Tipologia: Accordo quadro
Data firma: 6 luglio 2016
Validità: Triennale
Parti: Eni spa e IndustriAll Global Union, Filctem-Cgil, Femca-Cisl, Uiltec-Uil
Settori: Chimici, Eni
Fonte: femcacisl.it

Sommario:

  1. Premessa
2. Principi
3. Modalità attuativi dell'accordo
3.1 Informazione e comunicazione

3.2 Diffusione dell'accordo
3.3 Monitoraggio
3.4 Rapporti con i fornitori
4. Interventi
5. Relazioni industriali
  5.1 Coordinatore
6. Incontro annuale
6.1 Materie trattate nel corso dell'incontro annuale
7. Disposizioni finali
7.1 Prassi delle Relazioni Sindacali a livello locale

7.2 Organizzazione
7.3 Diffusione dell'informazione
7.4 Durata dell'accordo

Accordo quadro globale sulle relazioni industriali a livello internazionale e sulla responsabilità sociale dell'impresa

Il giorno 6 luglio 2016, tra Eni spa e IndustriAll Global Union, Filctem Cgil, Femca Cisl, Uiltec Uil, si è convenuto quanto segue:

1. Premessa
Lo scenario economico e sociale Internazionale in cui operano le imprese è caratterizzato da un costante dibattito sui temi della responsabilità sociale. Lo sviluppo della globalizzazione ha determinato mutamenti strutturali nell'ambito delle attività economiche delle imprese, imponendo anche cambi di strategie in un'ottica di sviluppo sostenibile coerenti con obiettivi economici, ambientali e sociali.
L'approvazione dell'Agenda 2030 dello sviluppo sostenibile, che ha avuto luogo a New York il 25 settembre 2015, e la definizione degli obiettivi dello sviluppo sostenibile (Sustainable Development Goals o SDG) richiamano tutti gli attori, per prime le aziende in partnership
con la società civile e governi, al massimo impegno per eliminare la povertà in tutto il pianeta, proteggere l'ambiente e assicurare la prosperità a vantaggio di tutti nei prossimi quindici anni.
L'accordo sul clima, raggiunto a Parigi nel dicembre 2015 tra 195 Paesi, segna una svolta decisiva con impatti notevoli per le imprese energetiche. Con questo accordo ha prevalso il consenso sulla necessità di adottare politiche di contrasto basate sulla innovazione tecnologica e il cambiamento nei comportamenti umani, per muoversi verso un'economia alimentata da fonti energetiche a basso o nullo contenuto di carbonio.
Il percorso dell'impresa per creare un valore duraturo nel tempo, deve necessariamente passare attraverso l'assunzione di responsabilità sociali, il cui sviluppo dipende da un insieme di valori profondamente condivisi e integrati nel sistema di impresa.
Eni, presente con oltre 33.000 persone in circa 65 Paesi nel mondo, è un'impresa integrata che opera in tutta la filiera dell'energia: è attiva nell'esplorazione, sviluppo ed estrazione di olio e gas naturale, nell'approvvigionamento, fornitura, trading e trasporto di gas naturale, GNL, energia elettrica, carburanti e prodotti chimici. Processa, attraverso raffinerie e impianti chimici, greggi e cariche petrolifere per la produzione di carburanti, lubrificanti e prodotti chimici venduti all'ingrosso o tramite reti di distribuzione e distributori. Basa la propria strategia di lungo termine sulla produzione di idrocarburi minimizzando l'impatto carbonico, lo sviluppo del gas naturale quale fuel di elezione in uno scenario di decarbonizzazione e la promozione delle energie rinnovabili sfruttando il proprio posizionamento geografico e le sinergie con le attività esistenti.
IndustriAll Global Union rappresenta 50 milioni di lavoratori in 140 Paesi nell'ambito dei settori minerario, energia e manifatturiero ed è impegnata nella solidarietà globale in difesa delle migliori condizioni di lavoro e dei diritti sindacali in tutto il mondo.
Lo scenario politico, economico e sociale, le principali istanze con gli stakeholders e l'evoluzione del quadro istituzionale e normativo portano sia Eni che le Organizzazioni Sindacali ad individuare gli elementi fondamentali su cui orientare gli indirizzi di sostenibilità e definire le strategie comuni basate sui principi di integrità e trasparenza, lotta alla corruzione, rispetto dei diritti umani, rispetto del lavoro, della salute e della sicurezza delle persone.
Il patrimonio di valori e di esperienze di Eni, fortemente radicato nel contesto locale dei Paesi in cui opera, consapevole del necessario rispetto delle diverse culture e aspirazioni economiche, ha da sempre posto le tematiche che riguardano l'uomo, i diritti umani e il diritto al lavoro, alla base delle proprie politiche aziendali, confermando la propria vocazione alla responsabilità sociale nell'agire dell'impresa.
Per tale ragione Eni, nel perseguire le proprie strategie di business collabora in maniera sinergica e costruttiva con le comunità locali con l'obiettivo di sviluppare iniziative innovative e positive in grado di contemperare lo sviluppo dell'impresa con le esigenze delle stesse comunità locali, favorendo un approccio volto a incoraggiare lo sviluppo del local content con un dialogo e coinvolgimento costante di tutti gli stakeholders locali. Nel corso degli anni, per favorire i rapporti con le comunità a tutti i livelli, si è dotata di strumenti normativi interni quali il Codice Etico, le Linee Guida per la tutela e la promozione dei Diritti Umani nonché di Policy interne e di Management System Guidelines che contengono anche misure relative al rispetto dei diritti umani.
La ricerca di un modello di crescita aziendale che coniughi sviluppo e competitività e, al contempo, valorizzi l'attenzione ai diritti umani, alla crescita sostenibile del business, agli standard di sicurezza e all'attenzione all'ambiente ed alla salute delle loro comunità, è stata da sempre un elemento fondante del dialogo sociale tra Eni e le Rappresentanze dei Lavoratori e determinante nell'ambito del Modello di Relazioni Industriali che le Parti nel tempo hanno saputo sviluppare.
Le intese a livello internazionale sottoscritte nel 2002, nel 2004 e nel 2009, scaturite da un dialogo sindacale fondato sul comune interesse a promuovere e ad attuare comportamenti socialmente responsabili, attraverso la condivisione e l'applicazione, nella propria sfera di influenza, di un insieme di valori e principi fondamentali in materia di diritti umani e del lavoro, hanno altresì contribuito ad accrescere ulteriormente la competenza e la cultura delle Parti, qualificandone l'attitudine a favore di una sempre maggiore tutela dei lavoratori, delle pari opportunità, nonché del rispetto per le diversità socioculturali (etniche, di cultura, religione, tradizione) dei Paesi in cui Eni opera.

