Categoria: Normativa statale
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Ministero dell'interno
Decreto 9 agosto 2016
Approvazione di norme tecniche di prevenzione incendi per le attività ricettive turistico - alberghiere, ai sensi dell'articolo 15 del decreto legislativo 8 marzo 2006, n. 139.
G.U. 23 agosto 2016, n. 196

IL MINISTRO DELL'INTERNO

Visto il decreto legislativo 8 marzo 2006, n. 139, recante «Riassetto delle disposizioni relative alle funzioni ed ai compiti del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, a norma dell'articolo 11 della legge 29 luglio 2003, n. 229»;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 1° agosto 2011, n. 151, concernente il regolamento per la semplificazione della disciplina dei procedimenti relativi alla prevenzione degli incendi, a norma dell'articolo 49, comma 4-quater, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122;
Visto il decreto del Ministro dell'interno 9 aprile 1994 e successive modificazioni, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 95 del 26 aprile 1994 e ripubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 116 del 20 maggio 1994, recante l'approvazione della regola tecnica di prevenzione incendi per la costruzione e l'esercizio delle attività ricettive turistico-alberghiere;
Visto il decreto del Ministro dell'interno 6 ottobre 2003, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 239 del 14 ottobre 2003, recante «Approvazione della regola tecnica recante l'aggiornamento delle disposizioni di prevenzione incendi per le attività ricettive turistico - alberghiere esistenti di cui al decreto 9 aprile 1994»;
Visto il decreto del Ministro dell'interno 7 agosto 2012, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, n. 201 del 29 agosto 2012, recante «Disposizioni relative alle modalità di presentazione delle istanze concernenti i procedimenti di prevenzione incendi e alla documentazione da allegare, ai sensi dell'articolo 2, comma 7, del decreto del Presidente della Repubblica 1° agosto 2011, n. 151»;
Visto il decreto del Ministro dell'interno 14 luglio 2015, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, n. 170 del 24 luglio 2015, recante «Disposizioni di prevenzione incendi per le attività ricettive turistico - alberghiere con numero di posti letto superiore a 25 e fino a 50»;
Visto il decreto del Ministro dell'interno 3 agosto 2015 e successive modificazioni, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, n. 192 del 20 agosto 2015, recante «Approvazione di norme tecniche di prevenzione incendi, ai sensi dell'art. 15 del decreto legislativo 8 marzo 2006, n. 139»;
Ritenuto di dover definire, nell'ambito delle norme tecniche di cui al decreto del Ministro dell'interno 3 agosto 2015, specifiche misure tecniche di prevenzione incendi per le attività ricettive turistico - alberghiere;
Sentito il Comitato centrale tecnico-scientifico per la prevenzione incendi di cui all'art. 21 del decreto legislativo 8 marzo 2006, n. 139;
Espletata la procedura di informazione ai sensi della direttiva (UE) 2015/1535 del 9 settembre 2015, che prevede una procedura di informazione nel settore delle regolamentazioni tecniche e delle regole relative ai servizi della società dell'informazione;
 

Decreta:

Art. 1
Nuove norme tecniche di prevenzione incendi per le attività ricettive turistico - alberghiere

1. Sono approvate le norme tecniche di prevenzione incendi per le attività ricettive - turistico alberghiere di cui all'allegato 1, che costituisce parte integrante del presente decreto.

 

Art. 2
Campo di applicazione

1. Le norme tecniche di cui all'art. 1 si possono applicare alle attività ricettive turistico - alberghiere di cui all'allegato I del decreto del Presidente della Repubblica 1° agosto 2011, n. 151, ivi individuate con il numero 66, esistenti alla data di entrata in vigore del presente decreto ovvero per quelle di nuova realizzazione, ad esclusione delle strutture turistico - ricettive nell'aria aperta e dei rifugi alpini.
2. Le norme tecniche di cui all'art. 1 si possono applicare alle attività di cui al comma 1 in alternativa alle specifiche norme tecniche di prevenzione incendi di cui al decreto del Ministro dell'interno del 9 aprile 1994, al decreto del Ministro dell'interno del 6 ottobre 2003 e al decreto del Ministro dell'interno del 14 luglio 2015.

