Cassazione Penale, Sez. 4, 20 settembre 2016, n. 39015  - Operaio travolto durante le operazione di assicurazione del carico. Responsabilità del DL per mancata formazione e informazione e mancato coordinamento per l'interferenza con altri lavoratori


 

In particolare, valutate le testimonianze e la documentazione acquisita, i giudici di merito, le cui valutazioni, come noto, si saldano tra di loro, hanno ritenuto violati da parte di E.B. gli obblighi di adeguata formazione ed informazione incombenti sul datore di lavoro e quello di coordinamento con il committente il lavoro onde organizzare e gestire un lavoro oggettivamente pericoloso e, in particolare, le zone di inevitabile interferenza, in maniera tale da ridurre, se non azzerare, i connessi rischi.
1.2.2. E stata anche esclusa, con motivazione specialmente perspicua (pp. 13-14 della sentenza di appello e p. 8 di quella del Tribunale), l'interruzione del nesso causale, rientrando il compito - quantomeno - di assicurarsi che il carico fosse adeguatamente collegato al mezzo di trasporto e, conseguentemente, di collaborare ad un sicuro ancoraggio proprio nelle mansioni tipiche dell'autista, che doveva, potrebbe dirsi "per statuto professionale", guidare l'autoarticolato in condizione di piena sicurezza per la circolazione stradale e per l'incolumità delle persone.
1.2.3. Si è, inoltre, in maniera congrua richiamato il noto e condivisibile principio secondo il quale le disposizioni anti-infortunistiche mirano a tutelare il lavoratore anche in ordine ad incidenti che possano derivare dalla sua negligenza ed imperizia, senza che possa configurarsi da parte di M.K.I. una condotta abnorme ed imprevedibile.


 

