Categoria: 2016
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Tipologia: Ipotesi di accordo
Data firma: 10 luglio 2016
Parti: Utilitalia e Fp-Cgil, Fit-Cisl, Uiltrasporti-Uil, Fiadel
Settori: Servizi, Servizi Ambientali
Fonte: fiadel.it

Sommario:

  a) Decorrenza istituti del CCNL
b) Orario di lavoro
c) Classificazione del personale
d) Permessi sindacali retribuiti
e) Malattia
f) Fondo di solidarietà di settore
g) Adeguamento della regolamentazione del diritto di sciopero
  h) Parte economica
i) Art. 6 CCNL vigente
l) Art. 8 CCNL vigente
m) Previdenza complementare
n) Scioglimento delle riserve
o) Altri temi

Ipotesi di Verbale di Accordo

Oggi, 10 luglio 2016, si sono incontrate in Roma, presso la sede Utilitalia, le Parti: Utilitalia […] e le Segreterie nazionali delle Organizzazioni Sindacali Fp Cgil […], Fit Cisl […], Uiltrasporti Uil […], Fiadel [...], ai fini del rinnovo del CCNL dei Servizi Ambientali scaduto il 31.12.2013.
Dopo ampio ed articolato confronto, nel quadro del rinnovo del predetto CCNL 17.6.2011 le Parti, fatto salvo quanto previsto con Verbale di Intesa ECE 21.5.2015, con il quale è stata data integrale soluzione economica al periodo 1.1.2014/31.10.2015, con il presente Verbale di accordo convengono quanto segue per la copertura economica del periodo 1.11.2015 alla data di effettiva vigenza del presente Verbale e per il nuovo periodo di vigenza contrattuale 1.7.2016/30.06.2019, nonché sulle seguenti tematiche che dovranno essere compiutamente definite entro il 31 dicembre 2016, con la scrittura del testo contrattuale completo.

a) Decorrenza istituti del CCNL
Fatte salve le diverse decorrenze eventualmente previste per il singolo istituto o articolo contrattuale, le modifiche apportate ai singoli istituti contrattuali nonché gli istituti di nuova regolamentazione decorreranno dal giorno successivo a quello dello scioglimento della riserva da parte di Utilitalia e delle organizzazioni sindacali stipulanti.

b) Orario di lavoro
A decorrere dalla data del 1° gennaio 2017 la durata settimanale dell'erario normale di lavoro è fissata in 38 ore.
L'introduzione del nuovo orario settimanale di 38 ore sarà preceduta dalla seguente procedura tra le parti in ordine alla determinazione delle modalità di svolgimento dell'attività lavorativa nelle diverse e particolari condizioni lavorative: l'azienda invierà la documentazione necessaria alle RSU congiuntamente alle strutture territoriali delle organizzazioni sindacali stipulanti fissando un primo incontro entro 15 giorni dalla data di trasmissione. Il confronto si svilupperà nei successivi 15 giorni concludendosi comunque entro 30 giorni dall'inizio della procedura.
A totale compensazione dell'aumentato orario di lavoro, ai lavoratori in forza al 31 dicembre 2016, escluso il personale di cui all'art. 17, comma 5 del D.Lgs. n. 66/2003 ed i lavoratori cui l'azienda comunque non richieda il rispetto di un prestabilito orario di lavoro giornaliero, viene attribuito dal 1° gennaio 2017 un monte ore annuo pro-capite di permessi retribuiti pari a 30 ore, da fruire con le modalità previste dall'articolo 21, lett. b, comma 1, fatta salva la misura oraria minima. A decorrere dal 1° gennaio 2018 il monte ore passerà a 34 ore annuali, con esclusione del personale amministrativo e dei lavoratori dei settori indiretti non operativi nonché dei lavoratori con ridotte capacità lavorative inidonei alle mansioni operative verificati in sede aziendale.
Nel quadro dell'attuazione degli adempimenti previsti in relazione all'entrata in vigore del nuovo orario settimanale di lavoro, l'adozione dei più diversi provvedimenti organizzativi prevista dal piano aziendale garantirà la salvaguardia dei posti di lavoro.
Le 38 ore settimanali vanno considerate al netto delle operazioni accessorie quali indossare o togliere gli indumenti di lavoro, doccia ecc., che vengono effettuate oltre tale orario ed i cui tempi non sono computati ai fini del riconoscimento delle maggiorazioni contrattualmente previste per lavoro straordinario.
[…]
La durata massima dell'orario di lavoro, che potrà essere richiesta e dovrà essere prestata, è ridotta a 48 ore settimanali e 9 ore giornaliere.

l) Art. 8 CCNL vigente
Le parti concordano di eliminare dal comma 1 lettera d) la locuzione "il trattamento economico e normativo previsto dal CCNL del settore dei servizi ambientali" sostituendolo con "l'applicazione di uno dei due CCNL dei servizi ambientali specifici del settore stipulati dalle OO.SS. comparativamente più rappresentative". Resta invariata l'eccezione all'applicazione dei CCNL dei servizi ambientali prevista dall'art. 8 lettera B.

n) Scioglimento delle riserve
I contenuti di cui ai punti precedenti della presente intesa si riterranno completamente esigibili all'esito dello scioglimento delle riserve da parte degli organi direttivi competenti di Utilitalia e delle organizzazioni sindacali al termine della verifica con i lavoratori, previste al più tardi entro il 15 settembre 2016.

o) Altri temi
- Mercato del lavoro;
- Assetti contrattuali, relazioni industriali, rappresentanza sindacale (RSU): adeguamento al TU Confservizi 10.2.2014;
- Congedi parentali;
- Salute e sicurezza;
- Provvedimenti disciplinari;
- CQC;
- Reperibilità;
- Riposo settimanale

[…]