Cassazione Civile, Sez. Lav., 18 luglio 2016, n. 14629 - Mancanza di misure di sicurezza idonee ad evitare le cadute dall'alto. Il datore è responsabile sia quando ometta di adottare idonee misure, sia quando non accerti che il lavoratore ne faccia uso


 

"Il datore di lavoro è responsabile dell'infortunio occorso al lavoratore, sia quando ometta di adottare le idonee misure protettive, sia quando non accerti e vigili che di queste misure venga fatto effettivamente uso da parte del dipendente, non potendo attribuirsi alcun effetto esimente all'eventuale concorso di colpa del lavoratore, la cui condotta può comportare l'esonero totale dei datore di lavoro da ogni responsabilità solo quando presenti i caratteri dell'abnormità e dell'imprevedìbilità rispetto al procedimento lavorativo "tipico" ed alle direttive ricevute, così da porsi come causa esclusiva dell'evento (cfr. Cass., 20 ottobre 2011, n. 21694; Cass., 17 febbraio 2009, n. 3786; Cass. 13 settembre 2006, n. 19559; n. Cass., 14 marzo 2006, n.5493;Cass., 8 marzo 2006, n. 4980; Cass., 20 marzo 2006, n. 6154).
Diviene così irrilevante ogni ulteriore considerazione in ordine alla conoscenza personale che il lavoratore avrebbe dovuto avere, in ragione della sua formazione professionale, dei rischi collegati alla sua attività, dal momento le norme dettate in tema di prevenzione degli infortuni sul lavoro sono dirette a tutelare il lavoratore anche dagli incidenti derivanti dalla sua disattenzione, o ascrivibili ad imperizia, negligenza ed imprudenza dello stesso: il datore di lavoro è sempre responsabile dell’ infortunio occorso al lavoratore, sia quando ometta di adottare le idonee misure protettive, sia quando non accerti e vigili che di queste misure venga fatto effettivamente uso da parte del dipendente (Cass., 25 febbraio 2011, n. 4656)."


 

Presidente: MAMMONE GIOVANNI Relatore: DORONZO ADRIANA Data pubblicazione: 18/07/2016

 

Fatto


1. Il 24 febbraio 2003, U.M., dipendente di C.F., titolare dell'omonima impresa individuale, mentre era intento a svolgere lavori di ristrutturazione in un cantiere edile di proprietà del C.F., cadde dal tetto da un'altezza di circa 7 mt. e riportò fratture multiple giudicate guaribili in 30 giorni. L'infortunato riprese l'attività lavorativa in data 9/8/2003.
2. Il procedimento penale avviatosi a seguito dell'infortunio a carico del C.F. si concluse con sentenza di patteggiamento e applicazione della pena di € 350,00.
3. A seguito della richiesta dell'Inail di rimborso delle somme pagate al lavoratore, il C.F. adì il Tribunale di Alessandria chiedendo che si accertasse l'Insussistenza della sua responsabilità e, dunque, del diritto dell'Inail alla rivalsa.
4. Il Tribunale di Alessandria rigettò la domanda del C.F. e, in accoglimento della riconvenzionale proposta dall'Inail, lo condannò al pagamento in favore dell'Istituto assicurativo della somma di € 58.868,19 oltre accessori di legge.
5. Contro la sentenza, il C.F. propose appello e la Corte d'appello Torino, con sentenza depositata il 31 marzo 2011, lo ha rigettato, condannando l'appellante al pagamento delle spese del giudizio.
6. La Corte territoriale, condividendo il giudizio del primo giudice, dopo aver premesso che non erano contestate le modalità dell'infortunio, ha ritenuto sussistente la responsabilità del C.F., In quanto non aveva dotato il cantiere di impalcature e parapetti di protezione, uniche misure necessarie a scongiurare il rischio di cadute; che la condotta del lavoratore non era stata il risultato di un rischio elettivo, né poteva essere qualificata come imprevedibile o abnorme; che vi era stata sentenza penale di patteggiamento; che, a prescindere dall'effettiva messa a disposizione dei lavoratori di strumenti di protezione adeguati al tipo di lavoro da eseguirsi (nella specie, casco e cinture), era risultato che anche gli altri lavoratori non le indossavano.
4. Per la cassazione di questa sentenza il C.F. propone ricorso sostenuto da un unico articolato motivo. L'INAIL si costituisce con controricorso e deposita memoria.
 

