Cassazione Penale, Sez. 4, 23 settembre 2016, n. 39494 - Rischio di interferenza tra l'attività svolta dal gruista e quella del classificatore dei rottami


 

 

Presidente: BLAIOTTA ROCCO MARCO Relatore: MENICHETTI CARLA Data Udienza: 06/07/2016

Fatto

 

1. La Corte d'Appello di Trieste, in accoglimento dell'impugnazione del Procuratore Generale, riformava la sentenza di assoluzione resa nei confronti di V.O. e ne pronunciava la condanna per il reato di lesioni colpose commesso ai danni di V.M..
Era stato contestato all'Imputato, nella sua qualità di responsabile per la sicurezza ed igiene del lavoro delle Acciaierie B.S. Spa, di aver omesso di adottare, attraverso specifica procedura di sicurezza, norme comportamentali volte a ridurre al minimo il rischio di interferenza tra l'attività del gruista del parco rottami e quella del personale a terra addetto alla campionatura.
Era così avvenuto che il giorno 16 settembre 2010, mentre il V.M. stava svolgendo le proprie mansioni di classificatore dei rottami di ferro, era stato agganciato, insieme al carico di acciaio, dal macchinario elettro-magnete collegato al carroponte che movimentava i rottami e poi rilasciato a terra, riportando gravi lesioni.
2. Il Tribunale di Udine era pervenuto all'assoluzione per insussistenza del fatto sul rilievo che il rischio connesso alla movimentazione dei rottami ed alla presenza eventuale di classificatori era stato valutato correttamente, salvo che era prescritta fra gruista e classificatore una comunicazione gestuale e verbale piuttosto che una obbligatoria comunicazione telefonica o via radio ai fini di un corretto ed efficace scambio di informazioni sulle rispettive posizioni. Nel caso di specie però, ad avviso del Tribunale, tale profilo di colpa non era legato a nesso di causalità con l'evento in quanto il gruista aveva ammesso di aver visto il V.M. accedere alla fossa.
3. La Corte d'Appello - dopo aver proceduto a nuovo esame della persona offesa - aveva evidenziato invece che il sistema di comunicazione fra gruista e classificatore in uso in azienda era gravemente carente, in quanto prevedeva come opzionale e non obbligatoria ed esclusiva la procedura di comunicazione attraverso il telefono cellulare. Era stata proprio la comunicazione gestuale a non offrire adeguate garanzie di comprensione fra i due addetti, tanto che il gruista, dopo aver visto il V.M. allontanarsi, non aveva percepito il gesto con cui questi gli segnalava che era rientrato nella zona interessata al carico dei rottami e lo aveva agganciato provocando l'evento lesivo.
L'aver affidato il coordinamento tra i due addetti in una zona di operazioni particolarmente rischiosa, quale la fossa del rottame, ad una comunicazione gestuale senza nessuna garanzia di reciproca comprensione rappresentava pertanto una chiara violazione del generico obbligo di garantire la sicurezza delle prestazioni di lavoro.
Quanto all'inadeguata valutazione del relativo rischio e alla mancata adozione di congrue procedure per eliminarlo, rilevava che anche il telefono cellulare messo a disposizione degli operai all'epoca dell'Infortunio (il cui impiego era comunque facoltativo e non obbligatorio e peraltro non usato perché ritenuto un mezzo di comunicazione scomodo, imponendo al gruista di lasciare i comandi per rispondere), fosse inidoneo, dovendo essere attuata la diversa misura della dotazione di un dispositivo di viva voce, successivamente adottata a seguito di prescrizioni della ASL.
La Corte ha poi escluso che tale profilo di colpa esulasse dagli addebiti contestati nell'imputazione, piuttosto generica anche nella indicazione delle norme violate, dato che in ogni caso il tema della tipologia dei mezzi di comunicazione tra gruista e classificatore e di idoneità degli stessi era stata lungamente dibattuto nel corso del giudizio di primo grado, nel pieno rispetto del diritto di difesa, e che la mancata adozione di idonee procedure di coordinamento rientrava altresì nella generica nozione di colpa.
3. Ha proposto ricorso il difensore dell'imputato per due distinti motivi, entrambi relativi a vizio di motivazione, travisamento di fatto e di prova ed omesso esame di prove decisive e contrarie.
3.1. Il primo motivo censura la valutazione del nesso causale. Il V.M. - si sostiene - dopo aver segnalato al gruista la sua presenza, doveva accertarsi, con i mezzi a sua disposizione (gesti convenzionali o telefono cellulare) e prima di accedere all'area, che il gruista l'avesse visto; egli aveva invece posto in essere una condotta del tutto abnorme e contraria alle regole cautelari dettate in azienda, nonostante vi lavorasse da oltre venticinque anni, avesse Anch'egli svolto mansioni di gruista e fosse stato appositamente formato sulle segnalazioni di sicurezza. Su tali osservazioni della difesa e sul giudizio controfattuale necessario ad acclarare il nesso causale con elevato grado di credibilità razionale, la Corte non aveva svolto invece alcuna considerazione.
3.2. La seconda doglianza attiene all'elemento psicologico del reato. Lamenta il ricorrente che il profilo di colpa attribuito al V.O. non era mai stato contestato né era emerso nel corso dell'Istruttoria dibattimentale; l'imputazione addebitava la violazione dell'art.28, comma 2, lett.b) del d.lgs.n.81/08 ovvero l'omessa indicazione delle misure di prevenzione e protezione dovute in base alla valutazione dei rischi, mentre non era contestata la omessa valutazione del rischio di interferenza tra l'attività del gruista e quella del classificatore, che operavano entrambi nel parco rottami. Dalle schede mansioni e dalle dichiarazioni dell'ispettore del lavoro Br. e dello stesso V.M., che aveva detto di non aver utilizzato il cellulare, era emerso che tale rischio di interferenza era stato correttamente valutato ed erano state predisposte le misure atte a contenerlo: vi era nello specifico l'obbligo di osservare una particolare procedura di comunicazione tra gruista e classificatore, affidata a due modalità alternative, conformi al dettato normativo: gesti convenzionali - non casuali - oggetto di specifica formazione ovvero telefonata con il cellulare fornito in dotazione e posseduto sia dal classificatore sia dal gruista, mentre nessuna previsione normativa imponeva l'utilizzo obbligatorio ed esclusivo del telefono, né si era mai parlato dell'uso del viva voce. Infine, non vi era una concreta prevedibilità ex ante della violazione delle regole cautelari imposte e su cui vi era stata formazione, e non era stato preso in considerazione il legittimo affidamento del V.O. in ordine al rispetto da parte del V.M. delle cautele previste, trattandosi di operaio di comprovata esperienza.
4. La parte civile ha depositato memoria chiedendo la inammissibilità del gravame per difetto di specificità e manifesta infondatezza dei motivi di ricorso.
 

