Cassazione Penale, Sez. 4, 19 luglio 2016, n. 30568 - Caduta durante la demolizione del solaio. Misure necessarie ad evitare le cadute dall'alto


...L'evento non si sarebbe verificato se fossero state adottate le doverose cautele: «il ponteggio "anticipatamente" rimosso e comunque inesistente al momento del fatto ed il fissaggio della "linea vita" sopra il piano di lavoro cui ancorare gli operai tramite le cinture ed i cordini di sicurezza non presenti in cantiere, sarebbero state misure idonee ad evitare la precipitazione del E.S. e le lesioni conseguentemente subite».


 

Presidente: D'ISA CLAUDIO Relatore: GIANNITI PASQUALE Data Udienza: 22/06/2016

 

FattoDiritto

1. La Corte di appello di Cagliari ha confermato la sentenza con la quale il Tribunale di quella città aveva dichiarato M.U., quale datore di lavoro (essendo il legale rappresentante della impresa Soccorso Casa, appaltatrice dei lavori di ristrutturazione dell'immobile adibito a civile abitazione di proprietà di Ma.G.R.), e M.M., quale coordinatore in materia di sicurezza e di salute in fase di progettazione e di esecuzione dei lavori, responsabili del reato di lesioni colpose, commesso al danni di E.S., muratore generico dipendente della impresa Soccorso Casa, in Oristano, in data 11 giugno 2009.
2. Era accaduto che, nelle suddette coordinate spazio temporali, presso un cantiere dove stava effettuando lavori l'impresa edile Soccorso Casa, il lavoratore E.S. era caduto da una altezza di circa tre metri mentre stava demolendo la parte finale di un solaio, riportando lesioni di una certa gravità (frattura esposta biossea della gamba sinistra, frattura del bulbo tibiale sinistro, frattura del sacro), con una prognosi iniziale di 60 giorni, ed una inabilità temporanea al lavoro di almeno 7 mesi.
Il E.S., in sede di esame dibattimentale aveva riferito che in occasione dell'incidente non si era agganciato alle apposite funi salvavita perché erano lontane; ciò in quanto il ponteggio vicino al luogo dove stava operando era già stato smontato e le funi dovevano essere state collocate in un ponteggio nei pressi della facciata. Questa versione dei fatti era stata confermata da C., collega del E.S. e testimone oculare dell'incidente.
Al sinistro aveva fatto seguito il sopralluogo di due ispettori del servizio prevenzione e sicurezza negli ambienti di lavoro della ASL di Oristano, che avevano constatato irregolarità e violazione alle norme di sicurezza.
A carico dell'M.U. era stata contestata colpa generica e violazione delle norme di cui all'art. 91 comma 1 lett. a), 92 comma 1 lett. b), 151 comma 2 e 152 del d. lgs. n. 81/08, per avere in particolare omesso di prescrivere nel POS l'adozione di misure tecniche adeguate per prevenire i rischi connessi alla fase di demolizione con attrezzi manuali e per avere omesso di prescrivere la realizzazione di ponti di servizio indipendenti dall'immobile in demolizione; mentre a carico del M.M. era stata contestata colpa generica e violazione del solo art. 92 comma 1 lett. b) del menzionato decreto, per avere omesso di verificare durante la realizzazione dei lavori di demolizione la idoneità del POS.
3. Avverso la suddetta sentenza hanno proposto ricorso entrambi gli imputati, articolando due motivi di doglianza a mezzo del comune difensore.
3.1. Nel primo veniva dedotta violazione del principio di correlazione tra accusa e sentenza.
L'M.U. faceva presente di essere stato ritenuto responsabile, dal primo giudice di merito, per inadeguatezza del ponteggio previsto dal POS e per insufficienza della dotazione antinfortunistica fornita alla persona offesa e, dalla corte territoriale, sotto il profilo della colpa generica, per aver omesso la dovuta vigilanza sulla esecuzione dei lavori e sull'adozione di misure di sicurezza idonee alla prevenzione degli infortuni e, sotto il profilo della colpa specifica, per aver omesso di predisporre (pur avendolo previsto nel POS) un ponte di servizio indipendente per effettuare le demolizioni o, comunque, per averne disposto la rimozione prima ancora che le stesse fossero terminate.
Il M.M., da parte sua, faceva presente di essere stato rinviato a giudizio, sotto il profilo della colpa generica, per non aver controllato le concrete modalità di esecuzione dei lavori da parte degli operai addetti alle demolizioni e, sotto il profilo della colpa specifica, per non aver proceduto alla verifica ed all'adeguamento del POS e del PSC.
Secondo entrambi gli imputati, poi, il profilo di colpa generica non avrebbe mai formato oggetto di contraddittorio.
3.2. Nel secondo entrambi gli imputati si dolevano del vizio di motivazione in cui era incorsa la Corte territoriale nell'affermare l'assenza dei doverosi presidi di sicurezza.
