SICUREZZA SUL LAVORO T.A.R. TOSCANA 2009 n. 378 Tutela della maternità Esposizione ad agenti tossici d.lgs. n. 151/2001 d.P.R. n. 303/1956
 
 
 
Tutela della maternità ed esposizione ad agenti tossici - Ricorso per annullamento del provvedimento con il quale si respinge l’istanza presentata dalla ricorrente di interdizione dal lavoro post-partum.
Il provvedimento di rigetto della domanda di interdizione dal lavoro nel periodo successivo al parto, ai sensi dell’art. 7 del decreto legislativo n. 151/2001, deve riportare le specifiche indicazioni che consentano di riscontrare l’assenza, nelle mansioni in concreto svolte dalla lavoratrice, degli agenti tossici di cui all’allegato B del medesimo decreto legislativo, nonché alla tabella allegata al D.P.R. n. 303/1956, non essendo sufficiente il solo riferimento agli accertamenti eseguiti dal  competente organo, qualora questi si sostanzino, a loro volta, in affermazioni  presuntive in ordine all’effettiva sussistenza delle situazioni di pericolo indicate dalla legge.



 
 
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Toscana

(Sezione Prima)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

Sul ricorso proposto da:
V.C., rappresentato e difeso dagli avv. D. Marrelli, Filippo F., con domicilio eletto presso Segreteria T.A.R. in Firenze, via Ricasoli  N. 40;

contro

Direzione Provinciale del Lavoro di Siena in Persona del Direttore Pro Tempore, Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali in Persona del Ministro Pro Tempore, rappresentati e difesi dall'Avvocatura Distr.le dello Stato, domiciliata per legge in Firenze, via degli Arazzieri 4;

per l'annullamento previa sospensione dell'efficacia, del provvedimento n. 1235-b/2008 del Ministero del Lavoro, della Salute e delle Politiche Sociali, Direzione Provinciale del Lavoro di Siena del 2/9/2008, prot. 13870, con il quale si respinge l’istanza presentata dalla ricorrente di interdizione dal lavoro post-partum, nonché di ogni altro atto presupposto o consequenziale costituente presupposto dell’atto medesimo ed in particolare la missiva del 7/8/2008 della medesima Amministrazione (prot. 12204) con la quale si preannunciava il diniego.


Visto il ricorso con i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio di Direzione Provinciale del Lavoro di Siena in Persona del Direttore Pro Tempore;

Visto l'atto di costituzione in giudizio di Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali in Persona del Ministro Pro Tempore;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 11/02/2009 il dott. Bernardo Massari e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue:

FATTO

Espone la ricorrente di essere dipendente della Cooperativa Orizzonte, corrente in Genova, con mansioni di operaia addetta alle pulizie di vagoni ferroviari.

Dopo la nascita del figlio, avvenuta in data 25 maggio 2008, la ricorrente inoltrava alla Direzione provinciale del lavoro di Siena la richiesta di interdizione dal lavoro post-partum e, quindi, fino a sette mesi successivi alla nascita, attesa l'incompatibilità con la mansione svolta in relazione alla
nocività dei prodotti utilizzati per il servizio di pulizia.

In data 22 luglio 2008 la predetta Direzione provinciale, dopo aver disposto l'interdizione dal lavoro della ricorrente fino alla data del 22 ottobre 2008 (data di termine del contratto di lavoro), comunicava la predisposizione di accertamenti da parte della competente Usl e la possibilità, quindi, di modifica o revoca del provvedimento.

Con atto in data 7 agosto 2008 veniva comunicato alla ricorrente l’impossibilità di accoglimento della domanda in quanto, dagli accertamenti eseguiti, non risulta un ricorrente le condizioni previste dalla legge che regola la materia.

infine connota del 12 settembre 2008 veniva comunicato il provvedimento definitivo aventi ad oggetto il diniego dell'istanza.

Contro tale atto ricorre la sig.ra Casapu chiedendone l’annullamento, previa sospensione, con vittoria di spese e deducendo i motivi che seguono:

- Violazione di legge con riferimento all'art. 7 del decreto legislativo n. 151/2001. Eccesso di potere per difetto di motivazione contraddittorietà con altro atto della medesima Amministrazione.

Si è costituita in giudizio l’Amministrazione intimata opponendosi all’accoglimento del gravame.

Con ordinanza n. 1025 depositata il 5 novembre 2008 veniva accolta la domanda incidentale di sospensione dell’efficacia dell’atto impugnato.

Alla pubblica udienza dell’11 febbraio 2009 il ricorso è stato trattenuto per la decisione.

DIRITTO

Con il ricorso in esame viene impugnato l'atto in epigrafe con cui la Direzione Provinciale del Lavoro di Siena ha respinto l’istanza presentata dalla ricorrente di interdizione dal lavoro post-partum.