2. Principi
Con il presente accordo, le Parti firmatarie, nel rispetto delle intese sottoscritte in tema di Relazioni Industriali a livello nazionale e internazionale, nonché nell'ambito del Comitato Aziendale Europeo, riconoscono nei Diritti Umani i diritti inalienabili di tutti gli individui, senza distinzioni, in virtù della loro stessa appartenenza al genere umano. Riconoscono altresì nei principi delle Convenzioni fondamentali dell'ILO (International Labour Organization), nelle Linee Guida dell'OCSE (Organizzazione per la Cooperazione e lo Sviluppo Economico) destinate alle Imprese Multinazionali, gli strumenti idonei per attuare comportamenti responsabili, etici e moralmente corretti nella conduzione delle attività di business. L'accordo quadro globale si applica ad Eni e alle sue società controllate in tutto il mondo.
In particolare Eni, nella condotta delle sue attività, ribadisce il proprio impegno a valorizzare, applicare e diffondere i seguenti principi.
Rispetto dei diritti umani e del lavoro
Eni si impegna ovunque, nell'ambito della propria sfera di competenza, a sostenere e rispettare i principi della "Dichiarazione Universale dei Diritti Umani" delle Nazioni Unite, e delle Convenzioni fondamentali dell'ILO (International Labour Organization) e delle Linee Guida dell'OCSE destinate alle Imprese Multinazionali, i principi dello United Nations Global Compact, i "principi guida dell'ONU per le imprese e i diritti umani (UN Guiding Principles for business & human rights)".
Eni ricerca, nei casi di potenziale divergenza fra standard locali e internazionali, le soluzioni che consentano comportamenti fondati sugli standard internazionali pur nella considerazione dei principi locali.
Non discrimination
Eni si impegna al rispetto dei diritti fondamentali sul lavoro, tra i quali l'uguaglianza e la non discriminazione ed ispira i suoi comportamenti imprenditoriali al rispetto delle culture, religioni, tradizioni, diversità etniche e delle comunità in cui opera ed è impegnata a preservare le identità biologiche, ambientali, socioculturali ed economiche.
Diversity
 Gender equality e equal opportunity