In particolare, M.U. si lamentava che la Corte aveva affermato, in maniera meramente assertiva, sulla base di un solo rilievo fotografico, e trascurando le risultanze della deposizione e della relazione di consulenza tecnica di parte dell'Ing. V., che la parte di ponteggio ancora in situ, siccome distante dal punto in cui l'operaio infortunato ed il suo collega stavano lavorando, non era idonea a fissarvi la linea vita e dunque non era funzionale alla sicurezza, senza tuttavia precisare quale fosse la distanza rilevata e quale avrebbe dovuto essere la distanza utile ad un funzionale utilizzo del presidio.
Il M.M., d'altra parte, si lamentava il fatto che la inadeguatezza del POS era frutto di un erroneo apprezzamento di fatto da parte della Corte territoriale, dal momento che nella specie non vi era alcuna necessità di procedere all'adeguamento del suddetto piano. Nel POS infatti era prevista - per lattonieri, ponteggiatori e carpentieri - l'adozione del sistema anticaduta, costituito dalla linea vita e dalle cinture di sicurezza, ed il fatto che detto sistema non fosse previsto anche per manovali addetti alla demolizione di solai rappresentava un mero formalismo. 
4. Il primo motivo di ricorso non è fondato.
Invero, le Sezioni Unite (cfr. seni. n.36551 del 15/07/2010, Carrelli, Rv.248051), hanno affermato che, per aversi mutamento del fatto, occorre una trasformazione radicale, nei suoi elementi essenziali, della fattispecie concreta nella quale si riassume l'ipotesi astratta prevista dalla legge, in modo che si configuri un'incertezza sull'oggetto dell'imputazione da cui scaturisca un reale pregiudizio dei diritti di difesa; ne consegue che l'indagine volta ad accertare la violazione del principio di correlazione tra imputazione contestata e sentenza non può esaurirsi nel mero confronto puramente letterale fra contestazione e sentenza perché, vertendosi in materia di garanzie e di difesa, la violazione è del tutto insussistente quando l'imputato, attraverso l'iter del processo, si sia venuto a trovare nella condizione concreta di difendersi in ordine all'oggetto dell'imputazione.
Ad ulteriore specificazione è stato affermato che, a fondamento del principio di correlazione tra l'imputazione contestata e la sentenza, sta l'esigenza di assicurare all'imputato la piena possibilità di difendersi in rapporto a tutte le circostanze rilevanti del fatto che è oggetto dell'imputazione. Ne discende che il principio in parola non è violato ogni qualvolta siffatta possibilità non risulti sminuita. Pertanto, nei limiti di questa garanzia, quando nessun elemento che compone l'accusa sia sfuggito alla difesa dell'imputato, non si può parlare di mutamento del fatto e il giudice è libero di dare al fatto la qualificazione giuridica che ritenga più appropriata alle norme di diritto sostanziale. In altri termini, siffatta violazione non ricorre quando nella contestazione, considerata nella sua interezza, così come in maniera esente da illogicità è stato specificato dai giudici di merito, siano contenuti gli stessi elementi del fatto costitutivo del reato ritenuto in sentenza.
Nella concreta fattispecie, l'imputazione è stata, in sentenza, precisata o integrata, con le risultanze degli atti acquisiti al processo, alla cui assunzione ha partecipato la difesa degli imputati, e tali integrazioni non hanno certo inciso sugli elementi costitutivi del reato formalmente contestato: i due imputati, pertanto, sono venuti a trovarsi nella condizione di difendersi in ordine all'oggetto dell'imputazione (al riguardo, cfr., "ex plurimis", Sez. 4, Sentenza n. 16900 del 2004, Rv. 228042, Imp. Caffaz ed altri).
Conclusivamente, deve escludersi che, nel caso in esame, possa parlarsi di mutamento del fatto, inteso come una trasformazione radicale, nei suoi elementi essenziali, della fattispecie concreta nella quale si riassumeva l'ipotesi astratta prevista dalla legge, così da pervenire ad un'incertezza sull'oggetto della imputazione tale da determinare un reale pregiudizio dei diritti della difesa. Dal tenore della formulazione della doglianza in esame, si rileva che i ricorrenti 
hanno inteso richiedere a questa Corte un'indagine volta ad accertare la violazione del principio suddetto attraverso un mero confronto letterale tra contestazione e sentenza laddove il tema è, piuttosto, quello delle garanzie difensive: e, in materia di garanzie difensive, come detto, la violazione in argomento, nel caso di specie, non sussiste, giacché gli imputati, attraverso l'iter del processo, sono comunque venuti a trovarsi nella concreta condizione di potersi difendere in ordine all'oggetto della imputazione.
5. Non fondato è anche il secondo motivo di ricorso.
Invero, i ricorrenti deducono vizio di motivazione, ma dimenticano che detto vizio è deducibile in sede di legittimità esclusivamente quando la motivazione sia manifestamente illogica o contraddittoria, nel senso che non consente l'agevole riscontro delle scansioni e degli sviluppi critici che connotano la decisone in relazione a ciò che è stato oggetto di prova ovvero nel senso che impedisce, per la sua intrinseca oscurità od incongruenza, il controllo sull'affidabilità dell'esito decisorio, sempre avendo riguardo alle acquisizioni processuali ed alle prospettazioni formulate dalle parti.