Diritto


1. Con l'unico motivo, il ricorrente deduce l'omessa, insufficiente o contraddittoria motivazione su un fatto decisivo della controversia costituito dal comportamento abnorme del lavoratore infortunato. In particolare sostiene che dalla prova documentale (verbale d'ispezione dei carabinieri e relativi allegati) era emerso che il lavoratore era salito sul tetto senza prendere alcuna precauzione, nonostante vi fossero cinture e caschi e che lo stesso lavoratore, operaio esperto, sapesse che la superficie era gelata. Il testimone escusso, inoltre, aveva dichiarato che l'U.M. stava eseguendo dei lavori nel sottotetto e che non doveva salire sul tetto. La scelta di salire sul tetto, attraverso la scala di ferro visibile nelle fotografie allegate al rapporto dei carabinieri, era dunque volontaria e arbitraria, in violazione degli ordini impartiti dal datore di lavoro e tanto escludeva il nesso causale tra le presunte manchevolezze di questo e l'infortunio occorso.
2. Il motivo è infondato.
Dalla lettura della sentenza emerge che la Corte, dopo aver sottoposto al vaglio del suo giudizio gli elementi di prova raccolti, ha ritenuto provato l’inadempimento del datore di lavoro allegato dall'INAIL e costituito dalla omessa adozione di impalcatura e ponteggi, nonché di altre opere provvisorie dirette ad impedire la caduta dall'alto dei lavoratori.
2.1. La Corte torinese ha fondato il giudizio di responsabilità del C.F. sulla base di una duplice ratio decidendi, costituita, in primo luogo, dall'omessa adozione da parte del datore di lavoro di idonei sistemi di protezione e, in secondo luogo, dall'omessa vigilanza sull'uso, da parte dello stesso lavoratore, dei mezzi di protezione esistenti, ossia delle cinture di sicurezza, non indossate neppure dagli altri operai. Quanto a queste ultime, inoltre, la Corte ne ha sottolineato la natura sussidiaria, - nel senso che sono adottabili solo quando non sia possibile disporre di impalcati di protezione e parapetti (artt. 16 e 10 D.P.R. n. 164/1956) - nonché la mancanza di un'effettiva efficacia preventiva nel loro uso esclusivo, come sottolineato dall'ispettore della Asl di Alessandria, intervenuto nel cantiere il giorno dell'infortunio. Ha poi accertato che il lavoratore stava lavorando sul tetto insieme agli altri operai, e che, in ogni caso, quand'anche fosse stato assegnato ad altro lavoro (nel sottotetto), la decisione di recarvisi era pur sempre inerente all'attività lavorativa e non già frutto di una scelta estranea alle necessità del lavoro, con la conseguenza che era onere del datore di lavoro prevedere tale possibilità e approntare le misure idonee ad evitare la caduta, nonché a far rispettare le norme di sicurezza. 
La Corte territoriale ha specificamente richiamato le emergenze istruttorie su cui ha fondato il suo convincimento, costituite sia dal dato (incontestato) che al momento dell'infortunio il lavoratore si trovava sul tetto insieme agli altri operai sia dalla natura delle mansioni cui era addetto ("perlinatura" del tetto), sia infine dalle dichiarazioni rese dal teste G., ritenuto maggiormente attendibile rispetto all'altro teste escusso, ancora alle dipendenze del C.F. al momento della deposizione.
2.2. Ha quindi fatto corretta applicazione dei. principi ripetutamente affermati da questa Corte, secondo cui, il datore di lavoro è responsabile dell'infortunio occorso al lavoratore, sia quando ometta di adottare le idonee misure protettive, sia quando non accerti e vigili che di queste misure venga fatto effettivamente uso da parte del dipendente, non potendo attribuirsi alcun effetto esimente all'eventuale concorso di colpa del lavoratore, la cui condotta può comportare l'esonero totale dei datore di lavoro da ogni responsabilità solo quando presenti i caratteri dell'abnormità e dell'imprevedìbilità rispetto al procedimento lavorativo "tipico" ed alle direttive ricevute, così da porsi come causa esclusiva dell'evento (cfr. Cass., 20 ottobre 2011, n. 21694; Cass., 17 febbraio 2009, n. 3786; Cass. 13 settembre 2006, n. 19559; n. Cass., 14 marzo 2006, n.5493;Cass., 8 marzo 2006, n. 4980; Cass., 20 marzo 2006, n. 6154).
Diviene così irrilevante ogni ulteriore considerazione in ordine alla conoscenza personale che il lavoratore avrebbe dovuto avere, in ragione della sua formazione professionale, dei rischi collegati alla sua attività, dal momento le norme dettate in tema di prevenzione degli infortuni sul lavoro sono dirette a tutelare il lavoratore anche dagli incidenti derivanti dalla sua disattenzione, o ascrivibili ad imperizia, negligenza ed imprudenza dello stesso: il datore di lavoro è sempre responsabile dell’ infortunio occorso al lavoratore, sia quando ometta di adottare le idonee misure protettive, sia quando non accerti e vigili che di queste misure venga fatto effettivamente uso da parte del dipendente (Cass., 25 febbraio 2011, n. 4656).
4. In realtà, i motivi in esame investono direttamente il merito della valutazione operata dalla Corte territoriale e tentano una diversa e più appagante rivalutazione delle risultanze istruttorie per pervenire ad un giudizio di fatto favorevole. Ma è principio di indiscussa acquisizione nella giurisprudenza di legittimità quello secondo cui spetta in via esclusiva al giudice di merito il compito di individuare le fonti del suo convincimento, di assumere e valutare le prove, di controllarne l'attendibilità e la concludenza, di scegliere, tra le complessive risultanze del processo, quelle ritenute maggiormente idonee a dimostrare la veridicità dei fatti ad esse sottesi, assegnando prevalenza all'uno o all'altro dei mezzi di prova acquisiti, nonché la facoltà di escludere anche attraverso un giudizio implicito la rilevanza di una prova, dovendosi ritenere, a tal proposito, che egli non sia tenuto ad esplicitare, per ogni mezzo istruttorio, le ragioni .per cui lo ritenga irrilevante ovvero ad enunciare specificamente che la controversia può essere decisa senza necessità di ulteriori acquisizioni (v. da ultimo, Cass., 13 giugno 2014, n. 13485; Cass. Sez. Un. 11 giugno 1998 n. 5802).
5. Conseguentemente, il ricorso deve essere rigettato. In applicazione del criterio della soccombenza il C.F. deve essere condannato al pagamento delle spese processuali sostenute dall'Inail.
 

P.Q.M.
 

La Corte rigetta il ricorso e condanna il C.F. al pagamento delle spese del presente giudizio, liquidate in complessivi C 3.100,00, di cui £ 3.000,00 per compensi professionali, oltre al 15% per spese generali e altri accessori di legge.
Così deciso in Roma, 21 aprile 2016