Eni rispetta la dignità di ciascuno e offre pari opportunità senza distinzioni di razza, colore, genere, religione, opinione politica, origine sociale o qualsiasi altra condizione dell'individuo non collegata ai requisiti necessari ai contenuti del lavoro.
Il rispetto delle pari opportunità è garantito anche dall'applicazione di sistemi e procedure interni di selezione, che si basano sulla valorizzazione delle competenze e del merito.
Maternity protection
Eni ritiene che la protezione della maternità rappresenti un valore fondamentale per la tutela della salute e della sicurezza della madre e del bambino e per l'uguaglianza di tutte le donne lavoratrici. Al tal fine, garantisce alle proprie risorse manageriali e non manageriali l'applicazione di standard minimi in materia di protezione della maternità, relativamente al periodo di congedo ed al valore dell'indennità da corrispondere in tale periodo.
Rispetto degli stakeholders
Eni intende rispettare tutti gli stakeholders con cui interagisce nello svolgimento delle proprie attività di business, nella convinzione che essi rappresentino un asset importante per la società. Al riguardo viene confermato il rispetto verso le Organizzazioni Sindacali e i Lavoratori, parti essenziali per il corretto svolgimento del proprio business.
In particolare
Persone Eni
Eni favorisce modalità lavorative improntate al raggiungimento del maggior benessere organizzativo e promuove comportamenti volti a promuovere il rispetto della dignità di tutte le persone all'Interno dei luoghi di lavoro.
Eni vieta qualsiasi forma di violenza o molestia riferibile a diversità personali e culturali e si è dotata di specifici strumenti normativi attraverso cui anche i dipendenti possono inviare, anche in forma anonima, segnalazioni relative a problematiche sul sistema di controllo interno o altre materie in violazione del Codice Etico.
Fornitori
Eni si impegna a ricercare nei fornitori e nei collaboratori esterni professionalità idonee ed impegno alla condivisione dei suoi valori aziendali. Un fornitore è tenuto a dichiarare la propria adesione ai principi ed agli standard internazionali in materia di diritti umani, tra cui la Dichiarazione Universale dei Diritti Umani, i principi del Global Compact e il Codice Etico di Eni, oltre che requisiti specifici di sicurezza che Eni adotta. La valutazione dei fornitori si conclude con la definizione dello status di qualifica nel quale si riportano l'esito della valutazione e le principali carenze o aree di miglioramento riscontrate.
Eni richiede ai propri fornitori di assicurare che, quando le attività vengano eseguite tramite subappaltatori, questi ultimi soddisfino gli stessi requisiti.
Comunità locali
Eni interagisce con gli stakeholder con cui opera nei territori in cui svolge le sue attività di business improntando relazioni basate sulla correttezza, trasparenza e dialogo continuo al fine di creare valore e opportunità per uno sviluppo sostenibile sul territorio. A tale riguardo, si è dotata di sistemi di raccolta e gestione delle istanze locali - grievance mechanism - volti a facilitare l'individuazione tempestiva delle stesse. Tali meccanismi, coerenti con le disposizioni del Codice Etico Eni, in un'ottica di coinvolgimento attivo e responsabile, tengono in considerazione le norme culturali locali e propongono strumenti consentire la risoluzione delle esigenze rappresentate dalle comunità locali.
Eni si impegna inoltre a favorire lo sviluppo e la formazione del capitale umano nelle comunità in cui opera anche attraverso il trasferimento di competenze e conoscenze rafforzando e potenziando il patrimonio e le capacità locali presenti.
Comportamento etico nei rapporti di affari
Tutte le attività di Eni, ovunque nel mondo, devono essere svolte in un quadro di onestà, integrità e osservanza delle leggi. Le persone di Eni dovranno attenersi ai principi enunciati nel Codice Etico di Eni, ritenuto lo strumento fondamentale per orientare i comportamenti, governare in modo sostenibile e responsabile le relazioni con i vari stakeholder e contribuire alle trasformazioni delle comunità in cui Eni è presente, con sempre maggiore attenzione ai temi dei "diritti umani" e della "sostenibilità".
Cooperazione
Eni si impegna a contribuire fattivamente alla promozione della qualità della vita e allo sviluppo socio-economico delle comunità in cui esercita la propria attività.
Tutela della salute e della sicurezza
Eni si impegna ad assicurare i migliori standard possibili in materia di salute e di sicurezza a favore dei dipendenti e delle comunità, in tutte le aree del mondo in cui esercita la propria attività.
Difesa dell'ambiente
Eni intende prestare la massima attenzione verso l'ambiente e l'ecosistema interessati dalle proprie operazioni di business e si ispira agli obiettivi indicati dalle Convenzioni internazionali sullo sviluppo sostenibile cui l'Italia aderisce.