Nulla di tutto questo nel caso in esame, nel quale il Tribunale di Oristano, dopo aver ripercorso le risultanze dibattimentali (pp. 1-4), ha ritenuto sulla base delle stesse provato che: a) alle ore 16 dell'11 giugno 2009, il muratore generico E.S., dipendente della impresa edile Soccorso casa srl, mentre lavorava in un cantiere ad Oristano, era caduto da una altezza di circa 3 metri, riportando lesioni gravi; b) al momento del fatto il E.S., al pari del suo collega C., non indossava la cintura di sicurezza o comunque non era agganciato alla linea salva vita (secondo i due, in quanto stavano soltanto sgombrando l'area per il successivo passaggio della ruspe ed era quasi ora di andar via; ma, secondo quanto risultato dai sopralluoghi del personale ASL, in quanto il pontile (cui sarebbe stato possibile aggangiarsi) era stato smontato in precedenza; c) la cintura di sicurezza non si trovava dove gli operai stavano lavorando (ragion per cui non era immediatamente reperibile ed utilizzabile nel caso in cui fosse stata necessaria), mentre la presenza dei dispositivi di sicurezza ed il loro pronto reperimento servono proprio ad evitare che il lavoratore svolga attività, anche di propria iniziativa, senza farne uso; d) nel POS non erano state prescritte misure tecniche adeguate per prevenire i rischi connessi alla demolizione con attrezzi manuale e, in particolare, non era stata prescritta la realizzazione di ponti di servizio indipendenti dall'immobile in demolizione; e) durante la realizzazione dei lavori, non era stata verificata la idoneità del POS da parte del coordinatore per la sicurezza. 
D'altra parte, la Corte di appello di Cagliari, quale giudice di appello, integrando la motivazione del giudice di primo grado:
-ha ricordato il contesto del sinistro, sottolineando che: a) il E.S., al momento del sinistro, unitamente al suo collega C., stava lavorando su dei tavoloni di legno posti trasversalmente rispetto al solaio da demolire e poggianti sui muri portanti in terra cruda; b) entrambi gli operai stavano lavorando senza l'appoggio di un ponteggio di servizio indipendente dal solaio che stavano demolendo; c) il giorno dell'incidente il E.S. ed il C. stavano lavorando unicamente alla demolizione del solaio (deposizione teste C. e rilievi fotografici scattati ad appena una ora dal sinistro);
-ha sottolineato l'assenza del ponteggio interno e che non era risultato che una qualche linea di sicurezza era stata ancorata ai montanti del ponteggio esterno (sia perché dai rilievi fotografici scattati alle ore 21 della stessa sera del sinistro detta linea di sicurezza non risultava, e non vi sarebbe stata ragione di rimuoverla dopo il sinistro, se effettivamente fosse stata predisposta; sia perché i due lavoratori non erano stati in grado di dire dove si trovavano i suddetti presidi personali);
- ha rilevato che nel POS non era previsto l'utilizzo delle cinture di sicurezza, ma unicamente il ponteggio; e che lo stato dei luoghi in cantiere era stato alterato «al chiaro fine di sottrarre gli imputati alle conseguenti responsabilità, non sapendo che le foto del giorno 11 giugno 2009, scattate ... con il cantiere chiuso, avevano rappresentato fedelmente la situazione dei luoghi di lavoro»;
- ha ritenuto che la condotta del E.S. (che aveva preferito non recarsi a prendere la cintura), per quanto colpevole, non era imprevedibile, e, quindi, non aveva interrotto il nesso causale tra la condotta colposa contestata e l'evento: egli infatti stava eseguendo la demolizione di un solaio (l'unico ancora in opera prima dell'intervento dei mezzi meccanici) e tale lavorazione rientrava nelle sue mansioni di muratore generico ed era connessa alla fase dei lavori che in quel momento si stavano svolgendo in cantiere;
- ha conclusivamente affermato che nel caso di specie l'evento non si sarebbe verificato se fossero state adottate le doverose cautele: «il ponteggio "anticipatamente" rimosso e comunque inesistente al momento del fatto ed il fissaggio della "linea vita" sopra il piano di lavoro cui ancorare gli operai tramite le cinture ed i cordini di sicurezza non presenti in cantiere, sarebbero state misure idonee ad evitare la precipitazione del E.S. e le lesioni conseguentemente subite».
In definitiva, la Corte territoriale ha chiarito le ragioni per le quali ha ritenuto di confermare la valutazione espressa dal primo giudice, sviluppando un percorso
argomentativo che non presenta aporie di ordine logico e che risulta perciò immune da censure rilevabili in questa sede di legittimità.
6. Per le ragioni che precedono i ricorsi devono essere rigettati ed i ricorrenti devono essere condannati al pagamento delle spese processuali.
 

P.Q.M.


Rigetta i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali. Così deciso il 22/06/2016.