Il ricorso è meritevole di accoglimento.

Il provvedimento contestato è motivato con riferimento alla comunicazione, in data 7 agosto 2008, inviata ai sensi dell'articolo 10/bis della legge n. 241/1990, nella quale si afferma che la domanda dell'interessata non può essere accolta in quanto non ricorrono le condizioni addotte nella domanda, atteso che, dagli accertamenti effettuati dall'Azienda Usl 7 di Siena, è risultato che “presa visione delle modalità di lavorazione, dei prodotti chimici utilizzati con le rispettive schede di sicurezza, si ritiene che non risultino ricorrere le condizioni previste dal decreto legislativo 151/2001".

Come rilevato in sede di delibazione dell'incidente cautelare proposto dalla ricorrente, il Collegio ritiene che il provvedimento non rechi una motivazione sufficiente a rendere conto delle ragioni che impediscono l'accoglimento dell'istanza della ricorrente.

Come è noto la motivazione è finalizzata a consentire all'interessato la ricostruzione dell'iter logico-giuridico attraverso cui l'Amministrazione si è determinata ad adottare un dato provvedimento, riscontrando, quindi, il corretto esercizio del potere ad essa conferito dalla legge e facendo valere,
eventualmente nelle opportune sedi, le proprie ragioni.
Per tale ragione essa non può esaurirsi in enunciazioni generiche, ma deve avere un contenuto tale da consentire al suo destinatario proprio tale operazione ermeneutica, senza che l'interessato debba sforzarsi per intuire o presumere le sue intenzioni per acquisire quelle che possano essere state le ragioni recondite poste a base dell'azione amministrativa (cfr. tra le tante, T.A.R. Campania Napoli, sez. III, 09 luglio 2007, n. 6577; T.A.R. Puglia Lecce, sez. II, 06 novembre 2007, n. 3720).

Né, d'altro canto, la carenza di motivazione può essere supplita in sede giudiziaria tramite l'attività difensiva dell'amministrazione cui è precluso di integrare in giudizio un provvedimento immotivato.

Orbene l'art. 7 del decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151, recante il Testo unico delle disposizioni legislative in materia di tutela e sostegno della maternità e della paternità, stabilisce che "È vietato adibire le lavoratrici al trasporto e al sollevamento di pesi, nonché ai lavori pericolosi, faticosi ed  insalubri.
I lavori pericolosi, faticosi ed insalubri sono indicati dall'articolo 5 del d.p.r. 25 novembre 1976, n. 1026, riportato nell'allegato A del presente testo unico….2. Tra i lavori pericolosi, faticosi ed insalubri sono inclusi quelli che comportano il rischio di esposizione agli agenti ed alle condizioni di lavoro, indicati nell'elenco di cui all'allegato B”.

Tale allegato precisa, per quanto di interesse ai fini della presente controversia che, nel periodo successivo al parto le lavoratrici non possono essere adibite a mansioni in cui abbiano contatto con agenti chimici come il piombo e i suoi derivati “nella misura in cui tali agenti possono essere assorbiti dall'organismo umano”, nonché “quelli indicati nella tabella allegata al decreto del Presidente della Repubblica 19 marzo 1956, n. 303, per i quali vige l'obbligo delle visite mediche preventive e periodiche: durante la gestazione e per 7 mesi dopo il parto”.

Appare evidente che il provvedimento impugnato non reca alcuna specifica indicazione che consenta di riscontrare l'assenza, nelle mansioni in concreto svolte dalla ricorrente, di alcuno dei suddetti agenti tossici, non essendo a tal fine sufficiente il mero riferimento agli accertamenti eseguiti dal competente organo della Usl 7 di Siena i quali, a loro volta, si sostanziano in affermazioni generiche e, per certi versi, meramente presuntive in ordine all’effettiva sussistenza delle situazioni di pericolo indicate dalla legge.

Per le considerazioni che precedono il ricorso deve pertanto essere accolto conseguendone l’annullamento dell’atto impugnato.

Condanna la parte soccombente il pagamento delle spese di giudizio come da liquidazione fattane in dispositivo.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Toscana, Sezione I^, definitivamente pronunciando, accoglie il ricorso in epigrafe e, per l’effetto, annulla l’atto impugnato.

Condanna l'amministrazione intimata al pagamento delle spese di giudizio che si liquidano in € 2000,00.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Così deciso in Firenze nella camera di consiglio del giorno 11/02/2009 con l'intervento dei Magistrati:

Gaetano Cicciò, Presidente

Saverio Romano, Consigliere

Bernardo Massari, Consigliere, Estensore


L'ESTENSORE                                       IL PRESIDENTE


DEPOSITATA IN SEGRETERIA

Il 03/03/2009

(Art. 55, L. 27/4/1982, n. 186)

IL SEGRETARIO