Con riferimento particolare ai temi della tutela dei diritti sodali, economia e culturali, Eni riconosce i diritti del lavoro, delle libertà sindacali, del ripudio del lavoro forzato e del lavoro minorile, del ripudio di ogni sorta di discriminazione, della salvaguardia delle dignità, della salute, della sicurezza negli ambiti operativi, del rispetto delle biodiversità naturali e della tutela ambientale nonché della lotta alla corruzione. Dichiara inoltre di voler agire fattivamente per la loro applicazione nell'ambito delle proprie attività e in quelle in partecipazione con i Business Partner.
In particolare Eni si impegna a riconoscere:
Convenzioni ILO 100 e 111: tutela della dignità, della pari opportunità e della non discriminazione
È garantito il rispetto della dignità di ciascuno e l'uguaglianza di opportunità e di trattamento senza distinzioni di razza, colore, genere, lingua, religione, nazionalità, opinione politica, orientamento sessuale, status sociale, disabilità, età o altra condizione dell'individuo non collegata ai requisiti necessari all'esecuzione del lavoro; deve essere altresì applicata la parità di trattamento retributivo per uomini e donne a fronte di lavori di pari valore, basato su criteri di merito.
Convenzioni ILO 138 e 182: tutela dei diritti dei minori
È proibito il lavoro dei minori e garantito il diritto dei medesimi ad essere protetti dallo sfruttamento economico e al pieno compimento della loro formazione; con il termine "minori" si intendono gli individui che abbiano un’età inferiore a quella in cui termina la scuola dell'obbligo e comunque tutti gli individui che abbiano meno di quindici anni.
Convenzioni ILO 29 e 105: divieto del lavoro forzato
È proibito il lavoro o il servizio estorto a una persona sotto minaccia di una punizione o per il quale detta persona non si sia offerta spontaneamente; è altresì proibito il lavoro in schiavitù o fornito da reclusi.
Convenzioni ILO n. 87 e 98: diritto di associazione e di negoziazione
È garantita a tutti i lavoratori, nel rispetto dei canoni del diritto del lavoro universalmente accettati e dei "core labour standards", contemplati nelle Convenzioni fondamentali dell'ILO, la libertà di associazione e l'effettivo riconoscimento del diritto alla contrattazione collettiva, il diritto di aderire ad organizzazioni sindacali di loro scelta senza distinzione, interferenza né previa autorizzazione, per la tutela dei propri interessi occupazionali e di godere dei diritti sindacali fondamentali, in conformità con la legislazione locale, e con i "core labor standards" contemplati nelle convenzioni fondamentali dell'ILO.
Eni si impegna a trattare il sindacato positivamente, ad astenersi da ogni attività anti-sindacale e a restare rigorosamente neutrale per quanto riguarda la scelta dei dipendenti di aderire, rimanere con, variare, o abbandonare la loro relazione con un’organizzazione sindacale.
Convenzione ILO 135: non discriminazione dei rappresentanti dei lavoratori
I rappresentanti dei lavoratori non debbono subire alcuna discriminazione in relazione alla loro attività di rappresentanza.
I rappresentanti dei lavoratori/sindacati devono avere un ragionevole accesso nei luoghi di lavoro.
Convenzione ILO n. 183 sulla protezione della maternità
Eni riconosce in tutti i paesi in cui opera l'applicazione degli standard minimi previsti dall'Intemational Labour Organization (ILO). In particolare, ove il trattamento sulla maternità già garantito localmente dalla legge e/o da eventuali accordi, normative e prassi aziendali risulti inferiore, Eni applica le previsioni della Convezione ILO n. 183/2000, prevedendo un periodo di congedo per maternità di almeno 14 settimane e il pagamento nel periodo di congedo di una indennità pari ad almeno i 2/3 della retribuzione percepita nel periodo antecedente.
Convenzione ILO 142: concernente il ruolo dell'orientamento e della formazione professionale nella valorizzazione delle risorse umane
Eni riconosce e promuove lo sviluppo delle capacità e delle competenze di ciascun dipendente, su una base di parità e senza discriminazione alcuna, favorisce per favorire la valorizzazione delle professionalità delle persone, al fine di realizzare il la realizzazione del proprio potenziale in un clima positivo e partecipativo. Eni e riconosce, inoltre, nella formazione una leva fondamentale di sviluppo delle conoscenze nonché elemento strategico per il raggiungimento degli obiettivi di business.
Costante ricerca di miglioramento delle condizioni di sicurezza
e salute nei luoghi di lavoro anche attraverso la continua diffusione delle "best practices" adottate all'interno dell'Eni ed alla base dei positivi risultati raggiunti.
Rispetto delle leggi, delle normative e dei diritti umani di cui alle norme e alle convenzioni internazionali nei rapporti con 6 fornitori, gli appaltatori e subappaltatori, i contrattisti, gli agenti o i consulenti; eventuali gravi violazioni, anche in materia di sicurezza e salute dei dipendenti, delle norme sulla tutela dell'ambiente o dei diritti umani, a cui non venga posto rimedio, determineranno la cessazione del rapporto con l'Azienda interessata in conformità con gli obblighi contrattuali.

