte ore di formazione formale, interna o esterna alla azienda, di almeno centoventi ore per anno, per l'acquisizione di competenze di base e tecnico-professionali;
- identificazione delle modalità di erogazione e della articolazione della formazione, esterna e interna alle singole aziende, anche in relazione alla capacità formativa interna di ogni singola impresa rispetto a quella offerta dai soggetti esterni;
- riconoscimento sulla base dei risultati conseguiti all'interno del percorso di formazione, esterna e interna alla impresa, della qualifica professionale ai fini contrattuali;
- predisposizione della modulistica relativa alla registrazione della formazione effettuata nel libretto formativo;
- verifica della presenza di un tutore aziendale con formazione e competenze adeguate come previsto dalla normativa vigente.
La Commissione nazionale sarà costituita da 4 rappresentanti indicati dall'AISA e 4 rappresentanti indicati dalle OO.SS. firmatarie del presente contratto e sarà presieduta a rotazione.
La Commissione nazionale si riunirà entro un mese dalla sottoscrizione del presente CCNL, nonché ogniqualvolta sia necessario intervenire per aggiornare ed ampliare la regolamentazione dei profili formativi, previa richiesta di convocazione ad AISA.

Articolo 18 - 6 - Formazione
L'impegno formativo per l'apprendista è determinato, per l'apprendistato professionalizzante in un monte ore di formazione interna o esterna all'azienda, di almeno 120 ore annue.
A livello di contrattazione aziendale potrà essere stabilito un differente impegno formativo e specifiche modalità di svolgimento di formazione interna ed esterna, in coerenza con le cadenze dei periodi lavorativi, tenendo conto delle esigenze determinate dalle fluttuazioni stagionali dell'attività.
Le attività formative svolte presso più datori di lavoro, così come quelle svolte presso gli istituti di formazione accreditati, si cumulano ai fini dell'assolvimento degli obblighi formativi.
È facoltà dell'azienda anticipare in tutto o in parte le ore di formazione previste per gli anni successivi. Le ore di formazione di cui al presente articolo sono comprese nell'orario normale di lavoro.
Per i requisiti relativi al tutor aziendale si fa riferimento al D.M. 28 febbraio 2000.

Articolo 16 - 3 - Disciplina del rapporto
[…]
I lavoratori affetti da patologie oncologiche con capacità lavorativa ridotta, anche a causa degli effetti invalidanti di terapie salvavita, accertata dalla commissione medica istituita presso l'azienda sanitaria locale territorialmente competente potranno richiedere la trasformazione del contratto da full-time a part-time verticale o orizzontale.
Il rapporto deve essere trasformato nuovamente a full-time su richiesta del lavoratore.
L'impresa prenderà altresì in considerazione l'opportunità di trasformazione del contratto da full-time a part-time verticale o orizzontale ai lavoratori affetti da gravi patologie per le quali residui capacità lavorativa, accertate da documentazioni sanitarie, rilasciate dalla commissione medica istituita presso l'azienda sanitaria locale territorialmente competente, che comprovino l'impossibilità di poter fornire le normali prestazioni full-time.

Articolo 17 Bis - Nuovo articolo: 1 - Uscita dai turni notturni
Dopo 10 anni di servizio e 40 anni di anzianità anagrafica il lavoratore potrà presentare richiesta volontaria per uscire dai turni notturni. Le Aziende si riservano di accettare le richieste di uscita dai turni notturni compatibilmente con le loro esigenze tecnico, organizzative e produttive, fatte salve le condizioni di miglior favore.

Articolo 22 - 5 - Tutela della dignità delle lavoratrici e dei lavoratori
I rapporti tra i lavoratori dovranno essere improntati al reciproco rispetto. Le Parti, al fine di tutelare la dignità della persona nei luoghi di lavoro, adotteranno comportamenti coerenti con le linee direttive della Raccomandazione CEE 92/131 e del Codice di condotta ivi allegato.
In particolare dovranno essere evitati comportamenti a connotazione sessuale, o altro tipo di comportamento basato sul sesso, compreso quello di superiori a colleghi, offensivi della dignità della persona, ivi inclusi atteggiamenti malaccetti di tipo fisico, verbale e non verbale, che possano creare situazioni di disagio al lavoratore cui sono rivolti, o che possano influenzare decisioni riguardanti l'accesso al lavoro, la formazione e lo sviluppo professionale.
A livello aziendale, le Parti si impegnano ad eliminare gli effetti discriminanti di eventuali comportamenti contrari alla tutela della dignità della persona.