Presidente: IZZO FAUSTO Relatore: CENCI DANIELE Data Udienza: 19/02/2016

Fatto

1. Con sentenza del 4 maggio 2015 la Corte di appello di Torino ha integralmente confermato la decisione del G.i.p. del Tribunale di Torino del 29 novembre 2013 di condanna di E.B., all'esito del giudizio abbreviato, alla pena ritenuta di giustizia, oltre al risarcimento dei danni alle parti civili, per il reato di omicidio colposo del dipendente M.K.I., con violazione delle disposizioni anti-infortunistiche, fatto contestato come commesso il 3 giugno 2011.
2. Le sentenze di merito ricostruiscono la dinamica dell'infortunio come segue.
M.K.I., dipendente assunto il 20 maggio 2011 con contratto a tempo determinato di durata dal 20 maggio 2011 al 31 luglio 2011, con la qualifica di operaio, livello S3, e con mansioni di autista, da parte della ditta E.B., con sede in Napoli, di cui era amministratore unico E.B., era stato incaricato di trasportare con un autoarticolato della ditta E.B. un'isola robotizzata realizzata dalla s.p.a. "Mapor Caldart" dalla sede di tale società, in San Mauro Torinese, alla ditta "Mac" di Cassino.
Giunto presso lo stabilimento di San Mauro Torinese il 3 giugno 2011, aveva posizionato il mezzo ed addetti della ditta costruttrice "Mapor Caldart" avevano provveduto a caricare sull'autoarticolato l'isola robotizzata, composta da un armadio, detto armadio ausiliario, del peso di 246 kg, e da un altro armadio, detto armadio potenza, più grande del primo e pesante 652 kg. Non riuscendo ad aprire la centina del mezzo, l'ausiliario era stato sollevato con un carrello elevatore ed adagiato sul pianale dell'autoarticolato; l'a.potenza era stato sollevato da un carroponte fino ad un certo punto e posizionato mediante un elevatore sul pianale.
Rimaneva a questo punto da assicurare il carico, operazione indispensabile, in quanto il veicolo doveva mettersi in viaggio.
Non avendovi provveduto alcuno, M.K.I. iniziò, da solo, l'operazione di assicurazione del carico: per fare ciò, agganciò una cinghia della quale il camion era munito a due anelli collocati a destra e a sinistra del pianale e cominciò da terra l'operazione di tensionamento della cinghia ma, nel compiere la stessa, l'armadio ausiliario si inclinò sul pianale, si ribaltò, urtò contro quello più pesante, che, con effetto domino, cadde verso l'esterno, schiacciando il malcapitato che riportò gravissime lesioni che in breve lo condussero a morte.
3. Ricorre in cassazione personalmente l'imputato, articolando due motivi.
3.1. Con un primo motivo deduce il travisamento della prova: assume, infatti, citando specifici passaggi dell'istruttoria, sia testimoniale che documentale, che vi sarebbe una palese distorsione del risultato probatorio.
3.1.1. Sotto un primo profilo, risulterebbe sconfessata per tabulas la circostanza che il lavoratore non fosse stato né formato allo specifico lavoro né informato adeguatamente circa i rischi, come ritenuto dai giudici di merito, poiché invece sarebbe emerso dall'istruttoria che il 22 maggio 2011 il lavoratore sarebbe stato formato ed informato. La prova dell'omissione del datore di lavoro stimata raggiunta in entrambi i gradi in realtà non esisterebbe, peraltro - si legge nel ricorso (alla p. 2) - «non essendo possibile escludere [...] che il lavoratore non abbia messo in pratica quanto scupolosamente insegnatogli». Non sarebbero convincenti, ad avviso del ricorrente, né la ricostruzione svolta dagli operatori di polizia giudiziaria compendiata nella comunicazione della notizia di reato del 18 agosto 2011 né la valutazione della Corte di appello circa la insufficiente diligenza del datore di lavoro nell'avere affidato un compito di grande responsabilità ad un soggetto assunto da poco, con contratto a termine, dunque poco formato e non padrone della lingua italiana, in quanto l'inesperienza della vittima non era provata, poiché «non è possibile escludere che abbia lavorato in precedenza presso altre aziende essendo già munito della patente di guida per autoarticolati ai momento dell'assunzione» (pp. 2-3 del ricorso) e poiché è dimostrato che l'autista aveva interloquito sicuramente in lingua italiana con i dipendenti della ditta Mapor che avevano caricato gli armadi sull'autoarticolato.
La sentenza di appello traviserebbe, dunque, la prova per quanto attiene alla formazione, all'informazione ed alla congruità delle direttive dell'imprenditore.
3.1.2. Ulteriore travisamento si ravviserebbe sotto il profilo dell'inadeguata attenzione prestata dalla Corte territoriale alla dedotta interruzione del nesso causale in ragione dell'anomalo, imprevedibile ed abnorme comportamento del lavoratore.
In buona sostanza, al dipendente, assunto come autista, non competevano in alcun modo compiti di facchinaggio, che non rientravano nel suo profilo professionale, non erano previsti dal contratto collettivo applicabile e non erano nemmeno stati richiesti né imposti dal datore di lavoro. Semplicemente, M.K.I. si sarebbe dovuto astenere dal porre in essere manovre pericolose cui non era tenuto ed attendere, a distanza di sicurezza dal camion, che vi provvedessero gli operai specializzati. L'averlo fatto comporterebbe un'interruzione del nesso causale che, benché segnalata nei motivi di appello, non sarebbe stata colta dalla Corte, che avrebbe reso una motivazione confusa e contraddittoria sul punto. Se, infatti, l'autista avesse interrotto le operazioni di carico, magari informando telefonicamente il datore di lavoro, l'infortunio mortale, ad avviso del ricorrente, non si sarebbe mai verificato.
3.1.3. Si ravviserebbe un ulteriore travisamento della prova ulteriore, "smascherato" però dall'istruttoria testimoniale, all'esito della quale «non è possibile escludere che il povero M.K.I. ossequiando le effettive mansioni per le quali era stato assunto e rispettando le direttive ricevute [...], non abbia impartito alcuna disposizione di carico, non abbia partecipato alla fase di ancoraggio della merce e che sia stato colpito dall'armadio soltanto perché attendeva che i dipendenti non qualificati della MAPOR completassero le operazioni di carico e di ancoraggio del materiale in una zona interdetta a simili operazioni senza che nessuno lo invitasse, per ragioni di sicurezza, ad assumere una diversa collocazione» (così alla p. 7 del ricorso)
3.2. Il secondo motivo di ricorso denunzia difetto motivazionale.
Infatti, la sentenza di appello sarebbe solo apparentemente motivata nella parte in cui non accoglie l'impugnazione che era stata presentata, relativamente alla mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche ed all'applicazione all'imputato di una sanzione più mite, non avendo tenuto conto della sua incensuratezza, della circostanza che aveva assunto in regola il dipendente, del fatto che l'incidente era avvenuto in una zona non preposta al carico-scarico della merce e, comunque, della corresponsabilità di altri nell'evento mortale.
3.3. Si conclude chiedendo l'annullamento della sentenza.
 