Diritto


1. Il ricorso non merita di essere accolto.
2. Con il primo motivo il ricorrente ritiene illogica e carente la motivazione della sentenza in punto di accertamento del nesso causale, poiché i giudici di appello avrebbero dovuto tenere conto della condotta abnorme del V.M., il quale, contrariamente a quanto impostogli dalle regole cautelari oltre che dalla sua comprovata esperienza, non aveva fatto uso del telefono cellulare in suo possesso ed era acceduto nuovamente all'area senza previamente accertarsi che il gruista lo avesse visto.
La censura è infondata.
Il ragionamento sviluppato dalla Corte di merito è corretto su questo tema, laddove ha affermato che il datore di lavoro avrebbe dovuto conformarsi alle regole di cautela e prendere in doverosa considerazione, stante la sua posizione di garanzia, il rischio di interferenza tra l'attività svolta dal gruista e quella del classificatore dei rottami, valutando anche un eventuale comportamento inadeguato del dipendente.
2.1. Il rispetto delle norme prevenzionali ha infatti lo scopo di ridurre al minimo il rischio di incidenti che è fisiologico possano avere alla base l'errore dell'operatore, generato anche da imprudenza. Proprio al fine di scongiurare tali eventi nefasti, evitabili rispettando gli standard di sicurezza imposti dalla legge, vi sono soggetti chiamati al ruolo di garanzia in favore degli operatori esposti al rischio antinfortunistico: essi non possono pretendere esonero di responsabilità in caso di condotta inadeguata del lavoratore, fatto salvo il contegno abnorme, che si configura in caso di comportamento anomalo, assolutamente estraneo alle mansioni attribuite, esorbitante ed imprevedibile rispetto al lavoro posto in essere (Sez.4, 5 marzo 2015 n. 16397, Rv.263386; Sez.4, 14 marzo 2014 n. 22249, rv.259228) e non anche quando il lavoratore compia un'operazione che, seppure imprudente, non risulti eccentrica rispetto alle mansioni a lui specificamente assegnate. 
2.3. Nel caso di specie sicuramente si è rivelata insufficiente la mera dotazione di un telefono cellulare - di cui peraltro era noto il non utilizzo - per le comunicazioni tra i due operatori, e la inidoneità di una mera segnalazione gestuale ad evitare l'evento in concreto verificatosi.
Sostiene il ricorrente che la procedura di comunicazione tra gruista e classificatore era modellata sull'Allegato XXIV del D.lgs.n.81/08, intitolato alle "Prescrizioni generali in materia di sicurezza", che prevede che "La guida delle persone che effettuano manovre implicanti un rischio o un pericolo deve essere fatta in modo occasionale per mezzo di segnali gestuali o comunicazioni verbali", e che nelle prescrizioni dettate in azienda era infatti previsto che il classificatore segnalasse la propria presenza al gruista ed attendesse, prima di operare, la conferma di essere stato visto dal manovratore: insussistente era perciò l'addebito mosso al V.O. di non aver adottato una specifica procedura di sicurezza per evitare rischi di interferenza tra le attività dei due operai.
La Corte di Trieste, con argomentazioni immuni da vizi logici e giuridici, ha disatteso tale tesi difensiva.
Ha correttamente ritenuto che si trattava di un'attività oltremodo rischiosa che andava regolamentata con segnalazioni più adeguate, che consentissero un riscontro indubbio nel senso della certezza della comunicazione tra il gruista e il classificatore che si trovava all'interno dell'area di deposito e movimentazione dei rottami: di qui la necessità di prevedere e procedimentalizzare un sistema di segnalazione nel paradigma di corrispettività, che consentisse la perfetta comprensione tra i due lavoratori che operavano a distanza. L'inadeguatezza della segnaletica, affidata ad un mero gesto, ha costituito causa dell'evento, che il rispetto della regola cautelare avrebbe evitato.