Articolo 24 - Aggiornamento professionale
Le parti, in relazione al comune obiettivo di addivenire ad un miglioramento del servizio all'utenza e di ottenere più adeguati livelli di produttività, sia qualitativi che quantitativi, concordano sulla rilevanza dell'istruzione ed aggiornamento professionale e della formazione del personale quali strumenti per giungere ad una sempre maggiore valorizzazione delle reali capacità individuali dei dipendenti anche attraverso un loro diverso utilizzo.
Le parti concordano conseguentemente sull'opportunità di una politica aziendale tendente a favorire partecipazione a corsi di istruzione professionale e di formazione che potranno essere indetti direttamente dall'azienda o da organismi esterni. Pertanto, in sede di contrattazione aziendale, verrà concordato, in aggiunta ad altre modalità di attuazione, un monte ore da destinare a corsi di formazione. Nell'eventualità in cui in Azienda non fossero presenti RSA, sarà cura della Commissione paritetica di cui all'art. 2 del presente CCNL, raccomandare un monte ore da destinare ai corsi di formazione.
I corsi in questione, per i quali si farà ricorso anche a sistemi didattici utilizzanti le più moderne tecnologie, riguarderanno il generalizzato arricchimento professionale per il sempre miglior espletamento delle mansioni in essere ed in particolare per il personale femminile si inseriranno in un processo generale tendente ad assicurare allo stesso pari opportunità nell'accesso alle varie posizioni professionali.
Verificandosene la necessità da un punto di vista tecnico, organizzativo e produttivo, saranno anche riferiti a processi di mobilità orizzontale e verticale.
L'azienda, nell'individuare i lavoratori da inviare ai corsi, terrà conto delle esigenze tecniche, organizzative e produttive, delle attitudini personali dei lavoratori, nonché dell'eventuale richiesta degli stessi garantendo comunque un'uguale possibilità di partecipazione nel rispetto della legge 903/77.
I costi per la partecipazione ai corsi saranno a carico dell'azienda.
I corsi potranno essere tenuti anche durante l'orario di lavoro e, salvo casi eccezionali, quelli organizzati dall'azienda saranno tenuti fuori dall'orario di lavoro per non più del 50% del tempo.
Poiché la qualificazione professionale concreta un interesse reciproco dell'azienda e del lavoratore, le eventuali ore dedicate ai corsi al di fuori del normale orario di lavoro non potranno essere considerate ore di lavoro.
Nei casi di innovazioni, sia tecnologiche che organizzative, l'azienda curerà l'aggiornamento professionale del personale in modo da consentire lo svolgimento delle mansioni con adeguata competenza.

Articolo 31 - Gravidanza e puerperio
Si rimanda alle disposizioni di cui al Testo unico delle disposizioni legislative in materia di tutela e sostegno della maternità e della paternità - Decreto Legislativo n. 151 del 26 marzo 2001 - e successive modifiche e integrazioni.
Si precisa che nel caso in cui la lavoratrice madre decida di optare per il congedo parentale (ex astensione facoltativa) di sei mesi immediatamente dopo il congedo di maternità (ex astensione obbligatoria) potrà usufruire di un ulteriore periodo di permesso non retribuito fino al raggiungimento di un anno di età del bambino.
[…]

Allegato Articolo 8 - Tutela salute e sicurezza nei luoghi di lavoro
Accordo in materia di tutela della salute e sicurezza sui luoghi di lavoro (nuovo accordo siglato il 22 gennaio 2004)
Le parti intendono con il presente accordo, dare attuazione agli adempimenti loro demandati dal Decreto legislativo 9 aprile 2008 n. 81 in materia di consultazione e partecipazione dei lavoratori alla tutela della salute e della sicurezza sui luoghi di lavoro.
Le parti convengono che la tutela della sicurezza e salute dei lavoratori debba perseguirsi con eguale impegno in tutti i luoghi di lavoro indipendentemente dalle loro dimensioni e dal numero dei dipendenti che ivi effettuano la loro prestazione, consentendo così la realizzazione di condizioni ambientali che favoriscano un sistema di qualità totale del lavoro.
In relazione all'attività svolta dalle imprese AISA le Parti ritengono che l'attività di tutela ed informativa svolta dal rappresentante dei lavoratori per la sicurezza sia effettuata con riferimento all'azienda nel suo complesso.
Tutto ciò premesso, le Parti concordano quanto segue:

A. Disposizioni di carattere generale
La Rappresentanza dei lavoratori per la sicurezza è organismo unico e, salvo quanto disposto al successivo terzo comma, ha sede presso la sede di ogni singola azienda numericamente più consistente.
I componenti della Rappresentanza per la sicurezza devono essere, di norma, componenti di RSA presenti in azienda.
In caso di più imprese fra di loro funzionalmente integrate in sede aziendale potrà concordarsi la costituzione di una Rappresentanza dei lavoratori per la sicurezza unica di tali imprese.