3. Modalità attuativi dell'accordo
3.1 Informazione e comunicazione

Al fine di assicurare l'applicazione dei principi e delle Convenzioni sopra menzionate, le Parti si impegnano a diffondere la conoscenza dei valori e delle intese sottoscritte nel presente accordo all'Interno e all'esterno di Eni. A tal riguardo, Eni conferma la volontà di perseguire adeguate modalità di informazione e di consultazione periodica sulla presenza ed espansione di Eni nel mondo e di sviluppare un dialogo sugli effetti sociali ed economici di tali operazioni.
Al fine di favorire una maggiore diffusione dell'informazione e fatta salva la particolare riservatezza di alcune tematiche affrontate, sarà valutata la possibilità di divulgare i materiali illustrati durante l'incontro annuale, di cui al punto 6 del presente verbale di accordo, anche attraverso l'utilizzo di sistemi informativi aziendali interni. Inoltre, nel corso dell'incontro annuale, di cui al punto 6 del presente verbale di accordo, potranno essere concordate opportune modalità di coinvolgimento delle Organizzazioni Sindacali locali previa intesa tra la funzione di Relazioni Industriali Eni e le Organizzazioni Sindacali firmatarie del presente accordo.
Eni si impegna inoltre ad organizzare una appropriata formazione sui contenuti e l'implementazione di questo accordo quadro globale per tutti gli interessati.

3.2 Diffusione dell'accordo
Allo scopo di diffondere e valorizzare i contenuti dell'accordo, Eni e le Organizzazioni Sindacali firmatarie si impegnano a diffondere il presente accordo, pubblicizzandone l'esistenza ed i contenuti, nelle diverse lingue in particolare per i lavoratori, managers e fornitori.