3. Con il secondo motivo - collegato al primo - si deduce l'assenza di colpa dell'imputato, sotto il profilo della non prevedibilità ex ante del sinistro, del legittimo affidamento dell'imputato su una prudente condotta del lavoratore e la esclusione, dagli addebiti contestati nella imputazione, del profilo di colpa individuato dalla Corte di Trieste.
Anche in relazione a tale aspetto la censura è infondata.
3.1. Ferma l'esclusione di un comportamento abnorme del lavoratore - profilo già accennato - si osserva che il datore di lavoro non può invocare a propria scusa il principio dell'affidamento assumendo che l'attività del lavoratore era imprevedibile, essendo ciò doppiamente erroneo, da un lato in quanto l'operatività di detto principio riguarda i fatti prevedibili e dall'altro atteso che esso comunque non opera nelle situazioni in cui sussiste una posizione di garanzia, come certamente è quella del datore di lavoro (Sez.4, 3 giugno 1999 n.12115, Rv.244997).
Con pronunce più recenti questa Corte Suprema ha ritenuto non configurabile la responsabilità ovvero la corresponsabilità del lavoratore per l'infortunio occorsogli, allorquando il sistema di sicurezza approntato dal datore di lavoro presenti delle evidenti criticità, atteso che le disposizioni antinfortunistiche perseguono il fine di tutelare il lavoratore anche dagli infortuni derivanti da sua colpa, dovendo il datore di lavoro dominare ed evitare l'instaurarsi da parte degli stessi destinatari delle direttive di sicurezza di prassi di lavoro non corrette e, per tale ragione, foriere di pericoli (Sez.4, 21 aprile 2015 n. 22813, Rv.263497): il datore di lavoro, quale responsabile della sicurezza, che abbia negligentemente omesso di attivarsi per impedire l'evento, non può allora invocare, quale causa di esenzione della colpa, l'errore sulla legittima aspettativa che non si verifichino condotte imprudenti da parte del lavoratore, poiché il rispetto della normativa antinfortunistica mira proprio a salvaguardare l'incolumità del lavoratore anche dai rischi derivanti dalle sue stesse disattenzioni, imprudenze o disubbidienze, purché connesse allo svolgimento dell'attività lavorativa (Sez.4, 27 marzo 2009 n. 18998, Rv.244005).
Evidente allora la colpa del V.O., ben evidenziata nella sentenza impugnata, che nel valutare in maniera non adeguata il rischio relativo ad una comunicazione gestuale senza alcuna garanzia di reciproca comprensione, non ha tenuto conto proprio della concreta e ben possibile condotta imprudente del lavoratore, entrato nell'area rottami nel mentre la gru era in movimento e senza previamente accertarsi che il gruista lo avesse visto.
3.2. Per altro aspetto, la Corte di Trieste ha dato atto che l'imputazione comprendeva sia la violazione dell'art. 28, comma 2, lett.b) D.lgs.n.81/08, norma di ampio contenuto, sia un profilo di colpa generica, rientrante nella previsione generale dell'art. 2087 cod.civ., ed ha evidenziato comunque che l'istruttoria era stata molto ampia, poiché nel giudizio di primo grado si era a lungo dibattuto della tipologia dei mezzi di comunicazione tra classificatore e gruista, circostanza che escludeva in concreto la violazione dei diritti della difesa.
Di qui la infondatezza anche del secondo motivo.
4. Ne deriva il rigetto del ricorso e la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.
 

P.Q.M.


Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali. Così deciso in Roma nella camera di consiglio del 6 luglio 2016