 

Art. 3
Modifiche al decreto del Ministro dell'interno 3 agosto 2015 e successive modificazioni

1. All'allegato 1 del decreto del Ministro dell'interno 3 agosto 2015 e successive modificazioni, nella sezione V «Regole tecniche verticali», è aggiunto il seguente capitolo «V.5 - Attività ricettive turistico - alberghiere», contenente le norme tecniche di prevenzione incendi per le attività ricettive turistico - alberghiere di cui all'art. 1.
2. All'art. 1, comma 2, del decreto del Ministro dell'interno 3 agosto 2015 e successive modificazioni, dopo la lettera i), sono aggiunte le seguenti lettere: «l) decreto del Ministro dell'interno 9 aprile 1994 recante "Approvazione della regola tecnica di prevenzione incendi per la costruzione e l'esercizio delle attività ricettive turistico - alberghiere"; m) decreto del Ministro dell'interno 6 ottobre 2003 recante "Approvazione della regola tecnica recante l'aggiornamento delle disposizioni di prevenzione incendi per le attività ricettive turistico - alberghiere esistenti di cui al decreto 9 aprile 1994"; n) decreto del Ministro dell'interno 14 luglio 2015 recante "Disposizioni di prevenzione incendi per le attività ricettive turistico-alberghiere con numero di posti letto superiore a 25 e fino a 50"».
3. All'art. 2, comma 1, del decreto del Ministro dell'interno 3 agosto 2015 e successive modificazioni, dopo il numero «64» sono inserite le seguenti parole «66, ad esclusione delle strutture turistico - ricettive nell'aria aperta e dei rifugi alpini».

 

Art. 4
Norme finali

1. Il presente decreto entra in vigore il trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

Roma, 9 agosto 2016

Il Ministro: Alfano

 

Allegato
 

REGOLE TECNICHE VERTICALI
Capitolo V.5: Attività ricettive turistico-alberghiere

 

Scopo e campo di applicazione
Classificazioni
Profili di rischio
Strategia antincendio
Vani degli ascensori
Opere da costruzione con un numero di posti letto non superiore a 25

V 5.1 Scopo e campo di applicazione
1. La presente regola tecnica verticale reca norme tecniche di prevenzione incendi riguardanti le seguenti attività ricettive turistico - alberghiere, con oltre 25 posti letto: alberghi, pensioni, motel, villaggi albergo, residenze turistico - alberghiere, studentati, alloggi agrituristici, ostelli per la gioventù, bed & breakfast, dormitori, case per ferie.

V 5.2 Classificazioni
1. Ai fini della presente regola tecnica verticale, le attività ricettive turistico - alberghiere sono classificate come segue:
a) in relazione al numero dei posti letto p:
PA: 25 <p 50;
PB: 50< p 100;
PC: 100 <p 500;
PD: 500 < p1000;
PE: p > 1000.
b) in relazione alla massima quota dei piani h:
HA: h< 12 m;
HB: 12m< h 24m;
HC:24m<h32m;
HD: 32m< h 54m;
HE: h>54m.
2. Le aree dell'attività sono classificate come segue:
TA: spazi riservati, aree in cui la maggior parte degli occupanti è in stato di veglia e conosce l’edificio (spazi ad uso del personale);
TB: spazi comuni, aree in cui la maggior parte degli occupanti è in stato di veglia e non conosce l’edificio;
TC: spazi di riposo, aree in cui la maggior parte degli occupanti può essere addormentata;
TM: depositi o archivi di superficie lorda superiore a 25m² e carico di incendio specifico qf > 600 MJ/m²;
TO: locali con affollamento > 100 occupanti;
nota: ad esempio sale conferenza, sala riunione, sala ristorazione,
TK: locali con carico di incendio specifico qf > 1200 MJ/m²;
TT: locali in cui siano presenti quantità significative di apparecchiature elettriche ed elettroniche, locali tecnici rilevanti ai fini della sicurezza antincendio;
nota: ad esempio CED, stamperie, sala server, cabine elettriche ...
TZ: altri spazi.
3. Sono considerate aree a rischio specifico (Capitolo V.l) almeno le seguenti aree: aree TK e TZ quali lavanderie, stirerie, locali di cottura, locali con apparecchiature che utilizzano fiamme libere.

V 5.3 Profili di rischio
1. I profili di rischio sono determinati secondo la metodologia di cui al capitolo G.3.

V. 5.4 Strategia antincendio
1. Devono essere applicate tutte le misure antincendio della regola tecnica orizzontale (RTO) attribuendo i livelli di prestazione secondo i criteri in esse definiti, fermo restando quanto indicato al successivo punto 3.
2. Devono essere altresì applicate le prescrizioni dei capitoli V.l e, ove pertinente, V.3.
3. Nei paragrafi che seguono sono riportate le indicazioni complementari o sostitutive delle soluzioni conformi previste dai corrispondenti livelli di prestazione della RTO.
4. Per le attività esercite in diverse opere da costruzione, anche adiacenti, purché tra loro compartimentate, le misure antincendio devono essere correlate al numero di posti letto della singola opera da costruzione.
5. Per le attività di cui al precedente punto 4, aventi in una singola opera da costruzione un numero di posti letto non superiore a 25, devono essere applicate, a queste, le misure antincendio indicate al paragrafo V.5.6.