Diritto


1. Il ricorso è infondato e va rigettato.
1.1. Rileva, anzitutto, il Collegio che deve escludersi nella fattispecie alcun travisamento della prova.
E' ben noto che tale vizio può ravvisarsi quando il dedotto errore, desumibile dal testo del provvedimento impugnato o da altri atti specificamente indicati, sia idoneo a disarticolare l'intero ragionamento probatorio, rendendo illogica la prova per la essenziale forza dimostrativa del dato processuale - probatorio che si impone come decisivo (v., ex plurimis, Sez. 6, n. 5146 del 16/01/2014, Del Gaudio e altri, Rv. 258774; Sez. 2, n. 47035 del 03/10/2013, Giugliano, Rv. 257499; Sez. 1, n. 2467 del 15/06/2007, Musumeci, Rv. 237207), in un giudizio che era - e che rimane - di legittimità poiché, pur dopo la riforma di cui alla legge n. 46 del 20 febbraio 2006, alla Corte di cassazione non è consentito procedere ad una rinnovata valutazione dei fatti.
Ciò posto, risulta di tutta evidenza che nessuno degli argomenti svolti nel ricorso (e sintetizzati al punto n. 3.1. del "ritenuto in fatto") ha, in sé, la richiesta forza disarticolante del ragionamento probatorio svolto dai giudici di merito, dovendosi addirittura in più circostanze (alle pp. 2, 3 e 7 del ricorso), che si sono surriferite, il ricorrente appigliare a circonlocuzioni probatoriamente assai poco stringenti, addirittura rette dall' incipit "non può escludersi che...".
A ciò deve aggiungersi un ulteriore rilievo, che risulta assolutamente dirimente: secondo condivisibile orientamento di legittimità, infatti, «[...] dinanzi ad una "doppia conforme" e cioè doppia pronuncia di eguale segno [...] ii vizio di travisamento della prova può essere rilevato in sede di legittimità solo nel caso in cui ii ricorrente rappresenti (con specifica deduzione) che l'argomento probatorio asseritamente travisato è stato per la prima volta introdotto come oggetto di valutazione nella motivazione dei provvedimento di secondo grado.
Invero, sebbene in tema di giudizio di Cassazione, in forza della novella dell'alt. 606 c.p.p., comma 1, lett. e), introdotta dalla L. n. 46 del 2006, è ora sindacabile il vizio di travisamento della prova, che si ha quando nella motivazione si fa uso di un'informazione rilevante che non esiste nei processo, o quando si omette la valutazione dì una prova decisiva, esso può essere fatto valere nell'ipotesi in cui l'impugnata decisione abbia riformato quella di primo grado, non potendo, nel caso di c.d. doppia conforme, superarsi il limite dei "devolutum" con recuperi in sede di legittimità, salvo il caso in cui il giudice d'appello, per rispondere alla critiche dei motivi di gravame, abbia richiamato atti a contenuto probatorio non esaminati dai primo giudice (Cass., n. 5223/07, rie. Medina, rv. 236130)» (così la persuasiva motivazione di Sez. 4, n. 19710 del 03/2/2009, Buraschi, Rv. 243636: nello stesso senso, più recentemente, cfr., tra le altre, Sez. 4, n. 4060 del 12/12/2013 dep. 2014, Capuzzi e altro, Rv. 258438; Sez. 4, n. 44765 del 22/10/2013, Buonfine e altri, Rv. 256837).
Non risultando, dunque, che gli argomenti probatori asseritamente travisati siano stati introdotti per la prima volta nella motivazione della sentenza di secondo grado, emerge ulteriormente confermata l'esclusione del vizio denunziato.
1.2. A ben vedere, sotto l'apparente richiamo del vizio del travisamento della prova, il ricorrente tenta di riproporre questioni, tutte già dedotte nei gradi di merito e già adeguatamente prese in considerazione e disattese dalla Corte di appello, con motivazione che affronta e che risolve le questioni della individuazione della posizione di garanzia, dei profili di colpa, contestati e rilevati, della condotta del lavoratore e del nesso di causalità in maniera congrua, ampia, logica ed immune da vizi.