3.3 Monitoraggio
Qualora emergano situazioni difformi o di violazioni rispetto a quanto stabilito, le Parti procederanno tempestivamente ad una reciproca comunicazione. Eni, accertati i fatti, interverrà per rimuovere le eventuali situazioni anomale e ne informerà le Organizzazioni Sindacali ed il Coordinatore, di cui al punto 5.1 del presente verbale di accordo.

3.4 Rapporti con i fornitori
Per quanto riguarda le attività affidate ai fornitori, Eni conferma la presenza nell'ambito dei rapporti contrattuali esistenti, di opportune formulazioni a garanzia di eventuali violazioni. A tale riguardo Eni conferma che qualsiasi fornitore che intrattenga rapporti con Eni deve impegnarsi ad attenersi rigorosamente ai principi contenuti nel Codice Etico, nel modello 231, nelle Linee guida per la promozione e tutela dei Diritti Umani e nella MSG Anticorruzione.

4. Interventi
Le Parti potranno concordare la realizzazione di programmi di intervento positivo mirati all'affermazione dei diritti umani e sociali fondamentali e alle buone pratiche di lavoro; tali programmi potranno consistere in attività di informazione, formazione, ricerca.

5. Relazioni industriali
Nel quadro dei principi sopra richiamati, le Parti riconoscono l'importanza di sviluppare ai vari livelli relazioni industriali che tengano conto dei diversi contesti socioeconomici in cui Eni opera, nel necessario rispetto delle diverse culture e aspirazioni sociali ed economiche.
Il modello partecipativo che ha da sempre caratterizzato il sistema di relazioni industriali di Eni, ha consentito nel tempo di consolidare un rapporto con le Organizzazioni Sindacali e con i loro rappresentanti, attraverso un costante processo di coinvolgimento sugli obiettivi aziendali per favorire lo sviluppo delle risorse e dei sistemi organizzativi. Per tale ragione, Eni e le sue società si impegnano, per quanto di loro competenza, a proseguire o ad instaurare, un rapporto costruttivo con le Organizzazioni Sindacali e le rappresentanze dei lavoratori, costituite su base democratica e riconosciute dagli organismi sindacali internazionali.
In questo quadro, Eni si impegna inoltre a promuovere d'intesa con le Organizzazioni Sindacali firmatarie del presente accordo, una riflessione finalizzata al miglioramento del sistema di coinvolgimento e di dialogo sociale delle rappresentanze dei lavoratori a livello mondiale, europeo e nazionale.

5.1 Coordinatore
Al fine di assicurare un dialogo sociale costante con la Direzione Aziendale sulle tematiche di pertinenza del suddetto accordo, viene istituita la figura del Coordinatore designato congiuntamente dalie Organizzazioni Sindacali firmatarie dell'accordo.
Data la complessità dei business di Eni e la loro distribuzione a livello mondiale, si conviene che il Coordinatore rappresenti un elemento di congiunzione tra i delegati a livello locale designati e le Organizzazioni Sindacali firmatarie del presente accordo.
La designazione del Coordinatore, dovrà tenere in considerazione la vicinanza con le funzioni aziendali preposte alla gestione dell'accordo, anche ai fini di una corretta sostenibilità economica dei costi previsti per la gestione dello stesso.
Al Coordinatore dovranno inoltre essere inviate le comunicazioni contenenti i nominativi ed i recapiti dei rappresentanti dei lavoratori che parteciperanno alla riunione annuale. Il Coordinatore trasmetterà alla funzione di Relazioni Industriali Eni l'elenco dei cinque rappresentanti dei lavoratori designati a rotazione annuale che potranno partecipare allo svolgimento della riunione, come previsto al successivo punto 6.
Il mandato del Coordinatore sarà valido per il periodo di vigenza del presente accordo. Sarà cura delle Organizzazioni Sindacali firmatarie, confermare, alla scadenza, il Coordinatore uscente oppure designare il nuovo Coordinatore e comunicarlo alla funzione di Relazioni Industriali di Eni.