V. 5.4.1 Reazione al fuoco
1. All'interno delle aree TC i mobili imbottiti e i tendaggi devono appartenere al gruppo di materiali GM2 (tabella S.l-4).
2. Ad esclusione delle aree TC, il limite di cui al punto 3 del paragrafo S.1.4 è elevato al 25% limitatamente per i rivestimenti in legno. 

V. 5.4.2 Resistenza al fuoco
1. La classe di resistenza al fuoco (Capitolo S.2) non può essere inferiore a quanto previsto in tabella V.5-1

Compartimenti

Classificazione dell'Attività

HA

HB

HC

HD

HE

Fuori terra

30

60

90

Interrati

60

90

Tabella V.5-1: Classe minima di resistenza al fuoco
2. Qualora l’attività occupi un unico piano a quota non inferiore a -1 m e non superiore a +1 m, in opera da costruzione destinata esclusivamente a tale attività e compartimentata rispetto ad altre opere da costruzione, e tutte le Aree TB, TC e TO dispongano di vie d’esodo che non attraversino altre aree, è ammessa la classe 15 di resistenza al fuoco (Capitolo S.2).

V.5.4.3 Compartimentazione
1. I piani delle aree di tipo TC e TO devono essere ubicati a quota non inferiore a -5 m, fatta eccezione di quanto indicato ai successivi punti 2 e3.
2. I locali delle aree TC, con piani a quota inferiore a -1 m, devono essere compartimentati con classe di resistenza al fuoco determinata secondo il Capitolo S.2, comunque non inferiore a 30e con chiusure dei vani di comunicazione E-Sa.
3. I piani delle aree TO possono essere ubicati a quota inferiore a-5me non inferiore a -10 m se le stesse sono:
- inserite in compartimenti di classe non inferiore a 30 e con chiusure dei vani di comunicazione di tipo E-Sa;
- dotate di vie di esodo verticali almeno di tipo protetto;
- dotate di controllo dell’incendio (Capitolo S.6) di livello IV di prestazione;
- dotate di rivelazione ed allarme (Capitolo S.7) di livello IV di prestazione con sistema EVAC.
4. Le aree dell'attività devono avere le caratteristiche di compartimentazione (Capitolo S.3) previste in tabella V.5-2.
 

Aree dell'Attività

Classificazione dell'Attività

HA

HB

HC

HD

HE

TA, TB, TC

Nessun requisito aggiuntivo

TD, TT, TM

Di tipo protette

TK

Di tipo protetto e chiusure con requisiti S3[1]

Comunicanti con locali a prova di fumo proveniente dall'area TK [2]

TZ

Secondo risultanze dell'analisi del rischio

[1] Di tipo protettto e chiusure con requisiti S4 se ubicate a quota non inferiore a -5 m; in caso l'area TK sia ubicata a quota inferiore a -5 m, il resto dell'attività deve essere a prova di fumo proveniente dall'area TK.
[2] I locali destinati a lavanderia, stireria e locali cottura almeno di tipo protetto.

Tabella V.5- 2: Compartimentazione

V.5.4.4 Esodo
1. Le camere o gli appartamenti per ospiti con affollamento non superiore a 10 occupanti sono escluse dai limiti minimi previsti per le larghezze delle vie d'esodo (Capitolo S.4).

V.5.4.5 Gestione della sicurezza antincendio
1. Le prescrizioni di cui al punto 4 del paragrafo S.5.6.5 vanno applicate anche all’interno di ciascuna camera e devono essere di tipo multilingua.

V.5.4.6 Controllo dell'incendio
1. In relazione al tipo di aree presenti, l'attività deve essere dotata di misure di controllo dell'incendio (Capitolo S.6) secondo i livelli di prestazione previsti in tabella V.5-3.

Classificazione dell'Attività

Classificazione dell'Attività

Posti letto

Aree dell'Attività

HA

HB

HC

HD

HE

PA, PB

TA, TB, TC, TM, TO, TT

II

III

III

III

III

PC

TA, TB, TC, TM, TO, TT

III

III

III

III

III

PD, PE

TA, TB, TC, TM, TO, TT

III

III

IV

IV

V

Qualsiasi

TK

III [1]

III [1]

IV

IV

IV

Qualsiasi

TZ

Secondo risultanze dell'analisi del rischio

[1] livello IV qualora ubicati a quota inferiore a -10 m odi superficie lorda > 50 mq

Tabella V.5- 3: Livello di prestazione per controllo dell'incendio

2. Ai fini della eventuale applicazione della norma UNI 10779, devono essere adottati i parametri di progettazione minimi riportati in tabella V.5-4 e deve essere prevista la protezione interna.
 