Ebbene, osserva il Collegio che il giudice di appello ha riesaminato lo stesso materiale probatorio già sottoposto al tribunale e, dopo avere preso atto delle censure dell'appellante, è giunto alla medesima conclusione della responsabilità dell'imputato con sentenza che regge al vaglio di legittimità, non palesandosi nella motivazione assenza, contraddittorietà oppure illogicità.
1.2.1. In particolare, valutate le testimonianze e la documentazione acquisita, i giudici di merito, le cui valutazioni, come noto, si saldano tra di loro, hanno ritenuto violati da parte di E.B. gli obblighi di adeguata formazione ed informazione incombenti sul datore di lavoro e quello di coordinamento con il committente il lavoro onde organizzare e gestire un lavoro oggettivamente pericoloso e, in particolare, le zone di inevitabile interferenza, in maniera tale da ridurre, se non azzerare, i connessi rischi.
1.2.2. E stata anche esclusa, con motivazione specialmente perspicua (pp. 13-14 della sentenza di appello e p. 8 di quella del Tribunale), l'interruzione del nesso causale, rientrando il compito - quantomeno - di assicurarsi che il carico fosse adeguatamente collegato al mezzo di trasporto e, conseguentemente, di collaborare ad un sicuro ancoraggio proprio nelle mansioni tipiche dell'autista, che doveva, potrebbe dirsi "per statuto professionale", guidare l'autoarticolato in condizione di piena sicurezza per la circolazione stradale e per l'incolumità delle persone.
1.2.3. Si è, inoltre, in maniera congrua richiamato il noto e condivisibile principio secondo il quale le disposizioni anti-infortunistiche mirano a tutelare il lavoratore anche in ordine ad incidenti che possano derivare dalla sua negligenza ed imperizia, senza che possa configurarsi da parte di M.K.I. una condotta abnorme ed imprevedibile.
2. Quanto alle doglianze in punto di trattamento sanzionatorio, esse sono infondate, perché meramente ripropositive di questioni già adeguatamente scrutinate dalla Corte di appello con persuasiva motivazione.
I giudici di merito hanno, infatti, escluso la concedibilità delle attenuanti generiche, nonostante la incensuratezza dell'Imputato, non risultando elementi positivamente valutabili e valorizzando la pluralità delle violazioni e la gravità del fatto ed hanno, in definitiva, congruamente motivato circa la scelta della pena ritenuta adeguata al caso concreto, individuata in misura di poco superiore al minimo edittale (p. 17 della sentenza di appello e p. 9 di quella del Tribunale).
Con particolare riferimento alla motivazione spesa per giustificare il diniego delle attenuanti generiche, essa, seppure non particolarmente estesa, è comunque sufficiente, adeguata e rispettosa dei canoni evidenziati al riguardo dalla giurisprudenza di legittimità, secondo cui «nel motivare il diniego della concessione delle attenuanti generiche non è necessario che ii giudice prenda in considerazione tutti gli elementi favorevoli o sfavorevoli dedotti dalle parti o rilevabili dagli atti, ma è sufficiente che egli faccia riferimento a quelli ritenuti decisivi o comunque rilevanti, rimanendo tutti gli altri disattesi o superati da tate valutazione» (così Sez. 3, n. 28535 del 19/03/2014, Lule, Rv. 259899; nello stesso senso v., tra le varie, Sez. 1, n. 33506 del 07/07/2010, Biancofiore, Rv. 247959; Sez. 6, n. 34364 del 16/06/2010, Giovane e altri, v. 248244); del resto, e conclusivamente, «la sussistenza di circostanze attenuanti rilevanti ai fini dell'art. 62-bis cod. pen. è oggetto di un giudizio di fatto e può essere esclusa dai giudice con motivazione fondata sulle sole ragioni preponderanti della propria decisione, non sindacabile in sede di legittimità, purché non contraddittoria e congruamente motivata, neppure quando difetti di uno specifico apprezzamento per ciascuno dei pretesi fattori attenuanti indicati nell'interesse dell'imputato» (così Sez. 6, n. 42688 del 24/09/2008, Candi e altri, Rv. 242419).
3. Discende dalle considerazioni svolte il rigetto del ricorso e la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.
 

P.Q.M.


Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Così deciso il 19/02/2016.