B. Numero dei componenti la Rappresentanza dei lavoratori per la sicurezza
Ferma restando la sua unicità, l'organismo di rappresentanza dei lavoratori per la sicurezza costituito tenendo conto della pluralità delle aziende, così come previsto al punto a) del presente accordo sarà composto nel modo che segue:
1) Imprese o gruppi con un numero complessivo di dipendenti fino a 100: 1 componente;
2) Imprese o gruppi con un numero complessivo di dipendenti da 101 a 500: 3 componenti;
3) Imprese o gruppi con un numero complessivo di dipendenti da 501 a 1.000: 4 componenti;
4) Imprese con un numero complessivo di dipendenti oltre i 1.000: 6 componenti.
Circa l'individuazione dei lavoratori che le RSA intenderanno candidare quali componenti la Rappresentanza dei lavoratori per la sicurezza, in sede aziendale verranno stabilite le modalità e i criteri territoriali da adottare.

C. Costituzione della Rappresentanza dei lavoratori, durata in carica della stessa e modalità per l'esercizio delle sue funzioni.
Alla costituzione della Rappresentanza dei lavoratori per la sicurezza si procede mediante elezione diretta da parte dei lavoratori dell'azienda.
Le RSA indicheranno come candidati, di norma, uno o più dei loro componenti, o lavoratori comunque da loro indicati, cui saranno inseriti in una lista unica, con la specificazione dell'Organizzazione sindacale di appartenenza.
Le OO.SS. si attiveranno per effettuare tempestivamente comunque non oltre 60 giorni dalla stipula del presente accordo le prime elezioni.
La votazione avverrà a scrutinio segreto. Ogni lavoratore riceve una scheda contenente i nominativi di tutti i candidati esprimerà il voto per tanti nominativi quanti sono i rappresentanti da eleggere. Qualora i candidati nella lista siano in numero superiore, la preferenza verrà espressa per i due terzi dei rappresentanti da eleggere.
Risulteranno eletti i candidati (o il candidato) che abbiano conseguito il maggior numero di voti. I lavoratori che svolgono prestazione in uffici periferici dell'azienda invieranno il loro voto per posta. La rappresentanza dei lavoratori per la sicurezza durerà in carica 4 anni. Scaduto tale periodo essa manterrà comunque le sue prerogative, in via provvisoria, fino all'entrata in carica della nuova rappresentanza.
La Rappresentanza dei lavoratori per la sicurezza ha le attribuzioni indicate all'art. 50 D.Lgs. 9.4.2008 n. 81.
L'accesso ai luoghi di lavoro da parte dei componenti la Rappresentanza dei lavoratori per la sicurezza avverrà dando preventiva comunicazione al responsabile del servizio di prevenzione e protezione o ad un addetto da questi delegato.

D. Tempo di lavoro retribuito per i componenti della Rappresentanza dei lavoratori per la sicurezza.
Per il tempo necessario allo svolgimento dell'attività propria della Rappresentanza dei lavoratori per la sicurezza, ogni componente avrà a disposizione 24 ore annue, con esclusione delle ore utilizzate per l'espletamento dei compiti indicati all'art. 50 c. 1 punti b), c), d) ed l) D.Lgs. 9.4.2008 n. 81.

In tutti i casi in cui un componente la Rappresentanza per la sicurezza, per svolgere le sue specifiche funzioni, debba assentarsi dal proprio posto di lavoro, dovrà darne preventivo avviso all'impresa firmando un'apposita scheda permessi al fine di consentire il computo delle ore utilizzate.

E. Segreto professionale
I componenti della Rappresentanza dei lavoratori per la sicurezza debbono rispettare rigorosamente il segreto in ordine ai processi lavorativi di cui vengano a conoscenza nell'esercizio delle funzioni espletate, loro imposto dall'art. 50 c. 6 D.Lgs. 9.4.2008 n. 81.
Nota a Verbale
Le competenze della rappresentanza dei lavoratori per la sicurezza confluiscono nelle competenze della Commissione Paritetica.

Nuovo articolo - Collegio di conciliazione ed arbitrato
È istituito a cura delle organizzazioni stipulanti il presente contratto un Collegio di Conciliazione ed Arbitrato.
A tale Collegio è demandato il compito di:
- dare luogo al tentativo di conciliazione ex art. 410 c.p.c. per tutte le controversie individuali e collettive relative ai rapporti di lavoro di cui all'art. 409 c.p.c.
A tale Collegio è altresì demandato il compito di pronunciarsi:
- per devoluzione delle parti, sulle controversie individuali e collettive relative ai rapporti di lavoro ai sensi dell'art. 412 ter c.p.c. comprese quelle di cui all'art. 7 legge 20.5.1970 n. 300, nonché sulle controversie relative all'interpretazione ed applicazione del presente contratto.
Il Collegio è composto da tre membri, di cui:
- uno designato dalle organizzazioni imprenditoriali stipulanti, la cui firma risulti essere stata depositata presso la Direzione Provinciale del Lavoro;
- uno designato dalla organizzazioni sindacali stipulanti, la cui firma risulti essere stata depositata presso la Direzione Provinciale del Lavoro;
- uno, con funzioni di Presidente, scelto di comune accordo dalle rispettive organizzazioni territoriali, la cui firma risulti essere stata depositata presso la Direzione Provinciale del Lavoro.
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