6. Incontro annuale
Allo scopo di favorire il sistema di informazione, di consultazione e di dialogo con le Organizzazioni Sindacali firmatarie del presente accordo, annualmente si darà luogo ad un incontro tra le Segreterie Generali e Nazionali di Filctem Cgil, Femca Cisl, Uiltec Uil, la Segreteria Generale IndustriAll Global Union, il Coordinatore e le competenti funzioni di Eni anche in rappresentanza delle aree di business.
Inoltre, al fine di facilitare una diffusione sempre più capillare dei principi e delle modalità attuative dell'accordo, facilitare l'accesso alle informazioni sui temi della responsabilità sociale di impresa, delle iniziative che Eni svolge in tale ambito e per consentire un maggiore coinvolgimento delle rappresentanze locali, si conviene che avrà titolo a partecipare all'incontro annuale anche una delegazione dei rappresentanti dei lavoratori.
Il numero dei rappresentanti che potranno partecipare all'incontro tiene in considerazione la distribuzione del personale per area di business in Italia e all'Estero fino ad un numero massimo complessivo di n. 10 componenti così definiti:
- n. 5 membri del Comitato Ristretto del CAE
- n. 5 rappresentanti dei lavoratori provenienti da diversi paesi e delle aree di business Eni.
Data la numerosità geografica dei Paesi in cui opera Eni e, comunque, con l'obiettivo di garantire la più ampia partecipazione di tutti i rappresentanti dei lavoratori dei Paesi di presenza, si conviene di sviluppare un meccanismo di rotazione annuale dei 5 rappresentanti dei lavoratori designati congiuntamente dalle Organizzazioni Sindacali firmatarie del presente accordo, per la partecipazione all'incontro, al fine di poter meglio rappresentare tutte le diverse realtà sociali, economiche e sindacali presenti in Eni.

6.1 Materie trattate nel corso dell'incontro annuale
Le Parti convengono che nel corso dell'incontro annuale saranno analizzati gli argomenti di seguito riportati:
• situazione economico-finanziaria di Eni;
• andamento e prospettive delle principali attività operative, con focalizzazione sulle più significative aree di presenza operativa e relativi dati occupazionali;
• azioni e piani Eni in materia di sicurezza, gestione dei rischi e tutela della salute dei lavoratori, fatti salvi gli impegni derivanti in ciascun paese da disposizioni legislative o accordi contrattuali
• progetti e/o attività specifiche sui temi HSE
• realizzazione da parte di Eni di azioni e progetti di Corporate Social Responsibility
• segnalazioni afferenti la tematica dei diritti umani
• azioni positive in favore della non-discriminazione
• progetti e/o attività formative a carattere transnazionale
• evoluzione delle Relazioni industriali di Eni nei diversi Paesi ed aree ove esso opera, con evidenziazione delle eventuali situazioni di criticità.

7. Disposizioni finali
7.1 Prassi delle Relazioni Sindacali a livello locale

L'accordo non sostituisce e non ostacola le prassi locali, le Parti riconoscono il principio secondo il quale i problemi emergenti tra lavoratori e impresa devono venire risolti al livello più prossimo al posto di lavoro.
Nel caso in cui si verifichino situazioni difficili, Eni di concerto con le competenti funzioni HR e le Organizzazioni Sindacali sottoscrittrici del presente accordo, faciliteranno la risoluzione del problema a livello locale.
Le Parti concordano di lavorare congiuntamente per studiare opzioni per la risoluzione delle controversie afferenti i contenuti dell'accordo.

7.2 Organizzazione
Eni si impegna a sostenere, nei limiti della normalità, i costi per l'organizzazione dell'incontro annuale.

7.3 Diffusione dell'informazione
Per garantire l'efficace esercizio dei diritti dei lavoratori in materia di informazione, saranno utilizzati gli strumenti di comunicazione esistenti.

7.4 Durata dell'accordo
Il presente accordo sarà valido per tre anni dalla data della sua sottoscrizione. Sei mesi prima della scadenza le Parti avvieranno un confronto per verificare le condizioni della proroga.