Classificazione dell'Attività

Livello di pericolosità minimo [1]

Protezione esterna

Caratteristiche minime alimentazione idrica (UNI EN 12845) [1]

Posti letto

Quota dei piani

PA, PB

HB, HC

1

Non richiest

Singola

PC

HA, HB, HC

2

Non richiesta

Singola

PD, PE

HA, HB, HC

2

Si

Singola superiore

PA, PB, PC, PD, PE

HD, HE

2

Si

Doppia

[1] Per attività PA HB e PC HA e per eventuali aree TK che ricadono in attività PA HA, PB HB, PC HA l'alimentazione idrica può essere di tipo promiscuo ed il livello di pericolosità può essere assunto pari ad 1.

Tabella V.5- 4: Parametri progettuali per la rete idranti secondo UNI 10779
3. Per la progettazione dell'eventuo/e impianto automatico di controllo o estinzione dell’incendio di tipo sprinkler secondo norma UNI EN 12845 devono essere adottati i parametri riportati in tabella V.5-5.

Classificazione dell'Attività

Classificazione delle porzioni di attività nelle quali è previsto l'impianto sprinkler

Caratteristiche minime alimentazione idrica (UNI EN 12845)

Posti letto

Aree dell'Attività

Quota dei piani

Secondo norma UNI EN 12845

Singola Superiore

PD

TA, TB, TC, TM, TO, TT

HC, HD, HE

Doppia

PE

TA, TB, TC, TM, TO, TT

HC, HD, HE

Singola Superiore [1]

Qualsiasi

TK

HA. HB, HC, HD, HE

 

[1] Per le eventuali aree TK inserite in attività HA, HB, HC, alimentazione idrica di tipo singolo.

Tabella V.5- 5: Parametri progettuali impianto sprinkler secondo UNI EN 12845.

V.5.4.7 Rivelazione ed allarme
1. In relazione al tipo di aree presenti, l'attività deve essere dotata di misure di rivelazione ed allarme (Capitolo S.7) secondo i livelli di prestazione di cui alla tabella V.5-6.
2. Per il livello IV di prestazione deve essere sempre previsto sistema EVAC.
3. Nelle aree TC dove sono installati apparecchi a fiamma libera (ad esempio camini, stufe...) la funzione A (Tabella S.7-5) deve comprendere anche rivelatori di monossido di carbonio.

Classificazione dell'Attività

Classificazione dell'Attività

HA

HB

HC

HD

HE

PA, PB

III

III

III [1]

III [1]

III [1]

PC

III

III

III [1]

IV

IV

PD, PE

IV

IV

IV

IV

IV

[1] Le funzioni E, F, G, ed H devono essere automatiche su comando della centrale o con centrali autonome di azionamento asservite alla centrale master

Tabella V5- 6: Livelli di prestazione per rivelazione ed allarme

V. 5.5 Vani degli ascensori
1. Fatte salve le indicazioni contenute nella tabella S.9-3, laddove siano previsti vani scala di tipo protetto o a prova di fumo, i vani degli ascensori (Capitolo V.3) a servizio dell’attività, qualora non inseriti all’interno di vani scala di tipo protetto o a prova di fumo e vi sia la necessità di compartimentazioni orizzontali, devono essere almeno di tipo SB.

V. 5.6 Opera da costruzione con un numero di posti letto non superiore a 25
1. Le misure antincendio per le aree TB e TC si applicano con i Livelli di prestazione indicati nella tabella V.5-7.

Misura antincendio

Livello di prestazione

Reazione al fuoco (Capitolo S.1)

I [1]

Resistenza al fuoco (Capitolo S.2)

III [2]

Compartimentazione (Capitolo S.3)

I

Esodo (Capitolo S.4)

I

Gestione della Sicurezza antincendio (Capitolo S.5)

[3]

Controllo dell'Incendio (Capitolo S.6)

II

Rivelazione ed allarme (Capitolo S.7)

I

Controllo dei fumi e del calore (Capitolo S.8)

I

Operatività antincendio (Capitolo S.9)

II

[1] Nelle aree TC si applica quanto indicato al paragrafo V.5.4.1 punto 1.
[2] La classe di resistenza al fuoco non può essere inferiore a 30 ovvero 15 nel caso indicato al paragrafo V.5.4.2 punto 2.
[3] Livello da determinare in funzione del numero di posti letto complessivo per l'intera attività.

 

Tabella V.5-7: Livelli di prestazione per attività in opere da costruzione con un numero di posti letto non superiore a 25

2. Per le aree TM, TK, TT e TZ si applicano le misure di cui al punto 1, integrate da quelle derivanti da una specifica analisi del rischio.